Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità Testo definitivo approvato con D.R DEL

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1 Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità Testo definitivo approvato con D.R DEL AREA ORGANI COLLEGIALI E COORDINAMENTO Settore Affari Generali IL RETTORE VISTA VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO VISTA VISTA RITENUTO la Legge 9 maggio 1989, n.168; il D.L/vo n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; lo Statuto dell Università della Calabria; il Regolamento Generale d'ateneo; il D.R. n.232 del con il quale è stato emanato il Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; il D.R. n.1463 del con il quale sono state approvate alcune modifiche del Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; il proprio decreto n. 990 del con il quale vengono approvate ulteriori modifiche del Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; il proprio decreto n del con il quale sono state approvate altre modifiche del Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; il proprio decreto n.3435 del con il quale sono state approvate ulteriori altre modifiche del Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità; la nota prot del con la quale il MIUR ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulle modifiche approvate con D.R. n.3435 del ; necessario ed urgente provvedere all'emanazione del nuovo testo aggiornato del Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità; D E C R E T A Con decorrenza immediata, è approvato il Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità nel testo aggiornato che di seguito si riporta: SEZIONE 1 - FINALITA E PRINCIPI GENERALI Art Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 della Legge 168/89 che riconosce alle Università autonomia finanziaria e contabile, indica le materie oggetto di specifica regolamentazione interna e detta norme relative al bilancio e alla sua gestione, all'amministrazione ed al procedimento amministrativo, all'autonomia negoziale e alle procedure negoziali, alla gestione del patrimonio e alle forme di controllo sui risultati e sull'efficienza dei procedimenti amministrativi. Art Obiettivi 1

2 1. Il presente Regolamento disciplina le norme generali di condotta dell'ateneo e dei suoi Centri di Gestione per le obbligazioni che prevedono oneri, proventi, permute e la stipula dei relativi contratti. Art Principi generali l. L azione amministrativa dell'università della Calabria è diretta ad assicurare il perseguimento delle finalità pubbliche di ricerca, di didattica e di servizi nonché quelle di promozione culturale e sociale nella Regione Calabria; essa si attua attraverso le gestioni di competenza dell'amministrazione Centrale e dei Centri di Gestione dell'ateneo. 2. Nell'azione amministrativa i principi fondamentali e i limiti da rispettare sono: a) pubblicità degli atti; b) annualità, unità, universalità, integrità e specializzazione dei bilanci; c) individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi; d) equilibrio tra le entrate e le spese; e) autonomia finanziaria e di bilancio dei Centri di Gestione Autonomi; f) individuazione delle forme di controllo del procedimento amministrativo e degli organi che debbono attuarle; g) criteri di determinazione e di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione e di assorbimento dell'eventuale disavanzo; h) divieto della gestione di fondi al di fuori dei bilanci; i) divieto del frazionamento degli impegni che riguardano un unico oggetto di spesa e delle compensazioni tra poste attive e passive; l) divieto di utilizzare gli stanziamenti finalizzati in deroga al vincolo di destinazione; m) divieto di assumere obbligazioni o di emettere mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili. SEZIONE 2 - NORME GENERALI Art Centri di Gestione 1. I Centri di Gestione, con il relativo livello di autonomia finanziaria, sono indicati nello Statuto dell'ateneo. Art Organi di Gestione e responsabili del procedimento amministrativo 1. L'Università della Calabria è centro di imputazione degli effetti giuridici degli atti conseguenti alla sua attività amministrativa in virtù della sua configurazione giuridica. 2. Il Rettore rappresenta l'ateneo ad ogni effetto di legge. 3. Il Direttore Amministrativo esercita i compiti e le funzioni di cui al Decreto Legislativo 29/93 e sue successive modifiche. 4. Per il funzionamento amministrativo di ciascun Centro di Gestione Autonoma sono previsti: - un Organo Collegiale che definisce le linee generali d'indirizzo sul funzionamento del Centro; - un Direttore eletto che è responsabile della gestione amministrativa e della attuazione delle indicazioni dell'organo Collegiale o di altri organismi dell'ateneo competenti in materia; - un Segretario Amministrativo che coadiuva il Direttore per lo svolgimento di tutti i compiti di natura amministrativo-contabile e pone in essere tutte le relative procedure deliberate dagli Organi di gestione; - una Giunta, ove prevista dallo Statuto, del Centro che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni. 5. Per i Centri di Gestione privi di autonomia amininistrativo-contabile l'indirizzo politico programmatico è riservato all'organo Collegiale preposto e la gestione amministrativo-contabile è svolta dall'amministrazione Centrale secondo la disciplina del Decreto Legislativo 29/93, su proposta del Direttore del Centro medesimo. 2

3 6. Tutti i provvedimenti che dispongono attribuzioni di competenze e di funzioni, anche se delegate e predeterminate, devono esplicitare le responsabilità connesse. 7. Il Direttore di ciascun Centro di Gestione Autonoma nomina un delegato che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento. 8. le disposizioni contenute nel presente articolo saranno recepite nel documento statutario. 9. Il Consiglio di Amministrazione individua i responsabili di strutture per le quali, in funzione delle responsabilità connesse alla natura del lavoro svolto, è opportuno stipulare apposite polizze assicurative sulla responsabilità civile-professionale per atti compiuti nell espletamento delle funzioni d ufficio, con l esclusione dei casi ascrivibili a dolo o colpa grave. Tale copertura assicurativa include anche l assistenza legale in ogni stato o grado di giudizio. La relativa spesa graverà sul bilancio dell Università. 10. Il rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute da singoli componenti dell Ateneo per azioni penali attinenti alle attività istituzionali è ammesso quando intervenga provvedimento di completa assoluzione. La misura degli onorari sarà quella liquidata dall Avvocatura dello Stato. Le eventuali maggiori spese restano a carico dell impiegato o dell amministratore. Art Autonomia negoziale l. L Università della Calabria, nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni previste dalla Legge 168/89, ha piena autonomia negoziale. 2. I contratti e le convenzioni attinenti alla gestione della didattica e della ricerca tra l'università e le amministrazioni pubbliche o private sono stipulate dal Rettore. 3. Tutti gli altri contratti sono stipulati dal Direttore Amministrativo dell'università della Calabria o da un suo delegato in conformità alle norme contenute nell'art. 3 del Decreto Legislativo 29/ Il Direttore dei Centri di Gestione stipula contratti e convenzioni nell'ambito dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle obbligazioni e con le procedure stabilite nel presente Regolamento. Art Servizio di cassa 1. Il servizio di cassa è affidato, previo esperimento di apposita gara, ad un unico Istituto di Credito, nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano la funzione creditizia e la sorveglianza sulle aziende di credito. 2. La convenzione di cui al comma l deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa per i Centri di Gestione dotati di autonomia. 3. L Università della Calabria può avvalersi di conti correnti postali per particolari servizi; unico traente è l'istituto cassiere di cui al comma 1 del presente articolo. Art Mutui I. Il Consiglio di Amministrazione, di norma, in occasione dell approvazione del bilancio di previsione, può deliberare, con motivata decisione anche in relazione alle forme di contrattazione, il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui da finalizzare esclusivamente a spese di investimento nel settore dell'edilizia e delle grandi attrezzature. 2. I mutui, la cui durata massima è di 20 anni, possono essere contratti anche in accordo con Enti pubblici territoriali, con quote complessive di ammortamento annuo massimo pari al 15% delle somme iscritte in bilancio per le spese di funzionamento dell'ateneo (con esclusione della spesa relativa agli emolumenti per il personale dipendente). 3. L onere complessivo delle quote di ammortamento dovrà, comunque, garantire il funzionamento ordinario della gestione amministrativa dell'ateneo. 4. Di tale valutazione dovrà essere fatta menzione esplicita nella deliberazione relativa alla decisione. Art Utilizzazione di personale estraneo 3

