PROVINCIA DI PISA. DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE U.O. Georisorse REGOLAMENTO

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1 PROVINCIA DI PISA DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE U.O. Georisorse REGOLAMENTO A DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA Approvato con delibera Consiglio Provinciale n. del. 1

2 SOMMARIO TITOLO I: PRINCIPI GENERALI... 4 Art. 1: Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione... 4 Art. 2: Definizioni... 4 TITOLO II: POZZI AD USO DOMESTICO... 6 Art. 3: Pozzi e sorgenti ad uso domestico... 6 TITOLO III: IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE... 6 Capo 1: Procedura di rilascio di concessioni... 6 Art. 4: Domanda di concessione... 6 Art. 5: Modalità di presentazione della domanda... 7 Art. 6: Avvio del procedimento... 9 Art. 7: Acquisizione di pareri... 9 Art. 8: Parere dell Autorità di Bacino Art. 9: Pubblicazione Art. 10: Osservazioni e opposizioni Art. 11: Conferenza di servizi Art. 12: Sopralluogo Art. 13: Autorizzazione alla perforazione di pozzi Art. 14: Relazione di fine lavori Art. 15: Autorizzazione provvisoria all uso dell acqua Art. 16: Diniego Art. 17: Subentro Art. 18: Collaudo delle opere di captazione Art. 19: Rilascio della concessione Art. 20: Durata della concessione Art. 21: Domande di concessione soggette a procedura di verifica e/o di VIA Capo 2: Canoni Art. 22: Criteri per la determinazione dei canoni Capo 3: Procedure di variazione delle concessioni Art. 23: Rinnovo della concessione Art. 24: Voltura Art. 25: Limitazioni e sospensioni temporanee all esercizio Art. 26: Varianti alla concessione Capo 4: Cessazione della concessione Art. 27: Scadenza Art. 28: Decadenza Art. 29: Revoca Art. 30: Rinuncia Art. 31: Pagamento del canone in caso di cessazione Art. 32: Le opere di derivazione alla cessazione dell attività Capo 5: Norme per la progettazione, realizzazione e manutenzione dei pozzi Art. 33: Norme per il progetto e la realizzazione dei pozzi Art. 34: Norme per la manutenzione dei pozzi TITOLO IV: ALTRE PERFORAZIONI Art. 35: Altre perforazioni TITOLO V: ATTINGIMENTI Art. 36: Ambito di applicazione Art. 37: Procedimento

3 TITOLO VI: SANZIONI Art. 38: Casi Art. 39: Importi delle sanzioni Art. 40: Procedimento TITOLO VII: ALTRI PROCEDIMENTI Art. 41: Concessione preferenziale Art. 42: Concessione in sanatoria Art. 43: Procedure d urgenza TITOLO VIII: DISPOSIZIONI COMUNI Art. 44: Spese di istruttoria Art. 45: Insolvenza e contenziosi Art. 46: Notificazione e registrazione degli atti Art. 47: Ricorsi TITOLO IX: CONTROLLI Art. 48: Controlli TITOLO X: NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 49: Norme transitorie Art. 50: Norma finale Art. 51: Entrata in vigore

4 PREMESSA Per consentire una lettura più scorrevole tutti i riferimenti normativi sono stati espunti dal testo del regolamento, e riportati in forma sintetica in nota a pie di pagina. In appendice al testo i titoli e gli estremi delle norme citate e quelle di maggior interesse per la materia trattata nel regolamento sono stati elencati per esteso. A seguire sono stati riportati i testi per esteso degli articoli e commi citati nelle note a pie di pagina. TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1: Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina qualsiasi prelievo di acque pubbliche ed in particolare i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni alla ricerca d acqua, concessioni e licenze di attingimento di acque pubbliche nel territorio della Provincia di Pisa. 2. Con il presente regolamento la Provincia persegue gli obiettivi di semplificare l azione amministrativa in materia di uso della risorsa idrica e di tutelarne la riproducibilità e la fruizione da parte delle future generazioni. 3. La raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli e singoli edifici, non è disciplinata da questo regolamento, in quanto non necessita di autorizzazione o concessione (1). 4. Non è disciplinata inoltre la ricerca e lo sfruttamento di acque minerali e termali (2) e delle acque di sorgente e minerali naturali (3). Art. 2: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) acque pubbliche: tutte le acque superficiali e sotterranee comprese quelle non ancora estratte dal sottosuolo; b) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, e le acque di transizione; c) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; d) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di costa; e) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo; f) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; g) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce; (1) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 96 comma 4 punto 2. (2) Questa materia è disciplinata dalla L.R. 86/1994. (3) Questa materia è disciplinata dal D.Lgs. 339/

