L organizzazione della prevenzione aziendale

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1 L organizzazione della prevenzione aziendale Nozioni base Come si organizza la prevenzione e la protezione in azienda? Quali sono le figure coinvolte? Principale responsabile dell attività di prevenzione è, come noto, il datore di lavoro, cioè il titolare del rapporto di lavoro o chi ha la responsabilità dell impresa o dell unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa in materia. I concetti di responsabilità dell organizzazione o dell unità produttiva e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa ampliano la definizione comune di Datore di Lavoro, non più solo titolare del rapporto di lavoro. Ad esempio un direttore di Stabilimento, responsabile di un unità produttiva, può essere considerato come Datore di Lavoro ai fini della salute e sicurezza? La riposta è SI! Nelle imprese a struttura complessa, articolate in più unità produttive, possono dunque coesistere, accanto al Datore di Lavoro (titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore), più datori di lavoro per la salute e sicurezza, ciascuno sovraordinato ad una singola unità produttiva, con pieni poteri di decisione e di spesa in materia. Il Datore di Lavoro si distingue dagli altri soggetti della LINEA OPERATIVA (dirigenti e preposti) in quanto principale garante della sicurezza e responsabile delle scelte gestionali di carattere generale. Il datore di lavoro Se il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi di sicurezza, ciò non toglie che, in base alle regole dell organizzazione interna ed ai poteri in concreto esercitati, anche gli altri soggetti della linea operativa, cioè i dirigenti ed i preposti, siano in parte responsabili delle misure di prevenzione e protezione. Il dirigente per la sicurezza è qualificato come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa. Compete dunque al dirigente attuare le direttive del datore di lavoro mediante l esercizio di un potere organizzativo e di un potere di controllo sull attività lavorativa. 1

2 Il preposto è invece identificato nella persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovraintende all attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta attuazione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ricade dunque sul preposto un dovere di vigilanza circa la concreta attuazione delle misure decise dal datore di lavoro e dai dirigenti, nonché di pretenderne la specifica osservanza da parte dei lavoratori interessati. Si è detto come dirigente e preposto operino sulla base di uno specifico incarico da parte dei vertici aziendali. L esercizio di fatto delle funzioni proprie di dirigente e di preposto, anche in assenza di formale investitura, farà tuttavia scattare le relative responsabilità (in tal caso si parla di dirigente o preposto di fatto ). La delega di funzioni Il datore di lavoro può, a determinate condizioni, delegare ad altri soggetti molte delle sue funzioni. Le condizioni in base alle quali è ammessa la delega di funzioni, che riprendono quanto già indicato dalla giurisprudenza, sono: la delega deve risultare da atto scritto recante data certa il delegato deve essere in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate la delega deve attribuire al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità La delega non esclude l obbligo del datore di lavoro di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Tale obbligo si considera assolto in caso di adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo per la sicurezza dotato di idoneo sistema di controllo interno (si veda oltre). Il soggetto delegato può a sua volta, di intesa con il datore di lavoro e rispettando le stesse condizioni, sub delegare specifiche funzioni. Costituiscono tuttavia obblighi non delegabili: la valutazione dei rischi e l elaborazione del relativo documento nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Gli addetti alla gestione delle emergenze Al Sistema di Prevenzione aziendale appartengono anche gli addetti alla gestione delle emergenze. 2

3 Il datore di lavoro deve infatti predisporre all interno dell azienda appositi servizi per la gestione delle emergenze, con particolare riguardo a: primo soccorso prevenzione incendi e di lotta antincendio evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato In particolare, dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, i quali non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare tale designazione. Il datore di lavoro assicura che dirigenti, preposti ed addetti alla gestione dell emergenza ricevano una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. RSPP Accanto alla linea operativa si muove la linea consultiva, espressa principalmente dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e dalla sorveglianza sanitaria (da parte del medico competente). Il SPP è qualificato come l insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Vi fanno parte gli addetti (ASPP) ed il responsabile del servizio (RSPP). Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è designato direttamente dal datore di lavoro, a conferma dello stretto rapporto di fiducia che deve intercorrere tra le due figure, ed ha il compito principale di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. Il RSPP dovendo rapportarsi con molteplici figure, in azienda e fuori, deve possedere capacità tecniche e organizzative, nonché di comunicazione e mediazione. I requisiti per svolgere tale funzione sono: ASPP professionali (capacità commisurata alla natura dei rischi presenti in azienda) scolastici (diploma di scuola media superiore) formativi (attestato di partecipazione a corsi di formazione, di base e di aggiornamento, secondo quanto stabilito dall Accordo 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni) Fanno parte del servizio anche gli ASPP, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione che, al pari dell RSPP, devono essere in possesso di requisiti professionali, scolastici e formativi. 3

