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1 Il Temporary manager Responsabilità penale del datore di lavoro, dirigenti e delegati funzionali in materia di sicurezza sul lavoro A cura di: Avv. Angelo Merlin 1

2 I soggetti della sicurezza Il d.lgs. 81/2008 è la risposta che l ordinamento giuridico dà a problemi di tutela di beni di primaria importanza, quali la vita, l integrità fisica e la salute dei lavoratori. Il problema della tutela della sicurezza del lavoro è innanzi tutto un problema di prevenzione. Sicurezza significa apprestamento di condizioni, nelle quali la probabilità del verificarsi di eventi di danno sia tendenzialmente azzerata o ridotta al minimo, al di sotto di un eventuale soglia di rischio consentito (ritenuto non inaccettabile dall ordinamento). Là dove fallisca l obiettivo primario della prevenzione di eventi lesivi, diviene concreto il problema delle eventuali responsabilità per l evento lesivo. Le normative speciali in materia di sicurezza del lavoro da sempre configurano una pluralità di soggetti destinatari dei precetti (e delle correlative sanzioni), ciascuno dei quali è garante dell adempimento del dovere di sicurezza nell ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. da qui l importanza di una preliminare messa a fuoco dei tratti qualificanti i diversi protagonisti della sicurezza, identificando i differenti profili di responsabilità che possono sorgere in capo agli stessi 2

3 ( segue) I soggetti della sicurezza R.S.P.P. e addetti al S.P.P. Datore di lavoro Delegato funzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro Medico competente Addetti al Primo soccorso Dirigenti Addetti alla lotta antincendio, evacuazione e gestione emergenze Preposto Preposto Preposto Preposto Preposto Lavoratori R.L.S. 3

4 Il datore di lavoro Il datore di lavoro è colui che esercita l attività sulla quale incombe il dovere di sicurezza. E il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa ovvero dell unità produttiva*, in quanto esercita i POTERI DECISIONALI e DI SPESA (art. 2, comma 1 lett. b) del d.lgs. 81/08) * Unità produttiva ex art. 2, comma 1, lett. t) d.lgs. 81/08: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale 4

5 Individuazione del datore di lavoro in ambito societario (in sintesi) Nelle società di capitali la figura del datore di lavoro coincide con i componenti del Consiglio di Amministrazione ed, in particolare, con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, con l Amministratore Delegato o con l Amministratore al quale sono state espressamente attribuite le funzioni di garante della sicurezza. 5

6 La delega di funzioni L art. 16 del d.lgs. 81/08 riconosce la possibilità al datore di lavoro di delegare le proprie funzioni ad un altro soggetto che, in tal modo, viene ricoprire una nuova posizione di garanzia a titolo derivato, con correlativo ritrarsi della sfera di competenza del delegante La delega è un atto di attribuzioni di funzioni, e solo mediatamente incide sulla responsabilità. L incarico determina il settore, del quale il delegato è reso responsabile, ed i poteri a costui attribuiti, che ne definiscono il ruolo. I doveri che da ciò conseguono sono di carattere eminentemente pubblico finalizzati a tutela di interessi di terzi, il cui contenuto è determinato dalla legge 6

7 ( segue) La delega di funzioni Fino all emanazione dell art. 1, comma 4 ter, del d.lgs. n. 626/1994, l istituto della delega di funzioni era privo, con riguardo alla materia antinfortunistica, di ogni riferimento normativo, ma ampiamente indagato sul piano scientifico e riconosciuto sul piano applicativo da una consolidata giurisprudenza Ora, gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 81/2008, si occupano di disciplinare normativamente l istituto della delega di funzioni da parte del datore di lavoro che è il principale garante della sicurezza in ambito aziendale La delega è anche una modalità organizzativa che deve essere idonea a tutelare gli interessi in gioco, assicurando che quanto si deve fare venga fatto in modo conforme e tecnicamente adeguato 7

8 Requisiti della delega di funzioni Forma della delega: deve risultare da un atto scritto recante data certa. Oltre ai requisiti formali e probatori si intravede anche l esigenza sostanziale della sufficienza e chiarezza delle indicazioni date al delegato. Quindi un problema di idoneità strutturale del sistema organizzativo L idoneità del delegato: il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Il possesso, da parte del delegato, di titoli professionali e curriculum coerenti con l incarico, dovrebbe, in assenza di elementi in contrario, essere sufficiente a giustificare la scelta 8

9 ( segue) Requisiti della delega di funzioni I poteri conferiti al delegato: tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate è quindi necessario che vi sia un conferimento di poteri idoneo ad individuare una autonoma posizione funzionale entro l impresa.. potere di spesa: deve essere attribuita al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate Accettazione, per iscritto, della delega alla quale deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità Il dovere di vigilanza: persiste in capo al delegante un dovere di vigilanza, che si considera assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all art. 30, comma 4, d.lgs. 81/2008 9

