IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO S E N T E N Z A
|
|
- Martina Messina
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sent. n. 171/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti magistrati: Ivan DE MUSSO Pina M. Adriana LA CAVA Stefano PERRI Presidente Consigliere relatore Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale per la Regione Lazio nei confronti del sig. SCUPPA Leonardo, domiciliato a Roma in via Ferrero di Cambiano Cesare, n. 82; visto l atto di citazione, iscritto al n /R del registro di Segreteria, depositato in data 8 luglio 2015 e notificato in data 22 luglio 2015; uditi, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2016, con l assistenza del Segretario, sig. Antonio Fucci, il relatore Consigliere Pina M.A. La Cava e il P.R. nella persona del Vice Procuratore Generale Pio Silvestri; esaminati gli atti e i documenti di causa; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F A T T O Con l atto di citazione in epigrafe il Procuratore Regionale per
2 il Lazio, previo espletamento del prescritto invito a dedurre (ritualmente notificato il 1 aprile 2015), ha citato il sig. SCUPPA Leonardo a comparire di fronte a questa Sezione Giurisdizionale per ivi sentirsi condannare al pagamento di complessivi euro ,28, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo responsabilità amministrativa per danno causato all erario, in qualità di dipendente dell ENEA, per emolumenti percepiti e non spettanti in quanto relativi a periodi di assenze ingiustificate dal servizio. Nell atto, che trae origine da un esposto dell Amministrazione già di appartenenza del convenuto, si evidenzia in proposito che quest ultimo durante il servizio è stato sottoposto a procedimento disciplinare (in data 4 giugno 2013) definito (con provvedimento del successivo 4 luglio non impugnato) con il licenziamento con preavviso, con decorrenza 25 novembre 2013, per reiterato assenteismo ingiustificato dal servizio. Si rappresenta, altresì, che la somma di cui è causa rappresenta, quanto ad euro ,65, la somma residua, rimasta insoluta, tra l ammontare complessivo degli emolumenti indebitamente percepiti in riferimento alla censurata condotta (ammontanti a complessivi euro ,42) e quanto già recuperato dall ENEA per incameramento di importi viceversa dovuti al suddetto a titolo di 13^ mensilità e indennità di ente, TFS e altri conguagli. L importo di euro 488,63 corrisponde, invece, a quanto dovuto a titolo di interessi dal 25 novembre 2013 (data del 2
3 licenziamento) sino al 24 novembre 2014, oltre a quelli ulteriori dovuti sino all effettivo soddisfo. Non risultando alcuna rifusione della suddetta somma, nonostante azioni recuperatorie poste in essere dall Amministrazione, la Procura attrice rappresenta che il pregiudizio economico dell Ente risulta inalterato anche a seguito della messa in mora effettuata, ex artt e 2943 c.c., in data 25 maggio 2014 (ricevuta il successivo 8 maggio), per cui con la proposta citazione chiede l addebito della somma di cui è causa al convenuto, quale danno erariale causato a titolo di responsabilità amministrativa, nonché la conseguente condanna dello stesso al pagamento di detto danno in favore dell ENEA, oltre agli oneri di legge. Assume il Requirente, controdeducendo anche alle deduzioni formulate a riscontro dell invito a dedurre (in particolare quanto alla asserita estraneità da ogni addebito e al fatto di essere viceversa creditore dell Ente e non debitore) che il sig. Scuppa deve rispondere a titolo doloso e, in subordine, a titolo di colpa gravissima e, comunque, di colpa grave per essere incorso, come documentalmente comprovato, in una condotta gravemente violativa dei propri obblighi di servizio e delle specifiche disposizioni previste dal CCNL (tant è che egli risulta licenziato dopo aver subito ben tre procedimenti disciplinari: tutti per assenze ingiustificate dal servizio di cui si indicano i relativi periodi). Si evidenzia, peratro, che nessun procedimento risulta impugnato dall interessato, con conseguente irrevocabilità degli stessi e l acquisizione di natura con valenza 3
4 confessoria della inattività dello stesso interessato. Il convenuto non risulta costituito in giudizio. Nell odierna pubblica udienza il P.R. presente ha ribadito le argomentazioni su cui si fonda la chiamata in giudizio in questione, confermando la richiesta di condanna secondo l atto di citazione. D I R I T T O La fattispecie all esame di questa Sezione attiene alla richiesta di condanna del convenuto per danno erariale relativo al pregiudizio economico subito dall Amministrazione pubblica e, segnatamente, dall Ente (l ENEA) presso il quale il sig. Scuppa Leonardo prestava attività di lavoro dipendente, a causa della indebita percezione da parte di quest ultimo di emolumenti a fronte di alcuni periodi di assenza ingiustificata dal servizio. La pretesa attorea si appalesa interamente fondata. L importo corrispondente agli emolumenti percepiti a fronte di prestazioni lavorative non rese dal dipendente in questione costituisce danno erariale addebitabile -come correttamente richiesto dalla Procura attrice- allo stesso sulla base del rapporto di servizio esistente con l Amministrazione di appartenenza, del nesso causale che lega il comportamento dianzi descritto e l evento lesivo, nonché dell esistenza dell elemento soggettivo quantomeno della colpa grave che emerge, di tutta evidenza, dai fatti descritti in narrativa. Il carattere di estrema gravità consegue, infatti, alla palese inosservanza di quei doveri di diligenza professionale che debbono collegarsi alla posizione di dipendenti pubblici e soprattutto per 4
