Il DM 329/04, applicazioni attuali ed aggiornamenti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il DM 329/04, applicazioni attuali ed aggiornamenti"

Transcript

1 Il DM 329/04, applicazioni attuali ed aggiornamenti ISPESL - Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti - Roma L esercizio degli apparecchi a pressione Successivamente alla costruzione e alla immissione sul mercato, l apparecchio a pressione inizia la sua esistenza produttiva che come sappiamo è scandita da una serie di verifiche finalizzate: Al suo corretto funzionamento Ad assicurarsi che tale funzionamento non possa provocare danni per le persone e per le cose. Sono perciò sempre esistite norme di carattere tecnico e di carattere di prevenzione e sicurezza che contemplassero le due succitate esigenze. Pur non entrando l esercizio delle attrezzature a pressione nel campo di applicazione della PED, essendo lo stesso limitato alla progettazione, alla fabbricazione e all immissione nel mercato, il legislatore italiano, al momento del recepimento della direttiva PED, previde un articolo (art.19) nel quale si affidava ad uno o più decreti da emettersi successivamente, il compito di armonizzare le norme a quel tempo valide per l esercizio, con i dettami della Direttiva stessa. In particolare essi avrebbero dovuto riguardare: Le prescrizioni idonee a garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi, compresi quelli già in servizio alla data del , e conseguentemente di adeguare a tale scopo le disposizioni tecniche vigenti in materia di utilizzazione; L individuazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo impianto; L adozione di prescrizioni in ordine all installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione di un apparecchiatura o di un insieme; L adozione di adatte prescrizioni in ordine alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi alle seguenti procedure: 1. dichiarazione di messa in servizio; 2. controllo di messa in servizio; 3. riqualificazione periodica; 4. controllo dopo riparazione Con il decreto 1 dicembre 2004, n.329 riportante il Regolamento per l utilizzazione e la messa in esercizio delle attrezzature e degli insiemi è stata adempiuta la delega dell Art.19 del DL.gs.93/00 sopra citata. Tale decreto costituirà pertanto per gli anni avvenire il principale riferimento per l esercizio degli apparecchi a pressione, e la sua conoscenza è dunque fondamentale per tutti gli operatori del settore. L ISPESL che come di seguito sarà specificato, costituisce al momento, con le ASL, l unico Organismo incaricato per le verifiche previste nel decreto, è impegnata in un azione di divulgazione dei termini del Nuovo Regolamento sia a beneficio dei propri tecnici chiamati ad applicarlo sia dell utenza che spesso è ignara delle conseguenze dello stesso Regolamento sui propri impianti. A questo proposito nella ultima parte della relazione è previsto un riferimento alla recente circolare emessa dall ISPESL per chiarire alcuni aspetti del decreto. Aspetti salienti del decreto 329/04

2 Campo di applicazione 1. Sono compresi le attrezzature di cui all art.3 lettera a), b) e c) del D.Lgs. 93/00, e cioè: i recipienti, generatori di vapore o di acqua surriscaldata e tubazioni, certificati secondo PED. Sono compresi anche i recipienti semplici a pressione, benché non inclusi nella PED. Sono invece esclusi gli accessori a pressione e gli accessori di sicurezza( anche se inspiegabilmente in molti degli articoli del decreto c è un rimando per essi- art.2 lettera m del comma1; lettera o del comma1; art.6 comma3; art.10 comma4); 2. sono incluse tutte le apparecchiature a pressione omologate dall ISPESL precedentemente alla Direttiva PED (generatori di vapore o di acqua surriscaldata preesistenti al ; recipienti in pressione di vapor d acqua, o di gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua preesistenti al ) anche se escluse o esonerate totalmente in base alla regolamentazione precedente. Questo vuol dire che alcuni tipi di attrezzature e precisamente i generatori (nuovi e vecchi) già rientranti negli articoli 29, 39, 40 del DM 21 maggio 1974(nota1) saranno soggetti alle verifiche periodiche 3. sono inclusi i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas già posti in esercizio al , non sottoposti ad omologazione nazionale e non rientranti nelle esclusioni previste ( a questo proposito è da mettere in evidenza che dovranno essere classificati secondo i fluidi e le categorie previsti dal D.Lgs n.93/00. Resterà comunque come un problema di laboriosa soluzione quale, tra utente, costruttore o Organismo di controllo debba essere autorizzato a dichiarare la categoria dell attrezzatura e quindi la regolare frequenza delle verifiche periodiche) Tipi di verifica previsti verifica di I impianto ovvero di messa in servizio. Essa si applica ad attrezzature a pressione ed insiemi, qualora siano inseriti e assemblati in un impianto dall utilizzatore. Allo stesso modo sono soggetti a questo tipo di verifica gli insiemi, ma soltanto nel caso che, tra la documentazione trasmessa all atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio, non ci sia evidenza dell effettuazione da parte dell O.N. o dell ispettorato degli utilizzatori, rispettivamente coinvolti nelle relative valutazioni di conformità,del controllo dell efficienza degli accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. Tale previsione(art.5 comma 1 lettera d), pur se oggettivamente coerente con quanto previsto nell AllegatoII del DLgs.93/00 relativamente ai compiti dell O.N, provocherà non pochi problemi in quanto l utilizzatore, di norma, non è in possesso di tale documentazione. A questo proposito inoltre è da sottolineare come questa previsione dell avvenuta verifica dell efficienza dei dispositivi di sicurezza da parte dell O.N o dell Ispettorato degli utilizzatori( e non da parte del fabbricante) metta tutti gli insiemi certificati con moduli che non prevedano un controllo sui singoli insiemi- come per esempio i moduli A1, C1, D, H, H1-nelle condizioni di non poter a priori essere esclusi dall obbligo della verifica di I impianto. Per quanto riguarda le modalità di attuazione di questo tipo di verifica, essa è finalizzata al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi(art.1 comma 2 punto a). Riguarda in primo luogo la loro corretta installazione sull impianto, accertamento questo finalizzato a controllare non soltanto che i dispositivi di protezione dell impianto siano stati installati in accordo alle istruzioni operative deducibili dal manuale d uso e manutenzione ma che gli stessi dispositivi impediscano di superare i limiti ammissibili di temperatura e pressione in condizioni ragionevolmente prevedibili. E consentito effettuare le verifiche su banco di prova ovvero con adeguati sistemi di simulazione che riproducano le possibili variazioni del parametro di esercizio in prova come previsto nelle di istruzione operative del componente nel contesto dell impianto cui è destinato. A conferma di tale interpretazione di controllo dinamico o di funzionamento il comma

