Perugia, 23 aprile 2009 Tesina espositiva senza pretesa di esattezza e/o completezza:

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1 Perugia, 23 aprile 2009 Tesina espositiva senza pretesa di esattezza e/o completezza: La normativa L art comma 1 - della Costituzione sancisce che la Repubblica Italiana riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La relazione ministeriale n di accompagnamento al Codice Civile, ha chiarito ulteriormente che per scopo mutualistico si intende la possibilità riservata ai soci della cooperativa di acquisire, cedere, intraprendere beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero dal mercato. Negli anni successivi, la disciplina delle società cooperative è stata ripetutamente interessata da provvedimenti, anche di carattere tributario che, nel porre specifici e dettagliati limiti e condizioni, hanno di fatto delineato il concetto di mutualità in aderenza allo spirito costituzionale. E necessario innanzitutto operare la distinzione tra socio lavoratore e dipendente della cooperativa. Al dipendente che è un lavoratore subordinato, si applicano tutte le normative previste dai CCNL di categoria e dalla legislazione vigente. Il socio lavoratore ha un rapporto di associazione e come tale ha un particolare regime normativo e contrattuale. La legge n.142/2001 aveva operato una significativa revisione della disciplina, con particolare riferimento all inquadramento normativo del socio lavoratore e alla distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro. In particolare si era stabilito che il socio lavoratore, con la propria adesione associativa, instaurava un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresa quella di collaborazione coordinata e continuativa, con cui contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Dal tipo di rapporto in essere conseguivano i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli altri effetti giuridici previsti dalla stessa legge e dalle altre fonti legislative, purché compatibili con la posizione di socio. La legge 30/2003 ha modificato questa impostazione riportando e riconfermando la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro. In 1

2 questo modo si è tolta la possibilità di equiparare il rapporto di lavoro del socio alle normative previste per i lavoratori subordinati soprattutto per quello che riguarda la possibilità di adire al Tribunale del Lavoro nel caso di inadempienza contrattuale della Cooperativa. Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare Ministeriale n. 10 del 18 marzo 2004 ha dovuto precisare meglio il rapporto tra cooperativa e soci lavoratori, fornendo, con riferimento alla posizione dei soci lavoratori i chiarimenti sull articolato della legge 30/2003 nella parte che aveva modificato la legge n. 142/2001. Autonomia del rapporto di lavoro La C.M. 10 del 18 marzo 2004 (recepita nelle leggi n. 142/2001 e 30/2003 così modificate) ha definito la distinzione tra rapporto di associazione e di lavoro e ha chiarito che tra il socio lavoratore e la Cooperativa si instaurano due distinti rapporti giuridici: quello associativo (prevalente) e quello di lavoro (ulteriore). Viene così ottenuto l obiettivo di armonizzare lo svolgimento del rapporto di lavoro con l'interesse della cooperativa, non solo liberalizzando e rendendo flessibile la scelta negoziale delle parti secondo gli schemi contrattuali offerti dal diritto del lavoro (art. 1, comma 3), ma anche salvando la tipicità dei medesimi. Si stabilisce infatti che la contestuale presenza delle due diverse situazioni giuridiche evidenzia l'esistenza tra esse di un collegamento logico tale da giustificare il rapporto di lavoro come finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale, identificato a sua volta dal patto associativo. Quindi l interpretazione delle disposizioni della legge 30/2003 è data dal collegamento funzionale tra i due contratti, associativo e di lavoro, mantenendo tuttavia inalterata la netta distinzione tra le due situazioni giuridiche. Inoltre la funzionalità del rapporto di lavoro rispetto a quello associativo è resa ancora più evidente dagli obblighi sociali posti a carico del socio lavoratore di cooperativa, quali: - il concorso nella gestione dell'impresa, - la partecipazione alle decisioni aziendali, - la contribuzione alla formazione del capitale sociale, - la messa a disposizione delle proprie capacità professionali. 2

