CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER I CONTRATTI DI FORNITURE E DI SERVIZI

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1 CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER I CONTRATTI DI FORNITURE E DI SERVIZI (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 861 DEL )

2 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 ART. 2 ART. 3 AMBITO OGGETTIVO OBBLIGHI DEL CONTRAENTE VERSO I PROPRI DIPENDENTI RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI PARTE II CONTROLLO, CONSEGNA E VERIFICA ART. 4 ART. 5 ART. 6 CONTROLLI E VERIFICHE SULLE LAVORAZIONI CONSEGNA DEI BENI VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE E IN CORSO DI ESECUZIONE PARTE III COLLAUDO ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 OGGETTO E LUOGO DEL COLLAUDO ESECUZIONE DEL COLLAUDO ESITO DEL COLLAUDO FORNITURE E SERVIZI RIFIUTATI AL COLLAUDO PARTE IV PROPRIETA E GARANZIE DEI BENI ART. 11 ART. 12 ART. 13 TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEI BENI PAGAMENTO DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

3 PARTE V INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI FINALI ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 PENALI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RECESSO CONTROVERSIE

4 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - AMBITO OGGETTIVO 1. Il presente capitolato generale, approvato ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell attività contrattuale regionale) di seguito denominata legga regionale, contiene le condizioni che si applicano indistintamente ai contratti di forniture e di servizi. Art. 2 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE VERSO I PROPRI DIPENDENTI 1. Il soggetto contraente con l Amministrazione è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 2. Il contraente è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. 3. Nei casi di violazione degli obblighi previsti al comma 2, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, alla tipologia e all'entità del contratto, può prevedere nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto la sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti al contraente, fino a quando non sia accertato l integrale adempimento degli obblighi predetti. 4. Per la sospensione dei pagamenti di cui al comma 3, il contraente non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

5 Art. 3 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 1. Nell'esecuzione del contratto, il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'amministrazione regionale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. 2. Nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto, il dirigente responsabile può stabilire che il contraente sia in possesso di apposita polizza assicurativa per la copertura degli infortuni e dei danni di cui al comma 1, di durata e con massimali adeguati all'oggetto dell'appalto. 3. Il contraente è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l esecuzione della prestazione. 4. Il contraente esonera l'amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. 5. Il contraente assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

6 PARTE II CONTROLLO, CONSEGNA E VERIFICA Art. 4 - CONTROLLI E VERIFICHE SULLE LAVORAZIONI 1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti dell'impresa, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla produzione dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto dei capitolati speciali d'appalto e delle prescrizioni tecniche; si riserva altresì di eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati e di esaminare, in genere, l'andamento delle lavorazioni in relazione ai tempi previsti per la consegna. 2. A tale fine, l'impresa è tenuta ad indicare, entro il termine fissato dall'amministrazione, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni. 3. Gli incaricati dei controlli e delle verifiche redigono verbali con cui vengono poste in evidenza le difformità e i difetti rilevati, anche di lieve entità e non pregiudizievoli per le caratteristiche dei beni, e vengono formulate le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie. 4. Qualora i materiali adoperati, anche se messi in opera, non presentino i requisiti richiesti, può esserne ordinata per iscritto la sostituzione da parte del dirigente responsabile del contratto. In tal caso, l'impresa non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga al termine di consegna. 5. I controlli e le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. 6. I controlli e le verifiche effettuate nel corso delle lavorazioni non esimono l'impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo o delle verifiche di cui ai successivi articoli.

