ISTRUZIONI CERTIFICATI DI ORIGINE e altri visti e attestazioni per l estero

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1 ISTRUZIONI CERTIFICATI DI ORIGINE e altri visti e attestazioni per l estero 1) CERTIFICATI D ORIGINE Per ulteriori informazioni consultare la pagina (da tale pagina è anche possibile accedere a un VIDEOCORSO sulle modalità di compilazione) A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I CERTIFICATI D ORIGINE. Regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio (e successive modifiche), del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Regolamento (CEE) n.2454/93 della Commissione (e successive modifiche), del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio. Ministero dello Sviluppo Economico - Disposizioni per il rilascio dei Certificati comunitari d origine da parte delle Camere di commercio (allegato alla nota n del ) B) CHE COSA E IL CERTIFICATO DI ORIGINE Il Certificato di origine è un documento doganale destinato, esclusivamente, a provare l origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni effettuate dalle imprese e non è da considerarsi un documento accompagnatorio della merce. In nessun caso può essere addebitata alla Camera di commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato d origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari. Il Certificato d'origine può essere richiesto alla Camera di commercio: della provincia in cui il richiedente ha la sede legale o l unità locale; della provincia ove si trova la merce da esportare ed i relativi documenti giustificativi, previa autorizzazione della Camera di commercio della provincia nella quale l impresa ha la sede. Pag. 1/9

2 C) COME E DOVE RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI ORIGINE Il servizio di rilascio dei Certificati di origine è disponibile presso lo sportello Documenti Estero della Camera di commercio di Torino e presso le sedi decentrate di Cirié, Ivrea e Rivoli. Il certificato di origine può essere richiesto direttamente allo sportello o per via telematica (servizio WebCO, v. pag. 7 del presente documento) D) QUALE DOCUMENTAZIONE PRESENTARE ALLO SPORTELLO I formulari, disponibili nella nuova versione A4 per stampanti laser, sono composti da: - 1 ORIGINALE - 3 COPIE GIALLE - 1 modulo RICHIESTA DI RILASCIO (copia rosa) - eventuali moduli gialli COPIA non numerate da richiedere a parte in caso i certificati richiesti siano più di 3. I formulari, provvisti di numeri di serie che verranno attribuiti alla ditta stessa, vanno richiesti presentando l apposito modulo di richiesta formulari (Modulo M 01.74) allo sportello del Settore Europa e Documenti Estero o presso le sedi camerali decentrate. Una volta ritirati i formulari, occorre compilarli a computer utilizzando il file COBIANCO.rtf già impostato per essere stampato sui singoli fogli che compongono il formulario e che vanno staccati. DA PRESENTARE ALLO SPORTELLO PER LA VIDIMAZIONE Formulario compilato e firmato nella copia rosa fronte e retro Dichiarazione allegata al certificato di origine compilata e firmata (Modulo M 01.43) Fatture export in originale che servono per la vidimazione Copia della fattura export Eventuale documentazione di origine della merce se non si è produttori Fotocopia documento di identità del firmatario. Eventuali formulari erroneamente compilati, dovranno essere restituiti alla Camera di commercio completi di tutte le copie. E) COME UTILIZZARE I FORMULARI I formulari devono essere compilati a macchina o con computer in una delle lingue ufficiali dell Unione Europea; va tenuto presente che alcuni Paesi non accettano la redazione manoscritta dei formulari. Il modulo completo del certificato di origine non deve contenere correzioni, abrasioni o soprascritte. Le eventuali modifiche devono essere approvate dalla ditta e vistate dall organismo che rilascia il certificato. Tutti gli spazi non utilizzati devono essere barrati per rendere impossibile qualsiasi aggiunta. I formulari compilati devono essere presentati completi alla Camera di commercio che trattiene - oltre alla richiesta di rilascio (copia rosa) - anche una copia gialla; se la ditta necessita di un numero di documenti superiore a 3 si dovranno aggiungere le ulteriori copie gialle non numerate identificandole con il numero di serie del certificato di appartenenza. Pag. 2/9

