IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO S E N T E N Z A

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO S E N T E N Z A"

Transcript

1 Sent. n. 171/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti magistrati: Ivan DE MUSSO Pina M. Adriana LA CAVA Stefano PERRI Presidente Consigliere relatore Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale per la Regione Lazio nei confronti del sig. SCUPPA Leonardo, domiciliato a Roma in via Ferrero di Cambiano Cesare, n. 82; visto l atto di citazione, iscritto al n /R del registro di Segreteria, depositato in data 8 luglio 2015 e notificato in data 22 luglio 2015; uditi, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2016, con l assistenza del Segretario, sig. Antonio Fucci, il relatore Consigliere Pina M.A. La Cava e il P.R. nella persona del Vice Procuratore Generale Pio Silvestri; esaminati gli atti e i documenti di causa; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F A T T O Con l atto di citazione in epigrafe il Procuratore Regionale per

2 il Lazio, previo espletamento del prescritto invito a dedurre (ritualmente notificato il 1 aprile 2015), ha citato il sig. SCUPPA Leonardo a comparire di fronte a questa Sezione Giurisdizionale per ivi sentirsi condannare al pagamento di complessivi euro ,28, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo responsabilità amministrativa per danno causato all erario, in qualità di dipendente dell ENEA, per emolumenti percepiti e non spettanti in quanto relativi a periodi di assenze ingiustificate dal servizio. Nell atto, che trae origine da un esposto dell Amministrazione già di appartenenza del convenuto, si evidenzia in proposito che quest ultimo durante il servizio è stato sottoposto a procedimento disciplinare (in data 4 giugno 2013) definito (con provvedimento del successivo 4 luglio non impugnato) con il licenziamento con preavviso, con decorrenza 25 novembre 2013, per reiterato assenteismo ingiustificato dal servizio. Si rappresenta, altresì, che la somma di cui è causa rappresenta, quanto ad euro ,65, la somma residua, rimasta insoluta, tra l ammontare complessivo degli emolumenti indebitamente percepiti in riferimento alla censurata condotta (ammontanti a complessivi euro ,42) e quanto già recuperato dall ENEA per incameramento di importi viceversa dovuti al suddetto a titolo di 13^ mensilità e indennità di ente, TFS e altri conguagli. L importo di euro 488,63 corrisponde, invece, a quanto dovuto a titolo di interessi dal 25 novembre 2013 (data del 2

3 licenziamento) sino al 24 novembre 2014, oltre a quelli ulteriori dovuti sino all effettivo soddisfo. Non risultando alcuna rifusione della suddetta somma, nonostante azioni recuperatorie poste in essere dall Amministrazione, la Procura attrice rappresenta che il pregiudizio economico dell Ente risulta inalterato anche a seguito della messa in mora effettuata, ex artt e 2943 c.c., in data 25 maggio 2014 (ricevuta il successivo 8 maggio), per cui con la proposta citazione chiede l addebito della somma di cui è causa al convenuto, quale danno erariale causato a titolo di responsabilità amministrativa, nonché la conseguente condanna dello stesso al pagamento di detto danno in favore dell ENEA, oltre agli oneri di legge. Assume il Requirente, controdeducendo anche alle deduzioni formulate a riscontro dell invito a dedurre (in particolare quanto alla asserita estraneità da ogni addebito e al fatto di essere viceversa creditore dell Ente e non debitore) che il sig. Scuppa deve rispondere a titolo doloso e, in subordine, a titolo di colpa gravissima e, comunque, di colpa grave per essere incorso, come documentalmente comprovato, in una condotta gravemente violativa dei propri obblighi di servizio e delle specifiche disposizioni previste dal CCNL (tant è che egli risulta licenziato dopo aver subito ben tre procedimenti disciplinari: tutti per assenze ingiustificate dal servizio di cui si indicano i relativi periodi). Si evidenzia, peratro, che nessun procedimento risulta impugnato dall interessato, con conseguente irrevocabilità degli stessi e l acquisizione di natura con valenza 3