5 h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione; i) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un attività umana; j) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere; k) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee; l) livello acquifero: strato sotterraneo di roccia o altro strato geologico, di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee, isolato al letto e al tetto da strati impermeabili di spessore significativo m) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico; n) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un unica foce, a estuario o delta; o) acqua piovana: acqua di precipitazione meteorica non ancora convogliata nel reticolo idrografico; p) sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti: 1. per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kw 3.000; 2. per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; 3. per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; 4. per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo; 5. per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente punto: litri 100 al minuto secondo; 6. per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo; 7. per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo. q) uso domestico: oltre a quanto stabilito dalla norma vigente (4) l uso domestico è definito come: destinazione di acqua sotterranea ad attività che non abbiano finalità di lucro (5), da parte del proprietario o del conduttore del fondo nel quale è ubicata l opera di derivazione; r) modulo: grandezza utilizzata per il calcolo del canone annuo dovuto per la derivazione di acque pubbliche e corrispondente ad una portata continuativa di 95,13 litri al secondo ( m 3 /anno) per uso industriale e di 100 litri al secondo ( m 3 /anno) per tutti gli altri usi. (4) R.D. 1775/1933 art. 93. (5) Si veda in proposito la Sent. n. 20 del del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. 5

6 TITOLO II: POZZI AD USO DOMESTICO Art. 3: Pozzi e sorgenti ad uso domestico 1. L estrazione ed utilizzazione ad uso domestico da parte del proprietario o conduttore del fondo delle acque sotterranee, è libera, purché non comprometta l equilibrio del bilancio idrogeologico, e non è soggetta al pagamento di canone di concessione. 2. L estrazione di acque sotterranee per uso domestico a servizio di struttura servita dal pubblico acquedotto non comporta l acquisizione di un diritto esclusivo. 3. Il proprietario o conduttore di un pozzo o sorgente ad uso domestico deve denunciarne l esistenza alla Provincia, entro 30 giorni dalla realizzazione o acquisizione, presentando la documentazione tecnica e cartografica necessaria alla localizzazione dell emungimento o derivazione e alla valutazione delle sue caratteristiche. La Provincia può richiedere documentazione integrativa qualora le caratteristiche della derivazione o dell area interessata richiedano una conoscenza maggiormente dettagliata. 4. La Provincia può disporre l accertamento delle condizioni locali e può imporre le limitazioni e le cautele ritenute necessarie al mantenimento ed al corretto utilizzo della risorsa. 5. Il proprietario o conduttore di un pozzo ad uso domestico è tenuto a garantire l accessibilità e ispezionabilità del pozzo a personale incaricato dalla Provincia dei controlli sulla risorsa idrica. 6. La variazione del proprietario o conduttore del fondo in cui è localizzato il pozzo o la sorgente ad uso domestico deve essere comunicata alla Provincia entro 30 giorni a partire dalla data della transazione. 7. La chiusura di un pozzo ad uso domestico deve essere comunicata, dal proprietario o conduttore, alla Provincia entro 30 giorni dall avvenuta chiusura, indicando le modalità di chiusura del pozzo. La Provincia ha comunque facoltà di imporre al proprietario o conduttore le soluzioni tecniche più idonee a garantire la salvaguardia della risorsa idrica. TITOLO III: IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE Capo 1: Procedura di rilascio di concessioni Art. 4: Domanda di concessione 1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda. 2. Può presentare domanda di concessione chiunque - persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato - abbia necessità di utilizzare acqua pubblica. 3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessiti di più opere di presa può presentare un unica domanda di concessione, purché la risorsa idrica sia utilizzata nella stessa unità aziendale. 4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un unica domanda di concessione, costituendosi in consorzio o concludendo appositi accordi, ed individuando un mandatario per i rapporti con la Provincia che sarà anche responsabile degli obblighi connessi alla concessione. 6

7 5. Poiché tutte le acque sotterranee sono pubbliche, nel caso di concessioni che necessitino la realizzazione di pozzi, la richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee (6) deve essere contestuale alla domanda di concessione. Art. 5: Modalità di presentazione della domanda 1. La domanda in triplice copia, di cui una in marca da bollo va indirizzata alla Provincia di Pisa Servizio Difesa del Suolo e Protezione Civile, P.zza V. Emanuele II 14, PISA, e deve contenere i seguenti elementi: a) dati identificativi del o dei richiedenti, indicando in quest ultimo caso il mandatario per i rapporti con la Provincia; b) oggetto della richiesta; c) richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee nel caso in cui l opera di presa sia costituita da uno o più pozzi ancora da realizzare; d) individuazione del corpo idrico dal quale si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate metriche Gauss - Boaga); e) uso al quale si intende destinare la risorsa idrica; f) volume annuo richiesto, espresso in metri cubi; g) portata di prelievo, espressa in l/sec, specificando, nei casi di portata variabile, il valore massimo e quello medio; h) tempistica del prelievo; i) eventuale richiesta per l uso provvisorio dell acqua; j) proprietà del terreno in cui è ubicata la derivazione. 2. Alla domanda di concessione relativa alla derivazione di acque superficiali deve essere allegata la seguente documentazione, in triplice copia, relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie: a) relazione tecnica generale; b) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000; c) planimetria catastale in scala 1:2000; d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei meccanismi e di quant altro sia necessario all'esercizio della derivazione; e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata all obbligo di restituzione, di quelli restituiti; f) descrizione delle modalità di utilizzo dell acqua nel ciclo produttivo; g) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica; h) atto di consenso alla realizzazione delle opere di derivazione del proprietario del terreno se diverso dal richiedente. (6) ai sensi dell art. 95, R.D. 1775/

