Notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale: si perfeziona con l'affidamento del plico alle poste?

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale: si perfeziona con l'affidamento del plico alle poste?"

Transcript

1 Notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale: si perfeziona con l'affidamento del plico alle poste? Angelo Buscema in Contenzioso e processo tributario Ai fini della decorrenza del termine breve è necessaria la notificazione della sentenza ad istanza di parte e cioè della parte personalmente, o del procuratore in giudizio eseguita dall ufficiale giudiziario ex articolo 137, comma primo, del c.p.c. (Cassazione sentenza n del 2/05/2001). In un solo eccezionale caso la notificazione della sentenza può essere eseguita da organo diverso dall ufficiale giudiziario; in particolare, trattasi del caso disciplinato dalla legge n. 53/1994 (1) che consente all avvocato, munito di procura ad litem (oltrechè in presenza di altre specifiche condizioni quali la previa autorizzazione del consiglio dell ordine, la previa vidimazione dell originale e della copia dell atto, l istituzione e impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia) di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge n. 890/1982. La L. n. 54/1993 consente al difensore, previa la predetta autorizzazione, di procedere alla notifica degli atti processuali a mezzo posta, redigendo su apposito registro numerato e vidimato dall Ordine professionale, la relazione di notificazione, con apposizione del numero cronologico progressivo e successiva menzione dell ufficio postale dal quale viene spedito l atto e del quale va apposto il timbro sulla stessa relata All infuori di tale eccezionale ipotesi vale la regola generale; perciò, è inesistente (2) la notificazione della sentenza della CT eseguita personalmente dal difensore (dottore commercialista), peraltro abilitato alla difesa tecnica davanti al giudice tributario (Cassazione sentenza n del 2/05/2001). L articolo 1 della legge n. 53 del 1994 consente (ove non disposto diversamente dall autorità giudiziaria) all avvocato munito di procura alle liti a norma dell articolo 83 del cpc e di apposita autorizzazione del consiglio dell ordine competente la notificazione di atti a mezzo del servizio postale, secondo le modalità 1 di 6

2 previste dalla legge n. 890 del L articolo 11 della legge n. 53 del 1994 considera nulla tale notificazione se manchino i requisiti soggettivi od oggettivi previsti dalla legge, se non siano osservate le disposizioni della stessa legge e comunque se vi è incertezza sulla persona cui è consegnata la copia dell atto o sulla data della notifica; tale qualifica legislativa di nullità (e non di inesistenza)ne comporta la sanatoria ai sensi dell articolo 156 del cpc, nel caso di raggiungimento dello scopo dell atto; nell ipotesi in cui la notificazione a mezzo del servizio postale risulti effettuata direttamente con il mezzo della posta (senza il tramite dell ufficiale giudiziario) dal difensore munito di procura e la controparte risulti aver ricevuto il ricorso, costituendosi tempestivamente, il mancato rispetto delle formalità richieste dalla legge n. 53 del 1994 (ad esempio la mancata redazione della relata di notifica da parte del difensore) e l eventuale carenza di autorizzazione rilasciata dal consiglio dell ordine debbono ritenersi sanate (sentenza n del 5/08/2004 del giudice di legittimità). Secondo un preciso orientamento in caso di notifica di un atto processuale effettuata in proprio dall avvocato ex art 3, l , n. 53, la notificazione si perfeziona, anche per il notificante, in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma 3, di detta legge alla disciplina della l. 20 novembre 1982 n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 10 aprile 2009, n. 1018;Cassazione Civile, Sez. II, 25 settembre 2002, n ). Tale assunto viene argomentato nel modo seguente: a) con la sentenza n. 604/2008 la Cassazione ha valorizzato la circostanza che è solo relativamente alle notifiche effettuate dall ufficiale giudiziario in quanto pubblico ufficiale deputato specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari, che è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 477/2002, i cui dettami hanno poi partorito il nuovo art. 149 c.p.c. modificato con L. n. 263/2005 e che pertanto non può applicarsi alle notifiche effettuate in proprio dall avvocato ex art. 3, L. n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all Ufficiale notificante (T.A.R. Piemonte, Sez. I, , n. 604). b) quando a notificare è l Ufficiale giudiziario, nessuno può dubitare che il momento di perfezionamento della notifica retroagisce rispetto alla data di consegna del plico al destinatario o allo spirare del termine di dieci giorni dalla spedizione della seconda raccomandata recante avviso del deposito dello stesso presso l Ufficio postale di destinazione: art. 8, commi 2 e 4, L. n. 890/1982, come sostituito dall'articolo 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 non già al momento in cui l ufficiale giudiziario consegna l atto all ufficio postale, bensì al differente e anteriore momento in cui l atto notificando viene consegnato agli Ufficiali giudiziari dall interessato alla notifica. E questo, infatti, il quid novi recato dalla sentenza costituzionale n. 477 del novembre 2002, come dalla successiva n. 28/2004 e poi recepito con la riformulazione dell art. 149 c.p.c con la novella al codice di rito in 2 di 6

