Disciplina per la cessione in proprietà delle Aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865.

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1 COMUNE DI PESARO Servizio Urbanistica SCHEMA 1 Disciplina per la cessione in proprietà delle Aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell art. 35 della legge 22/10/1971 n (art. 31 comma 45 e segg. legge n. 448 del 23/12/1998) 1

2 ART. 1 - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO Ai sensi del comma 45 e seguenti, dell'art. 31 della legge n. 448, a seguito di comunicazione da parte del Comune, i singoli proprietari di alloggi realizzati su aree P.E.E.P. concesse in diritto di superficie possono avanzare richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sull area. La richiesta di norma deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli predisposti e deve indicare gli estremi della convenzione sottoscritta con il Comune per l'assegnazione dell'area. Alla richiesta deve essere inoltre allegato l eventuale atto di acquisto (o di assegnazione nel caso di Cooperativa di abitazione) e, ove dallo stesso non risulti, calcolo dei millesimi di proprietà e calcolo della superficie commerciale dei singoli alloggi e relative pertinenze. ART. 2 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, se completa, o da quello del completamento della stessa, il Servizio Urbanistica procede alla determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sulla base dei seguenti criteri : a) determinazione del valore dell area, in ragione della competente quota millesimale, secondo i valori delle stime determinate dal Servizio Patrimonio per ciascuna area Peep, già ridotti al 60% ai sensi dell art.31, comma 48, della legge n. 448/1998 b) detrazione, dalla somma di cui al punto a), dell onere di concessione, sempre in ragione della competente quota millesimale, corrisposto dal superficiario, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall Istat, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui è stato versato il suddetto prezzo e quello di stipula dell atto di cessione in proprietà dell area. Qualora la detrazione di cui al precedente punto b) risulti superiore all importo di cui al precedente punto a) è esclusa, ai sensi dell art. 31, comma 49, della legge n.448/98, la retrocessione della differenza in favore dei proprietari degli edifici. Il calcolo del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà si otterrà, di conseguenza, applicando la seguente formula: 2

3 C = IN : VT x V - (P x I) : x millesimi C = Corrispettivo trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà IN = Indennità esproprio art. 5 bis. L. 359/1992 VT = Volume totale area PEEP V = Volume intervento edilizio P = Corrispettivo della concessione versato all atto di stipula della convenzione originaria I = Indice ISTAT calcolato tra il mese in cui è stato versato il corrispettivo (P) ed il mese di stipula dell atto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. ART. 3 PROPOSTA E ACCETTAZIONE TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE. Sulla base dei conteggi di cui sopra, il Comune trasmetterà al richiedente la proposta di trasformazione del diritto di superficie in proprietà; il richiedente può accettare a mezzo comunicazione scritta da inviare al Comune utilizzando apposito modulo. ART. 4 - FORMALIZZAZIONE DELLA CESSIONE IN PROPRIETA Con determinazione dirigenziale, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell accettazione, verrà formalizzata la cessione dell area in proprietà, sulla base dello schemadi convenzione approvato dal Consiglio Comunale. ART. 5 MODALITA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ED AGEVOLAZIONI Il prezzo di cessione, determinato dal competente ufficio, dovrà essere integralmente corrisposto al momento della stipula della nuova convenzione. La corresponsione dovrà avvenire: - per il 20% del prezzo al momento dell accettazione dell offerta; - per il rimanente 80% entro la data di stipuòa della convenzione. L importo a saldo (80% del corrispettivo) potrà essere rateizzato in tre rate semestrali di pari importo, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa, che deve indicare espressamente l impegno del fidejussore ad effettuare, su semplice richiesta del Comune, il versamento della somma garantita, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all art.1944 del codice civile. Il suddetto prezzo di cessione sarà ridotto: del 30% per gli acquirenti che accetteranno l offerta entro tre mesi (fermo restando il pagamento del 20% del prezzo); di ulteriori 300 euro per ogni singolo assegnatario, nell ipotesi di adesione della totalità dei condomini di uno stesso immobile; 3

