Un fisco per lo sviluppo e l equità

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1 DISEGNO DI LEGGE Un fisco per lo sviluppo e l equità L'obiettivo principale del Programma del Partito Democratico è la riconquista dell'italia di una posizione di primato nello sviluppo di qualità attraverso l'aumento della ricchezza nazionale senza la quale non è possibile attuare efficaci politiche di redistribuzione del reddito. Infatti una distribuzione del reddito troppo squilibrata rappresenta un limite allo sviluppo; una pressione fiscale eccessiva rappresenta un limite allo sviluppo di qualità. Pertanto questo provvedimento contiene interventi ampi ed ambiziosi, determinati da ragioni di equità e finalizzati ad esigenze di sviluppo, diretti a realizzare da subito quanto già programmato da tempo, come nel caso dell aumento delle detrazioni per i lavoratori dipendenti, motivato dall esigenza di incrementare il valore di salari e stipendi che, come ricorda la Banca d Italia, hanno progressivamente perso potere d acquisto negli ultimi anni. L aumento della detrazione per lavoro dipendente già dall anno 2008 è lo strumento con cui si può realizzare un alleggerimento del carico fiscale sui lavoratori, specie quelli con basso salario, senza disincentivare l offerta di lavoro. Non è una misura di contrasto alla povertà ed è diretta ai soggetti che sono comunque inseriti sul mercato del lavoro. La detrazione è un incentivo finanziario riconosciuto in modo automatico e raggiunge una vasta platea di cittadini. Finalità di sviluppo e di equità sono anche all origine della proposta per la riduzione della pressione fiscale sulla quota di salario da contrattazione di secondo livello, già prevista dal Protocollo sul welfare, diretta a redistribuire parte dei vantaggi derivanti dall aumento della produttività anche a favore dei lavoratori (ciò che il contratto nazionale, per ovvie ragioni, non può fare). A tale scopo si riconosce una detrazione pari al 23 per cento sulla quota relativa al salario di produttività, fino a un massimo di euro del salario stesso. Si tratta della parte di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, o di secondo livello, correlata agli incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione viene riconosciuta a decorrere dal 2009, così che i sostituti imposta provvedono ad attribuire un maggiore salario netto già con la prima busta paga. 1

2 L obiettivo più ambizioso contenuto dal presente provvedimento è la riduzione della pressione fiscale sui redditi ottenuta una diminuzione progressiva delle aliquote Irpef di un punto in meno all anno per tre anni e finanziata con le risorse provenienti dalla lotta all evasione fiscale. Una misura realmente in grado di sintetizzare la filosofia del partito democratico: pagare meno per pagare tutti. Esigenze di semplificazione sono poi all origine della proposta di aumento del cosiddetto forfettone, ossia il pagamento a forfait delle diverse imposte e tributi, per i lavoratori autonomi, il cui tetto è attualmente fissato a euro. Per pagare le tasse, infatti, le piccolissime imprese commerciali ed artigiane sopportano esorbitanti costi di regolare tenuta della contabilità. Si innalza il limite dei euro a per i contribuenti che, in via esclusiva, producono o vendono beni. Di conseguenza, vengono anche rimodulati gli altri requisiti, innalzando il limite per le spese per l acquisto di beni strumentali, in particolare per quanto riguarda l acquisto e l affitto dell immobile strumentale all attività. Contestualmente, viene ridotta al 10 per cento la ritenuta d acconto per i professionisti che aderiscono al forfettone. Allo scopo di confermare la piena validità degli Studi di settore quale strumento di valutazione dell'efficienza economica della gestione aziendale e di garantire equità, certezza e trasparenza nel rapporto tra fisco e contribuente, si prevede invece una gestione diversa degli studi di settore, stabilendo regole più certe in materia di entrata in vigore e di accertamento. In particolare, si prevede: l esclusione per imprese in monocommittenza e contoterziste; l entrata in vigore degli Studi non retroattiva (gli studi revisionati si applicano all anno d imposta nel quale vengono revisionati); la modifica della norma che prevede la possibilità di reiterare gli accertamenti; maggiore rilevanza della realtà territoriale alla realtà economica e del settore economico considerato nella definizione degli indicatori utilizzati negli Studi. Infine, l articolo che indica la copertura finanziaria. Abbiamo indicato, per tutti i disegni di legge che rappresentano la traduzione in proposte normative del programma elettorale del Partito democratico, una norma di copertura finanziaria fondata sull utilizzo dei fondi speciali. Tali fondi possono essere pertanto disponibili a partire dalla legge finanziaria 2009 e solo e nella misura consentita dalle azioni di contenimento e di riqualificazione della spesa e di valorizzazione del patrimonio pubblico contenute nella stessa legge finanziaria. 2