7 Art. 5 - CONSEGNA DEI BENI 1. La consegna dei beni deve essere effettuata nei modi, nei tempi e nei luoghi indicati nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto. 2. Il contraente deve effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili. 3. Quando siano previste consegne comprensive di installazione, il termine di consegna si intende osservato con la posa in opera e la messa in funzione dei beni, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto. 4. L avvenuta consegna dei beni risulta da apposita bolla sottoscritta da dipendente regionale per ricevimento. Art. 6 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE E IN CORSO DI ESECUZIONE 1. La verifica di regolare esecuzione delle forniture e dei servizi oggetto del contratto è effettuata entro venti giorni dal ricevimento del bene o dall esecuzione del servizio, salvo diverso termine espressamente previsto e secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto. 2. Per i contratti di importo non superiore a Euro, al netto dell IVA, la verifica di regolare esecuzione si intende assolta mediante apposizione del visto di regolarità sulla fattura di spesa. 3. Qualora a seguito della verifica risulti una difformità qualitativa o quantitativa della prestazione oggetto del contratto, l'impresa è tenuta a conformarsi entro il termine indicato dal dirigente responsabile del contratto. In caso di inadempimento l'amministrazione può risolvere il contratto, fatto salvo l eventuale risarcimento del danno. 4. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'amministrazione può effettuare verifiche e controlli sull andamento del servizio, ovvero prelevare campioni dei beni oggetto del contratto per accertare, direttamente o mediante apposite perizie da affidare ad un istituto di sua fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni contrattuali.

8 PARTE III COLLAUDO Art. 7 - OGGETTO E LUOGO DEL COLLAUDO 1. Il collaudo delle forniture e dei servizi oggetto del contratto è effettuato nei casi previsti dall art. 32 della legge regionale, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto. 2. Salvo che non sia diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto, il collaudo viene effettuato nei locali dell Amministrazione. Il termine entro il quale si procede al collaudo è fissato nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto. 3. Ove il collaudo sia previsto presso gli stabilimenti di produzione, il capitolato speciale d'appalto o il contratto devono contenere: a) il termine entro il quale l'impresa deve comunicare all'amministrazione che i beni sono disponibili per il collaudo; b) il termine entro il quale si procede al collaudo stesso. 4. L Amministrazione comunica all impresa il giorno, luogo e ora fissati per le operazioni di collaudo, affinché l impresa possa intervenire con propri incaricati. Si procede al collaudo anche in assenza degli incaricati dell impresa. 5. Le operazioni di collaudo debbono risultare da specifico verbale, redatto e firmato dai collaudatori e, se presenti, controfirmato dagli incaricati dell'impresa. 6. Il verbale con gli eventuali rilievi e determinazioni è inviato all'impresa, qualora non presente, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. Art. 8 - ESECUZIONE DEL COLLAUDO 1. Il collaudo deve accertare che le forniture o i servizi presentino i requisiti richiesti dal capitolato speciale d'appalto o dal contratto, ovvero i requisiti dei campioni esibiti ed accettati dall'amministrazione. 2. Salvo specifiche prescrizioni del capitolato speciale d'appalto o del contratto, i collaudatori, a loro scelta, sottopongono ad esame le quantità di beni che ritengono necessarie, senza che l'impresa possa sollevare contestazioni o pretese. 3. I beni che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vengono restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

9 Art. 9 - ESITO DEL COLLAUDO 1. I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare o rifiutare o dichiarare rivedibili le forniture o i servizi oggetto del collaudo. 2. Le forniture e i servizi: a) sono rifiutati quando risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti ai campioni o alle prescrizioni tecniche. b) possono essere dichiarati rivedibili quando non risultano, per difetti di lieve entità, perfettamente conformi ai campioni presentati o alle prescrizioni tecniche, ma possono essere posti nelle condizioni prescritte; in tale caso l'impresa è tenuta a conformarsi nel termine indicato dall'amministrazione. 3. L esito favorevole del collaudo non esonera l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell effettuazione del collaudo ma vengano in seguito accertati. Art FORNITURE E SERVIZI RIFIUTATI AL COLLAUDO 1. Salva diversa indicazione del capitolato speciale d'appalto o del contratto, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese le forniture o i servizi rifiutati al collaudo entro quindici giorni dalla data del verbale, ovvero dalla data di comunicazione dello stesso ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. 2. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, per tutta o per la parte rifiutata di fornitura o di servizio e di restituire i beni rifiutati, addebitando alla stessa tutte le spese conseguenti.

