REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE TITOLO 1 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA, SISTEMI DI CALCOLO E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TARIFFA Articolo 1-Istituzione della tariffa 1. Per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita, ai sensi dei commi 1 e 16 dell'art. 49 D.Lgs. 22/97, apposita tariffa. 2. Le modalità applicative della tariffa sono previste dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e dal presente regolamento. 3. La tariffa, avente natura tributaria, è determinata, applicata e riscossa dal Comune direttamente o attraverso concessionario. 4. Resta a carico dei produttori e degli utilizzatori il pagamento della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, che avviene attraverso il Conai. 5. Qualora la gestione di raccolta e smaltimento di RSU e assimilati venga affidata ad un Ente sovracomunale, responsabile di Bacino ai sensi di legge, a tale ente può essere affidato anche l espletamento di altre attività complementari e strumentali, comprese quelle indicate dal presente articolo. Articolo 2-Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa 1. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte operative non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, nei quali si producano rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. 2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate o occupate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tariffa è dovuta dal proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento ed è calcolata prendendo come base un nucleo familiare di due persone, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione; 1

2 4. Per le unità immobiliari adibite ad attività non domestiche, l applicazione della tariffa viene effettuata tenendo conto dell effettivo uso dei locali e delle aree con riferimento alle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell allegato 1 al D.P.R. 158/99, riportato nel prospetto allegato A al presente regolamento. Nel caso sorgano dei problemi in ordine alla determinazione e alla distinzione dei diversi usi dei locali e delle aree (ad esempio per uso promiscuo delle aree) ai fini della determinazione della tariffa si considera l attività principale dell utenza. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa della superficie a tal fine utilizzata è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie medesima. 6. Al fine dell'applicazione della tariffa si assumono come soggetti alla tariffa i locali e le aree iscritte a ruolo TARSU 2002 e successive variazioni regolarmente dichiarate dai contribuenti. 7. I proprietari di unità immobiliari locate, per le quali le utenze (energia elettrica, gas e acqua potabile) rimangono in capo agli stessi, rispondono con vincolo di solidarietà nei confronti dell inquilino Articolo 3-Articolazione e commisurazione della tariffa 1. Ai fini della determinazione della tariffa, ai sensi dell art.49, comma 8, del D.Lgs. 22/97, il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione prescelta. 2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all utilizzo di beni e strutture di terzi, o all affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell anno precedente, l indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 4. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi. 2

3 5. La tariffa di riferimento, la ripartizione fra costi fissi e variabili, nonché le formule relative sono adottate sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/ La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa viene determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e deve coprire, in particolare, i costi di gestione dei rifiuti a domanda collettiva (spazzamento e rifiuti esterni, manutenzione dei cassonetti, gestione delle isole ecologiche, ammortamenti degli investimenti in attrezzature ed impianti per la gestione di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani). La parte variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, ai costi di smaltimento e all entità dei costi di gestione, così come previsto dal D.P.R. 158/99 e relativi allegati. 8. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 9. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali basati sull effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza, oppure, ove ciò non fosse possibile, su base percentuale riferita a situazioni di entità territoriali simili al Comune di Grezzana. 10. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e, in particolare, alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel regolamento del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall art. 21, comma 2 del DLgs. 22/ La Giunta Comunale, ai fini della determinazione della tariffa, annualmente, stabilisce: a) le voci di costo e relativa percentuale della parte da coprire con la quota fissa e della parte da coprire con la quota variabile; b) nell'ambito della parte fissa e della parte variabile, la percentuale a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche; c) i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza), Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza), Kc (coefficiente potenziale di produzione), Kd (coefficiente di produzione in Kg/mq anno) di cui al seguente art. 4.; d) il numero massimo dei componenti del nucleo familiare, ai fini del calcolo della parte variabile delle utenze domestiche; e) L entità delle riduzioni di cui al successivo art. 10 sulla parte variabile della tariffa. Entro il termine di approvazione del Bilancio di ogni anno, la Giunta Comunale delibera le tariffe per ogni tipologia di utenza da applicare nell anno successivo secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l anno in corso. 12. La tariffa, con la sua parte fissa e con quella variabile, deve comunque arrivare alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti solidi urbani. 3

