REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA

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1 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Presso il Tribunale di Pescara è costituito l'ordine degli avvocati al quale sono iscritti tutti gli avvocati che hanno il domicilio professionale di cui all art. 7 l. 247/12 nel territorio del Circondario. 2. II Consiglio dell'ordine esercita i poteri e le funzioni previste dalla legge per valorizzare la rilevanza giuridica e sociale della professione forense, per garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, per tutelare la libertà dei difensori e l'affidamento della collettività e della clientela nella classe forense. 3. L'Ordine ha autonomia patrimoniale e finanziaria e determina la propria organizzazione con appositi regolamenti. 4. Il Consiglio dell'ordine ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni. 5. Il Consiglio dell'ordine ha sede presso il Tribunale di Pescara. 6. L'attività del Consiglio è retta dai principi di buon andamento, di efficienza e di trasparenza, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari. I componenti del Consiglio devono adempiere al loro incarico con diligenza, imparzialità, indipendenza e nel solo interesse dell'ordine. ART. 2 PUBBLICITA' DEGLI ATTI 1. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. 2. Il Consiglio, nei limiti imposti dalle disposizioni di legge in materia, assicura adeguata pubblicità alle proprie attività con i mezzi che riterrà più opportuni. I verbali delle sedute consiliari sono pubblicati sul sito internet proteggendo i dati personali degli interessati. 3. Il Consiglio disciplina con separato regolamento il diritto di accesso agli atti a norma della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, l attività disciplinare, l opinamento dei compensi professionali, le conciliazioni, la formazione degli elenchi per la designazione di iscritti su richiesta dell utenza. ART. 3 ORGANI DEL CONSIGLIO 1. Sono organi del Consiglio dell'ordine: a) il Presidente b) il Segretario c) il Tesoriere ART. 4 CONSIGLIO: COMPOSIZIONE E FUNZIONI 1. Il Consiglio dell'ordine è eletto dall'assemblea con voto segreto. Resta in carica sino alla proclamazione del successivo. 2. II Consiglio: a) provvede alla tenuta degli Albi, degli Elenchi e dei Registri; b) approva i regolamenti interni; c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, istituisce ed organizza la Scuola Forense con le modalità stabilite in apposito regolamento, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del Registro dei Praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio, rilascia certificati di compiuta pratica; d) organizza e promuove eventi formativi, corsi e scuole di specializzazione e accredita eventi formativi con le modalità stabilite in apposito regolamento; e) vigila sulla condotta degli iscritti e controlla la continuità dell'attività ed effettività dell'esercizio professionale ed il corretto assolvimento dell obbligo formativo; f) nei limiti temporali di cui alla legge 247/12 e relativi regolamenti attuativi, promuove ed esercita l'azione disciplinare con le modalità stabilite nell apposito regolamento; g) esperisce il tentativo di conciliazione e dà i pareri di cui all art. 13 l. 247/12 sui compensi spettanti agli iscritti;