4 l. E' ammesso il ricorso a personale estraneo all'ateneo, previa giustificata motivazione, mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, nei casi in cui si tratti di: a) affidamento di compiti non rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente; b) affidamento di compiti che, pur rientranti tra quelli propri del personale dipendente, siano di supporto alle attività tecniche per la ricerca, didattica sperimentale, amministrativa e dei servizi, in presenza di carenze funzionali che non ne consentono lo svolgimento da parte del personale dell'ateneo; c) per l'affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale che richiedono specifiche competenze o iscrizioni in albi professionali e per cui non sia consentito, opportuno o possibile l'impiego di personale dell'ateneo. 2. Con apposita regolamentazione interna adottata dal Consiglio di Amministrazione sono disciplinate le varie fattispecie e le relative procedure autorizzative per il ricorso a personale estraneo; in esso deve essere precisato che l'affidamento riguarderà attività od opere ben definite, limitate nel tempo, che non possono prefigurare in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente. Quanto sopra nel rispetto del dettato di cui all'art. 7, comma 6 del D. Leg.vo 29/93. Art Borse di studio per giovani laureati, per perfezionamento e specializzazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione e i Centri di Gestione, ciascuno per i fondi di propria competenza, possono deliberare di istituire borse di studio per la prosecuzione di attività di ricerca da svolgersi dopo il conseguimento dei Diploma di laurea o al termine dei corsi di Dottorato di ricerca o di specializzazione. 2. I fondi stanziati per questa finalità possono provenire da: donazioni, convenzioni con Enti pubblici o privati o con privati nonché con quote fino al 20% derivanti dalle entrate per attività di ricerca e fondi MURST per borse di studio, perfezionamento, specializzazione (Legge 398/89); il limite delle risorse finanziarie da destinarsi alle borse è ridotto al 10% in attuazione dell'art. 7 della Legge 398/ Apposito regolamento emanato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, detta le norme da seguire per l'istituzione di tali borse di studio; in esso saranno indicate le forme di pubblicità da rispettare nel bando, la durata massima e l'importo delle stesse, nonché gli obblighi e i compiti dei destinatari delle borse. Art Sussidi per attività part-time 1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Senato Accademico, sentite le Facoltà, può deliberare, anche con finalità di sostegno economico nel quadro degli interventi sul diritto allo studio, di erogare sussidi agli studenti per definite forme di collaborazione a relative particolari attività ausiliarie tecniche e amministrative che non possono essere svolte a causa di carenze funzionali e di personale. 2. Gli Organi Collegiali dei Centri di Gestione possono deliberare di erogare compensi agli allievi dei corsi di Dottorato, nei limiti di 150 ore pro-capite annue, per attività part-time di carattere ausiliario, tecnico e amministrativo da imputare al bilancio di pertinenza. E' fatto assoluto divieto di affidare loro attività didattiche. 3. La copertura finanziaria necessaria per tale spesa deve essere deliberata, di norma, in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'ateneo, utilizzando anche trasferimenti erogati da Enti pubblici o privati e a ciò finalizzati. 4. I compensi, definiti annualmente su base oraria, sono esenti dall'ilor e dall'irpef ai sensi dell'art. 13 della Legge 390/ Apposita regolamentazione definisce le modalità di accesso a tali attività comunque sancite nel rispetto dei principi della Legge 390/91. Art Integrazione dei trasferimenti ministeriali per professori a contratto e per lettori di lingua straniera 4

5 1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può deliberare con maggioranza qualificata di integrare i trasferimenti ministeriali per i compensi da attribuire a professori a contratto di cui all'art. 25 del D.P.R. 382/80 e all'art. 100 del D.P.R. 382/ Le risorse necessarie potranno essere prelevate anche dalle entrate derivanti da contributi da parte di Enti pubblici o privati o da una quota dei contributi versati dagli studenti. SEZIONE 3 - CONTROLLI Art Forme di controllo 1. L azione amministrativo-contabile prevede valutazioni preventive di merito e di legittimità, un controllo sulla gestione finanziaria dell'amministrazione Centrale e dei Centri di Gestione, verifiche di funzionalità da parte di organismi interni all'ateneo ed il controllo successivo di legittimità sulla base dei consuntivi annuali, da parte della Corte dei Conti. Art 3.2 Modalità e responsabilità dei controlli 1. Ogni atto amministrativo emanato, sia dall'amministrazione Centrale che dai Centri di Gestione, comporta una valutazione di merito in relazione ad opportunità, efficacia e convenienza della decisione assunta; di tale valutazione deve esserne data indicazione nello stesso atto. 2. La valutazione preventiva di legittimità degli atti amministrativi è svolta dai Dirigenti per l'amministrazione Centrale e dal Segretario Amministrativo per i Centri di Gestione. 3. Il Consiglio di Amministrazione nomina apposito Nucleo di Valutazione con i compiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Leg.vo. n.29/93 e successive integrazioni. 4. Per il controllo della gestione finanziaria dell Amministrazione Centrale e dei Centri di Gestione è istituito il Collegio dei Revisori avente durata triennale, costituito da n. 5 membri di cui uno designato dal Rettore, uno indicato dall Assessore Regionale pro-tempore della Pubblica Istruzione che abbia delega all Università e 3 componenti e uno supplente nominati dal Consiglio di Amministrazione. 5. Il Presidente del Collegio è scelto tra i Magistrati della Corte dei Conti oppure tra i revisori iscritti all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti e gli altri componenti tra esperti in materia, compreso personale dirigente della Pubblica Amministrazione. 6. Il Collegio dei Revisori svolge le seguenti funzioni: a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente alla acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; b) esamina il bilancio di previsione dell'ateneo, del Centro Residenziale e dei Centri di Gestione nonché le eventuali variazioni agli stessi redigendo apposita relazione; c) esamina il conto consuntivo dell'ateneo, del Centro Residenziale e dei Centri di Gestione. La relativa relazione dovrà contenere l attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; d) effettua verifiche periodiche di cassa; e) riferisce al Consiglio di Amministrazione su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità. 7. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. 5