4 13. La tariffa è determinata sulla base della tariffa di riferimento di cui la DPR 158/99, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento, della produttività, della qualità del servizio forniti e del tasso di inflazione programmato. 14. La manovra tariffaria deve essere ispirata ai seguenti principi: a) esternalizzazione della quota di costo del servizio di gestione degli imballaggi, che va attribuita a produttori ed utilizzatori; b) applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Articolo 4-Modalità di calcolo della tariffa 1. I criteri per il calcolo della parte fissa e della parte variabile sono così calcolati: A) Per la parte fissa, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue: a) Per l utenza domestica vengono adottati, dalla Giunta Comunale, i coefficienti previsti dalla tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, riportato nel prospetto, allegato A al presente regolamento. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 31 dicembre dell anno precedente. Il coefficiente sarà moltiplicato per gli euro/mq. base e per i mq. assoggettati del singolo utente. b) Per l'utenza non domestica vengono adottati dalla Giunta Comunale i coefficienti nei limiti previsti dalla tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, riportato nel prospetto, allegato A al presente regolamento, relativi alla tipologia di attività. Il coefficiente sarà moltiplicato per gli euro/mq. base e per i mq. assoggettati del singolo utente. B) Per la parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procede alla determinazione per singolo utente come segue: a) Per l utenza domestica vengono adottati, dalla Giunta Comunale, i coefficienti nei limiti previsti dalla tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, riportato nel prospetto, allegato A al presente regolamento. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 31 dicembre dell anno precedente. Il coefficiente sarà moltiplicato per gli euro/kg. e per i Kg/Ab/Anno. b) Per l'utenza non domestica vengono adottati, dalla Giunta Comunale, i coefficienti nei limiti previsti dalla tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, riportato nel prospetto, allegato A al presente regolamento, relativi alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività. Il coefficiente viene moltiplicato per gli euro/kg. e per i mq/anno. Laddove i coefficienti stabiliti dalla tabella 4a del DPR 158/1999 dovessero risultare particolarmente gravosi per alcune categorie di utenze, non correlati effettivamente dagli standard assegnati ed in relazione ad apposite verifiche finalizzate ad un calcolo stimato corrispondente alla reale produzione di rifiuti, la 4

5 Giunta Comunale può provvedere all eventuale ulteriore riduzione del coefficiente minimo. c) Per entrambi le tipologie di utenze vengono inoltre adottate le riduzioni di cui al successivo art. 10. Articolo 5-Computo della base imponibile della parte fissa della tariffa 1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa, da computare in metri quadrati, è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 2. La misurazione complessiva della superficie è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore o uguale al mezzo mq. 3. Per le attività che producono rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento, si tiene conto di tutta la superficie, compresi magazzini, depositi e spazi espositivi, esclusa la parte occupata dai macchinari. 4. Sono soggette a tariffa, relativamente alle aziende agricole e alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le seguenti superfici: uffici, sale di degustazione, di vendita e simili, servizi igienici, magazzini e depositi prodotti finiti, aree scoperte operative aventi destinazione corrispondente a quella dei locali tassabili. 5. Ai fini della determinazione della superficie tenuta al pagamento della tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, pericolosi o non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Articolo 6-Espletamento del servizio di raccolta 1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in tutto il territorio comunale, con le modalità riportate nel regolamento di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani e in riferimento alla caratteristiche delle diverse zone del territorio medesimo, così come individuate dallo stesso regolamento. 2. Nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti assimilati non sia attivo per alcune tipologie di rifiuto, l utente dovrà provvedere allo smaltimento e/o recupero a proprie spese mediante ditte autorizzate ed avrà diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, da presentare all ufficio tributi della spesa sostenuta, secondo le modalità previste dal successivo articolo 7. L ufficio tributi provvederà all accertamento di quanto sopra richiedendo all ufficio ecologia idonea certificazione. 5

