LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA

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1 8 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2013, n Sisma P.I.R. di Spina del comune di Marsciano. Approvazione delle direttive per il funzionamento dei consorzi obbligatori e dei consorzi obbligatori aggregati e dei relativi schemi di statuto. Modalità e procedure per la concessione dei contributi. LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente; c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto il regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2) di approvare, in attuazione di quanto stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, gli allegati 1, 2A-1, 2A-2, 2B, 3, B, C, D, G e H alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa; 3) di prendere atto dei contenuti dei predetti allegati, recanti rispettivamente: allegato 1: direttive per il funzionamento dei consorzi obbligatori, previsti dall art. 6, comma 5, legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 e s.m.i.; allegato 2A-1: schema di statuto del consorzio obbligatorio; allegato 2A-2: schema di statuto del consorzio obbligatorio aggregato; allegato 2B: schede di accompagnamento all atto costitutivo del consorzio obbligatorio; allegato 3: modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall art. 6, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 e s.m.i.; allegato B: schema di domanda per l accesso ai contributi; allegato C: informativa ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; allegato D: schema di riepilogo delle domande presentate; allegato G: schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista, resa ai sensi dell art. 7, comma 7, dell allegato 3 alla presente deliberazione; allegato H: riepilogo dei dati economici degli interventi; 4) di dare mandato al Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie di portare a conoscenza del Comune di Marsciano i contenuti del presente provvedimento; 5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; 6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 33/2013. La Vicepresidente CASCIARI (su proposta della Presidente Marini) DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: Sisma P.I.R. di Spina del comune di Marsciano. Approvazione delle direttive per il funzionamento dei consorzi obbligatori e dei consorzi obbligatori aggregati e dei relativi schemi di statuto. Modalità e procedure per la concessione dei contributi. Premesso che il giorno 15 dicembre 2009 i territori dei comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione,

2 9 Marciano, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano sono stati interessati da un grave evento sismico che ha provocato ingenti danni al patrimonio edilizio sia pubblico che privato; che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 è stato dichiarato per i predetti territori lo stato di emergenza, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificata con decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2012, n. 100, la quale, ai commi 4 ter e 4 quater dell art. 5, detta norme volte a favorire il subentro dell amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza; Atteso che con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 70 del 29 marzo 2013, emanata ai sensi dell art. 5, comma 4 ter, della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni: a) la Regione Umbria è stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto dell emergenza determinata dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009; b) il dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è stato autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso, finalizzate al superamento delle criticità in argomento sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall art. 67 sexies, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134; Richiamato l art. 1, comma 3, dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2010, n. 3853, il quale dispone che nel borgo storico di Spina del comune di Marsciano gli interventi di ripristino degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma sono attuati attraverso un programma integrato di recupero; Richiamata inoltre la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 e s.m.i. recante Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009 ; Visto in particolare l art. 3, comma 2, della legge regionale sopra citata, il quale stabilisce che per il programma integrato di recupero del borgo storico di Spina l attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per unità minime di intervento (U.M.I.), così come individuate dal programma stesso; Visto altresì l art. 6, comma 5, della medesima legge regionale, così come modificato dal comma 1 dell art. 75 della legge regionale 21 giugno 2013, n. 12, il quale prevede che per la realizzazione degli interventi unitari, previsti dal programma integrato di recupero con piano attuativo del borgo storico di Spina, i proprietari delle unità immobiliari comprese nell ambito della medesima unità minima di intervento si costituiscono in consorzio obbligatorio secondo le modalità di cui agli artt. 5, comma 5, 7 e 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 e s.m.i. (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive); Preso atto: che il comma 5 dell art. 5 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 dispone che i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio qualora ricorra l ipotesi di cui all art. 3, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, nel termine ivi previsto: che il richiamato comma 5 dell art. 3 del d.l. n. 6/1998 convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61 dispone testualmente che Per l esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall invito ad essi rivolto dal Comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell immobile, determinate ai sensi dell articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l esecuzione degli interventi previsti dall articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito. ; Atteso: che l art. 7 della L.R. n. 30/98 stabilisce che i consorzi agiscono sulla base di norme di diritto privato, ancorché ne facciano parte Enti pubblici e che le imprese procedono alla esecuzione dei relativi lavori sulla base di contratti di appalto anch essi di diritto privato; che l art. 8 della citata legge regionale disciplina l esercizio da parte dei Comuni dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dei proprietari degli edifici danneggiati; Visto il comma 11 quinquies dell art. 11 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il quale prevede che per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis dell articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come inserito dall art. 11, comma 1, lett. a), n. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone testualmente che: I contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l esecuzione dei lavori e per l acquisizione dei beni e servizi, connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall art. 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l esigenza che siano assicurati criteri di controllo, di economicità e trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall art. 5 bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di Coordinamento per l Alta Sorveglianza delle Grandi Opere ; Rilevato che, al fine di favorire l economicità e la rapidità degli interventi nonché la unitarietà delle opere da eseguire e una più efficiente e razionale cantierabilità delle stesse, possono essere ridotti gli interventi unitari attraverso l aggregazione di più consorzi, prevedendo una forma di coordinamento degli stessi al fine di pervenire, ancorché avvalendosi di più tecnici, ad una progettazione unitaria degli interventi e alla loro esecuzione con una unica impresa; Considerato: che con l art. 3, comma 7, della L.R. n. 3/2013 è stato dato mandato alla Giunta regionale di specificare i criteri

3 10 previsti dallo stesso articolo per il finanziamento degli interventi nonché le modalità, procedure e termini per la concessione e l erogazione dei contributi, oltre che di definire le direttive tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi di ripristino degli edifici danneggiati; che con l art. 6, comma 5, della medesima legge regionale è stato altresì dato mandato alla Giunta regionale di adottare uno statuto tipo dei consorzi obbligatori, nonché di disciplinare con proprio atto il funzionamento degli stessi; Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411, con cui sono state definite le modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. n. 3/2013; Dato atto che la Giunta regionale ha approvato, ai fini dell ammissibilità a finanziamento degli interventi, il programma integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano, precedentemente approvato dallo stesso Comune con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 17 ottobre 2013; Ravvisata pertanto la necessità di dettare, ai sensi degli artt. 6, comma 5 e 3, comma 7, della L.R. n. 3/2013 e s.m.i., le ulteriori opportune disposizioni per la costituzione e il funzionamento dei consorzi obbligatori nonché per l avvio degli interventi di ripristino degli immobili danneggiati dal sisma, ricompresi nell ambito del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano; Visti gli allegati 1, 2A-1, 2A-2, 2B, 3, B, C, D, G e H, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recanti rispettivamente: allegato 1: direttive per il funzionamento dei consorzi obbligatori, previsti dall art. 6, comma 5, legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 e s.m.i.; allegato 2A-1: schema di statuto del consorzio obbligatorio; allegato 2A-2: schema di statuto del consorzio obbligatorio aggregato; allegato 2B: schede di accompagnamento all atto costitutivo del consorzio obbligatorio; allegato 3: modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall art. 6, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 e s.m.i.; allegato B: schema di domanda per l accesso ai contributi; allegato C: informativa ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; allegato D: schema di riepilogo delle domande presentate; allegato G: schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista, resa ai sensi dell art. 7, comma 7, dell allegato 3 alla presente deliberazione; allegato H: riepilogo dei dati economici degli interventi. Ritenuto di dover approvare gli allegati 1, 2A-1, 2A-2, 2B, 3, B, C, D G e H, alla presente deliberazione; Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale: Omissis (Vedasi dispositivo deliberazione)