10 La subdelega di funzioni È richiesta la previa intesa col datore di lavoro Deve sempre rispettare le condizioni di efficacia dell art. 16 Sono delegabili specifiche funzioni Non è ammessa l ulteriore subdelega (con conseguente divieto delle cosiddette subdeleghe a cascata ) L obbligo di vigilanza resta in carico al delegante (il soggetto onerato della vigilanza resta sempre e comunque, in via principale ed originaria, il datore di lavoro, tanto più qualora si ponga mente che l obbligo di vigilanza - come detto - resta tra quelli che lo stesso datore di lavoro non può delegare. Ovviamente, nell ottica di voler rafforzare il sistema di vigilanza, tale obbligo viene a gravare anche sul subdelegante, nei limiti - evidentemente - di quelle che possono essere le specifiche funzioni da lui stesso subdelegate) 10

11 Adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro Gli adempimenti che il datore di lavoro non può comunque delegare sono (art. 17 del d.lgs. 81/2008): a) la valutazione dei rischi e l elaborazione del documento. Si ribadisce, quindi, che il problema della sicurezza deve essere preso in carico nella sua globalità, al massimo livello di responsabilità a) la designazione dell RSPP 11

12 Il dirigente Il dirigente (nell ambito della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro) è colui che organizza e dirige l attività sulla quale incombe il dovere di sicurezza, secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferito. Finalmente il d.lgs. 81/08 viene a dare una esplicita definizione della figura propria del dirigente qualificandolo come: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1 lett. d) del d.lgs. 81/08) 12

13 ( segue) Il dirigente i dirigenti prevenzionistici derivano la loro qualifica direttamente dalla legge, in relazione al proprio statuto mansionale (desumibile dall organigramma operativo) ed al livello del loro inserimento nell organizzazione aziendale, senza la necessità del conferimento di una delega di funzioni, la quale comporterebbe invece l assunzione dell esposizione alla responsabilità in capo al soggetto delegato a titolo derivativo la figura del dirigente a fini prevenzionistici non necessariamente coincide con quella definita a fini lavoristici il dirigente, al pari del datore di lavoro, è investito di numerosissimi obblighi prevenzionistici, enunciati dall art. 18 del d.lgs. 81/08, la cui violazione prevede le sanzioni penali contravvenzionali indicate nell art. 55 del d.lgs. 81/08. 13

14 Esercizio di fatto di poteri direttivi e di preposizione Ai sensi dell art. 299 del d.lgs. 81/2008 le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all art. 2, comma 1, lettere b) d) e) [n.d.r. datore di lavoro, dirigente e preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi riferiti 14

15 L estensione della responsabilità degli enti ai delitti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (art. 25-septies del d. lgs. 231/2001) 1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.), commesso con violazione dell art. 55, comma 2 d.lgs. 81/ Omicidio colposo, commesso con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 3 c.p.). 3. Lesioni colpose, commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3 c.p.). commessi nell interesse ovvero a vantaggio dell ente RESPONSABILITÁ DELL ENTE 15

16 Come può dimostrare la società di non essere colpevole? 1. Aver adottato ed attuato un efficace MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO. 2. Aver istituito un ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) interno all Ente che abbia compiti di iniziativa e di controllo sulla efficacia del modello e che sia dotato di piena autonomia nell esercizio della supervisione e del potere disciplinare. REATO COMMESSO DA SOGGETTI APICALI (datore di lavoro, dirigenti) L ente si libera della responsabilità se prova che Modello efficace nel prevenire i reati della stessa specie di quello commesso; modello attuato; istituzione di un OdV autonomo che abbia vigilato; volontaria e consapevole violazione non osservanza dei modelli atti a prevenire la commissione dei reati colposi. 16

17 ( segue) Come può dimostrare la società di non essere colpevole? REATO COMMESSO DA SOGGETTI SUBORDINATI (preposti, lavoratori) L ente si libera della responsabilità se prova che Modello efficace nel prevenire i reati della stessa specie di quello commesso; modello attuato; istituzione di un OdV autonomo che abbia vigilato. 17

18 Perché adottare il modello organizzativo (m.o.) L adozione del m.o. costituisce un onere e non un obbligo per l ente ma: 1. la mancata adozione del modello, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi indicati negli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 231/01 è sufficiente ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose (cfr. Cass. pen., sez. VI, , n ); 2. gli obblighi giuridici che il m.o. deve organizzare sono quelli che gli articoli 17 e 18 del d.lgs. n. 81/2008 pongono a carico del datore di lavoro; 3. nel caso il datore di lavoro utilizzi lo strumento della delega di funzioni, l adozione di un m.o. idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, rappresenta - ai sensi dell art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/ un fattore di esonero non solo della responsabilità da reato dell ente, ma anche della responsabilità penale per l evento in concreto verificatosi che grava sul datore di lavoro; 18

19 ( segue) Perché adottare il modello organizzativo (m.o.) 4. la mancata adozione di un adeguato m.o. che conduca all applicazione di una sanzione potrebbe comportare profili di responsabilità risarcitoria nei confronti degli amministratori dell ente (cfr. Trib. Milano, sez. VIII civile, , n ); 5. l art del c.c. attribuisce al collegio sindacale un controllo di legalità sulla adeguatezza dell organizzazione imprenditoriale. Si tratta di un controllo mirato ad assicurare che l organizzazione della gestione dei rischi di impresa sia funzionale all osservanza della legge e quindi, fra l altro, che non agevoli la commissione di reati. 19

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