4 SPP interno od esterno? Il datore di lavoro può organizzare il Servizio di prevenzione e protezione all interno dell azienda (designando ad esempio un proprio dipendente quale RSPP, in possesso dei requisiti indicati) o facendo ricorso a consulenti esterni (SPP esterno). In alcuni casi l istituzione del Servizio di prevenzione e protezione deve essere obbligatoriamente interna (nelle aziende a rischio di incidenti rilevanti, nelle centrali termoelettriche, negli impianti nucleari, nelle fabbriche di esplosivi, nelle aziende industriali con più di 200 lavoratori, nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, nelle strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori). Negli altri casi il datore di lavoro può scegliere liberamente a chi affidare l incarico, sempre rispettando i requisiti indicati. In alcuni casi (imprese artigiane, industriali, agricole fino a 30 lavoratori; aziende del settore pesca fino a 20 lavoratori; altre aziende fino a 200 lavoratori) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione, dopo aver frequentato un corso di formazione adeguato alla natura dei rischi presenti in azienda, (recentemente disciplinato dall Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni del 21 dicembre 2011; se l impresa ha fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può inoltre svolgere i compiti di addetto alla gestione dell emergenza). Il medico competente Altro collaboratore di rilievo del datore di lavoro è il medico competente responsabile in particolare della sorveglianza sanitaria, cioè delle visite mediche preventive e periodiche, finalizzate alla verifica della idoneità dei lavoratori alla loro specifica mansione. Il medico competente, oltre alla effettuazione delle visite mediche, collabora con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi aziendali; all attività di formazione e informazione ai lavoratori; all organizzazione del primo soccorso. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario il possesso di determinati titoli o requisiti (in genere specializzazione in medicina del lavoro). Il medico competente può svolgere la sua attività sia in qualità di dipendente del datore di lavoro, sia come libero professionista, sia ancora come dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata. È incompatibile con le funzioni di medico competente chi eserciti, in qualità di medico pubblico, attività di vigilanza. Lavoratore Nell ambito del sistema aziendale per la sicurezza di rilievo è anche il ruolo dei lavoratori e delle loro specifiche rappresentanze (RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). 4

5 Il D.Lgs. n. 81 / 2008 qualifica il lavoratore in senso ampio, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, di lavoro autonomo o subordinato, sottostante; inoltre equipara al lavoratore anche altre figure. Il lavoratore peraltro non è solo destinatario di tutele, ma anche di precisi obblighi, il primo dei quali è quello di prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni (si veda il modulo 5). RLS In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), soggetto chiamato a salvaguardare l interesse collettivo dei lavoratori in una determinata realtà aziendale. Il RLS è in genere aziendale; se tuttavia manca tale figura all interno dell azienda sopperisce il Rappresentante territoriale (RLST) o di sito produttivo (ad esempio porti, centri siderurgici, cantieri). Come viene eletto il RLS? Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori, viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, viene eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in loro assenza, dai lavoratori al loro interno. Esiste un numero minimo di RLS (1 sino a 200 lavoratori; 3 da 201 a 1.000; 6 oltre i lavoratori). Il RLS ha importanti attribuzioni (vedi il modulo 5) ed è consultato dal datore di lavoro sulle principali questioni concernenti la prevenzione. Riunione periodica La principale sede di discussione della sicurezza in azienda è la riunione periodica, obbligatoria nelle aziende con più di 15 lavoratori, ma utilissima anche in tutte le altre realtà produttive nelle quali può comunque essere convocata dall RLS. La riunione periodica ha cadenza annuale, potendo peraltro avere luogo in occasione di significative variazioni delle condizioni di rischio aziendale. Vi prendono parte: il datore di lavoro o un suo rappresentante; il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il medico competente, ove nominato; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 5