4 Il corrispettivo sarà soggetto ad aggiornamento Istat sulla base della variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dal 1 gennaio Per coloro che sono tenuti al versamento di conguagli a favore del Comune a titolo di maggiori oneri di esproprio e/o di maggiori oneri di urbanizzazione, la cessione suddetta è subordinata all estinzione del residuo debito nella misura accertata dal Comune, anche con le medesime modalità sopra disposte. 4

5 SCHEMA 2 Schema di convenzione in applicazione dell'art. 31, commi 45 e seguenti, della legge n. 448 per la cessione in diritto di proprieta' di area compresa nel peep " " già concessa in diritto di superficie L'anno 200 (duemila ) addì ( ) del mese di in Pesaro, nel mio studio in Avanti a me Dott. Notaio in Pesaro, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino, senza intervento di testi cui i Signori comparenti, idonei a sensi di legge, hanno d'accordo rinunciato con il mio consenso, sono comparsi: Signor nato a il, domiciliato per la carica in Pesaro, presso la sede Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualifica di Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Pesaro, con sede in Piazza del Popolo n. 1, codice fiscale , per il quale agisce in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall art. 10 del vigente Regolamento di Organizzazione, nonché in esecuzione della deliberazione consiliare n del.; Signor nato a il e domiciliato Via al civico codice fiscale che interviene al presente atto in qualità di proprietario (indicare se in comunione con altro/i, soggetto/i) dell unità immobiliare distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Pesaro, foglio di mappa particella, subalterno, in base ad atto di assegnazione/compravendita con quota millesimale sulle parti condominiali pari a millesimi, situato nel lotto n, zona ; 5

6 P R E M E S S O: che con Convenzione, a rogito del Notaio Dott., in data Repertrorio n., registrata a il al n. di Registro Particolare (se occorrono richiamare gli eventuali atti modificativi), stipulata ai sensi dell art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, il Comune di Pesaro ha concesso a titolo oneroso alla Cooperativa Edificatrice/Impresa in diritto di superficie per la durata di 99 anni l area edificabile compresa nel PEEP di per la realizzazione di un fabbricato composto di alloggi con relative pertinenze; Tale area è distinta al Nuovo Catasto Terreni e/o Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Pesaro, all foglio di mappa n., con i mappali nn.,della superficie di mq La proprietà di detta area è pervenuta al Comune di Pesaro con decreto di espropriazione per pubblica utilità/atto di compravendita che su detta area la Cooperativa Edificatrice/Impresa ha costruito un complesso immobiliare, con denominazione di lotto n. di cui l alloggio di proprietà del Sig fa parte, distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Pesaro, foglio di mappa, particella, subalterno, in base ad atto di assegnazione/compravendita con quota millesimale sulle parti condominiali pari a millesimi; che con successivo atto autenticato dal Notaio in data Rep.n registrato a Pesaro il al numero Serie, trascritto a Pesaro il al n. la Cooperativa Edificatrice/Impresa ha assegnato ai soci aventi diritto gli alloggi realizzati sull area sopra descritta e concessa in diritto di superficie dal Comune di Pesaro; oppure con contratto Rep. N. del a rogito del notaio il sig. ha acquistato la proprietà superficiaria dell alloggio con relative pertinenze, situato nel realizzato sul predetto lotto Peep ed individuato catastalmente al Foglio, mapp alloggio che è tuttora nella sua piena ed esclusiva proprietà superficiaria; che con deliberazione del consiliare n del, esecutiva ai sensi di legge, 6