3 Bisogna a questo punto sapere che la Cooperativa è gestita dall Assemblea dei Soci che conferisce i poteri esecutivi al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci. In parole povere il socio lavoratore è datore di lavoro di sé stesso. senza avere la possibilità di controllare effettivamente che cosa si sta facendo anche a nome suo.!!!! La decisiva conferma della prevalenza del rapporto di socio su quello di lavoratore viene contenuta nel secondo comma dell'articolo 5 della legge 142/2001 (nuovo testo), che dice testualmente: "il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del codice civile". Quindi i principi di risoluzione del rapporto di lavoro quale conseguenza della cessazione della qualità di socio sono conformi alla disciplina statutaria e regolamentare relativa alle cause di recesso, esclusione e decadenza del socio dalla cooperativa. La legge n. 30/2003 nei riguardi del socio lavoratore ha, inoltre, profondamente rivisitato e modificato alcuni istituti propri del rapporto di lavoro del socio quali: - la contrazione dell'esercizio dei diritti sindacali (art. 2, comma 1, nuovo testo), - la risoluzione del rapporto di lavoro che avviene congiuntamente all'esclusione del socio (art. 5, comma 2, parte prima, nuovo testo), - la competenza del giudice ordinario sulle controversie relative alla prestazione mutualistica (art. 5, comma 2, parte seconda, nuovo testo) - il tetto al trattamento economico eventualmente fissato dal regolamento interno della cooperativa (art. 6, comma 2, nuovo testo). Pertanto le modifiche introdotte dalla legge 30/2003 rispetto alla legge 142/2001 hanno riportato il socio lavoratore alla condizione preminente di socio snaturando ed assorbendo la condizione di lavoratore. Si mantengono inalterati i soli diritti sindacali provenienti dal titolo III della legge 300/70 (rappresentanze sindacali, diritto di assemblea, permessi sindacali, ecc.) 3

4 a condizione che alla base ci sia un accordo sindacale collettivo tra le Associazioni Nazionali del movimento cooperativo e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Regolamento interno della Cooperativa e inquadramento del socio lavoratore Importanza rilevante assume il Regolamento Interno della Cooperativa che dovrebbe essere fornito a tutti i Soci unitamente allo Statuto della Cooperativa al momento dell adesione e che contiene tutte le regole per il funzionamento della Cooperativa stessa, compresa la gestione lavoristica dei soci lavoratori. E molto importante tenere sempre presente che in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità governativa può revocare il consiglio di amministrazione e affidare la gestione della società ad un commissario". La normativa stabilisce che se la Cooperativa non ha Regolamento Interno non può inquadrare il rapporto di lavoro dei soci in maniera diversa da quella di lavoratore subordinato e non può usufruire delle agevolazioni previste in caso di crisi. Il Regolamento Interno deve anche prevedere obbligatoriamente il riferimento ai contratti collettivi nazionali di settore o di categoria applicabili ai soci lavoratori e ai dipendenti. In alternativa deve stabilire per i soci lavoratori il dettaglio del trattamento economico. La retribuzione del socio lavoratore Al socio lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro subordinato deve essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per ciò che concerne le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse (es. il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità). Il regolamento può contenere la deroga in peggio rispetto all eventuale trattamento economico integrativo unicamente nei casi di crisi aziendale e nei casi di nuova imprenditorialità. Infine, per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato sussiste l'obbligo dell applicazione di tutti gli istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori (TFR, ferie, etc.) 4

5 Le Cooperative sociali possono definire accordi con le Organizzazioni sindacali più rappresentative per rendere compatibile l applicazione del CCNL di riferimento. Esclusione - licenziamento del socio Prima dell introduzione della legge 142/2001, l'assorbimento della prestazione di lavoro nel rapporto societario faceva coincidere il licenziamento del socio lavoratore con l'esclusione dalla cooperativa, la quale avveniva nei casi sanciti dall'art c.c., pre riforma. Fino agli anni '60, inoltre, era prassi diffusa tra le società cooperative ricorrere al recesso ad nutum ex art c. c. per liberarsi rapidamente di un socio non più gradito. Con la sostanziale separazione tra i due rapporti si è giunti all integrale applicazione delle norme proprie del licenziamento del socio secondo il regime tipico della prestazione lavorativa, vale a dire che lo stesso può essere impugnato davanti alla Commissione di Conciliazione con la possibilità di adire al Tribunale ordinario. L'art. 5, comma 2, della legge 142/2001, come ripreso dalla legge 30/2003 e la riforma del diritto societario di cui al D.lgs. 6/2003 hanno previsto comunque l estinzione del rapporto di lavoro in ogni caso di esclusione del socio e l esclusione legittima del socio stesso nel caso di grave inadempienza del rapporto mutualistico (cfr. art c.c.). Si è cosi accolta definitivamente l interpretazione del nesso funzionale tra i due rapporti e si è ritenuto che in nessun caso le regole del rapporto di lavoro del socio siano idonee a impedire l esclusione o il licenziamento del socio anche se trattasi di prestazione lavorativa con le caratteristiche della subordinazione. Aspetti previdenziali, assicurativi e fiscali Per quanto attiene agli aspetti previdenziali, assicurativi e fiscali, si ricorda che le Cooperative soggiacciono alle norme generali previste per gli altri datori di lavoro, relativamente allo specifico settore di appartenenza, secondo le regole di seguito sinteticamente evidenziate - Cooperative di Produzione e Lavoro - Si applicano le contribuzioni previste per la generalità dei datori di lavoro; - Cooperative di trasporto, facchinaggio e attività varie - Si applica, ai sensi del DPR 602/70 e successive modifiche, un regime speciale contributivo e 5