4 11 ALLEGATO 1 Direttiva recante la disciplina per il funzionamento del consorzio obbligatorio di cui all articolo 6, comma 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni. 1. Natura e finalità del consorzio obbligatorio 1.1 La presente direttiva in attuazione dell articolo 6, comma 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 disciplina il funzionamento del consorzio obbligatorio previsto dal citato articolo 6 come modificato ed integrato dall articolo 75 della legge regionale 21 giugno 2013, n. 12. Il consorzio obbligatorio è un soggetto privato che agisce in base alla normativa di diritto privato, ancorché ne facciano parte enti pubblici. La previsione si applica anche nel caso in cui gli immobili di proprietà pubblica siano prevalenti, quanto alle superfici, rispetto a quelli di proprietà privata. 1.2 Il consorzio ha natura assimilabile a quella di un associazione senza scopo di lucro, che non svolge alcuna attività commerciale. Ad esso si applica la normativa fiscale vigente in materia, in particolare: a) non è soggetto ad I.V.A., ma è titolare esclusivamente del codice fiscale da richiedere ai preposti uffici finanziari; b) ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. è sostituto di imposta e, come tale, obbligato ad operare le ritenute fiscali. 1.3 Il consorzio obbligatorio è costituito allo scopo di svolgere in forma unitaria le attività necessarie ad assicurare la realizzazione degli interventi previsti dall articolo 3 della l.r. n. 3/2013 sugli immobili danneggiati compresi nell ambito delle unità minime di intervento, individuate dal programma integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano, necessari ad assicurare la piena agibilità ed abitabilità degli stessi. 2. Attività del consorzio 2.1 Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere esclusivamente le attività connesse al raggiungimento degli scopi di cui al paragrafo 1, punto 1.3. In particolare, il consorzio è tenuto a realizzare gli interventi di cui all articolo 3 della l.r. 3/2013 nel rispetto delle esigenze di unitarietà della progettazione e dell intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico e urbanistico. A tale fine:

5 12 a) realizza la progettazione unitaria degli interventi da effettuarsi sugli immobili danneggiati dal sisma; b) coordina gli interventi, sia dal punto di vista dell organizzazione cantieristica in modo da garantire la cantierabilità di ogni singolo intervento, sia dal punto di vista amministrativo e gestionale; c) attua le misure necessarie al rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza nei cantieri e ogni altro intervento necessario per l esecuzione coordinata dei lavori e per la realizzazione degli stessi in tempi ridotti e comunque nel rispetto dei termini stabiliti dal comune con l atto di concessione delle provvidenze; d) attua gli interventi necessari ad assicurare la piena agibilità ed abitabilità degli immobili. 3. Costituzione del consorzio 3.1 Il consorzio è costituito dai soggetti titolari del diritto di proprietà o dai titolari di diritti reali di godimento, qualora autorizzati dagli stessi proprietari ai sensi e per gli effetti dell articolo 3, comma 1 della l.r. n. 3/2013, sugli immobili danneggiati ricompresi nelle unità minime di intervento, individuate dal programma integrato di recupero con piano attuativo del borgo storico di Spina del comune di Marsciano, approvato dalla Giunta comunale di Marsciano con deliberazione n 197 del 17/10/2013 e dalla Giunta regionale, ai fini dell ammissibilità a finanziamento degli interventi previsti. 3.2 Il consorzio deve essere costituito con atto pubblico. L atto costitutivo deve indicare il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del consorziato, la titolarità del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento con l indicazione degli estremi dell autorizzazione rilasciata dal proprietario dell immobile, del quale devono essere altresì precisati i dati anagrafici e fiscali, la residenza, la quota di proprietà sull unità immobiliare oggetto di intervento di ricostruzione. Nell atto costitutivo devono essere inoltre riportati l ubicazione, i dati catastali dell unità immobiliare e la quota percentuale rappresentata dal consorziato rispetto alla superficie complessiva dell unità minima di intervento, risultante dal rapporto tra la superficie complessiva dell unità immobiliare di spettanza pro quota del singolo consorziato e la superficie complessiva degli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento, calcolate secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, comma 2, del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2. Lo statuto, contenente le norme relative al funzionamento del consorzio obbligatorio di cui all articolo

6 13 6 della l.r. 3/2013, anche se forma oggetto di atto separato si considera parte integrante dell atto costitutivo e deve essere ad esso allegato. L atto di costituzione unitamente allo statuto del consorzio, redatto in conformità allo schema-tipo riportato nell allegato 2A1, nel caso di consorzio semplice, e nell allegato 2A2 nel caso di consorzi aggregati, è registrato all Ufficio del Registro territorialmente competente. L atto costitutivo unitamente allo statuto del consorzio e alle schede di cui all allegato 2B sono trasmessi al comune di Marsciano entro il termine massimo di 10 giorni dalla registrazione. 3.3 La costituzione del consorzio è valida ed efficace con la partecipazione dei titolari del diritto di proprietà o dei titolari di diritti reali di godimento, qualora autorizzati dagli stessi proprietari ai sensi del punto 3.1, che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie complessiva dell unità minima di intervento, secondo quanto disposto dall articolo 3, comma 5 del decreto legge 30 giugno 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, come richiamato dall articolo 6, comma 5 della l. r. n. 3/2013 e s.m.i.. La superficie complessiva dell unità minima di intervento è data dalla somma della superficie complessiva di ciascuna delle unità immobiliari comprese nella medesima unità minima di intervento, determinata secondo quanto previsto, per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria, dagli articoli 8 e 10, comma 2, del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n Ai fini della costituzione del consorzio obbligatorio, il comune di Marsciano pubblica all albo pretorio telematico l elenco delle unità minime di intervento individuate nel programma integrato di recupero del borgo storico di Spina approvato con deliberazione della Giunta regionale, per le quali i proprietari si devono costituire in consorzio, nonché l elenco dei soggetti titolari del diritto di proprietà sulle unità immobiliari comprese nelle predette unità minime di intervento. La pubblicazione equivale a notifica, ai soggetti interessati, dell invito a costituire il consorzio. Il comune ne dà ampia diffusione anche tramite manifesti pubblici e avvisi sul proprio sito internet istituzionale. Il consorzio deve essere costituito e registrato entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto elenco. Qualora il consorzio non venga costituito e registrato entro tale termine, il comune si sostituisce ai proprietari inadempienti, previa diffida ad adempiere, entro un termine non inferiore a trenta giorni, con le modalità di cui all articolo 8 della l.r. n. 30/1998.

