TRIBUNALE DI SALERNO I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, riunito in Collegio nelle persone dei signori: 1) Dott.
|
|
- Raffaele Rosa
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 TRIBUNALE DI SALERNO I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, riunito in Collegio nelle persone dei signori: 1) Dott. Antonio Valitutti Presidente 2) Dott. Maria Assunta Niccoli Giudice 3) Dott. Antonio Scarpa Giudice relatore FATTO visto il ricorso per reclamo al collegio proposto in data 4 settembre 2009 dal FALLIMENTO ( ) S.R.L. nei confronti di ( ) S.R.L. avverso l'ordinanza resa dal Giudice designato in data 10 agosto 2009, con cui è stata accolta la domanda di sequestro conservativo del Fallimento nei confronti di ( ) ed altri, mentre è stata rigettata quella avanzata nei confronti della ( ) S.R.L.; sentite le parti all'udienza del 15 dicembre 2009 e sciogliendo la riserva di pronuncia ivi assunta, osserva quanto segue. Il Fallimento ( ) S.R.L. dichiara di agire per la nullità o simulazione delle deliberazioni della ( ) sr.l. del 26 ottobre 2005 e della ( ) S.r.l. del 4 novembre 2005, e quindi per la condanna della ( ) s.r.l. alla restituzione al Fallimento dei beni costituiti dalla partecipazione al 50% del capitale di ( ) s.r.l., del credito per finanziamento erogato alla stessa ( ), nonché di beni immateriali, ovvero del loro controvalore in denaro, intendendosi gli stessi beni illecitamente trasferiti alla beneficiaria ( ) s.r.l., per effetto della delibera (quella del 26 ottobre 2005) di ripianamento delle perdite di esercizio 2004 e 2005 della partecipata ( ) s.r.l. e di rinunzia al diritto di opzione in sede di ricostituzione del capitale sociale; in subordine il Fallimento, nel corso del pendente giudizio di merito ed a sostegno della pretesa cautelare di sequestro, deduce l'inefficacia e la revocabilità degli atti di trasferimento indicati e della rinuncia al diritto di opzione; o ancora l'indebito arricchimento della stessa ( ) s.r.l., che aveva sottoscritto la quota di capitale della ( ) s.r.l. in seguito al mancato esercizio dell'opzione spettante a ( ) S.R.L.. Il reclamo si sofferma sulla sussistenza del periculum in mora necessario per l'ottenimento del sequestro conservativo ed invece escluso nell'ordinanza gravata, ma la natura pienamente devolutiva dello strumento ex art. 669 terdecies c.p.c. impone al Tribunale di verificare comunque preliminarmente la sussistenza del necessario fumus boni iuris del credito vantato dal Fallimento ( ) S.R.L. verso ( ) s.r.l. Dunque, il Fallimento ( ) s.r.l. agisce con una domanda di nullità delle deliberazioni assembleari della stessa ( ) s.r.l., nonché della ( ) S.r.l., di cui la ( ) s.r.l. era socia, ma anche per la nullità dei trasferimenti operati da ( ) S.r.l. a ( ) s.r.l.. Il Curatore del Fallimento ( ) s.r.l. appare certamente legittimato a proporre la domanda di nullità della deliberazione della ( ) S.r.l. In relazione a tale domanda, la posizione della ( ) s.r.l. va però regolata sulla base del disposto dell'art. 2379, comma IV, e 2377, comma VII, c.c.. Dette norme fanno espressamente salvi, in caso di nullità o annullamento della deliberazione assembleare impugnata, i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della medesima deliberazione. In tal senso sarebbe indispensabile una approfondita verifica della posizione della terza ( ) s.r.l., al fine di superare l'intangibilità dei diritti da essa acquistati medio tempore, tale da rendere comunque irreversibili le conseguenze della deliberazione impugnata. Peraltro, il riconoscimento della legittimazione del Curatore e del suo possibile interesse a che la nullità della deliberazione assembleare, a norma delle citate disposizioni, sia reso opponibile al terzo il quale abbia acquistato diritti in base ad atti esecutivi di detta deliberazione, non equivale ad affermare che il Curatore possa anche direttamente agire nei confronti del terzo per far dichiarare nulli i negozi intercorsi tra quest'ultimo e la società. Nelle società di capitali, dotate di distinta personalità giuridica e titolari di un
