IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA AREE TURISTICHE

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1 Prot. n. (TUR/02/10052) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA AREE TURISTICHE Visto l art. 105 comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni, con il quale sono state conferite alla Regione le funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale; Vista la Delibera della Giunta regionale n. 3086/2001 come modificata dalla Delibera della Giunta regionale n. 299/2002 aventi ad oggetto Progetto Speciale Demanio Marittimo ; Visto il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione; Vista la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, esecutive ai sensi di legge: - n del 10 dicembre 2001, recante Direttive sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01"; - n del 10 dicembre 2001, recante "Disposizioni per l'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 43/01"; - n del 17 dicembre 2001, recante "Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e Professional"; - n del 28 dicembre 2001, recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza )"; Vista la determina del Direttore Generale alle Attività Produttive. Commercio. Turismo. n del 20 febbraio 2002 con la quale sono state assegnate al Servizio Turismo e 1

2 Qualità Aree Turistiche la gestione delle deleghe in materia di demanio marittimo; Considerato che ai sensi dell art. 105 del D.Lgs 112/98 sono conferite alle Regioni tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del Capo - Trasporti e che pertanto è necessario disciplinare l uso del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, nonché disciplinare le attività poste in essere dagli esercenti le attività di stabilimento balneare; Considerato altresì che ai sensi dell art. 1 del D.Lgs 112/98 il conferimento di funzioni e compiti amministrativi comprende anche le funzioni di organizzazione nonché le attività connesse e strumentali all esercizio dei compiti conferiti quali, fra gli altri, quelli di programmazione, vigilanza e polizia amministrativa e che nelle materie oggetto del conferimento le Regioni e gli Enti Locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall art. 2 della Legge 15 marzo 1997 n. 59; Dato atto inoltre che il suddetto art. 1 del D.Lgs 112/98 stabilisce che in nessun caso le norme dello stesso possono essere interpretate nel senso dell attribuzione allo Stato, alle sue Amministrazioni o ad Enti Pubblici nazionali di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Regioni; Considerato che l art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione stabilisce che le varie attività che si esercitano nelle zone demaniali marittime e di mare territoriale della circoscrizione di competenza debbano essere regolate con ordinanza di polizia marittima e che tale potere è stato conferito alle Regioni nell esercizio delle funzioni di competenza; Vista l Ordinanza Balneare n. 1/2002, approvata con determina n del , che prevede la possibilità, per le Amministrazioni comunali competenti per territorio, di richiedere alla Regione, rispetto a determinati punti, una diversa disciplina della materia e lette le richieste pervenute; Dato atto della necessità di assicurare l ordinato svolgimento delle attività balneari e di disciplinare l esercizio dell arte fotografica e dell attività ritrattistica svolte in forma itinerante sulle spiagge della Regione Emilia-Romagna nel periodo 1 giugno/30 settembre di ogni anno, nonché l esercizio del commercio ambulante; 2

3 Dato atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito al presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n del 10 dicembre 2001: - di regolarità tecnica, reso dall arch. Crissula Valiuli, dirigente professional responsabile della riqualificazione e pianificazione offerta turistica ; - di legittimità; DETERMINA 1. di approvare l allegato A Ordinanza Balneare n. 1/BIS/ Modifiche ed integrazioni all Ordinanza Balneare n. 1/ parte integrante della presente determinazione 2. di approvare l allegato B - Ordinanza Balneare n. 1/TER/2002 Disciplina dell esercizio dell arte fotografica e dell attività ritrattistica ambulante - parte integrante della presente determinazione 3. di approvare l allegato C - Ordinanza Balneare n. 1/QUATER/2002 Disciplina del commercio ambulante - parte integrante della presente determinazione IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Valter Verlicchi) 3

