PROGRAMMA NEGOZIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROGRAMMA NEGOZIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE"

Transcript

1 CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG Cattoli ca Cattoli ca Assicurazioni Soc. Coop. Lungadi ge Cangrande, n Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 n Registro delle Imprese di Verona n E' iscri tta all'albo Imprese ISVAP n CAT_AUTO.jpg Telefono: 045/ Fax: 045/ Lungadige Cangrande, n Verona (Italia) richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP Cattolica Assicurazi oni Soc. Coop. F90C0008.bmp 42 C:\FORM\INTRAFORM\LOGO\ Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/ Telefono: 045/ PROGRAMMA NEGOZIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AZIENDE - MOD. PRO NEG 2 - ED. 12/2010

2

3 INDICE DEFINIZIONI... 5 Definizioni valide solo per la Garanzia Assistenza CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE INCENDIO Estensioni Garanzie aggiuntive Esclusioni Limiti di indennizzo per l assicurazione incendio ASSICURAZIONE FURTO Estensioni Garanzie aggiuntive Esclusioni Limiti di indennizzo per l assicurazione furto ASSICURAZIONE ELETTRONICA Estensioni Esclusioni Limiti di indennizzo per l assicurazione elettronica ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Estensioni Garanzie aggiuntive Condizioni particolari Indice 3 / 59

4 Esclusioni Limiti di risarcimento per l assicurazione responsabilità civile GARANZIA ASSISTENZA Prestazioni diurne Istruzioni per la richiesta di assistenza DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO Garanzia incendio Garanzia furto Garanzia elettronica Garanzia responsabilità civile RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE E PENALE Indice 4 / 59

5 DEFINIZIONI DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito indicato Addetti I soci, i familiari coadiuvanti, i collaboratori (dipendenti e non) e gli apprendisti. Apparecchiature elettroniche Apparecchi che, a differenza di quelli elettrici, basano il loro funzionamento su circuiti a corrente debole basati sullo sfruttamento di particolari proprietà fisiche degli elettroni, quali, a titolo esemplificativo: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali anche al servizio di singole macchine od impianti; personal computer, macchine e impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione e allarme, registratori di cassa, terminali P.O.S.. Arredamento Complesso mobiliare, anche d ufficio, (compresi armadi e cassette di sicurezza, casseforti, esclusi i relativi contenuti) e tutto quanto inerente l attività dichiarata; arredamento, macchine d ufficio in genere, impianti di prevenzione e di allarme, cancelleria, stampati. Sono esclusi gli enti compresi nelle definizioni Apparecchiature elettroniche, Macchinario e attrezzatura e Cose particolari. Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Banchi e armadi frigoriferi Le attrezzature autonome poste nell ambito dell esercizio commerciale adibite alla conservazione delle merci deperibili destinate alla vendita. Cassaforte Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari; movimento di chiusura a chiave e/o combinazione; peso non inferiore a 200 kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso. Commercio ambulante Per commercio ambulante si intendono tutte le attività commerciali che, in aggiunta all attività esercitata nei locali indicati in polizza, vengono esercitate in maniera ambulante, come ad esempio, commercianti di mercato, esercenti di punti vendita ambulanti, artigiani ambulanti. Contenuto Gli enti descritti alle definizioni Arredamento, Macchinario e attrezzatura, Merci e Cose particolari, riposti nei fabbricati ove si svolge l attività descritta in polizza, compresi i beni descritti alla definizione Valori e Oggetti pregiati. Definizioni 5 / 59

6 Sono sempre esclusi: metalli preziosi, oggetti totalmente o parzialmente di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pellicce. Cose Sia gli oggetti materiali che gli animali. Cose particolari Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per apparecchiature elettroniche, modelli, stampi, cliché e simili. Contraente Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Cristalli Lastre piane e curve, fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo o vetro, esistenti nei locali ove si svolge l attività descritta in polizza e collocate in vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese le iscrizioni, le lavorazioni e gli specchi. Sono altresì comprese le insegne, purché stabilmente ancorate al fabbricato ove si trovano le cose assicurate. Dati Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. Dipendenti dell Assicurato Prestatori di lavoro iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge. Dipendenze Locali posti anche in corpi separati, costituenti uffici, autorimesse private, centrali termiche e vani tecnici, aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto stabilito dalle condizioni generali di assicurazione. Esercizi commerciali L attività economica organizzata per: a) il commercio al minuto e/o all ingrosso; b) la prestazione dei servizi; c) la somministrazione al pubblico di cibi o bevande; d) depositi commerciali. Sono ammesse tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all attività dichiarata. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Azione intimidatrice mediante la quale la vittima è costretta essa stessa a consegnare la cosa. Fabbricato L intera costruzione edile o porzione della stessa, occupata dall impresa assicurata, compresi gli uffici, le relative quote di proprietà comune nonché le dipendenze, anche se separate (purché realizzate nel Definizioni 6 / 59

7 fabbricato di cui fanno parte i locali dell esercizio o negli spazi ad esso adiacenti), recinzioni e simili, compresi inoltre infissi, impianti fissi al servizio del fabbricato, e, in particolare, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d aria, impianti di segnalazione e/o allarme, di comunicazione, ascensori, montacarichi, insegne e tende parasole, scale mobili come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese le tinteggiature. Sono altresì comprese migliorie e opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario. Franchigia Parte del danno che rimane a carico dell assicurato, espressa in valore assoluto. Furto Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. Furto con destrezza È il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l attenzione di lui, presente e normalmente vigilante. Impianto di allarme Impianto volumetrico e/o perimetrale munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, e collegato, a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio, con le Forze dell ordine e/o Istituto di vigilanza privato. Implosione Repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi, per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750 C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo Somma dovuta dalla società in caso di sinistro. Infiammabili Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti ad eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35 centesimali che ri spondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 centigradi; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente s infiammano. Definizioni 7 / 59