6 8. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. 9. Il compenso dei Revisori dei Conti è determinato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo e con apposita delibera in sede di prima applicazione del presente Regolamento. 10. Le disposizioni contenute in questa sezione saranno recepite nel documento statutario. SEZIONE 4 - GESTIONE DEI BIILANCI Art Procedure e scadenze per la predisposizione e l'approvazione dei bilanci 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, gli Organi Collegiali dei Centri di Gestione Autonoma deliberano, su proposta della Giunta, sentito il Segretario Amministrativo per la parte contabile, le richieste di finanziamento per il successivo esercizio finanziario. Tali richieste sono trasmesse agli organi di indirizzo politico dell'ateneo per i fini di cui agli art.2.2., comma 1, lett.i) e 2.3, comma 1, lett.m) dello Statuto. Il Centro Residenziale, nell'ambito dei propri organi statutari, presenta tale proposta entro il 15 ottobre. 2. Le proposte devono evidenziare le esigenze finanziarie per il funzionamento e per le azioni programmatiche, precisando le risorse eventualmente già disponibili nei Centri e quelle di cui si chiede l'assegnazione. 3. I Centri di Gestione Autonoma devono, inoltre, indicare le entrate derivanti da attività contrattuali e di ogni altra natura che si prevedono per l'esercizio futuro. 4. Il bilancio preventivo del Centro Residenziale e degli altri Centri Autonomi è predisposto rispettivamente dal Direttore Amministrativo e dal Direttore entro il 10 novembre. Nella predisposizione del bilancio il Direttore Amministrativo è coadiuvato dal Responsabile dell Area Finanziaria, il Direttore dalla Giunta e dal Segretario Amministrativo. 5. Nella stesura del bilancio di previsione i Centri Autonomi di spesa iscrivono in bilancio, per ciò che attiene i trasferimenti dall Amministrazione Centrale, importi pari a quelli consolidati per l anno precedente. Tali importi verranno rideterminati allorquando il Senato Accademico avrà proceduto alla ripartizione delle risorse ai sensi dell art. 2.3, comma 1, lett. m) dello Statuto. 6. Il Direttore del Centro Autonomo ed il Presidente del Centro Residenziale presentano il bilancio di previsione all Organo Collegiale della struttura corredato da una apposita relazione tecnica e programmatica. 7. Il bilancio di previsione deve essere approvato dal competente Organo Collegiale del Centro entro il 30 novembre e deve essere trasmesso, completo della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti a cura del Direttore entro i cinque giorni successivi al parere espresso dal predetto Collegio, all Amministrazione Centrale. Tale disposizione è applicabile anche al Centro Residenziale. 8. Il bilancio di previsione dell Ateneo è predisposto dal Rettore, coadiuvato dal Dirigente dell Area Finanziaria sulla base delle procedure indicate dallo Statuto e dal presente Regolamento e in conformità alle linee programmatiche indicate dal Senato Accademico. Il bilancio così predisposto viene presentato dal Rettore al Consiglio di Amministrazione accompagnato da apposita relazione illustrativa. Tale relazione dovrà porre in evidenza, tra l altro, gli obiettivi dell azione da svolgere mediante l impiego degli stanziamenti ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell esercizio in corso nonché la consistenza del personale in servizio. 9. Alla relazione rettorale è allegata quella del Collegio dei Revisori. 10. Entro il 10 dicembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'ateneo. Allo stesso sono allegati i bilanci approvati dai Centri di Gestione Autonoma. 11. Copia del bilancio e dei relativi allegati viene inviata, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, al MIUR ed al Ministero dell Economia e delle Finanze. 12. I bilanci, i rendiconti e le relazioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'ente. 6

7 Art. 4.2 Criteri di formazione del bilancio preventivo dell Ateneo e dei Centri di Gestione Autonoma 1. L esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria è unica, come unico è il relativo bilancio di previsione. 3. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza: l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. 4. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 5. Tra le entrate è iscritto come prima posta l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce così come emerge dal prospetto della situazione finanziaria presunta. 6. Tra le uscite viene iscritto come prima posta l'eventuale disavanzo presunto dell'esercizio precedente. 7. Nell'ipotesi di cui al punto 6, il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella delibera di approvazione del bilancio preventivo i criteri adottati per ripianare detto disavanzo. 8. Nel caso di maggiore accertamento in sede consuntiva del disavanzo di Amministrazione, rispetto a quello presunto, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare i provvedimenti necessari ad eliminare gli effetti di tale scostamento. Art Classificazione delle entrate e delle spese. 1. Le Entrate sono così classificate: Titolo I Entrate proprie Categoria 1 Entrate contributive Categoria 2 Entrate finalizzate da attività convenzionate Categoria 3 Vendita di beni e prestazioni di servizi Categoria 4 Redditi e proventi patrimoniali Categoria 5 Alienazione beni patrimoniali/riscossione crediti Categoria 6 Entrate da accensione di prestiti Titolo II Entrate da trasferimenti Categoria 7 Trasferimenti correnti da parte dello Stato Categoria 8 Trasferimenti dello Stato per investimenti Categoria 9 Trasferimenti correnti da altri soggetti Categoria 10 - Trasferimenti per investimenti da altri soggetti Categoria 11 Trasferimenti da Amministrazione Centrale a Centri di Gestione Autonoma Categoria 12 - Trasferimenti da Centri di Gestione Autonoma a Amministrazione Centrale Categoria 13 Trasferimenti tra Centri di Gestione Autonoma Titolo III Altre Entrate Categoria 14 Poste correttive/compensative per attività a terzi Categoria 15 - Poste correttive/compensative spese da Centri di Gestione Autonoma ad Amministrazione Centrale Categoria 16 - Poste correttive/compensative spese da Amministrazione Centrale a Centri di Gestione Autonoma Categoria 17 Poste correttive/compensative spese tra Centri di Gestione Autonoma Categoria 18 Entrate non classificabili in altre voci Titolo IV Partite di giro Categoria 19 Partite di giro 2. Le Spese sono così classificate: 7

