Allegato B. Articolo 1

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1 Delibera N del Criteri e modalità relative all'incentivazione delle attività ed investimenti, dell'attività educativa in genere, ad artisti, a musei, del servizio giovani, dell'educazione permanente e delle lingue e del sistema di biblioteche pubbliche Allegato B Criteri per la concessione di contributi per sostenere interventi in favore dell'attività educativa in genere per il gruppo linguistico tedesco e ladino ai sensi della legge provinciale del 11/11/1976, n.45 Articolo 1 Principi fondamentali 1. Sono sostenute economicamente le istituzioni e privati, la cui attività educativa in genere è di interesse pubblico a livello provinciale o comprensoriale, in casi motivati possono essere sostenute anche attività educative in genere di interesse locale. 2. Scopo principale dei presenti criteri è quello di sostenere economicamente istituzioni e privati le cui attività, iniziative e manifestazioni riguardano l'attività educativa in genere. 3. Il sostegno avviene in base a criteri qualitativi, funzionali, di adeguatezza dell'esborso finanziario e di sussidiarietà. Articolo 2 Vi sono le seguenti tipologie di agevolazioni: a) sussidi; b) contributi ordinari; c) contributi straordinari; d) contributi integrativi. Tipologie delle agevolazioni 2. Sussidi Fino ad un importo pari a 3.000,00 Euro possono essere assegnati sussidi a richiedenti, che abbiano svolto per più anni un'attività educativa in genere, abbiano una adeguata struttura organizzativa e che offrano un apprezzato programma o servizio educativo in genere in provincia. I sussidi sono assegnati sulla base di un accurato programma annuale di attività che enuncia anche i costi necessari per lo svolgimento dell'attività. Tali sussidi devono essere impiegati per l'esecuzione dell'attività educativa in genere ammessa. Le relative domande devono essere inoltrate entro la data stabilita per le domande di contributi ordinari ed i sussidi vengono liquidati sulla base di un'esaustiva relazione finale, dalla quale risulti che le spese indicate nel preventivo di spesa siano state effettivamente sostenute e che l'attività è stata svolta come prevista dal proprio programma annuale di attività. L'assegnazione di sussidi, come disciplinati dal presente comma, esclude la possibilità di ottenere dalla medesima ripartizione altri contributi, come previsti dai seguenti commi 3, 4 e contributi ordinari: Sono da considerarsi contributi ordinari quelli concessi di norma per la realizzazione del programma annuale di attività. 4. contributi straordinari: Sono da considerarsi contributi straordinari quelli concessi per la realizzazione di specifici progetti, anche pluriennali, non

2 contenuti nell'ordinario programma annuale di attività, di cui al comma Contributi integrativi: Sono contributi integrativi quelli che integrano i contributi ordinari o straordinari precedentemente concessi. Tali concessioni sono possibili, qualora l'autofinanziamento o i finanziamenti di enti pubblici o privati non sono sufficienti, ad integrare convenientemente la prima assegnazione ordinaria o straordinaria avvenuta per sostenere il programma annuale di attività o i progetti già presentati oppure se si sono presentati gravi fatti imprevisti o imprevedibili. Essi possono essere altresì assegnati qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o ampliare la spesa ammessa. 6. L'assegnazione delle singole agevolazioni avviene attraverso decreto del assessore competente in base alla corrispettiva deliberazione della Giunta provinciale, con la quale vengono approvati i relativi piani annuali o eventuali integrazioni degli stessi. Articolo 3 Beneficiari 1. Ai sensi dei presenti criteri possono essere concessi sostegni economici alle seguenti organizzazioni ed ai seguenti soggetti giuridici per interventi in favore dell'attività educativa in genere di importanza provinciale e comprensoriale, ai sensi del articolo 4: a) agenzie di educazione, senza scopo di lucro; b) enti pubblici o privati senza scopo di lucro; c) Comitati e privati. 2. In casi specifici e motivati possono essere concessi sostegni economici a richiedenti che organizzano azioni a livello locale. Agenzie di educazione di cui al comma 1, lettera a), vengono sostenute prioritariamente. 3. Agenzie di educazione ai sensi del comma 1, lettera a), devono inoltre presentare le seguenti caratteristiche: a) presentare un'adeguata struttura organizzativa in provincia di Bolzano; b) applicano metodi didattici appropriati. Articolo 4 Attività educative ammesse 1. In modo particolare vengono sostenuti: a) convegni e congressi scientifici relativi a temi riguardanti prevalentemente la provincia; b) convegni su tematiche scientifiche di natura generica, come pure corsi di interesse didattico e scolastico; c) corsi, convegni e gite di istruzione per insegnanti di ogni tipo di scuola; d) l'elaborazione, la stampa e l'acquisto di pubblicazioni, anche audiovisive, che riguardano la provincia o che vengono ritenuti di interesse per la provincia; e) l'acquisto di materiale scientifico e/o didattico, necessario per lo svolgimento dell'attività educativa in genere. Articolo 5 Spesa ammessa 1. Per la concessione di contributi ordinari, di cui all'articolo 2, comma 3, possono essere riconosciute le seguenti voci di spesa:

3 a) tutte le spese riguardanti il personale dipendente come stipendi, onorari, contributi sociali, tributi e tasse, rimborsi spese di trasferta e di viaggi; b) le spese correnti di gestione riguardante locazioni, energia elettrica, riscaldamento, pulizia, telefono, cancelleria, abbonamenti, piccole manutenzioni ordinarie, consulenze contabili e fiscali, assicurazioni, acquisto di mezzi didattici e di studio, acquisto di materiale di carattere culturale, didattico e pedagogico necessario per la realizzazione dei programmi annuali; c) le spese per l'organizzazione e l'esecuzione di attività educative in genere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c); d) spese per l'elaborazione, la stampa e l'acquisto di pubblicazioni, anche audiovisive, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d). 2. Per quanto riguarda la concessione di contributi per progetti, di cui all'articolo 2, comma 4, potranno essere considerate tutte le spese documentabili. Articolo 6 Destinazione dell'agevolazione 1. Il richiedente può utilizzare l'agevolazione concessa solo ed esclusivamente per l'esecuzione delle iniziative, attività ed progetti, per le quali l'agevolazione è stata richiesta ed assegnata. 2. Qualora il richiedente evidenziasse la necessità di destinare l'agevolazione ad altre spese non previste nella domanda iniziale, deve presentare all'ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione della medesima, indicando esattamente il nuovo impiego. 3. Per i contributi ordinari la domanda di cambio di destinazione deve essere presentata all'ufficio competente entro l'anno solare di riferimento del contributo. 4. Il cambio di destinazione è approvato secondo la stessa procedura prevista per l'assegnazione dell'agevolazione. Articolo 7 presentazione delle domande e ammontare del sostegno 1. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente o in caso di un'istituzione dal suo legale rappresentante e presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, oppure entro un'altra data fissata con decreto del direttore di ripartizione competente, all'ufficio cultura per il gruppo linguistico tedesco o ladino. Per le domande inoltrate mediante posta, vale la data del timbro dell'ufficio postale accettante. 2. La sussistenza dei requisiti richiesti, deve essere prodotta dal richiedente mediante autocertificazione. 3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: a) un preventivo di spesa; b) un piano di finanziamento; c) una esaustiva relazione. 4. A dichiarazioni o documentazioni inoltrate mediante fax, si deve allegare copia non autenticata di un documento di riconoscimento del richiedente.