7 14 4. Durata ed estinzione 4.1 La durata del consorzio è indicata nello statuto in relazione alle finalità del consorzio stesso. La proroga del termine di durata del consorzio e lo scioglimento dello stesso, in caso di anticipato raggiungimento dello scopo, sono deliberati dall assemblea con le maggioranze previste dal paragrafo Fondo sociale 5.1 Il fondo sociale è costituito dal versamento da parte dei consorziati di quote determinate con delibera assembleare, nonché dal contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori previsto dall articolo 6, comma 5 bis della l.r. 3/2013 e s.m.i. Il fondo sociale è vincolato alle finalità connesse alla realizzazione degli interventi e alle spese di funzionamento del consorzio stesso (es. affitto della sede, cancelleria, compenso del presidente, revisore, ecc,). 5.2 L assemblea stabilisce con propria deliberazione eventuali ulteriori conferimenti dovuti dai consorziati, ove necessari al conseguimento delle finalità del consorzio obbligatorio. 6. Esercizio Finanziario e rendiconto annuale 6.1 L esercizio finanziario del consorzio va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. 6.2 Entro il ventotto febbraio successivo alla chiusura dell esercizio il presidente predispone il rendiconto annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico finanziario. Il rendiconto annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei lavori e lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del revisore dei conti, è depositato presso la sede del consorzio almeno quindici giorni prima della data prevista per la sua approvazione. Il rendiconto annuale è approvato entro il trenta aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. 7. Organi consortili 7.1 Sono organi del consorzio: a) il presidente - amministratore; b) l assemblea; c) il revisore unico dei conti.

8 15 8. Presidente-Amministratore 8.1 Il presidente-amministratore del consorzio obbligatorio, di seguito denominato presidente, è nominato dall assemblea dei consorziati convocata ai sensi del paragrafo 9, punto 9.8. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio e ne è l amministratore con tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria ad esso conferiti dallo statuto del consorzio e dall assemblea, esclusi quelli riservati a quest ultima. 8.2 Non possono ricoprire la carica di presidente coloro che hanno rapporti di parentela, discendenza e affinità entro il quarto grado, con gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e con l'impresa esecutrice dei lavori, nonchè coloro che siano in una posizione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n Il presidente convoca l'assemblea, la presiede, svolge un azione generale di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento sull attività della stessa e dà esecuzione alle sue deliberazioni. 8.4 Il presidente è responsabile della conservazione, gestione e destinazione dei fondi derivanti dal conferimento delle quote dei singoli consorziati, dei contributi erogati dal comune e di tutte le somme in accollo, conferite dai consorziati per il pagamento degli oneri riferiti all esecuzione degli interventi non ammessi a contributo di spettanza esclusiva dei medesimi consorziati. 8.5 Il presidente costituisce il coordinamento dei presidenti dei consorzi di cui al paragrafo 17 e pone in essere le attività necessarie allo svolgimento dei compiti che la normativa regionale e lo statuto pone in capo allo stesso coordinamento per il raggiungimento delle finalità di cui al paragrafo Il presidente è altresì tenuto ai seguenti adempimenti: a) sottoscrivere il contratto con i professionisti individuati e incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché con ogni altro tecnico necessario per prestazioni professionali finalizzate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma; b) sottoscrivere con l impresa il contratto per l esecuzione dei lavori; c) curare la tenuta del registro contenente la nomina e l eventuale revoca del presidente e tutti i verbali delle assemblee sottoscritti dal presidente, dove devono essere annotate, in ordine cronologico, le convocazioni, le eventuali mancate costituzioni dell assemblea e le deliberazioni;

9 16 d) numerare progressivamente e conservare la documentazione relativa a tutte le operazioni attive e passive effettuate; e) tenere scritture contabili su cui annotare cronologicamente e sistematicamente tutte le entrate e le uscite; f) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i consorziati sia allo stato tecnico-amministrativo dell intervento di ricostruzione nonché consentire al consorziato che ne faccia richiesta il relativo accesso nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy; g) redigere il rendiconto annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei lavori e lo stato di attuazione degli stessi. 8.7 Qualora per l inerzia di uno o più proprietari delle unità immobiliari comprese nell'ambito della unità minima di intervento il consorzio non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare, il presidente, previa formale diffida rivolta ai consorziati ad adempiere entro un congruo termine, ne dà comunicazione al comune, ai fini dell esercizio dei poteri sostitutivi di cui all articolo 8 della L.R. n. 30/ Assemblea 9.1 L assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita da tutti i consorziati i quali hanno diritto di voto. L assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi statale e regionale e dello Statuto, obbligano tutti i consorziati. 9.2 A ciascun consorziato spetta un voto in assemblea pari alla quota di superficie complessiva rappresentata dallo stesso consorziato nell ambito dell unità minima di intervento. 9.3 Ogni consorziato può delegare, con atto scritto, un altro consorziato o altro soggetto per rappresentarlo in assemblea. 9.4 Qualora un unità immobiliare oggetto dell intervento di ricostruzione appartenga in proprietà indivisa a più persone o sulla stessa unità immobiliare gravino più diritti reali, ai fini del voto in assemblea la quota rappresentata è unitaria ed unico il voto. 9.5 Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza di cui ai punti 9.2 e 9.3 si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato. 9.6 L assemblea ordinaria dei consorziati è convocata con le modalità di cui al paragrafo 10 e delibera sui seguenti punti: a) la nomina e l eventuale compenso del presidente del consorzio obbligatorio, nonché la durata del suo mandato;

10 17 b) la definizione delle quote del fondo sociale a carico dei consorziati; c) la nomina e il compenso del revisore unico dei conti, nonché la durata del suo incarico; d) la definizione delle eventuali direttive per il funzionamento del consorzio; e) la nomina e il compenso dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché di ogni altro tecnico necessario per le ulteriori prestazioni professionali finalizzate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma; f) l approvazione del progetto relativo agli interventi da effettuare; g) la definizione della procedura di scelta del contraente e di selezione delle offerte; h) la scelta dell impresa esecutrice dei lavori, l approvazione del contratto di appalto per l esecuzione dei lavori e degli atti di rendicontazione finale dei lavori; i) l individuazione dell istituto di credito presso il quale il comune deve versare i contributi di cui al successivo paragrafo 13; j) l approvazione del rendiconto annuale di cui al paragrafo 6; k) l approvazione delle rendicontazioni delle spese di gestione del consorzio; l) l'ammissione di nuovi consorziati; m) ogni altro argomento riservato dalla legge o dallo statuto alla sua competenza. 9.7 L assemblea straordinaria delibera in merito a: n) le modifiche delle norme contenute nello statuto del consorzio; o) la proroga della durata del consorzio o lo scioglimento dello stesso in caso di anticipato raggiungimento dello scopo; p) la decadenza e la sostituzione del presidente. 9.8 Il consorziato più anziano, titolare pro quota nell ambito dell unità minima di intervento, della maggiore superficie complessiva convoca, in prima seduta, l assemblea, almeno per la nomina del presidente, con le modalità di cui al successivo paragrafo Costituzione e deliberazioni dell assemblea 10.1 L assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi della superficie complessiva degli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti almeno la metà della superficie complessiva degli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento.

