Servizio Pianificazione Programmazione e Controllo Gennaio 2017

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1 Bilancio Consolidato Comune di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Programmazione e Controllo Gennaio 2017

2 Il bilancio consolidato Normativa di riferimento Art. 11-bis (Bilancio consolidato) Dlgs 118/ Gli enti di cui all articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai fini dell inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l adozione del bilancio consolidato con riferimento all esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

3 Il bilancio consolidato Allegati di riferimento e scadenze Principio contabile applicato del bilancio consolidato (Allegato 4/4 D.Lgs 118/2011); Schema di Bilancio Consolidato con i propri enti ed organismi strumentali (Allegato 11 D.Lgs 118/2011) composto da: - Stato Patrimoniale Attivo - Stato Patrimoniale Passivo -Conto Economico -Nota Integrativa e Relazione sulla gestione Entrambi gli allegati sono reperibili nella sezione ARCONET al sito Predisposizione e approvazione elenchi in Giunta: entro il 31/12/2016 Approvazione Bilancio consolidato in Consiglio: entro il 30/09/2017

4 Premesse Il bilancio consolidato rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. In particolare il bilancio consolidato consente di: a) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fanno capo ad un amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; c) intraprendere un percorso di coinvolgimento degli organismi partecipati e permettere il potenziamento dei flussi informativi tra l Ente e le sue partecipate per una maggiore definizione e conciliazione delle operazioni contabili.

5 Il percorso per la costruzione del bilancio consolidato L'iter per la redazione del Bilancio Consolidato comprende le seguenti fasi: 1) Definizione dell Area di Consolidamento (attraverso la predisposizione di due elenchi così come definiti nel punto 3.1 del principio contabile all. 4/4); 2) Comunicazione agli organismi partecipati rientranti nell'area di consolidamento così come definito nel punto 3.2; 3) Individuazione dei bilanci da consolidare; 4) Individuazione del metodo di consolidamento; 5) Rilevazione delle operazioni infragruppo (debiti, crediti, costi, ricavi) con il coinvolgimento degli organismi partecipati rientranti nell area di consolidamento; 6) Rilevazione delle differenze di consolidamento; 7) Consolidamento delle voci contabili rettificate e definizione del bilancio consolidato;

6 1. Definizione dell Area di Consolidamento (attraverso la predisposizione di due elenchi così come definiti nel punto 3.1 dell'allegato 4/4) Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti: gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio contabile 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

7 1. Definizione dell Area di Consolidamento (attraverso la predisposizione di due elenchi così come definiti nel punto 3.1 dell'allegato 4/4) Gli enti e le società del gruppo compresi nell elenco gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nell elenco degli enti oggetto di consolidamento nei casi di: Irrilevanza; Impossibilità di reperire le informazioni (eventi di natura straordinaria ecc) In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all 1% del capitale della società partecipata.

8 1. Definizione dell Area di Consolidamento (attraverso la predisposizione di due elenchi così come definiti nel punto 3.1 dell'allegato 4/4) L'Irrilevanza Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

9 1. Definizione dell Area di consolidamento Per definire l area di consolidamento il principio fa riferimento al gruppo amministrazione pubblica che comprende gli enti e gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati e partecipati, le società controllate e partecipate da un amministrazione pubblica. Gli organismi strumentali: trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa. Organismo strumentale del Comune di Reggio Emilia è l'istituzione Scuole e Nidi d'infanzia.

10 1. Definizione dell Area di consolidamento Art. 11-ter D.Lgs 118/2011 Gli enti strumentali controllati: Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l azienda o l ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell ente o nell azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell attività di un ente o di un azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell attività dell ente o dell azienda; d) ha l obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; e) esercita un influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l attività oggetto di tali contratti presuppongono l esercizio di influenza dominante. Sono ad esempio Enti strumentali controllati del Comune nel 2016: Fcr, Asp Reggio Emilia Città delle persone, Fondazione Danza

11 1. Definizione dell Area di consolidamento Gli enti strumentali partecipati: Costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni elencate per gli enti strumentali controllati. Ente strumentale partecipato del Comune di Reggio Emilia è Acer.