4 confessoria della inattività dello stesso interessato. Il convenuto non risulta costituito in giudizio. Nell odierna pubblica udienza il P.R. presente ha ribadito le argomentazioni su cui si fonda la chiamata in giudizio in questione, confermando la richiesta di condanna secondo l atto di citazione. D I R I T T O La fattispecie all esame di questa Sezione attiene alla richiesta di condanna del convenuto per danno erariale relativo al pregiudizio economico subito dall Amministrazione pubblica e, segnatamente, dall Ente (l ENEA) presso il quale il sig. Scuppa Leonardo prestava attività di lavoro dipendente, a causa della indebita percezione da parte di quest ultimo di emolumenti a fronte di alcuni periodi di assenza ingiustificata dal servizio. La pretesa attorea si appalesa interamente fondata. L importo corrispondente agli emolumenti percepiti a fronte di prestazioni lavorative non rese dal dipendente in questione costituisce danno erariale addebitabile -come correttamente richiesto dalla Procura attrice- allo stesso sulla base del rapporto di servizio esistente con l Amministrazione di appartenenza, del nesso causale che lega il comportamento dianzi descritto e l evento lesivo, nonché dell esistenza dell elemento soggettivo quantomeno della colpa grave che emerge, di tutta evidenza, dai fatti descritti in narrativa. Il carattere di estrema gravità consegue, infatti, alla palese inosservanza di quei doveri di diligenza professionale che debbono collegarsi alla posizione di dipendenti pubblici e soprattutto per 4

5 violazione, come è nel caso di specie, del dovere fondamentale della prestazione lavorativa e del venir meno del rapporto sinallagmatico, oltre all elemento della intenzionalità della condotta del convenuto, peraltro reiterata. Secondo la prevalente, costante e nota giurisprudenza di questa Corte e anche di questa stessa Sezione (vedi, tra tutte, Sez. giur. Lazio n del 10 novembre 2011) l assenza dal servizio del pubblico dipendente determina una modificazione o una interruzione del sinallagma relativo alla prestazione di lavoro e alla correlativa retribuzione. L ordinamento prevede, in effetti, in quali ipotesi di assenza vi sia diritto alla conservazione in tutto o in parte dello stipendio ed eventualmente di altre indennità accessorie (ipotesi tutte corrispondenti a causa di forza maggiore o giustificate da superiori interessi); di tali ipotesi sono, altresì, espressamente previsti i tempi della loro durata massima, al fine della conservazione integrale o parziale della retribuzione, e le modalità di accertamento dell esistenza della legittima causa di assenza. Ciò significa che, al di fuori di tali specifiche ipotesi di assenze giustificate, la corrispettività delle prestazioni non può essere alterata in alcun caso dalla volontà mera di una delle parti (il dipendente) o da motivi strettamente privati e personali che si pongono in contrasto con la causa del rapporto di lavoro. Conseguentemente l assenza dal servizio, quando non sia documentata e giustificata, e il contestuale correlato percepimento, per tale periodo, della normale retribuzione 5

6 integra un inadempimento contrattuale da cui discende un danno economico per la pubblica Amministrazione in quanto la spesa sostenuta come datore di lavoro viene ingiustificatamente privata della sua controprestazione e della utilità ad essa connessa, consistente nella impossibilità di realizzare quella produttività e quei risultati, legati alla prestazione lavorativa dei dipendenti come stabiliti dal complesso della normativa di settore, organizzativamente considerata. Giova precisare che, nel caso di specie, non si tratta soltanto di un mero indebito stipendiale, atteso che secondo altra ormai nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte, le assenze illegittime dal servizio comportano un danno all erario perseguibile dinanzi alla Corte dei conti nei confronti del dipendente pubblico, ancorché non eserciti di fatto in tale situazione le sue funzioni : egli rimane pur sempre incardinato nella struttura amministrativa della quale fa parte e, agli effetti della sussistenza del presupposto della giurisdizione contabile, nella nozione di danno cagionato nell esercizio delle funzioni, deve comprendersi anche l ipotesi di mancato esercizio delle funzioni stesse, trattandosi, anche in tale ipotesi, di un giudizio di danno che presenta tutti gli elementi richiesti. L indebito stipendiale, viceversa, attiene alla non corretta determinazione del quantum degli emolumenti stipendiali, o di altri emolumenti accessori e alla loro errata corresponsione al dipendente, in relazione a quello che risulta essere il giusto calcolo 6

7 normativamente e contrattualmente previsto, che emerge da un raffronto sempre correlato alle controprestazioni lavorative normalmente rese. Quando, invece, vi è una non corrispondenza della prestazione lavorativa a quella retributiva che si realizza al di fuori e, comunque, in violazione della predeterminata articolazione contrattuale, come è il caso della arbitraria assenza dal servizio, la prestazione retributiva configura una ipotesi di danno erariale del quale il lavoratore inadempiente è tenuto a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa per grave inosservanza dei doveri d ufficio. Alla luce di quanto precede, nel valutare i fatti di causa così come descritti in narrativa sui quali vi è ragionevole riscontro in atti, anche quanto al mancato recupero dell importo di cui è causa (attestato dall Amministrazione danneggiata con nota ENEA prot /UCALPCT del 2 marzo 2015), il Collegio ritiene che la condotta del convenuto, di arbitraria assenza dal servizio, integri in questa sede una chiara ipotesi di responsabilità amministrativa e che del pregiudizio subito dall Amministrazione già di appartenenza debba rispondere interamente lo stesso convenuto che, peraltro, non si è regolarmente costituito in giudizio, neanche per formulare eventuali osservazioni sulla determinazione delle assenze ingiustificate e del quantum del danno contestato. Il sig. Scuppa deve, conseguentemente, essere condannato al pagamento, a favore dell ENEA, del complessivo importo di euro ,28 (euro quarantatremilacentocinquantasei/28), compresa la 7