8 3. Alla domanda di concessione relativa ai prelievi da acque sotterranee attraverso pozzi ancora da realizzare, per i quali è necessaria quindi l autorizzazione alla ricerca d acqua, deve essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione: a) relazione tecnica generale delle opere di estrazione, di adduzione e di utilizzazione previste; b) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000; c) planimetria catastale in scala 1:2000; d) disegni delle opere in scala 1:200-1:500, rappresentanti le opere di estrazione, di adduzione e di utilizzazione previste; e) caratterizzazione dell'assetto litostratigrafico e delle caratteristiche idrogeologiche dell area; f) descrizione delle modalità di utilizzo dell acqua nel ciclo produttivo; g) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica; h) stima dei quantitavi di acqua necessari annualmente per ogni singolo pozzo; i) portata di esercizio prevista delle pompe installate in ogni singolo pozzo; j) atto di consenso alla realizzazione delle opere di derivazione del proprietario del terreno se diverso dal richiedente. 4. Alla domanda di concessione relativa a prelievi di acque sorgive deve essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione: a) relazione tecnica generale; b) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000; c) planimetria catastale in scala 1:2000; d) disegni delle opere in scala 1:200-1:500, rappresentanti le opere di derivazione, di adduzione e di utilizzazione previste; e) descrizione della tipologia della sorgente e delle caratteristiche idrogeologiche dell area; f) stima della portata media della sorgente e delle variazioni stagionali; g) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati; h) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica; i) atto di consenso alla realizzazione delle opere di derivazione del proprietario del terreno se diverso dal richiedente. 5. Tutti gli elaborati progettuali elencati ai commi 2, 3 e 4, devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all esercizio della professione adeguata in relazione alla tipologia delle opere da realizzare. 6. Alla domanda di concessione deve essere allegata attestazione dell avvenuto pagamento delle spese di istruttoria. 7. La Provincia si riserva di richiedere ogni altro documento che a giudizio del responsabile del procedimento, o su richiesta di uno dei soggetti di cui all art. 7 del presente regolamento, sia necessario ai fini istruttori, in presenza di particolari motivate circostanze che impongano una più approfondita e ponderata valutazione dell interesse pubblico. 8

9 Art. 6: Avvio del procedimento 1. La Provincia verifica la procedibilità della domanda. 2. La Provincia non può procedere all evasione della domanda nei seguenti casi: a) Il soggetto che ha presentato domanda di derivazione non prevede di utilizzare direttamente la risorsa idrica; b) La domanda contiene elementi in palese contrasto con la normativa vigente; c) La domanda riguarda lo sfruttamento di acqua che non rientra nel demanio idrico (7) o di acque destinate ad uso domestico; d) La domanda riguarda lo sfruttamento di acqua che avviene dal demanio idrico di competenza di un altra provincia. 3. Nel caso in cui la Provincia rilevi l improcedibilità di una domanda ne dà motivata comunicazione al richiedente. 4. Nel caso in cui la domanda possa essere evasa, la Provincia provvede ad inviare al soggetto richiedente la comunicazione personale di avvio del procedimento (8). 5. Nel caso in cui la Provincia rilevi l incompletezza della documentazione presentata, comunica al richiedente il termine - non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni - per regolarizzarla e/o integrarla. 6. La mancata regolarizzazione e/o integrazione entro il termine di cui al comma precedente senza valida motivazione, oppure il mancato rispetto dell'ulteriore termine di 30 giorni concesso dalla Provincia a seguito di motivato ritardo, comporta l archiviazione della domanda. 7. Il soggetto al quale sia stata archiviata una domanda di concessione può presentarla nuovamente, facendo riferimento, per gli allegati tecnici, alla documentazione presentata con la domanda archiviata e dietro pagamento delle relative spese di istruttoria. 8. La Provincia in caso di motivati interessi pubblici e nell impossibilità di individuare altra localizzazione delle opere di derivazione, può, con apposito atto, dichiarare procedibile la domanda di concessione anche in assenza di atto di consenso alla realizzazione delle opere di derivazione del proprietario del terreno su cui ne è prevista l ubicazione. Al proprietario del terreno, entro 15 giorni, viene data comunicazione della decisione con i relativi termini per presentare eventuale ricorso. Art. 7: Acquisizione di pareri 1. Il responsabile del procedimento individua, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all ubicazione della derivazione, i pareri da richiedere per la definizione dell istruttoria ed il rilascio della concessione, fra i quali obbligatorio e vincolante è quello emesso dall Autorità di Bacino (9). 2. Qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri o nulla osta dei seguenti soggetti istituzionali: a) Soggetto gestore delle aree protette o enti parco (10) ; (7) cioè l acqua piovana raccolta in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli e singoli edifici, ai sensi dell art. 96 comma 4 punto 2, D.Lgs. 152/2006. (8) ai sensi degli artt. 7 e 8, L. 241/1990. (9) ai sensi del R.D. 1775/1933 art. 7 comma 2, così come aggiornato dal D.Lgs 152/2006 art 96. 9

