COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI ASSICURATIVI: PROSPETTIVE DI SVILUPPI E PUNTI DI ATTENZIONE

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1 COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI ASSICURATIVI: PROSPETTIVE DI SVILUPPI E PUNTI DI ATTENZIONE 1 LE PREVISIONI INTRODOTTE DAL DECRETO CRESCITA BIS Con le nuove previsioni, introdotte dall art. 22 commi del Decreto Crescita Bis, il Legislatore ha deciso di fare chiarezza in merito alla questione della libertà di collaborazione tra intermediari assicurativi. E stata affermata, chiaramente ed incontrovertibilmente, la liceità ed ammissibilità di tale collaborazione a condizione che il cliente ne venga correttamente ed esaustivamente informato. Il presupposto da cui muove il Legislatore consiste nella presa d atto della sostanziale uniformità dell attività che gli intermediari assicurativi sono chiamati a svolgere in virtù della definizione contenuta nell art. 106 del Codice delle Assicurazioni Private (C.A.P.). Gli intermediari assicurativi, infatti, sono tutti coloro che prestano consulenza, assistenza preliminare o presentano prodotti assicurativi ai clienti curando anche la fase esecutiva una volta che i contratti sono stati conclusi. In altre parole la funzione dell intermediario assicurativo, che è definita in modo uniforme dalla direttiva IMD I così come dal citato art. 106 del C.A.P., consiste nel fare da tramite tra le imprese di assicurazione fornitrici dei servizi assicurativi ed i possibili clienti al fine di colmare le asimmetrie informative, che sussistono tra i fornitori dei servizi ed i fruitori dei medesimi. In estrema sintesi, quindi, l intermediario ha sempre l obbligo di curare gli interessi della clientela nel senso che deve informare il cliente sulle caratteristiche del prodotto e nel contempo curare che il cliente acquisti un prodotto che sia adeguato alle proprie esige.

2 Se dunque uniforme è l attività che l intermediario è chiamato a svolgere, non vi è ragione per la quale le diverse figure di intermediari - che il nostro diritto interno (così come quelli di altri paesi membri) ha inteso creare (a volte con un uso disinvolto della tecnica del gold plating) - non possano collaborare tra loro al fine di ricercare il prodotto più adatto alle esigenze del proprio cliente. Questo potrebbe essere il caso in cui la collaborazione venga instaurata tra un broker - che si professi indipendente (ossia slegato da qualsiasi accordo con le imprese e perciò tenuto al best advice) - ed un agente monomandatario. Ma il freno a tale tipo di collaborazione si trova nelle previsioni che impongono il divieto di agire in conflitto di interessi, e non nella semplice iscrizione ad una o ad un altra Sezione del RUI. 2 Fatta questa premessa, i prossimi paragrafi sono dedicati all esame dei possibili impatti della nuova normativa, sull operatività del broker, con alcuni suggerimenti/espedienti contrattuali, che sarebbe consigliabile seguire. Con ciò non si vuol dire che, mediante il riconoscimento formale della libertà di collaborazione tra intermediari, si siano volute cancellare le disposizioni dell art. 109 del C.A.P., che delimitano alcuni caratteri distintivi delle diverse sezioni del RUI (quali ad esempio quella della Sez. A e della Sez. B). Ma si vuol dire che tali caratteri distintivi vengono, in un certo senso, ridimensionati e lasciati vivere solo quando le diversificazioni, tra le categorie, assumono effettiva rilevanza in quanto riflettenti una situazione di conflitto di interessi, che non può essere mitigata o risolta. I POSSIBILI IMPATTI NEL SETTORE Con il riconoscimento della libertà di collaborazione è possibile che i clienti vengano esposti ad alcuni rischi operativi, ma nel contempo è certo che gli stessi clienti e gli intermediari potranno beneficiare di alcuni indiscutibili vantaggi.

3 Quanto ai rischi, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, possono menzionarsi i seguenti: 3 1 rischio che non vengano rispettatati gli obblighi di informativa e che il cliente non sappia chi agisce per lui 2 rischio che le provvigioni vengano raddoppiate 3 rischio di incertezza sulla assegnazione dei contratti conclusi 4 rischio che il cliente venga considerato a tutti gli effetti di entrambi gli intermediari e che, alla lunga, il cliente medesimo venga acquisito dall altro intermediario grazie ad attività poco corretta di quest ultimo 5 rischio che si pongano problemi con riguardo ad eventuali pretese circa la spettanza delle indennità di fine rapporto con riguardo alle quote di provvigioni retrocesse all intermediario che ha collaborato con l intermediario munito di mandato agenziale 6 rischio che il cliente non sappia quando il pagamento del premio debba considerarsi acquisito all impresa; quindi quando la copertura inizia a decorrere.