8 rivalutazione monetaria. Sul predetto importo dovranno essere corrisposti gli interessi legali, dalla data del deposito della presente sentenza fino alla data del saldo. Alla soccombenza segue anche l obbligo a carico del convenuto del pagamento delle spese di giudizio. P. Q. M. la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e, per l effetto, CONDANNA SCUPPA Leonardo, a titolo di danno erariale per responsabilità amministrativa, al pagamento a favore dell ENEA dell importo di euro ,28 (euro quarantatremilacentocinquantasei/28), compresa la rivalutazione monetaria, nonché al pagamento, su detta somma, degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza al saldo. Il predetto è, altresì, condannato al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 176,38 (Centosettantasei/38). Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 14 gennaio L ESTENSORE F.to Pina M.A. LA CAVA IL PRESIDENTE F.to Ivan DE MUSSO Depositata in Segreteria il 30 maggio

9 P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA F.to Dott. Luigi DE MAIO 9

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA SENT.N.757/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati Mario Ristuccia Andrea Lupi Presidente Consigliere

Dettagli

171 c.p.c. Passando al merito, l odierno giudizio è finalizzato all accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero

171 c.p.c. Passando al merito, l odierno giudizio è finalizzato all accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero REPUBBLICA ITALIANA N.605/2010 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO composta dai seguenti magistrati: dott. Davide Morgante Presidente dott. Patrizia Ferrari

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE Originale della sentenza 32,00 Originale sentenza esecutiva 32,00 Copie sentenze per notifica 64,00

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 177/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 177/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 177/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA Claudio Galtieri Presidente Eugenio Musumeci componente Giuseppina Veccia

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A Sent. n. 21/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo Canale Presidente. Dott.

Dettagli

15/3/2016 Corte dei conti

15/3/2016 Corte dei conti https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?id=11035012&mod=stampa&cods=11&materia=responsabilita%27&sezione=umbria 1/7 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE UMBRIA SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio. composta dai seguenti Magistrati :

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio. composta dai seguenti Magistrati : Sent. n. 827/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio composta dai seguenti Magistrati : Dott. Ivan De Musso Dott.ssa Pina

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni

C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n. 2887. In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni pecuniarie in violazione della disciplina sui ritardi di pagamento nelle

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO. dott. ssa Pina Maria Adriana LA CAVA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO. dott. ssa Pina Maria Adriana LA CAVA SENTENZA Sent. n. 27/2016 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. ssa Pina Maria Adriana LA CAVA dott. Stefano

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LOMBARDIA SENTENZA RESPONSABILITA' 09/04/2015

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LOMBARDIA SENTENZA RESPONSABILITA' 09/04/2015 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LOMBARDIA SENTENZA 52 2015 RESPONSABILITA' 09/04/2015 REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 52/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. composta dai seguenti magistrati:

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. composta dai seguenti magistrati: Sent. n. 692/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati: dott. Ivan DE MUSSO dott. Giuseppina

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.

Dettagli

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA n. 793/09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO. ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA n. 793/09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO. ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA n. 793/09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO composta dai seguenti magistrati: Dr.ssa Stefania Fusaro Dr.ssa Patrizia Ferrari Dr. Giovanni

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract. L utente del servizio postale che abbia subìto un danno derivante dal mancato recapito di una raccomandata non ha diritto ad ottenere l integrale risarcimento del danno, ma solo la corresponsione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva,

per l'annullamento, previa sospensiva, N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA

Dettagli

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LAZIO SENTENZA RESPONSABILITA' 27/04/2012

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LAZIO SENTENZA RESPONSABILITA' 27/04/2012 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LAZIO SENTENZA 454 2012 RESPONSABILITA' 27/04/2012 Sent. N.454/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A Sentenza N.72/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Angelo Canale Dott.ssa Acheropita

