AGENZIA DELLE ENTRATE

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1 Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge , n Filiale di Roma PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 31 marzo 2003 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO 21 marzo N. 52 Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2003-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell anno 2003 ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d imposta 2002 nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell otto per mille dell IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2 S O M M A R I O AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO 21 marzo Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2003-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell anno 2003 ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d imposta 2002 nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell otto per mille dell IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Pag. 3 ALLEGATO 1 - Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli » 9 Fascicolo » 11 Fascicolo » 139 Fascicolo » 207 Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei parametri - Esercenti arti e professioni » 319 Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei parametri - Esercenti attività d impresa » 329 1

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4 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ PROVVEDIMENTO 21 marzo AGENZIA DELLE ENTRATE Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2003-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell anno 2003 ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d imposta 2002 nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell otto per mille dell IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: 1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei parametri E approvato il modello «Unico 2003-PF», da presentare nell anno 2003 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei parametri per il periodo d imposta 2002, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione «Unico 2003-PF», devono essere presentati dagli esercenti attività d impresa o attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi Il modello di cui al punto 1.1 è composto da: a) il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RL, RM, RN, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, RY, CR, FC, nonché il prospetto dei familiari a carico, concernenti la dichiarazione agli effetti dell imposta sul reddito delle persone fisiche, il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all INPS dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini, nonché il modulo RW, concernente i trasferimenti da, per e sull estero di denaro, titoli e valori mobiliari, oggetto di approvazione del presente provvedimento. I predetti quadri sono contenuti in tre distinti fascicoli così composti: «Fascicolo 1», contenente il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, il prospetto dei familiari a carico, nonché i quadri RP, RN, RV, CR ed RX; «Fascicolo 2», riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RH, RI, RL, RM, RT, RR, RW, AC, nonché la guida alla compilazione del modello «Unico 2003 PF» per i soggetti non residenti; 3

5 «Fascicolo 3», riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente le istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG e RS, nonché i quadri RE, RF, RG, RD, RS, RQ, RJ, RY, RU e FC. b) i quadri costituenti il modello IVA/2003, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 14 gennaio 2003 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003; c) i quadri costituenti il modello 770/2003 ordinario, con esclusione del frontespizio, approvato con provvedimento 14 gennaio 2003 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell 8 febbraio 2003; d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l anno 2002, che è approvato con separato provvedimento; e) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei parametri per il periodo d imposta 2002 di cui al punto 1.2; f) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell asseverazione di cui all articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell otto per mille dell IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle dichiarazioni Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento I soggetti di cui al punto 1.4 possono consegnare le buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell otto per mille dell IRPEF ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, utilizzando una normale busta di corrispondenza sulla quale devono essere apposte le indicazioni: «Scelta per la destinazione dell otto per mille dell IRPEF», «anno 2002», nonché il cognome, il nome ed il codice fiscale del soggetto che effettua la scelta. Le medesime buste possono essere consegnate, inoltre, ad un intermediario abilitato, che deve trasmettere in via telematica i dati ivi contenuti osservando le specifiche tecniche di cui all Allegato C al provvedimento 25 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo

6 3. Reperibilità dei modelli e della busta e autorizzazione alla stampa I modelli di dichiarazione «Unico 2003-PF» sono resi disponibili gratuitamente dall Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet e nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 3.4. Il «Fascicolo 1», il «Fascicolo 2» e la busta di cui al successivo punto 3.5 da utilizzare per la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali nei soli casi in cui tale modalità è consentita, sono altresì resi disponibili gratuitamente dall Agenzia delle entrate presso gli uffici comunali I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 3.4 e rechino l indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 3.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall Agenzia delle entrate nel sito Internet in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute: nell Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2, per quelli indicati nella lettera a) del punto 1.3 e per la scheda di cui al punto 1.4; nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all Allegato B al provvedimento 14 gennaio 2003, di approvazione del modello IVA/2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell Allegato A al predetto provvedimento di approvazione del modello IVA/2003. Motivazioni: Il presente provvedimento, emanato in base all articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all imposta regionale sulle attività produttive e all imposta sul valore aggiunto, approva il modello di dichiarazione «Unico 2003-PF», con le relative istruzioni, da presentare nell anno 2003 da parte delle persone fisiche. Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei parametri per il periodo d imposta 2002 nonché la scheda da utilizzare, ai fini della scelta della destinazione dell otto per mille dell IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Il modello Unico 2003-PF può essere compilato esclusivamente in euro, con arrotondamento all unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n