6 previdenziale. Le cooperative destinatarie di tale regime dovranno preliminarmente adempiere agli obblighi presenti nei confronti dell istituto previdenziale. I contributi in misura ordinaria, fino al 31 dicembre 2006, - verranno applicati su una base imponibile calcolata su minimali giornalieri emanati dall Istituto di Previdenza. Per quanto attinente l assicurazione infortuni è stabilito un premio speciale unitario per trimestre indipendentemente dalle giornate di lavoro effettivamente prestate; - Cooperative Sociali - In questo caso sono previste particolarità previdenziali e assicurative dovute all aspetto sociale e diversificate per settore di appartenenza (settore A e B della legge 381/91). Alcuni aspetti sulla sicurezza nelle Cooperative Vale la legislazione vigente in materia di sicurezza e ambiente di lavoro. Per prevenire gli infortuni e le malattie professionali e conservare la propria salute negli ambienti di lavoro, le norme prevedono diritti e doveri per tutte le lavoratrici ed i lavoratori, siano essi lavoratori subordinati, parasubordinati o autonomi o soci lavoratori. Diritto all'informazione: ogni lavoratore dev'essere informato in modo comprensibile sui rischi connessi all'attività dell'impresa; su procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro; nominativi del responsabile ed addetti del servizio di prevenzione e protezione; nominativi dei lavoratori addetti a primo soccorso e prevenzione incendi. Diritto alla formazione: ogni lavoratore deve ricevere formazione sufficiente ed adeguata sui concetti generali legati alla prevenzione, sui rischi specifici presenti in azienda e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. La formazione e l'eventuale addestramento specifico devono avvenire quando inizia il rapporto di lavoro; quando si cambia mansione; quando vengono introdotte nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze. La formazione dev'essere ripetuta seguendo l'evoluzione dei rischi. Diritto alla rappresentanza: in ogni azienda o unità produttiva dev'essere presente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): ha accesso ai luoghi di lavoro, viene consultato dall'azienda sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione, può accedere al documento di valutazione dei rischi ed alle informazioni dei servizi di vigilanza, segnala ai responsabili aziendali i rischi 6

7 che riscontra, può ricorrere alle autorità competenti. E' il punto di riferimento dei lavoratori e delle lavoratrici. L'RLS può essere aziendale, territoriale, di sito. Diritto alla sorveglianza sanitaria: ogni lavoratore ha diritto ad essere sottoposto agli accertamenti specifici per controllare la salute in relazione all'attività lavorativa che svolge. Diritto alla protezione individuale: ogni lavoratore ha diritto ad ottenere gratuitamente dall'azienda i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari a svolgere la propria attività senza rischi (es. scarpe antinfortunistiche, casco, mascherine). Da parte dei Responsabili della Cooperativa c è l obbligo di: 1) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; 2) osservare le disposizioni ed istruzioni impartite; 3) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza; 4) utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 5) segnalare il cattivo funzionamento delle attrezzature o dei dispositivi di protezione; 6) segnalare eventuali condizioni di pericolo; 7) partecipare ai programmi di formazione ed addestramento e di sottoporsi agli accertamenti sanitari. La Cooperativa in quanto datore di lavoro deve: - valutare i rischi presenti nelle varie lavorazioni; - adottare il Documento di Valutazione dei Rischi; - programmare gli interventi; - prendere i provvedimenti adeguati e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro (art. 43, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81). In presenza di appalto o subappalto dev'essere redatto un unico documento di valutazione del rischio che deve tenere conto di come le diverse lavorazioni presenti possono interferire tra loro. I datori di lavoro devono designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e nominare il medico competente. 7

8 Sono responsabili della piena applicazione delle norme e della possibilità per tutti i lavoratori e le lavoratrici di esercitare i diritti da queste previste. Fonti normative e circolari Articolo 45 costituzione Codice civile Libro V del Lavoro articoli 2511 e ss. Legge 3 aprile 2001, n. 142 Articolo 9 legge febbraio 2003 Legge 381/91 cooperative sociali Legge finanziaria 2007 articolo 1 comma 787 legge 296/2006 Circolare inps 296/1992 Decreto Ministeriale 22 settembre

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