2 proprio autonomo patrimonio, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è infatti tutelabile esclusivamente con strumenti interni, ivi compresa la possibilità d'insorgere contro le deliberazioni invalide (oltre che di far valere l'eventuale responsabilità degli organi sociali), ma non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche qualora ne venga sostenuta la radicale nullità, resta contestabile solo dalla società stessa (Cass. 25 febbraio 2009, n. 4579; Cass. 15 novembre 1999, n ; Cass. 13 aprile 1989, n. 1788). Tali argomenti minano l'attuale fondatezza della pretesa creditoria diretta del Fallimento ( ) s.r.l. verso la ( ) s.r.l.. Lo stesso Fallimento reclamante prospetta poi un'azione revocatoria delle delibere con cui la assemblea di ( ) s.r.l. prima decise di ripianare le perdite della partecipata ( ) S.r.l. mediante utilizzazione dei finanziamenti in conto aumento capitale e poi rinunziò al diritto di opzione in sede di ricapitalizzazione della stessa ( ) S.r.l. Questo duplice contenuto dell'intera complessa operazione economica, che ad avviso della Curatela fallimentare avrebbe l'unico "illecito fine di determinare il trasferimento, senza corrispettivo, delle risorse di ( ) s.r.l., così confluite, sotto diverse forme in ( ) S.r.l." e quindi in favore di ( ) s.r.l., va in realtà ulteriormente investigato, non essendo allo stato provvisto di sufficiente consistenza neppure la prospettiva della sua revocabilità in danno della società che si indica come beneficiaria finale. Nella specie la revoca avrebbe ad oggetto il diritto di opzione relativo all'aumento del capitale sociale della s.r.l. ( ), risultante dalla ricostituzione dello stesso dopo il ripianamento delle perdite di esercizio 2004 e Ora, tra i presupposti che condizionano l'esperimento dell'azione revocatoria vi è quello relativo alla natura ed al contenuto dell'atto di cui si chiede l'inefficacia, nel senso che sono soggetti all'azione stessa soltanto quegli atti i quali importano una modificazione giuridico - economica della situazione patrimoniale del debitore. Tale requisito è configurabile in riferimento non solo agli atti di alienazione che importino una diminuzione attuale del patrimonio del debitore, ma altresì a quelli che possono comprometterne eventualmente la consistenza in futuro, come gli atti di rinunzia, le assunzioni di debito e la concessione di garanzie personali o reali. Tuttavia, per gli atti abdicativi è necessaria una distinzione occorrendo accertare se essi si ricollegano ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunziante o se, invece, si concretano nella rinunzia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente il compendio patrimoniale quo ante del debitore. Nel primo caso (rinunzia all'eredità, rinunzia alla prescrizione) l'azione revocatoria è senza dubbio ammissibile, mentre nel secondo caso (rinunzia ad un compromesso d'acquisto) il comportamento del debitore non consente l'esercizio dell'azione revocatoria, perché il futuro incremento del suo patrimonio non si pone come conseguenza immediata della omessa rinunzia, ma è collegato all'ulteriore adempimento dell'obbligo, da parte del compratore, di corrispondere il relativo prezzo. Ond'è che, di fronte ad una situazione giuridica ancora in fieri, il mancato acquisto del bene non può mai assumere il valore e la portata di un atto dispositivo, ma può giustificare tutt'al più il tempestivo esercizio dell'azione surrogatoria (Cass , n. 1979). Andrà quindi accertato, se del caso anche a mezzo CTU nel corso del giudizio di merito, se tale diritto di opzione avesse un valore economico in sè, già attuale ed indipendente dall'eventuale sottoscrizione dell'aumento di capitale cui esso si riferisce. Il valore di tale diritto andrebbe commisurato al patrimonio della società e potrebbe essere monetizzato attraverso l'alienazione del diritto di opzione in sé, che ha un suo autonomo valore di mercato.