3 4 dell art.4 consente di mettere in funzione l attrezzatura o l insieme per la verifica di I impianto ed in assenza della dichiarazione di messa in esercizio. Verifiche di riqualificazione periodica, obbligatorie(salvo le esclusioni riportate all art.11), per tutte le attrezzature a pressione. Tali verifiche di riqualificazione periodica, comprendono sia le verifiche di funzionamento, da effettuarsi a scadenza relativamente ravvicinata( da due a cinque anni) che le verifiche d integrità da effettuarsi ogni dieci anni. La periodicità dei controlli delle attrezzature, ai fini della loro riqualificazione periodica viene determinata sulla base delle Tabelle riportate negli Allegati A e B del decreto 329/04. Qualora nel Manuale d uso e manutenzione del fabbricante la frequenza dei controlli sia inferiore a quella della tabella di pertinenza, la frequenza stessa va modificata di conseguenza.. Verifica di funzionamento. va eseguita: Constatando la rispondenza di effettiva utilizzazione con quanto riportato 1. nella dichiarazione di messa in servizio 2. nelle istruzioni d uso del fabbricante, e, ove prescritto, nella specifica attestazione dei risultati, contenuta nella dichiarazione di messa in servizio; constatando, anche con prove al banco o con simulazioni, la funzionalità degli accessori di sicurezza. Per le valvole di sicurezza, la verifica può consistere nella accertamento dell avvenuta taratura entro i tempi prescritti dal fabbricante e tenendo conto della periodicità delle verifiche di riqualificazione Gli accessori di sicurezza e quelli a pressione seguono la stessa periodicità di verifica dell attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati. Su richiesta di deroga dell utente, completa di idonea relazione tecnica, possono anche essere accettate, per casi specifici e previa autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive, ispezioni alternative con differenti periodicità rispetto a quelle delle Tabelle degli Allegati A e B. In tal caso, oltre a tener conto delle istruzioni d uso del fabbricante, si deve assicurare un livello di protezione equivalente Verifiche di riqualificazione periodica. Verifica d integrità Consiste nella ispezione delle varie membrature dell attrezzatura tramite l esame esterno e, ove possibile, interno in controlli spessimetrici ed in eventuali altri controlli che si ritengano necessari per situazioni palesi di danno. Se si riscontrano difetti pregiudizievoli per l ulteriore esercizio dell attrezzatura, vanno eseguite indagini per individuare entità del difetto e relativa origine al fine di ripristinare l integrità della struttura o di valutarne, permanendo i difetti individuati, il grado di sicurezza con riferimento all ulteriore esercizio. In casi di difficoltosa o impossibile ispezione interna, l ispezione va integrata con l esecuzione di una prova di pressione a 1,125Ps con fluido allo stato liquido.in casi specifici alla prova idraulica può essere sostituita, adottando tutte le precauzioni del caso, una prova di pressione con gas inerte (o aria) ad un valore di 1,1 volte la pressione Ps.. Verifiche di riparazione o modifica. L articolo 14 del decreto329/04 fornisce le definizioni dei termini riparazione e modifica e stabilisce le procedure da seguire nelle due rispettive situazioni. Le definizioni sono: Riparazione:sostituzione di parte di un attrezzatura a pressione, o riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario. Modifica: intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo di un attrezzatura, dopo che questa è stata posta in servizio. Le procedure da seguire sono le seguenti:

4 Riparazione. Per le attrezzature marcate CE in applicazione del decreto legislativo N.93/00, e per quelle collaudate secondo le norme previgenti: 1. prima di eseguire la riparazione, il Riparatore comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare, e se possibile, le relative procedure di collaudo previste dalla normativa tecnica in base alla quale l attrezzatura è stata costruita; 2. le verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di riferimento, sono eseguite dal soggetto preposto Modifica. In caso di modifica l attrezzatura deve essere assoggettata, ai sensi del decreto legislativo 93/00 ad uno di moduli della valutazione di conformità previsti, e successivamente, ad un controllo della messa in servizio, se previsto. A questo proposito è da mettere in evidenza come in tale decreto non sia prevista la verifica di nuovo impianto, i cui contenuti tecnici bene si sarebbero adattati ai casi di riparazione e modifica. Dichiarazione di messa in servizio E opportuno far rilevare che l esito positivo della verifica obbligatoria di I impianto ovvero di messa in servizio non autorizza la messa in servizio dell attrezzatura o dell insieme. Questa infatti può avvenire soltanto dopo la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma1 dell art.6. Il decreto infatti prevede che l effettiva messa in servizio dell attrezzatura o dell insieme avvenga in due fasi: una prima fase finalizzata ad ottenere l autorizzazione alla messa in servizio. In essa, per le attrezzature e gli insiemi per i quali è obbligatorio il controllo di il I impianto, tale verifica viene fatta unitamente ad altre verifiche di sicurezza eventualmente previste. Una seconda fase di Messa in servizio (messa in esercizio) subordinata alla presentazione della dichiarazione di messa in servizio all ISPESl e alle ASL. Per comprendere questa procedura bisogna tener presente che il legislatore ha voluto che fosse possibile anche una situazione in cui il soggetto preposto alle verifiche fosse diverso l ISPESL e dalle ASL Al momento essendo vigente la legge n.597 del 12 agosto 1982 Disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle Unità Sanitarie Locali e dell Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro l individuazione di altri soggetti diversi da i due riportati nella legge n.597 non è possibile (peraltro tale innovazione non era neppure prevista nella delega di cui all articolo 19 del Dlgs. n.93/00). E da rilevare la contraddizione tra il comma 1 che prevede la presentazione della dichiarazione di messa in servizio per le attrezzature a pressione e per gli insiemi soggetti a verifica con il comma 4 che lo richiede anche per le attrezzature a pressione e per gli insiemi esclusi dalla verifica di I impianto. Probabilmente la validità del comma 4 è limitata alle attrezzature e agli insiemi, esclusi dalla verifica di I impianto, ma soggetti a verifiche di riqualificazione periodica. Norme transitorie e requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati secondo il decreto legislativo 93/2000. L articolo 15 del decreto 329/2004 fornisce le seguenti norme transitorie: La cadenza dei controlli per la riqualificazione periodica, indicata nelle Tabelle degli allegati A e B, si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio. Le attrezzature, che all entrata in vigore del presente decreto sono già sottoposte alle verifiche d'esercizio della normativa previgente, seguono le norme della

5 riqualificazione periodica a partire dalla prima verifica periodica in scadenza. Per le attrezzature collaudate in accordo con il decreto legislativo n. 93/2000, e già oggetto di denuncia di messa in esercizio all'ispesl all entrata in vigore del decreto 329/2004 ma non ancora assoggettate alla relativa verifica, la denuncia stessa va considerata come dichiarazione di messa in servizio e la documentazione gia' inoltrata va integrata per adeguamento a quanto richiesto dal suddetto decreto. Per le attrezzature fabbricate in accordo con il decreto legislativo 311/1991, e non ancora assoggettate alle verifiche di primo impianto, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a pressione, commercializzate entro il 29 maggio 2002, possono essere installate su attrezzature a pressione collaudate secondo la normativa nazionale previgente. Le medesime attrezzature possono essere installate su attrezzature collaudate in accordo con il decreto legislativo 93/2000, purché siano sottoposte ad uno dei moduli previsti dal citato decreto. In entrambe le situazioni, occorre dimostrare che la commercializzazione è avvenuta entro la data suddetta. L articolo 16 del decreto, tratta, invece, dei requisiti dei recipienti per liquidi e delle tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto 329/2004 e non collaudati in accordo con il decreto legislativo 93/2000. Per essi: L'utilizzatore deve presentare all'ispesl, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto 329/2004, denuncia dei recipienti per liquidi e delle tubazioni, mai sottoposti ad omologazioni o controlli di legge, le cui caratteristiche tecniche sono tali da dover essere assoggettati obbligatoriamente alla riqualificazione periodica. La denuncia deve comprendere: - una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza); - la classificazione dell attrezzatura secondo i fluidi e le categorie di cui al decreto legislativo 93/2000; - una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza dell attrezzatura A seguito di tale denuncia, il soggetto preposto alla verifica periodica effettua presso l'utente un sopralluogo per l esecuzione di quanto previsto per la riqualificazione periodica sull'attrezzatura denunciata. Si osserva a questo proposito che le norme transitorie non appaiono certamente tali da poter fronteggiare tutte le problematiche delle attrezzature che finora non sono state assoggettate a verifiche periodiche.. NOTA 1 Esonero art.29 del DM Generatori di vapore per i quali il prodotto della pressione di progetto in bar per la capacità totale in litri non superi 294 e la pressione di progetto non superi 9,8 bar. Esonero art.39 del DM