8 Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V. Locali dell esercizio Locale o insieme dei locali fra loro comunicanti ove l assicurato svolge l attività commerciale descritta in polizza e nell ambito dei quali è ubicato l accesso alla clientela. Locali separati Locale o insieme di locali fra loro comunicanti, adibiti a magazzino e/o laboratorio di servizio non comunicanti con i locali principali dell esercizio, rispetto ai quali possono avere una diversa ubicazione. Macchinario e attrezzature Macchine, attrezzature, utensili e relativi ricambi, impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.. Merci Prodotti commercializzati e/o in deposito e quant altro previsto dalla licenza dell esercizio, scorte e materiali di consumo, imballaggi, anche combustibili e, in quanto esistenti, anche esplodenti, infiammabili e merci speciali (attinenti l attività dichiarata in polizza), entro i quantitativi di seguito indicati: 1 kg di esplodenti; 500 kg di infiammabili, comunque riposti, sia destinati alla commercializzazione che alla manutenzione che ad uso degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato. Non si considerano in questo ambito gli infiammabili posti nei serbatoi completamente interrati, nei serbatoi di veicoli, nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in fabbricati separati da muro pieno o spazio vuoto nell ambito dell esercizio assicurato; 300 kg di merci speciali. Il tutto posto nell ubicazione indicata in polizza, il tutto sottotetto. Merci speciali Si considerano convenzionalmente merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di celluloide); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. Oggetti pregiati Quadri ed oggetti d arte, mosaici, dipinti di pareti o soffitti e statue di valore artistico, arazzi e tappeti (se di particolare valore). Polizza Documento che prova l assicurazione. Premio Costo della copertura assicurativa. Primo rischio (Assicurazione a; in breve PRA) Definizioni 8 / 59

9 La forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell articolo 1907 del codice civile. Rapina Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. Risarcimento La somma dovuta dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rischio La possibilità che si verifichi l evento dannoso. Rischio locativo Responsabilità dell assicurato, a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile. Scasso Azione di forzamento, rimozione o rottura di serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso. Scippo Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona il denaro e/o i valori detenuti. Scoperto Percentuale del danno che rimane a carico dell assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società L impresa assicuratrice. Spese di soccombenza della causa legale Le spese legali da pagare all avversario nel caso di esito negativo della causa legale. Supporto dati Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente. Valore intero (Assicurazione a; in breve VI) La forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l applicazione della proporzionale a carico dell assicurato, così come previsto dall articolo 1907 del codice civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose, al momento del sinistro, eccede le somme assicurate. Definizioni 9 / 59

10 Valore a nuovo per il Fabbricato: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo, al momento del sinistro, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell area; per il Contenuto: (escluse le Merci) e per le lastre e le insegne: il costo di rimpiazzo, al momento del sinistro, con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche, prestazioni e rendimento, nonchè le imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall assicurato. Valore commerciale Valore di un bene in comune commercio, inclusi gli oneri fiscali, se dovuti. Valore nominale o di rimpiazzo La somma indicata su carte valori, titoli di credito in genere e denaro. Valori Carte valori titoli di credito in genere (ivi compresi, a titolo esemplificativo, carte SIM) raccolte e collezioni; denaro. Vetro stratificato Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Definizioni valide solo per la Garanzia Assistenza Centrale Operativa La struttura di Mapfre Warranty S.p.A. Strada Trossi, Biella, costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. Esercizio Commerciale I locali sede dell attività commerciale, situati in territorio italiano, dove l assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. In viaggio Qualunque località ad oltre 50km dal comune di residenza dell assicurato (o sede dell attività commerciale). Prestazioni Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all assicurato. Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell assicurato. Definizioni 10 / 59

11 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Garanzie e somme assicurate Le garanzie sono prestate per i beni, le somme assicurate e la forma e tipo di garanzia scelti dal contraente e come indicati nella scheda di polizza. Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 3 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali l assicurato, il contraente e la società sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata o con altro mezzo certo. Art. 4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio L assicurato deve dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell articolo 1898 del codice civile.. Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell assicurato, ai sensi dell articolo 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell articolo 1901 del codice civile. I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla società. Art. 8 Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e può richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Condizioni generali di assicurazione 11 / 59

12 Art. 9 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la società puo' recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 10 Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno. Art. 11 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell assicurato. Art. 12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 13 Legge applicabile all assicurazione L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Art. 14 Foro competente Per ogni controversia derivante dall applicazione del presente contratto è competente il foro del luogo ove il contraente e/o l assicurato hanno la sede o la residenza o il domicilio effettivo. Art. 15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e dalla società. L accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art. 16 Indicizzazione Se richiamata l indicizzazione sulla scheda di polizza, i massimali, i limiti di risarcimento e il premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, già costo della vita ) elaborato dall Istituto Centrale di Statistica (ISTAT ). L adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l indice corrispondente alla decorrenza contrattuale con quello di cui al sesto mese precedente la successiva scadenza annuale del premio e, ove la percentuale di variazione risultasse inferiore, l adeguamento minimo sarà del 2%. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l indice relativo al sesto mese precedente l ultima scadenza annuale e quello di cui al sesto mese precedente la quietanza annuale di premio in scadenza. Condizioni generali di assicurazione 12 / 59