7 l Amministrazione Comunale ha approvato la cessione in proprietà della totalità delle aree PEEP già concesse in diritto di superficie, fissando le modalità da seguire per la cessione, ed ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti interessati; che il Servizio Urbanistica del Comune di Pesaro, con stima effettuata ha determinato il corrispettivo per la cessione del diritto di proprietà sull area oggetto del presente atto, secondo le modalità stabilite dall art. 31, comma 48, della Legge n. 448; che con determinazione dirigenziale n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stata formalizzata la cessione in diritto di proprietà dell area concessa in diritto di superficie relativamente all alloggio sopra descritto, stabilendo il relativo prezzo; che il Sig in qualità di proprietario con nota prot. n. in data ha comunicato l accettazione della proposta del Comune, versando il 20% del corrispettivo previsto; TUTTO CIO' PREMESSO, da ritenersi parte integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELLA CESSIONE IN PROPRIETA Il Comune di Pesaro, come sopra rappresentato, cede e trasferisce al: Sig. che accetta ed acquista, la proprietà dell area già concessa dal Comune stesso in diritto di superficie, relativa al proprio alloggio con eventuali garage, cantina, annessi, pertinenze e proporzionali diritti sulle parti condominiali sita in Pesaro Via civico n distinta al N.C.E.U. del Comune di Pesaro, nel foglio di mappa n., dalle particelle subalterno Le parti danno atto che, a seguito della presente cessione, il diritto di superficie già concesso risulta estinto per confusione tra titolare della relativa quota di proprietà con questo atto acquistata e titolare della quota corrispondente del diritto di superficie. Il Comune alienante dichiara di essere legittimo proprietario della quota di area oggetto di cessione, tuttora di sua assoluta ed esclusiva proprietà e la trasferisce nell attuale stato di diritto e di fatto, con 7

8 accessioni, pertinenze e pesi, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza. ART. 2 CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE Il prezzo della presente cessione è stabilito, ai sensi dell art. 31, comma 48, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, nella somma di Euro (in lettere), già interamente versato al Comune di Pesaro che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza. Oppure Il prezzo della presente cessione è stabilito, ai sensi dell art. 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998 n.448, nella somma di (in lettere), di cui il 20% pari ad (in lettere) è stato versato al Comune di Pesaro, come da quietanza n del Il sig si obbliga, pertanto a versare, la somma residua pari a (in lettere), al Comune di Pesaro, presso la Tesoreria Comunale, mediante n. tre rate semestrali di uguale importo pari a (in lettere). I termini per il pagamento delle rate decorrono dalla data di stipula della convenzione. Le parti danno atto che la vendita avviene con patto di riserva, ai sensi dell art del codice civile, fino all intero versamento di quanto dovuto al Comune. Essendo stato esercitato il diritto di acquisto della proprietà dell'area in oggetto solo dai condomini Sig./Sigg.ri e per la quota afferente le loro unità immobiliari, gli altri condomini continuano ad essere proprietari superficiari temporanei delle rispettive unità immobiliari loro assegnate, ed il Comune rimane proprietario, per le restanti quote millesimali, dell'area di sedime di condominio e pertinenziale allo stesso. A seguito dell'eventuale futura estinzione dei diritti di superficie e di proprietà superficiaria esistenti, si precisa e comunque si conviene che la proprietà delle relative unità immobiliari verrà acquisita esclusivamente da parte del Comune concedente. 8

9 ART 3 GARANZIA (solo in caso di pagamento dilazionato) Il sig. a garanzia del versamento delle successive rate ha presentato fidejussione bancaria/assicurativa rilasciata dall Istituto Bancario/Compagna Assicurativa in data n di (in lettere) a favore del Comune di Pesaro, che nella persona del Dirigente del Servizio Urbanistica dichiara di accettare. La suddetta fidejussione è valida fino al e sarà rinnovata automaticamente fino a quando non ne venga autorizzato lo svincolo da parte del Comune, ed è esigibile su semplice richiesta del Comune medesimo, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all art.1944 c.c. Del pari il Comune potrà procedere allo svincolo parziale della fidejussione sulla base dei versamenti che verranno effettuati dal: e suoi aventi causa. Ferma restando la responsabilità degli obblighi assunti, fino a che non venga corrisposta l intera somma dovuta al Comune di Pesaro, Il sig. si obbliga, nel caso di cessione dell alloggio, ad inserire negli atti di vendita le clausole di cui all art.2, relative alla dilazione di pagamento. Il Comune di Pesaro potrà escutere la fidejussione sia in caso di mancato versamento che in caso di ritardo nel versamento di ogni rata. ART. 4 SOSTITUZIONE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI Il Comune di Pesaro, come sopra rappresentato, ed il si danno reciprocamente atto che, l alloggio realizzato sull area come sopra ceduta in proprietà non è gravato dai limiti per l alienazione e la costituzione di diritti reali di godimento di cui ai commi abrogati dal quindicesimo al diciannovesimo dell art. 35 della legge n In caso di edilizia agevolata, resta inteso che a seguito di questo atto permangono tutti i vincoli relativi all alienabilità dell alloggio che ha usufruito di mutuo agevolato, dettati dalla normativa vigente in materia. 9