3 Il modulo ORIGINALE e i moduli gialli COPIA vidimati e firmati dalla Camera di commercio hanno lo stesso valore ai fini doganali; si può rilasciare un solo originale per spedizione relativamente alla stessa fattura. F) COMPILAZIONE FORMULARIO Parte frontale del modulo dalla casella 1 alla 7: Casella 1: "speditore" Indicare la ragione sociale e l indirizzo completo dell esportatore/speditore che è intestatario della fattura di esportazione. Nel caso in cui lo speditore non sia l intestatario della fattura, nella casella 1 (come nel corpo della fattura) dovrà comparire anche il nominativo di colui che esporta la merce seguito dalla dicitura per conto di. In questo caso deve essere allegata la delega a richiedere il certificato con menzione degli estremi della fattura di vendita e del destinatario finale. Casella 2: "destinatario" Indicare ragione sociale e l indirizzo completo dell'acquirente estero. Il nome del Paese deve essere indicato per esteso (le sigle non sono ammesse). E' possibile usare la dicitura "all'ordine", seguita dal nome del Paese di destinazione. Qualora ci sia una triangolazione (merce fatturata ad A e destinata a B) bisogna indicare entrambi gli indirizzi oppure usare la dicitura "per ulteriore riesportazione" al posto del secondo nominativo. Casella 3: "Paese di origine" Indicare il nome per esteso del Paese o più Paesi di origine della merce; è possibile anche generalizzare con la dicitura Comunità Europea o Unione Europea. Per esigenze particolari si possono evidenziare nella casella 6 i Paesi di origine per ogni singola voce. Casella 4: "Informazioni riguardanti il trasporto" È possibile Indicare il mezzo di trasporto utilizzato o i termini di consegna (INCOTERMS) Casella 5: "Osservazioni": Indicare numero e la data della fattura di esportazione ed eventualmente altre informazioni utili per l'identificazione della spedizione (ordine, lettera di credito, tariffa doganale, nominativo della Banca, etc.). Casella 6: "Numero d'ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli: denominazione delle merci" La descrizione della merce deve essere identica a quella della fattura e va descritta in modo preciso utilizzando sia i termini tecnici, che la loro denominazione commerciale consueta, al fine di consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione. Le indicazioni generiche non sono ammesse. Se la casella 6 non è sufficiente per la descrizione delle merci si può: 1. descrivere la merce genericamente seguita dall indicazione secondo fattura numero.. del o indicando la stessa nella casella proseguire la descrizione dei prodotti, utilizzando uno o più moduli di certificato di origine che verranno considerati facenti seguito al primo. Ogni modulo aggiuntivo dovrà essere compilato in tutte le sue parti. Casella 7: "Quantità" Indicare il peso netto o lordo, dei prodotti indicati nella casella 6; in mancanza del peso inserire un altra unità di misura. Casella 8: riservata alla Camera di commercio. Pag. 3/9