8 Titolo I Risorse umane Categoria 1 Spese per il personale docente di ruolo Categoria 2 Spese per il personale docente a contratto Categoria 3 Supporto alla didattica Categoria 4 Spese per il Direttore Amministrativo Categoria 5 Spese per il personale dirigente di ruolo Categoria 6 Spese per il personale dirigente a contratto Categoria 7 Spese per il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato Categoria 8 - Spese per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato Categoria 9 Altre spese per il personale Titolo II Risorse per il funzionamento Categoria 10 Spese per il funzionamento degli organi statutari Categoria 11 Acquisizione beni di consumo e servizi Categoria 12 Altre tipologie di spese e servizi Categoria 13 Manutenzione e gestione strutture Categoria 14 Utenze e canoni Categoria 15 Locazioni passive Categoria 16 Spese per attività c/terzi Titolo III Interventi a favore degli studenti e dei laureati Categoria 17 Borse, premi ed interventi a favore degli studenti Categoria 18 Altri interventi per gli studenti Categoria 19 Spese per attività istituzionali post-laurea Categoria 20 Spese per il cofinanziamento programmi di didattica Titolo IV Oneri finanziari e tributari Categoria 21 Oneri finanziari Categoria 22 Oneri tributari Titolo V Altre spese correnti Categoria 23 Poste correttive di entrate da terzi Categoria 24 Poste correttive di entrate da Centri di Gestione Autonoma ad Amministrazione Centrale Categoria 25 Poste correttive di entrate da Amministrazione Centrale a Centri di Gestione Autonoma Categoria 26 Poste correttive di entrate relative ai Centri di Gestione Autonoma Categoria 27 Spese non classificabili in altre voci Titolo VI Acquisizione e valorizzazione beni durevoli Categoria 28 Acquisizione immobili ed impianti Categoria 29 Interventi edilizi Categoria 30 Acquisizione beni mobili Categoria 31 Gestione di beni mobili Categoria 32 Partecipazione e acquisizione valori mobiliari Categoria 33 Spese per la ricerca scientifica Categoria 34 Spese per la ricerca scientifica cofinanziata dal bilancio Titolo VII Spese per estinzione mutui e prestiti Categoria 35 Spese per rimborso mutui e prestiti Titolo VIII Trasferimenti ed assegnazioni Categoria 36 Trasferimenti a soggetti esterni Categoria 37 Assegnazione a Biblioteche e Centri non autonomi Categoria 38 Trasferimenti dall Amministrazione Centrale ai Centri di Gestione Autonoma 8

9 Categoria 39 Trasferimenti dai Centri di Gestione Autonoma all Amministrazione Centrale Categoria 40 Trasferimenti tra i Centri di Gestione Autonoma Titolo IX Partite di giro Categoria 41 Partite di giro 3. Nell ambito di ciascuna delle categorie le entrate e le spese si ripartiscono, secondo il rispettivo oggetto, in capitoli. 4. Tale ripartizione ha valore indicativo per la specificazione in capitoli che potranno essere ridotti o integrati in relazione alle peculiari esigenze dell Università. 5. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l Università. Art Fondo di riserva I. Nei bilanci è iscritto in apposito capitolo, fra le altre spese correnti, un fondo di riserva per le maggiori spese derivanti dalle necessità che si presentano nel corso dell'esercizio. 2. L ammontare di tale fondo non può superare il 5% delle spese complessive previste, ad esclusione di quelle relative alle retribuzioni del personale, a quelle per investimenti ed alle partite di giro. 3. Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare l'importo degli stanziamenti la cui entità si sia dimostrata insufficiente ovvero per istituire nuovi capitoli. Su tale fondo non possono essere emessi mandati di pagamento. Art Ammortamento dei beni patrimoniali 1. L Università iscrive in apposito capitolo di bilancio di ciascun esercizio l'importo dell'ammortamento da accantonare per i beni patrimoniali relativi ai beni mobili afferenti all'amministrazione Centrale (Amministrazione Area Didattica - Presidenze) e al Centro Residenziale, alla relativa manutenzione straordinaria dei beni mobili e dei beni immobili. La misura degli ammortamenti viene fissata per tutte le categorie al 10% del valore calcolato secondo i seguenti coefficienti da applicare ai valori contabilizzati dall'area Negoziale: a) Mobili, arredi e macchine da ufficio; b) Strumenti e attrezzature; c) Autoveicoli ed altri mezzi di trasporto; d) Altri beni mobili; e) Manutenzione straordinaria immobili; f) Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature. Analogo procedimento sarà adottato dai Centri Autonomi di spesa. Tale disposizione regolamentare entrerà in vigore dall'esercizio successivo a quello in cui saranno effettuati gli aggiornamenti degli inventari conseguenti ad una ricognizione reale di tutti i cespiti. Art. 4.6 Variazioni e storni di bilancio 1. Nel caso in cui, nel corso della gestione finanziaria, gli stanziamenti di previsione sui capitoli non risultassero sufficienti o rispondenti alle effettive esigenze, il Rettore, il Presidente del Centro Residenziale o il Direttore del Centro di Gestione Autonoma autorizzano con proprio provvedimento lo storno nell ambito della stessa categoria. Tale provvedimento sarà inviato al Collegio dei Revisori. 2.Gli storni di bilancio fra categorie sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e dall Organo Collegiale del Centro di Gestione Autonomo su proposta del Rettore, del Presidente del Centro Residenziale o del Direttore del Centro che hanno facoltà di richiedere preventivo parere al Collegio dei Revisori. Il provvedimento sarà, comunque, inviato al predetto Collegio dei Revisori 3. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.. 9

10 4. Sono vietati gli storni tra residui e competenza, tra capitoli di spesa finanziati con vincoli di destinazione. 5. Le proposte di deliberazione riguardanti le variazioni di bilancio sono presentate agli organi collegiali dal Rettore, dal Presidente del Centro Residenziale e dal Direttore del Centro Autonomo, con motivata relazione ed accompagnate dalla relazione del Collegio dei Revisori. 6. In caso di necessità e di urgenza le variazioni e gli storni possono essere disposti, anche a mezzo prelievo dal fondo di riserva, con provvedimento del Rettore, del Presidente del Centro Residenziale o del Direttore del Centro Autonomo di spesa. Di ciò sarà data immediata comunicazione al Collegio dei Revisori. Tali provvedimenti sono sottoposti a ratifica da parte del Consiglio nella prima adunanza successiva. Art Conto consuntivo dell'ateneo e dei Centri di Gestione Autonoma l. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, del conto economico, della situazione amministrativa e della situazione dei residui ed è accompagnato da una relazione del Rettore, del Presidente del Centro Residenziale e del Direttore del Centro di Gestione Autonoma. 2. Tale relazione illustra l'andamento della gestione finanziaria e i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio nonché la consistenza del personale in servizio. 3. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l entrata e per la spesa; in esso debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l anno, le somme accertate ed impegnate, le somme riscosse e pagate, nonché quelle rimaste da riscuotere e da pagare. Per i residui sono indicati: - l ammontare all inizio dell anno finanziario; - le variazioni in più o in meno per riaccertamenti; - le somme riscosse o pagate in conto residui; - le somme rimaste da riscuotere e da pagare. Devono essere, inoltre, evidenziate in apposita relazione tutte le entrate incassate direttamente sul bilancio del Centro. 4. La situazione patrimoniale indica la consistenza dei beni mobili all'inizio e al termine dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute con l'incremento o la diminuzione del patrimonio iniziale per effetto della gestione del bilancio e per altre cause. 5. Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore Amministrativo del Centro Residenziale coadiuvato dal Responsabile dell Area Finanziaria e dal Direttore del Centro coadiuvato dalla Giunta e dal Segretario Amministrativo per la parte tecnico-contabile e patrimoniale, è trasmesso all'organo collegiale corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 6. Il conto consuntivo deliberato dall'organo Collegiale entro il 10 aprile è trasmesso all'amministrazione Centrale per allegarlo al conto consuntivo dell'ateneo entro i successivi 5 giorni. 7. Il conto consuntivo dell'ateneo è predisposto dal Direttore Amministrativo ed è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori, che redige l'apposita relazione da allegare al conto stesso. 8. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, con allegati i conti delle gestioni autonome; esso è trasmesso, entro 30 giorni dalla data di deliberazione, al MIUR, alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell Economia e delle Finanze. 9. In una seduta successiva sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo consolidato d Ateneo corredato della relazione del Nucleo di Valutazione d Ateneo. Art Riaccertamento dei residui 10