4 I rischi di cui ai nn. 4 e 6 possono neutralizzarsi mediante la stipulazione di apposite clausole nell accordo di collaborazione. 4 Vale la pena di precisare subito che, quanto al rischio di cui al n. 1, la legge impone precisi obblighi di informativa, ma anche in caso di violazione di essi l intermediario che ha contatto col cliente sarà sempre individuabile e risponderà anche per l operato dell altro intermediario stante il vincolo solidale tra di loro. Il rischio di cui al n. 2 è virtualmente inesistente, posto che la collaborazione tra intermediari è un fenomeno che intercorre tra questi ultimi senza l intervento della impresa assicuratrice e, pertanto, poiché la provvigione è quella riconosciuta ad un solo intermediario la stessa non potrà essere aumentata, ma solo ripartita tra i diversi intermediari che pongono in essere la collaborazione. Riguardo al rischio n. 3 il problema in realtà non si pone dal momento che il contratto viene concluso tramite l intermediario che ha il mandato o l accordo di collaborazione con l impresa, mentre l intervento del secondo intermediario non modifica tale situazione. Il rischio di cui al n. 5 in realtà è teorico dal momento che le indennità vengono calcolate e riconosciute dall impresa all intermediario con cui vi è il mandato agenziale; se poi si volesse essere più scrupolosi, potrebbero essere inserite delle precisazioni nell accordo di collaborazione. Quanto ai vantaggi, si può fare cenno alle seguenti situazioni: 1 e verosimile che le banche potranno vendere prodotti non standardizzati mediante la presenza presso gli sportelli bancari di broker anziché solo di agenti 2 la riconosciuta piena libertà di collaborazione tra intermediari di prima fascia potrà permettere di impiegare, anche nel campo della distribuzione assicurativa, il modello di business costituito dal franchising;

5 3 5 l abbattimento delle barriere alla libera collaborazione tra intermediari di prima fascia permetterà una piena ed effettiva collaborazione tra broker di diversi paesi membri della UE; cosa che prima era difficilissima da realizzare stante la necessità per un broker straniero di collaborare in Italia solo con soggetti iscritti nella Sezione E, ad istanza e sotto la responsabilità piena del predetto broker estero. EVENTUALI CRITICITA : COME SUPERARLE Le criticità derivanti dalla novità normativa potrebbero essere superare mediante una appropriata regolazione pattizia del rapporto di collaborazione. TRASPARENZA CIRCA LA RICORRENZA DELLA COLLABORAZIONE Occorrerà per prima cosa modificare il modello 7/B, specificando: che l individuazione della copertura più idonea sarà svolta in collaborazione con un altro intermediario il nominativo nativo e l indirizzo di costui la Sezione del RUI alla quale è iscritto il ruolo che l altro intermediario svolgerà nell ambito della forma di collaborazione prescelta

6 l avvertimento che i due intermediari risponderanno in solido verso il cliente degli eventuali danni derivanti dall inadempimento al proprio mandato. 6 MANDATO DI BROKERAGGIO Molto spesso il broker, che ha contatto con l impresa di assicurazioni, deve dimostrare che sta agendo per un cliente dal quale ha ricevuto mandato di brokeraggio. In caso di collaborazione tra intermediario sarebbe opportuno che il cliente rilasciasse un mandato anche al secondo broker oppure, in alternativa, rilasciasse un mandato che contempli il potere del primo broker di agire per il cliente anche nella fase di richiesta di collaborazione col secondo broker, sicché la lettera di mandato che avrebbe il primo broker gli consentirebbe di incaricare anche il secondo per conto dell originario cliente. RIPARTIZIONE DEI COMPITI Quando i broker agiscono in collaborazione sarà bene che fra di loro si ripartiscano i principali compiti quali: la raccolta di informazioni sulle caratteristiche del rischio l individuazione delle esigenze assicurative del cliente; l adeguatezza l informativa precontrattuale le dichiarazioni precontrattuali la raccolta della sottoscrizione del contratto. NEL CASO DI RICHIESTA DI DISCLOSURE SULLA REMUNERAZIONE Tutti e due i broker dovranno comunicare la natura e l ammontare della commissione che verrà applicata per il singolo affare. SPETTANZA DEL PORTAFOGLIO Occorre stabilire chiaramente che il secondo broker può contattare il cliente o agire per lui solo nell ambito della collaborazione per il singolo affare. Sostanzialmente il secondo broker potrà contattare direttamente il cliente per tutto quanto concerne la conclusione e l esecuzione del contratto, ma non potrà contattare il cliente per altri fini. Nei rapporti tra Compagnia e intermediari è chiaro che la paternità dell affare è sempre e solo di chi ha il contatto/mandato con l impresa di assicurazioni; la collaborazione rimane un rapporto che rileva internamente tra gli intermediari.

