Helvetia Casa Salute e Lavoro

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1 Helvetia Casa Salute e Lavoro Helvetia HabitaU Fascicolo Informativo Mod. H160 - Ed. 07/2014 La tua Assicurazione svizzera.

2 Il presente Fascicolo Informativo contenente: x x x Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione Modulo di proposta, ove previsto deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Nota Informativa Mod. H161 - Ed. 07/2014 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n 21, Milano - Tel. 02/ Fax 02/ Sito Internet: Posta elettronica: marketing@helvetia.it. La Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell IVASS, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/ Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa I dati relativi all'ultimo bilancio approvato (2013) indicano che la Società ha un patrimonio netto di 80,6 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 142,5% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) Pagina 1 di 7

3 B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO HELVETIA HABITAT offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi al fabbricato in condominio o caseggiati plurioccupati. Il contratto può essere emesso con durata annuale o poliennale, nella formula con tacito rinnovo. Per contratti di durata annuale, alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l Assicurazione di durata non inferiore all anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per contratti di durata poliennale, il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni, fermo restando quanto previsto dall art.6 Disdetta in caso di sinistro - delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto è strutturato a Sezioni, e prevede l automatica operatività della Sezioni A) Incendio e altri eventi garantiti, e B) Responsabilità Civile, mentre la sezione C) Tutela Giudiziaria è facoltativa ed accessoria. Sezione A) Incendio e altri eventi garantiti L oggetto della garanzia assicurativa è il Fabbricato indicato in polizza. x Fabbricato valore a nuovo: sono indennizzabili, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni subiti dal fabbricato (come definito nel glossario) a seguito degli eventi espressamente previsti e indicati nel dettaglio delle Garanzie prestate. limitazione all operatività della garanzia: l assicurazione è prestata per il Fabbricato indicato in polizza, in buone condizioni di statica e manutenzione, avente strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, adibito a civili abitazioni, uffici e/o studi professionali per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani coperti e dove, nel residuo quarto, non esistono: cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplodenti, discoteche e night clubs. Tale dichiarazione è rilevante ai fini dell applicazione di quanto disposto dagli artt e 1893 del codice civile. L assicurazione può essere prestata esclusivamente nella forma a valore intero (quindi con applicazione della regola proporzionale prevista all art del codice civile). Garanzie Prestate Le principali garanzie prestate con la Sezione A Incendio ed altri eventi garantiti coprono i danni causati al Fabbricato assicurato da: x incendio, fulmine, implosione, esplosione o scoppio, nonché dal conseguente sviluppo di fumi, gas o vapori; x acqua condotta; x caduta ed urto di aeromobili, satelliti,onda sonica, urto veicoli stradali o natanti; x colpa grave dell'assicurato/contraente e/o dell'amministratore condominiale; x eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi terrorismo o sabotaggio); x fenomeni elettrici ed elettronici; x furto di fissi ed infissi; x fumo; x guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e/o altro evento garantito; x rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni; x rovina di ascensori, montacarichi; x oneri di urbanizzazione,perdita di pigioni; x le spese per il rimpiazzo del combustibile; x le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro, spese peritali e/o di consulenza. Sono inoltre operanti le seguenti condizioni: x buona fede; x impianti di fornitori; x rimborso delle spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas; x danni al Contenuto di proprietà comune. Condizioni Aggiuntive (valide solo se richiamate): 1) Danni acque e ricerca guasti, 2) Eventi atmosferici, 3) Danni indiretti Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art Rischio assicurato delle Condizioni di Polizza Sezione A) Incendio e altri eventi garantiti, alle Condizioni Particolari (sempre operanti) ed alle condizioni aggiuntive di polizza. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di 1) Esclusioni, 2) Limiti di indennizzo, 3) Franchigie e scoperti. Le principali esclusioni della Sezione A Incendio e altri eventi garantiti, sono riportate all Art. 16 delle Condizioni di Polizza Sezione A) - Incendio e altri eventi garantiti. Per quanto riguarda la garanzia base prestata all Art. 15 Rischio assicurato - delle Condizioni di Polizza Sezione A) - Incendio e altri eventi garantiti e le Condizioni particolari (sempre operanti), le esclusioni sono indicate, nel dettaglio, all interno di ciascuna garanzia prestata. Ad esempio, relativamente alla garanzia rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni è prevista una specifica esclusione per i danni avvenuti in occasione di traslochi o esecuzione di lavori e quelli di semplici screpolature, rigature e/o scheggiature. Relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, le esclusioni sono elencate all interno di ognuna di esse. E bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere ridotto anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni sul medesimo bene o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Artt. 10 Altre Assicurazioni e 17 Obblighi in caso di sinistro delle Norme e Pagina 2 di 7