12 1. Definizione dell Area di consolidamento Art 11 quater D.Lgs 118/2011 Società controllate Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l ente locale ha una delle seguenti condizioni: a. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull assemblea ordinaria; b. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. - I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l attività oggetto di tali contratti comportano l esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi , non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Sono società controllate del Comune nel 2016: Mapre, Campus, Agac Infrastrutture, Agenzia per la mobilità

13 1. Definizione dell Area di consolidamento Le società partecipate: Rientrano nel gruppo: le società partecipate dell amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Sono società partecipate del Comune: Piacenza Infrastrutture, Crpa e Reggio Emilia Innovazione

14 Cosa fa il Comune: Definizione dell Area di consolidamento

15 1.Definizione dell Area di consolidamento Le Fondazioni Il patrimonio conferito nelle fondazioni non è rappresentato nello Stato Patrimoniale del Comune di Reggio. Nel bilancio consolidato il patrimonio e il risultato economico della fondazione sono rappresentati interamente come patrimonio e risultato di pertinenza dei terzi, fermo restando il consolidamento, voce per voce, dell'intero importo delle voci contabili dello stato patrimoniale e del conto economico della fondazione.

16 1. Definizione elenchi Comune Re

17 1.Definizione dell Area di consolidamento Cosa fa il Comune Il Comune ha deciso di procedere al consolidamento integrale dei seguenti organismi: - ASP Reggio Emilia Città delle Persone; - Consorzio ACT; - Fondazione i Teatri; - Fondazione E 35; - Agac Infrastrutture; - Agenzia per la mobilità; - Aeroporto. - Acer viene consolidata proporzionalmente in quanto per il Comune di RE risulta essere ente strumentale partecipato. - Reggio Emilia Fiere in liquidazione non è stata consolidata anche se la Commissione Arconet ha proposto di inserire nel consolidamento gli enti in liquidazione. Tale orientamento non è stato ancora recepito nel principio.

18 2. Comunicazione agli organismi partecipati rientranti nell'area di consolidamento così come definito nell'art 3.2 Prima dell avvio dell obbligo di redazione del bilancio consolidato l amministrazione pubblica capogruppo: comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell elenco degli organismi oggetto di consolidamento che saranno inseriti nel bilancio consolidato dell'ente per l'esercizio successivo; trasmette a ciascuno di tali enti l elenco degli organismi compresi nel consolidato; impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

19 2. Comunicazione agli organismi partecipati rientranti nell'area di consolidamento così come definito nell'art 3.2 Tali direttive riguardano: le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall approvazione e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell anno successivo a quello di riferimento. L osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell approvazione. le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento compatibili con la disciplina civilistica.

20 2. Comunicazione agli organismi partecipati rientranti nell'area di consolidamento così come definito nell'art 3.2 Cosa fa il Comune di Reggio Emilia Trasmette una lettera nel mese di febbraio con allegata l'area di consolidamento e la richiesta delle informazioni infragruppo unitamente alla verifica debiti/crediti come previsto dall'art 11 del 118/2011 comma 6 lettera j; Successivamente vengono richiesti i bilanci consuntivi ed i rapporti costi/ricavi;

21 3. Individuazione dei bilanci da consolidare I bilanci che confluiscono nel consolidato sono i bilanci d'esercizio degli organismi rientranti nell'area unitamente al rendiconto della gestione economicopatrimoniale del Comune. (NON viene preso a riferimento il consuntivo finanziario del Comune)

22 4. Individuazione del metodo di consolidamento I Metodi utilizzati per la predisposizione del Bilancio Consolidato sono disciplinati al punto 4.4 del Principio contabile 4/4 e sono: Metodo Integrale, utilizzato per gli Organismi strumentali, Enti strumentali controllati e le Società controllate Metodo Proporzionale, utilizzato per gli Enti strumentali partecipati e le Società partecipate

23 4. Metodi di consolidamento Metodo Integrale Gli elementi patrimoniali ed economici delle aziende e del Comune sono sommati integralmente tra loro previa: Eliminazione delle operazione infragruppo Vengono consolidate integralmente ad esempio: Istituzione, Fcr, Fondazione dello Sport.