7 ripartirsi specificamente i compiti e restare intesi che a rispondere dovrà essere il broker cui è attribuita l attività che da origine alla responsabilità reclamata dal danneggiato 7 RESPONSABILITA IN SOLIDO La Legge prevede che, in caso di collaborazione tra intermediari, essi rispondano in solido per l attività di intermediazione svolta. Questa è una regola semplificatrice e di garanzia che fa in modo che anche il broker che si limita a fare una semplice introduzione del cliente al secondo broker, debba comunque rispondere anche dell attività svolta dall altro broker. Naturalmente la responsabilità del broker può sorgere da alcune specifiche attività che, come detto sopra, nello schema della collaborazione vengono ripartite tra i due broker. Nel caso in cui i ruoli e i compiti non siano ben ripartiti e si abbia il caso di un broker che contatta il cliente e di un altro che ha contatto con la compagnia, si potrebbe dire che, in caso di reclamo del cliente per una asserita responsabilità nello svolgimento delle attività di intermediazione, scatti una presunzione di responsabilità a carico del broker che ha contatto con l impresa di assicurazione e che, quindi, sia poi il titolare delle provvigioni, salva la possibilità di dimostrare che, invece, la responsabilità invocata dal cliente non riguardi una specifica attività o una negligenza posta in essere dal broker che ha contatto col cliente. In questi casi si potrebbe stabilire un generale obbligo di manleva da parte del broker in contatto con l impresa ed in favore del broker che ha contatto col cliente, salvo ripetizione nel caso in cui si dimostri che sussista la colpa del broker del cliente In questi casi, si può regolare pattiziamente la canalizzazione della responsabilità tra i due broker in due modi:

8 INTERMEDIARI MONOMANDATARI E COLLABORAZIONI La norma del decreto crescita prevede che nel collaborare con altri intermediari si possono usare i mandati originari. Tale circostanza non significa che la nuova disciplina della collaborazione sia incompatibile con il mantenimento del monomandato. Ovviamente gli intermediari che agiscono in base ad un monomandato sono agenti. Ebbene chi vuol rimanere fedele al monomandato potrà collaborare con altri intermediari ogni qual volta gli altri intermediari gli portino il contatto con altri clienti, ai quali egli possa vendere i prodotti della mandante. Al contrario, tale intermediario non potrà indirizzare i clienti del proprio portafoglio a contattare un altro intermediario che gli procuri un contratto assicurativo di un altra compagnia che copra rischi similari a quelli che colloca il primo intermediario monomandatario. E ovvio che la possibilità per gli intermediari di collaborare tra loro, in modo che tale collaborazione rimanga un rapporto interno tra i due, può incentivare la mobilità dei portafogli, ma ciò non può che portare vantaggi ai clienti che hanno la possibilità di valutare un offerta più varia. COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI E CLAUSOLA DI ATTRIBUZIONE DELLA ZONA Sostengono alcuni che, per effetto della previsione dell ultimo comma dell art. 22 del Decreto Crescita, che sancisce la nullità di protezione di tutte le clausole del mandato di intermediazione che si rivelassero incompatibili con la libertà di collaborazione tra intermediari, si avrebbe una situazione per cui, quando è pattuita una zona dove poter svolgere la propria attività, tale clausola dovrebbe essere considerata nulla e priva di efficacia, laddove impedisca ad un intermediario di stipulare contratti con clientela anche fuori della propria zona attraverso la collaborazione di un altro intermediario che stabilisca il contatto fuori zona Personalmente, non sono convinto che l ultima comma dell art. 22 possa essere letto nel senso che con tale previsione si sia inteso abbattere i limiti territoriali eventualmente contenuti nei mandati agli agenti. La predetta norma infatti ha solo lo scopo di permettere a chi lo voglia e lo possa fare, di collaborare con altri intermediari, ma non impone certo la modalità della collaborazione quale elemento essenziale e indispensabile dell attività di intermediario. Pertanto, l art. 22 va letto nel senso che la facoltà di collaborazione non autorizza a ritenere che chi sia vincolato ad agire nell ambito di una zona possa ritenersi sciolto da un simile vincolo semplicemente perché vi sarebbe libertà di collaborazione. Avv. Carlo F. Galantini Studio Legale Associato Galantini Heilbron Coco-Ordini 8

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