13 ASSICURAZIONE INCENDIO Art. 17 Oggetto dell assicurazione L assicurazione è prestata per i beni indicati sulla scheda di polizza e opera sino alla concorrenza delle somme assicurate scelte dal contraente e indicate sulla medesima scheda. La società pertanto, sino alla concorrenza della somma assicurata e con i limiti, le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di polizza e nell art. 53 Limiti di indennizzo per l assicurazione incendio, indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da: Incendio e rischi accessori a) incendio, compresi i guasti provocati allo scopo di impedire o di arrestare l incendio; b) azione del fulmine; c) implosione, nonché esplosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di corpi celesti, di aerei, di veicoli spaziali e satelliti artificiali, di loro parti o di cose da essi trasportate; e) bang sonico, determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; f) urto di veicoli e natanti, non appartenenti né in uso all assicurato transitanti sulla pubblica via strada privata o corsi d acqua, e/o veicoli ferroviari deragliati dalla propria sede; g) sono altresì compresi i danni causati agli enti assicurati per ordine delle Autorità e quelli prodotti dall assicurato purché resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi coperti. Fumo, gas e vapori fumo, gas e vapori, che si siano sviluppati a seguito di eventi, indennizzabili ai sensi di polizza, che abbiano direttamente colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse; fuoriuscita di fumo, a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti enti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Estensioni Sono inoltre comprese le seguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di polizza e nell art. 53 Limiti di indennizzo per l assicurazione incendio. Art. 18 Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro L assicurazione è estesa alle spese necessarie ed effettivamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli eventualmente classificati come tossici o nocivi, nonché per ricollocare il contenuto non danneggiato. Art. 19 Eventi socio-politici La società risponde dei danni materiali e diretti indennizzabili ai sensi dell art. 17 Oggetto dell assicurazione derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo e sabotaggio, con esclusione dei danni da deturpamento o imbrattamento, dei danni conseguenti a furto e rapina e dei danni subiti dai cristalli e dalle tende parasole. Relativamente ai danni conseguenti a terrorismo, sono altresì esclusi quelli causati da sostanze chimiche e biologiche, nonché quelli conseguenti a qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere Assicurazione Incendio 13 / 59

14 determinata da materiale nucleare. Art. 20 Rischio locativo La società, nei casi di responsabilità dell assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, secondo le norme di polizza e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall assicurato, ferma l applicazione della regola proporzionale di cui all art. 129 Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero), qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza. Art. 21 Spese di ricostruzione di cose particolari Nel caso di sinistro indennizzabile ai sensi dell art. 17 Oggetto dell assicurazione la società rimborserà il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle cose particolari distrutte o danneggiate, nei limiti della somma assicurata e con l esclusione di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico, scientifico o affettivo. L indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro. Art. 22 Merci presso terzi, fiere, mostre ed esposizioni Le garanzie di cui all art. 17 Oggetto dell assicurazione sono operanti anche se le merci, le attrezzature e le apparecchiature elettroniche garantite con la presente polizza si trovano temporaneamente presso terzi, fiere, mostre ed esposizioni in qualunque località entro i confini d Italia, della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano, della Confederazione Elvetica e degli altri Stati membri dell Unione Europea (EU). La presente estensione è operante purché i suddetti enti siano ricoverati sottotetto a fabbricati interamente costruiti e coperti in materiali incombustibili, aventi le caratteristiche costruttive indicate in Polizza. Art. 23 Indennità aggiuntiva per riduzione di attività In caso di sinistro indennizzabile, la società corrisponderà all assicurato un ulteriore somma quale risarcimento supplementare per riduzione di attività. La presente prestazione speciale non è operante per la partita Ricorso terzi. Art. 24 Aumento delle somme assicurate per il periodo natalizio Limitatamente al periodo dal 30/10 al 10/1 dell anno successivo, la partita Contenuto si intenderà automaticamente aumentata del 10%, senza necessità di corrispondere alcun sovrappremio. Art. 25 Coesistenza di merci È tollerata l esistenza di merci appartenenti ad una categoria di rischio più elevata di quella dichiarata in polizza per un valore non superiore al 15% della somma assicurata. In caso di sinistro, tale valore costituirà, per dette merci, il limite massimo di indennizzo. Art. 26 Trasloco enti assicurati In caso di trasloco degli enti assicurati, la garanzia è operante durante il trasloco, sia nell ubicazione dichiarata che in quella nuova, per dieci giorni successivi alla data di comunicazione di cambio domicilio. Fermo restando quanto disposto dall art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, trascorso il periodo sopra indicato, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione. Assicurazione Incendio 14 / 59

15 Art. 27 Commercio ambulante la presente polizza assicura anche l attività di commercio ambulante che l assicurato dichiara espressamente di esercitare e, pertanto, le garanzie prestate sulle cose assicurate alla partita contenuto, si intendono operanti anche a bordo dell automezzo col quale viene svolta l attività: in sosta e durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa; nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante, con l esclusione dei danni di cui all art.49 Eventi atmosferici (opzione A) ; all interno dei locali costituenti relativo deposito se ed in quanto ne sia stata riportata l ubicazione nella scheda di polizza. Art. 28 Fenomeni elettrici La società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l azione del fulmine o l elettricità atmosferica. La società non risponde dei danni: causati da usura o da manomissione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all assicurato all atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche, sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l esercizio senza concorso di cause esterne. Art. 29 Gelo La società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da spargimento di acqua conseguente a rotture di condutture ed impianti, causati da gelo. Sono esclusi i danni: da spargimento di acqua causato da rottura, anche accidentale, di condutture ed impianti installati all esterno dei fabbricati o interrati; da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento, oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Se risulta assicurata la partita Fabbricato, la società, a seguito di danno risarcibile in base alla presente estensione di copertura, rimborsa anche le spese di demolizione e ripristino necessariamente sostenute per la ricerca e l eliminazione della rottura. Art. 30 Dolo dei dipendenti La società corrisponderà l indennizzo liquidabile ai sensi di polizza anche per i sinistri causati da dolo dei dipendenti dell assicurato e delle persone di cui lo stesso deve rispondere a norma di legge, con esclusione dei suoi familiari conviventi. Art. 31 Colpa grave La società corrisponderà l indennizzo liquidabile ai sensi di polizza anche per i sinistri causati da colpa grave dell assicurato, dei suoi dipendenti e/o dei suoi familiari conviventi. Assicurazione Incendio 15 / 59