5 violazione, come è nel caso di specie, del dovere fondamentale della prestazione lavorativa e del venir meno del rapporto sinallagmatico, oltre all elemento della intenzionalità della condotta del convenuto, peraltro reiterata. Secondo la prevalente, costante e nota giurisprudenza di questa Corte e anche di questa stessa Sezione (vedi, tra tutte, Sez. giur. Lazio n del 10 novembre 2011) l assenza dal servizio del pubblico dipendente determina una modificazione o una interruzione del sinallagma relativo alla prestazione di lavoro e alla correlativa retribuzione. L ordinamento prevede, in effetti, in quali ipotesi di assenza vi sia diritto alla conservazione in tutto o in parte dello stipendio ed eventualmente di altre indennità accessorie (ipotesi tutte corrispondenti a causa di forza maggiore o giustificate da superiori interessi); di tali ipotesi sono, altresì, espressamente previsti i tempi della loro durata massima, al fine della conservazione integrale o parziale della retribuzione, e le modalità di accertamento dell esistenza della legittima causa di assenza. Ciò significa che, al di fuori di tali specifiche ipotesi di assenze giustificate, la corrispettività delle prestazioni non può essere alterata in alcun caso dalla volontà mera di una delle parti (il dipendente) o da motivi strettamente privati e personali che si pongono in contrasto con la causa del rapporto di lavoro. Conseguentemente l assenza dal servizio, quando non sia documentata e giustificata, e il contestuale correlato percepimento, per tale periodo, della normale retribuzione 5
6 integra un inadempimento contrattuale da cui discende un danno economico per la pubblica Amministrazione in quanto la spesa sostenuta come datore di lavoro viene ingiustificatamente privata della sua controprestazione e della utilità ad essa connessa, consistente nella impossibilità di realizzare quella produttività e quei risultati, legati alla prestazione lavorativa dei dipendenti come stabiliti dal complesso della normativa di settore, organizzativamente considerata. Giova precisare che, nel caso di specie, non si tratta soltanto di un mero indebito stipendiale, atteso che secondo altra ormai nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte, le assenze illegittime dal servizio comportano un danno all erario perseguibile dinanzi alla Corte dei conti nei confronti del dipendente pubblico, ancorché non eserciti di fatto in tale situazione le sue funzioni : egli rimane pur sempre incardinato nella struttura amministrativa della quale fa parte e, agli effetti della sussistenza del presupposto della giurisdizione contabile, nella nozione di danno cagionato nell esercizio delle funzioni, deve comprendersi anche l ipotesi di mancato esercizio delle funzioni stesse, trattandosi, anche in tale ipotesi, di un giudizio di danno che presenta tutti gli elementi richiesti. L indebito stipendiale, viceversa, attiene alla non corretta determinazione del quantum degli emolumenti stipendiali, o di altri emolumenti accessori e alla loro errata corresponsione al dipendente, in relazione a quello che risulta essere il giusto calcolo 6
7 normativamente e contrattualmente previsto, che emerge da un raffronto sempre correlato alle controprestazioni lavorative normalmente rese. Quando, invece, vi è una non corrispondenza della prestazione lavorativa a quella retributiva che si realizza al di fuori e, comunque, in violazione della predeterminata articolazione contrattuale, come è il caso della arbitraria assenza dal servizio, la prestazione retributiva configura una ipotesi di danno erariale del quale il lavoratore inadempiente è tenuto a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa per grave inosservanza dei doveri d ufficio. Alla luce di quanto precede, nel valutare i fatti di causa così come descritti in narrativa sui quali vi è ragionevole riscontro in atti, anche quanto al mancato recupero dell importo di cui è causa (attestato dall Amministrazione danneggiata con nota ENEA prot /UCALPCT del 2 marzo 2015), il Collegio ritiene che la condotta del convenuto, di arbitraria assenza dal servizio, integri in questa sede una chiara ipotesi di responsabilità amministrativa e che del pregiudizio subito dall Amministrazione già di appartenenza debba rispondere interamente lo stesso convenuto che, peraltro, non si è regolarmente costituito in giudizio, neanche per formulare eventuali osservazioni sulla determinazione delle assenze ingiustificate e del quantum del danno contestato. Il sig. Scuppa deve, conseguentemente, essere condannato al pagamento, a favore dell ENEA, del complessivo importo di euro ,28 (euro quarantatremilacentocinquantasei/28), compresa la 7
