ASPETTI DOGANALI DELLE OPERAZIONI CON L ESTERO. Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali A.A / Silvia Ceraolo LE DOGANE
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1 ASPETTI DOGANALI DELLE OPERAZIONI CON L ESTERO Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali A.A / 2013 Silvia Ceraolo LE DOGANE Organizzazioni addette al controllo dei traffici internazionali delle merci, con funzioni impositivee di tutela degli interessi pubblici connessi alla mobilità delle persone e delle merci 1
2 ATTRIBUZIONI DELLE DOGANE controlli sanitari, veterinari e fitopatologici divieti economici e misure di politica commerciale sicurezza dei traffici applicazione di norme di polizia sorveglianza delle frontiere controlli anticontraffazione tutela dei beni artistici ed archeologici controllo del commercio delle armi e dei materiali nucleari tutela delle specie animali protette controlli valutari statistiche del commercio internazionale osservanza di norme anche non doganali ecc. I SISTEMI DOGANALI solo con riferimento alle TRANSAZIONI EXTRACOMUNITARIE = merci che entrano o escono dai confini dell Unione Europea 2
3 UNIONE EUROPEA 27 Paesi membri estensione territoriale: 4,1 milioni di Km abitanti, in costante aumento per incremento naturale (nascite>decessi) e del saldo migratorio (ingressi>uscite), ma in invecchiamento (>speranzadivitae<natalità) PIL: milioni di euro Fonte: Eurostat dati 2012 STATI MEMBRI DATA INGRESSO BELGIO FRANCIA GERMANIA 23 luglio 1952 ITALIA LUSSEMBURGO PAESI BASSI DANIMARCA IRLANDA 1 gennaio 1973 REGNO UNITO GRECIA 1 gennaio 1981 PORTOGALLO 1 gennaio 1986 SPAGNA AUSTRIA FINLANDIA 1 gennaio 1995 SVEZIA STATI MEMBRI CIPRO ESTONIA LETTONIA LITUANIA MALTA POLONIA REP. CECA SLOVACCHIA SLOVENIA UNGHERIA BULGARIA ROMANIA DATA INGRESSO 1 maggio gennaio
4 UNIONE EUROPEA in via di adesione: Croazia Firmato un Accordo di Associazione, i cui aspetti commerciali sono in vigore dal 1 gennaio 2002 concessioni commerciali reciproche e soppressione o progressiva riduzione dei diritti doganali ingresso previsto per il 1 luglio 2013 UNIONE EUROPEA 1. Islanda 2. Turchia 3. Montenegro Paesi candidati 4. Ex Rep. Jugoslava di Macedonia 5. Serbia } negoziati ancora da avviare 4
5 UNIONE EUROPEA potenziali Paesi candidati garantita la prospettiva di adesione previa soddisfazione di requisiti essenziali 1. Kosovo 2. Bosnia - Erzegovina 3. Albania UNIONE EUROPEA 5
6 LE UNIONI assenza di tariffe interne = Zona di Libero Scambio (ad es. NAFTA) tariffa doganale esterna comune = Unione doganale + + libera circolazione di persone e capitali = Unione economica UNIONE DOGANALE EUROPEA = COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA nata con il trattato di Roma (1957) e via via implementata in vigore dal 1 luglio 1968 i territori dei singoli Paesi aderenti si fondono in un unico territorio doganale libera circolazione all interno dell unione doganale anche delle merci provenienti da Paesi terzi dopo che sono state immesse in libera pratica(= sono stati pagati i dazi in entrata nell unione doganale) politica tariffaria comune 6
7 UNIONE DOGANALE EUROPEA si definisce come unione doganale perfetta assenza di barriere fisiche assenza di barriere tariffarie fiscalità comune per le merci in ingresso assenza di barriere tecniche NB: l Unione Europea è qualcosa di più ampio della sua unione doganale (libera circolazione delle merci) o del mercato comune (libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali) o dell unione monetaria, tutte cose che ne sono una parte costituente... UNIONE DOGANALE EUROPEA Per approfondimenti: oms_union_it.htm toms_general_info/about/index_it.htm 7
8 UNIONE DOGANALE EUROPEA 4principi: 1. assenza di dazi nel mercato interno 2. dazi comuni in importazione (= da extra CE) 3. norme di origine comuni sulle merci importate 4. definizione comune del valore in dogana UNIONE DOGANALE EUROPEA tariffa doganale comune applicazione uniforme alle frontiere esterne dell UE procedimenti doganali uniformi e sostituzione dei vari documenti con un Documento Amministrativo Unico (DAU) norme condivise CODICE DOGANALE COMUNITARIO 8