16 Art. 32 Valore a nuovo del Fabbricato Per la partita fabbricato è operante l assicurazione del valore a nuovo, intendendosi per tale il costo per l integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il solo valore dell area. Si conviene pertanto che, in caso di sinistro, l ammontare del danno deve essere determinato in base a quanto previsto daii art. 127 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, senza tuttavia l appiicazione del deprezzamento di cui al suddetto articolo, ma col massimo del doppio del suo valore allo stato d uso stimato al momento del sinistro ai sensi del richiamato art. 127 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Agli effetti deli art. 129 Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero), il valore della partita fabbricato è quello a nuovo sopra descritto. La società corrisponderà l intero indennizzo, purché l assicurato proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. Nel caso in cui la ricostruzione e/o riparazione non venisse effettuata entro il termine sopraindicato, I indennizzo sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del sinistro. Art. 33 Valore a nuovo per macchinari, attrezzature, arredamento Per macchinari, attrezzature e arredamento e operante I assicurazione del valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove oppure equivalenti per rendimento economico. Si conviene pertanto che, in caso di sinistro, l ammontare del danno deve essere determinato in base a quanto previsto dall art. 127 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, senza tuttavia I applicazione del deprezzamento di cui al suddetto articolo, ma col massimo del doppio del valore allo stato d uso stimato al momento del sinistro ai sensi del richiamato art. 127 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Agli effetti dell art. 129 Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero), il valore della partita macchinari, attrezzature e arredamento è quello a nuovo sopra descritto. Per gli oggetti pregiati si stima il valore commerciale. Per i beni fuori uso o in condizioni dì inservibilità deve essere stimato il valore allo stato d uso. L assicurato acquista il diritto ali intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo e/o riparazione degli enti danneggiati nello stesso luogo o in altra località, entro l anno dall atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. Nel caso in cui il rimpiazzo e/o la riparazione non venisse effettuata entro il termine sopraindicato, I indennizzo sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del sinistro. Art. 34 Valore a nuovo dei Cristalli Per la partita Cristalli è operante l assicurazione del valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione. Agli effetti dell art. 129 Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero), il valore della partita Cristalli è quello a nuovo sopra descritto. Art. 35 Anticipazione sugli indennizzi L assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a ,00 euro. L obbligazione della società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni. dalla richiesta di anticipo. Nel caso in cui l assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Assicurazione Incendio 16 / 59

17 Art. 36 Buona Fede L omissione della dichiarazione da parte dell assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l intesa che l assicurato avrà l obbligo di corrispondere alla società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Art. 37 Deroga alla proporzionale Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all applicazione della regola proporzionale di cui all art. 129 Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero), qualora la somma assicurata alla corrispondente partita risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Quanto disposto dall art. 129 Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero) rimarrà operativo per l eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo restando che il risarcimento non potrà superare in nessun caso le somme assicurate. Per la partita Fabbricato, il valore stimato è quello di ricostruzione determinato con i criteri di cui all art. 32 Valore a nuovo del fabbricato. Per la partita Contenuto il valore stimato è quello di rimpiazzo determinato con i criteri di cui all art. 33 Valore a nuovo per macchinari, attrezzature, arredamento. Per la partita Cristalli, il valore stimato è quello di rimpiazzo determinato con i criteri di cui all art. 34 Valore a nuovo dei cristalli. Art. 38 Merci al prezzo di vendita Se, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle scritture stabilite dalla normativa vigente. Art. 39 Rimborso onorari dei Periti La società rimborserà, nell ambito della somma assicurata alle rispettive partite in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza del Perito che l assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti ai sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l assicurato sia tenuto a produrre. Art. 40 Rinuncia alla rivalsa La società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa (art del codice civile) a condizione che l assicurato ne faccia richiesta scritta, prima della liquidazione del danno, rinunciando espressamente lui stesso ad esercitare il suo diritto al risarcimento nei confronti dei responsabili. La società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti della parte contraente responsabile a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile. Art. 41 Beni in leasing L assicurazione copre i danni materiali e diretti indennizzabili ai sensi di polizza, cagionati a macchinario ed attrezzature oggetto di contratti di leasing. Ciò a condizione che tali beni non siano già Assicurazione Incendio 17 / 59

18 coperti da apposita assicurazione. Art. 42 Lavorazioni complementari all attività La società corrisponderà l indennizzo liquidabile ai sensi di polizza anche se risulti, nei locali dell esercizio, l esistenza di piccolo laboratorio ove si effettuano lavorazioni complementari all attività descritta in polizza, sempre che la superficie occupata dal suddetto laboratorio non superi un terzo dell intera superficie dei locali dell esercizio. Art. 43 Operazioni accessorie Sono comprese, se non esplicitamente escluse, tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all attività esercitata e descritta nella scheda di polizza, nonché le operazioni necessarie di riparazione o adattamento delle merci. Garanzie aggiuntive Se risultano assicurate le corrispondenti partite e pagati i relativi premi, sono operanti le seguenti ulteriori garanzie, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di polizza e nell art. 53 Limiti di indennizzo per l assicurazione incendio. Art. 44 Cristalli La garanzia è estesa ai danni materiali causati dalla rottura dei cristalli esistenti nei fabbricati ove è svolta l attività assicurata. Le scheggiature, le rigature e i guasti alle insegne non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza. In ogni caso la garanzia non è operante per i danni: avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del fabbricato, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui i vetri sono parte, operazioni di trasloco; rimozione del mobilio o degli infissi e delle lastre, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni, cornici, riparazioni e/o lavori estranei all attività dell assicurato, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite; determinati da vizio di costruzione o difetto d installazione degli oggetti assicurati; alle lastre aventi speciale valore artistico od affettivo, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili. Art. 45 Merci in refrigerazione La società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dalle merci in refrigerazione, poste in celle frigorifere, banchi e/o armadi frigoriferi, a causa di: a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; b) fuoriuscita del fluido frigorigeno. La garanzia si intende operante per gli eventi conseguenti: 1) ad incendio, fulmine, scoppio, caduta aerei e agli altri eventi indennizzabili ai sensi dell Assicurazione Incendio e altre garanzie; 2) all accidentale verificarsi di guasti o rotture nell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell acqua e di produzione o distribuzione dell energia elettrica. La garanzia si intende operante anche qualora gli eventi previsti ai punti 1) e 2) di cui sopra siano causati da persone (dipendenti o non dell assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli Assicurazione Incendio 18 / 59