4 5. Possono essere concessi sussidi, di cui all'articolo 4 comma 2, fino all'80% della spesa ammessa ed in nessun caso superiori a 3.000,00 Euro. 6. Possono essere concessi contributi fino all'80% della spesa ammessa. 7 In casi straordinari appositamente motivati è possibile superare tali percentuali. In ogni caso il contributo concesso non può essere superiore al deficit evidenziato in domanda. 8. Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, lettera d), è possibile sostenere l'elaborazione e la stampa di pubblicazioni, di elevata importanza didattica, culturale e scientifica per la provincia di Bolzano, coprendo fino al 100% della spesa ammessa, che non può essere coperta attraverso altre entrate o finanziamenti. In ogni caso, per quanto concerne l'opera sostenuta economicamente, il contributo concesso non può essere superiore all'80% del totale della spesa ammessa a contributo. Questo vale in eguale misura per libri che per pubblicazioni di carattere audiovisivo. 9. I richiedenti, nell'ambito della propria attività di comunicazione, fanno riferimento al fatto che le iniziative, i progetti e le attività sono state sostenute economicamente dalla Giunta provinciale di Bolzano Alto Adige, Ripartizione cultura tedesca. Articolo 8 Anticipazioni 1. Il richiedente può richiedere la concessione e l'erogazione delle seguenti anticipazioni: a) un'anticipazione il cui importo non può superare la misura del 50% del contributo concesso al richiedente nell'anno precedente. Tale anticipazione viene di norma concessa solo se il contributo concesso nell'anno precedente ammontava ad almeno ,00 Euro e unicamente per far fronte a spese di locazione, gestione e amministrazione delle strutture, a spese per personale dipendente o incaricato con contratto d'opera oppure per far fronte ad altre spese obbligatorie. Queste anticipazioni possono essere concesse solamente se i contributi concessi nell'anno precedente sono già stati rendicontati fino al 60%. Tale richiesta è da inoltrare entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo. b) un'anticipazione fino all'80% dell'ammon tare del contributo concesso per l'anno corrente. Tale anticipazione può essere concessa di norma solamente se il richiedente non è in grado di svolgere la propria attività per mancanza di mezzi finanziari oppure se il richiedente per far fronte alle spese dovrebbe assumersi fidi onerosi Tale richiesta può essere inoltrata contestualmente alla domanda di contributo. 2. L'anticipazione di cui al comma 1 lettera a), può essere, dietro apposita richiesta, integrata fino all'80% del contributo concesso per l'anno corrente. Articolo 9 Rendicontazione delle anticipazioni 1. I richiedenti che si avvalgono delle anticipazioni di cui al precedente articolo 8, devono rendicontare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione le spese sostenute fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione medesima. In casi motivati può essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno, se il richiedente presenta apposita domanda. Tale proroga è concessa con decreto del competente direttore di ripartizione. Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni, possono essere rendicontati ulteriori importi

5 parziali. 2. Se al richiedente viene concessa un'integrazione dell'anticipazione di cui all'articolo 8, comma 2, la differenza può essere liquidata solo dopo che è stata rendicontata per intero l'anticipazione di cui all'articolo 8 comma 1 lettera a). 3. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per l'esecuzione del programma di attività, di iniziative e di progetti ammessi a contributo o non adeguatamente rendicontata, deve essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione. Articolo 10 Rendicontazione e liquidazione delle agevolazioni 1. La liquidazione dei sussidi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, avviene previo presentazione di un'apposita relazione finale, dalla quale risulti che le spese indicate nel preventivo di spesa siano state effettivamente sostenute e che l'attività è stata svolta come prevista dal proprio programma annuale di attività. 2. La liquidazione dei contributi avviene in una o più soluzioni previo inoltro di apposita domanda del richiedente corredata dalla relativa documentazione. 3. Il finanziamento concesso può essere liquidato per intero solamente se la spesa sostenuta è pari al totale delle spesa ammessa. 4. Le spese per il personale possono essere rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Ciò vale anche per i controlli di cui all'articolo 13. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono, invece, considerate indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie. 5. Le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle per vitto e viaggio possono essere rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale. Ciò vale anche per i controlli di cui all'articolo È possibile rendicontare una quota fino al massimo del 25% delle spese ammissibili attraverso le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, articolo 2, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni. 7. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato, ai sensi del precedente comma 6, è riconosciuto un importo orario convenzionale di 16,00 Euro. Tale importo orario convenzionale può essere adeguato annualmente da parte della Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base all'indice ISTAT. 8. Nell'ambito dell'attività resa a titolo di volontariato, le ore sostenute per la partecipazione a sedute degli organi istituzionali della organizzazione, della associazione o del comitato non vengono ammesse a contributo. 9. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore. Articolo Il rendiconto è composto da: a) un elenco dei documenti di spesa; Rendiconto