3 Il diritto di opzione è disciplinato nell'ambito della società per azioni dall'art c.c. e, per quanto concerne la società a responsabilità limitata, dall'art bis c.c. nella disciplina successiva alla riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6 del L'art bis, comma 1, nell'affermare che spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento del capitale sociale in proporzione delle partecipazioni da essi possedute, eccezion fatta per le diverse previsioni dell'atto costitutivo, consente ai soci di mantenere invariata la loro partecipazione nonostante l'aumento del capitale sociale della società. Nel caso in cui il socio non possa esercitare il suo diritto, egli potrebbe limitare il danno derivante dalla conseguente riduzione o esclusione della partecipazione, alienando il diritto di opzione a favore di chi fosse in grado di esercitare tale diritto in sua vece. Di qui l'indiscussa conclusione che il diritto di opzione nelle società di capitali assume un valore economico in sé, potendo essere oggetto di disposizione a favore di terzi. La cessione del diritto di opzione non può peraltro incontrare limiti maggiori di quelli previsti per il trasferimento delle azioni o delle quote. La libera trasferibilità delle quote per atto tra vivi, sancita dall'art. 2469, comma 1, c.c., comporta, in difetto di diversa disciplina statutaria, la piena possibilità per il socio che non intendesse esercitare il diritto di opzione di cederlo. Tuttavia la più marcata impronta personalistica della disciplina della società a responsabilità limitata rispetto a quella della società per azioni, implica che siano pienamente valide ed efficaci, in virtù della stessa disciplina dettata dall'art c.c., le clausole che vietano il trasferimento delle quote per atto inter vivos o che limitavano tale possibilità di trasferimento in favore dei soli soci, clausole di frequente adozione nella pratica statutaria. Tali vincoli incidono ovviamente anche sul diritto di opzione, perché la cessione del diritto di opzione ed il suo successivo esercizio da parte del cessionario produce gli stessi effetti del trasferimento della quota, vale a dire modifica il novero dei soci ed incide sulla quota di partecipazione di ciascuno al capitale sociale. Ne deriva che il diritto di opzione non è consentito quando sia prevista statutariamente l'intrasferibilità delle quote, e che nei casi in cui lo statuto ammetta il trasferimento soltanto a favore dei soci ovvero preveda un diritto di prelazione a favore di questi ultimi, la cessione del diritto di opzione può avvenire soltanto nel rispetto dei limiti alla libera circolazione delle quote. Si è pertanto affermato in dottrina che nella società a responsabilità limitata il valore del diritto di opzione, ove sussistano limitazioni alla circolazione delle quote, si riduce e sovente si annulla, non rimanendo al socio altra pratica alternativa che la sottoscrizione dell'aumento o la perdita del diritto di opzione. Vi è dunque una netta differenza tra la disciplina del diritto di opzione nella società per azioni e nella società a responsabilità limitata. Mentre nel primo tipo di società alla libera circolazione delle azioni segue la possibilità, in caso di mancato esercizio dell'opzione da parte dei soci, di provvedere all'alienazione del diritto stesso sul mercato, essendo consentita ai terzi la sottoscrizione dell'aumento di capitale, nella società a responsabilità limitata in cui l'elemento personale connesso alla qualità del socio che partecipa alla società assume connotati di gran lunga più rilevanti, l'esistenza stessa (in questo caso pacifica in causa) ed il contenuto del diritto di opzione sono legati alla disciplina in concreto dettata dallo statuto sociale. Pertanto, a differenza di quanto avviene per la società per azioni, per la società a responsabilità limitata il diritto di opzione non ha automaticamente un valore patrimoniale autonomo, perché tale valore discende dalla disciplina in concreto adottata in ordine alla circolazione delle quote nell'ambito dello statuto sociale, statuto che, come si è detto, può sia vietare la circolazione della quota per atto inter vivos sia sottoporla a vincoli più o meno rigorosi, vincoli che incidono sulla trasferibilità ai soci o ai terzi del diritto di opzione. Ne deriva che l'assoggettamento a revocatoria dell'atto di rinuncia o del mancato esercizio di tale diritto, essendo diretto alla declaratoria d'inefficacia dell'atto abdicativo ed all'assoggettamento del diritto