10 Il Comune di Pesaro rinuncia al diritto di prelazione sull alloggio, qualora previsto dalla convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie per la costruzione dello stesso. Il Comune di Pesaro ed il dichiarano di sostituire per quanto di ragione le obbligazioni di cui alla convenzione originaria rogito Notaio Rep.n del trasferite agli acquirenti in forza dell'atto di vendita rogito Notaio Rep.n del con quelle di cui alla presente convenzione redatta relativamente e limitatamente alle unità immobiliari di proprietà del/i Sig./ e descritte all'art. 1, con esonero per il Direttore dell Ufficio del Territorio di Pesaro da ogni ingerenza o responsabilità al riguardo. Il Comune di Pesaro ed il: pertanto, dichiarano che i reciproci rapporti, per il periodo di seguito indicato, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni: ART. 5 DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI. 1^ ipotesi da applicarsi nel caso in cui la convenzione originaria indichi il prezzo di prima cessione Ai sensi dell art. 8, primo comma, lettera b), della legge n. 10 e del disposto della deliberazione del Consiglio Comunale n. del, il prezzo massimo complessivo di vendita relativo all unità immobiliare di proprietà del viene determinato in alla data odierna;con le seguenti modalità: a) al prezzo di prima cessione risultante dalla convenzione originaria viene applicata la rivalutazione prevista dalla medesima per le cessioni successive alla prima; b) all importo così rivalutato viene aggiunta, proporzionalmente ai millesimi di proprietà, la quota relativa al corrispettivo versato di cui al precedente articolo 2, ai sensi del comma 48 del citato art. 31 della legge n. 448/

11 Al valore, come sopra determinato, potranno essere aggiunte le spese, documentate e non rivalutabili, di manutenzione straordinaria come definite dall art. 31 della legge 5 agosto 1978, n ^ ipotesi da applicarsi nel caso in cui la convenzione originaria non indichi il prezzo di prima cessione Ai sensi dell art. 8, primo comma, lettera b), della legge n. 10 e del disposto della deliberazione del deliberazione del Consiglio Comunale n. del, il prezzo massimo complessivo di vendita relativo all unità immobiliare di proprietà del viene determinato con le seguenti modalità: il prezzo di prima cessione viene determinato dal Servizio Urbanistica, come risultante dalla convenzione originaria, determinato in alla data odierna; all importo così rivalutato viene aggiunta, proporzionalmente ai millesimi di proprietà, la quota relativa al corrispettivo versato di cui al precedente articolo 2, ai sensi del comma 48 del citato art. 31 della legge n. 448/1998. Al valore, come sopra determinato, potranno essere aggiunte le spese, documentate e non rivalutabili, di manutenzione straordinaria come definite dall art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457. Il prezzo massimo complessivo della/e unità immobiliare/i è riferito alla superficie complessiva (Sc), pari a mq, costituita dalla superficie utile abitabile (Su), intesa come superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, aumentata del 60% delle superfici non residenziali (Snr), quali androni di ingresso o porticati liberi, logge e balconi, autorimesse o porticati liberi, logge e balconi, autorimesse o posti macchina coperti e altri locali a stretto servizio delle residenze. ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI. Il prezzo di cessione, così come determinato all art. 4, viene revisionato con scadenza biennale in base alla variazione degli indici Istat dei costi di costruzione, previa applicazione di un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell immobile stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i successivi 15 anni; b) 0,5 per cento per i rimanenti anni. 11