2 h) costituisce camere arbitrali ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie; i) costituisce o aderisce ad associazioni, organismi e fondazioni che abbiano ad oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti costituzionali degli iscritti; I) attua le deliberazioni dell'assemblea; m) delibera l'assunzione del personale dipendente e ne disciplina i rapporti; n) sottoscrive convenzioni con soggetti pubblici o privati nell'interesse degli iscritti; o) nomina commissioni di studio e di lavoro; p) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla Legge e dai Regolamenti. 3. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al Consiglio che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea Ordinaria il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, che devono garantire l'economicità della gestione. 4. Per provvedere alle spese di gestione ed a tutte le attività di competenza dell'ordine e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, ivi compresa l'organizzazione di servizi per l'utenza, il Consiglio: a) fissa e riscuote un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun Albo, Elenco e Registro; b) fissa i contributi per l'iscrizione negli Albi, negli Elenchi e nei Registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. ART. 5 INSEDIAMENTO - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTE DEL CONSIGLIO 1. I Consiglieri entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni con la proclamazione degli eletti ai sensi di legge e in base al regolamento elettorale. 2. La prima convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo di posta elettronica all'indirizzo dei singoli eletti entro 10 gg dalla loro proclamazione, a cura del consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione: l'ordine del giorno relativo alla convocazione deve prevedere unicamente la nomina del Presidente, del Segretario e dei Tesoriere. 3. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto. Alla carica di Presidente viene eletto il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano per iscrizione all'albo ed, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età. 4. Avvenuta la nomina del Presidente la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede con distinte votazioni, nell'ordine, all'elezione del Segretario e del Tesoriere con le stesse modalità di elezione del Presidente. 5. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno quindicinale, ovvero secondo il calendario fissato all'inizio di ogni anno. La convocazione deve prevedere l'indicazione degli argomenti all'odg predisposto su indicazione del Presidente, da inviarsi almeno due giorni prima della seduta, a mezzo di posta elettronica, salvo che per le convocazioni d'urgenza. Ciascun consigliere ha diritto di chiedere che vengano posti all'odg del Consiglio gli argomenti di cui ritiene utile la trattazione, con segnalazione da effettuarsi per posta elettronica alla segreteria dell'ordine. La documentazione relativa agli argomenti posti all'odg, unitamente alla copia del verbale della riunione precedente redatta dal segretario e da approvarsi nella riunione ordinaria successiva, va tenuta a disposizione dei consiglieri che la potranno preventivamente esaminare. Essi hanno diritto di accesso a tutti gli atti del Consiglio. 6. Eventuali ulteriori argomenti potranno essere discussi nella seduta del Consiglio solo se urgenti ed indifferibili. Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza dal Presidente in ogni momento ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti. 7. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente, e, in caso di sua assenza, dal Consigliere anziano. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti. Qualora non sia raggiunto il numero legale, il Presidente ne dà atto nel verbale dell'adunanza con riserva di procedere a nuova convocazione. 8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 9. Le votazioni hanno luogo normalmente a scrutinio palese e con votazione nominale. Si procede a scrutinio segreto in caso di elezioni o altre questioni afferenti persone, ovvero su richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri presenti, o su decisione del Presidente. Ogni Consigliere ha facoltà di motivare l'espressione di voto. Sulla eventuale irregolarità delle votazioni delibera il Consiglio ai sensi del precedente comma disponendone il rinnovo.

3 ART. 6 IL PRESIDENTE 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ordine, esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio e l'esecuzione dei suoi deliberati. Conferisce deleghe ai Consiglieri per l'attuazione di singole iniziative debitamente programmate del Consiglio dell'ordine. Sovrintende ai lavori dei singoli Consiglieri, sottoscrive, unitamente al Consigliere Segretario, il verbale delle adunanze del Consiglio e delle assemblee degli iscritti e le relative delibere. 2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo ART. 7 IL SEGRETARIO 1. Il Consigliere Segretario svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, coadiuvando il Presidente nel garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio: a) assume le funzioni di Segretario delle adunanze del Consiglio e dell'assemblea; b) verbalizza le sedute del Consiglio e dell'assemblea, riportando sinteticamente interventi e contenuti delle determinazioni assunte, delle quali cura la redazione in delibere sottoscritte dallo stesso e dal Presidente; c) cura la raccolta e la pubblicazione delle delibere del Consiglio e dell'assemblea; d) conserva la raccolta dei registri e documenti previsti dalla legge e dai regolamenti; e) sovrintende alla organizzazione degli Uffici del Consiglio, sotto la direzione del Presidente, impartendo direttive ed istruzioni al personale di segreteria ed ai Consiglieri con i quali collabora; f) svolge ogni altra funzione a lui affidata dal Consiglio o dal Presidente. ART. 8 IL TESORIERE II Consigliere Tesoriere svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento: a) predispone il bilancio preventivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio e, successivamente, all approvazione dell'assemblea; b) redige il bilancio consuntivo che, previo esame da parte del Consiglio, viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea; c) ove il Consiglio non provveda altrimenti, indica tra il personale dipendente il soggetto che dovrà curare l'amministrazione e la gestione contabile del Consiglio; d) conserva le scritture contabili previste dalla legge, anche avvalendosi di professionisti esterni a tale scopo incaricati dal Consiglio; e) effettua i pagamenti e procede alla gestione patrimoniale dell'ordine secondo le delibere del Consiglio. E' abilitato, in caso di urgenza, a procedere ed effettuare spese necessarie per la gestione dell'ordine nel limiti di euro 1.000,00 (euro mille) rendendo conto alla prima seduta utile del consiglio per la delibera di ratifica. ART. 9 COMMISSIONI 1. Il Consiglio, per lo svolgimento della propria attività, costituisce apposite commissioni determinandone i compiti e la composizione tra consiglieri e iscritti all'albo, anche su indicazione delle Associazioni Forensi locali ovvero soggetti esterni, aventi esperienza nelle specifiche problematiche da trattare.- Il Consiglio nomina uno o più Consiglieri referenti con il compito di seguire i lavori della commissione e di riferirne al Consiglio nonché gli eventuali ulteriori componenti. 2) Le Commissioni permanenti, da nominarsi entro 30 gg. dall'insediamento del nuovo Consiglio, salvo ulteriori da costituirsi ove il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, sono: - La Commissione per la Liquidazione delle parcelle composta dal Consigliere coordinatore e da quattro componenti, con compiti di: - verifica e liquidazione delle parcelle; - relazione al Consiglio delle richieste di liquidazione; - preventiva verifica di parcelle in caso di richiesta di tentativo di conciliazione o di pareri in prevenzione.