4 ALLEGATO A ASSESSORATO TURISMO. COMMERCIO DIREZIONE GENERALE ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO SERVIZIO TURISMO E QUALITA AREE TURISTICHE ORDINANZA BALNEARE N. 1/ BIS / 2002 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL ORDINANZA BALNEARE N. 1/2002 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA AREE TURISTICHE VISTA l ordinanza balneare n. 1/2002 con la quale è stato disciplinato l esercizio dell attività balneare e l uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, conformemente alla normativa vigente nell ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica; DATO ATTO che gli articoli 1 punto 5, 2 punto 1, 4 lettera c), 5 lettera A) punto 4 e 5 lettera C) punto 3 della richiamata Ordinanza prevedono la possibilità, per le Amministrazioni comunali competenti per territorio, di richiedere alla Regione, rispetto ai sopracitati punti, una diversa disciplina della materia; LETTE le richieste pervenute dai Comuni in ordine ai citati articoli; LETTA l istanza inoltrata dal Comune di Misano Adriatico con la quale si richiede, limitatamente al tratto di arenile antistante la località di Portoverde, il differimento al 15 maggio 2002 dell inizio della stagione balneare; RITENUTO che nulla osti all accoglimento della richiesta; 4

5 RITENUTO pertanto opportuno procedere all integrazione dell Ordinanza Balneare n. 1/2002; VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione; O R D I N A In deroga a quanto stabilito dall Ordinanza Balneare n. 1/2002, l articolo 1 punti 1 e 5, l articolo 2 punto 1, l articolo 4 punto 1 lettera c), l articolo 5 lettera A) punto 4 e l articolo 5 lettera C) punto 3, sono disciplinati come segue: COMUNE DI COMACCHIO Articolo 2 punto 1 In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza turistica sulla fascia costiera adriatica, è riservata alla balneazione la zona di mare fino alle barriere frangiflutti ed al canale navigabile con accesso al porto di Goro e fino alla distanza di 300 metri dalla riva per le altre zone. Articolo 4 punto 1 lettera c) La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nelle zone dei Lidi di Pomposa e degli Scacchi, in quanto aree soggette a fenomeni di forte erosione, è ridotta a metri 3. Articolo 5 lettera A punto 4 Le distanze tra i paletti dell ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate in metri 2 tra i paletti degli ombrelloni posti sulla stessa fila, garantendo comunque una superficie utile per ogni ombrellone superiore a metri 7,30. (A) 5

6 Articolo 5 lettera C) punto 3 E consentito l utilizzo di una bandiera a scacchi bianca e blu per indicare la disattivazione della postazione per la consumazione del pasto dell'addetto al salvamento. COMUNE DI RAVENNA Articolo 1 punto 5 E consentito l accesso in spiaggia tra le ore 1.00 e le ore 5.00 del mattino. COMUNE DI CESENATICO Articolo 2 punto 1 In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza turistica sulla fascia costiera adriatica, nonché della presenza di ostacoli rappresentati dalle scogliere artificiali posizionate ad una distanza dalla riva superiore ai 500 metri, la zona di mare fino alla distanza di metri 500 dalla riva è riservata alla balneazione. Articolo 4 punto 1 lettera c) La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nelle zone ricomprese tra il molo di ponente del porto di Cesenatico e lo sbocco a mare di viale Cavour (Bagno Luna incluso), nonché nella zona di Valverde compresa tra il Bagno Matteo ed il Bagno blu, è ridotta a metri 3, in considerazione dell esposizione del litorale a fenomeni di erosione. Articolo 5 lettera A punto 4 Le distanze tra i paletti dell ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio, tenuto conto delle particolari condizioni dell'arenile esposto a forti erosioni, sono determinate come segue: distanze minime tra i paletti degli ombrelloni metri 3,20 tra le file e metri 2,20 tra gli ombrelloni. Per la zona di Villamarina e Gatteo metri 2,80 la distanza tra le file e metri 2,00 la distanza tra gli ombrelloni. COMUNE DI BELLARIA - IGEA MARINA Articolo 2 punto 1 6