6 Generatori di vapore con la pressione massima di esercizio non superiore a 0.98 bar, superficie di riscaldamento non superiore a 100 metri quadrati e producibilità di vapore al carico massimo continuo non superiore a 2t/h. Esonero art.40 del DM Recipienti di vapore di capacità non superiore a 2000 litri e con pressione massima di esercizio non superiore a 0.98 bar. Iniziative dell ISPESL a seguito dell emanazione del decreto 329/2004. A seguito dell emanazione del decreto 329/2004, l ISPESL, che ha sempre seguito con attenzione le alterne vicende dell evolversi della situazione, ha elaborato ed emanato, a livello di Dipartimento Centrale Omologazione e Certificazione, n. 6 Circolari Tecniche interpretative degli aspetti più rilevanti del decreto stesso, indirizzandole ai propri Dipartimenti territoriali. Tali circolari costituiscono delle valide linee guida per l applicazione corretta del decreto 329/2004, che, come è noto, disciplinai, con procedure tecnico-amministrative di rilevante novità rispetto alle norme precedentemente in vigore, verifiche e controlli in precedenza svolti solo dall ISPESL. Le prime 5 circolari recano la data del 9 febbraio 2005, la sesta è stata emanata il 21 aprile La prima, in particolare, di carattere generale, precisa, tra l altro, che: - le circolari sono state emesse, nelle more della pubblicazione delle Specifiche tecniche di esercizio previste dall art. 3 del decreto in oggetto, allo scopo di non interrompere i servizi tecnici di prevenzione svolti dalle sedi territoriali, anche ai fini del controllo obbligatorio da esse svolto in relazione a prescrizioni di sicurezza afferenti ad altre disposizioni di legge, e - i soggetti previsti per le verifiche di cui al decreto ministeriale n. 329, denominati con la generica dizione soggetti verificatori o soggetti preposti, devono ritenersi al momento individuati esclusivamente nell ISPESL e nelle ASL, a seconda delle rispettive competenze, come espressamente richiamato nella premessa del testo del decreto con il riferimento al decreto legislativo 30 giugno 1982 n. 390 convertito con modificazioni nella Legge 12 agosto 1982 n Le altre n. 4 circolari si riferiscono a varie tipologie di attrezzature ed insiemi, e riassumono, per i diversi casi, i compiti dell utilizzatore e quelli dell ISPESL, integrando quanto richiesto dal decreto con gli adempimenti previsti dalle altre disposizioni regolamentari vigenti e fornendo la modulistica necessaria. Hanno consentito, inoltre, all ISPESL, di poter abrogare precedenti circolari e disposizioni emanate nelle more della pubblicazione del decreto di attuazione dell articolo 19 del decreto legislativo n. 93/2000. La sesta circolare, invece, tiene già conto delle problematiche emerse in sede di prima applicazione del decreto ministeriale.329/2004, evidenziate da parte delle strutture periferiche dell Istituto, completando ed aggiornando le linee guida atte a risolvere la maggior parte dei problemi finora segnalati. Viene precisato, peraltro, che per le novità introdotte dal decreto in esame tali linee guida saranno periodicamente ulteriormente aggiornate. Se ne riporta di seguito il testo integrale, salvo alcune parti d interesse del settore amministrativo dell ISPESL. Lettera Circolare np.aoo-09/ /05 del Oggetto: Applicazione del D.M. 1/12/04 n. 329 di attuazione dell'art 19 del D.Lgs. 93/2000

7 Considerando i problemi sorti nel corso della prima applicazione del D.M.329/04 e segnalati a questa Sede da parte delle strutture periferiche, si trasmettono i seguenti chiarimenti che si ritiene possano costituire una valida linea guida per la maggior parte dei quesiti pervenuti. Tali chiarimenti sono suscettibili di futuri aggiornamenti, in considerazione delle novità introdotte dal citato D.M. che possono dar luogo ad ulteriori incertezze di interpretazione e di attuazione. - Apparecchi omologati Ispesl in costruzione prima del 29/5/02 ma non ancora assoggettati a verifiche di primo impianto dall'ispesl. Esiste ancora un parco di apparecchi a pressione omologati in costruzione dall'ispesl prima del 29/5/02 per i quali non è stata ancora evasa la richiesta già pervenuta all'ispesl di verifica di primo impianto. Per la verifica obbligatoria di primo impianto o controllo di messa in servizio di questi apparecchi le specifiche tecniche da applicare sono quelle previste dalla regolamentazione previgente (rif. DPR 359/99 ), non essendo stati assoggettati questi apparecchi alla Direttiva PED o Direttiva SPV. L esonero dall applicazione delle prescrizioni particolari previste dai vari articoli delle regolamentazioni previgenti può essere concesso (compreso l'esonero dall assistenza del conduttore abilitato), ma non può essere concesso l'esonero totale, cioè l esonero dalle verifiche periodiche,che devono invece essere adattate al D.M. 329/04. Quanto sopra esposto si applica anche per le verifiche di 'nuovo impianto' richieste all'ispesl e relative ad apparecchi omologati Ispesl prima del 29/5/02, ma solo se queste verifiche non configurano una nuova destinazione d uso. - Verifiche obbligatorie di primo impianto e relative verbalizzazioni. Per le denunce di primo impianto o di messa in servizio di attrezzature PED o apparecchi a pressione semplici pervenute all'ispesl prima del 12/2/05, occorre far presente all'utente che la denuncia deve essere integrata ( ai sensi dell'art. 15 del D.M. 329/04 ) con la documentazione richiesta all'art. 6 dello stesso D.M. Tale integrazione può essere acquisita anche al momento del sopralluogo per il controllo di messa in servizio della attrezzatura stessa. Se è stata inoltrata all'ispesl prima del 12/2/05 una richiesta di verifica di primo impianto per attrezzature o insiemi PED che alla luce del D.M. 329/04 risulterebbero esclusi dalla verifica obbligatoria di primo impianto, l'ispesl può effettuare comunque un sopralluogo e verbalizzare la accertata esclusione dalla verifica obbligatoria di primo impianto ed eventualmente dalle verifiche periodiche. Per gli Insiemi che sono stati sottoposti ad una procedura di valutazione di conformità impiegando Moduli che non prevedono il controllo finale dei singoli insiemi stessi da parte dell O.N. o dell Ispettorato degli Utilizzatori, resta l obbligo della verifica di primo impianto ovvero di messa in servizio (rif. Art. 5 comma 1 lettera d del D.M.329/04 ). Nel caso in cui durante le verifiche obbligatorie di primo impianto il tecnico Ispesl nota sugli impianti dell'utente tubazioni e recipienti per liquidi certificati CE secondo PED, deve informare l'utente stesso che per tali attrezzature (se non risultano escluse ai sensi dell art. 5.1 comma a)) va effettuata la richiesta di verifica obbligatoria di primo impianto in accordo all'art. 4 del D.M. 329/04 e la dichiarazione di messa in servizio in accordo all'art. 6 del D.M. 329/04. Ad integrazione di quanto già indicato nelle Lettere circolari Ispesl, ed in attesa di successive disposizioni, si conferma che le verifiche obbligatorie di primo impianto o di controllo dimessa in servizio devono essere effettuate applicando le procedure tecniche abituali utilizzate dai tecnici dell Ispesl, per le parti non in contrasto con il D.M. 329/04 (esoneri dalle periodiche, esclusioni,