4 condizioni che regolano l assicurazione in generale e delle Condizioni di polizza Sezione A Incendio e altri eventi garantiti. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riporta il seguente esempio: Tipologia di evento : Fenomeno elettrico ed elettronico Importo del danno : 6.000,00; Importo franchigia : 150,00; Limite di indennizzo : 5.000,00; Importo liquidato : 5.000,00 (così determinato: 6.000,00 150,00 = 5.850,00 che risulta essere maggiore del limite di indennizzo e viene allo stesso ricondotto). Relativamente ai limiti di indennizzo infine si segnala che, salvo il caso previsto dall Art del codice civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (Art Limite massimo dell indennizzo delle Condizioni di polizza Sezione A Incendio e altri eventi garantiti ). Assicurazione parziale - Regola proporzionale L assicurazione è stipulata a valore intero, pertanto, per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio, è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato, in quanto in caso di assicurazione parziale si potrebbe ricevere un indennizzo ridotto rispetto all ammontare totale del danno, incorrendo nella regola proporzionale (Art del Codice Civile). Al fine di chiarire le modalità di applicazione di tale regola si riporta il seguente esempio: Valore fabbricato oggetto della copertura al momento del sinistro : ,00 Valore assicurato in polizza : ,00 Importo del danno : ,00 Importo liquidato : ,00 (pari al rapporto esistente tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata). Si segnala che, comunque, in polizza è prevista una tolleranza del 10%. Per il dettaglio sul funzionamento della regola proporzionale si rinvia all art. 8 Assicurazione parziale Deroga alla proporzionale delle Norme e condizioni che regolano l assicurazione in generale. Sezione B) - Responsabilità Civile La Sezione B) Responsabilità Civile prevede la possibilità di assicurare i danni cagionati a terzi per eventi verificatisi in relazione ai rischi del fabbricato assicurato, nei limiti dei massimali indicati in polizza. Garanzie Prestate Le principali garanzie prestate con la Sezione B) coprono i danni causati : x a cose di terzi derivanti da incendio del fabbricato assicurato; x da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale; x da inquinamento accidentale; x da committenza di lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato, di potatura, di sfrondamento od abbattimento di alberi; x da errata interpretazione delle norme del D.Lgs. 626/94; x da Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). Condizioni Aggiuntive (valide solo se richiamate): x Responsabilità civile conduzione delle singole unità immobiliari; x Interruzione d attività Danni a cose negli interrati e nei seminterrati; x Responsabilità Civile dell amministratore del Condominio. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art Oggetto dell assicurazione - della Sezione B) Responsabilità Civile. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di 1) Esclusioni, 2) Limiti di indennizzo, 3) Franchigie e scoperti. Le principali esclusioni della Sezione B Responsabilità Civile sono elencate nell art. 26 Delimitazione dell assicurazione Esclusioni. Per quanto riguarda la garanzia base prestata all Art. 25 Oggetto dell assicurazione - della Sezione B - Responsabilità Civile, le esclusioni sono anche indicate nel dettaglio all interno di ciascuna garanzia prestata. Ad esempio relativamente alla garanzia spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale è prevista una specifica esclusione per i danni da : gelo, rigurgiti di fogna, semplici infiltrazioni o ingorghi, allagamenti dall'esterno, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali, nonché alle merci collocate in locali interrati o seminterrati adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili. Relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, le esclusioni sono elencate all interno di ognuna di esse. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Pagina 3 di 7