10 b) U.O. Idraulica della Provincia di Pisa (11) per le concessioni di derivazioni di acqua superficiale. 3. Nelle aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico esterne alla Comunità Montana dell alta Val di Cecina e del Parco Regionale di San Rossore Migliarino Massaciuccoli, l autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per la realizzazione di pozzi ed altre opere di captazione dedicate all irrigazione è contestuale al rilascio della autorizzazione alla ricerca o concessione, in quanto di competenza degli stessi uffici (12). Art. 8: Parere dell Autorità di Bacino 1. La Provincia trasmette la domanda di concessione o, nei casi previsti la contestuale richiesta di autorizzazione alla ricerca d acqua, corredata della relativa documentazione alla Autorità di Bacino territorialmente interessata per l'acquisizione del parere (13) in merito alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela delle acque e bilancio idrico (14). 2. Il parere è reso entro il termine di 40 giorni dalla ricezione degli atti per le piccole derivazioni ed entro il termine di 90 giorni per le grandi derivazioni; decorsi tali termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, la Provincia provvederà a darne comunicazione al Ministero dell Ambiente affinché proceda alla nomina di un commissario ad acta (15). 3. Il parere espresso, con le eventuali limitazioni indicate, dalla Autorità di Bacino territorialmente interessata, è vincolante ai fini del rilascio della concessione. 4. Il parere dell Autorità di Bacino può essere dato per acquisito qualora il Comitato Tecnico della stessa sulla base di studi di area abbia preventivamente definito la compatibilità di determinati prelievi idrici su determinati corpi idrici, con il mantenimento dell equilibrio idrologico o idrogeologico. Art. 9: Pubblicazione 1. La Provincia procede alla pubblicazione della domanda di concessione o autorizzazione alla ricerca insieme agli elaborati grafici, mediante apposito avviso, agli albi pretori della Provincia e del Comune o dei Comuni interessati. Nel caso sia previsto il sopralluogo, nell ordinanza di pubblicazione ne verrà fissata l ora e il giorno. 2. L avviso viene pubblicato anche sul sito internet della Provincia. 3. Copia dell avviso viene inviato per conoscenza all ufficio ambiente del Comune o dei Comuni interessati. 4. Nei casi in cui esistano difformità sostanziali tra quanto previsto nel dispositivo di autorizzazione e l opera realizzata si procederà nuovamente alla pubblicazione della domanda di concessione. (10) ai sensi della L. 394/1991 art. 13 comma 1. (11) ai sensi degli art. 93 e 98 del R.D. 523/1904. (12) Ai sensi della L.R. 39/2000 art. 42, comma 4, lett. a) e c), D.P.Regione Toscana 48R/2003, art. 79, comma 4, e D.G.R.T. 43/2005, art. 2. (13) ai sensi del R.D. 1775/1933 art. 7, comma 2, così come aggiornato dal D.Lgs 152/2006 art 96. (14) così come definito al D.Lgs. 152/2006 art (15) ai sensi del R.D. 1775/1933 art. 7 comma 2, così come aggiornato dal D.Lgs 152/2006 art