4 - La Commissione Esposti e Procedimenti disciplinari composta dal Consigliere coordinatore e da sette componenti, con compiti di svolgere l attività preliminare di accertamento in merito ai fatti indicati negli esposti a carico degli iscritti, relazionare al Consiglio per la valutazione circa l archiviazione o l apertura del procedimento disciplinare, predisporre il capo di incolpazione o la delibera di archiviazione, istruire il procedimento disciplinare raccogliendo gli elementi di prova e le discolpe dell incolpato, sovraintendere alle comunicazioni alle parti ed all esponente, alla citazione dell incolpato, del P.M. e dei testi, fare la relazione nella seduta consiliare, accertare l integrità del fascicolo, fare la proposta di decisione, redigere la sentenza. - La Commissione per la Autorizzazione alle Notifiche ex lege 53/94 composta dal Consigliere segretario con funzioni di coordinatore e da tre componenti, con compiti di verifica dei requisiti di legge in capo ai richiedenti e di visto sui registri. - La Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato composta dal Consigliere coordinatore e da tre consiglieri con compiti di: - verifica delle domande per l'iscrizione dei richiedenti all'elenco del gratuito patrocinio; - verifica delle domande e dei presupposti oggettivi e soggettivi nelle domande di gratuito patrocinio, richiesta di chiarimenti e/o integrazioni ai richiedenti il gratuito patrocinio. - La Commissione Conciliazione composta dal Consigliere coordinatore e da tre consiglieri con compiti di presenziare ai tentativi di conciliazione tra iscritti o tra iscritti e soggetti terzi, al fine di comporre eventuali controversie in ordine a rapporti aventi rilevanza deontologica o in merito alla liquidazione dei compensi. - La Commissione per la Pratica Forense composta dal Consigliere coordinatore e da sei commissari di cui almeno due esterni al Consiglio con i compiti di regolamentazione della pratica e organizzazione dell attività formativa dei praticanti in accordo con la Direzione della Scuola Forense - La Commissione per la Formazione Continua, composta dal Consigliere coordinatore e da cinque commissari di cui almeno tre consiglieri con compiti: - di predisporre con la Fondazione Forum Aterni il programma annuale degli eventi formativi da sottoporre al Consiglio; - di curare l'organizzazione dei singoli eventi deliberati dal Consiglio; - di effettuare l istruttoria della richiesta di accreditamento degli eventi formativi di associazioni o di altri soggetti; - di verificare le domande di esonero e/o riduzione dei crediti formativi e l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti. - La Commissione Informatica composta dal Consigliere coordinatore e da quattro componenti di cui due esterni al Consiglio con compiti: - di organizzare tutte le attività ed adempimenti per l'attuazione del processo telematico, per la firma digitale, notifiche in via telematica e per la diffusione della posta certificata; - di verificare e predisporre le convenzioni con i vari Uffici del Distretto o con enti e/o uffici del Circondario o con terzi per l'attuazione delle trasmissioni di atti processuali, adempimenti con modalità informatiche o collegamento e/o utilizzazione di banche dati; - di organizzare specifici eventi per l'alfabetizzazione informatica e formazione informatica degli iscritti e degli addetti agli studi. - La Commissione Regolamenti composta dal Consigliere coordinatore e da quattro componenti di cui due esterni al Consiglio con compiti di predisporre e modificare i regolamenti relativi a tutte le attività del Consiglio.

