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1 Contenuti della relazione 1. COSA È L INDAGINE FINANZIARIA 2. L EVOLUZIONE LEGISLATIVA DELLE INDAGINI FINANZIARIE 3. LE NOVITÀ APPORTATE DALLA FINANZIARIA L ANAGRAFE DEI RAPPORTI 5. UTILIZZO DELLE PRESUNZIONI NEI CONFRONTI DI TERZI 1

2 Indagini finanziarie La disciplina degli accertamenti finanziari è stata oggetto di numerosi interventi normativi che l Agenzia delle Entrate ha cercato di chiarire con la circolare 32/E/2006 e con il provvedimento del 19 gennaio

3 Cosa è l indagine finanziaria (1) È un attività amministrativa diretta all acquisizione e all utilizzo di dati, notizie e documenti che risultino da un rapporto continuativo o anche occasionale intrattenuto dal soggetto verificato con un una Banca, con la Posta o con altro intermediario finanziario, al fine di procedere ad un accertamento tributario basato su dati finanziari che potrebbero essere rilevatori di componenti reddituali. 3

4 Cosa è l indagine finanziaria (2) infatti L esame delle movimentazioni finanziarie del soggetto indagato consente di risalire alle operazioni economiche da lui poste in essere e, dunque, di individuare i componenti di reddito a lui imputabili. 4

5 L evoluzione legislativa delle indagini finanziarie (1) A partire dalla Riforma tributaria del 1971 e per venti anni il cd segreto bancario poteva essere superato solo se ed in quanto fosse stato previamente constatato un comportamento illegittimo da parte del soggetto sottoposto a controllo. 5

6 L evoluzione legislativa delle indagini finanziarie (2) Con la L. 30 dicembre 1991, n. 413 (i.e. Finanziaria per il 1992), che ha previsto l istituzione dell anagrafe dei conti e dei depositi, si assiste ad una vera e propria svolta: agli uffici finanziari, alla GdF e ad altri Organi dell AF viene data la facoltà di richiedere a banche e posta - in via ordinaria e quindi anche in assenza di indizi di comportamenti illegittimi informazioni sui conti intrattenuti con la clientela. 6

7 L evoluzione legislativa delle indagini finanziarie (3) in particolare L'art. 20, comma 4 della legge n. 413/1991 ha previsto l'istituzione di un'anagrafe tributaria nella quale realizzare una sorta di censimento di tutti i conti e depositi esistenti e dalla quale attingere dati ed elementi relativi ai soggetti titolari di detti conti o depositi, con l'obiettivo di individuare "a monte" i conti dei soggetti sottoposti a controllo, e di acquisire notizie utili all'espletamento delle successive indagini bancarie/finanziarie. 7

8 L evoluzione legislativa delle indagini finanziarie (4) Tredici anni dopo, un altra legge finanziaria (i.e. L. 30 dicembre 2004, n. 311) interviene in materia di indagini e riformula gli articoli 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72, al fine di estendere in termini soggettivi, oggettivi e procedurali la portata delle indagini finanziarie. 8

9 L evoluzione legislativa delle indagini finanziarie (5) in particolare le novità introdotte dal legislatore con la legge 311/2004, ai commi 402, 403 e 404, modificando le previsioni in merito contenute negli artt. 32 e 51, rispettivamente, dei D.P.R. n. 600/1973 e n. 633/1972, hanno interessato quattro versanti. 9

10 Le novità apportate dalla Finanziaria 2005 (1) Ampliamento dei soggetti destinatari delle richieste di accertamenti bancari Ampliamento delle informazioni acquisibili attraverso gli accertamenti bancari Estensione dei poteri di rettifica ed accertamento nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo Alcuni aspetti procedurali quali la riduzione dei tempi della procedura e nuove modalità di scambio delle informazioni da esperire, in prospettiva, esclusivamente per via telematica 10

11 Le novità apportate dalla Finanziaria 2005 (2) in particolare L'art. 1, commi da 402 a 404, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha ampliato, sia sotto il profilo soggettivo, che sotto quello oggettivo, l'ambito di operatività della procedura istruttoria esperibile da parte degli Uffici, mediante la riformulazione dell'art. 32, numero 7) del D.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 51, numero 7), del D.P.R. n. 633/1972 e ha attuato un processo di semplificazione in chiave tecnologica dei flussi delle richieste e delle risposte tra Uffici dell Amministra-zione finanziaria e intermediari finanziari. 11