8 ecc.) e, per le attrezzature PED, non in contrasto nemmeno con la Direttiva PED (visite interne, prove idrauliche, ecc.). In occasione dei sopralluoghi per le verifiche obbligatorie degli insiemi non escludibili devono essere assoggettate a verbalizzazione solo le attrezzature dell insieme che non risultano escluse contemporaneamente (in accordo al D.M.329/04) dalla verifica obbligatoria di primo impianto e dalle verifiche di riqualificazione periodica. Il relativo Verbale di verifica (ove previsto, ai sensi dell art. 6.1 lettera d)) va redatto per ciascun apparecchio (o attrezzatura) soggetto a verbalizzazione, sia esso singolo oppure facente parte di un insieme certificato CE secondo PED. Il Verbale può essere redatto sulla preesistente modulistica Ispesl e deve riportare, oltre alle operazioni di verifica effettuate, le seguenti informazioni: - la data della verifica e la descrizione della attrezzatura verificata, con il numero di fabbrica (o altra sigla identificativa) della stessa; - i dati identificativi dell'insieme CE (secondo PED) a cui eventualmente l'attrezzatura appartiene; - il numero di matricola Ispesl che si assegna alla attrezzatura; - l'esito positivo o negativo della verifica stessa; - la categoria della attrezzatura, da rilevare o ricavare: - dalla certificazione PED esistente in caso di singole attrezzature certificate PED (anche se facenti parte di insiemi PED), oppure - dal valore della pressione e dal fluido dell'insieme collegati alla capacità della singola attrezzatura non certificata CE perché sotto certificazione dell'insieme stesso, oppure - dalla massima pressione di esercizio, dalla capacità e dal fluido d'esercizio indicato nel libretto matricolare oppure nei verbali in esso contenuti e comprovato con scheda di sicurezza in caso di fluidi particolari, in caso di attrezzature omologate Ispesl. - Immatricolazioni(OMESSO) -Addebiti(OMESSO) - Riparazioni In attesa di precisazioni da parte delle Autorità preposte, per l'ispesl (attuale soggetto preposto ) è possibile accettare richieste di riparazione solo per apparecchi o attrezzature che siano già state poste in esercizio ed abbiano formato oggetto di richiesta all Ispesl di verifica di primo impianto e/o di dichiarazione di messa in servizio. Le presenti indicazioni si applicano sia ad apparecchi omologati Ispesl che ad attrezzature certificate PED o con Direttiva Apparecchi semplici in pressione. Per valutare se si è in presenza di una "riparazione" occorre valutare caso per caso avendo presente quanto esposto al comma 1 dell'art. 14 del D.M 329/04 e quanto precisato nella Linea guida europea 1/3 approvata dal WGP nella seduta del 17/3/2004, tenendo presente che se si ha una sostituzione di membratura (anche con materiale diverso ma equivalente) che non comporta importanti modifiche secondo il D.M. 329/04 e secondo la linea-guida 1/3 citati, anche in questo caso si è in presenza di una "riparazione". Per valutare la richiesta di controllo di una riparazione si applica la procedura tecnica, amministrativa e contabile già in vigore nell'ispesl, e se del caso, di quanto indicato al comma 2 dell art. 12 del D.M.329. In particolare: La richiesta deve contenere le informazioni tecniche necessarie e la procedura tecnica di riparazione, che deve tener conto della normativa tecnica con la quale l'apparecchio o l'attrezzatura

9 è stata costruita. Se la normativa tecnica è diversa da quella delle Normative Ispesl, il riparatore deve allegare alla richiesta la normativa di riferimento ( o parte di essa). Dopo l'esame della procedura tecnica l'ispesl rilascerà per iscritto il suo parere positivo ( o negativo) alla riparazione. E' importante comunque tener conto principalmente di eventuali prescrizioni sulle possibili riparazioni riportate dal fabbricante della attrezzatura sulle istruzioni per l'uso della attrezzatura stessa. Dopo (o durante) la riparazione, il tecnico Ispesl effettuerà un sopralluogo per il controllo della riparazione effettuata e la esecuzione delle prove di collaudo ( visita interna e prova idraulica alla pressione prevista dalla norma tecnica di riferimento), ma non effettuerà più la prova di funzionamento o prova a caldo. La matricola Ispesl resta quella già posseduta dall'attrezzatura. Alla fine il tecnico Ispesl rilascerà un verbale con parere positivo ( o negativo) sulla riparazione effettuata. - Ulteriori chiarimenti Art. 6 comma 1 lettera b) - relazione tecnica: a parziale rettifica di quanto disposto nelle precedenti lettere circolari, la relazione tecnica da allegare alla dichiarazione di messa in servizio deve essere redatta dall'utente o da un tecnico competente delegato all'uopo dall'utente stesso (che comunque la deve controfirmare in qualità di datore di lavoro). Non sono necessarie abilitazioni o iscrizioni ad Ordini professionali. Richieste e dichiarazioni di vario genere inoltrate all'ispes (OMESSO) Impianti di riscaldamento: Agli impianti di riscaldamento, che non sono stati messi in servizio come Insiemi PED a sé stanti, si applicano ancora le vigenti procedure tecnico-amministrative e contabili, in attuazione del D.M. 1/12/75. Art. 1 comma 1 lettera b) - Impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione: Devono intendersi tutti gli impianti regolamentati dal D.M. 1/12/1975 (acqua calda, acqua surriscaldata, liquidi caldi diversi dall'acqua, come ad esempio i forni per oli minerali, ecc.). Si fa presente che il D.M. 1/12/75tratta recipienti contenenti liquidi caldi o surriscaldati, e non impianti, per cui occorrerà valutare in qual modo il D.M. 329/04 andrà applicato per questi impianti. In attesa di ulteriori disposizioni, si considereranno ancora applicabili il D.M. 1/12/75 e le relative specifiche tecniche applicative Raccolte R, H, e F ( per le parti non in contrasto con la Direttiva PED). Tabelle A e B del D.M. 329/04 : In attesa di delucidazioni da parte delle Autorità preposte, l'ispesl considererà le Tabelle A e B applicabili soltanto alle attrezzature e non anche agli insiemi (come risulta anche dalla intestazione delle Tabelle medesime). Apparecchi già esclusi o esonerati: In attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle Autorità preposte, gli apparecchi Ispesl a suo tempo esclusi o esonerati dalle verifiche periodiche, ai sensi della regolamentazione previgente, verranno considerati dall'ispesl ancora esclusi o esonerati dalla applicazione del D.M. 329/04, anche se tale tipo di esonero non può essere più concesso alleattrezzature ancora da assoggettare a verifica obbligatoria di messa in servizio. SIDPI, Cronologico(OMESSO) Ispesl, soggetto verificatore, dichiarazione di messa in servizio: In attesa di determinazioni ministeriali sulla individuazione dei "soggetti verificatori" di cui al D.M. 329/04, l'ispesl attualmente riveste sia la figura di "soggetto verificatore" sia quella di ricevitore della Dichiarazione di messa in servizio. Per semplificare i compiti dell'utente, l'ispesl ha stabilito di unificare (per semplificare le procedure) le due richieste di verifica obbligatoria e di dichiarazione di messa in

10 servizio permettendo all'utente di effettuare una sola richiesta, la quale però deve contenere tutti gli allegati previsti e necessari sia per la verifica obbligatoria (se la attrezzatura non ne è esclusa) che per la dichiarazione di messa in servizio. Ugualmente, le richieste già pervenute prima del 12/2/05all'Ispesl e non ancora evase saranno considerate sia richieste di verifica che dichiarazioni di messa in servizio, con l'obbligo dell'utente (ai sensi dell'art. 15) di integrarne la documentazione. Serbatoi per GPL - Esonero D.M. 29/2/88: Su indicazione del MAP la concessione di tale esonero alle condizioni di cui all art. 3 del citato D.M. è ancora possibile e, su richiesta e previo sopralluogo per gli accertamenti opportuni presso il magazzino del fabbricante o dell installatore o del fornitore del gas, l Ispesl può concederlo utilizzando le procedure esistenti, in attesa di eventuali nuove procedure emanate dalla Sede Centrale. Attrezzature escluse dalla PED ma regolate da particolari Decreti ministeriali: Se i Decreti Ministeriali sono relativi alla costruzione, essi vanno applicati fin quando non verranno eventualmente abrogati. Per quanto riguarda l'esercizio, il D.M. 329/05 precisa esplicitamente che tutto ciò che è escluso dalla PED (salvo gli apparecchi a pressione semplici) resta escluso anche dal D.M. 329, per cui sono abrogati eventuali obblighi di controllo sull'esercizio. Per le attrezzature che rientrano nell'art. 3 par. 3 della Direttiva PED viene richiesta l'applicazione delle regolamentazioni nazionali, e quindi per tali attrezzature eventuali decreti particolari sull'esercizio restano validi se non sono stati esplicitamente abrogati. Allegato A TABELLA Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione (Articolo 10 comma 3 e 5) ATTREZZATURA A PRESSIONE LIMITI E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI

11 ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall acqua. ogni 2 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. ogni 4 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria ogni 5 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria ogni 5 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. ogni 5 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità Allegato B TABELLA-Frequenza delle riqualificazioni periodiche delle attrezzature a pressione (Articolo 10, comma 3 e 5)

12 ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d acqua e d acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV ogni 3 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica d integrità Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d acqua classificati in I e II categoria ogni 4 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica d integrità Generatori di vapor d acqua. Frequenza ispezioni. ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita interna ogni 10 anni: verifica di integrità Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria. Tubazioni per liquidi Recipienti per liquidi Bombole per apparecchi respiratori - per TS 350 C, ogni 10 anni: verifica di integrità ogni 5 anni: verifica di funzionamento - per TS > 350 C, ogni 10 anni: verifica di integrità Nessuna verifica Nessuna verifica Revisione iniziale dopo 4 anni - Per uso subacqueo: Revisioni successive ogni 2 anni Estintori portatili - Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni. -Gas non corrosivi: revisione ogni 10 anni -Gas corrosivi: revisione ogni 3 anni

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti Via Alessandria 220 - Roma Le Nuove regole per l esercizio delle attrezzature

Dettagli

DM.11 aprile 2011 Prima verifica periodica attrezzature a pressione Allegato II punto 4.1.2

DM.11 aprile 2011 Prima verifica periodica attrezzature a pressione Allegato II punto 4.1.2 Ricerca Certificazione Verifica Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti ed Impianti DM.11 aprile 2011 Prima verifica periodica attrezzature a pressione Allegato II punto 4.1.2 Andrea Tonti

Dettagli

"Gestione delle scadenze delle verifiche periodiche GPL/CNG"

Gestione delle scadenze delle verifiche periodiche GPL/CNG "Gestione delle scadenze delle verifiche periodiche GPL/CNG" Nuova Direttiva PED 2014/68/UE Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature

Dettagli

Gli obblighi del datore di lavoro per la messa in servizio e l utilizzo delle attrezzature

Gli obblighi del datore di lavoro per la messa in servizio e l utilizzo delle attrezzature Verifica e Ricerca Unità Operativa Territoriale di Padova Gli obblighi del datore di lavoro per la messa in servizio e l utilizzo delle attrezzature Procedure di esercizio Ing. Francesco Panin 9 Ottobre

Dettagli

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Centrale Omologazione e Certificazione Via Alessandria 220 Roma AMBIENTE LAVORO 10 SALONE DELL IGIENE E SICUREZZA IN AMBIENTE

Dettagli

DIRETTIVA PED (Pressure Equipment Directive) Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione

DIRETTIVA PED (Pressure Equipment Directive) Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione DIRETTIVA PED (Pressure Equipment Directive) Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione Direttiva 97/23/CE P.E.D. Cos'è la PED? E' la Direttiva Europea che armonizza la legislazione del

Dettagli

Direttiva PED e nuova filosofia del controllo: dal sistema autorizzativo al sistema certificativo.

Direttiva PED e nuova filosofia del controllo: dal sistema autorizzativo al sistema certificativo. Apparecchi a pressione. Direttiva PED 97/37/CE e D.M 329/04 sull'esercizio. Direttiva PED e nuova filosofia del controllo: dal sistema autorizzativo al sistema certificativo. I nuovi obblighi per la progettazione,

Dettagli

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO DIPARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO DIPARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE ISPESL ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO DIPARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE 00184 Roma. Via Urbana 167 DOM / DIR Prot. n. AOO-09/ 0003878/05 del 6/12/2005 Ai Direttori

Dettagli

11. APPARECCHI A PRESSIONE

11. APPARECCHI A PRESSIONE 01. Gli apparecchi e impianti a pressione 1 sono conformi ai regolamenti speciali emessi da ANCC/ISPESL, laddove applicabili, e alle altre normative vigenti 02. Anche quando non soggetti a normative specifiche

Dettagli

Rischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro

Rischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro Rischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro D. Lgs. 81-2008 Titolo III CAPO I -Articolo 69 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: a)

Dettagli

TÜV Italia S.r.l. divisione : Industrie Services

TÜV Italia S.r.l. divisione : Industrie Services TÜV Italia Introduzione alla Direttiva PED 97/23/CE TÜV Italia S.r.l. divisione : Industrie Services VICENZA 18 Giugno 2009 Adriano Favero- adriano.favero@tuv.it TÜV Italia Industrie Service TORINO MILANO

Dettagli

Applicazione Decreto 1 dicembre 04 n. 329 LINEE GUIDA INTERREGIONALI

Applicazione Decreto 1 dicembre 04 n. 329 LINEE GUIDA INTERREGIONALI Applicazione Decreto 1 dicembre 04 n. 329 LINEE GUIDA INTERREGIONALI Ing. DOMENICO BISCEGLIE Responsabile del Servizio Impiantistica e Sicurezza del Lavoro-ASL della Prov. di Lodi Coordinatore del Gruppo

Dettagli

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) Allegato III - MODULO F Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature

Dettagli

Impianti elettrico. Evidenza SI NO NA Riferimenti Note

Impianti elettrico. Evidenza SI NO NA Riferimenti Note Impianti elettrico Per tutti i locali dell'unità Operativa in considerazione, è disponibile la classificazione aggiornata, firmata dal Responsabile Sanitario Norma CEI (ambiente ordinario, locale ad uso

Dettagli

PROBLEMATICHE TECNICHE NEL SETTORE DEL GPL. RUOLO DELLE ASL.

PROBLEMATICHE TECNICHE NEL SETTORE DEL GPL. RUOLO DELLE ASL. 02/10/2006 Ing. Spartaco Geppetti 1 NORME DI RIFERIMENTO R.D. 12/05/1927, n. 824 DM del M.L. 21/05/1974 DM del M.I. 31/03/1984 DM del M.I.C.A. 29/02/1988 DM del M.I. 14/05/2004 DM del M.A.P. 23/09/2004

Dettagli

RECIPIENTI PER GPL LE NORME PER LA COSTRUZIONE E L ESERCIZIO

RECIPIENTI PER GPL LE NORME PER LA COSTRUZIONE E L ESERCIZIO RECIPIENTI PER GPL LE NORME PER LA COSTRUZIONE E L ESERCIZIO 28 Settembre 2006 Ing. Andrea Sereni 1 Regio decreto 12/05/1927 n. 824 Regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 9 luglio 1926, n.

Dettagli

Sicurezza delle attrezzature a pressione e verifiche periodiche

Sicurezza delle attrezzature a pressione e verifiche periodiche Sicurezza delle attrezzature a pressione e verifiche periodiche Dott.ssa Emanuela Tosto WALTER TOSTO SPA Milano, 31 gennaio 2013 Federata Direttiva PED e DM 329/2004 DLgs 93/2000 art.4 - Sicurezza in fase

Dettagli

DECRETO 11 aprile 2011

DECRETO 11 aprile 2011 DECRETO 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti

Dettagli

Il ruolo degli Organismi Notificati nell ambito del Decreto Ministeriale 329.

Il ruolo degli Organismi Notificati nell ambito del Decreto Ministeriale 329. Ing. Carlo Peruzzi Il ruolo degli Organismi Notificati nell ambito del Decreto Ministeriale 329. Sala Convegni Interporto di Rovigo Venerdì 15ottobre2010 in collaborazione con: OBIETTIVI DELL INTERVENTO

Dettagli

Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro ex art 71 co e allegato VII D.lgs 81/08. Decreto 11 aprile 2011

Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro ex art 71 co e allegato VII D.lgs 81/08. Decreto 11 aprile 2011 Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro ex art 71 co.1.111 e allegato VII D.lgs 81/08 Decreto 11 aprile 2011 Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Impiantistica Antinfortunistica Direttore: Dott.