7 In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza turistica sulla fascia costiera adriatica, la zona di mare fino alla distanza di 500 metri dalla riva è riservata alla balneazione. Articolo 4 punto 1 lettera c) La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nelle zone sottoindicate è determinata come segue: metri 8 dal bagno 30 al bagno 38 di Bellaria; Articolo 5 lettera A punto 4 Le distanze tra i paletti dell ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue: Bellaria- Igea Marina e Viserba: distanza tra le file metri 2,80 - distanza fra gli ombrelloni metri 2,20. Le distanze minime suindicate devono essere rispettate anche tra gli ombrelloni installati a confine tra stabilimenti balneari. COMUNE DI RIMINI Articolo 2 punto 1 In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza turistica sulla fascia costiera adriatica, la zona di mare fino alla distanza di 500 metri dalla riva è riservata alla balneazione. Articolo 4 punto 1 lettera c) La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, nelle zone sottoindicate è determinata come segue: metri 15 dal bagno 1 al bagno 100 di Rimini e metri 10 dal bagno 101 di Rimini al confine con il Comune di Riccione; Articolo 5 lettera A punto 4 Le distanze tra i paletti dell ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue: distanza tra le file metri 3,80 - distanza fra gli ombrelloni metri 2,5. Le distanze minime suindicate devono essere rispettate anche tra gli ombrelloni installati a confine tra stabilimenti balneari. COMUNE DI RICCIONE 7

8 Articolo 2 punto 1 In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza turistica sulla fascia costiera adriatica, la zona di mare fino alla distanza di 500 metri dalla riva è riservata alla balneazione. Articolo 5 lettera A punto 4 Le distanze tra i paletti dell ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue: distanza tra le file di tende metri 2,80, distanza tra le file metri 2,50, distanze fra gli ombrelloni metri 2,20. COMUNE DI MISANO ADRIATICO Articolo 1 punto 1 Limitatamente al tratto di arenile antistante la località di Portoverde in Comune di Misano Adriatico, la stagione balneare è compresa tra il 15 maggio ed il 29 settembre Articolo 2 punto 1 In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza turistica sulla fascia costiera adriatica, la zona di mare fino alla distanza di 500 metri dalla riva è riservata alla balneazione. Articolo 4 punto 1 lettera c) La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso è determinata come segue: metri 3 tutte le zone di spiaggia comprese tra via del Giglio e il Rio Agina di Misano, nonché quelle antistanti i Bagni 1, 2 e 7 dello stesso Comune. Articolo 5 lettera A punto 4 Le distanze tra i paletti dell ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue: distanza tra le file metri 2,50 - distanza fra gli ombrelloni metri 2,50. COMUNE DI CATTOLICA Articolo 2 punto 1 In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza 8

9 turistica sulla fascia costiera adriatica, la zona di mare fino alla distanza di 500 metri dalla riva è riservata alla balneazione. Articolo 4 punto 1 lettera c) La fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è ridotta a metri 3 nelle zone dal bagno 100 al bagno 108 compreso. Articolo 5 lettera A punto 4 Le distanze tra i paletti dell ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue: distanza tra le file metri 4,00 (metri 3,00 per le zone aventi un fronte a mare inferiore a metri 17) - distanza fra gli ombrelloni metri 2 e dalla zona 90 alla zona 108, distanza tra le file metri 3. Indipendentemente dall ampiezza della fascia di battigia riservata al libero transito delle persone e dei mezzi di soccorso, nelle zone ove è autorizzata la locazione di natanti deve essere garantito uno spazio sufficiente all esercizio della suddetta attività. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell art del Codice della Navigazione. (B) Bologna, 16 maggio 2002 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Verlicchi Valter) 9