24 4. Metodi di consolidamento Metodo Proporzionale Gli elementi patrimoniali ed economici delle aziende sono consolidati proporzionalmente sulla base della quota di partecipazione, e sommati ai valori del Comune previa: Eliminazione delle operazione infragruppo Vengono consolidate proporzionalmente: Acer, Piacenza Infrastrutture, Crpa.

25 5. Operazioni infragruppo Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nell area di consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Pertanto sono eliminati in sede di consolidamento: le operazioni e i saldi reciproci (crediti, debiti, costi e ricavi) tra Comune ed enti componenti il gruppo; Le operazioni ed i saldi reciproci esistenti tra tutti gli enti rientranti nel consolidato, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all interno del gruppo stesso.

26 Esempio 5.Operazioni infragruppo

27 5.Operazioni infragruppo Ulteriori interventi di elisione riguardano: - l eliminazione del valore contabile della voce Partecipazioni del Comune in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; - la conseguente rilevazione delle differenze di consolidamento (dovute alla differenza tra la quota presente nella voce Partecipazioni del Comune che si riferisce ai bilanci 2015 degli enti partecipati e la quota di patrimonio elisa dal patrimonio netto della partecipata, riferita al bilancio 2016 degli stessi enti; - tali differenze confluiscono nell'attivo e nel passivo patrimoniale come differenze di consolidamento:

28 5. Scritture di preconsolidamento Particolare attenzione va posta sulle partite in transito per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei. La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all interno del gruppo amministrazione pubblica. Esempio di rettifica di preconsolidamento: - l'istituzione Nidi e scuole per l'importo di euro Trattasi di un credito che l'istituzione ha nei confronti del Comune e che il Comune, in applicazione dei principi contabili relativi all'armonizzazione, ha rinviato all'anno successivo. In relazione a ciò si è proceduto ad una scrittura di rettifica del credito nel Bilancio dell'istituzione e la corrispondente variazione del Patrimonio netto dell'istituzione;

29 Definizione del Bilancio Consolidato I modelli utilizzati sono quelli previsti dall'allegato n.11 al 118/2011.

30 Definizione del Bilancio Consolidato I modelli utilizzati sono quelli previsti dall'allegato n.11 al 118/2011.

31 Gli schemi da approvare sono quelli definiti dal decreto: Definizione del Bilancio Consolidato

32 Nota Integrativa La Nota Integrativa (punto 5 del principio contabile) indica: i criteri di valutazione applicati; Le ragioni più significative delle variazioni attivo/passivo sull'anno precedente; l'ammontare dei crediti/debiti di durata superiore a cinque anni; la composizione dei ratei, risconti, altri accantonamenti se di importo significativo; la suddivisione degli interessi passivi tra le diverse tipologie di finanziamento; la composizione dei proventi e oneri straordinari se di importo significativo; cumulativamente, per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci della capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento; per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e natura; l'elenco degli enti/società componenti il gruppo con indicazione della denominazione, sede, capitale, quote possedute; l'elenco degli enti/società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con indicazione della % utilizzata per consolidare il bilancio, delle spese di personale, delle perdite ripianate dall'ente negli ultimi tre anni

33 Principio finale e sanzioni Principio finale: Il Principio contabile enuncia che per quanto non specificatamente previsto nel documento si rinvia ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'organismo italiano di contabilità (OIC). Sanzioni: L'articolo 9, commi da 1-quinquies a 1-octies del Decreto legge 113/2016, ha introdotto la sanzione del divieto totale di assunzioni in caso di tardiva approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e consolidato ovvero di tardivo invio dei dati alla Bdap entro 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione. Questa sanzione, che opera fino a quando l'ente non adempie, scatta solo a partire dal bilancio di previsione , dal rendiconto e dal bilancio consolidato dell'esercizio 2016.

34 Cronoprogramma

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