3 vigore dal marzo 2006 (L. n. 263/2005). c) il discrimen non è dato, dunque, dalla consegna del plico alle Poste Italiane col ché si è dimostrata l inesattezza dell assunto individuante un non meglio identificato principio generale in tal senso bensì dall anteriore momento della consegna del plico all Ufficiale giudiziario, il quale potrà anche impiegare qualche giorno a portarlo all Ufficio postale, senza che ciò alteri il momento perfezionativo della notifica. La ratio e la realtà fenomenica che sottende il decisium della Consulta di cui alla citata sentenza n. 477/2002 è infatti da ravvisare nell esigenza di buon andamento della P.A. e nella tutela del diritto di azione, in nome delle quali non possono ripercuotersi, sul cittadino interessato a notificare, le lungaggini degli uffici UNEP che notoriamente ritardavano a consegnare gli atti agli uffici postali e dello stesso sistema postale che a sua volta incorreva nei noti disservizi nel recapito delle raccomandate. La Corte Costituzionale ha inteso porre al riparo il cittadino che richiede la notifica dalle complessive disfunzioni dell apparato pubblico deputato alle notifiche, facendo retroagire il perfezionamento della notifica al momento della consegna dell atto all ufficiale giudiziario ma non certo a quello della consegna del plico da parte dell ufficiale giudiziario alle Poste Italiane. La data da tenere a riferimento per individuare il perfezionamento della notifica non è dunque quella di consegna dell atto all Ufficio postale bensì quella, presumibilmente anteriore o anche coeva ma giuridicamente e logicamente distinta, di consegna del plico all Ufficiale giudiziario, la quale segna il momento perfezionativo della notifica. La notifica è perfetta al momento in cui l interessato affida l atto da notificare all ufficiale giudiziario. d) e che questa sia la giusta lettura è confermato dal Legislatore, allorché con la modifica del c.p.c. di cui alla L , n. 263 entrata in vigore l 1 marzo 2006 ha riformulato l art. 149 c.p.c. dedicato alle notifiche a mezzo posta, stabilendo al comma 2 (..) che La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. e) la notifica compiuta in proprio dall avvocato si perfeziona con il ricevimento del plico da parte del destinatario o con la legale scienza dell operazione notificatoria discendente dal meccanismo della seconda raccomandata inviata al destinatario e recante l avviso di deposito presso l ufficio postale dell atto notificando. Il combinato disposto degli artt. 3, comma 4 l. n. 54/1993 e 8 L. n. 890/1982 comporta che la notifica dell avvocato si perfeziona con il ricevimento o la legale scienza da parte del destinatario, laddove la notifica effettuata dall Ufficiale giudiziario è perfezionata al momento della consegna del plico al medesimo f) la L. n. 890/1982, il cui art. 8, commi 2 e 4, giova ribadire, individua nel ricevimento dell atto da parte del destinatario o nel decorso di dieci giorni dall invio della seconda raccomandata recante l avviso di deposito postale del plico 3 di 6

4 ovvero, se anteriore, nel ritiro dell atto presso l ufficio postale depositario, il dies di perfezionamento della notifica L. n. 890/1982, il cui art. 8, commi 2 e 4, giova ribadire, individua nel ricevimento dell atto da parte del destinatario o nel decorso di dieci giorni dall invio della seconda raccomandata recante l avviso di deposito postale del plico ovvero, se anteriore, nel ritiro dell atto presso l ufficio postale depositario, il dies di perfezionamento della notifica. Secondo diverso orientamento (sentenza n del 5/08/2004 del giudice di legittimità; T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter Sent., , n. 7465; T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter Sent., , n. 7006)gli effetti della notificazione a mezzo posta (una volta che il plico sia pervenuto al destinatario) devono essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge e rientranti nella sua sfera di controllo e disponibilità (come espressamente statuito dalla Corte Costituzionale con le decisioni n. 69 del 1994, n. 477 e 520 del 2002, n. 28 del 2004); ne consegue che, nel caso di notifica effettuata dall avvocato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell articolo 1 della legge n. 53/94, la notifica si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell affidamento del plico alle poste. ************************* NOTE (1) L. 21 gennaio 1994, n. 53. (Gazz. Uff. n. 20 del 26 gennaio 1994) Art L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Art L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi 4 di 6