10 ALLEGATO B ASSESSORATO TURISMO. COMMERCIO DIREZIONE GENERALE ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO SERVIZIO TURISMO E QUALITA AREE TURISTICHE ORDINANZA BALNEARE N. 1 / TER / 2002 DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DELL ARTE FOTOGRAFICA E DELL ATTIVITA RITRATTISTICA AMBULANTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA AREE TURISTICHE VISTI gli artt. 30, 68, 81 del Codice della Navigazione e l art. 59 del Regolamento di Esecuzione; VISTO l art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTA l Ordinanza Balneare n. 1/2002 del 10 aprile 2002 emanata da questo Servizio; VISTI i pareri formulati dai Comuni interessati; CONSIDERATA la necessità di assicurare l ordinato svolgimento delle attività balneari e di disciplinare l esercizio dell arte fotografica e dell attività ritrattistica svolte in forma itinerante sulle spiagge della Regione Emilia-Romagna nel periodo 1 giugno/30 settembre di ogni anno; ARTICOLO 1 ORDINA A decorrere dal 1 giugno 2002 e fino al 30 settembre 2002 lungo le spiagge della regione Emilia-Romagna, è consentito l esercizio dell arte fotografica e dell attività ritrattistica da parte dei titolari di apposito permesso 10

11 rilasciato dalla regione Emilia-Romagna con le modalità stabilite dalla presente Ordinanza. ARTICOLO 2 Per il rilascio del permesso gli interessati dovranno far pervenire agli uffici periferici del Progetto Speciale Demanio di Rimini e di Ravenna, entro il 31 maggio 2002, richiesta in carta da bollo da Euro 10,33. Nella domanda devono essere indicate le generalità complete del richiedente, il codice fiscale ed il Comune nel cui ambito demaniale marittimo si intende esercitare l attività, nonché allegare copia della dichiarazione di esercizio dell attività di fotografo notificata all Autorità di P.S.. E considerato titolo preferenziale l esercizio dell arte fotografica e dell attività ritrattistica per l anno precedente, ed a tal uopo i richiedenti in possesso di tale condizione dovranno allegare alla richiesta il nulla osta rilasciato per l anno 2001 dalla Capitaneria di Porto. ARTICOLO 3 Il numero dei permessi, suddiviso per località, è indicato nell allegata tabella che costituisce parte integrante della presente Ordinanza. ARTICOLO 4 Ogni autorizzato che sarà iscritto in apposito registro tenuto presso l ufficio periferico del Progetto Speciale Demanio competente per territorio potrà avvalersi di un operatore purché risulti essere alle sue dipendenze ovvero stipuli con lo stesso un contratto di collaborazione. Le generalità complete dei collaboratori devono pervenire entro 31 maggio 2002 ed ogni variazione deve essere preventivamente comunicata. ARTICOLO 5 Il permesso deve essere esibito a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ovvero degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa ed è valido dal 1 giugno al 30 settembre Ogni soggetto autorizzato deve portare in modo ben visibile l apposito tesserino rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna. 11

12 ARTICOLO 6 L attività deve avere luogo senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. ARTICOLO 7 Salvo espressa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna è vietato condurre in spiaggia animali e/o utilizzare attrazioni artificiali. ARTICOLO 8 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell art del Codice della Navigazione e dell art. 29 del D.Lgs 114/98. Bologna, 16 maggio 2002 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Valter Verlicchi) 12

13 TABELLA ALLEGATA ALL ORDINANZA BALNEARE N. 1/TER/2002 RELATIVA AI PERMESSI PER L ESERCIZIO DELL ARTE FOTOGRAFICA E DELL ATTIVITA RITRATTISTICA AMBULANTE COMUNE/LOCALITA ARTE FOTOGRAFICA ATTIVITA RITRATTISTICA GORO / / CODIGORO / / COMACCHIO / / RAVENNA 6 / CERVIA 15 / CESENATICO 17 / GATTEO 5 1 SAVIGNANO SUL RUBICONE / / SAN MAURO PASCOLI 3 1 BELLARIA-IGEA-MARINA 11 2 RIMINI 60 6 RICCIONE 26 3 MISANO ADRIATICO 5 / CATTOLICA