6 M.O.G. Con il D.Lgs. n. 81 / 2008 si enfatizza un approccio alla sicurezza basato sui modelli di organizzazione aziendale, in cui l analisi documentata del lavoro in tutti i suoi aspetti assume un ruolo centrale. Per modello di organizzazione e di gestione si intende un modello organizzativo di carattere volontario per la definizione ed attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, che ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs n. 231 / 2001), sia idoneo a prevenire i reati di lesioni personali colpose ed omicidio colposo, commessi con violazione delle norme antifortunistiche. Si parla di sicurezza sistemica per descrivere questo complesso di interazioni tra uomini, ambiente di lavoro, processi produttivi e soprattutto procedure. In base all articolo 30 del D.Lgs. n. 81 / 2008, per poter avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo 231 / 2001, i modelli organizzativi non necessariamente certificati, devono prevedere: un idoneo sistema di controllo della loro attuazione e del mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure di sicurezza adottate un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello un idoneo sistema di registrazione dell avvenuta effettuazione delle attività previste Il sistema di controllo deve prevedere un processo di audit interno nonché di costante riesame. Il sistema disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti che favoriscono il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, sia da parte dei soggetti aziendali sia da parte di collaboratori esterni, appaltatori, fornitori. Il sistema di registrazione individua le procedure per tenere sotto controllo l effettuazione delle attività previste (sorveglianza sanitaria, formazione/informazione, gestione delle emergenze). Tutti i modelli organizzativi devono essere sottoposti a riesame e ad eventuali modifiche in caso di violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all igiene sul lavoro, nonché in caso di mutamenti nell organizzazione e nelle attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Linee guida UNI INAIL e OHSAS In sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), del 28 settembre 2001, e al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti indicati per le parti corrispondenti. 6

7 I vantaggi dell adozione ed efficace attuazione di un SGSL sono di natura etica, economica e strategica. I vantaggi etici consistono nella riduzione dei rischi cui sono esposti non solo i lavoratori, ma anche i collaboratori esterni, gli appaltatori, i fornitori, i clienti, i visitatori e conseguentemente la riduzione di infortuni e di malattie professionali. I vantaggi economici consistono nella riduzione dei costi, diretti e indiretti, di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo a quelli derivanti da incidenti, infortuni, malattie professionali (costi assicurativi, perdite di produttività aziendale...). I vantaggi strategici sono il miglioramento dell immagine interna e esterna dell azienda, della fiducia dei lavoratori, della soddisfazione del cliente, delle relazioni tra i soggetti coinvolti in un SGSL. Il SGSL è un processo dinamico che si basa sulla pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema. Gli obiettivi possono essere raggiunti solo con il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, soprattutto dell Alta Direzione. Schematicamente le fasi di un SGSL sono: la definizione di una politica della salute e sicurezza sul lavoro (che ne rappresenta la finalità) l individuazione delle prescrizioni normative applicabili l identificazione dei rischi esistenti e la loro relativa valutazione l individuazione dei soggetti coinvolti la definizione di obiettivi e di programmi per il loro raggiungimento la definizione dei tempi, delle priorità, delle risorse ma soprattutto delle responsabilità di ciascun soggetto il coinvolgimento dell intera struttura aziendale la definizione delle attività di monitoraggio, verifica, ispezione l adozione di eventuali azioni correttive l effettuazione di un periodico riesame per valutare la bontà del modello adottato nell ottica del miglioramento continuo D.Lgs. n. 231/2001 In altre parole: MIGLIORAMENTO CONTINUO! Il D.Lgs. n. 231 / 2001 introduce nell ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti relativamente alla commissione di determinati reati, indicati dal legislatore. In caso infatti di omicidio colposo o lesioni personali colpose, con violazione delle 7

8 norme di prevenzione, oltre al soggetto fisico responsabile (esempio: datore di lavoro, dirigente e preposto...) risponde, con sanzioni pecuniarie ed interdittive (ad esempio la impossibilità di partecipare ad appalti pubblici), anche l ente per conto del quale il soggetto fisico ha agito. L ente, tuttavia, non risponde se dimostra di avere adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di quei reati. 8

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