10 PARTE IV PROPRIETA E GARANZIE DEI BENI Art TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEI BENI 1. La proprietà dei beni oggetto dei contratti è trasferita all'amministrazione dalla data della certificazione di regolare esecuzione ovvero dalla data del collaudo favorevole. Art PAGAMENTO 1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penali in cui l'impresa è incorsa, viene effettuato secondo i termini, le condizioni e le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto. 2. I pagamenti sono disposti dopo il collaudo favorevole o la verifica di regolare esecuzione, ed a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e eventualmente accompagnata dalla documentazione indicata specificatamente nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto. 3. L'Amministrazione, nei casi in cui siano state contestate inadempienze all impresa, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti alla stessa fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Art DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA 1. L'impresa garantisce che i beni forniti siano immuni da vizi e difetti, per un periodo di dodici mesi dalla data di cui all art. 11, salvo diverso periodo stabilito nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto. 2. L'impresa è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i vizi e difetti riscontrati o manifestatisi in tale periodo e, ove necessario, a sostituire parti o l'intero bene. 3. Si richiamano, in quanto applicabili, le norme del Codice civile in materia di obbligazioni.

11 PARTE V INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI FINALI Art PENALI 1. Il dirigente responsabile del contratto prevede nel capitolato speciale d appalto o nel contratto le penali da applicarsi a fronte delle inadempienze dell impresa. 2. L impresa è soggetta a penalità quando: a) non comunica, ove richiesto, la sede degli stabilimenti dove avvengono le lavorazioni relative alla produzione dei beni oggetti del contratto; b) non indica, ove prescritto, il luogo di effettuazione del collaudo o non comunica entro il termine stabilito dall Amministrazione che i beni sono disponibili per il collaudo; c) non effettua o effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità delle forniture e dei servizi in sede di collaudo; d) non effettua o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo dai locali in cui è avvenuta tale operazione; e) si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità delle forniture o dei servizi o dei materiali impiegati; f) effettua in ritardo la consegna, la posa in opera o la messa in funzione dei beni ordinati; g) effettua in ritardo gli interventi di manutenzione e assistenza previsti nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto; h) non ottempera alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto o del contratto in ordine al personale da impiegare, alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare per gli interventi richiesti, e in generale alle modalità di espletamento del servizio; i) esegue parzialmente la prestazione o nei contratti di durata ne interrompe l'esecuzione; f) è inadempiente negli ulteriori casi stabiliti dal dirigente responsabile nel capitolato speciale d appalto o nel contratto. 3. Il dirigente responsabile stabilisce altresì nel capitolato speciale d appalto o nel contratto l importo delle penali in relazione alla natura della prestazione e alla gravità delle inadempienze e fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno. 4. Le inadempienze sono contestate all impresa con le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

12 Art RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. Oltre a quelli già previsti nel presente capitolato generale, il capitolato speciale d'appalto o il contratto disciplinano i casi in cui l'amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nelle forme e nei modi previsti dal Codice Civile. 2. In caso di risoluzione del contratto nonché nel caso di applicazione delle penali di cui all art. 14, l'amministrazione ha la facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'impresa in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di incamerare, in tutto o in parte la cauzione definitiva. In tal caso la stessa deve essere reintegrata dall impresa entro il termine stabilito dal dirigente responsabile. Ove ciò non avvenga l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto. 3. L Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, può porre a carico dell impresa anche i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, prelevandoli dalla cauzione definitiva e fatto salvo l eventuale ulteriore risarcimento del danno. Art RECESSO 1. L'Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 2. E' fatto divieto all'impresa di recedere dal contratto. Art CONTROVERSIE 1. Le controversie insorte tra le parti che, a giudizio dell'amministrazione non sono interpretabili o eseguibili attraverso la disciplina del presente capitolato generale e non sono risolvibili in via amministrativa, possono essere deferite al giudizio di un collegio arbitrale, formato da tre membri, nominati uno ciascuno dalle parti, il terzo d'intesa tra le stesse o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Firenze. 2. Si richiamano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura civile in materia di arbitrato. 3. Qualora per la definizione delle controversie si ricorra all autorità giudiziaria è competente il foro di Firenze, salvo diversa indicazione nel capitolato speciale d appalto o nel contratto.

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