9 LE FONTI DOGANALI DI BASE Codice Doganale Comunitario (CDC) Reg. (CEE) n. 2913/1992 «nuovo»cdc Reg. (CEE) n. 450/2008 creazione di un ambiente doganale elettronico, con convergenza dei sistemi informatici delle 27 Autorità doganali. Sostituirà il CDCal più tardi il 24/06/2013, data limite entro cui emanare le relative norme attuative Disposizioni di Attuazione del CDC(DAC) Reg. (CEE) n. 2454/1993 (previste nuove DAC nel 2012) Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) DPR n. 43/1973 per le parti non incompatibili TERRITORIO DOGANALE COMUNITARIO art. 3 CDC costituito dal territorio geofisico dei 27 Paesi aderenti all'unione Europea, comprese le acque territoriali le acque interne lo spazio aereo sovrastante ma non coincide esattamente con la somma del territorio geofisico dei singoli Paesi che fanno parte della Comunità: alcune zone rientranti nei diversi territori nazionali sono escluse dal territorio doganale comunitario, mentre altri territori che non fanno parte del territorio geofisico della Comunità sono considerati a tutti gli effetti all'interno del territorio doganale comunitario 9
10 IL TERRITORIO DOGANALE Territori esclusi: Italia: Livigno, Campione d Italia e acque italiane del Lago di Lugano (tra Ponte Tresae Porto Ceresio) per la Germania: Isola di Helgolanded il Territorio di Busingen (trattato del 1964 tra la Rep. Federale di Germania e la Confederazione Elvetica) Spagna: Ceuta e Melilla Francia: Territori francesi d Oltremare (TOM: Polinesia francese, Wallis e Futuna, Nuova Caledonia, isole antartiche ed australi francesi), Collettività Territoriali di Mayotte e di St. Pierre e Miquelon Danimarca: Isole Faeroere Groenlandia IL TERRITORIO DOGANALE Territori inclusi: Principato di Monaco Francia Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM -Martinica, Guadalupa, Guyana Francese e Reunion) Isola di Man Gran Bretagna Isole Canarie Spagna per Cipro: il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotirie Dhekeliadefinite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro(1961) Repubblica di San Marino (2002: Accordodi cooperaz. e di unione doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino) 10
11 IL TERRITORIO DOGANALE è diverso dallo spazio doganale è diverso dal territorio comunitario fiscale l art. 7 del D.P.R. 633/1972 definisce la territorialità ai fini IVA, con esclusioni che non coincidono con quelle doganali es.: vendita alle Canarie = cessione all esportazione non imponibile IVA ex. art. 8 D.P.R. 633/972 LA DOGANA ITALIANA AGENZIADELLE DOGANE ex d.lgs. 300/1999 (riforma dell Amministrazione finanziaria) Struttura: uffici amministrativi competenti per materia (di 1, 2 e 3 categoria) o per ubicazione (interne, di confine, aeroportuali, marittime, ecc.), suddivisi in 3 livelli (centrale, regionale, periferico) servizi di vigilanza antifrode (SVAD)che effettuano controlli ed ispezioni laboratori chimiciche effettuano analisi chimico/fisiche per determinare l esatta composizione della merce uffici tecnici di finanza(utf) competenti per e il controllo la riscossione delle accise(= imposta a quantità su alcoli, prodotti energetici, elettricità, petroli e carburanti, tabacchi) 11
12 AGENZIA DELLE DOGANE svolge tutte le attività di vigilanza doganale: amministrazione, riscossione e contenzioso dei diritti doganali gestisce con criteri imprenditoriali i propri laboratori chimici, vendendone liberamente sul mercato le relative prestazioni Il rapporto doganale procedimento amministrativo con cui la Dogana appura l esistenza di tutte le condizioni di importabilità/esportabilità della merce e verifica che il soggetto passivo adempia nella giusta misura agli obblighi tributari collegati alla transazione internazionale Sibasasu4elementi: quantità (influisce sul valore e incide ad es. sulle restituzioni), ossia peso lordo e netto e altre unità di misura del caso di specie qualità => classificazione doganale valore origine PG. 24 Corso di Alta Formazione Universitaria Go.In Go International. Be Innovative 12