11 1. Annualmente l'amministrazione Centrale e i Centri di gestione Autonoma predispongono un quadro che evidenzia la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. 2. La situazione di cui al comma 1 indica la consistenza al I gennaio delle somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perchè non più realizzabili o non più dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 3. Per effetto della perenzione amministrativa sono eliminati dal bilancio i residui relativi alle spese correnti non pagate entro il secondo esercizio e quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi, entro il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. 4. I residui relativi alle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento; per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata. 5. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere riscritti in conto competenze ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, quando sorga la necessità del loro pagamento, a seguito di richiesta da parte dei creditori i cui diritti non sono prescritti. 6. La variazione dei residui attivi e passivi è approvata con motivata delibera dal Consiglio di Amministrazione per l'ateneo e dai competenti Organi Collegiali per i Centri di gestione Autonoma, previo parere dei Collegio dei Revisori. Art Accertamento delle entrate. 1. La gestione delle entrate avviene attraverso le fasi dell'accertamento e della riscossione. 2. L entrata è accertata quando, appurata la ragione del credito e il debitore, è iscritta nel corrispondente capitolo di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l anno. 3. I documenti che comportano accertamento di entrate sono comunicati agli uffici finanziari per le annotazioni nelle apposite scritture. 4. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i crediti di bilancio e sono compresi tra le attività del conto patrimoniale. Art Riscossione delle entrate 1. Le entrate di importo inferiore a ,00 sono riscosse dall Istituto Cassiere dell Ateneo, mediante reversali di incasso firmate dal Direttore Amministrativo e dal Dirigente dell'area Finanziaria o da persona che legittimamente li sostituisce o in caso di necessità dai rispettivi delegati. Per le reversali superori a ,00 si aggiunge la firma del Rettore o di chi legittimamente lo sostituisce. Le reversali non riscosse a chiusura esercizio sono annullate e riemesse in conto residui. 2. Ai terzi debitori è rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento. 3. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono essere trasferite periodicamente all'istituto cassiere; comunque, al termine dell'esercizio le somme ancora giacenti devono affluire sul conto dell'istituto cassiere. 4. Le somme pervenute direttamente all'università della Calabria sono annotate in apposito registro, tenuto dall'economo (per i Centri dal Segretario Amministrativo) e versate tempestivamente all'istituto cassiere; l'area Finanziaria provvederà all'emissione della reversale di incasso (per i Centri di spesa la reversale verrà emessa a cura del Centro stesso). In ogni caso possono essere incassate direttamente dall'economo somme che singolarmente non eccedono 516, E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sui conti correnti postali ovvero con le somme pervenute direttamente. 11

12 6. I Centri di Gestione Autonoma possono ricevere fondi sia direttamente che tramite l'amministrazione Centrale con le modalità di cui al presente titolo. 7. L Amministrazione Centrale trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza dei Centri mediante ordinativi a favore dei Centri stessi, dandone a questi contestuale comunicazione. 8. I Centri di Gestione Autonoma provvedono alla riscossione mediante reversali di incasso firmate dal Direttore e dal Segretario Amministrativo o da chi legittimamente li sostituisce. 9. Per le somme incassate direttamente il Centro emette la corrispondente reversale di incasso. Art Fasi della spesa I. La gestione delle spese avviene attraverso le fasi dell'impegno, dell'obbligazione, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. Art Impegno. 1. Gli impegni di spesa a carico e nei limiti degli stanziamenti dei singoli capitoli sono assunti: - dal Rettore per gli atti di gestione della ricerca e della didattica che incidono sul bilancio generale dell'ateneo, previa dichiarazione di disponibilità dei fondi fornita dal Responsabile dell'area Finanziaria; - dal Presidente del Centro Residenziale, previa dichiarazione della disponibilità dei fondi fornita dal Responsabile dell'area Finanziaria; - dai Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, per tutti gli atti di gestione di altra natura che comunque incidono sul bilancio generale dell'ateneo, previa dichiarazione di disponibilità dei fondi fornita dal Responsabile dell'area Finanziaria; - dal Direttore per i Centri di Gestione Autonoma. 2. Costituiscono impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido. 3. Le somme stanziate e non impegnate entro la fine dell'esercizio costituiscono economia di bilancio. 4. E possibile l'assunzione di impegni pluriennali della durata massima di 9 anni, da annotare in apposito registro per: a) spese per investimenti ripartite in più esercizi; b) spese per l'estinzione di mutui; c) spese correnti indispensabili per assicurare la continuità del servizio derivanti da stipula di appositi contratti. 5. Le somme stanziate per investimenti specificamente finalizzate e non impegnate al termine dell'esercizio possono essere riscritte nell'esercizio successivo in aggiunta ai rispettivi stanziamenti dei corrispondenti capitoli. 6. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale. 7. Tutte le proposte di spesa da sottoporre all'approvazione dei Dirigenti, del Rettore, del Presidente del Centro Residenziale e del Direttore devono contenere gli estremi della prenotazione dell'impegno da assumere da parte degli uffici finanziari. 8. Gli uffici finanziari, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e dell'esatta imputazione al capitolo di pertinenza, registrano l'impegno definitivo aggiornandone, se variato rispetto alla prenotazione di cui al punto precedente, il relativo importo. Le variazioni devono sempre trovare copertura finanziaria sul capitolo competente. 9. Tutti gli atti sottoposti agli uffici finanziari per la relativa registrazione nelle scritture contabili devono essere definiti nel loro ammontare. 10. Gli atti non ammessi alla registrazione d'impegno sono restituiti, con le osservazioni del caso, all'ufficio di provenienza.. Art Obbligazioni 12