11 Art. 10: Osservazioni e opposizioni 1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione o della autorizzazione alla ricerca, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dallo sfruttamento idrico richiesto, devono pervenire in forma scritta alla Provincia entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. 2. La Provincia valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento. Art. 11: Conferenza di servizi 1. Qualora l istruttoria della domanda di concessione richieda l esame contestuale di vari interessi pubblici, può essere indetta una Conferenza di Servizi (16). Art. 12: Sopralluogo 1. Il sopralluogo è obbligatorio per le istanze che prevedono la realizzazione di nuovi pozzi; l ordinanza di pubblicazione ne stabilisce l ora e il giorno. 2. Negli altri casi il responsabile del procedimento decide in merito alla necessità del sopralluogo in relazione alla presenza di osservazioni e/o opposizioni, alla complessità dell opera di presa, alla sua ubicazione e tipologia. 3. Dell esito del sopralluogo viene redatto un verbale contente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentati. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo. Art. 13: Autorizzazione alla perforazione di pozzi 1. Nel caso di richiesta di concessione per cui è prevista l autorizzazione alla ricerca, la Provincia una volta acquisito il parere dell Autorità di Bacino e degli altri soggetti previsti dall art. 7 del presente regolamento, effettuate le pubblicazioni e motivatamente rigettate eventuali opposizioni, autorizza la perforazione del pozzo. 2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce: a) le modalità di esecuzione degli eventuali saggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo; b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla/e falda/e captabile/i; c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a sei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi; d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico; e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde; f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Provincia; g) l obbligo di installazione di un contatore per la misurazione dei quantitativi d acqua derivati. (16) così come definita dagli artt 14 e seguenti della L. 241/

12 3. L autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento motivato, qualora la zona sia interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa. Art. 14: Relazione di fine lavori 1. Nei casi in cui è prevista l autorizzazione alla ricerca d acqua, il richiedente trasmette alla Provincia entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione tecnica completa di elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, che indica: a) l'esatta localizzazione della perforazione; b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo; c) la stratigrafia dei terreni attraversati; d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare; e) il tipo di falda captata; f) le modalità di effettuazione ed i risultati di prove di pompaggio finalizzate sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova; g) i caratteri chimico-fisici delle acque attraverso analisi eseguite da laboratori abilitati a norma di legge; h) certificato di collaudo redatto da tecnico abilitato, che descriva le caratteristiche tecniche dell opera di derivazione. 2. La Provincia si riserva di richiedere ogni altro documento che a giudizio del responsabile del procedimento, o su richiesta di uno dei soggetti di cui all art. 7 del presente regolamento, sia necessario ai fini istruttori, in presenza di particolari motivate circostanze che impongano una più approfondita e ponderata valutazione dell interesse pubblico. Art. 15: Autorizzazione provvisoria all uso dell acqua 1. Nei casi in cui è prevista l autorizzazione alla ricerca la Provincia, una volta esaminata la relazione tecnica finale ed appurato che le caratteristiche della derivazione corrispondano a quanto previsto nel dispositivo di autorizzazione, comunica, entro 30 giorni, al richiedente il permesso per l uso provvisorio dell acqua, qualora richiesto, e procede con la richiesta del canone minimo per l uso richiesto, che sarà soggetto a conguaglio al momento del rilascio della concessione con la firma del disciplinare, ai sensi del Regolamento provinciale per il calcolo dei canoni relativo all utilizzo del demanio idrico. 2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione comporta il divieto di uso dell acqua e l avvio di un iter istruttorio supplementare con eventuale richiesta di integrazioni e di ulteriori pareri agli enti competenti, e il pagamento di una sanzione amministrativa pecunaria. 3. La Provincia, alla fine dell iter supplementare, valuta se le difformità da quanto prescritto sono compatibili con la salvaguardia della risorsa ed eventualmente prescrive limitazioni all uso dell acqua che possono arrivare, nei casi più gravi, alla dismissione della derivazione e al ripristino dei luoghi. 12

13 Art. 16: Diniego 1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell istruttoria sulla base dei seguenti motivi: a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e delle biodiversità; b) incompatibilità con l equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale; c) incompatibilità delle opere con l assetto idraulico del corso d acqua; d) incompatibilità tra l emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell acquifero; e) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell autorizzazione alla perforazione (nel caso di acque sotterranee); f) comprovata possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue; g) assenza di verifica di fattibilità del riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d uso della risorsa lo consenta; h) contrasto con il pubblico interesse o con rilevanti diritti di terzi. Art. 17: Subentro 1. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche, intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi, prima che sia stata rilasciata la concessione, deve comunicarlo per iscritto alla Provincia, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra come previsto per la domanda di concessione. La comunicazione dovrà essere firmata contestualmente dal soggetto che rinuncia e da quello che subentra. Art. 18: Collaudo delle opere di captazione 1. Il progettista o un tecnico abilitato, nel caso di opere di captazione di nuova realizzazione, redige una dichiarazione che specifica che le opere realizzate sono state collaudate e risultano conformi alle normative vigenti in materia ed alle prescrizioni dettate da questa Provincia. 2. Nel caso di opere di captazione localizzate in aree vincolate o sottoposte a tutela e/o di accertata importanza, la Provincia può richiedere la dichiarazione di cui al comma 1 anche per opere di captazione esistenti. Art. 19: Rilascio della concessione 1. La Provincia, controllata la completezza e correttezza della documentazione richiesta, effettuate le proprie valutazioni, acquisiti i pareri e nulla osta obbligatori e facoltativi e valutate eventuali osservazioni e opposizioni procede al rilascio della concessione. 2. La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale che approva il disciplinare di cui al comma successivo che deve essere firmato dalle parti a completamento dell iter concessorio, pena la decadenza della concessione. 3. Il disciplinare è redatto sulla base di uno schema-tipo contiene gli elementi identificativi della concessione e le condizioni essenziali per la derivazione e utilizzazione dell acqua: 13