12 Le novità apportate dalla Finanziaria 2005 (3) in sintesi, a partire dal 2005 Viene ampliato: il novero dei soggetti cui possono essere richieste informazioni sui rapporti finanziari con i contribuenti (non più solo banche e posta, ma ogni altro operatore finanziario); l oggetto delle indagini: vengono considerati non solo i conti intrattenuti, ma qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati. 12

13 Le novità apportate dalla Finanziaria 2005 (4) in sintesi, a partire dal 2005 Viene estesa anche ai professionisti e artisti la presunzione legale connessa con prelevamenti che in precedenza era applicabile solo nei confronti delle imprese Vengono ridotti i termini entro cui gli operatori finanziari devono fornire le risposte Viene modificata da cartacea a telematica la modalità di inoltro delle richieste di invio e delle risposte 13

14 L evoluzione legislativa delle indagini finanziarie (6) ma neppure con la riforma della L. 311/2004 si è raggiunto l obiettivo della effettiva istituzione dell Anagrafe dei conti e dei depositi bancari infatti solo con il DL 223/2006 (convertito dalla L. 248/2006) si realizza l attuazione di un anagrafe dei rapporti bancari, il cui presupposto era già contenuto nell art. 20 della L. 413/

15 L evoluzione legislativa delle indagini finanziarie (7) in particolare Con D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 e in ultimo con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono state introdotte modifiche all'art. 7 del DPR 605/73, con riguardo all'anagrafe tributaria. 15

16 L anagrafe dei rapporti (1) La sostanziale non operatività dell Anagrafe dei conti e dei depositi, alla quale aveva sopperito una modifica legislativa atta a prevedere la richiesta diretta, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o controllo, del rilascio di una dichiarazione indicante la natura, numero ed estremi identificativi dei conti posseduti ha indotto il legislatore a prevedere la creazione di una nuova Anagrafe dei rapporti 16

17 L ambito soggettivo delle indagini finanziarie Banche Poste Italiane SpA Altri intermediari finanziari 17

18 Altri intermediari finanziari (1) Soggetti che esercitano l attività di concessione finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi di pagamento tra cui emissione e gestione di carte di credito, trasferimento fondi sotto qualsiasi forma, intermediazione in cambi Holding di partecipazione (anche le cd casseforti di famiglia) Consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi Soggetti che esercitano l attività di cambiavalute 18

19 Altri intermediari finanziari (2) Soggetti detti casse peota (esercitano la raccolta in ambito locale di modesti importi, nonché l erogazione di prestiti senza fini di lucro) Agenti in attività finanziaria Operatori professionali in oro Istituti di moneta elettronica (IMEL) Imprese di investimento mobiliare (SIM) Organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) Società di gestione del risparmio (SGR) Società fiduciarie 19

20 Alcune precisazioni Agenti in attività finanziaria: la richiesta sarà inoltrata solo a coloro che sono iscritti nell elenco di cui all art. 106 del TUB, in qualità di titolari di piccole attività di concessione di prestiti e di servizi di money transfer o cambiavalute Addetti al commercio in oro: sono esclusi dalle indagini coloro che acquistano oro per attività di lavorazione per uso industriale o artigianale 20

21 Gli elementi acquisibili dagli uffici Con le modifiche normative intervenute si è passati dalla nozione di copia dei conti intrattenuti alla più ampia area di indagine relativa a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, compresi i servizi prestati con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. 21

22 L oggetto dell accertamento La nuova strategia perseguita dalla Finanziaria 2005 è stata quella di superare l angusta nozione di copia dei conti intrattenuti ancorché in precedenza allargata ai rapporti inerenti e connessi per approdare alla più ampia area di indagine relativa a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi 22

23 I rapporti da comunicare (1) La procedura di indagine, nella sua onnicomprensività, si estende ora oltre l angusto limite della nozione di conto, abbracciando qualsiasi rapporto, anche non continuativo, intrattenuto od operazione effettuata dalle banche, poste o altro operatore finanziario, con la rispettiva clientela 23