6 TITOLO 2 ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI Articolo 7-I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani 1. Possono essere assimilati, ai fini della gestione, secondo i criteri individuati al successivo articolo 8, ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico da lavorazioni artigianali, dalle attività commerciali e di servizio. Sono e rimangono speciali i rifiuti: - derivanti da attività agricole ed agro-industriali; - derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo; - derivanti da lavorazioni industriali; - derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi; - derivanti da attività sanitarie; - i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; - i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Naturalmente restano urbani i rifiuti non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizi, uffici, magazzini) prodotti da utenze non domestiche che producono rifiuti speciali o non assimilabili 2. Ai sensi dello stesso art. 21, comma 7 del Dlgs.22/97, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. I loro produttori hanno due scelte: - organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile, e dare obbligatoriamente comunicazione e dimostrazione documentale al Comune dell avvenuto avvio al recupero, ed acquisire il diritto alla riduzione tariffaria di cui all art. 10; - conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta. Articolo 8-Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani 1. L assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, ai sensi del comma 1 del precedente articolo, avviene per qualità e per quantità. 2. Sono assimilati per qualità (fino alla verifica con i criteri determinati dallo Stato ai sensi dell art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs 22/97, ancora da stabilirsi con apposita normativa) i rifiuti di cui al punto della delibera C.I. 27/7/84, ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal D.Lgs 22 / L assimilabilità quantitativa dei rifiuti agli urbani, di cui al comma 1, viene stabilita e variata, sulla base di ordinanze del Sindaco, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta. 6

7 TITOLO 3 ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI Articolo 9 Esclusioni 1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali: - i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m. 1,50 o interclusi; - i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, ad esempio cabine elettriche, centrali termiche, vano ascensore, celle frigorifere, ecc. - i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva espletata in strutture pubbliche e private. Sono, invece, soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte di dette strutture destinati ad usi diversi da quello dell esercizio dell attività sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietteria, punti di ristoro. Rimane salvo quanto disposto dal successivo articolo 12 lettera a) del presente Regolamento. - i cavedi, cortili interni non accessibili; - le scale esterne all abitazione o condominiali, poggioli e terrazzi; - i depositi legna e ricovero attrezzi agricoli; - per le aziende agricole i locali destinati alla lavorazione del prodotto e al confezionamento (es. essiccazione e stagionatura, silos e simili), le cantine, il locale di deposito botti ovvero tutti i locali non specificatamente indicati nell art. 5 comma 4; - le unità immobiliari che risultano chiuse e inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime siano inutilizzate e chiuse; sono da considerarsi inutilizzate e chiuse le unità immobiliari per le quali siano state disdette le utenze relative ad acqua, energia elettrica e gas; - fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; - le aree scoperte pertinenziali ed accessorie, comprese le aree a verde di civile abitazione; - le parti comuni del condominio di cui all art del Codice Civile che possono produrre rifiuti; - la tariffa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti (artt.433 e seguenti del Codice Civile) e le persone assistite permanentemente dal comune, limitatamente ai locali direttamente abitati, previa attestazione dell ufficio Servizi Sociali; 7