14 a) i dati identificativi del concessionario; b) la quantità d'acqua da derivare espressa in moduli e in m 3 annui; c) le portate di esercizio e di picco della/e derivazione/i; d) l'uso o gli usi ai quali la risorsa è destinata; e) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione; f) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equilibrio del bilancio idrico; g) la durata della concessione; h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione; i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza; j) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti; k) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi; l) l'obbligo relativo alla installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni; m) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico. 4. La Provincia comunica al concessionario un termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato e di un eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria secondo gli importi indicati. 5. Il disciplinare, sottoscritto da entrambe le parti, è registrato sul registro delle scritture private tenuto dalla U.O. Contratti della Provincia di Pisa. 6. Ogni concessionario ed ogni utilizzatore di acque pubbliche è tenuto a garantire la misurazione del volume annuo derivato tramite idonei strumenti, che la Provincia si riserva di validare, e a dichiarare alla Provincia i quantitativi prelevati. 7. Il concessionario è tenuto al posizionamento di una targa identificativa della concessione. La targa, fornita dalla Provincia, dovrà essere visibile nel luogo della concessione per tutta la durata della stessa. La targa conterrà i seguenti dati: a) sigla identificativa della concessione; b) la data di inizio e fine della concessione; c) quantità d acqua concessa. In caso di deterioramento o smarrimento della targa identificativa il concessionario è tenuto, entro 30 giorni, a richiedere alla Provincia, dietro il pagamento delle relative spese, una targa sostitutiva. Art. 20: Durata della concessione 1. Ogni utenza è temporanea. 14

15 2. La durata delle concessioni è determinata in relazione all uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, distribuzione e restituzione (17). 3. In nessun caso può essere previsto il rinnovo tacito né la proroga della scadenza della concessione. Art. 21: Domande di concessione soggette a procedura di verifica e/o di VIA 1. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica e/o le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie che sono soggette alla procedura di verifica di impatto ambientale sono rilasciate solo a seguito del pronunciamento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. 2. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica e/o le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie che sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale sono rilasciate solo a seguito del pronunciamento di compatibilità ambientale. 3. I disciplinari delle concessioni e/o le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie sottoposte a valutazione di impatto ambientale recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi pronunciamenti di compatibilità ambientale. Capo 2: Canoni Art. 22: Criteri per la determinazione dei canoni 1. Per quanto concerne i criteri per la determinazione dei canoni si rimanda al Capo II art. 4 del Regolamento per il calcolo dei canoni del demanio idrico della Provincia. Capo 3: Procedure di variazione delle concessioni Art. 23: Rinnovo della concessione 1. Le concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza purché la domanda di rinnovo sia presentata entro sei mesi dalla scadenza, persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse. 2. La Provincia valuta se il rinnovo della concessione alle stesse condizioni fissate nel disciplinare in scadenza non sia contrario a superiori interessi pubblici. A tal fine richiede parere ai seguenti soggetti istituzionali: a) Autorità di Bacino territorialmente competente; b) Autorità di Ambito Territoriale Ottimale delle acque; c) Comune. 3. Acquisiti i pareri di cui al comma precedente la Provincia procede al rilascio del rinnovo della concessione redigendo e facendo eventualmente sottoscrivere al concessionario un nuovo disciplinare contenente quelle nuove condizioni che il mutamento della situazione originaria possa richiedere. (17) ai sensi del R.D. 1775/1933 art