5 in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge. 2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione. 3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo. 4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi. (2) In tema di notificazione di atti processuali, nel nostro ordinamento esiste - a parte le ipotesi contemplate in trattati internazionali (cfr., ad esempio, la recente legge 19 ottobre 1999 n. 422, che ha reso esecutiva la Convenzione di Bruxelles 26 maggio 1997, sulla notificazione negli Stati membri dell'unione Europea di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale) - un solo caso in cui la notificazione, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, può essere eseguita da organo diverso dall'ufficiale giudiziario: ed è quello disciplinato dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stra-giudiziali), che consente all'avvocato, munito di procura "ad litem" (oltrechè in presenza di altre specifiche condizioni) di eseguire "la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982 n. 890" (art. 1 comma primo). All'infuori di tale eccezionale ipotesi, vale la regola generale: sicchè deve considerarsi radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 156 comma secondo cod. proc. civ., in quanto del tutto estranea alle fattispecie legali tipiche di notificazione della sentenza impugnata, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, prefigurate e dal decreto legislativo sul nuovo processo tributario e dal codice di rito, e, quindi, priva di effetti al predetto fine, la notificazione presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette eseguita personalmente dal difensore del resistente dinanzi alla Commissione tributaria regionale, di professione dottore commercialista e, quindi, abilitato alla difesa tecnica davanti al giudice tributario: cfr. art. 12 comma secondo primo periodo del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cassazione sez. 5 sent del 02/05/2001). Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla legge n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore e' stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per 5 di 6

6 l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potesta' notificatoria. (Fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per cassazione) (Cassazione sez. l sentenza n del 19/02/2000). Angelo Buscema 9 Ottobre di 6

Legge 21 gennaio 1994, n. 53. di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

Legge 21 gennaio 1994, n. 53. di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Articolo 1 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di

Dettagli

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati Testo aggiornato alle ultime modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito

Dettagli

Testo della legge nr. 53 del 21 gennaio 1994. come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228. di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n.

Testo della legge nr. 53 del 21 gennaio 1994. come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228. di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. Testo della legge nr. 53 del 21 gennaio 1994 come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Legenda: in grassetto le parti modificate, tra parentesi

Dettagli

*** NORMATTIVA - Stampa ***

*** NORMATTIVA - Stampa *** LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Vigente al: 16-9-2015 La Camera dei deputati ed il Senato della

Dettagli

Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Vigente al: 31-5-2016 La Camera dei deputati ed il Senato della

Dettagli

PROCESSO TRIBUTARIO: CAMBIATI I TEMPI PER LA COSTITUZIONE DEL RICORRENTE

PROCESSO TRIBUTARIO: CAMBIATI I TEMPI PER LA COSTITUZIONE DEL RICORRENTE PROCESSO TRIBUTARIO: CAMBIATI I TEMPI PER LA COSTITUZIONE DEL RICORRENTE a cura di Antonio Gigliotti Nel processo tributario, il termine dei trenta giorni per il deposito del ricorso in Commissione tributaria

Dettagli

La notificazione degli avvisi e degli atti al contribuente, disciplina normativa e orientamenti giurisprudenziali

La notificazione degli avvisi e degli atti al contribuente, disciplina normativa e orientamenti giurisprudenziali La notificazione degli avvisi e degli atti al contribuente, disciplina normativa e orientamenti giurisprudenziali Autore: Manisi Antonella In: Diritto tributario Il D.P.R. 600/73 disciplina all art. 60

Dettagli

Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo 09/05/2015

Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo 09/05/2015 aspetti pratici e criticità Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo Viterbo - 9 Maggio 2015 Panoramica legislativa Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo 09/05/2015 Viterbo - 9 Maggio 2015 4 Principali

Dettagli

Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014

Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014 Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014 1 Quesito n. 1: Può l avvocato validamente notificare in proprio, a mezzo posta elettronica certificata, la copia informatica di un atto

Dettagli

La notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso

La notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso La notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso Avv. Andrea Ricuperati (ultimo aggiornamento: 21 aprile 2016) 1 Le tre modalità di notifica secondo la nuova L. n. 53/1994 Tramite