13 OBBLIGO DELL IMPORTATORE art. 37 e 38 CDC all atto dell introduzione nella Comunità delle merci, le stesse devono essere presentate all Autorità doganale che le sottopone a vigilanza doganale tale adempimento deve essere effettuato da chi cura il trasporto RAPPRESENTANZA IN DOGANA artt. 40 e segg. TULD e artt. 5 e segg. CDC possibilità per il proprietario della merce di farsi rappresentare da un altro soggetto che agisce con vincolo di mandato- per l espletamento delle formalità doganali due forme di rappresentanza: -diretta: lo spedizioniere agisce in nome e per conto dell impresa -indiretta: lo spedizioniere agisce per conto dell impresa ma in nome proprio. Il mandante, però, resta debitore dell obbligazione doganale (= pagamento dei diritti doganali) la rappresentanza indiretta è libera (case di spedizione, agenzie di gestione pratiche, ecc.), quella diretta è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell apposito Albo Per approfondimenti: estituzioni+esportazione/aspetti+doganali/rappresentanza+in+dogana 13
14 IL RAPPORTO DOGANALE Rapporto giuridico che si instaura, al momento dell attraversamento della linea doganale, tra il detentore della merce (titolare di situazioni soggettive attive e/o passive) e l Autorità doganale soggetto attivo: autorità doganale soggetto passivo: persona fisica, persona giuridica o associazione sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire laddove sia ammessa dalla normativa vigente (art. 4 CDC) IL RAPPORTO DOGANALE Il movimento delle merci da/per l estero determina l insorgere di un diritto / dovere di vigilanza che lo Stato esercita sulle merci per le ragioni sociali, sanitarie, di sicurezza, economiche, valutarie, ecc. indipendentemente dal debito di imposta che grava o meno sulla merce. L obbligazione tributaria del soggetto passivo invece nasce solo in dipendenza di ulteriori presupposti (ad es. dazi se importazione definitiva, sanzioni per inosservanza di prescrizioni doganali, ecc.) 14
15 IL RAPPORTO DOGANALE La Dogana effettua la vigilanzaeffettuando tutte le ispezioni e i controlli che ritiene necessari e adottando legittimamentetutti i provvedimenti necessari per la tutela dei interessi sottoposti alla sua potestà amministrativa (visita delle merci, controllo di esistenza ed autenticità dei documenti, esame della contabilità delle imprese, ispezione dei mezzi di trasporto, controllo dei bagagli, esecuzione di inchieste amministrative, ecc.) IL RAPPORTO DOGANALE principio generale: il commercio internazionale (da/per la Comunità Europea) è libero Ciò significa che in via generale tutto può essere liberamente importato / esportato e senza necessità di particolari licenze o autorizzazioni della Dogana o altri Enti 15
16 IL RAPPORTO DOGANALE Eccezioni (= procedure o autorizzazioni particolari) per specifiche categorie di beni - armi e materiali per armamenti -beni a duplice uso (civile / militare) - rifiuti e scarti pericolosi - beni illeciti (ad es. stupefacenti) - rifiuti pericolosi - beni artistici e culturali - specie animali e vegetali protette -beni soggetti a divieto o contingentamento per politiche commerciali specifici Paesi per embarghi o sanzioni -Iran -Corea del Nord -Birmania -Siria -ecc. LA DICHIARAZIONE DOGANALE lo sdoganamento si effettua presentando la DICHIARAZIONE IN DOGANA = atto con il quale viene manifestata, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare la merceadunodeiregimiregimi doganali ammessi la dichiarazione può essere presentata in una qualsiasi delle lingue della Comunità e viene apposta sulla bolletta doganale, il c.d. Documento Amministrativo Unico DAU Per approfondimenti: eratore/restituzioni+esportazione/aspetti+doganali/la+dichiarazion e+doganale 16
17 IL RAPPORTO DOGANALE La Dogana accerta essenzialmente: qualità quantità valore( fiscalità dell operazione) origine CLASSIFICAZIONE Ad ogni passaggio di confine (in ingresso o in uscita) nasce la necessità di qualificare la merce (naturae origine), al fine di determinare regime applicabile (preferenziale, non preferenziale) e relativi adempimenti fiscalità (dazi e accise, evntl. dazi antidumping e compensatori) evntl. divieti evntl. contingenti evntl. massimali evntl. obblighi di etichettatura e imballaggio (es. merci pericolose) Indispensabile anche per la rilevazione dei dati statistici del commercio internazionale COEWEB: 17