19 di terrorismo e sabotaggio (ferme le esclusioni di cui all art. 19 Eventi socio-politici ). Art. 46 Maggiori spese La società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l interruzione totale o parziale dell attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purchè necessariamente sostenute, per il proseguimento dell attività. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall Autorità; difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell art. 129 Assicurazione parziale (valida solo per la forma a valore intero). Art. 47 Ricorso terzi La società si obbliga a tenere indenne l assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi i sinistri di cui all art. 51 Acqua condotta, rigurgito e spese di ricerca e riparazione (opzione B). L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L assicurazione non comprende i danni: 1) a cose che l assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; 2) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge e, se con lui conviventi, i genitori, i figli dell assicurato nonché ogni altro parente e/o affine; quando l assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente alinea; le società le quali rispetto all assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge n 216 de l 7 giugno 1974, nonché gli amministratori delle medesime. L assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell assicurato. L assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società. Assicurazione Incendio 19 / 59

20 Quanto alle spese giudiziali, si applica l articolo 1917 del codice civile. Art. 48 Indennità giornaliera per interruzione totale di attività In caso di sinistro indennizzabile che comporti la chiusura totale dell attività indicata in Polizza, la società corrisponderà all assicurato l indennità giornaliera pattuita, con specifica partita, per ogni giorno di chiusura, a partire dal secondo giorno e per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa. Art. 49 Eventi atmosferici (opzione A) La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, vento e cose da essi trascinate, grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti nella zona circostante il fabbricato assicurato. I danni da bagnamento che si verificassero all interno del fabbricato assicurato sono compresi solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza dei fenomeni atmosferici sopraindicati. Sono altresì compresi i danni derivanti da crollo o sfondamento del tetto provocato dall azione immediata e diretta della neve. La società non risponde dei danni causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; cedimento, franamento o smottamento del terreno; gelo, valanghe e slavine o spostamenti d aria da queste provocati; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra. La società non risponde dei danni subiti da: enti mobili posti all aperto; fabbricati o tettoie (e quanto in essi contenuto), aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti; pannelli solari, recinti, cancelli e tende parasole; cristalli, serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, se provocati dalla grandine. La società non risponde dei danni causati da umidità e stillicidio. Art. 50 Atti vandalici e dolosi (opzione A) La società indennizza i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi di terzi, compresi i danni conseguenti a furto e rapina e quelli causati da ordigni esplosivi, con esclusione dei danni da deturpamento o imbrattamento, e dei danni subiti da cristalli e tende parasole. Art. 51 Acqua condotta, rigurgito e spese di ricerca e riparazione (opzione B) La società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita d acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento posti al servizio del fabbricato. Sono altresì compresi i danni causati da rigurgito e/o traboccamento di fognature. La garanzia non comprende i danni derivanti da gelo, da umidità, da stillicidio. Se risulta assicurata la partita fabbricato, la società, a seguito di danno risarcibile in base alla presente estensione di copertura, rimborsa anche le spese di demolizione e ripristino necessariamente sostenute per la ricerca e l eliminazione della rottura. Assicurazione Incendio 20 / 59

21 Esclusioni Art. 52 Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, dichiarata o non, guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili, salvo che l assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono altresì esclusi eventuali danni, perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; c) causati con dolo dell assicurato o dei familiari conviventi; d) causati da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti; e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; f) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo quanto previsto dall art. 28 Fenomeni elettrici ; g) indiretti, quali cambiamento di costruzione o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste dall art. 23 Indennità aggiuntiva per riduzione attività e, se operanti le relative Condizioni Aggiuntive, dall art. 46 Maggiori spese e dall art. 48 Indennità giornaliera per interruzione totale di attività ; h) a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer, a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione di esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza. Sono altresì esclusi i danni causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software, programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio; i) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, salvo quanto previsto dall art. 19 Eventi socio-politici e, se operante la relativa garanzia, dall art. 50 Atti vandalici e dolosi (opzione A) ; j) materiali e diretti a linee aeree di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le relative strutture portanti, posizionate a distanza superiore a 250 m. dagli enti assicurati, e dei conseguenti danni indiretti (inclusi i costi supplementari) per interruzione di attività di terzi (utenti). Limiti di indennizzo per l assicurazione incendio Art. 53 Limiti di indennizzo per l assicurazione incendio L indennizzo di evento risarcibile per l assicurazione incendio verrà definito tenendo conto dei limiti, franchigie e/o scoperti riportati nella tabella che segue. Qualora, a seguito di unico evento risarcibile, concorrano prestazioni contrattuali che prevedano più franchigie, si applicherà la franchigia più elevata prevista dalle prestazioni interessate. Assicurazione Incendio 21 / 59

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito Polizza Assicurativa Leasing Immobiliare Finito La polizza assicurativa Leasing Immobiliare Finito, studiata da UniCredit Leasing in convenzione con compagnie di assicurazione di elevato standing, oltre

Dettagli

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni.

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni. INDICE SCHEDA 5 PROFILO PRO GLOBALE FABBRICATI Contratto di Assicurazione Incendio, Cristalli, R.C.G., Tutela Legale dedicato ad immobili destinati ad uso civile Cos è A chi è rivolto Caratteristiche del

Dettagli

SCHEDE dei RISCHI CONVENZIONE MULTIRISCHI ALL RISKS RCT/O - RCP

SCHEDE dei RISCHI CONVENZIONE MULTIRISCHI ALL RISKS RCT/O - RCP SCHEDE dei RISCHI CONVENZIONE MULTIRISCHI ALL RISKS RCT/O - RCP PER I CONSORZIATI A Consorzio Brokers Italiani di Assicurazione e Riassicurazione Indipendenti Via Soperga 2 20127 - Milano ed operante esclusivamente

Dettagli

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito

Polizza Assicurativa. Leasing Immobiliare Finito Polizza Assicurativa Leasing Immobiliare Finito Fino a 10 Mil. La polizza assicurativa Leasing Immobiliare Finito, studiata da UniCredit Leasing in convenzione con compagnie di assicurazione di elevato