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) contro

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) contro N. 01756/2013 REG.PROV.COLL. N. 05762/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la

Dettagli

Il Processo Telematico: procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Norme scoordinate e profili critici

Il Processo Telematico: procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Norme scoordinate e profili critici Il Processo Telematico: procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Norme scoordinate e profili critici Avv. Maria Grazia D Amico Foro di Torino Il D.L. 29/12/2009,

Dettagli

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) MODIFICHE IN VIGORE DALL I. I. 2012

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) MODIFICHE IN VIGORE DALL I. I. 2012 Le recentissime modifiche al Codice di procedura civile in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile (art. 25, l. 12 novembre 2011, n. 183) Art. 25. (Impiego della posta elettronica

Dettagli

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (GU n. 302 del 29-12-2012) Art. 1, comma 19 Al decreto-legge 18 ottobre

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 21 16.03.2017 Processo tributario: recenti chiarimenti della Cassazione A cura di Paola Mauro Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo

Dettagli

Road-map? modalità di redazione e di invio LE CRITICITA. PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) L INVIO (modalità di redazione)

Road-map? modalità di redazione e di invio LE CRITICITA. PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) L INVIO (modalità di redazione) modalità di redazione e di invio -Avv. Marco Prosperoni -ODA Viterbo -14 Maggio 2015 Road-map? 1 PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) 2 L INVIO (modalità di redazione) 3 DOPO L INVIO (archiviazione, uso, deposito

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 50 30.06.2016 Impugnazioni: notifica attraverso operatori postali privati Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario In tema

Dettagli

NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI LEGGE N. 53/1994

NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI LEGGE N. 53/1994 NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI LEGGE N. 53/1994 REQUISITI PER POTER EFFETTUARE LA NOTIFICA: La predetta Legge concede la facoltà di notificare all avvocato che: - sia iscritto all albo - sia stato

Dettagli

A NOTIFICA CON IRREGOLARITÀ DI FORMA RENDE NULLO L AVVISO DI ACCERTAMENTO

A NOTIFICA CON IRREGOLARITÀ DI FORMA RENDE NULLO L AVVISO DI ACCERTAMENTO martedì 30 novembre 2010 CONTENZIOSO A NOTIFICA CON IRREGOLARITÀ DI FORMA RENDE NULLO L AVVISO DI ACCERTAMENTO Di Alessandro Sacrestano La notifica è un procedimento fondamentale ai fini della regolarità

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA VADEMECUM NOTIFICHE A MEZZO PEC INTRODUZIONE La notifica a mezzo PEC costituisce un'alternativa alla notifica mediante Ufficiale Giudiziario ed è una forma di notifica in

Dettagli

Vademecum. per le notifiche in proprio degli Avvocati. Il documento contiene segnalibri

Vademecum. per le notifiche in proprio degli Avvocati. Il documento contiene segnalibri Vademecum per le notifiche in proprio degli Avvocati Il documento contiene segnalibri Aggiornato al 3 giugno 2016 Sommario Introduzione... 2 Legge n. 53 del 21 gennaio 1994... 3 Norme introdotte per le

Dettagli

Vademecum. per le notifiche in proprio degli Avvocati. Il documento contiene segnalibri

Vademecum. per le notifiche in proprio degli Avvocati. Il documento contiene segnalibri Vademecum per le notifiche in proprio degli Avvocati Il documento contiene segnalibri Aggiornato al 9 giugno 2016 Sommario Introduzione... 2 Legge n. 53 del 21 gennaio 1994... 3 Norme introdotte per le

Dettagli

COMUNE DI CAMPOBASSO

COMUNE DI CAMPOBASSO COMUNE DI CAMPOBASSO ************* REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del 1 Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...

Dettagli

Notifiche telematiche e giudizio in Cassazione

Notifiche telematiche e giudizio in Cassazione Notifiche telematiche e giudizio in Cassazione Autore: Isola Francesco In: Diritto civile e commerciale Ai sensi dell'art. 369 co. 2 cpc "Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:

Dettagli

Città di Lecce REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI

Città di Lecce REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI Città di Lecce REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 agosto 2017 REGOLAMENTO SULLA

Dettagli

ART. 125 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. a) legge di stabilità, (applicabile dal 31 gennaio 2012).