11 Se l assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza del numero legale, l'assemblea delibera, in seconda convocazione, entro e non oltre i successivi dieci giorni. L'assemblea, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà della superficie complessiva degli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento. La deliberazione è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo della superficie complessiva degli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento L assemblea straordinaria di cui al paragrafo 9, punto 9.7, validamente costituita ai sensi del punto 10.1 o 10.2, delibera sugli argomenti di cui alle lettere n), o) e p) con tanti voti che rappresentino almeno i tre quarti della superficie complessiva degli immobili dell intera unità minima di intervento Le deliberazioni prese dall assemblea in conformità alla legge statale e regionale vigente in materia e allo statuto del consorzio sono obbligatorie per tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Contro le deliberazione contrarie alla legge statale o regionale vigente in materia di ricostruzione post sisma 2009, o allo statuto del consorzio obbligatorio, ogni consorziato dissenziente può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento ai sensi e con le modalità di cui all articolo 1137 del codice civile Le deliberazioni dell assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente. Nel verbale devono essere riportate, qualora ne facciano richiesta, le dichiarazioni dei consorziati Il presidente convoca l assemblea almeno una volta l anno per l approvazione del rendiconto annuale e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, con l indicazione degli argomenti da trattare, da tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto della superficie complessiva degli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento. Nel caso di aggregazione di più consorzi, compete all assemblea di ciascun consorzio la ratifica della proposta formulata dal coordinamento dei presidenti dei consorzi di cui al successivo paragrafo 17, in ordine agli argomenti di cui al paragrafo 9, punto 9.6, lettere e), f), g) e h). 11. Revisore unico 11.1 Il revisore unico dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti previsto dall articolo 17 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n.145.

12 Il revisore ha il compito di provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel rispetto dei principi di revisione di cui al medesimo decreto legislativo, al controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili, certifica la correttezza delle stesse scritture contabili e la veridicità di quanto riportato nella relazione al rendiconto Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute dell'assemblea senza diritto di voto L'incarico di revisore unico dei conti è conferito ed espletato nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 39/ Modalità di affidamento dei lavori e dei servizi 12.1 Ai sensi di quanto stabilito dall articolo 11, comma 11 quinquies, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico degli immobili compresi all interno del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis dell articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, come inserito dall art. 11, comma 1, lett. a), punto 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le quali stabiliscono che i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi, per l esecuzione di lavori e per l acquisizione di beni e servizi connessi agli stessi interventi, non sono ricompresi tra quelli previsti dall articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n Il consorzio, nell utilizzo delle risorse pubbliche, è obbligato ad assicurare criteri di controllo, di economicità e trasparenza Al fine di garantire l economicità nell utilizzo delle risorse pubbliche, l importo a base dell offerta economica deve essere determinato mediante l utilizzo di prezzi non superiori a quelli previsti dal prezziario regionale vigente al momento della decorrenza del termine stabilito per la presentazione della documentazione progettuale. Le modalità di scelta dell impresa affidataria dei lavori e dei servizi, definite dall assemblea del consorzio, dovranno rispettare i criteri di cui al comma 1-bis dell articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, come inserito dall articolo 11, comma 1, lett. a), punto 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

13 Agli interventi di cui al comma 1 si applicano i controlli antimafia previsti dall'articolo 5 bis del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere Il presidente, all atto della stipula di ogni contratto di appalto dei lavori, è tenuto a verificare la presenza nello stesso di clausole contrattuali che impongono il rispetto degli obblighi imposti dalle leggi vigenti in materia, ed in particolare: a) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) la regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa da parte dell impresa appaltatrice; c) la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n Il comune richiede il CUP, ai sensi dell articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, e successivamente lo comunica al consorzio anche per garantire la piena attuazione del sistema dei controlli antimafia La ditta affidataria dei lavori non deve trovarsi nella situazione di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e s.m.i., ed essere in assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 3, del medesimo decreto. 13. Gestione del contributo 13.1 L assemblea individua l istituto di credito, tra quelli convenzionati in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del 3 giugno 2013, n. 533, presso il quale il consorzio accende un conto corrente vincolato, ove il comune effettua i versamenti dei contributi concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. n. 3/2013, da utilizzare per il pagamento delle spese relative all attuazione degli interventi nei limiti del contributo versato. 14. Obbligazioni assunte dal consorzio e dai consorziati 14.1 Per le obbligazioni assunte dal consorzio rispondono i singoli consorziati in relazione alle rispettive superfici complessive. Tali obbligazioni assumono sempre la forma di obbligazioni parziarie ai sensi dell articolo 1314 del codice civile.

14 I consorziati sono obbligati alla rigorosa osservanza, della normativa statale e regionale vigente in materia, dello statuto, del regolamento interno ove adottato, e delle deliberazioni assunte dall'assemblea per il conseguimento dei fini statutari, nonché a favorire gli interessi del consorzio In particolare i consorziati sono tenuti ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 5 a corrispondere nel fondo sociale le quote deliberate dall'assemblea I consorziati sono obbligati a trasmettere al presidente tutti i dati e le informazioni da questi richiesti, nonchè le notizie attinenti all oggetto consortile e in ogni caso quelle relativi alle variazioni concernenti la titolarità del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull unità immobiliare oggetto dell intervento di ricostruzione Laddove è previsto l aggregazione dei consorzi, il consorziato, con la sottoscrizione dell atto costitutivo, dà mandato irrevocabile al presidente di costituire, con il presidente del consorzio dell altra U.M.I. il coordinamento dei presidenti dei consorzi di cui al paragrafo Ammissione di nuovi consorziati 15.1 Nelle more dell attivazione dei poteri sostitutivi di cui all art. articolo 8 della l.r. n. 30/1998, i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento, qualora autorizzati dai proprietari, sugli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento, successivamente alla costituzione del consorzio possono presentare al presidente del consorzio stesso una richiesta di ammissione. Su detta istanza si pronuncia, previa verifica del titolo, l assemblea, con le maggioranze previste dal paragrafo L'ammissione comporta l adesione allo statuto, e il rispetto delle relative obbligazioni nonché di ogni altro atto posto in essere dagli organi del consorzio. 16. Monitoraggio dell attività del consorzio 16.1 Ogni anno, entro il trenta giugno, il consorzio trasmette al comune, la seguente documentazione, sottoscritta dal presidente: a) relazione sintetica sulle attività svolte e sugli interventi realizzati nell'anno precedente; b) relazione sintetica sugli interventi previsti nell'anno in corso; c) prospetto riepilogativo sull'utilizzo dei contributi erogati dal comune; d) rendiconto annuale e delibera di approvazione dello stesso.

15 Coordinamento dei presidenti dei consorzi 17.1 Per l attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale che prevede l aggregazione delle unità minime di intervento n. 3 e n. 4 è costituito il coordinamento dei presidenti dei relativi consorzi, allo scopo di pervenire ad una progettazione unitaria degli interventi e alla loro esecuzione con un unica impresa nonché di garantire il coordinamento delle attività dei consorzi stessi Al coordinamento dei presidenti spetta il compito di avanzare una proposta unitaria, da sottoporre a ratifica delle rispettive assemblee, in ordine: a) alla scelta e al compenso dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché di ogni altro tecnico necessario per le ulteriori prestazioni professionali finalizzate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma; b) all approvazione del progetto relativo agli interventi da effettuare; c) alla definizione della procedura di scelta del contraente e selezione delle offerte; d) alla scelta dell impresa esecutrice dei lavori; e) all approvazione del contratto di appalto per l esecuzione dei lavori e degli atti di rendicontazione finale degli stessi La proposta avanzata dal coordinamento dei presidenti, sugli argomenti di cui al punto 17.2, deve essere sottoposta alla ratifica dell assemblea di ogni singolo consorzio, da parte dei rispettivi presidenti. Nel caso di mancata ratifica da parte delle assemblee, entro il termine di trenta giorni dalla convocazione dell assemblea, il coordinamento dei presidenti ne dà comunicazione al comune, il quale attua i poteri sostitutivi di cui all art. 8 della l.r. 12 agosto 1998, n. 30, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni.