13 1. L obbligazione, assunta sempre successivamente alla registrazione dell'impegno, consiste nel richiedere ai terzi contraenti la relativa prestazione. 2. L obbligazione è assunta: - dal Rettore per gli atti di gestione della ricerca e della didattica; - dai Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, per tutti gli atti di gestione di altra natura che comunque incidono sul bilancio generale dell'ateneo; - dal Direttore dei Centri dotati di autonomia, nei limiti degli stanziamenti dei singoli capitoli e previa verifica della disponibilità finanziaria effettuata dal Segretario amministrativo; -dal Direttore dei Centri non dotati di autonomia, fino al limite di 5.165,00, previa verifica della disponibilità effettuata dallo stesso Direttore. Oltre tale importo la competenza ad autorizzare il Direttore del Centro non dotato di autonomia compete al Rettore. In tale caso il Centro proponente assicurerà, sempre e contestualmente alla proposta, la disponibilità finanziaria per l operazione. 3. Le obbligazioni assunte e non estinte al termine dell'esercizio costituiscono i debiti del bilancio e sono compresi tra le passività del conto patrimoniale. Art La liquidazione della spesa 1. La liquidazione della spesa consiste nella determinazione dell'esatto importo dovuto al soggetto creditore; essa è effettuata sul titolo comprovante il di lui diritto, previa verifica dell'esistenza dell'obbligazione, della documentazione comprovante la regolarità della fornitura e dei servizi. 2. La liquidazione è effettuata: - per l'amministrazione Centrale dal Direttore Amministrativo, previa sottoscrizione degli uffici competenti; - per i Centri di Gestione Autonoma dal Direttore e dal Segretario Amministrativo; - per i Centri di Gestione non dotati di autonomia dal Direttore del Centro. Art Pagamento delle spese. l. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e tratti sull'istituto di Credito incaricato dei servizio di cassa. 2. I mandati di pagamento di importo inferiore a ,00 sono firmati dal Dirigente dell'area Finanziaria e dal Direttore Amministrativo o da chi legittimamente li sostituisce o dai rispettivi delegati. Per i mandati superiori a ,00 e per le reversali connesse si aggiunge la firma del Rettore o di chi legittimamente lo sostituisce. I mandati dei dipartimenti sono firmati dal Segretario Amministrativo e dal Direttore del dipartimento o da chi legittimamente li sostituisce. 3. I mandati contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo del bilancio; c) codice meccanografico del capitolo; d) nome e cognome o denominazione del creditore e codice fiscale; e) causale del pagamento. 4. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori. 5. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione residui". 6. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa liquidata, che deve essere conservata agli atti, anche secondo le norme riguardanti la riproduzione di documenti di archivio, per non meno di dieci anni ed anche oltre nel caso in cui non siano stati definiti gli accertamenti degli organi di controllo. 7. I mandati di pagamento sono estinti secondo le modalità contrattuali definite con il contraente. 13

14 8. I mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio sono commutati, entro il primo marzo successivo, in assegni circolari non trasferibili all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo con spese a loro carico. 9. I Direttori dei Centri di spesa autonomi possono, altresì, emettere ordinativi di pagamento a favore degli assegnatari di fondi di ricerca, al fine di rimborsare spese da questi anticipate e da valere sugli stessi fondi di ricerca purché non eccedenti la disponibilità del fondo e l'importo unitario di 516,00. L emissione di tali ordinativi di pagamento è subordinata alla presentazione in originale delle fatture fiscali o ricevute intestate al Centro di spesa. Tale possibilità si applica anche agli acquisti effettuati in valuta estera per i quali varrà il tasso di cambio in vigore al momento della emissione della fattura o ricevuta. L importo unitario sopra indicato potrà essere aggiornato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In tale ipotesi non si ricorre alla emissione del buono d'ordine, che sarà sostituita da apposita dichiarazione resa da colui il quale ha proceduto all'acquisto. Art Gestione del fondo per spese economali. I. L Economo e il Segretario Amministrativo del Centro di Gestione sono dotati all'inizio di ciascun esercizio di un fondo determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo Collegiale del Centro da depositarsi eventualmente su apposito conto bancario intrattenuto presso lo stesso Istituto Tesoriere ed intestato all'economo o al Segretario. Gli interessi che matureranno su detto conto dovranno essere riversati rispettivamente all Unical e al Centro di spesa. Tale fondo è reintegrabile durante l'esercizio. 2. Con tale fondo si può provvedere al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali, delle spese postali, delle spese per il funzionamento degli automezzi e di quelle per l'acquisto di pubblicazioni periodiche e simili nonché di altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente; sul fondo gestito dall Economo possono altresì gravare gli anticipi per le spese di missioni, se per motivi di urgenza opportunamente documentati non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto Cassiere. 3. L Economo provvede al pagamento delle spese su ordine dei Dirigenti nell ambito delle competenze relative, il Segretario su ordine del Direttore del Centro di spesa. 4. Al termine dell'esercizio il fondo di cui al comma 1 del presente articolo è riversato nell apposito capitolo di bilancio. 5. Per spese che singolarmente non eccedono 25,00 il Direttore è esentato, sotto la propria responsabilità, dall'obbligo di documentazione in sostituzione della quale rilascerà apposita dichiarazione. Tali spese non possono eccedere nel corso dell'anno 2.500,00 con un limite mensile di 207,00. Art Scritture finanziarie e patrimoniali 1. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali, l'università della Calabria si avvale di un sistema di elaborazione automatica dei dati. 2. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 3. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione dei bilancio o per altre cause nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 4. Sono previste le seguenti scritture: a) un partitario delle entrate e delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale, le variazioni, le somme accertate o impegnate, quelle riscosse o quelle pagate e quelle rimaste da riscuotere e da pagare; 14

15 b) un partitario dei residui, contenente per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare, le variazioni intervenute; c) un giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi che evidenziano, separatamente, riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui; d) i registri degli inventari; e) il registro di cui all'art comma 4; f) scritture fiscali. Art Pagamenti al personale 1. Da parte dei Centri di Gestione può essere corrisposto al personale dipendente quanto dovuto per: a) missioni o trasferte che saranno autorizzate e liquidate sulla base della vigente normativa o di apposita regolamentazione emanata dagli organi competenti, nei limiti previsti dalla normativa vigente; b) eventuali compensi di carattere particolare per attività didattica e di collaborazione non rientranti nei compiti istituzionali, nonché per la partecipazione a commissioni, a gruppi di lavoro nominati nell'ambito delle proprie competenze dal Rettore, dal Direttore Amministrativo o dal Direttore del Centro di Gestione. Il provvedimento autorizzativo dovrà contenere sia l'indicazione del corrispettivo che l'indicazione relativa alla copertura finanziaria. Tali disposizioni saranno recepite a livello statutario; c) le somme ripartite derivanti da proventi per prestazioni conto terzi; tali somme dovranno, comunque, essere liquidate dopo l'incasso dei proventi corrispondenti. Art Controllo digestione 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'università applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dal presente Regolamento e dallo Statuto. 2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza, ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Art Modalità del controllo di gestione 1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'università ed è svolto con cadenza periodica. 2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. 3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 4. La verifica dell'efficacia dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, avendo riguardo agli obiettivi programmati. Art Rapporto del controllo di gestione 15