ART. 125 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. a) legge di stabilità, (applicabile dal 31 gennaio 2012). MODIFICHE AL C.P.C. E ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL C.P.C. (Tabelle realizzate in collaborazione con l Avv. Maria Sichetti e con il Dott. Filippo Tosti) TESTO ORIGINARIO TESTO MODIFICATO ART. 125 C.P.C.,

Dettagli

VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI Aggiornato alla data del 22.02.2010 VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI LA LEGGE nr. 53/1994 Con la legge 53/1994 si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari,

Dettagli

VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI LA LEGGE nr. 53/1994 Con la legge 53/1994 si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l intermediazione

Dettagli

XXIX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 13-16 NOVEMBRE 2008 BOLOGNA

XXIX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 13-16 NOVEMBRE 2008 BOLOGNA XXIX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 1316 NOVEMBRE 2008 BOLOGNA L Unione Triveneta in occasione del Congresso Nazionale Forense mette a disposizione dei Colleghi alcune proprie produzioni, tra le quali il

Dettagli

NOTIFICHE A MEZZO PEC: GIURISPRUDENZA E PRATICA

NOTIFICHE A MEZZO PEC: GIURISPRUDENZA E PRATICA MERCOLEDI' 29 GIUGNO 2016 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 Sala Energia Centro Congressi SGR di Rimini PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO: TEORIA E PRATICA PER L'AVVIO DELLA RIFORMA NOTIFICHE A MEZZO PEC:

Dettagli

IL PROCESSO TRIBUTARIO

IL PROCESSO TRIBUTARIO IL PROCESSO TRIBUTARIO Dott. Saverio Marasco Dott.ssa Renata Carrieri Cosenza 10 maggio 2012 NORMATIVA La disciplina del contenzioso tributario è contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n 546

Dettagli

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE CON VALORE LEGALE PRESSO I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 Presso il Tribunali Civili del territorio nazionale - OBBLIGO ai termini della normativa

Dettagli

A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità. Normativa di Riferimento. Data di entrata in vigore

A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità. Normativa di Riferimento. Data di entrata in vigore A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità Normativa di Riferimento Data di entrata in vigore 1) Incompatibilità Giudici Tributari 1 / 8 (Art.8 D.lgs.N 546/1992)

Dettagli

VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI Aggiornato alla data del 09/03/2011 VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI LA LEGGE nr. 53/1994 Con la legge 53/1994 si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari,

Dettagli

Ordine degli Avvocati di Venezia Corte d'appello di Venezia

Ordine degli Avvocati di Venezia Corte d'appello di Venezia Ordine degli Avvocati di Venezia Corte d'appello di Venezia Venezia, 22 Giugno 2011 Teatro La Fenice, Sale Apollinee LE REGOLE TECNICHE PER L'ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Dettagli

13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI

13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA 13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI LA NORMATIVA D.LG. 179/2012 - ARTICOLO N.16 DECIES POTERE DI CERTIFICAZIONE

Dettagli

VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI LA LEGGE nr. 53/1994 Con la legge 53/1994 si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l intermediazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Allegato A alla deliberazione C.C. n. 16 del 23.6.2014. COMUNE DI BORGIO VEREZZI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

Dettagli

PROCESSO TELEMATICO. Lo stato dell arte della normativa e le regole generali

PROCESSO TELEMATICO. Lo stato dell arte della normativa e le regole generali PROCESSO TELEMATICO Lo stato dell arte della normativa e le regole generali TUTTO INIZIA DODICI ANNI FA. art. 4 del d.p.r. 123/2001 Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti

Dettagli

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Autore: Vanacore Giorgio In: Diritto processuale civile A) Se è pacifico, presso gli operatori, che

Dettagli

COMUNE DI VENDONE Provincia di Savona

COMUNE DI VENDONE Provincia di Savona COMUNE DI VENDONE Provincia di Savona REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI (approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 01/03/2006) Indice Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Definizione

Dettagli

PCT DALLA NORMATIVA ALLA REALTÀ APPLICATIVA. GUIDA BREVE ALLE NOTIFICHE A MEZZO PEC a cura dell Avv. Antonio Tesoro

PCT DALLA NORMATIVA ALLA REALTÀ APPLICATIVA. GUIDA BREVE ALLE NOTIFICHE A MEZZO PEC a cura dell Avv. Antonio Tesoro PCT DALLA NORMATIVA ALLA REALTÀ APPLICATIVA GUIDA BREVE ALLE NOTIFICHE A MEZZO PEC a cura dell Avv. Antonio Tesoro Dal 24 maggio 2013 gli Avvocati possono procedere alle notificazioni in proprio a mezzo