6 b) documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo totale delle spese ammissibili; il richiedente può limitare la produzione dei documenti di spesa all'importo del contributo assegnato. In questo caso ha l'obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale conferma che per l'esecuzione dell'intero programma annuale la spesa è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso. Se il richiedente è un ente di diritto pubblico la liquidazione del contributo, in eroga a quanto sopra, avviene dietro la presentazione di un elenco della documentazione di spesa firmata su ogni pagina dal funzionario autorizzato; c) una dichiarazione del richiedente attestante: gli estremi del decreto di concessione del contributo, con il relativo ammontare; la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge; se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime attività, progetti ed iniziative con indicazione dei relativi contributi effettivamente ottenuti; lo svolgimento per intero delle attività, iniziative e progetti; che le spese per il personale sono state rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono considerate le indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie; che le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle per vitto e viaggio sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale; l'eventuale riferimento se il rendiconto allegato si riferisce alla copertura dell'anticipazione già concessa, oppure alla liquidazione del contributo; in caso di attività di volontariato: la dichiarazione riguardante la quota della spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a titolo di attività di volontariato. d) un elenco degli operatori relativo all'attività di volontariato con indicazione del numero di ore, della tipologia delle prestazioni ed il luogo in cui le attività si sono svolte; e) in riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera d), il contributo per il sostegno di copertura dei costi riguardante le pubblicazioni può essere liquidato mediante la presentazione di documenti di spesa nell'ammontare del contributo concesso. Inoltre il richiedente deve presentare quattro esemplari della pubblicazione sostenuta economicamente. 2. Se le attività, le iniziative ed i progetti ammessi a contributo, non sono stati eseguiti o solo parzialmente, oppure i costi ammessi sono stati totalmente sostenuti, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. Questa riduzione viene stabilita dal direttore d'ufficio competente. 3. Trascorso il termine di cinque anni dalla concessione del contributo, senza che siano stati presentati sufficienti documenti di spesa e dunque il contributo o parte di esso non può essere liquidato, la Giunta provinciale dispone la revoca della parte del contributo non liquidata. Articolo 12 Documenti di spesa 1. I documenti di spesa devono essere: a) conformi alle vigenti disposizioni di legge; b) intestati al richiedente; c) quietanzati; d) in riferimento alle spese ammissibili per l'assegnazione del contributo. 2. Per quanto riguarda i contributi ordinari, le obbligazioni devono essere attribuibili all'anno solare in cui è stato assegnato il contributo.

7 Articolo 13 Controllo 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n.17 e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande ammesse. 2. Di norma l'ufficio competente provvede ad effettuare i controlli a campione. Se l'ammontare delle spese ammesse supera l'importo di ,00 Euro, i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all'amministrazione provinciale. L'incarico corrispondente viene dato dall'ufficio competente. 3. L'individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. 4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione con funzioni di segretario. 5. Con il controllo a campione viene esaminato: a) la veridicità della dichiarazione presentata dal richiedente; b) la effettiva realizzazione dei programmi di attività, iniziative e progetti relativi al contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammesse, sono state effettuate per intero; c) l'esistenza della documentazione di spesa; riguardante la differenza tra il contributo concesso e le spese ammissibili, non esaminata, se per la liquidazione dei contributi il richiedente si è limitato a presentare la documentazione di spesa fino all'ammontare del contributo concesso; d) la regolare iscrizione dei documenti di spesa nei registri previsti dallo statuto o dal regolamento, relativi al contributo; e) la documentazione riguardante le prestazioni di volontariato, conteggiate per la copertura di una parte delle spese ammissibili. 6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore d'ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

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