8 - Abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero purché non abitate. 2. Sono esclusi dal pagamento della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. Articolo 10-Riduzioni 1. I locali e le aree adibiti ad attività economiche stagionali con periodi inferiori a sei mesi all'anno (risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dai competenti organi) hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 50%. 2 In attesa del censimento delle aree la superficie esterna degli autosaloni usata come esposizione delle auto, le aree esterne di deposito di materiale (edile, pietre, legno ecc.), e in generale tutte le aree scoperte operative sono soggette ad una riduzione della superficie tassabile del 90%; 3. La tariffa è ridotta del 50%, per le abitazioni occupate da portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 74% (art. 9 legge 409/88) riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione sanitaria. 4. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è ridotta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita: - in misura pari al 10% della tariffa per distanze da 300 a 500 metri; - in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 500 a metri; - in misura pari al 50% della tariffa per distanze superiori i metri. 5. La parte variabile della tariffa è ridotta del 65% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, anche nel caso di superamento dei limiti quantitativi di cui alla tabella 1 del regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 16/02/2004). 6. Nel caso sorgano dei problemi in ordine alla determinazione delle superfici interessate alla produzione di rifiuti speciali, pericolosi o non assimilabili, (ad esempio per uso promiscuo delle aree in aziende di modeste dimensioni o per particolari attività), ai fini della determinazione della superficie non tariffabile, per tutte le categorie produttive, si applica la riduzione del 65% alle intere superfici dei locali e delle aree nelle quali l'attività viene svolta, fermo restando che la detariffazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi. 7. La parte variabile della tariffa è ridotta del 15% per le utenze domestiche che facciano richiesta di aderire al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani ai sensi dell art.20 del regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani attualmente vigente (deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 16/02/2004). 8

9 8. Per le attività commerciali per le quali sono previste aperture giornaliere nell arco della settimana la tariffa viene rapportata ai giorni di effettiva apertura. Articolo 11-Esenzioni 1. Sono esenti dalla tariffa: a) i locali ed aree rientranti nella disponibilità del Comune destinati ad uffici, servizi od attività di pubblico interesse, gestiti dal Comune medesimo in forma diretta o indiretta mediante convenzioni a soggetti senza finalità di lucro; b) i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto. 2. Sono esenti, inoltre, dal pagamento della tariffa i locali e le aree che per il particolare uso ed attività di natura pubblica, sociale ed altro, sono stabilmente destinati quali: - i locali ed aree in cui vengono svolte rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo. - i locali ed aree in cui vengono svolte attività, anche di carattere sociale e culturale, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti. - i locali usati saltuariamente dalle associazioni sportive culturali gruppi sociali ecc. che svolgono attività senza scopo di lucro. - le scuole materne, pubbliche e private parificate e convenzionate con l Ente Comunale; - gli edifici adibiti a scuole elementari e medie pubbliche. 3. Il Comune nell ambito degli interventi socio-assistenziali-culturali, può accordare dei contributi o dei sussidi per il pagamento totale o parziale della tariffa. Articolo 12 Beneficiari delle esclusioni, riduzioni ed esenzioni 1. Le agevolazioni dei precedenti articoli, non cumulabili tra loro, sono da considerarsi soltanto se sono indicate nella denuncia originaria o di variazione o se sono comunque riscontrabili in base ad elementi direttamente rilevabili o da idonea documentazione; sono concesse con decorrenza immediata, ovvero dall'anno in corso rispetto a quello di presentazione della domanda. 2. Le richieste di riduzione, agevolazioni od esenzione devono essere presentate all'ufficio tributi utilizzando appositi moduli denuncia, completi di tutti i dati richiesti. 9

10 TITOLO 4 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA GIORNALIERA Articolo 13-Mercati e imprese esercenti lo spettacolo viaggiante 1. Per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati prodotti dai banchi di mercato e da imprese esercenti lo spettacolo viaggiante è stata istituita apposita tariffa giornaliera. 2. La tariffa è costituita dalla ripartizione dei costi relativi alla pulizia dell area. L importo sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento e riscosso tramite bollettino di conto corrente postale. 3. Le superfici occupate da banchi di mercato e imprese esercenti lo spettacolo viaggiante sono soggette al pagamento della tariffa di cui al comma La superficie occupata viene calcolata in base alla concessione di occupazione suolo pubblico rilasciata da questo Ente. 10