18 NATURA DELLA MERCE Allegato I al Reg. (CEE) n. 2658/87 e successive modificazioni annuali La NOMENCLATURA COMBINATA è la codifica doganale che classificati tutti i prodotti per gli scopi tariffari e statistici dell Unione Doganale europea. Serve infatti tra l altro a determinare la TARIFFA DOGANALE COMUNE (TARIC) applicata ai prodotti importati nell'unione. NOMENCLATURA COMBINATA E SISTEMA ARMONIZZATO Organizzazione Mondiale Doganale (OMD) in sede WTO SISTEMA ARMONIZZATO (SA) classificazione economica delle merci elaborato a livello mondiale dal Comitato di Cooperazione Doganale del WTO. E costituita da raggruppamenti di merci in oltre posizioni a 6 cifre e attualmente utilizzato, oltre che dall UE, da 136 Paesi. Più del 98% delle merci scambiate nel mondo sono classificate con un codice SA. NOMENCLATURA COMBINATA è costituita da raggruppamenti di merci in circa posizioni a 8 10 cifre e costituisce una disaggregazione del sistema armonizzato. Capitoli SA2 Sottocapitoli SA4 Sistema armonizzato SA6 Nomenclatura combinata NC
19 TARIFFA DOGANALE ARMONIZZATA (HTS) 1. Sezione I (Capitoli 1-5, animali vivi e prodotti animali); 2. Sezione II (Capitoli6-14, prodotti agricoli); 3. Sezioni III (Capitolo 15, oli animali o vegetali); 4. Sezione IV (Capitoli 16-24, cibi preparati, bevande e alcolici, tabacco); 5. Sezione V (Capitoli prodotti minerali); 6. Sezione VI (Capitoli prodotti chimici); 7. Sezione VII (Capitoli 39-40, plastica e gomma); 8. Sezione VIII (Capitoli 41-43, pelle e prodotti da viaggio); 9. Sezione IX (Capitoli 44-46, legno, carbone, lignite); 10. Sezione X (Capitoli 47-49, polpa di legno, carta e prodotti cartacei); 11. Sezione XI (Capitoli 50-63, prodotti tessili); 12. Sezione XII (Capitoli 64-67, scarpe, ombrelli, fiori finti); 13. Sezione XIII (Capitoli 68-70, pietra, cementa, ceramica, vetro); 14. Sezione XIV (Capitoli 72-80, metalli di base); 15. Sezione XV (Capitoli 81-83, altri metalli, oli combustibili) 16. Sezione XVI (Capitoli 84-85, macchinario elettrico); 17. Sezione XVII (Capitoli 86-89, veicoli, aerei, imbarcazioni); 18. Sezione XVIII (Capitoli 90-92, strumenti ottici, orologi, strumenti musicali); 19. Sezione XIX (Capitolo 93, armi e munizioni); 20. Sezione XX (Capitoli 94-96, forniture, giocattoli, articoli fatti con materiali); 21. Sezione XXI (Capitolo 97, oggetti d arte) VOCE DOGANALE Sistema Armonizzato (SA) Harmonized System (HS) La TARIC elaborata dall Unione Europea è costituita da: XXI sezioni 97 capitoli 1221 voci 5052 sotto-voci Esempio: Sezione XI MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI CAPITOLO 62 INDUMENTI E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA VOCE 6201 Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili SOTTO-VOCE di cotone 19
20 VOCE DOGANALE Sistema Armonizzato (SA) Harmonized System (HS) La classificazione è identica fino a 6 cifrein tutti i Paesi aderenti al SA. Le singole amministrazioni doganali possono personalizzare introducendo successive suddivisioni dettagliate fino a ulteriori 4 cifre. Es.: UE 7113 minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti USA 7113 Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti di argento di argento di altri metalli preziosi catene altri, valutati $ 18 o meno per dozzina altri VOCE DOGANALE Per individuare l esatta VOCE DOGANALE da attribuire ai propri prodotti si può consultare: 1. la Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (verso ottobre - novembre viene pubblicato l aggiornamento della nomenclatura, valido per l anno successivo) su 2. il sito dell Agenzia delle Dogane TARIC 3. il proprio spedizioniere doganale di fiducia 4. il software Intr@web dall Agenzia delle Dogane per la compilazione delle dichiarazioni instrastat 20
21 VOCE DOGANALE Anche se le note esplicative alla NC indicano 6 criteri generali da utilizzare in caso di dubbio per la classificazione doganale dei propri prodotti, l estrema varietà e la continua innovazione dei prodotti fa sì che talvolta ci si trovi davanti a merci difficilmente inquadrabili regolamenti di classificazione informazioni tariffarie vincolanti 21