Dettagli

DPR 462/01. Pasquale Fattore ATEX DAY Bologna, 23 ottobre 2014

DPR 462/01. Pasquale Fattore ATEX DAY Bologna, 23 ottobre 2014 DPR 462/01 Pasquale Fattore ATEX DAY Bologna, 23 ottobre 2014 DPR 462 del 22 Ottobre 2001 Il decreto 462/01 DPR 462 del 22 Ottobre 2001 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d

Dettagli

Generatori di vapore fissi e semifissi e generatori di 6.1 calore per riscaldamento

Generatori di vapore fissi e semifissi e generatori di 6.1 calore per riscaldamento Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto 34 6. AREA INGEGNERIA pag. 34 Generatori di vapore fissi e semifissi e generatori di 6.1 calore per riscaldamento 6.1.1 Verifiche

Dettagli

Manutenzione e Gestione delle Attrezzature da lavoro Unità Operativa Territoriale - Bergamo

Manutenzione e Gestione delle Attrezzature da lavoro Unità Operativa Territoriale - Bergamo Data 04 aprile 2017 Manutenzione e Gestione delle Attrezzature da lavoro Unità Operativa Territoriale - Bergamo Data: 04 aprile 2017 «TITOLO..» Attrezzature di lavoro: riferimenti normativi e tecnici con

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute

Dettagli

Premessa ed iter del provvedimento

Premessa ed iter del provvedimento DM 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti

Dettagli

Attrezzature a pressione Specifiche tecniche, verifiche e controlli ai sensi del DM 329/2004

Attrezzature a pressione Specifiche tecniche, verifiche e controlli ai sensi del DM 329/2004 Milano, 11 aprile 2013 6 a Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e dei Responsabili HSE Attrezzature a pressione Specifiche tecniche, verifiche e controlli ai sensi del DM 329/2004 Milano Roberto

Dettagli

ATS Città Metropolitana di Milano SC PSAL Ubaldo Minniti 13 aprile 2016

ATS Città Metropolitana di Milano SC PSAL Ubaldo Minniti 13 aprile 2016 CONFRONTO TRA LE ATTIVITA DI PREVENZIONE SVOLTE DAL SERVIZIO PSAL: Attività verifiche Impianti di Sollevamento ATS Città Metropolitana di Milano SC PSAL Ubaldo Minniti 13 aprile 2016 ATTIVITA ASCENSORI

Dettagli

LA TUA RISPOSTA ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA TUA RISPOSTA ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE SU ATTREZZATURE DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA V.E.M. Srl LA TUA RISPOSTA ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO info@vemverifiche.com www.vem-verifiche.com

Dettagli

Manutenzioni, Ispezioni Impianti, Attrezzature Antincendio

Manutenzioni, Ispezioni Impianti, Attrezzature Antincendio Manutenzioni, Ispezioni Impianti, Attrezzature Antincendio La manutenzione delle attrezzature antincendio è un OBBLIGO a carico del datore di lavoro ed è regolamentata dalla legge italiana, che prevede

Dettagli

L ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.L.vo 626/94 RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA SCOLASTICHE E ALLE UNIVERSITA.

L ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.L.vo 626/94 RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA SCOLASTICHE E ALLE UNIVERSITA. L ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.L.vo 626/94 RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA SCOLASTICHE E ALLE UNIVERSITA. 1) L AUTORIZZAZIONE ANTINCENDIO NELLE ATTIVITA SCOLASTICHE Il D.M. 16.02.1982,

Dettagli

LE VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

LE VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 1/6 LE VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO Nota informativa per la sicurezza degli apparecchi di sollevamento Lo scopo di questa informativa è quello di portare a conoscenza il Datore di

Dettagli

LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI PREMESSA In data 8 gennaio 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 6), è stato pubblicato il D.P.R.

Dettagli

Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3)

Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3) Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3) Ministero dell'interno - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle

Dettagli

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO EFM Sas Romano d Ezzelino (VI) Via del Commercio 4 Phone: +39 0424 1958012 Mail: sicurezza@efm.academy Feltre (BL) Via S. Maria del Prato 3 Phone: +39 0439 2984 Mail: sicurezza@efm.academy VERIFICHE PERIODICHE

Dettagli

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DI.RI.

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DI.RI. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DI.RI. D.M. n. 37/2008 Il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il D.M. n. 37/2008 inerente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti

Dettagli

La Direttiva PED 2014/68/UE Attrezzature ed insiemi a pressione. Caldogno, 12 luglio Applicazione: dal 1 giugno 2015

La Direttiva PED 2014/68/UE Attrezzature ed insiemi a pressione. Caldogno, 12 luglio Applicazione: dal 1 giugno 2015 Attrezzature ed insiemi a pressione Caldogno, 12 luglio 2016 Nuova direttiva: 2014/68/UE Applicazione: dal 1 giugno 2015 per le parti legate al regolamento CE 1272/2008. (Art. 49 stabilisce applicazione

Dettagli

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro In generale, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono attività tecniche specialistiche di prevenzione, finalizzate alla tutela della

Dettagli

Documenti da presentare all A.A.S.S. per i casi previsti dal D.D. n.114/08 e dal D.D. n. 58/2011 : (1)

Documenti da presentare all A.A.S.S. per i casi previsti dal D.D. n.114/08 e dal D.D. n. 58/2011 : (1) CIRCOLARE N. 1/2011 Prot. AASS N. 3408/20 del 28/06/2011 COMMISSIONE PER L ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI AI SENSI DELL ARTICOLO 24 DECRETO DELEGATO N.114/2008. La Commissione per l accertamento

Dettagli

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell Allegato III al presente decreto.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le attività soggette sono distinte nelle sottoclassi indicate nell Allegato III al presente decreto. 2006, n. 139, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro dell interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, mentre per le nuove attività introdotte

Dettagli

NCONTRO TECNICO GRATUITO. Ing. Matteo Pettenuzzo

NCONTRO TECNICO GRATUITO. Ing. Matteo Pettenuzzo NCONTRO TECNICO GRATUITO Ing. Matteo Pettenuzzo Come gestire acquisto, messa in servizio e verifiche periodiche degli apparecchi a pressione Legislazione attuale: soggetti coinvolti D.LGS. 81/08, D.M.

Dettagli

Realizzazione. PED Pressure Equipment Directive Consolidato 2018

Realizzazione.  PED Pressure Equipment Directive Consolidato 2018 Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: Via A. de Curtis 28-06135 Ponte San Giovanni PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio PERUGIA Tel. + 39 075 5997363 + 39 075 5997343 Assistenza 800

Dettagli

CAPITOLO M PROGRAMMA DI QUALITÀ E CONTROLLO

CAPITOLO M PROGRAMMA DI QUALITÀ E CONTROLLO CAPITOLO M PROGRAMMA DI QUALITÀ E CONTROLLO Obiettivi generali M1 M2 M3 Ogni impianto a tecnologia complessa deve essere progettato, realizzato e condotto secondo i principi della garanzia della qualità,

Dettagli

Nuova Direttiva Apparecchi a Pressione 2014/68/UE. Relatore: Ing. Francesco Pertusati

Nuova Direttiva Apparecchi a Pressione 2014/68/UE. Relatore: Ing. Francesco Pertusati Nuova Direttiva Apparecchi a Pressione 2014/68/UE Relatore: Ing. Francesco Pertusati La nuova Direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014 concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

Dettagli

Laboratorio Metrologico LCD s.r.l. C.F./P.IVA N. REA: C.C.I.A.A. SA CAP. SOC ,00

Laboratorio Metrologico LCD s.r.l. C.F./P.IVA N. REA: C.C.I.A.A. SA CAP. SOC ,00 Laboratorio Metrologico LCD s.r.l. C.F./P.IVA 04727680656 N. REA: C.C.I.A.A. SA389139 CAP. SOC.. 10.000,00 Azienda con sistema qualità certificato conforme ai requisuisiti ISO Valutato da ELTSI spa Laboratorio

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 17 dicembre 2009. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI www.dottorini.com Disciplina e procedure per l iscrizione dei veicoli di interesse storico