5 - La Commissione Rapporti con le Istituzioni pubbliche composta dal Consigliere coordinatore e da quattro componenti di cui uno esterno al Consiglio con compiti di curare i rapporti con tutte le istituzioni pubbliche al fine di favorire in ogni modo l attività professionale degli iscritti e valorizzare il ruolo sociale dell Avvocatura. - La Commissione Rapporti con l estero composta dal Consigliere coordinatore e da otto componenti di cui sei esterni al Consiglio con compiti di organizzare tutte le attività ed adempimenti per l'internazionalizzazione della professione degli avvocati e dei praticanti. - La Commissione Mediazione e Arbitrato composta dal Consigliere coordinatore e da quattro componenti di cui tre esterni al Consiglio con compiti di organizzare tutte le attività ed adempimenti per la diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie. 3. A tutte le Commissioni spetta altresì il compito di curare l'aggiornamento normativo, giurisprudenziale e regolamentare relativo alle materia di competenza delle singola commissione e di curare la raccolta dei dati più significativi e di interesse nella trattazione da parte del Consiglio dei vari argomenti e per l'adozione delle delibere consiliari. 4. Le operazioni delle Commissioni si svolgono senza l'osservanza di forme particolari, senza che siano redatti verbali delle riunioni e con facoltà di partecipazione del Presidente del Consiglio ove lo stesso non faccia già parte della Commissione stessa. 5. I Coordinatori o altro Consigliere componente della Commissione relazionano nelle riunioni del Consiglio gli aspetti e le pratiche esaminate dalla Commissione da inserire negli argomenti dell'o.d.g. nei vari settori di ogni singola commissione; i Coordinatori delle singole commissioni, ove non presente il Presidente dell'ordine, parteciperanno in rappresentanza del Consiglio alle riunioni organizzate dal COFA o dall Unione degli Ordini Forensi del Centro Italia ove siano trattati gli argomenti di competenza della Commissione o eventualmente in altre sedi ove l'ordine intenda essere presente. ART. 10 RAPPORTI CON GLI ISCRITTI 1. Ogni iscritto all'albo potrà segnalare al Consiglio dell'ordine eventuale richieste, disservizi, suggerimenti riguardanti lo svolgimento dell'attività forense, i rapporti con i Magistrati, la situazione degli Uffici o altri argomenti comunque di interesse generale. 2. Il Consiglio, salvo la previa attribuzione da parte del Presidente delle segnalazioni alle singole Commissioni, sarà tenuto a rispondere all'iscritto, anche per la mera presa d'atto o per eventuali interventi presi o posti in atto dal Consiglio stesso, entro 30 gg dal ricevimento della richiesta. 3. II Consiglio avrà cura di raccogliere le varie segnalazioni pervenute dagli iscritti per l'opportuna trasmissione al Consiglio Giudiziario ove rilevanti in tale sede, garantendo la riservatezza circa il nome dell iscritto che ha fatto la segnalazione. ART. 11 ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E FUNZIONI 1. L'Assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali degli Avvocati di Pescara. 2. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio, approva i bilanci preventivo e consuntivo, esprime parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal Consiglio, esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge professionale. 3. L Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria o straordinaria. Il Presidente presiede l'assemblea, ne ha la direzione e ne regola l'andamento. ART. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA 1. L'Assemblea ordinaria è convocata: a) ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con avviso da inviarsi almeno 10 gg prima della data fissata. b) ogni quadriennio per le elezioni di rinnovo del Consiglio dell'ordine, previa delibera del Consiglio da adottarsi entro il 15 dicembre, con avviso di convocazione da comunicarsi almeno 10 gg prima della data fissata.

6 ART. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA 1. L'Assemblea straordinaria è convocata: a) dal Presidente su deliberazione del Consiglio; b) su richiesta scritta e motivata di almeno 8 Consiglieri dell'ordine o di almeno 150 iscritti all'albo, contenente la indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno; c) dal commissario straordinario nel caso previsto dall art. 33, comma 3, della legge n. 247 /2012; 2. Nel caso di cui al punto b) il Presidente provvede alla convocazione nel termine di giorni 10 dalla richiesta, fissando la data della riunione entro i successivi 20 gg. ART. 14 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO 1. La convocazione dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria è effettuata mediante avviso da affiggersi nelle sedi degli Uffici giudiziari del Circondario, e comunicato a mezzo pec o ai singoli iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. 2. L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto, luogo ed ora dell'adunanza, in prima ed eventuale seconda convocazione e, nei casi di elezioni, dell'eventuale elezione di ballottaggio. 3. Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli iscritti all'ordine, in caso di seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti. L'assemblea elettorale, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione è valida se interviene almeno un quarto degli iscritti nel corso delle operazioni di voto. In caso di ballottaggio l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 4. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo che si tratti di elezioni o di delibere su questioni attinenti persone, ovvero ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. 5. Dopo l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno, hanno diritto di intervento coloro che siano iscritti a parlare, secondo l'ordine di prenotazione. 6. Le mozioni d'ordine possono essere proposte in qualsiasi momento. 7. Al termine degli interventi, le proposte emerse, riepilogate a verbale dal Segretario, o da un suo sostituto, vengono sottoposte ai voti. Le deliberazioni approvate sono pubblicate sul sito internet dell Ordine

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