16 23 ALLEGATO 2A-1 Statuto del consorzio obbligatorio Articolo 1 Denominazione e sede 1. Il Consorzio obbligatorio, costituito ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 6, comma 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, così come modificato dall articolo 75 della legge regionale 21 giugno 2013, n. 12 denominato non ha scopo di lucro ed ha sede in. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti in materia. Articolo 2 Finalità 1. Il consorzio ha lo scopo di svolgere in forma unitaria le attività necessarie ad assicurare la realizzazione degli interventi previsti dall articolo 3 della l.r. n. 3/2013, sugli immobili danneggiati compresi nell ambito della unità minima di intervento n, così come individuata dal programma integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano, previsto dall articolo 1, comma 3, dell Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2010, n e approvato dal consiglio comunale di Marsciano con deliberazione n. 197 del 17/10/2013 e dalla Giunta regionale con deliberazione n del..ai fini dell ammissibilità a finanziamento degli interventi previsti. Articolo 3 Attività 1. Il consorzio compie soltanto le operazioni e svolge esclusivamente le attività connesse al raggiungimento degli scopi di cui all articolo Il consorzio, in relazione alle finalità statutarie, pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali compatibili con la sua natura ed in particolare: a) realizza la progettazione unitaria degli interventi da effettuarsi sugli immobili danneggiati dal sisma; b) coordina gli interventi, sia dal punto di vista dell'organizzazione cantieristica in modo da garantire la cantierabilità di ogni singolo intervento, sia dal punto di vista amministrativo e gestionale; c) attua le misure necessarie al rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza nei cantieri, e ogni altro intervento necessario per l esecuzione coordinata dei lavori e per la realizzazione degli stessi in tempi ridotti e comunque nel rispetto dei termini stabiliti dal comune con l atto di concessione delle provvidenze; d) attua gli interventi necessari ad assicurare la piena agibilità ed abitabilità degli immobili.

17 24 Articolo 4 Ammissione di nuovi consorziati 1. Nelle more dell attivazione dei poteri sostitutivi di cui all articolo 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento, qualora autorizzati dai proprietari, sugli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento, successivamente alla costituzione del consorzio possono presentare al presidente del consorzio stesso una richiesta di ammissione. Su detta istanza si pronuncia, previa verifica del titolo, l assemblea, con le maggioranze previste dall articolo L'ammissione comporta l adesione allo statuto e il rispetto delle relative obbligazioni nonché di ogni altro atto posto in essere dagli organi del consorzio. Articolo 5 Durata ed estinzione 1. La durata del consorzio è fissata al. 2. La proroga del termine di durata del consorzio e lo scioglimento dello stesso, in caso di anticipato raggiungimento dello scopo, sono deliberati dall assemblea con le maggioranze previste dall articolo 12. Articolo 6 Fondo sociale 1. Il fondo sociale è costituito dal versamento da parte dei consorziati di quote determinate con delibera assembleare, nonché dal contributo per il funzionamento del consorzio obbligatori previsto all articolo 6, comma 5 bis della l.r. 3/2013 e s.m.i.. 2. Il fondo sociale è vincolato alle finalità connesse alla realizzazione degli interventi e alle spese di funzionamento del consorzio stesso, ivi compresi gli eventuali compensi del presidente e del revisore unico dei conti. 3. L assemblea stabilisce con propria deliberazione eventuali ulteriori conferimenti dovuti dai consorziati, ove necessari al conseguimento delle finalità del consorzio. Articolo 7 Esercizio finanziario e rendiconto annuale 1. L esercizio finanziario del consorzio va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. 2. Entro il ventotto febbraio successivo alla chiusura dell esercizio il presidente predispone il rendiconto annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico finanziario. 3. Il rendiconto annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei lavori e lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del revisore dei conti, è depositato presso la sede del consorzio almeno quindici giorni prima della data prevista per la sua approvazione.

18 25 4. Il rendiconto annuale è approvato entro il trenta aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. 1. Sono organi del consorzio: a) il Presidente - Amministratore; b) l Assemblea; c) il Revisore unico dei conti. Articolo 8 Organi consortili Articolo 9 Presidente Amministratore 1. Il presidente-amministratore del consorzio obbligatorio, di seguito denominato presidente, è nominato dall assemblea dei consorziati convocata ai sensi dell articolo Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio e ne è l amministratore con tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, ad esso conferiti dal presente statuto e dall assemblea esclusi quelli riservati a quest ultima. 3. Non possono ricoprire la carica di presidente coloro che hanno rapporti di parentela, discendenza e affinità entro il quarto grado, con gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e con l'impresa esecutrice dei lavori, nonché coloro che siano in una posizione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n Il presidente convoca l assemblea, la presiede, svolge un azione generale di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento sull attività della stessa e dà esecuzione alle sue deliberazioni. 5. In particolare, il presidente: a) è responsabile della conservazione, gestione e destinazione dei fondi derivanti dal conferimento delle quote dei singoli consorziati per la costituzione del fondo sociale di cui all articolo 6 del presente statuto e del contributo erogato dal comune previsto all articolo 6, comma 5 bis della l.r. 3/2013e s.m.i.; b) è responsabile della conservazione, gestione e destinazione del contributo di cui all articolo 6, comma 4 della l.r. n. 3/2013 erogato dal comune. L assemblea con propria deliberazione può inoltre incaricare il presidente della gestione di tutte le somme in accollo, conferite dai consorziati per il pagamento degli oneri riferiti all esecuzione degli interventi non ammessi a contributo di spettanza esclusiva dei medesimi consorziati. 6. Il Presidente è altresì tenuto ai seguenti adempimenti: a) sottoscrivere il contratto con i professionisti individuati e incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché con ogni

19 26 altro tecnico necessario per le ulteriori prestazioni professionali finalizzate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma; b) sottoscrivere il contratto per l esecuzione dei lavori con l impresa individuata; c) curare la tenuta del registro contenente la nomina e l eventuale revoca del Presidente e tutti i verbali delle assemblee sottoscritti dal presidente dove devono essere annotate, in ordine cronologico, le deliberazioni dell assemblea nonché le convocazioni ed eventuali mancate costituzioni della stessa; d) numerare progressivamente e conservare la documentazione relativa a tutte le operazioni attive e passive effettuate; e) tenere scritture contabili su cui annotare cronologicamente e sistematicamente tutte le entrate e le uscite; f) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i consorziati sia allo stato tecnico-amministrativo dell intervento di ricostruzione nonché consentire al consorziato che ne faccia richiesta il relativo accesso nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy; g) redigere il rendiconto annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei lavori e lo stato di attuazione degli stessi; 7. Qualora per l inerzia di uno o più proprietari delle unità immobiliari comprese nell'ambito della unità minima di intervento, il consorzio non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare, il presidente, previa formale diffida rivolta ai consorziati ad adempiere entro un congruo termine, ne dà comunicazione al comune, ai fini dell esercizio dei poteri sostitutivi di cui all articolo 8 della L.R. n. 30/1998. Articolo 10 Assemblea 1. L Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita da tutti i consorziati i quali hanno diritto di voto. L assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi statale e regionale e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati. 2. A ciascun consorziato spetta un voto in assemblea pari alla quota di superficie complessiva rappresentata dallo stesso consorziato nell ambito dell unità minima di intervento. 3. Ogni Consorziato può delegare, con atto scritto, un altro consorziato o altro soggetto per rappresentarlo in assemblea. 4. Qualora un unità immobiliare oggetto dell intervento di ricostruzione appartenga in proprietà indivisa a più persone o sulla stessa unità immobiliare gravino più diritti reali, ai fini del voto in assemblea la quota rappresentata è unitaria ed unico il voto. 5. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato.