4 Tutte le caselle devono obbligatoriamente essere compilate, solo le caselle 4 e 5 possono non essere compilate ma sbarrate. Tutti gli spazi non utilizzati devono essere barrati onde rendere impossibile qualsiasi ulteriore aggiunta. G) MODULO GIALLO COPIA Su richiesta allo sportello sono disponibili le copie gialle aggiuntive, che devono essere compilate esattamente come l originale e in più deve essere inserito il numero di serie corrispondente. H) RICHIESTA DI RILASCIO La richiesta di rilascio, di colore rosa, ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa di fronte a pubblico ufficiale ai sensi dell Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le conseguenti responsabilità anche di carattere penale - del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall art. 76 del D.P.R. medesimo. La Camera di commercio di Torino effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di tali dichiarazioni, come previsto dall art. 71 del DPR 445/2000. La richiesta compilata nelle caselle da 1 a 7 va completata dal richiedente secondo le modalità che seguono: nella casella 8: timbro, nome e cognome per esteso e firma del legale rappresentante/procuratore; la casella 9 è da utilizzarsi unicamente se il certificato viene presentato da uno spedizioniere munito di delega rilasciata su carta intestata dello speditore, da allegare alla domanda del certificato; in questo caso lo spedizioniere non può firmare il retro della copia rosa se non possiede una procura firmata davanti ad un Notaio; sul retro è stampata la dichiarazione sull'origine delle merci esportate, che deve essere compilata (anche a mano) e sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore: Paragrafo 1: se la merce è interamente di origine comunitaria, occorre sempre indicare il nome del fabbricante e l indirizzo dello stabilimento nel quale la merce è stata effettivamente prodotta. NB: nel caso in cui la merce non sia stata prodotta in proprio, ma sia stata acquistata da un fornitore, la prova dell origine è costituita da tutte le fatture di acquisto dagli eventuali fornitori, risalendo la catena di acquisto sino ad arrivare alla fattura di acquisto dal produttore. La ditta ha la facoltà di evitare di allegare tale documentazione in sede di richiesta del certificato (ma dovrà comunque dichiarare il nome del fabbricante e l indirizzo dello stabilimento nel quale la merce è stata effettivamente prodotta), che dovrà però essere prodotta qualora la pratica sia sorteggiata per il controllo a campione previsto dall art. 71 del DPR 445/2000. La documentazione sull origine può anche essere trasmessa via fax direttamente agli uffici camerali da parte dei fornitori che non volessero diffondere al cliente informazioni commerciali riservate. Pag. 4/9

5 E comunque consigliabile quando possibile allegare già al momento della richiesta tutta la documentazione sull origine, che non verrà più richiesta in caso di sorteggio della pratica per il controllo a campione. Paragrafo 2: se la merce ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine Unione Europea, dovrà essere indicato il nome e lo stabilimento dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale. Così come specificato per il paragrafo 1 (v. sopra), anche in questo caso la documentazione comprovante l origine, qualora non sia già stata presentata al momento della domanda, dovrà essere fornita alla Camera di commercio nel caso in cui la pratica venga estratta per il controllo a campione. Paragrafo 3: se la merce non è di origine Unione Europea occorre indicare il nome del Paese ed allegare alla domanda uno dei seguenti documenti giustificativi dell'origine della merce: - certificato di origine in originale, oppure fotocopia dello stesso accompagnata da Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio che attesti che la stessa è identica all originale. Nel caso di controllo a campione il richiedente dovrà presentare l originale. - fotocopia bolletta doganale di importazione e relativa fattura di acquisto - altri documenti doganali che comprovino l importazione e l origine dei beni. - in via eccezionale una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio del richiedente o del fornitore, che dichiari il Paese d origine estera e gli estremi della bolletta doganale di importazione, la fattispecie ricadrà tra i controlli a campione che la Camera di commercio dovrà effettuare successivamente al rilascio. Tuttavia la Camera di commercio addetta al rilascio, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere la presentazione di ulteriore documentazione a conferma dell'origine della merce. I) AGEVOLAZIONI E INTERDIZIONI Rilascio di un certificato di origine a posteriori, in bianco o antidatato. Il certificato di origine deve essere vistato dalla Camera di commercio con data del giorno di rilascio a fronte di una fattura di esportazione già emessa. Non possono essere rilasciati certificati di origine in bianco o antidatati. Il certificato di origine è rilasciato quando le merci sono in corso di spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda. Nel caso di spedizione già avvenuta, è consentito il rilascio del certificato a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione dei documenti giustificativi dell origine e dell avvenuta spedizione. Correnti continue di esportazione. Qualora le circostanze lo giustifichino, specie quando l'interessato mantiene correnti regolari continue ed uniformi di esportazione, la Camera di commercio di competenza può concedere, a sua discrezione, l'esenzione della compilazione del retro del modulo rosa di Pag. 5/9