16 4. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell art. 26 del presente regolamento, il rinnovo della concessione è soggetto allo stesso procedimento di rilascio di una nuova concessione. 5. In caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego di cui all art. 16 del presente regolamento la concessione non è rinnovata. 6. Per la procedura di rinnovo è dovuto il pagamento delle spese di istruttoria. 7. L importo del deposito cauzionale inizialmente versato dovrà essere adeguato in relazione all aggiornamento della tariffa del canone vigente al momento del rinnovo. 8. L utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo secondo il disciplinare della concessione in corso di rinnovo, sino all adozione del provvedimento relativo. 9. E escluso il rinnovo tacito. Art. 24: Voltura 1. La concessione è personale e non può essere ceduta, né trasmessa agli eredi, in tutto o in parte, senza il nullaosta della Provincia. 2. A tal fine il concessionario che intenda cedere la concessione deve presentare apposita richiesta alla Provincia, indicando il soggetto al quale intende cedere la concessione, i motivi che determinano la cessione e le eventuali condizioni in base alle quali avverrà la cessione. 3. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione dalla Provincia, all erede che ne faccia richiesta entro 12 mesi dal decesso. Nel caso in cui più eredi vogliano subentrare, essi devono nominare un loro rappresentante che gestisca i rapporti con la Provincia e che sarà responsabile degli obblighi connessi alla concessione. Trascorso il termine precedente senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta, la concessione decade. 4. La voltura è rilasciata con determinazione dirigenziale e il nuovo titolare della concessione subentra in tutti i diritti, obblighi, oneri e responsabilità stabiliti nel provvedimento di concessione rilasciato al precedente titolare. 5. Il nuovo titolare della concessione è tenuto a corrispondere il canone a partire dal 1 Gennaio dell anno successivo al subentro; fino al 31 dicembre dell anno di rilascio dell atto di subingresso, il pagamento del canone resta a carico del concessionario originario. Art. 25: Limitazioni e sospensioni temporanee all esercizio 1. Nel caso in cui il regime di un corpo idrico sia modificato per cause naturali o per l esecuzione di opere di pubblico interesse, il concessionario ha diritto, sulla base di apposita domanda documentata, alla riduzione del canone in misura pari alle diminuite possibilità di sfruttamento della propria utenza. Nel caso in cui tale mutamento sia di natura tale da impedire in maniera assoluta la prosecuzione del prelievo, la Provincia può procedere alla revoca della concessione. 2. La Provincia può sempre imporre temporanee limitazioni o sospensioni alla derivazione che si rendano necessarie per motivi di pubblico interesse, ed in particolare: a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale di un corso d acqua; 16

17 b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere; c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse; d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisisti qualitativi dell acqua in relazione all uso assentito. 3. Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, la Provincia procederà, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l adozione, alla sua revoca. 4. Se la sospensione dura un periodo superiore a tre mesi, il concessionario ha diritto alla riduzione proporzionale del canone. Art. 26: Varianti alla concessione 1. E fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte della Provincia. 2. In caso di variazioni delle opere di derivazione, l utente deve presentare istanza alla Provincia, allegando: a) attestazione del pagamento delle spese d istruttoria; b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono effettuare. 3. Le varianti possono essere di tipo sostanziale o non sostanziale. 4. Nel caso di varianti sostanziali ossia variazioni che incidono significativamente sulle opere di derivazione e/o sui quantitativi di acqua derivati o che comunque abbiano effetti sulle derivazioni di altri concessionari, la domanda segue l iter previsto per il rilascio di nuove concessioni. 5. Nel caso di varianti non sostanziali della derivazione la Provincia effettua una breve istruttoria al termine della quale è rilasciata una nuova concessione. 6. I casi di variante in cui si richieda la diminuzione della quantità d acqua derivata o la variazione d uso di questa sono assimilati a varianti non sostanziali. La Provincia si riserva la facoltà di assimilarli a varianti sostanziali, in presenza di particolari motivate circostanze che impongano una più approfondita e ponderata valutazione dell interesse pubblico. 7. Le richieste di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione né condizionate all acquisizione dei pareri di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento. 8. Per la procedura di variante è dovuto il pagamento delle spese di istruttoria. 9. In caso di accertata urgenza, la Provincia può autorizzare, in via provvisoria, l attuazione delle variazioni necessarie, fermo restando l obbligo del concessionario a conformarsi alle prescrizioni e condizioni stabilite nella nuova concessione oppure a demolire quanto costruito in caso di diniego della concessione. 17

18 Capo 4: Cessazione della concessione Art. 27: Scadenza 1. La concessione che giunga a scadenza senza che il concessionario abbia presentato domanda di rinnovo entro i termini previsti dall art. 23 del presente regolamento, si estingue. Art. 28: Decadenza 1. La Provincia dichiara, con determinazione dirigenziale, decaduta la concessione qualora si verifichino i seguenti casi: a) per non uso durante un triennio consecutivo; b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica; c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione; d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore; e) per mancato pagamento di tre annualità del canone; f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa; g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20 (18) ; h) destinazione d uso diversa da quella concessa; i) mancata firma da parte del concessionario del disciplinare entro i termini fissati dalla Provincia ai sensi dell art. 19 comma 4 del presente regolamento; 2. La Provincia, verificati i casi di cui al comma precedente li contesta al concessionario ovvero procede alla diffida. Questi ha 30 giorni di tempo a far data dalla contestazione per presentare eventuali controdeduzioni. La Provincia, valutate le controdeduzioni, qualora queste non apportino elementi oggettivi di valutazione contrari a quanto contestato procede a dichiarare decaduta la concessione. 3. Il titolare di concessione che viene dichiarata decaduta non ha diritto a rimborsi, compensi o indennità. Art. 29: Revoca 1. La concessione può essere revocata, con determinazione dirigenziale, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego dell istanza. 2. Gli effetti della revoca decorrono dall adozione del relativo provvedimento. Art. 30: Rinuncia 1. Qualora il concessionario intenda rinunciare alla concessione deve comunicarlo in forma scritta alla Provincia specificando le seguenti informazioni: a) i dati identificativi del titolare; b) gli elementi utili ad individuare la concessione; (18) punti da a) a g) previsti dall art. 55 del R.D. 1775/