22 REGOLAMENTI DI CLASSIFICAZIONE regolamenti emanati dalla Commissione Europeaper la classificazione (= attribuzione della voce dogale) di uno specifico prodotto sono pareri vincolanti a validità generale INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE parererelativo alla classificazione di un prodotto rilasciato dalla Dogana ad personam ad ogni operatore (anche non comunitario) che ne faccia richiesta per un proprio prodotto vincolante solo per il richiedente (anche se costituisce un indicazione per beni analoghi) è gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese che l Autorità sostiene per analisi, perizie e comunicazione della risposta validità per 6 anni dalla data di rilascio di fronte a tutte le Dogane europee 22
23 INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE istanza di I.T.V. dev essere preventiva alla presentazione della merce in Dogana non esime da controlli e accertamenti sulla corrispondenza della merce presentata allo sdoganamento il richiedente può opporre ricorso qualora la decisione non sia conforme alle sue aspettative cessa di aver validità per -revoca -scadenza - mutamento quadro normativo I DAZI sono determinati dai valori di accertamento (classificazione doganale, valore e origine) si applicano generalmente sul valore della merce(dazi ad valorem) dichiarato in Dogana o sulle quantità in alcuni Paesi, su taluni prodotti il dazio è applicato sul peso dei beni (es. Fed. Russa su abbigliamento) in alcuni Paesi dazi stagionali (ad es. per specifici prodotti agricoli) sono indicati nella TARIFFA DOGANALE COMUNE (TARIC), che viene annualmente aggiornata. Per consultare la TARIC: on.jsp?lang=it 23
24 SDOGANAMENTO art. 61 CDC si effettua presentando la DICHIARAZIONE IN DOGANA = atto con il quale viene manifestata, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare la merce tra i regimi doganaliammessi può essere fatta tramite dichiarazione verbale, dichiarazione scritta o telematicamente la dichiarazione viene apposta sul DAU SDOGANAMENTO IN ENTRATA IN USCITA obbligo di invio telematico della dichiarazione doganale DAU IM DAU EX obbligo di invio telematico dei dati di sicurezza alla dogana di confine - entrata via terra: almeno 1 h. prima dell arrivo -entrata via mare: se container almeno 24 h prima della partenza della nave dal Paese estero, se rinfusa almeno 4 h prima arrivo della nave -entrata via aerea: almeno 4 h. prima dell arrivo per voli a lungo raggio, entro il decollo per voli a corto raggio ENS Entry Summay declaration EXS Export Summay declaration 24
25 SDOGANAMENTO Procedure di import/ export: 1. normali 2. semplificate autorizzazione doganale Sintesi della procedura: I. presentazione della merce in Dogana II. presentazione telematica della dichiarazione doganale III. controllo formale della dichiarazione e pagamento dei diritti doganali IV. assegnazione di un circuito di controllo V. rilascio del codice di svincolo SDOGANAMENTO Più in dettaglio, l iter di sdoganamento è: a) presentazione delle merci in Dogana b) presentazione a cura del detentore delle merci del DAU con i relativi documenti di supporto (fattura, certificati, packing list, ecc.) c) accettazione del DAU da parte della Dogana => accertamento del valore d) registrazione, ossia passaggio telematico della dichiarazione all ufficio scritture per la sua protocollazione (che rende la dichiarazione ufficiale ) e l assegnazione ad un circuito di controllo e) pagamento dei diritti doganali da parte del soggetto passivo f) a seguito di ciò la Dogana consegna all impresa la bolletta definitiva, contente il codice di svincolo g) ritiro delle merci dalla Dogana mediante esibizione della bolletta figlia h) eventuale controllo della merce da parte della Guardia di Finanza 25