5 Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo si riporta di seguito un esempio: Tipologia di evento : danno causato a terzi da inquinamento accidentale Importo del danno : 2.000,00; Importo scoperto : scoperto 10% con il minimo di. 500,00 ; Limite di risarcimento : ,00; Importo liquidato : 1.500,00 (pari ad 2.000,00-500,00 quale minimo). E bene ricordare che il diritto all indennizzo può venir meno anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Artt. 10 e 27 delle Norme e condizioni che regolano l assicurazione in generale e della Sezione B Responsabilità Civile. Sezione C) Tutela Giudiziaria La copertura offerta dalla presente Sezione è relativa alla tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Gli oneri assicurati sono elencati all interno dell Art. 30 Oggetto dell Assicurazione e Prestazioni Garantite della Sezione C Tutela Giudiziaria. Le prestazioni a tutela del Condominio (art e segg. Cod. Civ.) indicato in polizza, dell Amministratore pro tempore e dei singoli condomini - sono quelle sotto riportate: difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi; controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti; sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi; controversie nascenti da violazioni, da parte di condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge; sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini. Condizione Aggiuntiva (valida solo se richiamata): - Integrazione D.Lgs 626/94 e 494/96. Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione C - Tutela Giudiziaria, si richiama particolare attenzione sulla presenza di Esclusioni/Delimitazioni, Limiti di indennizzo, Sospensioni di garanzia. Relativamente ad esclusioni e delimitazioni si segnala che la Sezione C prevede: 1. Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione (art.31 - Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione -Esclusioni); 2. Delimitazioni sull operatività della garanzia (art. 32 Insorgenza del caso assicurativo); 3. Delimitazioni sull estensione territoriale della garanzia (art. 37 Estensione territoriale); 4. Esclusioni (art Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione -Esclusioni). Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. In alcuni casi espressamente indicati all interno delle garanzie prestate, ai fini dell operatività della garanzia, è previsto che il valore della lite sia compreso tra un valore minimo ed uno massimo. A titolo esemplificativo, relativamente alle spese necessarie per sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi, è necessario che il valore in lite sia superiore a 250,00 ed inferiore a ,00. Relativamente alla condizione aggiuntiva da richiamare, le esclusioni sono elencate all interno di essa. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme e condizioni che regolano l assicurazione in generale). Si evidenzia la circostanza che l Assicurato, che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo, come previsto all Art. 18 Esagerazione Dolosa del danno delle Condizioni di polizza Sezione A Incendio ed altri eventi garantiti. E infine previsto, alla voce Dichiarazioni presente nel retro del frontespizio di polizza, che, ai fini della validità della garanzia, il Contraente dichiara che nei tre anni precedenti non si sono verificati sinistri causati dai medesimi eventi garantiti con la presente polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all Art. 4 Aggravamento del rischio delle Norme e condizioni che regolano l assicurazione in generale. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art Codice Civile). Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio, ad esempio parte del fabbricato viene adibito a supermercato. Pagina 4 di 7