20 27 6. L assemblea ordinaria è convocata con le modalità di cui all articolo 12 e delibera sui seguenti punti: a) la nomina e l eventuale compenso del presidente del consorzio obbligatorio, nonché la durata del suo mandato; b) la definizione delle quote del fondo sociale a carico dei consorziati; c) la nomina e il compenso del revisore unico dei conti, nonché la durata del suo incarico; d) la definizione delle eventuali direttive per il funzionamento del consorzio; e) la nomina dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché di ogni altro tecnico necessario per le ulteriori prestazioni professionali finalizzate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma e del relativo compenso; f) l approvazione del progetto relativo agli interventi da effettuare; g) la definizione della procedura di scelta del contraente e selezione delle offerte; h) la scelta dell impresa esecutrice dei lavori; i) l approvazione del contratto di appalto per l esecuzione dei lavori e degli atti di rendicontazione finale dei lavori; j) l individuazione dell istituto di credito convenzionato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 3 giugno 2013, n. 533, presso il quale il comune deve versare i contributi di cui al successivo articolo 13; k) l approvazione del rendiconto annuale, di cui all articolo 7, comma 3; l) l approvazione delle rendicontazioni delle spese di gestione del consorzio; m) l ammissione di nuovi consorziati; n) ogni altro argomento riservato dalla legge o dallo statuto alla sua competenza; 7. L Assemblea straordinaria è convocata, con le modalità di cui all articolo 12, dal presidente qualora ricorra uno dei casi di cui al successivo comma 8 o ne sia fatta richiesta da tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto della superficie utile complessiva degli immobili dell intera unità minima di intervento. 8. L Assemblea straordinaria delibera in merito a: a) modificazioni delle norme contenute nel presente Statuto; b) proroga e scioglimento anticipato del Consorzio; c) decadenza e sostituzione del Presidente. Articolo 11 Revisore unico 1. Il revisore dei conti unico è nominato dall assemblea con le maggioranze previste all articolo Il revisore dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti previsto dall art. 17 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n Il revisore ha il compito di provvedere, in conformità delle disposizioni di cui all articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel rispetto dei principi di revisione di cui al medesimo

21 28 decreto legislativo, al controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili, certifica la correttezza delle stesse scritture contabili e la veridicità di quanto riportato nella relazione al rendiconto. 4. Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute dell'assemblea senza diritto di voto. 5. L'incarico di revisore unico dei conti è conferito ed espletato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2010. Art. 12 Costituzione e deliberazioni dell Assemblea 1. L Assemblea è convocata presso la sede del consorzio mediante avviso comunicato ai consorziati e al revisore dei conti, in quanto nominato, e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. L avviso di convocazione deve contenere l elenco delle materie da trattare, l indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione della riunione. 2. L assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi della superficie complessiva degli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti almeno la metà della superficie utile complessiva degli immobili dell intera unità minima di intervento. 3. Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea delibera in seconda convocazione entro e non oltre i successivi dieci giorni. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà della superficie complessiva degli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento. La deliberazione è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo della superficie complessiva degli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento. 4. L assemblea straordinaria di cui all articolo 10 comma 8, validamente costituita ai sensi del comma 2 o del comma 3, delibera sugli argomenti di cui all art. 10 comma 8 alle lettere a), b) e c) con tanti voti che rappresentino almeno i tre quarti della superficie complessiva degli immobili dell intera unità minima di intervento. 5. Delle deliberazioni dell assemblea è redatto verbale sottoscritto dal presidente. I consorziati possono prenderne visione e conoscenza. Articolo 13 Gestione del contributo 1. L assemblea individua l istituto di credito, tra quelli convenzionati in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del 3 giugno 2013, n. 533, presso il quale il consorzio accende un conto corrente vincolato, ove il comune effettua i versamenti dei contributi concessi ai sensi degli articoli 4

22 29 e 5 della L.R. n. 3/2013, da utilizzare per il pagamento delle spese relative all attuazione degli interventi nei limiti del contributo versato. Articolo 14 Obbligazioni assunte dal consorzio 1. Per le obbligazioni assunte dal consorzio rispondono i singoli consorziati in relazione alle rispettive superfici utili complessive. Tali obbligazioni assumono sempre la forma di obbligazioni parziarie ai sensi dell articolo 1314 del codice civile. Articolo 15 Obblighi e responsabilità dei consorziati 1. Ogni consorziato è obbligato: a) al rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, nonché alla rigorosa osservanza dello statuto, del regolamento interno ove adottato e delle deliberazioni assunte dall'assemblea per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, nonché a favorire gli interessi del consorzio; b) a corrispondere nel fondo sociale le quote deliberate dall'assemblea ai sensi dell articolo. 6; c) a trasmettere al presidente tutti i dati e le informazioni da questi richiesti, nonché le notizie attinenti all oggetto consortile, e in ogni caso quelle relative alle variazioni concernenti la titolarità del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull unità immobiliare oggetto dell intervento di ricostruzione; Articolo 16 Monitoraggio dell attività dei consorzio 1. Ogni anno, entro il trenta giugno, il consorzio trasmette al comune la seguente documentazione, sottoscritta dal presidente: a) relazione sintetica sulle attività svolte e sugli interventi realizzati nell'anno precedente; b) relazione sintetica sugli interventi previsti nell'anno in corso; c) prospetto riepilogativo sull utilizzo dei contributi erogati dal comune; d) rendiconto annuale e delibera di approvazione dello stesso. Articolo 17 Norma transitoria 1. Il consorziato più anziano, titolare pro quota nell ambito dell unità minima di intervento, della maggiore superficie complessiva convoca, in prima seduta l assemblea, almeno, per la nomina del presidente con le modalità di cui all articolo 12.

23 30 Articolo 18 Norma finale 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme del codice civile, in quanto compatibili e la normativa statale e regionale vigente in materia.

24 31 ALLEGATO 2A-2 Statuto del consorzio obbligatorio Aggregato Articolo 1 Denominazione e sede 1. Il Consorzio obbligatorio, costituito ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 6, comma 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, così come modificato dall articolo 75 della legge regionale 21 giugno 2013, n. 12 denominato non ha scopo di lucro ed ha sede in. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti in materia. Articolo 2 Finalità 1. Il consorzio ha lo scopo di svolgere in forma unitaria le attività necessarie ad assicurare la realizzazione degli interventi previsti dall articolo 3 della l.r. n. 3/2013, sugli immobili danneggiati compresi nell ambito della unità minima di intervento n, così come individuata dal programma integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano, previsto dall articolo 1, comma 3, dell Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2010, n e approvato dal consiglio comunale di Marsciano con deliberazione n. 197 del 17/10/2013 e dalla Giunta regionale con deliberazione n del..ai fini dell ammissibilità a finanziamento degli interventi previsti. Articolo 3 Attività 1. Il consorzio compie soltanto le operazioni e svolge esclusivamente le attività connesse al raggiungimento degli scopi di cui all articolo Il consorzio, in relazione alle finalità statutarie, pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali compatibili con la sua natura ed in particolare: a) realizza la progettazione unitaria degli interventi da effettuarsi sugli immobili danneggiati dal sisma; b) coordina gli interventi, sia dal punto di vista dell'organizzazione cantieristica in modo da garantire la cantierabilità di ogni singolo intervento, sia dal punto di vista amministrativo e gestionale; c) attua le misure necessarie al rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza nei cantieri, e ogni altro intervento necessario per l esecuzione coordinata dei lavori e per la realizzazione degli stessi in tempi ridotti e comunque nel rispetto dei termini stabiliti dal comune con l atto di concessione delle provvidenze; d) attua gli interventi necessari ad assicurare la piena agibilità ed abitabilità degli immobili;