14 ALLEGATO C ASSESSORATO TURISMO. COMMERCIO DIREZIONE GENERALE ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO SERVIZIO TURISMO E QUALITA AREE TURISTICHE ORDINANZA BALNEARE N. 1 / QUATER /2002 DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA AREE TURISTICHE VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio ed in particolare l art. 28 comma 9; VISTI gli artt. 30, 68, 81 del Codice della Navigazione e l art. 59 del Regolamento di Esecuzione; VISTO l art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTA l Ordinanza Balneare n. 1/2002 del 10 aprile 2002 emanata da questo Servizio; VISTI i pareri formulati dai Comuni interessati; CONSIDERATA la necessità di assicurare l ordinato svolgimento delle attività balneari e di disciplinare l attività del commercio ambulante; ARTICOLO 1 ORDINA A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2002 lungo le spiagge della regione Emilia-Romagna, è consentito l esercizio del commercio ambulante da parte dei titolari dell apposito nulla osta rilasciato dalla regione Emilia-Romagna con le modalità stabilite dalla presente Ordinanza. 14

15 ARTICOLO 2 Per il rilascio del nulla osta gli interessati dovranno far pervenire agli uffici periferici del Progetto Speciale Demanio di Rimini e di Ravenna, entro il 31 maggio 2002, richiesta in carta da bollo da Euro 10,33. E considerato titolo preferenziale l esercizio del commercio ambulante per l anno precedente, ed a tal uopo i richiedenti in possesso di tale condizione dovranno allegare alla richiesta il nulla osta rilasciato per l anno 2001 dalla Capitaneria di Porto. ARTICOLO 3 Il numero dei nulla osta, suddiviso per località e per tipo di attività consentita, sono indicati nell allegata tabella che costituisce parte integrante della presente Ordinanza. ARTICOLO 4 Gli esercenti titolari di nulla osta possono operare dalle 7.00 alle ore non sostando nella stessa area per un lasso di tempo superiore ad una ora, spostandosi al termine di detto periodo per un tratto di almeno 200 metri. ARTICOLO 5 E vietata la vendita dei generi non compresi nella tabella allegata. Il nulla osta deve essere esibito a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ovvero degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa. ARTICOLO 6 La vendita deve avere luogo senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. ARTICOLO 7 Salvo espressa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna è vietato l uso di attrezzature fisse e di mezzi di trasporto di qualsiasi genere nonché l uso dei mezzi nautici. L eventuale utilizzo di banco mobile può essere consentito nelle dimensioni massime di metri 3,50 x 2,20. ARTICOLO 8 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell art del Codice della Navigazione e dell art. 29 del D.Lgs 114/98. 15

16 Bologna, 16 maggio 2002 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Valter Verlicchi) 16

17 TABELLA ALLEGATA ALL ORDINANZA N. 1/QUATER/2002 RELATIVA AI NULLA OSTA PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE COMUNE/LOCALITA GENERE COMMERCIALE N PERMESSI GORO / / CODIGORO / / COMACCHIO / / RAVENNA / / CERVIA FRUTTA CARAMELLATA 3 CESENATICO / / GATTEO / / SAVIGNANO SUL RUBIC. / / SAN MAURO PASCOLI BIANCHERIA PER LA PERSONA E PER LA CASA 1 GELATI, BIBITE E DOLCIUMI PRECONFEZIONATI 1 BELLARIA-IGEA-MARINA BIANCHERIA PER LA PERSONA E PER LA CASA - PIZZI 4 RIMINI RICCIONE GELATI, BIBITE E DOLCIUMI PRECONFEZIONATI 9 BIANCHERIA PER LA PERSONA E PER LA CASA - PIZZI 17 GELATI, BIBITE E DOLCIUMI PRECONFEZIONATI 10 MISANO ADRIATICO / / CATTOLICA GELATI, BIBITE E DOLCIUMI PRECONFEZIONATI 5 ( * ) I commercianti di biancheria per la persona e per la casa pizzi, possono operare solamente entro i limiti spaziali previsti nei rispettivi nulla osta 17

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