3 Per garantire la tenuta di un quadro di unitarietà della manovra complessiva di finanza pubblica, riteniamo inoltre possibile il ricorso all utilizzo dei fondi speciali negativi nell ipotesi che i provvedimenti di riduzione di spesa e di valorizzazione del patrimonio siano contenuti in specifici disegni di legge e non nella legge finanziaria. Per quanto riguarda l utilizzo delle risorse rinvenienti dalla lotta all evasione fiscale, sarà il bilancio di assestamento a indicare l effettivo andamento delle entrate. Sulla riduzione e riqualificazione della spesa, l obiettivo strategico che regge l impegno complessivo del programma è quello di ridurre dello 0,5% nel 2009 e dell 1% nel 2010 e 2011, in termini di PIL, la spesa corrente primaria; come pure può cifrarsi in uno 0,5% di PIL all anno l apporto della valorizzazione del patrimonio pubblico. Per ciò che concerne le entrate fiscali, il maggior gettito derivante dal mantenimento dell azione di contrasto all evasione fiscale può ragionevolmente consentire il mantenimento di un rapporto tra aumento delle entrate e aumento del PIL intorno all 1,3%, inferiore ai valori del 2006 e 2007 ma più elevato rispetto a quello degli anni La riduzione delle aliquote IRPEF e le altre misure di agevolazione fiscale contenute nel programma trovano dunque compensazione nel perseguimento di una corretta politica fiscale. 3

4 CAPO I RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE Articolo 1 (Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente) 1. A decorrere dal 1 luglio 2008, all articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera euro. ; la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a , la detrazione di euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. ; la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell articolo 12, e di cui all articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare ; b) il comma 2 è abrogato. 2. All onere derivante dall attuazione del presente articolo, valutato in 2,3 miliardi di euro per l anno 2008 e 4,6 miliardi di euro a decorrere dall anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero medesimo. Articolo 2 (Riduzione delle aliquote Irpef) 4

5 1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, le aliquote di cui all articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale all anno per ciascuno degli anni 2009, 2010 e Articolo 3 (Riduzione del prelievo fiscale sul salario di produttività) 1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, è introdotta la misura di detassazione del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi successivi. 2. La detassazione viene riconosciuta mediante una detrazione nella misura del 23 per cento dall imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all art. 12 terzo comma della legge 30 aprile 1969 n. 153 costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. 3. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l importo annuo di euro. 4. Il sostituto d imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi. 5. Le disposizioni di cui all art. 1 decorrono a partire dal periodo di imposta CAPO II MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUENTI MINIMI Articolo 4 (Criteri di accesso) 5

6 1. All articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro, elevati a euro se svolgenti in via esclusiva attività di fabbricazione o di cessione di beni. b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: nel triennio solare precedente: non hanno effettuato acquisti di beni strumentali diversi dai beni immobili, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a euro; non hanno effettuato acquisti di beni immobili strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, per un ammontare complessivo superiore a euro. Articolo 5 (Disciplina degli acconti) 1. All'art. 25 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente La predetta ritenuta è ridotta al 10 percento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i soli periodi di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui al comma 110 della medesima legge. CAPO III MIGLIORAMENTO DEGLI STUDI DI SETTORE Articolo 6 (Entrata in vigore degli studi di settore e delle successive revisioni) 1. All art. 1 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli studi di settore approvati per la prima volta ovvero revisionati si applicano a partire dal periodo d imposta nel quale il relativo decreto di approvazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a 6

7 condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 31/3, e dal periodo di imposta successivo se tale pubblicazione avviene dopo il 31/3 approvazione». Articolo 7 (Accertamento a mezzo degli studi di settore) 1. All art. 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole con riferimento alle medesime sono inserite le seguenti qualora sopravvenga le conoscenza di nuovi elementi, ; b) al comma 2 le parole indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e dai limiti sono sostituite dalle seguenti qualora sopravvenga le conoscenza di nuovi elementi e nei limiti. Articolo 8 (Esclusione dall applicazione degli studi di settore dei soggetti che operano conto terzi) 1. All art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 4 dopo la lettera c) è inserita la seguente: d) il cui fatturato deriva in misura non inferiore al 90% da attività svolte per conto di imprese esercitate in forma di società di capitali e aventi fatturato non inferiore ai 7,5 milioni di euro.. Articolo 9 (Criteri da seguire per la revisione degli studi di settore) 1. All art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Nella fase di revisione degli studi di settore sono previste specifiche procedure atte a garantire la maggiore rappresentatività degli studi stessi rispetto alla realtà economica del settore economico considerato, con particolare riferimento alla verifica della qualità dei dati trasmessi ed utilizzati per le elaborazioni, alla correttezza e alla trasparenza delle procedure statistiche utilizzate nonché alle specificità territoriali. CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI 7

8 Articolo 10 (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, ad eccezione dell articolo 1, valutato in 6,7 miliardi di euro per l anno 2009, 13,6 miliardi di euro per l anno 2010 e 20,6 miliardi di euro a decorrere dall anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero medesimo. 8

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