25 32 Articolo 4 Ammissione di nuovi consorziati 1. Nelle more dell attivazione dei poteri sostitutivi di cui all articolo 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento, qualora autorizzati dai proprietari, sugli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento, successivamente alla costituzione del consorzio possono presentare al presidente del consorzio stesso una richiesta di ammissione. Su detta istanza si pronuncia, previa verifica del titolo, l assemblea, con le maggioranze previste dall articolo L'ammissione comporta l adesione allo statuto e il rispetto delle relative obbligazioni nonché di ogni altro atto posto in essere dagli organi del consorzio. Articolo 5 Durata ed estinzione 1. La durata del consorzio è fissata al. 2. La proroga del termine di durata del consorzio e lo scioglimento dello stesso, in caso di anticipato raggiungimento dello scopo, sono deliberati dall assemblea con le maggioranze previste dall articolo 12. Articolo 6 Fondo sociale 1. Il fondo sociale è costituito dal versamento da parte dei consorziati di quote determinate con delibera assembleare, nonché dal contributo per il funzionamento del consorzio obbligatori previsto all articolo 6, comma 5 bis della l.r. 3/2013 e s.m.i.. 2. Il fondo sociale è vincolato alle finalità connesse alla realizzazione degli interventi e alle spese di funzionamento del consorzio stesso, ivi compresi gli eventuali compensi del presidente e del revisore unico dei conti. 3. L assemblea stabilisce con propria deliberazione eventuali ulteriori conferimenti dovuti dai consorziati, ove necessari al conseguimento delle finalità del consorzio. Articolo 7 Esercizio finanziario e rendiconto annuale 1. L esercizio finanziario del consorzio va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. 2. Entro il ventotto febbraio successivo alla chiusura dell esercizio il presidente predispone il rendiconto annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico finanziario. 3. Il rendiconto annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei lavori e lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del revisore dei conti, è depositato presso la sede del consorzio almeno quindici giorni prima della data prevista per la sua approvazione.

26 33 4. Il rendiconto annuale è approvato entro il trenta aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. 1. Sono organi del consorzio: a) il Presidente - Amministratore; b) l Assemblea; c) il Revisore unico dei conti. Articolo 8 Organi consortili Articolo 9 Presidente Amministratore 1. Il presidente-amministratore del consorzio obbligatorio, di seguito denominato presidente, è nominato dall assemblea dei consorziati convocata ai sensi dell articolo Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio e ne è l amministratore con tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, ad esso conferiti dal presente statuto e dall assemblea esclusi quelli riservati a quest ultima. 3. Non possono ricoprire la carica di presidente coloro che hanno rapporti di parentela, discendenza e affinità entro il quarto grado, con gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e con l'impresa esecutrice dei lavori, nonché coloro che siano in una posizione di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n Il presidente convoca l assemblea, la presiede, svolge un azione generale di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento sull attività della stessa e dà esecuzione alle sue deliberazioni. 5. In particolare, il presidente: a) è responsabile della conservazione, gestione e destinazione dei fondi derivanti dal conferimento delle quote dei singoli consorziati per la costituzione del fondo sociale di cui all articolo 6 del presente statuto e del contributo erogato dal comune previsto all articolo 6, comma 5 bis della l.r. 3/2013 e s.m.i.; b) è responsabile della conservazione, gestione e destinazione del contributo di cui all articolo 6, comma 4 della l.r. n. 3/2013 erogato dal comune. L assemblea con propria deliberazione può inoltre incaricare il presidente della gestione di tutte le somme in accollo, conferite dai consorziati per il pagamento degli oneri riferiti all esecuzione degli interventi non ammessi a contributo di spettanza esclusiva dei medesimi consorziati; c) costituisce il coordinamento dei presidenti dei consorzi di cui all'articolo 16 e pone in essere le attività necessarie allo svolgimento dei compiti che la normativa regionale e il presente statuto pone in capo allo stesso coordinamento per il raggiungimento delle finalità di cui all articolo 2.

27 34 6. Il Presidente è altresì tenuto ai seguenti adempimenti: a) sottoscrivere il contratto con i professionisti individuati e incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché con ogni altro tecnico necessario per le ulteriori prestazioni professionali finalizzate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma; b) sottoscrivere il contratto per l esecuzione dei lavori con l impresa individuata; c) curare la tenuta del registro contenente la nomina e l eventuale revoca del Presidente e tutti i verbali delle assemblee sottoscritti dal presidente dove devono essere annotate, in ordine cronologico, le deliberazioni dell assemblea nonché le convocazioni ed eventuali mancate costituzioni della stessa; d) numerare progressivamente e conservare la documentazione relativa a tutte le operazioni attive e passive effettuate; e) tenere scritture contabili su cui annotare cronologicamente e sistematicamente tutte le entrate e le uscite; f) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i consorziati sia allo stato tecnico-amministrativo dell intervento di ricostruzione nonché consentire al consorziato che ne faccia richiesta il relativo accesso nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy; g) redigere il rendiconto annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei lavori e lo stato di attuazione degli stessi; 7. Qualora per l inerzia di uno o più proprietari delle unità immobiliari comprese nell'ambito della unità minima di intervento il consorzio non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare, il presidente, previa formale diffida rivolta ai consorziati ad adempiere entro un congruo termine, ne dà comunicazione al comune, ai fini dell esercizio dei poteri sostitutivi di cui all articolo 8 della L.R. n. 30/1998. Articolo 10 Assemblea 1. L Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita da tutti i consorziati i quali hanno diritto di voto. L assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi statale e regionale e del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati. 2. A ciascun consorziato spetta un voto in assemblea pari alla quota di superficie complessiva rappresentata dallo stesso consorziato nell ambito dell unità minima di intervento. 3. Ogni Consorziato può delegare, con atto scritto, un altro consorziato o altro soggetto per rappresentarlo in assemblea.