8 rivalutazione monetaria. Sul predetto importo dovranno essere corrisposti gli interessi legali, dalla data del deposito della presente sentenza fino alla data del saldo. Alla soccombenza segue anche l obbligo a carico del convenuto del pagamento delle spese di giudizio. P. Q. M. la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e, per l effetto, CONDANNA SCUPPA Leonardo, a titolo di danno erariale per responsabilità amministrativa, al pagamento a favore dell ENEA dell importo di euro ,28 (euro quarantatremilacentocinquantasei/28), compresa la rivalutazione monetaria, nonché al pagamento, su detta somma, degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza al saldo. Il predetto è, altresì, condannato al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 176,38 (Centosettantasei/38). Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 14 gennaio L ESTENSORE F.to Pina M.A. LA CAVA IL PRESIDENTE F.to Ivan DE MUSSO Depositata in Segreteria il 30 maggio
9 P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA F.to Dott. Luigi DE MAIO 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA
SENT.N.757/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati Mario Ristuccia Andrea Lupi Presidente Consigliere
Dettagli171 c.p.c. Passando al merito, l odierno giudizio è finalizzato all accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA N.605/2010 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO composta dai seguenti magistrati: dott. Davide Morgante Presidente dott. Patrizia Ferrari
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE Originale della sentenza 32,00 Originale sentenza esecutiva 32,00 Copie sentenze per notifica 64,00
DettagliREPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 177/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 177/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA Claudio Galtieri Presidente Eugenio Musumeci componente Giuseppina Veccia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A
Sent. n. 21/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo Canale Presidente. Dott.
Dettagli15/3/2016 Corte dei conti
https://servizi.corteconti.it/bds/dovisualizzadettagliaction.do?id=11035012&mod=stampa&cods=11&materia=responsabilita%27&sezione=umbria 1/7 SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE UMBRIA SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio. composta dai seguenti Magistrati :
Sent. n. 827/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio composta dai seguenti Magistrati : Dott. Ivan De Musso Dott.ssa Pina
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
DettagliC. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni
C. conti, sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n. 2887. In tema di danno erariale da tardivo adempimento di obbligazioni pecuniarie in violazione della disciplina sui ritardi di pagamento nelle
DettagliREPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO. dott. ssa Pina Maria Adriana LA CAVA SENTENZA
Sent. n. 27/2016 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. ssa Pina Maria Adriana LA CAVA dott. Stefano
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LOMBARDIA SENTENZA RESPONSABILITA' 09/04/2015
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LOMBARDIA SENTENZA 52 2015 RESPONSABILITA' 09/04/2015 REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 52/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. composta dai seguenti magistrati:
Sent. n. 692/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti magistrati: dott. Ivan DE MUSSO dott. Giuseppina
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei conti. sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana composta dai magistrati: dott Salvatore Cilia dott. Salvatore G.Cultrera dott.
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA n. 793/09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO. ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA n. 793/09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO composta dai seguenti magistrati: Dr.ssa Stefania Fusaro Dr.ssa Patrizia Ferrari Dr. Giovanni
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L utente del servizio postale che abbia subìto un danno derivante dal mancato recapito di una raccomandata non ha diritto ad ottenere l integrale risarcimento del danno, ma solo la corresponsione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva,
N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
Dettaglidi ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliTRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha
TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LAZIO SENTENZA RESPONSABILITA' 27/04/2012
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE LAZIO SENTENZA 454 2012 RESPONSABILITA' 27/04/2012 Sent. N.454/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria S E N T E N Z A
Sentenza N.72/2016 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Angelo Canale Dott.ssa Acheropita
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02541/2016 REG.PROV.COLL. N. 00841/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe DAVID dott. Rocco DI PASSIO d.ssa Cristina
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)
N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.