7 Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, autorizzata la stampa dei modelli, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Per quanto concerne la reperibilità, i suddetti modelli saranno resi disponibili gratuitamente dall Agenzia delle entrate, sia in forma cartacea presso i comuni, sia in formato elettronico sui siti Internet dell Amministrazione finanziaria. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell Agenzia delle entrate. decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); statuto dell Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio Disciplina normativa di riferimento. decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull attività svolta; legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d imposta 1996 e 1997; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996; decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali; 6

8 legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento; decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l introduzione dell euro nell ordinamento nazionale. decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all imposta regionale sulle attività produttive e all imposta sul valore aggiunto; decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti; decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni: istituzione di una addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche; legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale; decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4): regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore; legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente; decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47: riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare; legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale; legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato; decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare; decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell introduzione dell euro; legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni: primi interventi per il rilancio dell economia; decreto 21 novembre 2001, n. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001: regolamento recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell articolo 127-bis, comma 8, del TUIR; 7

9 legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture; decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178: interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell economia anche nelle aree svantaggiate; decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo; provvedimento 28 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2002: approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2003, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria; decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità; legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; provvedimento 14 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2003: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2003 concernenti l anno 2002, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell anno 2003 ai fini dell imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-bis con le relative istruzioni; provvedimento 14 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell 8 febbraio 2003: approvazione dei modelli 770/2003, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative; provvedimento 25 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2003, nelle comunicazioni di cui ai modelli e integrativo nonché nelle schede riguardanti la scelta della destinazione dell otto per mille dell IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l assistenza fiscale da parte dei sostituti d imposta e dei CAF-dipendenti. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2003 Il direttore: FERRARA 8

10 ALLEGATO 1 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4: larghezza: cm. 21,0; altezza: cm. 29,7. È consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo. È altresì consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l intestazione dei dati richiesti. Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento. STRUTTURA E FORMATO DEL PROSPETTO PER I PARAMETRI Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5. Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o un ufficio postale, il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento ed inserito nell apposita busta indicata al punto 3.5 del presente provvedimento. La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro. I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice. 9

11 CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq. CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere compresi all interno di un area grafica che ha le seguenti dimensioni: larghezza: 75 decimi di pollice. altezza: 65 sesti di pollice Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro). COLORI Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U). E altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero. 10

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14 INDICE I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE 3 1. La dichiarazione in breve 3 2. Informazioni preliminari 3 3. Quali dichiarazioni presentare 4 4. La presentazione della dichiarazione 5 5. Quando si presenta 7 6. Come si eseguono i versamenti 7 7. Come si esegue la compensazione 8 8. Come si effettua la rateizzazione 9 II. ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Le novità di quest anno Esonero dalla dichiarazione dei redditi Altre informazioni 12 III. pag. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO Compilazione del frontespizio Quadro RA Redditi dei terreni 18 pag. 3. Quadro RB Redditi dei fabbricati Quadro RC Redditi di lavoro dipendente e assimilati Familiari a carico Quadro RP Oneri e spese Quadro RN Calcolo dell IRPEF Quadro RV Addizionale regionale e comunale all IRPEF Quadro CR Crediti d imposta Quadro RX Compensazioni e rimborsi 60 IV. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 63 APPENDICE 69 ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI 93 CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL ADDIZIONALE COMUNALE 13 SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL 8 PER MILLE DELL IRPEF Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l attestazione posta sotto il riquadro della scelta) I - XXIII