6 domanda per ogni singola operazione, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni dei regolamenti CEE n. 2913/92 e 2454/93. Per concedere tale esenzione, la Camera di commercio di competenza può esigere dal richiedente una dichiarazione in cui l esportatore elenca tutte le motivazioni della sua richiesta e si impegna a rinunciare a tale agevolazione, qualora la sua produzione subisca modificazioni. Certificato di origine pro forma. Qualora il richiedente necessiti di un certificato di origine per una temporanea esportazione o per concludere una transazione a fronte di una fattura pro-forma e le relative indicazioni da riportare su di essi non siano definitivamente conosciute, può ottenere, in via eccezionale e a discrezione della Camera di commercio di competenza, il rilascio di un certificato di origine "pro-forma". I moduli utilizzati dovranno recare molto chiaramente la dicitura "pro-forma". Sostituzione del certificato di origine smarrito o sbagliato. In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti. Il richiedente in tal caso utilizzerà un nuovo formulario, che dovrà recare la dicitura "duplicato" e riportare il numero di protocollo del certificato smarrito. Il richiedente dovrà dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il certificato di origine serie n. è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito. In caso di certificato di origine già emesso ma errato nella sua compilazione, lo stesso può essere riemesso a condizione che il richiedente restituisca il certificato originale vistato dalla Camera di commercio. L esportatore in entrambi i casi richiederà un nuovo certificato di origine, che dovrà essere completo come se fosse una nuova emissione. Annotazioni non previste sul formulario. Di norma sul certificato di origine non debbono essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal formulario stesso. Qualora esigenze commerciali o bancarie o disposizioni delle Autorità del Paese importatore esigano menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste verranno valutate singolarmente dalla Camere di commercio emittenti che a loro discrezione potranno accettarle o rifiutarle. Le dichiarazioni discriminatorie verso alcuni Paesi, incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o le leggi nazionali (quali ad esempio menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative), non possono essere riportate né sul certificato di origine, né sulla fattura di esportazione. L) MODULISTICA Tutta la modulistica e le informazioni riguardanti i certificati di origine possono essere scaricati dal sito: (sezione Modulistica - Estero ), in particolare i seguenti moduli: Istruzioni certificati di origine Modulo di richiesta formulari per certificati di origine in bianco Dichiarazione da allegare ai certificati di origine Facsimile di modello per compilazione C.O. con computer Pag. 6/9

7 M) TEMPI Il rilascio del certificato è immediato N) RICHIESTA CERTIFICATI DI ORIGINE CON INVIO TELEMATICO WEBCO Webco è il servizio che la Camera di commercio di Torino mette a disposizione degli utilizzatori di certificati di origine per l invio telematico delle richieste di rilascio degli stessi. Il servizio consente di richiedere via internet il certificato di origine, che può essere successivamente ritirato presso lo sportello documenti estero della sede di Torino o presso le sedi decentrate di Cirié, Ivrea e Rivoli. I costi di rilascio del certificato sono gli stessi applicati per la presentazione della pratica allo sportello. L'invio della richiesta di rilascio di un certificato di origine comporta l'apposizione della firma digitale del richiedente sul modulo elettronico generato automaticamente da Webco. E pertanto indispensabile che nel computer da cui si emette la domanda sia installato il software di firma digitale e che il richiedente disponga del dispositivo di firma digitale (smart-card o token usb) rilasciato dalla camera di commercio. Per accedere al servizio Webco, bisogna per prima cosa registrarsi sul sito della Camera di commercio di Torino cliccando sul link a fondo pagina "richiesta telematica di certificato di origine" e successivamente su "iscriviti al servizio Webco". Al momento della registrazione sarà possibile indicare la sede in cui si vorranno ritirare i certificati di origine scegliendo tra la sede di centrale di Torino o le sedi decentrate di Cirié, Ivrea e Rivoli. Inoltre, alle ditte che aderiranno al servizio, viene offerta gratuitamente la possibilità di scaricare il software COa, un programma utile alla gestione, trasmissione e archiviazione delle richieste di certificati di origine digitali. Per il download del software è sufficiente cliccare nell apposito bottone "scarica COa". La Camera di commercio di Torino provvederà a fornire una password di accesso con cui sarà possibile utilizzare ogni funzione del servizio. Il ritiro dei certificati di origine inviati telematicamente può essere effettuato direttamente allo sportello documenti estero della Camera di commercio di Torino o presso la sede decentrata scelta in fase di registrazione al servizio. Per i certificati di origine richiesti telematicamente e pagati anticipatamente on-line è prevista una corsia preferenziale per il ritiro presso la sede prescelta. I tempi massimi di evasione della pratica telematica sono specificati sul sito O) COSTI E MODALITA DI PAGAMENTO: v. pag 9 del presente documento Pag. 7/9