24 I rapporti da comunicare (2) ne consegue che gli uffici possono riferire le loro richieste a tutti i rapporti, continuativi e non, vale a dire aperture, variazioni e chiusure di conti, libretti, depositi e altro, operazioni singole, contratti relativi a cassette di sicurezza, mutui, finanziamenti di qualsiasi natura e tutte le altre operazioni di qualsiasi specie, sia finanziarie che relative a servizi accessori e ai mezzi di pagamento, sempreché rilevanti agli effetti di indagine fiscale. 24

25 I rapporti da comunicare (3) inoltre tra i rapporti e le operazioni connesse o inerenti agli stessi rientrano, per espressa disposizione, rimasta immutata rispetto alla precedente previsione le garanzie prestate da terzi, cioè a dire dei casi in cui un soggetto terzo rilascia, volontariamente, delle garanzie all intermediario a favore del contribuente sul quale è in corso l indagine 25

26 I rapporti da comunicare (4) dal 1 gennaio 2006, invece tutte le operazioni extra-conto devono essere tenute in opportuna evidenza e dunque registrate e archiviate, anche se riguardano importi inferiori a e inviate alla nuova Anagrafe dei Rapporti 26

27 I rapporti da comunicare (5) infatti Sulla base dei numeri 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 può essere richiesto: qualsiasi rapporto anche cessato prima del 1 gennaio 2005; qualsiasi operazione contenuta in un conto; qualsiasi operazione extra-conto effettuata prima del 31 dicembre 2005, il cui ammontare sia superiore a euro; qualsiasi operazione extra-conto di qualsiasi ammontare effettuata dal 1 gennaio

28 La fase procedurale Relativamente alla fase procedurale le novità riguardano: l operatività dell Anagrafe dei rapporti; l iter amministrativo del procedimento istruttorio; le procedure telematiche delle richieste e delle risposte; estensione ai professionisti delle presunzioni legali. 28

29 L anagrafe dei rapporti (2) In coerenza con l evoluzione legislativa, l art. 37, comma 4 del DL 223/06 ha previsto l istituzione dell anagrafe dei rapporti tra intermediari finanziari e contribuenti, archiviata in apposita sezione dell AT e alimentata da comunicazione aventi ad oggetto la sola esistenza dei rapporti, nonché la loro natura, con indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale. 29

30 L anagrafe dei rapporti (3) Scopo del nuovo obbligo di segnalazione è quello di dimensionare in modo più mirato il campo di indagine, anche nel rispetto della privacy. 30

31 Decolla l anagrafe dei rapporti Dal 29 ottobre 2007, l anagrafe dei rapporti è divenuta operativa e contiene oltre 450 milioni di rapporti ed è costruita ed aggiornata sulla base delle comunicazioni effettuate dagli intermediari finanziari. 31

32 I rapporti da comunicare (6) Conto corrente Conto deposito titoli e/o obbligazioni Conto deposito a risparmio libero/vincolato Rapporto fiduciario ex legge 1966/1939 Gestione collettiva del risparmio 32

33 I rapporti da comunicare (7) Gestione patrimoniale Certificati di deposito e buoni fruttiferi Portafoglio Conto terzi individuale/globale Dopo incasso Cessione indisponibile Cassette di sicurezza Depositi chiusi Contratti derivati su crediti 33

34 I rapporti da comunicare (8) Carte di credito/debito Garanzie Crediti Finanziamenti Fondi pensione Patto compensativo Finanziamento in pool Partecipazioni Altro rapporto 34

35 Le operazioni fuori conto L articolo 63 del D. Lgs. 231 del 21/11/2007 di attuazione della Direttiva 2005/60/Ce in materia di antiriciclaggio ha previsto che le comunicazioni debbano riguardare anche le operazioni compiute al di fuori di un rapporto continuativo. 35

36 I termini per la comunicazione delle operazioni fuori conto (1) Con Provvedimento 29 febbraio 2008, n. 2008/31934, l'agenzia delle Entrate ha stabilito i termini entro cui gli operatori finanziari dovranno comunicare all'anagrafe tributaria l'esistenza di operazioni di natura finanziaria cosiddette extra-conto (al di fuori di un rapporto continuativo), compiute in nome proprio o per conto di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le effettuano. 36