19 c) le motivazioni che inducono alla rinuncia. 2. La Provincia con determinazione dirigenziale recepisce la rinuncia del concessionario all utenza e prescrive le modalità ed i tempi per il ripristino dei luoghi che sia ritenuto necessario. Art. 31: Pagamento del canone in caso di cessazione 1. In ogni caso di cessazione dell utenza, l obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell annualità in corso alla data di pronuncia di decadenza, revoca o ricezione della comunicazione di rinuncia. Art. 32: Le opere di derivazione alla cessazione dell attività 1. Alla cessazione di un'utenza, da qualsiasi causa determinata, la Provincia ha facoltà di imporre la rimozione delle opere di derivazione ed il ripristino dei luoghi a cura e spese del concessionario. 2. Nel caso in cui il concessionario non provveda alla rimozione delle opere di derivazione ed al ripristino dei luoghi, la Provincia procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative. 3. Qualora la Provincia non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all ufficio competente ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti. 4. Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, le perforazioni, al cessare dell'utenza, devono essere dotate di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario. 5. La Provincia può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi: a) modifica della destinazione d'uso del pozzo da uso produttivo a domestico; b) qualora ne sia previsto il riutilizzo entro 5 anni e sia garantito, per tale periodo, il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua e la chiusura dell'imbocco con sistemi che né garantiscano la tenuta stagna. Il non riutilizzo alla fine del termine, comporta la chiusura del pozzo secondo le modalità previste dal presente articolo a cura e spese del proprietario del pozzo. 6. A seguito della chiusura del pozzo deve essere presentata alla Provincia la dichiarazione della avvenuta chiusura del pozzo e una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, sulle modalità di chiusura dello stesso. Capo 5: Norme per la progettazione, realizzazione e manutenzione dei pozzi Art. 33: Norme per il progetto e la realizzazione dei pozzi 1. I pozzi devono captare una sola falda acquifera, anche nel caso di acquiferi multistrato quando le falde siano separate da strati impermeabili di spessore significativo. 19

20 2. Gli strati impermeabili di spessore significativo che sono attraversati nel corso di perforazioni devono essere ripristinati in fase di completamento mediante la creazione di setti di argilla o cemento. 3. I pozzi devono essere attrezzati con tubo per la misura di livello, accessibile dalla testa del pozzo, di lunghezza almeno pari alla profondità a cui è posizionata la pompa e di punto di presa tramite rubinetto posizionato non più di 10 m a valle del contatore. Art. 34: Norme per la manutenzione dei pozzi 1. I lavori di manutenzione dei pozzi sono liberi purché non prevedano l approfondimento del pozzo. 2. L approfondimento di un pozzo, o la realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo obsolescente si configurano come varianti sostanziali alla concessione. 3. La realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo obsolescente, precedentemente autorizzato (19), ed ubicato nelle immediate vicinanze di questo, con stessa profondità di quello sostituito e che emunga dalla stessa falda acquifera gli stessi quantitativi annui con la stessa portata di esercizio, viene autorizzato su istanza di parte a seguito di istruttoria breve. 4. Qualora il pozzo da sostituire di cui al comma precedente sia compreso in un sistema di derivazione già concessionato, la realizzazione del nuovo pozzo costituisce variante non sostanziale della quale la Provincia da atto in un disciplinare integrativo a quello vigente. 5. Lavori di manutenzione di qualsiasi tipo sui pozzi ad uso domestico sono liberi. Il proprietario del pozzo domestico è tenuto a dare comunicazione delle nuove caratteristiche entro 30 giorni dalla fine dei lavori. TITOLO IV: ALTRE PERFORAZIONI Art. 35: Altre perforazioni 1. Le perforazioni finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere sono libere, purché avvengano nel pieno rispetto di tutte le vigenti norme, siano adottate le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse e non sia compromesso l equilibrio del bilancio idrico della falda. 2. Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, se queste superano i 10 metri di profondità, l'interessato trasmette alla Provincia la cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione e la stratigrafia dei terreni attraversati. TITOLO V: ATTINGIMENTI Art. 36: Ambito di applicazione 1. Le licenze di attingimento attribuiscono il diritto di derivare acqua unicamente da corpi idrici superficiali per portate non superiori a 100 litri al secondo (20). (19) (20) ai sensi del R.D. 1775/1933 art. 95. ai sensi del R.D. 1775/1933 art

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