8 2) VISTI PER DEPOSITO E CONFORMITA FIRMA La Camera di commercio può apporre il visto deposito su documenti originali per l esportazione emessi da Organismi o Enti ufficiali come ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, Onu, ecc. Copia del documento sarà conservato agli atti. Il visto per deposito potrà essere richiesto anche per fatture export non firmate, purché non contengano dichiarazioni. Qualora la richiesta di attestazione riguardi dichiarazioni effettuate richiedente su propria carta intestata, la Camera di commercio potrà apporre il visto di conformità della firma del legale rappresentante. Tale visto, richiesto per i documenti accompagnatori della merce in esportazione (fatture export, dichiarazioni, listini, packing list, ecc.), non si riferisce all esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nell attestazione che la firma è conforme a quella depositata in atti. Il servizio è disponibile sia presso lo sportello Documenti Estero della Camera di commercio di Torino che presso le sedi decentrate di Cirié, Ivrea e Rivoli. Il rilascio del visto è immediato Per i costi e le modalità di pagamento: v. pag 9 del presente documento Per ulteriori informazioni su limitazioni relative al tipo di documenti da vistare e sulle modalità di accesso al servizio: (cliccare su Visto per documenti per l estero ) 3) ATTESTATI LIBERA VENDITA Questo documento è richiesto da alcuni Paesi extracomunitari ed attesta che la merce esportata dalla ditta italiana ha libera circolazione in Italia ed eventualmente anche nei paesi dell'unione Europea ed extra-unione Europea. Viene rilasciato dalla Camera di commercio a seguito di apposita richiesta firmata dal legale rappresentante della società, redatta su carta intestata modulo M È necessario inoltre allegare la seguente documentazione: copia del documento di identità del richiedente elenco dei principali clienti comunitari ed extracomunitari copia delle fatture di vendita e di esportazione (degli ultimi tre mesi) dei prodotti per i quali si chiede il certificato E preferibile anticipare la richiesta via o fax, tenendo presente che gli originali di tutti i documenti devono essere consegnati all ufficio al momento del ritiro dell attestato. Fax documenti.estero@to.camcom.it NB: il servizio di rilascio degli attestati di libera vendita è disponibile solo presso lo sportello Documenti Estero della Camera di commercio di Torino (sede centrale). L'emissione dell'attestato avviene entro 3 giorni lavorativi. Per i costi e le modalità di pagamento: v. pag 9 del presente documento Per ulteriori informazioni su sulle modalità di accesso al servizio: (cliccare su Attestato di libera vendita ) Pag. 8/9

9 COSTI E MODALITA DI PAGAMENTO DEI DOCUMENTI ESTERO I costi per i vari documenti sono: Certificati di origine: ogni originale e copia vistate: 5,00 Visti deposito, conformità firma su fattura, dichiarazioni, libera vendita etc.: 3,00 Visto per la legalizzazione della firma ex-upica (se richiesto da autorità estere): 3,00 I documenti possono essere pagati direttamente allo sportello (in contanti, con bancomat o carta di credito) oppure on-line con carta di credito tramite il servizio Per ulteriori informazioni contattare il Settore Europa e Documenti Estero - Via San Francesco da Paola 24, Torino: tel /5/3 fax , documenti.estero@to.camcom.it M Rev. 6 Pag. 9/9

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