Dettagli

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) Art. 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Notifica diretta e relata in bianco, espressioni dello stesso male : l inesistenza della notifica della cartella di pagamento

Notifica diretta e relata in bianco, espressioni dello stesso male : l inesistenza della notifica della cartella di pagamento Notifica diretta e relata in bianco, espressioni dello stesso male : l inesistenza della notifica della cartella di pagamento di Maurizio Villani e Paola Rizzelli Con sentenza n. 436/02/10, pronunciata

Dettagli

Sezione IV Delle comunicazioni e delle notificazioni

Sezione IV Delle comunicazioni e delle notificazioni REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443 Codice di procedura civile. (040U1443) Vigente al: 25-9-2015 omissis Sezione IV Delle comunicazioni e delle notificazioni Art. 136. (Comunicazioni). Il cancelliere,

Dettagli

Comune di San Giovanni in Persiceto. Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Comune di San Giovanni in Persiceto. Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Comune di San Giovanni in Persiceto Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 26/07/2017

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Semplificazione e Trasparenza (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari) Roma, 25

Dettagli

COMUNE DI MIRANDOLA (Provincia di Modena) REGOLAMENTO PER LA DEFINZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

COMUNE DI MIRANDOLA (Provincia di Modena) REGOLAMENTO PER LA DEFINZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI COMUNE DI MIRANDOLA (Provincia di Modena) REGOLAMENTO PER LA DEFINZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Approvato con delibera di C.C. n. 90 del 31/07/2017 1 Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 68 del 31/7/2017 SOMMARIO Articolo 1 - Oggetto del Regolamento... Articolo 2

Dettagli

COMUNE DI VIGODARZERE Provincia di Padova

COMUNE DI VIGODARZERE Provincia di Padova COMUNE DI VIGODARZERE Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.08.2017 Articolo 1 -

Dettagli

Ordine degli Avvocati di Lucca. La notificazione degli atti da parte degli avvocati tramite PEC e Servizio Postale

Ordine degli Avvocati di Lucca. La notificazione degli atti da parte degli avvocati tramite PEC e Servizio Postale Ordine degli Avvocati di Lucca La notificazione degli atti da parte degli avvocati tramite PEC e Servizio Postale La Legge 21 gennaio 1994, n. 53 riconosce agli avvocati la facoltà di notificare gli atti

Dettagli

Le attestazioni di conformità nel processo

Le attestazioni di conformità nel processo Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al 22.08.2015 (cioé alla L. 132/2015) Cosa devi fare? Attestazione occorrente Vedi il fac simile Notificare via Pec un documento scansionato

Dettagli

[omissis] CAPO II DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

[omissis] CAPO II DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO Testo del DL Orlando sul PCT n. 90/2014 convertito con Legge in attesa di pubblicazione in GU (con, in grassetto, le novità introdotte dalla legge di conversione e, in testo barrato, il testo originario

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 71 03.11.2016 Cartella consegnata al parente vicino di casa : nulla la notifica senza raccomandata A/r Categoria: Contribuente Sottocategoria:

Dettagli

C I T T À D I L U C E R A PROVINCIA DI FOGGIA

C I T T À D I L U C E R A PROVINCIA DI FOGGIA C I T T À D I L U C E R A PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Approvato con: deliberazione consiliare n. 82 del 24 agosto 2017 Articolo 1

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30/07/2013 INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 ART. 2 -

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE QUESTIONI PROCEDURALI E NOTIFICHE DELLE CARTELLE ESATTORIALI In questo articolo si riportano alcune

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE QUESTIONI PROCEDURALI E NOTIFICHE DELLE CARTELLE ESATTORIALI In questo articolo si riportano alcune GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE QUESTIONI PROCEDURALI E NOTIFICHE DELLE CARTELLE ESATTORIALI In questo articolo si riportano alcune importanti sentenze della Corte di Cassazione su problematiche

Dettagli

COMUNE DI PALERMO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

COMUNE DI PALERMO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE COMUNE DI PALERMO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (AI SENSI DELL ART. 11 COMMA 1 BIS DEL D.L. N. 50 DEL 24/04/2017 CONVERITO CON LEGGE 96/2017). Approvato dal Consiglio

Dettagli

COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI COMUNE DI PONTBOSET VALLE D'AOSTA ******** REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizione di notificazione Art. 3 - Modalità per la notificazione