6 Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta, come indicato all art. 5 Diminuzione del rischio, a ridurre il premio successivo alla comunicazione dell assicurato (art Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6. Premi Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. L importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all intermediario. E prevista la possibilità di corrispondere l ammontare dovuto in: x rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo; x in rate quadrimestrali, mediante un aumento del 4% del premio annuo lordo; x in rate trimestrali, mediante un aumento del 5% del premio annuo lordo. Qualsiasi decisione sull applicazione di sconti di premio è di esclusiva facoltà dell impresa. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme. Il premio annuo lordo, salvo specifica rinuncia dell assicurato (che deve essere indicata in polizza), è soggetto ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, c.d. costo della vita, pubblicato nel bollettino mensile dell Istituto Centrale di Statistica. L adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l indice del mese di settembre dell anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio e tenendo conto dell eventuale mutamento alla base di calcolo. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all art. 9 Indicizzazione - delle Norme e condizioni che regolano l assicurazione in generale. E previsto, infine, a norma dell art del codice civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. 7. Rivalse L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai locatari e/o dell amministratore del condominio. L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 8. Diritto di recesso Dopo ogni sinistro che sia stato preceduto da almeno altri 2 sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Qualora invece venga indicata una data di recesso diversa da quelle suindicate, la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l imposizione di aliquote differenziate per le varie garanzie richieste dal Contraente, come disposto dalla vigente normativa di settore. 12. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Pagina 5 di 7

7 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l Assicurato/Contraente deve: a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall art del Codice Civile; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile; c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare: il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve contemporaneamente essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o da Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, secondo quanto previsto dall art del Codice Civile. Per la definizione delle modalità di liquidazione dei danni si rimanda a quanto previsto all Art. 21 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno -, all Art. 18 Procedura per la liquidazione del danno - e all Art.20 Mandato dei periti - delle Condizioni di polizza Sezione A Incendio e altri eventi garantiti. Per quanto riguarda le garanzie della presente Sezione, si precisa che la Società ha affidato la gestione dei sinistri ad un Impresa terza (ARAG Assicurazioni S.p.A.) come indicato nella premessa delle norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria delle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. 14. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, Milano - Fax Posta elettronica: reclami@helvetia.it Possono essere presentati all IVASS (in Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fax ) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; - per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET). I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l IVASS faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 15. Arbitrato L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in accordo fra le Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria. 16. Mediazione per la conciliazione delle controversie Alle controversie nascenti dal presente contratto si applicano le disposizioni normative tempo per tempo vigenti in tema di preliminare ricorso al procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (D. Lgs. n. 28/2012 e successivi provvedimenti modificativi, integrativi ed attuativi). L'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto viene individuata in quella del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. Pagina 6 di 7

8 D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: Anno di costruzione o di ristrutturazione: Assicurato: Assicurazione: Caso assicurativo (valido solo per la Sezione C - Tutela Giudiziaria): Colpo d ariete: Contraente: Esplosione: Fabbricato: Franchigia: Implosione: Incendio: Incombustibilità: Indennizzo: Ingorgo: Isvap ora Ivass Polizza: Premio: Protezione Legale (valido solo per la Sezione C - Tutela Giudiziaria): Rigurgito: Risarcimento: Rischio: Rottura accidentale: Sabotaggio: Scoppio: Scoperto: Sinistro: Società: Terrorismo: Traboccamento: Unico caso assicurativo (valido solo per la Sezione C - Tutela Giudiziaria): Anno di costruzione del fabbricato ovvero anno della più recente ristrutturazione che abbia interessato tutti gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento. Nel caso di più corpi di fabbricato è l anno di costruzione del corpo meno recente o l anno in cui è avvenuta la prima ristrutturazione Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Il contratto di assicurazione Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione L urto violento provocato in una conduttura dall immissione d acqua o dalla sua interruzione Il soggetto che stipula l'assicurazione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, cantine, recinzioni e simili), cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine (purché ad uso esclusivo degli abitanti del fabbricato e dei loro ospiti), giardini o parchi (anche se con alberi ad alto fusto) e in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell interno La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Ostruzione che comporta l interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimenti Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker). Il documento che prova l'assicurazione La somma dovuta dal Contraente alla Società L assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne Situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne od interne, l impianto idrico si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure e si sia quindi prodotta una soluzione di continuità dell impianto Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio La quota in percentuale di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell assicurato Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia l'impresa assicuratrice Qualunque atto, incluso ma non limitato all uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, o commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa Fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia Pagina 7 di 7

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