11 TITOLO 5 MODALITA DI RISCOSSIONE Articolo 14-Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione 1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tariffaria. 2. La tariffa decorre dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui ha inizio l occupazione o la detenzione dei locali. 3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante. 5. La denuncia di variazione che comporti un maggiore ammontare della tariffa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della variazione. La denuncia di variazione che comporti un minore ammontare della tariffa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla denuncia stessa. 6. Per le utenze domestiche, le variazioni anagrafiche intervenute durante il corso dell'anno solare danno diritto al rimborso della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla denuncia di variazione da presentarsi all ufficio tributi. Articolo 15 - Denunce 1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree suscettibili di produzione di rifiuti, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso, con l indicazione : a) per le abitazioni del numero dei componenti il nucleo familiare e della superficie; b) per le attività diverse della superficie di riferimento del calcolo della tariffa. 2. In caso di variazione delle condizioni incidenti sul calcolo della tariffa l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, entro 30 giorni, salvo che non si tratti di variazione nel numero dei componenti il nucleo familiare dei residenti, che verrà rilevata annualmente d'ufficio, in modo automatizzato, dagli archivi anagrafici con riferimento alla situazione alla data di predisposizione del ruolo. 3. La denuncia deve essere sottoscritta, presentata o spedita all ufficio protocollo comunale da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. 11

12 Articolo 16 - Accertamento e controllo. 1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell esercizio di detta attività il Comune effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e aree, tramite personale preposto e autorizzato, con il consenso dell utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. In caso di mancata collaborazione dell utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell art del Codice civile o comunque utilizzare le superfici catastali come previsto dall art.1 comma 340 della Legge 311/2004. Articolo 17 - Modalità di pagamento e riscossione della tariffa 1. La tariffa è riscossa con le modalità previste dall'art. 49, comma 15, del D.Lgs. 22/97 o mediante altre forme previste dalle vigenti disposizioni legislative. 2. Su istanza dell utente il Responsabile del Servizio Tributi può concedere, per gravi e documentati motivi, la rateizzazione del pagamento risultante dal carico tariffario fino ad un massimo di quattro rate. Nel caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare è riscuotibile in un'unica soluzione. Articolo 18 Rimborsi 1. In caso di errore o duplicazione e, comunque, in qualunque caso in cui venga accertata in maniera definitiva la non debitorietà da parte dell'utente, di tutta o parte della tariffa posta in riscossione, il Comune provvede allo sgravio o al rimborso entro 90 giorni dalla domanda o da quando viene definitivamente accertata la non debitorietà. 2. Il diritto allo sgravio e al rimborso si prescrive nel termine di due anni dal pagamento. 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura pari al saggio di interesse legale rapportato a semestre a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento. Articolo 19 Sanzioni 1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere il relativo atto di accertamento per il recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all applicazione della sanzione pecuniaria pari al 30% della tariffa evasa e comunque non inferiore a 50 euro. 12

13 2. In caso di tardiva denuncia, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta per i periodi antecedenti, aumentata degli interessi moratori stabiliti dalla legge. 3. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal Responsabile del Servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell utente, l indicazione dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa, nonché la destinazione d uso delle aree medesime, l indicazione dei periodi in cui la tariffa si sarebbe dovuta applicare e l indicazione delle norme regolamentari e/o di legge violate. 4. Per le violazioni al presente regolamento in materia non tariffaria e non previste da leggi statali o regionali, si applica una sanzione da un minimo di 26 euro ad un massimo di 516 euro secondo la legge 689/ In caso di mancato pagamento della bolletta si provvederà alla riscossione coattiva con l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto, così come stabilito dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/1997. L'utente può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi del Decreto Legislativo 471/1997 e successive modifiche intervenute. Articolo 20 - Obblighi degli uffici comunali 1. Gli Uffici Comunali in occasione di ricezione di denunce anagrafiche, di rilascio di licenze, di autorizzazioni o di concessioni, devono invitare l utente a provvedere alla denuncia inerente la tariffa rifiuti nel termine previsto, oltre che comunicare all Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tariffa. Resta, comunque, fermo l obbligo per l utente di provvedere anche in assenza di detto invito. Articolo 21 - Norme transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione della tariffa, e fino a che l utenza interessata non presenti denuncia di variazione, la tariffa viene applicata d ufficio nel seguente modo: a) per le utenze domestiche sulla base del numero di componenti il nucleo famigliare risultanti dall anagrafe alla data della predisposizione del ruolo, con i medesimi criteri di imposizione delle superfici già assoggettate a tassa rifiuti. b) per utenze non domestiche sulla base dei mq risultanti dall iscrizione ai ruoli TARSU o da altre fonti cui il Comune abbia accesso e della tipologia di attività. Le attività che, a seguito dell'introduzione del presente regolamento, producano rifiuti assimilati agli urbani e li conferiscano al servizio pubblico sono soggette a denuncia integrativa. 2. Sono fatte salve le facoltà dei contribuenti di denunciare eventuali differenze, al ricevimento del primo avviso di pagamento che, se accertate, daranno luogo a recupero o rimborso delle differenze senza alcun onere aggiuntivo per il contribuente. 3. Per le utenze domestiche relative ai non residenti, si applica la quota definita pari ad un nucleo famigliare di due persone ; 13