37 I termini per la comunicazione delle operazioni fuori conto (2) Il Provvedimento, che dà attuazione alle nuove regole antiriciclaggio previste dal D. Lgs. n. 231/2007, stabilisce i termini entro cui dovranno essere effettuate le comunicazioni: operazioni realizzate dal 1/1/2005 al 31/12/2007: i dati dovranno essere comunicati dal 1 aprile al 30 giugno 2008; operazioni realizzate dal 1 gennaio al 30 giugno 2008: i dati dovranno essere comunicati entro il 31 luglio Successivamente, le comunicazioni andranno effettuate solo una volta all'anno in occasione della prima operazione compiuta. 37

38 Modalità di trasmissione Con riferimento alle modalità di trasmissione, il provvedimento del 19/1/2007 chiarisce che gli operatori finanziari effettueranno le comunicazioni tramite il servizio Entratel o Fisconline, utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'agenzia delle Entrate. 38

39 Iter amministrativo I dati e le notizie raccolti sono archiviati in un apposita sezione dell AT e sono trattati esclusivamente nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l esecuzione delle indagini finanziarie, previa apposita autorizzazione per l Agenzia del direttore della DC ACC e della DR, mentre per la GdF del comandante regionale. 39

40 L autorizzazione preventiva Anche la successiva richiesta di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata dal soggetto destinatario dell indagine finanziaria può essere effettuata, ai sensi degli artt. 32, n. 7) del DPR 600/1973 e 51, n. 7) del DPR 633/72, solo previa autorizzazione del Direttore centrale della DC ACC, del DR, ovvero il comandante regionale della GDF. 40

41 L autorizzazione e l inoltro della richiesta Solo una volta che sarà stata rilasciata l apposita autorizzazione, il direttore dell ufficio invierà via , corredata di firma digitale, l effettiva richiesta all intermediario finanziario in possesso di dati ed elementi relativi al contribuente soggetto a verifica o a controllo fiscale, nell osservanza dei più moderni protocolli di sicurezza informatica. 41

42 A chi indirizzare la richiesta (1) Una volta ottenuta l autorizzazione, la richiesta di dati, notizie e documenti utili alle indagini finanziarie deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell ufficio destinatario, ovvero al responsabile della struttura accentrata. 42

43 A chi indirizzare la richiesta (2) in particolare L'intermediario, una volta ricevuta la richiesta da parte degli organi procedenti, è tenuto a darne "notizia immediata" al contribuente. 43

44 Obbligo generico di tempestiva informazione (1) Tale adempimento è configurato come un generale obbligo di tempestiva informazione, di incerta natura, finalizzato a consentire al contribuente di approntare le difese più appropriate sia in sede amministrativa che in sede giudiziale - atte a dimostrare l'irrilevanza fiscale degli elementi finanziari acquisiti - al quale non corrisponde tuttavia in maniera speculare un vero e proprio diritto di informazione da parte del contribuente. 44

45 Obbligo generico di tempestiva informazione (2) ne discende che in caso di totale o parziale inadempimento da parte dell'intermediario, la procedura istruttoria rimane comunque legittima, e l'organo procedente non è tenuto ad intervenire d'ufficio in via sostitutiva o integrativa. In sostanza, "l'eventuale inadempimento di tale obbligo non rappresenta né comporta un vizio di legittimità derivata dell'atto di accertamento" 45

46 Estensione anche ai professionisti delle presunzioni L art. 1, comma 402, lett. A) della Finanziaria 2005, attraverso il riferimento ai compensi introdotto nell art. 32, c. 1, n. 2 del DPR 600/73 ha esteso la presunzione legale anche ai professionisti (già operante per le imprese) in base a cui i prelevamenti non giustificati possono essere presi a base di rettifiche e accertamenti, quando il contribuente non ne ha tenuto conto in contabilità e non è in grado di risalire al beneficiario del prelievo. 46

47 Applicazione con cautela (1) La circolare 32/E invita gli uffici a evitare una rigida e formale applicazione della norma, trascurando eventuali dimostrazioni, che si tratta di spese che non hanno rilevanza fiscale in relazione all esiguità, occasionalità e in coerenza con il tenore di vita rapportato al volume d affari dichiarato. 47

48 Applicazione con cautela (2) pertanto gli uffici devono astenersi da una valutazione degli elementi acquisiti non solo dai conti correnti ma da qualsiasi altro rapporto od operazione oggi suscettibili di indagine particolarmente rigida e formale, tale da trascurare le eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che si tratta di spese non aventi rilevanza fiscale sia per la loro esiguità, sia per la loro occasionalità. 48