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

Ecoenergy. Bari, 15 settembre 2010

Ecoenergy. Bari, 15 settembre 2010 Ecoenergy Bari, 15 settembre 2010 1 AXA MPS Ecoenergy per la protezione dell investimento nel fotovoltaico ai vantaggi di carattere ambientale, fiscale ed economico ottenibili da un investimento in un

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

FormulaDomus. A chi si rivolge. Modulo incendio Fabbricato base. Fabbricato completo

FormulaDomus. A chi si rivolge. Modulo incendio Fabbricato base. Fabbricato completo La compagnia BCC Assicurazioni S.p.A. A chi si rivolge La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, proprietaria del fabbricato indicato nel modulo di adesione e che abbia aderito

Dettagli

Copertura Multiline per la PMI. Obiettivi, confini e struttura

Copertura Multiline per la PMI. Obiettivi, confini e struttura Copertura Multiline per la PMI Obiettivi, confini e struttura 0 ASSICURAZIONE MULTIRISCHI AZIENDE Struttura Sezione I Danni Materiali All risks Sezione II Danni Indiretti Loss of profit Sezione III Responsabiltà

Dettagli

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 Capitolato di assicurazione C.V.T. per la copertura dei rischi Incendio; Furto; Eventi Naturali; Eventi Sociopolitici; Ricorso Terzi; Cristalli;

Dettagli

Polizza Incendio a Copertura di Mutuo

Polizza Incendio a Copertura di Mutuo MutuoLiguria Polizza Incendio a Copertura di Mutuo DEFINIZIONI Nel testo si intende: Assicurato: Assicurazione: Contraente: Esplosione: Fabbricato: Incendio: Indennizzo: IVASS o ISVAP: Scoppio: Sinistro:

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente Fascicolo Informativo, contenente

Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente Fascicolo Informativo, contenente TUA IMPRESA Fascicolo Informativo Modello: FASIMP 5 ed. 05/2011 Copertina Tua Assicurazioni S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

Sezione II - Responsabilità Civile

Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dettagli

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA (OR) UFFICIO TECNICO

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA (OR) UFFICIO TECNICO COMUNE DI GONNOSTRAMATZA (OR) UFFICIO TECNICO CAPITOLATO D ONERI PER COPERTURA ASSICURATIVA (Allegato alla procedura di gara di cui alla Det. U.T. n 128/2013) Oggetto: Richiesta di quotazione polizza incendio

Dettagli

Il Fabbricato : collocazione assicurativa, criteri di valutazione preventiva e di riduzione del rischio

Il Fabbricato : collocazione assicurativa, criteri di valutazione preventiva e di riduzione del rischio Executive Program Percorso di sviluppo professionale per gli amministratori di condominio ANACI 3 modulo - L amministratore di condominio: le competenze fiscali, bancarie, assicurative, contabili e informatiche

Dettagli

ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA ARPACAL

ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA ARPACAL ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA ARPACAL I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio = 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio = 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

POLIZZA INCENDIO MUTUI

POLIZZA INCENDIO MUTUI POLIZZA INCENDIO MUTUI Offerta 2011 Polizza assicurativa Incendio Mutui Collocatore Contraente Vincolatario Struttura del business Ente Erogante Ente Erogante Ente Erogante Verranno stipulati due distinti

Dettagli

Famiglia. Scheda Commerciale. Dedicata a chi ami di più DANNI. Casa e Patrimonio

Famiglia. Scheda Commerciale. Dedicata a chi ami di più DANNI. Casa e Patrimonio CATTOLICA&famiglia Casa e Patrimonio Famiglia Dedicata a chi ami di più Scheda Commerciale Casa e Patrimonio DANNI CATTOLICA&famiglia Casa e Patrimonio & a chi è dedicato cattolica&famiglia casa e patrimonio

Dettagli

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima dei danni a fabbricati civili. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima dei danni a fabbricati civili. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO Stima dei danni a fabbricati civili Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10 Prof. Romano Oss Nozione di danno economico: Stima dei danni a fabbricati diminuzione di valore

Dettagli

Guida alla le)ura della polizza incendio fabbrica2 e macchinari Come migliorare la copertura e ridurre i cos2

Guida alla le)ura della polizza incendio fabbrica2 e macchinari Come migliorare la copertura e ridurre i cos2 Guida alla le)ura della polizza incendio fabbrica2 e macchinari Come migliorare la copertura e ridurre i cos2 Workshop del 16 aprile 2015 Best Western Premier BHR Treviso Hotel 1. MAPPATURA DEL RISCHIO

Dettagli

Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente Fascicolo Informativo, contenente

Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente Fascicolo Informativo, contenente TUA IMPRESA Fascicolo Informativo Modello: FASIMP 5 ed. 05/2011 Copertina Tua Assicurazioni S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni Contratto di assicurazione sui beni ed il patrimonio dell Impresa. Il presente

Dettagli

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto]

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto] ALLEGATO 1 I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio= 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta economica dell Allegato

Dettagli

UNIPOL ASSICURAZIONI,

UNIPOL ASSICURAZIONI, La Dp Broker è un broker assicurativo regolarmente iscritto alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) con il n B000380395. Siamo specializzati nella gestione

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

POLIZZA CAR N. 298752486 - Assicurazioni Generali

POLIZZA CAR N. 298752486 - Assicurazioni Generali POLIZZA CAR N. 298752486 - Assicurazioni Generali Contraente: Stazione appaltante: Società di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionario) Via Somalia, 2/4-25126 Brescia C.A.L. SpA ( Concedente ) Contraente

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

periodo di 12 mesi i difetti di conformità, pertanto e nostro obbligo ripristinare con la riparazione i difetti

periodo di 12 mesi i difetti di conformità, pertanto e nostro obbligo ripristinare con la riparazione i difetti INFORMAZIONI CIRCA L APPLICAZIONE DELLA GARANZIA DI CONFORMITA VEICOLO USATO La nostra azienda applica su ogni veicolo usato venduto la Garanzia di conformità prevista dal codice al consumo, la garanzia