14 Articolo 22 - Soppressione della TARSU 1. A partire dal viene soppressa la tassa che regolava, ai sensi del D.Lgs. 507/93, il pagamento dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati ed il precedente regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 06/03/1995 e successivamente modificato con deliberazioni n. 3 del 15/01/1996 e n. 3 del 10/02/1997, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni, che la disciplinava. 2. I presupposti d imposizioni relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati all art.71 del D.Lgs n.507/93 e successive modificazioni. 3. L introduzione della presente tariffa non pregiudica il diritto del Comune di procedere all emanazione di atti di imposizione relativi alla tassa rifiuti per le annualità pregresse, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla normativa citata. Articolo 23 Rinvio ad altre disposizioni di legge 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 22/97 e nel D.P.R. n.158/99, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti sopra indicati. 14

15 ALLEGATO A Tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 N. Componenti Ka del nucleo familiare o Coefficiente di adattamento per convivenza numero di componenti famiglia o più componenti 1.23 superficie e Tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 N. Componenti del nucleo familiare o convivenza Min max o più componenti Coefficiente KB rilasciato dalla ARPAV N. Componenti del nucleo familiare o convivenza Min max Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare 15

16 o più componenti Tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 Kc Categoria coeff. potenziale di produzione rifiuti min max (1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (2)Cinematografi e teatri (3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta (4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi (5)Stabilimenti balneari (6)Esposizioni, autosaloni (7)Alberghi con ristorante (8)Alberghi senza ristorante (9)Case di cura e riposo (10)Ospedali (11)Uffici, agenzie, studi professionali (12)Banche ed istituti di credito (13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli (14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (16)Banchi di mercato beni durevoli (17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto (20)Attività industriali con capannoni di produzione (21)Attività artigianali di produzione beni specifici (22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub (23)Mense, birrerie, amburgherie (24)Bar, caffè, pasticceria (25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari (26)Plurilicenze alimentari e/o miste (27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (28)Ipermercati di generi misti (29)Banchi di mercato genere alimentari (30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante

17 Tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 Kd Categoria coeff. di produzione in Kg/mq anno min max (1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (2)Cinematografi e teatri (3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta (4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi (5)Stabilimenti balneari (6)Esposizioni, autosaloni (7)Alberghi con ristorante (8)Alberghi senza ristorante (9)Case di cura e riposo (10)Ospedali (11)Uffici, agenzie, studi professionali (12)Banche ed istituti di credito (13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli (14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (16)Banchi di mercato beni durevoli (17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto (20)Attività industriali con capannoni di produzione (21)Attività artigianali di produzione beni specifici (22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub (23)Mense, birrerie, amburgherie (24)Bar, caffè, pasticceria (25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari (26)Plurilicenze alimentari e/o miste (27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (28)Ipermercati di generi misti (29)Banchi di mercato genere alimentari (30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante

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