Costituzione di liquiditá. Istruzioni
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- Annalisa Pisano
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1 Costituzione di liquiditá Istruzioni Quadro A classificazione dell impresa Quadro B dichiarazioni ed impegni della/del richiedente Quadro C agevolazione richiesta 1. Beneficiari 2. Quando e dove si presenta la domanda 3. Esame delle domande 4. Concessione dei finanziamenti 5. Sanzioni 6. Definizioni 7. Contatti 1
2 Quadro A: classificazione dell impresa (v. definizioni punto 8) Quadro B: dichiarazioni ed impegni della/del richiedente Quadro C: agevolazione richiesta 1. Beneficiari Quali dati si devono utilizzare? Nell effettuare i calcoli relativi agli effettivi(addetti) e alla situazione finanziaria, devono essere utilizzati i dati contenuti nell ultimo e nel penultimo conto annuale regolarmente approvato. Per le imprese di recente costituzione, che non dispongono ancora di conti annuali approvati, deve essere fatta una stima realistica in buona fede. Cosa succede se si supera una delle soglie? Se l impresa supera nell uno o nell altro senso le soglie finanziarie o degli effettivi previste, questa perde o acquisisce la qualifica di piccola, media o grande impresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Come calcolare gli effettivi (addetti)? Apprendisti e studenti con contratto di formazione non sono considerati come facenti parte degli effettivi. Non viene inoltre contabilizzata la durata dei congedi di maternità o parentali. Gli effettivi sono espressi in unità lavorative-anno (ULA). Chi ha lavorato nell impresa, durante l intero anno conta come unità. Dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità. I titolari ed i soci sono da conteggiare solo se svolgono un attività regolare nell impresa Esempi: - dipendente occupato a tempo pieno per tutto l anno ULA = 1 - dipendente occupato a tempo pieno per sei mesi ULA = 0,5 - dipendente occupato a tempo pieno per 4 mesi ULA = 0,33 - dipendente occupato a tempo parziale (50%) per tutto l anno ULA = 0,5 - dipendente occupato a tempo parziale (50%) per sei mesi ULA = 0,25 Che fare dei dati delle imprese collegate alla mia associata? Se siete un impresa associata, dovete sommare ai vostri dati i dati relativi agli effettivi ed ai dati finanziari dell altra impresa in proporzione alla percentuale di quote o di diritti di voto - quale dei due sia il più alto - detenuta. Se l impresa associata ha altre imprese associate, devono essere aggiunti solo i dati dell impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell impresa richiedente. Che fare dei dati di una impresa associata alla mia che è collegata ad un altra? Se l impresa associata è collegata ad un altra impresa devono essere inseriti nei dati dell impresa a voi associata il 100% dei dati dell impresa collegata La concessione delle agevolazioni comporta per la/il beneficiaria/o l assunzione dei seguenti obblighi: - di rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro nonché le norme in materia di previdenza - di versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell azienda, privi di altra assicurazione pensionistica - di comunicare entro 60 giorni il venir meno dei requisiti per la concessione delle agevolazioni Mutuo agevolato dal fondo di rotazione per la costituzione di liquidità da stipulare con uno dei seguenti istituti di credito convenzionati: Mediocredito Trentino Alto Adige SPA, Cassa Centrale Altoatesina Raiffeisen SPA, Federazione Casse Raiffeisen Alto Adige, Cassa Raiffeisen Centrofiemme Cavalese, Cassa di Risparmio di Bolzano SPA, Banca Popolare dell Alto Adige soc.coop.a.r.l., Banca Nazionale del Lavoro SpA, Banca di Trento e Bolzano SpA, Unicredit Banca SpA e Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Tale mutuo può essere concesso nella misura massima di Euro con una durata del periodo di ammortamento di 7 anni, ivi compreso un periodo di 2 anni di preammortamento. La quota di partecipazione massima della Provincia ammonta all 80%. Tale agevolazione viene concessa in applicazione della norma de minimis. Possono richiedere il finanziamento le imprese che hanno unità operative ubicate in provincia di Bolzano e ammissibili in base ai criteri di agevolazione vigenti: a) le imprese artigiane, b) le imprese industriali c) le imprese commerciali d) le imprese di servizio, e) i liberi professionisti e lavoratori autonomi 2
3 Possono beneficiare delle agevolazioni inoltre: - le persone fisiche, società, consorzi o comunioni d interesse e cooperazioni che non risultano ancora iscritte alla Camera di Commercio, ma che intendono costituire un impresa oppure esercitare una delle attività di cui sopra. La concessione dell agevolazione, in questo caso, è subordinata all avvenuta costituzione ed iscrizione della stessa alla Camera di Commercio per l attività alla quale si riferisce l iniziativa agevolata. - i consorzi, le cooperazioni e le associazioni temporanee, giuridicamente costituite, tra due o più imprese Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in difficoltà. Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Sono altresì escluse le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato tali aiuti che l ente pubblico é tenuto a recuperare ai sensi dell articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo La verifica é effettuata anche sulla base di autodichiarazioni. I finanziamenti sono concessi nel caso di: nuova impresa, cooperazione, successione aziendale, subentro aziendale, o nel caso di imprese che si insediano presso incubatori di impresa in provincia di Bolzano. 2. Quando e dove si presenta la domanda 3. Esame delle domande 4. Concessione dei finanziamenti 5. Sanzioni 6. Definizioni Le domande in marca da bollo e redatte su modulistica già predisposta dalla Ripartizione competente, contenente i dati idonei ad individuare l attività, l appartenenza dell impresa alla classe dimensionale in base ai parametri UE, nonché tutti i dati necessari per valutare l ammissibilità delle stesse, sono da presentare, direttamente o tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone appositamente delegate, agli uffici competenti per settore. Le domande relative ad imprese con attività riconducibili a settori diversi, vanno indirizzate all ufficio competente per l attività prevalente. Le domande di finanziamento vengono esaminate secondo l ordine cronologico in cui pervengono agli uffici. La concessione dei finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione è disposta con decreto dell assessore competente, sulla base della domanda di cui al precedente punto 3 e previo inoltro della lettera di approvazione e relazione istruttoria di un istituto di credito convenzionato. Per le domande di finanziamento il relativo contratto di mutuo deve essere stipulato entro il termine fissato con decreto di concessione. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, la violazione delle disposizioni di cui al Quadro B, determina la revoca del finanziamento con l aggiunta degli interessi legali Non si procede alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi: - trasformazione dell impresa in altra impresa industriale, artigianale, commerciale, di servizio o di turismo, sempre ché le iniziative siano agevolabili anche in base ai criteri del nuovo settore al quale l impresa ora appartiene; - cessione o conferimento dell intera azienda, a condizione che il subentrante dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dalla normativa vigente 1. Aiuti a titolo de minimis: aiuti di importanza minore in applicazione della regola di diritto comunitario di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea. Per aiuti de minimis si intendono quelli non eccedenti un massimale di Euro concessi, in un periodo di tre esercizi finanziari, ad una medesima impresa, e di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. Il rispettivo aiuto de minimis è concesso previo accertamento dell ammontare complessivo degli aiuti de minimis accordati allo stesso beneficiario nei precedenti due esercizi finanziari. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall impresa La concessione di un agevolazione a titolo de minimis comporta l obbligo per l ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura de minimis dell aiuto Gli aiuti de minimis non possono essere cumulati con altri aiuti previsti per le specifiche caratteristiche di ogni caso, dai regolamenti d esenzione per categoria o da una decisione della Commissione. 3
4 2. Classificazione delle imprese: ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n del 19 dicembre 2005, le imprese si classificano come segue: - piccola impresa: è definita tale l impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro - media impresa: è definita tale l impresa che occupa minimo 50 e meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro - grande impresa: è definita tale l impresa che occupa 250 o più persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro 3. Nuova impresa: l impresa o il consorzio tra imprese, avviati da non più di 24 mesi (5 anni a partire dall iscrizione all albo/dall avvio dell attività per i liberi professionisti e lavoratori autonomi) dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Non si considera nuova impresa: a) quella nella quale i titolari (o i liberi professionisti/autonomi) o nel caso di società di capitale i soci che detengono complessivamente più del 25% delle quote o nel caso di società in accomandita semplice più di un terzo dei soci accomandatari e nel caso di società di persone più di un terzo dei soci, abbiano già esercitato una attività in proprio, nei cinque anni precedenti l inizio dell attività dell impresa in oggetto. Tale limitazione non si applica ai consorzi tra imprese; b) il subentro in un impresa già esistente, la successione aziendale o il mero cambiamento della denominazione sociale; c) la cessazione di un attività con conseguente costituzione di una nuova da parte dello stesso titolare o della maggioranza degli stessi, la variazione della compagine societaria (p.e. uscita di un socio da una societá con contemporanea costituzione di una ditta individuale, la modifica di una ditta individuale in una societá etc.) se la relativa domanda di contributo viene presentata oltre i 24 mesi dalla data di inizio dell attività dell impresa originaria 4. Sucessione aziendale: l impresa in cui la proprietà e la gestione viene trasferita a parenti entro il terzo grado in linea retta. Il subentrante deve in ogni caso possedere le rimanenti caratteristiche della nuova impresa di cui sopra. Il passaggio non può aver avuto luogo più di 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione 5. Subentro aziendale: l impresa in cui la proprietà e la gestione viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi. Il subentrante deve in ogni caso possedere le rimanenti caratteristiche della nuova impresa, di cui sopra. Il subentro non può aver avuto luogo più di 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione 6. Cooperazione: la collaborazione costituita in forma giuridica tra almeno due imprese al fine di raggiungere uno scopo economico comune 7. Impresa in incubatore: l impresa che si insedia presso un incubatore in provincia di Bolzano 8. Impresa in difficoltà : 1. una grande impresa si ritiene in difficoltà nei seguenti casi (punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244/2004, pag. 2): a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, o, b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, o, c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.tale valore, al netto degli ammortamenti, é rilevabile nel registro dei beni ammortizzabili quale valore residuo o residuo. Questo va aumentato del valore attuale di eventuali beni di cui l impresa dispone sulla base di contratti di locazione finanziaria. Per il calcolo del valore attuale di eventuali beni in leasing va utilizzata la tabella disponibile sul sito in alternativa ci si può rivolgere ai competenti uffici provinciali muniti della copia dei rispettivi contratti di leasing. 2. una PMI si ritiene in difficoltà nei seguenti casi (articolo 1, paragrafo 7 del 4
5 8. Contatti regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008 (GU L 214/2008): a) nel caso di società a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, o b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, o c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza Ufficio artigianato BOLZANO via Raiffeisen 5 Fax: Internet: Persone di riferimento Tel. Erwin Pardeller (Direttore) Elena Lucio Maria Luisa Lorandini erwin.pardeller@ provincia.bz.it elena.lucio@ provincia.bz.it marialuisa.lorandini@ provincia.bz.it Ufficio commercio e servizi BOLZANO via Raiffeisen 5 Fax: 0471/ Internet: Persone di riferimento Tel. Bruno Fontana (direttore regg.) bruno.fontana@provincia.bz.it Helga Reiter helga.reiter@ provincia.bz.it 5
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