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Assicurazione Incendio fabbricati, magazzini, depositi, uffici

Assicurazione Incendio fabbricati, magazzini, depositi, uffici Assicurazione Incendio fabbricati, magazzini, depositi, uffici Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate

Dettagli

Solar Power All Risks PRODUCT OVERVIEW

Solar Power All Risks PRODUCT OVERVIEW Solar Power All Risks PRODUCT OVERVIEW Solar Power All Risks È una copertura assicurativa dedicata agli impianti fotovoltaici Bene assicurato: l impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe,

Dettagli

UD6. Focus le garanzie accessorie concedibili con i mutui

UD6. Focus le garanzie accessorie concedibili con i mutui Focus le garanzie accessorie concedibili con i mutui Le ulteriori garanzie: l assicurazione furto e incendio del contenuto La polizza che tutela i beni del proprietario dell immobile ha la duplice funzione

Dettagli

Entusiasmo? «Proteggere gli investimenti sull ambiente.»

Entusiasmo? «Proteggere gli investimenti sull ambiente.» Entusiasmo? «Proteggere gli investimenti sull ambiente.» Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia. Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo fianco. La Sua Assicurazione svizzera. Protezione

Dettagli

ALLEGATO 1 SCHEMA PREZZO QUALITA COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

ALLEGATO 1 SCHEMA PREZZO QUALITA COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio= 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta

Dettagli

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA POLIZZA NR.: COMPAGNIA: B50/07/0001508 ITALIANA ASSICURAZIONI SPA Soci della Cassa Rurale Alta Vallagarina titolari di conto corrente e loro familiari conviventi MASSIMALI:

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Spett.le Comune di Bardonecchia Piazza De Gasperi 1 10052 Bardonecchia (TO) COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Scheda di offerta tecnica Premesso che

Dettagli

Offerta tecnica. Lotto 1 Ambito 1.1 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro

Offerta tecnica. Lotto 1 Ambito 1.1 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro Lotto Ambito. Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro Il/La sottoscritto/a nato/a ( ) il / / nella qualità di della Compagnia assicuratrice per conto

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA ASL NUORO

ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA ASL NUORO ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA ASL NUORO I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio = 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio = 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell

Dettagli

PROTEZIONE ABITAZIONE - INCENDIO SCELTA CLASSICA

PROTEZIONE ABITAZIONE - INCENDIO SCELTA CLASSICA 4 - SEZIONE INCENDIO PROTEZIONE ABITAZIONE - INCENDIO SCELTA CLASSICA Art. 4.1 Descrizione delle garanzie La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza, nonché

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

Comune di Roccaromana

Comune di Roccaromana Comune di Roccaromana Provincia di Caserta REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI POSTI AUTO COPERTI DI PROPRIETA COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 37 del 29/09/2014 INDICE ART. 1

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

RINUNCIA ALLA RIVALSA

RINUNCIA ALLA RIVALSA A) La clausola RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 del Codice Civile, verso: - le persone delle quali l assicurato deve rispondere

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

Servizio per l Automazione Informatica e l Innovazione Tecnologica Ufficio IV

Servizio per l Automazione Informatica e l Innovazione Tecnologica Ufficio IV Servizio per l Automazione Informatica e l Innovazione Tecnologica Ufficio IV. Accogliendo le richieste pervenute da parte di diverse scuole questo Servizio ha provveduto a sottoscrivere un apposito accordo,

Dettagli

REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELLA RETE INTERNET TRAMITE TECNOLOGIA WI FI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSEPPE ABBIATI

REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELLA RETE INTERNET TRAMITE TECNOLOGIA WI FI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE GIUSEPPE ABBIATI COMUNE DI GAVIRATE Provincia di Varese Piazza Matteotti, 8-21026 GAVIRATE tel. 0332/743.130 - fax 0332/746.438 PEC info.comune.gavirate@pec.regione.lombardia.it www.comune.gavirate.va.it REGOLAMENTO PER

Dettagli

7.2 Controlli e prove

7.2 Controlli e prove 7.2 Controlli e prove Lo scopo dei controlli e delle verifiche è quello di: assicurare che l ascensore sia stato installato in modo corretto e che il suo utilizzo avvenga in modo sicuro; tenere sotto controllo

Dettagli

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO COMUNE DI MONTIANO PROVINCIA DI FORLI' - CESENA Piazza Maggiore - 47020 MONTIANO (FC) Tel. 0547-51151 / 51032 - Fax 0547-51160 E-mail: scuola-cultura@comune.montiano.fc.it Servizi Sociali-Scolastici-Culturali

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia

C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia Cottimo fiduciario per l affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cannara per l anno 2014 LOTTO C CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE KASKO - DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZI PROPRI C O M U N E D I C

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) 1 COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze) Regolamento per l utilizzo di autoveicoli e macchine operatrici Approvato con atto consiliare n 86 del 30.11.2006 1 2 ART. 1 Norma di carattere generale La gestione

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

CATTOLICA&CASA. casa. Il modo più semplice per tutelare il futuro di chi ami. Scheda Commerciale X CONFSAL

CATTOLICA&CASA. casa. Il modo più semplice per tutelare il futuro di chi ami. Scheda Commerciale X CONFSAL CATTOLICA&CASA casa Il modo più semplice per tutelare il futuro di chi ami. Scheda Commerciale X CONFSAL CATTOLICA&CASA & A CHI È DEDICATO Cattolica&Casa è la soluzione assicurativa dedicata a tutti gli

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

TITOLO VII USI IN MATERIA ALBERGHIERA

TITOLO VII USI IN MATERIA ALBERGHIERA TITOLO VII 175 Capitolo primo USI IN MATERIA DI ALBERGHI Sommario Ammissione agli alberghi Art. 1 Prenotazione di camere «2 Condizione e durata del contratto «3 Prenotazioni di servizi extra «4 Accettazione