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02541/2016 REG.PROV.COLL. N. 00841/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe DAVID dott. Rocco DI PASSIO d.ssa Cristina

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Autore: sentenza In: A norma del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 28-2-2017 12039 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2017, n. 195 Cont. n. 347/13/CA. Regione Puglia c/provenzano Luigi Mario. Accettazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N. REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati : Luciano Coccoli Rossella Scerbo Quirino Lorelli

Dettagli

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA 2246/2008 1127/1998 Reg. sentenze : Reg. generale : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce composto dai Signori: PRIMA SEZIONE Aldo RAVALLI

Dettagli

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di PAVIA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa

Dettagli

Deliberazione n. 2/2009/PAR

Deliberazione n. 2/2009/PAR Deliberazione n. 2/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai Signori: dott. Mario Scano dottor Nicola Leone dott.ssa Maria Paola Marcia

Dettagli

Pubblico impiego, buonuscita ed indennità

Pubblico impiego, buonuscita ed indennità Pubblico impiego, buonuscita ed indennità Autore: sentenza In: Ai fini del conseguimento del beneficio del computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti

Dettagli

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente N. 00409/2013 REG.PROV.COLL. N. 00197/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti giudici:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti giudici: Sent. 898/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti giudici: dott. Franco MENCARELLI Presidente f.f. dott.ssa

Dettagli

N. 00868/2015REG.PROV.COLL. N. 02971/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di

S E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO. dott. Ivan DE MUSSO Presidente Rel.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO. dott. Ivan DE MUSSO Presidente Rel. Sent. n. 121/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti magistrati: dott. Ivan DE MUSSO Presidente Rel. dott.ssa

Dettagli

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)

(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) contro N. 02100/2009 REG.SEN. N. 00785/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Nel

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Deliberazione n. 76/2009/PAR

Deliberazione n. 76/2009/PAR Deliberazione n. 76/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: dott. Mario Scano dott. ssa M. Paola Marcia dott. ssa Valeria

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA. N. 02284/2014 REG.PROV.COLL. N. 00897/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA 1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00377/2015 REG.PROV.COLL. N. 00175/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE D APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE D APPELLO SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 441 2015 RESPONSABILITA' 20/07/2015 Sentenza 441/2015/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 Pubblicato il 26/09/2016 N. 01730/2016 REG.PROV.COLL. N. 01413/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

Repubblica Italiana. Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise. nell adunanza del 14 ottobre 2008 *********** ***********

Repubblica Italiana. Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise. nell adunanza del 14 ottobre 2008 *********** *********** DELIBERAZIONE n.34/par/2008 Repubblica Italiana la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nell adunanza del 14 ottobre 2008 *********** composta dai magistrati: dott. Mario Casaccia

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 02488/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA COMUNE DI MOSCUFO Provincia di Pescara ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ATTO N. 168 del 17/12/2015 Reg. Gen 523 Oggetto: OGGETTO: Impegno e liquidazione debito fuori bilancio

Dettagli

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus, REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1000/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 2303/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2303/1995

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.4.2013, n. 2135 N. 02135/2013REG.PROV.COLL. N. 08110/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000139 del 22/03/2016 OGGETTO OGGETTO: AREA 1 - RISORSE UMANE Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. L.I. contro

Dettagli

IL COLLEGIO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Sentenza n. 515/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000138 del 22/03/2016 OGGETTO OGGETTO: AREA 1 RISORSE UMANE Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. P.M. contro

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia N. 00188/2011 REG.PROV.COLL. N. 01117/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione

Dettagli

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo)

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo) COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo) REGOLAMENTO PER RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, SEGRETARIO COMUNALE, DIPENDENTI ED AMMINISTRAORI

Dettagli

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 15/2015/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2015 composta dai

Dettagli

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE TOSCANA SENTENZA RESPONSABILITA 23/09/2016

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE TOSCANA SENTENZA RESPONSABILITA 23/09/2016 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE TOSCANA SENTENZA 241 2016 RESPONSABILITA 23/09/2016 SENTENZA N.241/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Deliberazione n. 159/2015/PAR

Deliberazione n. 159/2015/PAR Deliberazione n. 159/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati: dott. Antonio De Salvo dott. Marco Pieroni dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott.ssa Benedetta

Dettagli

COMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n.

COMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n. COMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo 2015-2016 Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n. 1631 Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana

Dettagli

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da: Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione

Dettagli

Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi

Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi Avv. Franco Toffoletto Tutto Lavoro Il Sole 24 ore Milano, 18 ottobre 2013 La flessibilità in entrata 2 La flessibilità in entrata E da

Dettagli