16 1. La struttura operativa alla quale, ai sensi dell art 20, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, al Direttore Amministrativo ed ai dirigenti dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. SEZIONE 5 - GESTIONE DEL PATRIMONIO Art Beni 1. I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice Civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli. Art Inventario dei beni immobili 1. L inventario dei beni immobili deve evidenziare: a) la denominazione, l ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati; b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati; d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; e) gli eventuali redditi. Art Consegnatari dei beni immobili 1. I beni immobili sono dati in consegna ad agenti dell'università i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato. 2. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve, con l'assistenza del funzionario preposto alla Direzione dell'area Negoziale o da un suo delegato. 3. I beni immobili destinati ai servizi generali dell Amministrazione sono dati, di norma, in consegna al Direttore Amministrativo. Quelli in dotazione ai Centri di Gestione Autonoma al Segretario Amministrativo. Per le strutture non dotate di autonomia il consegnatario è il Direttore della struttura. Art Classificazione dei beni mobili 1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: 1) mobili, arredi, macchine d'ufficio, computer d'ufficio; 2) materiale bibliografico (anche su supporto non cartaceo), collezioni scientifiche; 4) strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, attrezzature in genere, computer ed accessori ad uso esclusivamente didattico-scientifico e calcolatori; 5) automezzi ed altri mezzi di trasporto; 6) fondi pubblici e privati; 7) altri beni mobili. 2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico devono essere descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli. Art Inventario dei beni mobili 1. L inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) il luogo in cui si trovano; b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; c) la quantità e il numero; d) il valore. 16

17 2. I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. 3. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello dell'inventariazione. Essi sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale. 4. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni di libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all inizio di raccolta. Art Consegnatari dei beni mobili 1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di facile consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili; 2. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché dal funzionario preposto alla Direzione dell'area Negoziale o da un suo delegato. 3. Gli inventari sono redatti dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico. Al termine dell'esercizio finanziario, copie dei suddetti inventari, conformi agli originali, vengono trasmesse all'amministrazione Universitaria unitamente alle riepilogazioni inventariali e alla situazione patrimoniale da redigere in sede di conto consuntivo. 4. I beni mobili dei servizi generati dell'ateneo sono, di norma, dati in consegna all'area Negoziale. Quelli dei Centri Autonomi di spesa, al Direttore del Centro. Per le strutture non dotati di autonomia, il consegnatario è il Direttore della struttura. Art Carico e scarico dei beni mobili 1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile. 2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti che, per loro intrinseca natura, sono fragili o si consumano ovvero si deteriorano con l'uso, quelli di modico valore, nonché le parti di ricambio o accessorie di altri oggetti inventariabili. 3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'università sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile. 4. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili. 5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico o scarico, si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. 6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. Art Ricognizione dei beni mobili Ogni anno si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari nonché all aggiornamento del valore dei beni stessi sulla base dei criteri all uopo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Art Materiali di consumo 1. Per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti magnetici ed altri materiali di consumo è tenuta, da parte dell'economo e dagli altri agenti incaricati della relativa gestione, apposita contabilità, per quantità e specie. 17

18 2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori. 3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni. Art Automezzi 1- I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli. 2. Il consegnatario provvede, periodicamente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo. 3. Gli automezzi dei servizi generali sono, di norma, dati in consegna all'area Negoziale. Quelli dei Centri Autonomi, al Direttore del Centro; quelli dei Centri non autonomi al Direttore. 4. Per la manutenzione e le riparazioni degli automezzi è richiesto il preventivo parere del consegnatario. Art Magazzino di scorta 1. L Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ove ne ravvisi l utilità, può istituire ulteriori magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta. Analogamente, l'organo Collegiale dei Centri di Gestione Autonoma può provvedere all istituzione di magazzini di scorta. Art Inesigibilità dei crediti 1. Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale vengono dichiarate con le procedure di cui al precedente art. 4.10, comma 6, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità. SEZIONE 6 - NEGOZIAZIONE ATTIVA Art Ambito di applicazione 1. Le norme previste nella presente sezione disciplinano tutte le attività dell'università e dei Centri di Gestione Autonoma che sono oggetto di convenzioni, contratti o contributi di ricerca, consulenza, didattica, cessione di risultati di ricerca, analisi, prove, tarature, locazioni, permute e cessioni di beni mobili e immobili. 2. Le prestazioni per analisi, controlli, prove e tarature devono essere effettuate a solo titolo oneroso e, ove tariffabili, i relativi importi devono essere approvati, su proposta dei Direttore dei Centri di Gestione Autonoma, dai relativi Organi di Gestione e, successivamente, resi pubblici. Art Convenzioni e contratti per attività per conto terzi 1. Le convenzioni generali regolano rapporti diretti all'attuazione di un complesso coordinamento di progetti di attività di ricerca, di formazione o di servizio. Esse sono stipulate dal Rettore, sulla base del Regolamento-Quadro adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. 2. Le convenzioni particolari regolano le prestazioni delle parti relativamente ad un singolo progetto. 3. Gli Organi di Gestione delle singole strutture autonome adottano un regolamento secondo i principi generali sanciti dalla delibera-quadro di cui al precedente punto 1, nel quale vengono definiti schemi contenenti le modalità di gestione delle convenzioni particolari e prospetti finanziari. 4. Gli schemi di cui al comma precedente indicano, oltre agli elementi essenziali della convenzione, le modalità dei pagamenti e le condizioni per la pubblicazione e utilizzazione dei risultati. 5. I prospetti finanziari indicano i criteri di ripartizione dei proventi e prevedono, anche, i compensi spettanti al personale, le quote da accantonare per il fondo di Ateneo e le quote da destinare eventualmente per le borse di studio di cui al punto 2.7 del presente Regolamento. 18