DettagliEsame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza
Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Autore: sentenza In: A norma del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliBollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 28-2-2017 12039 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2017, n. 195 Cont. n. 347/13/CA. Regione Puglia c/provenzano Luigi Mario. Accettazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA 184/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti magistrati : Luciano Coccoli Rossella Scerbo Quirino Lorelli
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA
2246/2008 1127/1998 Reg. sentenze : Reg. generale : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce composto dai Signori: PRIMA SEZIONE Aldo RAVALLI
DettagliMINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di PAVIA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliDeliberazione n. 2/2009/PAR
Deliberazione n. 2/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai Signori: dott. Mario Scano dottor Nicola Leone dott.ssa Maria Paola Marcia
DettagliPubblico impiego, buonuscita ed indennità
Pubblico impiego, buonuscita ed indennità Autore: sentenza In: Ai fini del conseguimento del beneficio del computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti
Dettaglicontro per l'annullamento ha pronunciato la presente
N. 00409/2013 REG.PROV.COLL. N. 00197/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti giudici:
Sent. 898/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti giudici: dott. Franco MENCARELLI Presidente f.f. dott.ssa
DettagliN. 00868/2015REG.PROV.COLL. N. 02971/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliS E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO. dott. Ivan DE MUSSO Presidente Rel.
Sent. n. 121/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti magistrati: dott. Ivan DE MUSSO Presidente Rel. dott.ssa
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) contro
N. 02100/2009 REG.SEN. N. 00785/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Nel
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliDeliberazione n. 76/2009/PAR
Deliberazione n. 76/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: dott. Mario Scano dott. ssa M. Paola Marcia dott. ssa Valeria
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 02284/2014 REG.PROV.COLL. N. 00897/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA
1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00377/2015 REG.PROV.COLL. N. 00175/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE D APPELLO
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 441 2015 RESPONSABILITA' 20/07/2015 Sentenza 441/2015/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 Pubblicato il 26/09/2016 N. 01730/2016 REG.PROV.COLL. N. 01413/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.
DettagliRepubblica Italiana. Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise. nell adunanza del 14 ottobre 2008 *********** ***********
DELIBERAZIONE n.34/par/2008 Repubblica Italiana la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nell adunanza del 14 ottobre 2008 *********** composta dai magistrati: dott. Mario Casaccia
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 02488/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso
DettagliCOMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
COMUNE DI MOSCUFO Provincia di Pescara ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ATTO N. 168 del 17/12/2015 Reg. Gen 523 Oggetto: OGGETTO: Impegno e liquidazione debito fuori bilancio
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1000/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 2303/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2303/1995
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.4.2013, n. 2135 N. 02135/2013REG.PROV.COLL. N. 08110/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000139 del 22/03/2016 OGGETTO OGGETTO: AREA 1 - RISORSE UMANE Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. L.I. contro
DettagliIL COLLEGIO ARBITRALE
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Sentenza n. 515/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica
DettagliN. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000138 del 22/03/2016 OGGETTO OGGETTO: AREA 1 RISORSE UMANE Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. P.M. contro
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
N. 00188/2011 REG.PROV.COLL. N. 01117/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione
DettagliCOMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo)
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Prov. Palermo) REGOLAMENTO PER RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, SEGRETARIO COMUNALE, DIPENDENTI ED AMMINISTRAORI
DettagliCORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 15/2015/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2015 composta dai
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE TOSCANA SENTENZA RESPONSABILITA 23/09/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE TOSCANA SENTENZA 241 2016 RESPONSABILITA 23/09/2016 SENTENZA N.241/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliDeliberazione n. 159/2015/PAR
Deliberazione n. 159/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati: dott. Antonio De Salvo dott. Marco Pieroni dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott.ssa Benedetta
DettagliCOMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n.
COMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo 2015-2016 Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n. 1631 Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana
Dettagliex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:
Tribunale amministrativo regionale della Puglia Sentenza n. 1884 del 25 settembre 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione
DettagliFlessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi
Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi Avv. Franco Toffoletto Tutto Lavoro Il Sole 24 ore Milano, 18 ottobre 2013 La flessibilità in entrata 2 La flessibilità in entrata E da
Dettagli