Dettagli

COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI COMUNE DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 0 INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...2 Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata...2 Articolo

Dettagli

Attestazione occorrente. Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994

Attestazione occorrente. Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994 A v v. R o b e r t o D i P i e t r o Patrocinante in Cassazione via Gramsci n. 41-67051 AVEZZANO AQ Tel e fax 0863 414530 0863 22278 www.studiodipietro.it Email studiodipietro@gmail.com Le attestazioni

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto

Dettagli

OdG n.: 288 PG n.: /2017 Data seduta: 24/07/2017 Data inizio vigore: 05/08/2017

OdG n.: 288 PG n.: /2017 Data seduta: 24/07/2017 Data inizio vigore: 05/08/2017 OdG n.: 288 PG n.: 245153/2017 Data seduta: 24/07/2017 Data inizio vigore: 05/08/2017 Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art.11 D.L.50/17 così

Dettagli

Decreto Incentivi 4: Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione

Decreto Incentivi 4: Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione Circolare n. 8 del 30 Luglio 2010 Decreto Incentivi 4: Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione Premessa Il Decreto Legge del 25.03.2010 n. 40 convertito con modificazioni nella

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI COMUNE DI LEGNANO Città Metropolitana di Milano REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI In vigore dal 27 luglio 2017 Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

Dettagli

Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica -

Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica - Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica - IL D.L. 83 DEL 27/06/2015 DEPOSITI TELEMATICI DI ATTI INTRODUTTIVI E POTERI DI AUTENTICA ART. 19, 1. A ) 1) DEPOSITO ATTO INTRODUTTIVO

Dettagli

Appello tributario. Decorrenza termine lungo

Appello tributario. Decorrenza termine lungo Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 77 28.11.2013 Appello tributario. Decorrenza termine lungo Non può essere rimessa in termini la parte che, pur non avendo avuto notizia della

Dettagli

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ ASSOCIAZIONE SINDACALE AVVOCATI DI BOLOGNA E DELL EMILIA ROMAGNA ADERENTE ALLA A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ evento formativo 11/25 febbraio 2016 Avv. Andrea Armillotta

Dettagli

Comune di San Giorgio Piacentino PROVINCIA DI PIACENZA. Servizio Unico Tributi e Catasto Unione Valnure e Valchero. Regolamento

Comune di San Giorgio Piacentino PROVINCIA DI PIACENZA. Servizio Unico Tributi e Catasto Unione Valnure e Valchero. Regolamento Allegato Comune di San Giorgio Piacentino PROVINCIA DI PIACENZA Servizio Unico Tributi e Catasto Unione Valnure e Valchero Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Dettagli

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero

Dettagli

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B INDICE Schemi 1 Le impugnazioni delle sentenze (artt. 323 e ss.)... 3 2 Cosa giudicata formale (art. 324)... 4 3 I termini delle impugnazioni (artt. 325 e ss.)... 5 4 Il termine breve (artt. 325 e ss.)...

Dettagli

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234) (GU n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234 ) note:

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 10.8.2017 COMUNE DI SASSARI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Testo coordinato della deliberazione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 2869 Anno 2017 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: TADDEI MARGHERITA Data pubblicazione: 03/02/2017 SENTENZA sul ricorso 21517-2012 proposto da: INCARNATO FABIO, elettivamente

Dettagli

La notifica a mani si perfeziona nei confronti del notificante al momento della mera consegna dell atto all ufficiale giudiziario.

La notifica a mani si perfeziona nei confronti del notificante al momento della mera consegna dell atto all ufficiale giudiziario. La notifica degli atti giudiziari dopo la sentenza della Corte Costituzionale 28/2004 ( Articolo di Carmelo Giurdanella e Annalisa Magro 21.04.2004 ) AFFERMATO IL PRINCIPIO GENERALE DELLA SCISSIONE SOGGETTIVA

Dettagli

Decreto crescita 2.0: Giustizia digitale - Processo civile telematico Decreto Legge n 179, G.U

Decreto crescita 2.0: Giustizia digitale - Processo civile telematico Decreto Legge n 179, G.U Decreto crescita 2.0: Giustizia digitale - Processo civile telematico Decreto Legge 18.10.2012 n 179, G.U. 18.12.2012 DECRETO CRESCITA 2.0 (DL 179/2012 conv. con L 221/2012) Sezione VI GIUSTIZIA DIGITALE

Dettagli

COMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI -

COMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI - COMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI - REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE Pagina 0 di 5 INDICE ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 DEFINIZIONE DI NOTIFICAZIONE