Dettagli

Regolamento per la verificazione periodica di strumenti metrici

Regolamento per la verificazione periodica di strumenti metrici CCIAA Bolzano Servizio metrico Regolamento per la verificazione periodica di strumenti metrici (in attuazione dell art. 3 del decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 28 marzo

Dettagli

Estintori portatili e carrellati costruiti ed eserciti in conformità alle direttive PED e nuova TPED

Estintori portatili e carrellati costruiti ed eserciti in conformità alle direttive PED e nuova TPED Estintori portatili e carrellati costruiti ed eserciti in conformità alle direttive PED e nuova TPED Vincenzo Nastasi *, * Tecnologo INAIL, Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Palermo

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE Prot. n. 2016/164492 Approvazione del nuovo modello e delle relative istruzioni per l istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell ambito dell attività di accertamento,

Dettagli

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) Allegato III - MODULO G - Conformità basata sulla verifica dell unità Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PR PART

Dettagli

Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. Raccolta R Edizione Giugno 1982

Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. Raccolta R Edizione Giugno 1982 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione Raccolta R Edizione Giugno 1982 ISPESL - Raccolta R Fascicolo R 3 Impianti IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA

Dettagli

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Lo scopo di questa nota, di tipo strettamente informativo, assolve all'esigenza propria dell'ente pubblico, di portare a conoscenza il Datore di Lavoro

Dettagli

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA Assessorato dell Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità DECRETO 3 marzo 2011 (G.U.R.S. n. 13 del 25 marzo 2011) Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della

Dettagli

Riparazione temporanea di attrezzature a pressione

Riparazione temporanea di attrezzature a pressione Riparazione temporanea di attrezzature a pressione Procedura ISPESL Ai sensi della circolare ISPESL prot. A00-07/00008/0 datata 8 marzo 00 Aprile 00 a) Procedura per TUBAZIONI Compiti dell utilizzatore

Dettagli

Ministero delle Finanze Decreto ministeriale 4 aprile Articolo 1

Ministero delle Finanze Decreto ministeriale 4 aprile Articolo 1 Elaborazione documenti in corso... Ministero delle Finanze Decreto ministeriale 4 aprile 1990 Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1990, n. 142 Norma integrativa delle disposizioni previste dal decreto ministeriale

Dettagli

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro

Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Territoriale di BRESCIA Via San Francesco d Assisi, 11 25122 BRESCIA Competenze ed Obblighi degli Organismi Notificati, dei

Dettagli

Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione

Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione INAIL ASSOLOMBARDA Sorveglianza del mercato, verifica periodica e formazione sugli apparecchi di sollevamento: sinergie per la sicurezza Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 18096 del 26 settembre 2014 Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione

Dettagli

RISOLUZIONE N.24/E. Quesito

RISOLUZIONE N.24/E. Quesito RISOLUZIONE N.24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 aprile 2013 OGGETTO: Imposta di bollo - segnalazione certificata inizio attività e altri atti previsti per l esercizio di attività soggette alle

Dettagli

Sicurezza degli impianti e tutela negli ambienti di vita e lavoro

Sicurezza degli impianti e tutela negli ambienti di vita e lavoro Sicurezza degli impianti e tutela negli ambienti di vita e lavoro Il sistema dei controlli delle Attrezzature a Pressione nella vigente legislazione e nella prospettiva del Testo Unico Roma, 12 Dicembre

Dettagli

I manufatti prefabbricati ed i sistemi costruttivi - Il quadro normativo delineato dal DM

I manufatti prefabbricati ed i sistemi costruttivi - Il quadro normativo delineato dal DM I manufatti prefabbricati ed i sistemi costruttivi - Il quadro normativo delineato dal DM 14.1.2008 Qualificazione per manufatti prefabbricati in serie dichiarata; Autorizzazione alla produzione di prefabbricati

Dettagli

Roma - 06 maggio 2014.

Roma - 06 maggio 2014. Roma - 06 maggio 2014. DELIBERAZIONE AEEG n. 40/04. & DELIBERAZIONE AEEG n. 40/14 ( * ) ( * ) Gli aggiornamenti del testo sono evidenziati dalla colorazione verde ed entreranno in vigore, salvo ulteriori

Dettagli

Revamping: dalle specifiche contrattuali alla messa in servizio e collaudo

Revamping: dalle specifiche contrattuali alla messa in servizio e collaudo ATTREZZATURE IN PRESSIONE: Le novità, dalla Revamping: dalle specifiche contrattuali alla messa in servizio e collaudo - 22 ottobre 2010 Relatore: ing. Marco Giacobbo Con il patrocinio di dalla Progettazione

Dettagli

Mercoledì 13 Marzo 2013 Best Western Hotel Piacenza Assemblea Generale Associazione

Mercoledì 13 Marzo 2013 Best Western Hotel Piacenza Assemblea Generale Associazione Mercoledì 13 Marzo 2013 Best Western Hotel Piacenza Assemblea Generale Associazione Novità normative per la prevenzione incendi il D.M. 20/12/12 Impianti di protezione attiva contro l incendio Geom. Luca

Dettagli

Oggetto: Sistemi di gioco (VLT) di cui all articolo 110, comma 6, lettera b) - Autorizzazione di cui all articolo 88 T.U.L.P.S. per le sale dedicate;

Oggetto: Sistemi di gioco (VLT) di cui all articolo 110, comma 6, lettera b) - Autorizzazione di cui all articolo 88 T.U.L.P.S. per le sale dedicate; Piazza Mastai, 11 00153 Roma C.F. 00930050588 P.I. 00943931006 Centr. 06.58571 Fax 06.58572200 Sito Internet: www.aams.it Ministero dell Economia e delle Finanze Roma, 16 giugno 2010 Amministrazione autonoma

Dettagli

Deliberazione 11 febbraio 2009 EEN 1/09

Deliberazione 11 febbraio 2009 EEN 1/09 Deliberazione 11 febbraio 2009 EEN 1/09 Adeguamento delle deliberazioni dell Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003 n. 103/03, 16 dicembre 2004 n. 219/04 e 23 maggio 2006 n. 98/06,

Dettagli

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE Prot. n. 3606 VISTO il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1992, n.223 con il quale è stato

Dettagli

La presente norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il

La presente norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il La presente norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio. Indice Scopo e

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 Modulo A Le attrezzature di lavoro in collaborazione

Dettagli

L ATTIVITA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI ED IMPIANTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 81/08

L ATTIVITA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI ED IMPIANTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 81/08 L ATTIVITA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI ED IMPIANTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 81/08 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: situazione riflessioni proposte 28 novembre 2008 Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Dettagli

IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08. Titolo III Possibili futuri scenari nell uso delle macchine. Ing. Giuseppe Piegari Ministero del lavoro

IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08. Titolo III Possibili futuri scenari nell uso delle macchine. Ing. Giuseppe Piegari Ministero del lavoro IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08 Titolo III Possibili futuri scenari nell uso delle macchine Ing. Giuseppe Piegari Ministero del lavoro ART. 69 - Definizioni Agli effetti delle disposizioni di

Dettagli

Circolare n.10 Ai Sigg. Prefetti della Repubblica

Circolare n.10 Ai Sigg. Prefetti della Repubblica Prot. n.dcpst/a2/3163 Roma, 21 Aprile 2005 Circolare n.10 Ai Sigg. Prefetti della Repubblica Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia

Dettagli

PROVINCIA DI RIMINI ASSESSORATO ATTIVITA PRODUTTIVE E SERVIZI ALLE IMPRESE

PROVINCIA DI RIMINI ASSESSORATO ATTIVITA PRODUTTIVE E SERVIZI ALLE IMPRESE PROVINCIA DI RIMINI ASSESSORATO ATTIVITA PRODUTTIVE E SERVIZI ALLE IMPRESE Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di

Dettagli

Il controllo nelle strutture sanitarie pubbliche e private Apparecchi e Impianti

Il controllo nelle strutture sanitarie pubbliche e private Apparecchi e Impianti Il controllo nelle strutture sanitarie pubbliche e private Apparecchi e Impianti Ing. Vittorio Notari Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica IMPIANTI ELETTRICI Punto 1 Classificazione locali