12 Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato. ART. 7 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONE. Il canone di locazione di ciascuna unità immobiliare è determinato ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia di locazione. I canoni annui successivi saranno aggiornati sulla base delle variazioni dell indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione vigente. ART. 8 TRASFERIMENTO O LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI CONVENZIONATI. In forza al trasferimento della/e unità immobiliare/i, oggetto della convenzione, gli aventi causa subentrano nel rapporto relativamente a tutti i diritti oneri e obblighi da essa nascenti. In caso di vendita degli immobili costruiti sull area oggetto del presente atto, il; si impegna a rendere note all eventuale acquirente, sin dagli impegni preliminari, le condizioni previste nella presente convenzione. Negli atti di trasferimento degli immobili devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegna a non usare o disporre degli immobili medesimi in contrasto con le prescrizioni in essa contenute. Copia autentica dell atto di vendita sarà inviata al Comune di Pesaro, per lettera raccomandata entro 6 (sei) mesi da ogni trasferimento. In caso di inadempienza verrà applicata nei confronti dei venditori, una sanzione pecuniaria pari all 1% (uno per cento) del prezzo della/e unità immobiliare/i cedute, al momento dell alienazione. Negli atti di locazione deve essere inserito il divieto di sub-locare totalmente l immobile con assunzione a carico del locatario ed in solido al sub-locatario di una penale convenzionale, in caso di sub-locazione, pari all'intero contributo di cui all'art. 6 della legge n. 10. Copia autentica del contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune di Pesaro, per lettera raccomandata, entro 6 mesi dalla stipula. In caso di inadempienza verrà applicata nei confronti del venditore, una sanzione pecuniaria pari ad una mensilità del canone riferita alla data del contratto. 12

13 ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione, efficace dalla data odierna, ha validità - ai sensi dell'art. 31 comma 46, della legge n. 448/98, per 30 (trenta) anni decorrenti dalla data di stipula dell originaria convenzione (.) per la costituzione del diritto di superficie fino al e vincola l acquirente ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per l intero periodo di durata. Scaduto tale termine non vi sarà più alcun limite alla facoltà di disposizione e godimento dell alloggio, né alcun obbligo nei confronti del Comune. ART SANZIONI A CARICO DEI SOGGETTI INADEMPIENTI Ai sensi dell art. 8, comma 5, della legge n. 10, ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente. La nullità può essere fatta valere dal Comune di Pesaro o da chiunque ne abbia interesse. ART. 11 LITI E CONTROVERSIE. Per la risoluzione di ogni controversia inerente e conseguente alla presente convenzione, fatte salve le diverse ed inderogabili disposizioni di legge, entrambe le parti ricorreranno all arbitrato ai sensi dell art.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. I tre arbitri saranno nominati uno dal Comune, uno dalla controparte, il terzo d accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune. ART. 12 REGIMI PATRIMONIALI La parte acquirente dichiara di essere coniugata in separazione/comunione di beni. ART. 13 DICHIARAZIONE URBANISTICA Il Comune di Pesaro consegna il certificato di destinazione urbanistica riguardante l immobile oggetto del presente atto e precisa che alla data di rilascio di detto certificato, sino ad oggi, non sono intervenute modifiche negli strumenti urbanistici.tale certificato si allega al presente sub A). ART. 14 VARIE E FISCALI. 13

14 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione e trascrizione presso l Ufficio Territorio, sono a carico del:ù che chiede l'applicazione di tutti i benefici fiscali previsti dalla legge per la fattispecie in oggetto, ed in particolare dall art. 3, comma 81, della legge 549/1995, introdotto dalla legge 662/1996. E fatta rinuncia all ipoteca legale da parte del Comune di Pesaro esonerando il Direttore dell Ufficio Territorio da ogni ingerenza o responsabilità al riguardo, anche in ordine al reimpiego del ricavato della presente cessione. Il Funzionario tecnico geom. Marcello Tamburini Il Funzionario amministrativo dott.sa Cinzia Orlando Il Dirigente del Servizio Urbanistica arch. Nardo Goffi 14

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