4 all'azione esecutiva da parte del creditore del socio, comporta la dimostrazione che il bene oggetto della rinuncia sia sottoponibile all'azione esecutiva secondo la legge di circolazione delle quote così come stabilita in concreto dallo statuto sociale. Nel caso in esame la Curatela del Fallimento ( ) s.r.l. prospetta che il diritto di opzione in relazione al capitale della ( ) S.r.l. avesse un valore in sé, di cui sarebbe stato depauperata la società fallita, ma non deduce che esso fosse alienabile sul mercato, né ha allegato, neppure nel corso del giudizio di merito, che tale valore di mercato corrispondesse alla disciplina statutaria in concreto adottata dalla ( ) S.r.l.. Deve allora al momento ribadirsi che la rinuncia o il mancato esercizio del diritto di opzione non è suscettibile di revoca ai sensi degli artt. 64 o 67 R. D. 16 marzo 1942, n. 267 o dell'art c.c., se non quando l'opzione costituisca un bene in sé, dotato di autonomo valore di mercato. Nella specie, avendosi riguardo alla disciplina della società a responsabilità limitata, la revoca rimane subordinata alla dimostrazione che il diritto di opzione sia suscettibile di alienazione secondo la legge di circolazione delle quote stabilita dallo statuto sociale (Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 2007, n ). Quanto all'ulteriore contenuto delle delibere impugnate del 26 ottobre 2005, laddove per la ricostituzione del capitale della ( ) S.r.l. si stabiliva di utilizzare i finanziamenti in conto aumento capitale (pari per la socia ( ) s.r.l. ad euro ,95), è noto come i versamenti effettuati dai soci della società in conto di futuro aumento di capitale (o con altra analoga dizione indicati), pur non determinando un incremento del capitale sociale e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale (onde non occorre che siano conseguenti a una specifica deliberazione assembleare di aumento del predetto capitale), hanno una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile invece a quella di capitale di rischio; con la conseguenza che essi non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione. Ciò non esclude, tuttavia, che tra la società ed i soci possa essere convenuta l'erogazione di un capitale di credito e che, quindi, i soci possano effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo. Lo stabilire, in concreto, la natura del versamento, è questione di interpretazione, che, in difetto di una chiara manifestazione di volontà, ben può essere ricavata dalla terminologia adottata nel bilancio, poiché questo è soggetto all'approvazione dei soci e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto diventano determinanti per stabilire se si controverta, appunto, di un finanziamento o di un conferimento (Cass. 13 agosto 2008, n ; Cass. 31 marzo 2006, n. 7692). Ora, prima facie, nell'ambito di un'operazione di ricapitalizzazione di una società a responsabilità limitata, appare pienamente legittima la delibera di ripianamento delle perdite adottate mediante imputazione del fondo "finanziamento in conto aumento capitale sociale" risultante da apposita posta di bilancio; anzi, tali versamenti dei soci in conto di futuro aumento di capitale, non solo possono, ma debbono essere utilizzati a copertura delle perdite, in coerenza con la loro essenziale e primaria funzione di riserve, e cioè di strumenti di protezione del capitale sociale. Per tutte queste ragioni, appare da escludere l'attuale sufficiente fondatezza della pretesa creditoria azionata dal Fallimento ( ) s.r.l. nei confronti della ( ) s.r.l., al fine di essere autorizzata a sequestro conservativo in danno di quest'ultima. Il reclamo va pertanto rigettato, rimettendo per le spese del procedimento ex art. 669 terdecies la liquidazione al giudice del merito. P.Q.M. letti gli artt. 669 terdecies, 669 quater, e 700 c.p.c.,
5 il Tribunale di Salerno, I sezione civile, rigetta il reclamo proposto in data 4 settembre 2009 dal FALLIMENTO ( ) S.R.L. nei confronti di ( ) S.R.L. avverso l'ordinanza resa dal Giudice designato in data 10 agosto Manda alla cancelleria per la comunicazione. Salerno, depositato 12 gennaio 2010 Il Giudice Dott. ANTONIO SCARPA Il Presidente Dott. ANTONIO VALITUTTI (Fonte: DeJure)
Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliTRIBUNALE DI MODENA SEZIONE DISTACCATA DI CARPI. YY spa e Confezioni ZZ srl, con avv.ti Alberto Lotti e Fabrizio Bulgarelli
Provvedimenti cautelari Sequestro conservativo Sequestro conservativo di quote sociali - Pendenza di azione revocatoria verso conferimento di ramo d azienda Decreto ingiuntivo nella disponibilità del creditore
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliRisoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002
Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27
Dettagli2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;
Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,
DettagliFiscal News N. 108. Natura contabile finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 10.04.2014. Premessa
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 108 10.04.2014 Natura contabile finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Nell'ambito delle problematiche di
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliFactoring Tour: Bari
Factoring Tour: Bari Il factoring: la gestione professionale dei crediti al servizio dell impresa LA CESSIONE DEI CREDITI IVA E NOVITA IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE Intervento di Massimo Lupi, avvocato
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliRAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA
RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliXX COMUNITA MONTANA DEI MONTI SABINI - 02037 POGGIO MOIANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO
XX COMUNITA MONTANA DEI MONTI SABINI - 02037 POGGIO MOIANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2014 RELAZIONE DELL ORGANO ESECUTIVO AL RENDICONTO DI GESTIONE 2014 Articolo 231
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliDATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI
DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
Dettagli17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO
17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO di Luciano Quattrocchio, Professore Sommario: 1. I riferimenti normativi - 2. La disciplina nel contesto fallimentare - 3.
DettagliLE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI
LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15
DettagliCancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali
avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliEmission trading Profili Iva
Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.
DettagliASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1/7 Egregi Consoci, Si ricorda che l art. 23 dello Statuto
DettagliRelazione degli Amministratori, redatta ai sensi dell articolo 125 ter Testo Unico della Finanza, sull unico punto all ordine del giorno dell
Relazione degli Amministratori, redatta ai sensi dell articolo 125 ter Testo Unico della Finanza, sull unico punto all ordine del giorno dell Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 febbraio 2015
DettagliIL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Decreto 10 febbraio 2014 Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decretolegge 31 agosto
DettagliI GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliPirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliRelazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. sul quarto punto all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria,
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Impregilo S.p.A. sul quarto punto all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria, recante: Modifica dell art. 33 dello Statuto sociale, al
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie
3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative
DettagliDirezione Centrale Normativa
RISOLUZIONE N. 75/E Roma, 26 luglio 2010 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Esenzione dall imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali
DettagliInteressi di mora nel calcolo della soglia antiusura
NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliLEZIONE 20 dicembre 2013
1 LEZIONE 20 dicembre 2013 Società per azioni (S.P.A.) > è una persona giuridica, cioè un soggetto di diritto autonomo, dotato di capacità giuridica e di agire e di autonomia patrimoniale perfetta. La
DettagliLe operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti
Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti 1 Le operazioni sul capitale Il capitale può subire, nel corso della gestione aziendale, variazioni di due tipi: Aumenti di capitale Riduzioni
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliL INDEBITAMENTO REGIONALE NELLE MODIFICHE AL D.LGS. 118/2011
SEMINARIO Regione Emilia-Romagna Armonizzazione della contabilità regionale Antonio Strusi L INDEBITAMENTO REGIONALE NELLE MODIFICHE AL D.LGS. 118/2011 21/6/2013 1 L INDEBITAMENTO NEL DECRETO CORRETTIVO
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliRISOLUZIONE N. 60/E. Roma, 16 maggio 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RR RISOLUZIONE N. 60/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello. X S.r.l. Trasformazione di società di capitali in società di persone e deducibilità
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliLEZIONE 4 DICEMBRE 2013
LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio
DettagliLE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE
REGISTRO DELLE IMPRESE LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it INDICE PREMESSA...3 INTRODUZIONE...3 1. DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE...3
DettagliCome cambia l antiriciclaggio
Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
DettagliRoma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,
DettagliRelazione Illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie
Relazione Illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni
DettagliDiritto di ritenzione: legittimo solo in caso di unico vincolo contrattuale Tribunale Milano, sez. XI, ordinanza 22.11.2012 commento e testo
Diritto di ritenzione: legittimo solo in caso di unico vincolo contrattuale Tribunale Milano, sez. XI, ordinanza 22.11.2012 commento e testo Altalex.it (Pierluigi D'Urso) L'ordinanza in rassegna accorda
DettagliFondazione Luca Pacioli
Fondazione Luca Pacioli DI CAPITALI TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL INTERNO DELLO STESSO COMUNE Documento n. 30 del 18 novembre 2005 La variazione dell indirizzo della sede della società non comporta
DettagliTRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO TRA. domiciliato in Roma, via presso l Avv. A.d.B. che lo rappresenta contumace DISPOSITIVO FATTO E DIRITTO
Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, 4 febbraio 2013 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO Il Giudice designato, Dott. E. FOSCOLO Nelle cause riunite 16964/12 e 16966/12 TRA M.V. e M.G.S. Domiciliati in Roma, presso
DettagliTitolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a
Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma
DettagliProcedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale
Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliRECESSO DEL SOCIO DI SOCIETA DI PERSONE. A cura di Andrea Silla e Flavia Silla
RECESSO DEL SOCIO DI SOCIETA DI PERSONE A cura di Andrea Silla e Flavia Silla Generalità I soci possono recedere dalla società di persone in qualsiasi momento: se la società è a tempo indeterminato; quando
DettagliAIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale
AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Procedure per le Operazioni sul capitale 6 ottobre 2014 3 marzo 2014 Procedure per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio
DettagliFondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
DettagliCircolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori
Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliINDICE CAPITOLO 1 POSIZIONE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL CURATORE FALLIMENTARE
INDICE 1 PREMESSA CAPITOLO 1 POSIZIONE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL CURATORE FALLIMENTARE 9 1. Il nuovo volto e ruolo del curatore 17 2. (Segue): i rapporti del curatore con gli altri organi 22 3. Posizione:
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
Dettagli* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.
Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE
DettagliCircolare N. 135 del 2 Ottobre 2015
Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015 Brevetti, disegni, modelli, software e marchi detassati con il nuovo patent box Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Ministero dello Sviluppo
DettagliRISOLUZIONE N. 158/E
RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliAssemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.
Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive
DettagliESERCITAZIONE N. 4 - SPA
ESERCITAZIONE N. 4 VARIAZIONI CAPITALE SOCIALE Pagina 1 di 11 TIPOLOGIE DI AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE L aumento del Capitale Sociale può essere: - SENZA VARIAZIONE del P.N. (Virtuale o Gratuito) - CON
DettagliORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione
DettagliCodice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing
Codice di comportamento di Internal Dealing 1 Reply S.p.A. Codice di comportamento in materia di Internal Dealing relativo alle operazioni su strumenti finanziari emessi da Reply S.p.A. compiute da Soggetti
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliL ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI
L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti
DettagliCircolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto
DettagliC i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6
C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 Circolare Numero 16/2013 Oggetto TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 228/2012 Sommario La legge n.228/2012
DettagliIl conferimento. Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008
Il conferimento Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008 1 Agenda 21 febbraio: Aspetti generali, legali e valutativi 22 febbraio: Aspetti contabili e fiscali 2 Indice
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull
DettagliOGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili
RISOLUZIONE N. 179/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 dicembre 2005 OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili
DettagliIl Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
DettagliPROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento
DettagliIL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento
DettagliRelazioni Illustrative degli Amministratori
Relazioni Illustrative degli Amministratori da sottoporre all'assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 28 aprile 2010, 29 aprile 2010, e 30 aprile 2010. Buzzi Unicem SpA
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliRISOLUZIONE N. 157/E
RISOLUZIONE N. 157/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello - art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. Società in nome collettivo, eredi del socio - Applicazione
DettagliLEZIONE 2 L ORDINAMENTO COMUNALE RIPORTATO NEL T.U.E.L. (D.LGS N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE)
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale LEZIONE 2 L ORDINAMENTO COMUNALE RIPORTATO NEL T.U.E.L. (D.LGS N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE) ELEMENTI DI CONTABILITA RIFERITI ALLA FASE DELLA SPESA
Dettagli