26 SDOGANAMENTO All atto della registrazione della dichiarazione doganale, si ottiene il messaggio di risposta con una delle seguenti sigle del circuito di controllo: Controllo Automatizzato (CA): la Dogana non procede al controllo documentale né a ispezione delle merci(canale verde) Controllo Documentale (CD): la Dogana si limita al controllo della dichiarazione doganale e della relativa documentazione di supporto, allo scopo di accertare qualità, quantità, valore ed origine delle merci (canale giallo). Resta ferma la facoltà dell Ufficio di effettuare il controllo in tutti i casi di fondato sospetto di irregolarità o di abusi. Visita Merci (VM): la Dogana oltre al controllo documentale, procede alla visita totale o parziale delle merci, facendo ricorso, ove occorra, ad analisi chimico-fisiche o a esame tecnico(canale rosso) Controllo Scanner (CS): ove possibile, la Dogana sottopone le merci a controllo radiografico SDOGANAMENTO NB l assegnazione del circuito di di controllo è è assolutamente casuale perché effettuata in modo automatico dal sistema informatico della Dogana. Nessuna discrezionalità in tal senso della Dogana (il che non pregiudica il suo potere di ispezione in caso di motivate ragioni) 26
27 DESTINAZIONE DOGANALE art. 61 CDC è l esito che viene dato alle merci secondo quanto indicato nella dichiarazione doganale dal loro proprietario (o dal suo rappresentante doganale) DESTINAZIONE DOGANALE Sono destinazioni doganali: 1. il vincolo della merce ad un regime doganale 2. l introduzione in zona franca (= località facenti parte del territorio doganale comunitario in cui le merci sono considerate come se fossero fuori dal territorio comunitario) o in un deposito franco (= spazi delimitati e recintati che godono di uno speciale regime fiscale) 3. la riesportazione 4. la distruzione: il proprietario può chiedere alla Dogana di distruggere la merce senza oneri per l amministrazione doganale; i materiali risultanti, se non riesportati, sono soggetti a dazio. Es. macchinario gravemente incidentato 5. l abbandono all Erario: il proprietario può scegliere di non procedere allo sdoganamento e abbandonarla alla Dogana senza oneri per l Amministrazione. Le merci abbandonate sono vendute all asta o distrutte. 27
28 TEMPORANEA CUSTODIA merci non dichiarate per una destinazione doganale entrata in un magazzino di temporanea custodia (pubblico o privato) per 45 gg. se merci in arrivo via mare, 20 gg. per le altre superato detto termine: - abbandono all Erario - rispedizione all estero - distruzione I REGIMI DOGANALI si dividono in definitivi e sospensivi il vincolo a qualsiasi regime sospensivo è subordinato all ottenimento di un autorizzazionerilasciata dalla Dogana e può essere condizionato alla costituzione di una garanzia o di un deposito cauzionale l autorizzazione ha una durata massima di 3 anni (tranne il regime di deposito doganale, che ha durata illimitata) 28
29 REGIMI DOGANALI IMPORT 1. immissione in libera pratica = importazione 2. deposito doganale 3. transito 4. ammissione temporanea 5. perfezionamento attivo 6. reimportazione a scarico perfezionamento passivo 7. trasformazione sotto controllo doganale REGIMI DOGANALI EXPORT 1. esportazione 2. esportazione temporanea (carnet ATA) 3. perfezionamento passivo 4. riesportazione 29
30 REGIMI DEFINITIVI importazione definitiva (art. 79 CDC): l immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria. Comporta l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle formalità previste e l'applicazione dei dazi legalmente dovuti. esportazione definitiva (art. 161 CDC): permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità. Comporta l'applicazione delle formalità previste e se previsti l applicazione dei dazi all esportazione SDOGANAMENTO IN USCITA Dogana di partenza Dogana di uscita possibili controlli fiscali possibili controlli di sicurezza 30