49 L utilizzazione dei dati acquisiti in verifica Pur nella consapevolezza che un indagine finanziaria costituisce un autonoma attività istruttoria che può essere esercitata anche indipendentemente da precedenti attività di controllo, quali verifiche o ispezioni documentali, il suo innesco di norma avviene qualora sia iniziata un attività di controllo, anche in funzione selettiva nell ambito della programmazione dell attività stessa. 49

50 Situazioni possibili Indagini sui rapporti: 1. intestati al contribuente 2. nella legittima disponibilità del contribuente 3. nella disponibilità di fatto del contribuente 50

51 Utilizzabilità dei dati (1) Rapporti intestati al contribuente Rapporti nella legittima disponibilità del contribuente Rapporti nella disponibilità di fatto del contribuente 1. Utilizzabilità diretta, con applicazione immediata delle presunzioni e inversione dell onere della prova 2. Utilizzabilità condizionata alla eventuale ascrizione diretta 3. Utilizzabilità condizionata alla prova di interposizione fittizia 51

52 Utilizzabilità dei dati (2) in particolare i versamenti nonché i prelevamenti risultanti nell ambito di tali rapporti o operazioni e non annotati nelle scritture contabili, nel caso in cui il soggetto controllato non ne indichi l effettivo beneficiario, sono considerati ricavi o compensi e accertati in capo allo stesso soggetto. 52

53 Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 158 del 4/6/2007 (1) è sufficiente l indicazione del beneficiario per vincere la presunzione relativa ai prelevamenti effettuati? 53

54 Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 158 del 4/6/2007 (2) L art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, parte seconda, del DPR 600/73 non contempla la necessità di fornire prova documentale di quanto asserito, cosicché la semplice indicazione del soggetto beneficiario della somma prelevata può essere ritenuta sufficiente a soddisfare l onere probatorio incombente sul contribuente. 54

55 Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 158 del 4/6/2007 (3) da ciò ne discende che la mera indicazione di un beneficiario ribalta l onere della prova in capo all Amministrazione finanziaria infatti, laddove l ufficio contesti l effettività della dazione di denaro in favore del beneficiario indicato dal contribuente è tenuto a provarne, anche attraverso presunzioni, l insussistenza. 55

56 Valenza probatoria dei conti intestati a terzi nell'accertamento nei confronti della società di capitali Una volta acquisiti i rapporti intestati ai soci, l inversione dell onere della prova è applicabile solo per i rapporti intrattenuti dal contribuente verificato (società di capitali) infatti, incombe all Ufficio l'onere di dimostrare l'intestazione fittizia o che, quantomeno, i rapporti intestati ai soci sono stati nella disponibilità della società di capitali verificata. 56

57 Estensione della presunzione juris tantum anche ai rapporti intestati a terzi (1) Partendo dall assunto che nell'ipotesi in cui il contribuente abbia fatto transitare sui conti intestati a terzi redditi derivanti dall'esercizio della propria attività economica, l'art. 37, co. 3 D.P.R. n. 600/1973 consente di attribuire a tale soggetto i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne "è l'effettivo possessore per interposta persona" 57

58 Estensione della presunzione juris tantum anche ai rapporti intestati a terzi (2) per poter dunque legittimamente operare rettifiche a carico della società di capitali sulla base dei flussi finanziari rilevati sui conti dei relativi soci, bisogna dimostrare che tali rapporti bancari erano attratti nell'orbita del potere di gestione degli organi societari, bisogna cioè dimostrare che i rapporti bancari erano solo formalmente intestati ai soci ma di fatto gestiti dalla società. 58

59 Estensione della presunzione juris tantum anche ai rapporti intestati a terzi (3) infatti secondo la Corte di Cassazione (sentenza n /2006) le movimentazioni bancarie rilevate sui rapporti bancari dei soci di società di persone possono legittimamente fondare la rettifica in capo alla società, qualora si dimostri, anche solo attraverso presunzioni dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, che i soci traggono la loro unica fonte di reddito dalla partecipazione nella società verificata (senza la dimostrazione dell interposizione soggettiva o della connessione operativa). 59

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