19 6. Le convenzioni particolari, sia attuative che non attuative di convenzioni generali, previa delibera dell'organo Collegiale e successivamente alla verifica di conformità agli schemi ed ai prospetti effettuata dal Segretario Amministrativo, vengono stipulate dai Direttori dei Centri di Gestione Autonoma. Art Alienazione, permute e locazione di beni mobili e immobili 1. Prima di stipulare un contratto avente ad oggetto l'alienazione, la locazione e la permuta dei beni mobili e immobili di proprietà dell'università, il Consiglio di Amministrazione deve adottare un provvedimento che evidenzi l'oggetto ed i motivi del contratto nonché l'interesse pubblico che con esso si intende curare ed il metodo di scelta del contraente. 2. Per i contratti di alienazione la scelta del contraente si effettua mediante gare aperte alle quali ogni soggetto interessato può presentare la propria offerta; è, tuttavia, consentita la scelta dei contraente mediante gare ristrette o trattativa privata nei casi di convenienza da motivare nelle deliberazioni di cui al comma precedente. 3. Per le permute e le locazioni la scelta del contraente si effettua mediante trattativa privata. SEZIONE 7 - CONTRATTAZIONE PASSIVA Art Norme generali 1. L Università della Calabria ed i suoi Centri di Gestione provvedono ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle locazioni, alle permute e a tutti gli altri servizi mediante contratti stipulati con il contraente prescelto a seguito di formali gare aventi, di norma, la forma della licitazione privata o dell'appalto-concorso; il ricorso alla trattativa privata od al sistema in economia è ammesso nei casi disciplinati con i successivi articoli. 2. L Università per l acquisizione di beni e servizi può, inoltre, utilizzare: - le convenzioni previste dall art. 26 della Legge 23/12/1999, n.488, ovvero i parametri di qualità e di prezzo risultanti dalle stesse, secondo le condizioni e le modalità indicate nella medesima Legge; - le procedure di scelta del contraente e gli strumenti informatici previsti dall art. 24, comma 4 Legge 24/11/2000, n.340 e dai relativi regolamenti di attuazione. 3. l Università può partecipare alle aggregazioni di cui all art. 59, comma 1 e 2 della Legge 23/12/2000, n.388 per elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini per specie merceologiche e ai fini della eventuale stipula di convenzione. 4. La scelta della forma di contrattazione, con esclusione di quella in economia, è di competenza del Consiglio di Amministrazione e degli organi di gestione delle singole strutture i quali deliberano su motivata proposta, rispettivamente del Presidente e del Dirigente competente. Nei limiti di spesa attribuiti dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Amministrativo e da questo ai Dirigenti, la scelta è di competenza dei Dirigenti. Per ciò che attiene i contratti relativi alla didattica e alla ricerca la competenza è del Rettore nei limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione. 5. Le clausole essenziali da inserire nei procedimenti di gara e nei contratti nonché i collaudi, le cauzioni, le finalità ed i criteri di aggiudicazione sono fissati, con un regolamento, dal Consiglio di Amministrazione. A tale regolamento le singole strutture autonome dovranno fare riferimento nell'adozione, in materia, dei propri regolamenti interni. 6. Il criterio di aggiudicazione delle gare è, di regola, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; esso si basa sulla valutazione complessiva del prezzo e delle prestazioni, del termine di esecuzione, del rendimento, del carattere estetico, della qualità e del valore tecnico. 7. I contratti devono avere oggetto e durata certa. 8. Qualora il contratto riguardi prestazioni continuative o periodiche, l'importo del contratto stesso lo si considera in rapporto all'anno civile. La durata complessiva di un contratto non può, di norma, superare i 9 anni. 19

20 9. Per i Centri di Gestione dai lavori di cui al comma 1 sono esclusi i lavori di manutenzione straordinaria nonché quelli relativi alle strutture portanti. 10. Le procedure previste nella presente sezione devono essere conformi alla disciplina comunitaria in materia di acquisizione di beni e servizi e contratti in genere. Art Deliberazione a contrattare 1. La deliberazione a contrattare deve indicare: a) gli scopi che con la stipula del contratto si intendono conseguire; b) l'oggetto, le clausole essenziali nonché la forma da osservare per la stipulazione; e) la modalità di scelta del contraente e le motivazioni che giustificano tale scelta; d) le risorse di bilancio con cui far fronte alla spesa; e) le eventuali forme di pubblicità ove non previste da apposita legge. Art. 7.3 Licitazione privata 1. La licitazione privata si svolge mediante l'invio alle ditte ritenute idonee relativamente all'oggetto della gara ovvero scelte a seguito di avviso pubblicato su quotidiani nazionali o locali di una lettera di invito con allegato lo schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, l'eventuale capitolato d'oneri o foglio prescrizioni, nonché le modalità di aggiudicazione della gara. 2. L individuazione delle ditte da invitare alla gara con l'esclusione di quanto previsto dall'art. 7.7 è fatta dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza, dal Rettore con proprio decreto da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione. Per i Centri di Gestione è fatta dal relativo Organo Collegiale. Nei casi di urgenza, dal Direttore sarà adottato un provvedimento da sottoporre a ratifica dell'organo di Gestione. 3. Per lavori o per forniture di generale utilità possono essere stipulati "contratti di Ateneo" utilizzabili anche da parte dei Centri di Gestione Autonoma. La scelta del contraente avviene mediante apposita gara da effettuarsi sulla base di eventuali prezziari scelti dal Consiglio di Amministrazione. 4. Qualora i Centri di Gestione Autonoma ritenessero vantaggioso, anche al di fuori di "Contratti di Ateneo", predisporre nuove gare, da queste non potranno scaturire contratti che, a parità di prestazione o di condizioni, risultino più onerosi. Nel caso in cui l'ulteriore contrattazione determini condizioni più vantaggiose, di ciò dovrà essere data comunicazione all'amministrazione Centrale per l'iscrizione della Ditta o della Impresa in apposito elenco da utilizzare per le successive gare. 5. Possono essere escluse le Ditte o le Imprese che abbiano instaurato contro l'ateneo controversie palesemente infondate e quelle che, anche in presenza di opere collaudate, abbiano riportato una documentata valutazione complessivamente negativa da parte dell'amministrazione anche sulla base delle indicazioni dei Centri di Gestione. Art Appalto concorso 1. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione o gli Organi di Gestione dei Centri Autonomi ritengano opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche, scientifiche od artistiche, l'elaborazione di progetti o l'esecuzione di lavori e forniture può essere aggiudicata, in base a criteri di massima prestabiliti dagli stessi organi, mediante gara avente la forma dell'appalto-concorso. 2. La valutazione delle offerte, che dovranno contenere comunque una parte di elaborazione progettuale, è effettuata da una commissione di tecnici nominata, di volta in volta, dagli Organi competenti a decidere la forma di contrattazione. 3. E' facoltà della Commissione, per i progetti ritenuti più idonei a soddisfare le esigenze che hanno motivato la gara, chiedere ulteriori precisazioni o integrazioni ai fini della proposta di aggiudicazione. 20

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