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16 Le operazioni da effettuare Che cos è il Modello UNICO Chi deve utilizzare il Modello UNICO Com è fatto il Modello UNICO PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE MODELLO UNICO 2003 PERSONE FISICHE Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo. Se necessario, informazioni più particolari si trovano nell APPENDICE; per ulteriori informazioni si possono utilizzare le pagine dell Agenzia delle Entrate su Internet ( il servizio telefonico con operatore n (centri di risposta telefonici dell Agenzia delle Entrate) e i servizi di assistenza organizzati dalle Direzioni Regionali (vedere in APPENDICE, voce Servizi di assistenza al contribuente ). 1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l argomento viene trattato): compilazione del Modello (o dei Modelli) della dichiarazione; calcolo dei versamenti; effettuazione dei versamenti (capitolo 6); presentazione della dichiarazione (capitolo 4). Inoltre per tutte le informazioni sugli adempimenti connessi alla trasmissione telematica, vedere la PARTE IV SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI. 2. INFORMAZIONI PRELIMINARI Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali. Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate. Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni: dei redditi; dell IVA; dell IRAP; dei sostituti d imposta ed intermediari, Mod. 770 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata. È importante anzitutto sapere che: 1. i contribuenti tenuti per l anno 2002, alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/2003 ORDINARIO hanno la facoltà e non l obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata a prescindere dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce. In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2003 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può mai essere compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO; 2. i contribuenti che scelgono di comprendere la dichiarazione Mod. 770/2003 ORDINARIO all interno della dichiarazione unificata nei casi sopra indicati, devono presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica direttamente ovvero tramite intermediari (cap. 4). Il modello di dichiarazione da presentare nel 2003 è stato predisposto esclusivamente in EURO e in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero. Il Modello UNICO 2003 Persone Fisiche si articola a sua volta in quattro modelli, a seconda del loro utilizzo: Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R; Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V; 15 3

17 Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I; Modello per la dichiarazione del sostituto d imposta e degli intermediari, Modello 770/2003 ORDINARIO, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S. Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da: FASCICOLO 1 (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene: IL FRONTESPIZIO, costituito da due facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali, la seconda che contiene informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell otto per mille dell IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione); i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell IRPEF), Prospetto dei familiari a carico, RP (oneri), RV (addizionali all IRPEF), CR (crediti d imposta) e RX (versamenti); FASCICOLO 2 che contiene: i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio); le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti; FASCICOLO 3 che contiene: i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA. Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet nei siti web del Ministero dell Economia e delle Finanze ( e dell Agenzia delle Entrate ( da cui possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali. Controllate che le copie che avete ricevuto corrispondano a questa descrizione. 3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali. a) Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, vi basterà compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO. Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche: il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati; i quadri RN e RV per il calcolo dell IRPEF e delle addizionali regionale e comunale. b) Se siete titolari di partita IVA, dovete compilare (a) il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, (b) gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e 3 contraddistinti dalla lettera R, (c) le seguenti parti, come indicato nel prospetto: SE SIETE: DOVETE COMPILARE: tenuti alla presentazione i quadri IVA necessari della dichiarazione IVA (quadri V) intenzionati ad includere, i quadri del Modello 770/2003 ORDINARIO nella dichiarazione unificata, necessari (quadri S) la dichiarazione dei sostituti d imposta e degli intermediari, Modello 770/2003 ORDINARIO tenuti alla presentazione della il quadro IRAP dichiarazione IRAP (quadro IQ) tenuti a dichiarare investimenti all estero il modulo RW (Fascicolo 2) e trasferimenti da, per e sull estero tenuti alle comunicazioni come il quadro AC (Fascicolo 2) amministratore di condominio 4 16

18 A chi e dove presentare la dichiarazione Presentazione a banche e poste È inoltre importante sapere che: Il Modello UNICO 2003 Persone Fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 2002 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo. I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA, IRAP e il Modello 770/2003 ORDINARIO da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata. Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA, IRAP e del Modello 770/2003 ORDINARIO compresi nel Modello UNICO Persone Fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2003 Persone Fisiche. Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell IVA, del Modello 770/2003 ORDINARIO e dell IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce Modello UNICO Casi particolari, sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare capital gains e/o investimenti all estero, i cosiddetti venditori porta a porta, gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all anagrafe tributaria relativa all elenco dei fornitori del condominio. I contribuenti che nel 2002 hanno effettuato investimenti all estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio e il modulo RW. Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2003 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell IVA, il Modello VR/2003 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l importo del rigo VR4, campo 1, deve corrispondere a quello indicato nella colonna 3 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo RX4 deve corrispondere all importo indicato nel rigo VL32. Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati. Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi. Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito; I contribuenti che hanno fruito dell agevolazione di cui all art. 8 della legge n. 388 del 2000 devono indicare nel quadro RU l eventuale eccedenza del credito d imposta da riversare ai sensi del citato art. 8, anche se nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non abbiano maturato e/o utilizzato il credito medesimo. 4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2003, possono consegnare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale: agli uffici postali; alle banche convenzionate; agli Uffici dell Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire l assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica; agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati); direttamente all Agenzia delle Entrate, qualora decidano di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet. È importante ricordare, invece, che il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione UNICO 2003 Persone Fisiche esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, se: è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d imposta 2002 un volume d affari inferiore o uguale a euro ,84; è tenuto per il periodo d imposta 2002 a presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta; è tenuto alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore. Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002). 1. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche, il cui servizio è gratuito per il contribuente, potete utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser). 5 17