31 DEPOSITO DOGANALE artt CDC e DAC luogo autorizzato dall autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui possono essere immagazzinate: merci extracomunitarie in sospensione dei dazi e delle misure di politica commerciale merci comunitarie vincolate al regime del deposito per particolari benefici (es. restituzioni all esportazione) Due tipologie: privato (può accogliere solo le merci del depositario) o pubblico PERFEZIONAMENTO PASSIVO artt CDC e DAC permette di esportare temporaneamente merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di reimportare i prodotti compensatori in esenzione, totale o parziale, dei dazi. Esenzione totale: 1. merci inviate all estero per riparazioni gratuite per difetti di fabbricazione in base a garanzie legali o contrattuali Esenzione parziale: 1. sistema della tassazione differenziale: all atto della reimportazione si paga la differenza tra l importo dei dazi sui prodotti compensatori e quelli che sarebbero gravati sulle merci temporaneamente esportate se queste fossero state importate nella Comunità 2. sistema della tassazione della plusvalenza: come valore in Dogana (=base imponibile dei dazi) si considerano le spese di perfezionamento. Si applica anche alle riparazioni onerose 31
32 PERFEZIONAMENTO ATTIVO artt CDC e DAC Permette di importare temporaneamente per sottoporre a lavorazione nell UE merci non comunitariedestinate ad essere riesportate sotto forma di prodotti compensatori, senza assoggettamento a dazi o a misure di politica commerciale (sistema della sospensione). Utilizzabile anche per merci immesse in libera pratica che vengono riesportate sotto forma di prodotti compensatori con rimborso dei relativi dazi (sistema del rimborso) Le operazioni di perfezionamento sono: montaggio assemblaggio, adattamento, riparazione e messa a punto, trasformazione di merce TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE artt CDC e DAC permette di utilizzare nell UE merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni di trasformazione in sospensione dei dazi e di immettere in libera pratica, dietro pagamento dei relativi dazi, i prodotti trasformati. Requisiti per ottenere l autorizzazione a tale regime: 1. sedeinue 2. effettuare direttamente o a mezzo terzi operazioni di perfezionamento 3. poter individuare nei prodotti compensatori le merci di importazione 32
33 AMMISSIONE TEMPORANEA artt CDC e DAC permette di utilizzare nell UE merci non comunitarie con agevolazioni daziarie e senza applicazione di eventuali misure di politica commerciale. Le merci devono essere riesportate senza aver subito alcuna modifica (ad eccezione del loro normale deperimento per l uso) AMMISSIONE TEMPORANEA Esonero totale dai dazi per: 1. pallets, contenitori, imballaggi 2. mezzi di trasporto per uso privato o commerciale 3. stampi, matrici, cliché 4. merci da esporre in fiera o spedite per la tentata vendita Esonero parziale per le altre merci, con importo pari al 3% del dazio per ogni mese ofrazionedimesedivincoloataleregime. 33
34 TEMPORANEA ESPORTAZIONE CARNET ATA Il Carnet ATA (Admission temporarie/temporary Admission) è ildocumento doganale internazionale che consente l'importazione temporanea di merci nei Paesi non comunitari aderenti alla convenzione ATA, senza dover depositare diritti e tasse. E rilasciato dalla Camera di Commercio per l esportazione temporanea di: campioni commerciali; attrezzatura professionale merci da esporre presso fiere, manifestazioni commerciali, manifestazioni sportive, ecc. merce per tentata vendita IlcarnetATAnoncopreiprodottideperibiliodiconsumo,nélemerci destinate ad operazioni di trasformazione o riparazione. Ha durata 2 mesi e può essere utilizzato più volte, ma entro il termine di scadenza la merce deve essere reimportata ed il documento deve essere restituito alla Camera di Commercio emittente REVISIONE DELL ACCERTAMENTO se si rilevanoincongruenzeoerroriinundau emesso, entro 3 anni dalla data di sdoganamento l impresa, presentando tutta la documentazione necessaria, può chiedere alla Dogana la revisione dell accertamento, ossia la correzione della bolletta doganale a suo tempo emessa. se la Dogana accoglie l istanza, emette un verbale di rettifica che diventa parte integrante del DAU originale; se la respinge, è esperibile ricorso al Ministro dell Economia 34
35 REVISIONE DELL ACCERTAMENTO la revisione può essere promossa anche dall Agenzia delle Dogane; in tal caso, se l errore origina una differenza superiore al 5% nell importo dei dazi, l impresa è soggetta anche a sanzione grazie per l attenzione 35
Paolo Centore - P. Centore & Associati Genova Milano Roma
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