Dettagli

Decreto verifiche periodiche attrezzature

Decreto verifiche periodiche attrezzature Decreto verifiche periodiche attrezzature verifiche periodiche attrezzature: soggetti pubblici e privati E stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.98 del 29 aprile 2011 il

Dettagli

I.D.E.E. S.r.l. La direttiva PED e le sue implicazioni sugli impianti frigoriferi e di condizionamento

I.D.E.E. S.r.l. La direttiva PED e le sue implicazioni sugli impianti frigoriferi e di condizionamento I.D.E.E. S.r.l. Consulenze per la Sicurezza e la Qualità La direttiva PED e le sue implicazioni sugli impianti frigoriferi e di condizionamento A. De Lucia ISPESL Dipartimento di Milano Sommario Dal 30/5/2002

Dettagli

Sicurezza delle PLE Importanza della manutenzione e delle verifiche periodiche

Sicurezza delle PLE Importanza della manutenzione e delle verifiche periodiche Sicurezza delle PLE Importanza della manutenzione e delle verifiche periodiche La disciplina delle verifiche periodiche Bologna, 28 ottobre 2010 ing. Mario ALVINO IS Soggetti Titolari id della funzione

Dettagli

Uso sicuro delle macchine alimentari

Uso sicuro delle macchine alimentari Uso sicuro delle macchine alimentari la manutenzione e l'aggiornamento dei requisiti di sicurezza Convegno INAIL BOLOGNA 19 ottobre 2016 Ing. Abdul Ghani Ahmad Ministero del Lavoro Le opinioni espresse

Dettagli

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 luglio 2012 Individuazione delle modalita di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralita. (12 08730) (GU n. 185 del

Dettagli

Amministrazioni Immobili S.r.L. impianti elettrici e verifiche impianti di terra ELETTROCUZIONE. 1 Ing. Andrea Scodellari

Amministrazioni Immobili S.r.L. impianti elettrici e verifiche impianti di terra ELETTROCUZIONE. 1 Ing. Andrea Scodellari Amministrazioni Immobili S.r.L. Obbligo RISCHIO adeguamento DI ELETTROCUZIONE impianti elettrici e verifiche impianti di terra 1 Definizione di Impianto elettrico: (DM 37/08 art.2 comma 1 lettera e) Impianti

Dettagli

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 PR. PART. ISP/TERRE Rev. 0 del 02/01/2017 IMQ S.p.A.

Dettagli

DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 20 FEBBRAIO 1992

DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 20 FEBBRAIO 1992 DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 20 FEBBRAIO 1992 APPROVAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE DI CUI ALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO DI

Dettagli

Procedura per l attivazione della fornitura ed indicazioni per l utilizzo della modulistica

Procedura per l attivazione della fornitura ed indicazioni per l utilizzo della modulistica Gli accertamenti della sicurezza post contatore pag. 1 di 5 Procedura per l attivazione della fornitura ed indicazioni per l utilizzo della modulistica L'Autorità ha emanato un regolamento che dispone

Dettagli

LORO SEDI. Al SECIN SEDE

LORO SEDI. Al SECIN SEDE LETTERA CIRCOLARE Roma 30 settembre 1999 prot. n. 1067 Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale Servizio centrale Ispettorato del Lavoro

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 97/23/CE del Parlamento

Dettagli

II. SCOPO III. CAMPO DI APPLICAZIONE

II. SCOPO III. CAMPO DI APPLICAZIONE PROCEDURA GENERALE PER L INSTALLAZIONE, L ACCETTAZIONE E IL COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ALL INTERNO DELL AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II I. PREMESSA Le apparecchiature

Dettagli

PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO Al servizio di gente REGIONE unica FRIULI VENEZIA GIULIA PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO UDINE 13/09/2011 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTERAZIONE SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI Domanda Richiesta

Dettagli

NORME REGOLAMENTARI PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI IMPIANTI AUTOSTRADALI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI

NORME REGOLAMENTARI PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI IMPIANTI AUTOSTRADALI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI NORME REGOLAMENTARI PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI IMPIANTI AUTOSTRADALI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI. Il presente Regolamento è stato approvato con delibera

Dettagli

In questo senso, nel presente documento condiviso nell ambito della seduta del tavolo emissioni del 19/7/ si è proceduto con:

In questo senso, nel presente documento condiviso nell ambito della seduta del tavolo emissioni del 19/7/ si è proceduto con: INFORMATIVA IN MERITO ALL ATTUAZIONE DEL 19 MAGGIO 2016, N. 118 REGOLAMENTO RECANTE AGGIORNAMENTO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER LE EMISSIONI DI CARBONIO ORGANICO TOTALE DEGLI IMPIANTI

Dettagli

Le novità sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Le novità sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro Le novità sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro D.Lgs. 81/08 e smi, Art. 71, Comma 11 Paolo Trisoglio Bologna, 16 Ottobre 2013 Versione originaria del 2008 (D. Lgs. 81/08) Le verifiche

Dettagli

DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA ED AGIBILITA DEGLI AMBIENTI E LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI. DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL RILASCIO DELL

DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA ED AGIBILITA DEGLI AMBIENTI E LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI. DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL RILASCIO DELL DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA ED AGIBILITA DEGLI AMBIENTI E LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI. DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO. 1 ALL.1 Relazione descrittiva delle

Dettagli

DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA

DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA Allegato alla Delib.G.R. n. 70/11 del 29.12.2016 1 DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONE

Dettagli

LINEE GUIDA PER L APPLICAZIONE DEL DPR 462/2001

LINEE GUIDA PER L APPLICAZIONE DEL DPR 462/2001 LINEE GUIDA PER L APPLICAZIONE DEL DPR 462/2001 DENUNCIA DI IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA ED IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE Il DPR

Dettagli

Il Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO MINISTERIALE 108/09 DEL 23/07/2009 PER LA MODERNIZZAZIONE E L ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA ANCHE PER GLI ASCENSORI ENTRATI IN FUNZIONE PRIMA DEL 1999. Il Ministero dello Sviluppo Economico

Dettagli

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 PR.PART. PRS/FGAS-304/2008 Rev. 0

Dettagli

Comune di Modena Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia. Il Dirigente Responsabile del Settore

Comune di Modena Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia. Il Dirigente Responsabile del Settore 1 Comune di Modena Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia Il Dirigente Responsabile del Settore Modena, 15/10/2007 Protocollo generale n. 133038/2007 Protocollo di settore n. 16539/2007 DO/do

Dettagli

DECRETA Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente decreto si intende per:

DECRETA Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente decreto si intende per: VISTO l articolo 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n.296 Legge Finanziaria 2007 ; VISTO l articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; VISTO il decreto legislativo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 173/E

RISOLUZIONE N. 173/E RISOLUZIONE N. 173/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello2008-art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione reverse-charge art. 17, comma

Dettagli

VERIFICHE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

VERIFICHE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA VERIFICHE OBBLIGATORIE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Il D.M. 11 aprile 011 è intervenuto nel merito delle verifiche periodiche sulle attrezzature e sugli impianti già individuati nell'allegato VII al D.Lgs.

Dettagli

Guida all autorizzazione emissioni in atmosfera

Guida all autorizzazione emissioni in atmosfera 1 Guida all autorizzazione emissioni in atmosfera Qual è la procedura per autorizzazione emissioni in atmosfera? Premessa Le emissioni in atmosfera sono uno degli aspetti di prevalente impatto ambientale

Dettagli

Controlli in materia lavoro: il GPS necessita di accordo sindacale

Controlli in materia lavoro: il GPS necessita di accordo sindacale CIRCOLARE A.F. N. 172 del 13 Dicembre 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Controlli in materia lavoro: il GPS necessita di accordo sindacale Premessa Con la circolare n. 2 del 07.11.2016 l Ispettorato Nazionale

Dettagli