28 35 4. Qualora un unità immobiliare oggetto dell intervento di ricostruzione appartenga in proprietà indivisa a più persone o sulla stessa unità immobiliare gravino più diritti reali, ai fini del voto in assemblea la quota rappresentata è unitaria ed unico il voto. 5. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato. 6. L assemblea ordinaria è convocata con le modalità di cui all articolo 12 e delibera sui seguenti punti: a) la nomina e l eventuale compenso del presidente del consorzio obbligatorio, nonché la durata del suo mandato; b) la definizione delle quote del fondo sociale a carico dei consorziati; c) la nomina e il compenso del revisore unico dei conti, nonché la durata del suo incarico; d) la definizione delle eventuali direttive per il funzionamento del consorzio; e) la ratifica, ai sensi dell articolo 16, della nomina, da parte del coordinamento dei presidenti dei consorzi, dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché di ogni altro tecnico necessario per le ulteriori prestazioni professionali finalizzate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma e del relativo compenso; f) la ratifica, ai sensi dell articolo 16, della approvazione, da parte del coordinamento dei presidenti dei consorzi, del progetto relativo agli interventi da effettuare; g) la ratifica, ai sensi dell articolo 16, della definizione, da parte del coordinamento dei presidenti dei consorzi, della procedura di scelta del contraente e selezione delle offerte; h) la ratifica, ai sensi dell articolo 16, della scelta, da parte del coordinamento dei presidenti dei consorzi, dell impresa esecutrice dei lavori; i) la ratifica, ai sensi dell articolo 16, dell approvazione, da parte coordinamento dei presidenti dei consorzi, del contratto di appalto per l esecuzione dei lavori e degli atti di rendicontazione finale dei lavori; j) l individuazione dell istituto di credito convenzionato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 3 giugno 2013, n. 533, presso il quale il comune deve versare i contributi di cui al successivo articolo 13; k) l approvazione del rendiconto annuale, di cui all articolo 7, comma 3; l) l approvazione delle rendicontazioni delle spese di gestione del consorzio; m) l ammissione di nuovi consorziati; n) ogni altro argomento riservato dalla legge o dallo statuto alla sua competenza; 7. L Assemblea straordinaria è convocata, con le modalità di cui all articolo 12, dal presidente qualora ricorra uno dei casi di cui al successivo comma 8 o ne sia fatta richiesta da tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto della superficie utile complessiva degli immobili dell intera unità minima di intervento. 8. L Assemblea straordinaria delibera in merito a:

29 36 a) modificazioni delle norme contenute nel presente Statuto; b) proroga e scioglimento anticipato del Consorzio; c) decadenza e sostituzione del Presidente. Articolo 11 Revisore unico 1. Il revisore dei conti unico è nominato dall assemblea con le maggioranze previste all articolo Il revisore dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti previsto dall art. 17 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n Il revisore ha il compito di provvedere, in conformità delle disposizioni di cui all articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel rispetto dei principi di revisione di cui al medesimo decreto legislativo, al controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili, certifica la correttezza delle stesse scritture contabili e la veridicità di quanto riportato nella relazione al rendiconto. 4. Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute dell'assemblea senza diritto di voto. 5. L'incarico di revisore unico dei conti è conferito ed espletato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2010. Art. 12 Costituzione e deliberazioni dell Assemblea 1. L Assemblea è convocata presso la sede del consorzio mediante avviso comunicato ai consorziati e al revisore dei conti, in quanto nominato, e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. L avviso di convocazione deve contenere l elenco delle materie da trattare, l indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione della riunione. 2. L assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi della superficie complessiva degli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti almeno la metà della superficie utile complessiva degli immobili dell intera unità minima di intervento. 3. Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea delibera in seconda convocazione entro e non oltre i successivi dieci giorni. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà della superficie complessiva degli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento. La deliberazione è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo della superficie complessiva degli immobili compresi nell ambito dell unità minima di intervento. 4. L assemblea straordinaria di cui all articolo 10 comma 8, validamente costituita ai sensi del comma 2 o del comma 3, delibera sugli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo art. 10 comma 8

30 37 con tanti voti che rappresentino almeno i tre quarti della superficie complessiva degli immobili dell intera unità minima di intervento. 5. Delle deliberazioni dell assemblea è redatto verbale sottoscritto dal presidente. I consorziati possono prenderne visione e conoscenza. Articolo 13 Gestione del contributo 1. L assemblea individua l istituto di credito, tra quelli convenzionati in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del 3 giugno 2013, n. 533, presso il quale il consorzio accende un conto corrente vincolato, ove il comune effettua i versamenti dei contributi concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 della L.R. n. 3/2013, da utilizzare per il pagamento delle spese relative all attuazione degli interventi nei limiti del contributo versato. Articolo 14 Obbligazioni assunte dal consorzio 1. Per le obbligazioni assunte dal consorzio rispondono i singoli consorziati in relazione alle rispettive superfici utili complessive. Tali obbligazioni assumono sempre la forma di obbligazioni parziarie ai sensi dell articolo 1314 del codice civile. Articolo 15 Obblighi e responsabilità dei consorziati 1. Ogni consorziato è obbligato: a) al rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, nonché alla rigorosa osservanza dello statuto, del regolamento interno ove adottato e delle deliberazioni assunte dall'assemblea per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, nonché a favorire gli interessi del consorzio; b) a corrispondere nel fondo sociale le quote deliberate dall'assemblea ai sensi dell articolo. 6; c) a trasmettere al presidente tutti i dati e le informazioni da questi richiesti, nonché le notizie attinenti all oggetto consortile, e in ogni caso quelle relative alle variazioni concernenti la titolarità del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull unità immobiliare oggetto dell intervento di ricostruzione; 2. Ogni consorziato, con la sottoscrizione del presente atto, dà mandato irrevocabile al presidente di costituire, ai sensi e per gli effetti della d.g.r. n. del..., con il presidente del consorzio della UMI n. il coordinamento dei presidenti dei consorzi di cui all'articolo 16. Articolo 16 Coordinamento dei Presidenti dei consorzi

31 38 1. Il coordinamento dei presidenti dei consorzi, di seguito denominato coordinamento dei presidenti, è costituito dal presidente del consorzio della U.M.I. n e dal presidente del consorzio della U.M.I. n.., aggregate ai sensi e per gli effetti della d.g.r. n del.. e ricomprese nel programma integrato di recupero del borgo storico di Spina, per i raggiungimento delle finalità di cui all articolo 2 del presente atto. 2. Al coordinamento dei presidenti, di cui al comma 1, spetta il compito di avanzare una proposta unitaria in ordine: a) alla scelta dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché di ogni altro tecnico necessario per le ulteriori prestazioni professionali finalizzate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma, nonché la determinazione dei loro compensi. b) all approvazione del progetto relativo agli interventi da effettuare; c) alla definizione della procedura di scelta del contraente e selezione delle offerte; d) alla scelta dell impresa esecutrice dei lavori; e) all approvazione del contratto di appalto per l esecuzione dei lavori; 3. La proposta di cui al comma 2 è sottoposta alla ratificata dell assemblea di ogni singolo consorzio, da parte dei rispettivi presidenti. 4. Nel caso di mancata ratifica da parte delle assemblee della proposta di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla convocazione dell assemblea, il coordinamento dei presidenti, ne dà comunicazione al comune, il quale attua i poteri sostitutivi di cui all art. 8 della l.r. 12 agosto 1998, n. 30, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni. Articolo 17 Monitoraggio dell attività dei consorzio 1. Ogni anno, entro il trenta giugno, il consorzio trasmette al comune la seguente documentazione, sottoscritta dal presidente: a) relazione sintetica sulle attività svolte e sugli interventi realizzati nell'anno precedente; b) relazione sintetica sugli interventi previsti nell'anno in corso; c) prospetto riepilogativo sull utilizzo dei contributi erogati dal comune; d) rendiconto annuale e delibera di approvazione dello stesso. Articolo 18 Norma transitoria 1. Il consorziato più anziano, titolare pro quota nell ambito dell unità minima di intervento, della maggiore superficie complessiva convoca, in prima seduta, l assemblea, almeno, per la nomina del presidente con le modalità di cui all articolo 12.

32 39 Articolo 19 Norma finale 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme del codice civile, in quanto compatibili e la normativa statale e regionale vigente in materia.

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