Dettagli

Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio

Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio Cass.civ.Sez. 6-3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014 In tema di competenza per territorio,

Dettagli

VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI. a cura

VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI. a cura VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI a cura Palazzo di Giustizia Piazzale Giustiniano, 7 33170 Pordenone ATTENZIONE LA NOTIFICA IN PROPRIO A MEZZO PEC L art. 16 ter D.L. 18.10.2012 n. 179

Dettagli

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA dott. Pietro Lupi Giudice del Tribunale di Napoli Avv. Roberto Arcella Componente

Dettagli

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della

Dettagli

COMUNE DI CEFALÙ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO C.so Ruggiero Indirizzo internet:

COMUNE DI CEFALÙ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO C.so Ruggiero Indirizzo internet: COMUNE DI CEFALÙ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO C.so Ruggiero 139 90015 Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Dettagli

COMUNE DI POLISTENA Provincia di Reggio Calabria RIPARTIZIONE GARE CONTRATTI SERVIZI LEGALI

COMUNE DI POLISTENA Provincia di Reggio Calabria RIPARTIZIONE GARE CONTRATTI SERVIZI LEGALI COMUNE DI POLISTENA Provincia di Reggio Calabria RIPARTIZIONE GARE CONTRATTI SERVIZI LEGALI COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVISO PUBBLICO

Dettagli

ARGEA SARDEGNA Agenzia Regionale Sarda per la Gestione e l Erogazione degli Aiuti in Agricoltura

ARGEA SARDEGNA Agenzia Regionale Sarda per la Gestione e l Erogazione degli Aiuti in Agricoltura ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 1975 DEL 20/05/2016 ARGEA SARDEGNA Agenzia Regionale Sarda per la Gestione e l Erogazione degli Aiuti in Agricoltura MANUALE SUI RICORSI GERARCHICI (approvato con determinazione

Dettagli

LE NOTIFICHE DI ATTI IMPOSITIVI NEL CASO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 1/4

LE NOTIFICHE DI ATTI IMPOSITIVI NEL CASO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 1/4 DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO 1/4 La notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino, ovvero atti impositivi, è rigorosamente disciplinata dall art. 26 [1] d.p.r. n. 602 del 1973

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13 INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso

Dettagli

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO. Venezia, 24 maggio 2016 Aula Magna Cà Dolfin

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO. Venezia, 24 maggio 2016 Aula Magna Cà Dolfin IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO Venezia, 24 maggio 2016 Aula Magna Cà Dolfin Il processo amministrativo telematico: le criticità Avv. Carla Secchieri Consigliera Nazionale Forense Coordinatrice del

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 16949 Anno 2014 Presidente: CICALA MARIO Relatore: BOGNANNI SALVATORE Data pubblicazione: 24/07/2014 ORDINANZA sul ricorso 13623-2011 proposto da: EQUITALIA GERIT SPA 00410080584,

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA I POTERI DI AUTENTICA DEGLI AVVOCATI

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA I POTERI DI AUTENTICA DEGLI AVVOCATI CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA I POTERI DI AUTENTICA DEGLI AVVOCATI NORMATIVA e formule per le diverse ATTESTAZIONI DI CONFORMITA COMMISSIONE INFORMATICA - ANNO 2016 - I POTERI

Dettagli

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1

Dettagli

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO dott. Giancarlo Grossi 1 D.L. 06/07/2011, n. 98, conv. in L. 15/07/2011, n. 111 ARTICOLO 39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria Modifica

Dettagli

Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11

Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (in Gazz. Uff., 26 gennaio, n. 20) Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) Il termine

Dettagli

II CORSO PRATICO: LE NOVITA' DEL DL 83/2015 E IL DEPOSITO DI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI PCT ISTRUZIONI PER L'USO

II CORSO PRATICO: LE NOVITA' DEL DL 83/2015 E IL DEPOSITO DI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI PCT ISTRUZIONI PER L'USO II CORSO PRATICO: LE NOVITA' DEL DL 83/2015 E IL DEPOSITO DI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI PCT ISTRUZIONI PER L'USO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA in collaborazione con la Commissione informatica art. 16 bis

Dettagli

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO Tomo III Formulario A cura di Nunzio Santi Di Paola Indice F001. Regolamento di giurisdizione (artt. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 41 c.p.c.)... Pag. 15

Dettagli

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli; Prot. n. 2903/RU IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI VISTO l articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che la cartella di pagamento da

Dettagli