19 Come si inserisce la dichiarazione nella busta Copia per il contribuente Presentazione a intermediari: Cosa deve fare il contribuente Quale documentazione deve rilasciare l intermediario Per gli intermediari: Riquadro Presentazione della dichiarazione Presentazione telematica diretta 2. Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet dell Agenzia delle Entrate ( o del Ministero dell Economia e delle Finanze ( 3. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione. 1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. 2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. 3. La busta da utilizzare, in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni, è quella approvata con il modello di dichiarazione IVA/2003, pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 19 del 24 gennaio La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l importo degli eventuali acconti d imposta da pagare nel Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve: 1. consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta; 2. conservare la dichiarazione originale recante le firme del contribuente e dell intermediario che ha assunto l impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest ultimo rilasciati. Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il termine previsto del 31 ottobre Resta ferma la facoltà dell intermediario di accettare o meno l incarico. L intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l intermediario può richiedere un corrispettivo. Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell assunzione dell incarico per la sua predisposizione, l impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. Detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall intermediario, seppure rilasciato in forma libera. Quest ultimo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che attesta l avvenuta ricezione della dichiarazione. Nel riquadro Impegno alla presentazione telematica deve essere indicata la data di tale impegno unitamente alla firma dell intermediario e del relativo codice fiscale. Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante. I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; anche in tal caso quest ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all Agenzia delle Entrate. Quindi, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto. La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell Agenzia delle Entrate attestante l avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono: del servizio telematico Entratel, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti; del servizio telematico Internet, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n Questa modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato. La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso ciascun ufficio dell Agenzia delle Entrate, che ne curerà l invio telematico. 6 18

20 Variazione dei dati dichiarati Dichiarazione spedita dall estero Quando fare i versamenti Acconti Saldo IVA Chi non deve effettuare il versamento Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte IV Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni. Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica. La dichiarazione può essere presentata via Internet anche dall estero, nei casi consentiti, se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte IV Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni ). In alternativa, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata all Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente: cognome e nome del contribuente; codice fiscale del contribuente; la dicitura Contiene dichiarazione Modello UNICO 2003 Persone Fisiche. 5. QUANDO SI PRESENTA Sulla base delle disposizioni del D.P.R n. 322 del 1998, e successive modificazioni, il Modello UNICO 2003 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti: dal 2 maggio al 31 luglio 2003 se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale; entro il 31 ottobre 2003, se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate. 6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI Tutti i versamenti che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti entro il 20 giugno 2003 ovvero entro il 21 luglio 2003 (in quanto il 20 luglio è festivo). ATTENZIONE: i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l anno 2002 e prima rata di acconto per il 2003) nel periodo dal 21 giugno al 21 luglio 2003 sulle somme da versare devono applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell arrotondamento al centesimo di euro (es. euro ,752 arrotondato diventa euro ,75; euro ,755 arrotondato diventa euro ,76; euro ,758 arrotondato diventa euro ,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24. Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, voce Acconto IRPEF dovuto per l anno 2003, e le istruzioni per la dichiarazione IRAP. Anche il saldo dell IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 20 giugno 2003 ovvero entro il 21 luglio 2003 (in quanto il 20 luglio è festivo). Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell IVA scade il 17 marzo 2003 (il 16 marzo è festivo), i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell IVA nel periodo dal 18 marzo al 20 giugno 2003 sulla somma dovuta devono applicare la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell IVA nel periodo dal 21 giugno al 21 luglio 2003 deve applicare l ulteriore maggiorazione dello 0,40% sulla somma calcolata alla data del 20 giugno È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito delle singole imposte (comprese le addizionali) da versare a saldo, che non superano ciascuno euro 10,33, ad eccezione dell IVA, il cui importo minimo da versare è di euro 1,

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