Dettagli

POLIZZA ALL RISK ESPOSITORI FIERA N.94545 POLIZZA RCT DEGLI ESPOSITORI FIERA N. 4411 NOTA INFORMATIVA

POLIZZA ALL RISK ESPOSITORI FIERA N.94545 POLIZZA RCT DEGLI ESPOSITORI FIERA N. 4411 NOTA INFORMATIVA POLIZZA ALL RISK ESPOSITORI FIERA N.94545 POLIZZA RCT DEGLI ESPOSITORI FIERA N. 4411 NOTA INFORMATIVA Edizione 01/2014 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

CATTOLICA&CASA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CATTOLICA&CASA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG 30 01 Cattoli ca Cattoli ca Assicurazioni Soc. Coop. Lungadi ge Cangrande, n 16-37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 n 00320160237

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

CONTRATTO DI GESTIONE TEMPORANEA STAGIONALE. Oggi, in Recoaro Terme, fra le parti:

CONTRATTO DI GESTIONE TEMPORANEA STAGIONALE. Oggi, in Recoaro Terme, fra le parti: CONTRATTO DI GESTIONE TEMPORANEA STAGIONALE DELL ATTIVITA DEL BAR FONTI Oggi, in Recoaro Terme, fra le parti: Terme di Recoaro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Arrigo Abalti,

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari

Dettagli

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono 0376-366221 - 324660 Fax 0376-365287 E-mail sab.mn@fabi.it

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE

Dettagli

Coperture assicurative per la new economy

Coperture assicurative per la new economy Coperture assicurative per la new economy Amministratore Delegato Mansutti S.p.A. Broker di assicurazione Lloyd s correspondent www.mansutti.it Il mercato assicurativo Le coperture riguardano sia Imprese

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE - CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA - CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE Pag. 1 di 10 DEFINIZIONI Contraente L azienda A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI-COTUGNO-C.T.O. Impresa La Compagnia Assicuratrice.

Dettagli

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE COMPAGNIA ASSICURATRICE: MILANO DIVISIONE SASA Numero di polizza Sostituisce la polizza Broker/Agenzia Codice ==== RELA BROKER s.r.l. CONTRAENTE RELA

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA ELETTRICA RELATIVI AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE (INSTALLAZIONE,

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di assicurazione multirischi per Uffici e Studi professionali /Uffici e Studi

NOTA INFORMATIVA. Contratto di assicurazione multirischi per Uffici e Studi professionali /Uffici e Studi Contratto di assicurazione multirischi per Uffici e Studi professionali /Uffici e Studi Uffici e Studi/Mod. X0484.0 Edizione 09/2008 Assicurazione del Ramo Danni/Polizza Uffici e Studi La presente Nota

Dettagli

Accordo sul livello dei servizi per server dedicati

Accordo sul livello dei servizi per server dedicati Accordo sul livello dei servizi per server dedicati INFORMAZIONI CONFIDENZIALI INTERNE Luglio 2008 AVVISO SUL COPYRIGHT Copyright Tagadab 2008. Le informazioni contenute nel presente documento sono di

Dettagli

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte.

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Polizza RC Patrimoniale Colpa Grave Polizza Tutela Legale Colpa Grave Modifiche Introdotto (premi come

Dettagli

Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto 3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento

Dettagli

Condizioni Generali Edizione 01.01.2013. Assistance Home

Condizioni Generali Edizione 01.01.2013. Assistance Home Condizioni Generali Edizione 01.01.2013 Assistance Home Le presenti condizioni generali definiscono le prestazioni d'assistenza garantite e fornite da EUROP ASSISTANCE (Svizzera) SA e assicurate dalla

Dettagli

GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO

GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO GUIDA ALL INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA FISSO AUTOMATICO DI RIVELAZIONE E ALLARME D INCENDIO La presente guida mette in risalto solo alcuni punti salienti estrapolati dalla specifica norma UNI 9795 con l

Dettagli

Polizza globale abitazioni

Polizza globale abitazioni Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione INCENDIO Il presente studio ha lo scopo di confrontare, sul piano tecnico-giuridico e senza entrare

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Premessa : ogni fornitura comprende esclusivamente la merce e i servizi indicati nel relativo ordine d acquisto, nel preventivo e/o nella lettera di conferma d ordine accettati

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed.

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008 CONDIZIONI NORMATIVE INDICE 1 Definizioni 2 Integrazioni alla Garanzia

Dettagli

Uso Fraudolento Carte di Credito e debito

Uso Fraudolento Carte di Credito e debito Pag.1 di 6 Assicurato : BCC PIOVE DI SACCO CREDITO COOPERATIVO Agenzia : PIOVE DI SACCO 468 Polizza n. 468.12.300689 Uso Fraudolento Carte di Credito e debito SOMMARIO: - DEFINIZIONI - ESTRATTO DELLE CONDIZIONI

Dettagli

ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA PORTO CONTE RICERCHE

ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA PORTO CONTE RICERCHE ALLEGATO 1 PREZZO QUALITA PORTO CONTE RICERCHE I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio = 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio = 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato

Dettagli

ALLEGATO N 2 a) al PIANO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DELL ARCIDIOCESI AMBROSIANA

ALLEGATO N 2 a) al PIANO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DELL ARCIDIOCESI AMBROSIANA ALLEGATO N 2 a) al PIANO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DELL ARCIDIOCESI AMBROSIANA ESTRATTO DEL PIANO ASSICURATIVO TUTTI I RISCHI DELL ARCIDIOCESI AMBROSIANA PER L ASSICURAZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

Dettagli

SICUREZZA GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

SICUREZZA GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SICUREZZA GUIDA PRATICA SULLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO Il datore di lavoro deve provvedere affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di

Dettagli

Unipol Assicurazioni:

Unipol Assicurazioni: per ogni impresa. Unipol Assicurazioni: un partner Fa 360. Scegliere la consulenza di un professionista UGF significa, non solo tutelare la propria attività per avere la serenità di dedicarsi solo al business,

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI Regolamento adottato in Consiglio Comunale n. 82 del 22/11/2007 1 Art. 1 GENERALITA Gli immobili

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna

Dettagli

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli