LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO"

Transcript

1 LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO Fonti: Titolo II, Parte IV del codice del consumo, articoli , che ha recepito il d.lgs. 24 maggio 1988 n.224 (di attuazione della direttiva comunitaria n.85/374/cee), modificato dal d.lgs. 25/2001 di attuazione della direttiva n.99/34/ce. Situazione antecedente il d.lgs. 224/1988 circa la natura della responsabilità da prodotto difettoso: L esigenza di una tutela rinforzata dei consumatori dinnanzi ai danni provocati da prodotti difettosi e l insufficienza della tutela contrattuale avevano spinto la dottrina già dagli anni settanta ad elaborare costruzioni volte a superare lo schema dell articolo 2043 c.c., incentrato sulla colpa dell agente. C era chi riteneva che il produttore dovesse rispondere per i difetti di fabbricazione secondo i criteri di imputazione oggettiva ex art.2049 c.c. e dei difetti di progettazione e informazione ex art.2050 e 2051 c.c., escludendo dall alveo dei danni imputabili al produttore quelli c.d. da sviluppo. C era invece chi fondava un sistema di responsabilità oggettiva per i danni causati da qualsiasi difetto del prodotto sull interpretazione estensiva o analogica dell articolo 2049 c.c.. La giurisprudenza tentava di garantire al consumatore la tutela più ampia possibile battendo la strada dell articolo 2043 c.c attraverso due vie: quella della presunzione di colpa e quella consistente nella oggettivazione della diligenza richiesta al produttore. Quanto alla prima strada, concernente la presunzione di colpa, un caso particolarmente famoso fu quello dei biscotti Saiwa avariati: il rivenditore non venne condannato in quanto la confezione sigillata rendeva impossibile il controllo da parte del dettagliante mentre il produttore venne condannato anche in assenza di prova di una precisa colpa a suo carico nell esercizio dell attività industriale. In linea con questa sentenza vennero risarciti i danni sofferti dal consumatore in conseguenza dell esplosione sul banco di mescita di una bottiglia di Coca Cola (Tribunale di Savona, 31 dicembre 1971, GI, 1973, I, 2, 710). Quanto alla seconda via, concernente l oggettivazione della diligenza richiesta al produttore, la giurisprudenza ha qualificato tale diligenza come quella del produttore cosciente dei propri impegni e delle relative responsabilità. Per esempio fu dichiarata la responsabilità del produttore di una pistola giocattolo con copritamburo asportabile per i danni causati dal suo giovane utilizzatore: il produttore non aveva previsto l asportazione dello stesso da parte del bambino e l utilizzo del giocattolo in assenza di una componente necessaria per la sua sicurezza (CC 21 ottobre 1957 n.4004 FI, 1958, I 46). In tal senso deve vedersi altresì la sentenza CC 10 novembre 1970 n. 2337, laddove ha ritenuto responsabile il produttore di un tagliacarte automatico a causa dell erronea progettazione del funzionamento della lama che poteva muoversi anche quando le mani dell addetto fossero distaccate dai comandi. In tempi più attuali, quando ancora però non era applicabile ratione temporis il d.pr.224/1988, la giurisprudenza ha risolto alcune controversie mediante l applicazione, talvolta in concorso tra loro o con l articolo 2043 c.c., degli artt.2049, 2050 e 2051 c.c.. Con riguardo al danno provocato dallo scoppio di una bombola di gas, nell'ipotesi in cui non si fornisca la prova della causa dello scoppio, possono operare cumulativamente la presunzione di 1

2 responsabilità a carico del produttore-distributore, quale esercente attività pericolosa (ex art.2050), e quella a carico dell'utente, quale custode (ai sensi dell art.2051 c.c.), riferendosi a due comportamenti od omissioni differenti ed essendo la prima prospettabile anche quando la bombola sia passata, a seguito della consegna, nella disponibilità dell'utente (Cassazione Civile, Sez. 1, Sentenza n. 567 del 19/01/1995). Sono state sottoposte a responsabilità di cui all art.2050 c.c. le attività di produzione e commercializzazione di farmaci (Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n del 01/02/1995). In un caso di danno derivante da difetto riscontrato nel pezzo di ricambio di un auto dovuto ad errore di pressofusione, si è ritenuto il produttore dell autoveicolo responsabile ex art.2049 c.c. (Appello Roma 24 febbraio 1976, GI, 1978, I, 2, 430 con nota di Alpa). Legittimazione ad agire: Sono legittimati a far valere la pretesa risarcitoria tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'"utilizzatore" in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all'utilizzatore non professionale. (Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n del 29/05/2013). Natura della responsabilità: Articolo 114 Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. La responsabilità del produttore è extracontrattuale in quanto prescinde dall esistenza di un rapporto contrattuale tra produttore e danneggiato. -è oggettiva: prescinde dall accertamento della colpa del danneggiante (Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n del 01/06/2010 ma non prescinde, come si vedrà, dall accertamento della sussistenza del difetto. Il danneggiante deve provare il danno, la difettosità del prodotto e il nesso causale tra l uno e l altra); -non è assoluta in quanto è pur sempre legata all esistenza di un difetto e di un danno causalmente legato al primo (in tal senso Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n del 15/03/2007 e Appello Firenze, 8 aprile 2009, ove il difetto del prodotto viene in rilievo quale un prerequisito della responsabilità stessa che spetta pertanto al danneggiato provare per effetto del principio generale sull onere della prova stabilito dall articolo 2697 c.c.. Recentemente la Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n del 2016, ha affermato, riprendendo Corte di Cassazione, sez. 3, sentenza n del 29/05/2013, che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. -è una responsabilità speciale: si affianca alla generale responsabilità civile ex art.2043 c.c., al regime conseguente all esercizio di determinate attività, quali per esempio quelle pericolose (art.2050 c.c.) e di costruzione di autoveicoli (art.2054 c.4) nonché alla responsabilità contrattuale (rafforzata dalla disciplina in tema di vendita di beni di consumo, inserita dal d.lg. n.24 del 2002, di attuazione della direttiva 99/44/CE, nel corpo 2

3 del codice civile artt.1519bis -1519nonies- e ora riportata negli articoli del codice del consumo). L ambito soggettivo: il produttore: Il codice del consumo contiene molteplici definizioni di produttore: i) la definizione di cui all articolo 3, lett.d), in base alla quale è produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'((articolo 115, comma 2-bis)), il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; ii) la definizione di cui all art.103, 1 comma, lettera d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita', l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti ; iii) la definizione di cui all articolo 115 comma 2, contenente la definizione di produttore maggiormente attinente al titolo in esame sulla responsabilità: produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore. Tutti gli operatori della linea di produzione, siano essi produttori del prodotto finito, della parte componente o fornitori della materia prima- rispondono solidalmente per il danno cagionato. Ciò in linea con l articolo 121, laddove stabilisce che 1.Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento., salvo il diritto di rivalsa esercitabile nell ambito dei coobbligati. La responsabilità del fabbricante del bene finale e del fornitore del singolo componente sono diverse: il produttore del bene finale è sempre responsabile di fronte al danneggiato, in quanto egli è tenuto, prima di porre in commercio un prodotto potenzialmente pericoloso, alla verifica di tutte le componenti e del prodotto finale nel suo complesso; il produttore del singolo componente ovvero il fornitore della materia prima, invece, risponde dei danni solo se accertato che questi siano stati provocati dallo specifico difetto dell opus da loro fornito, sia esso singolo componente o materia prima. L art. 116 del codice dispone al primo comma che Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Secondo l articolo 3, inoltre, è produttore anche l intermediario e l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'unione europea e colui che appone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto. La giurisprudenza ha stabilito che si estende anche all importatore-rivenditore la responsabilità per i danni conseguenti alla reticente, incompleta o ambigua formulazione delle etichette da apporre sui prodotti chimici destinati all agricoltura. L articolo 103, 1 comma, lettera d, estende la categoria di produttore anche agli operatori professionali della catena di commercializzazione, nella misura in cui la loro attività possa 3

4 incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti. Sul punto si è espresso il Tribunale di Milano, 13 aprile 1995, laddove ha stabilito che rilevata l'insicurezza di un prodotto (nella specie: un letto a castello) per l'uso al quale era destinato, perché non offriva le necessarie condizioni di sicurezza, sia in relazione alla tecnica di costruzione, sia in relazione alle istruzioni ed alle avvertenze fornite, sussiste la responsabilità in solido del produttore - progettista e della società venditrice che ha provveduto al montaggio, sulla quale incombe l'obbligo di effettuarlo "a regola d'arte", adattando l'intervento alle condizioni contingenti che si presentano di volta in volta. Definizione di prodotto: Il codice del consumo contiene due nozioni di prodotto, quella di cui all articolo 3 e quella di cui all articolo 115, la seconda della quale appare più sintetica della prima. E prodotto ai sensi dell articolo 3 fatto salvo quanto stabilito ((nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e)) nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attivita' commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto. E prodotto ai sensi dell art.115: [ ] ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. 2. Si considera prodotto anche l'elettricita'. E dunque prodotto ogni bene mobile risultato dall elaborazione dell industria meccanica, elettronica, alimentare, farmaceutica, purché si tratti di bene mobile, posto che i beni immobili sono estranei alla tematica della responsabilità per danno da prodotti difettosi. Questa definizione si applica a quei beni mobili incorporati in altri beni mobili, ovvero immobili: la responsabilità da prodotto difettoso si configura, quindi, anche in relazione ad un bene immobile tutte le volte in cui il difetto di quest ultimo è riconducibile al difetto di una sua parte componente (per esempio: cemento difettoso o serramenti che non offrono la dovuta sicurezza). E stato considerato prodotto a cui è applicabile la disciplina in commento anche il preparato medico predisposto per il caso di trapianto di rene nonché il sangue utilizzato per le trasfusioni e il software per sistema informatico. Nozione di prodotto difettoso: L articolo di riferimento è l articolo 117 codice del consumo: 1. Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo' legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione. Il secondo comma precisa che un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto piu' perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. Il terzo stabilisce che un prodotto e' difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. Tradizionalmente si distinguono quattro tipologie di difetti: 4

5 a) difetti di fabbricazione/costruzione: relativi ad alcuni esemplari di una serie immune di difetti. b) difetti di progettazione: consistenti nella difformità di design dagli standard concretamente esigibili dal produttore. c) mancanza o carenza di informazioni circa il corretto funzionamento del prodotto. d) difetti da sviluppo: danni che allo stato attuale della scienza e della tecnica risultano del tutto imprevedibili. L elemento centrale che deve orientare l interprete nella ricerca del difetto è la mancanza di sicurezza del prodotto. Al fine di valutare ciò devono essere interpretate le circostanze indicate dalla norma. (N.B: il difetto ex art.117 non coincide con il vizio ex art.1490 codice civile. Un prodotto può essere viziato ex art.1490 c.c. ma non difettoso ex art.117 codice del consumo: un esempio è il frigorifero privo di gas refrigerante e quindi non idoneo a all uso a cui è normalmente utilizzato. Un prodotto può essere pericoloso ma non difettoso, in quanto il giudizio deve essere relativizzato sullo specifico prodotto e sugli standard di sicurezza che da tale prodotto ci si deve attendere. Un prodotto che appare insicuro potrà considerarsi inidoneo all uso a cui è destinato: il gioco per bambini che, pericoloso per l incolumità del piccolo utilizzatore, è anche viziato ai sensi dell articolo 1490 c.c.). Il difetto di costruzione sembra il più semplice da individuare, atteso che l anomalia del bene lo rende insicuro: Così il Tribunale di La Spezia, 27 ottobre 2005: il produttore risponde dei danni cagionati per l'imperfetta costruzione di un prodotto che non offre la sicurezza normalmente insita negli altri esemplari della medesima serie (nella specie, un produttore di calzature è stato ritenuto responsabile per le lesioni personali subite dall'utilizzatrice rovinosamente caduta per strada a causa della rottura del tacco di uno stivaletto). La Corte di Cassazione, 3 marzo 2005, n.4662, ha stabilito che il danno subito da colui che si serve di una cosa può essere addebitato ad un difetto di costruzione della cosa medesima solo se questa è stata usata secondo la destinazione che il produttore (o il custode) poteva ragionevolmente prevedere e se il comportamento tenuto dall'utente (e dal quale il danno è dipeso) era ragionevolmente prevedibile, a meno che l'utente non fosse stato posto in grado di rappresentarsi che taluni di quei modi di uso andavano in concreto evitati perché si sarebbe potuto determinare una situazione foriera di danno. Secondo Corte di Cassazione, n.6007/2007 il difetto del prodotto non si identifica, dunque, con la mancanza di una assoluta certezza o di una oggettiva condizione di innocuità dello stesso, ma con la mancanza dei requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze specificamente indicate dall'art. 5 o ad altri elementi in concreto valutabili e concretamente valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali, ovviamente, possono e debbono farsi rientrare gli standards di sicurezza eventualmente imposti dalle norme in materia. Il difetto è definito quale prerequisito della responsabilità e la funzione delimitativa dell'ambito di applicazione di tale responsabilità che, proprio perché tale, piuttosto che causa di esonero della responsabilità, spetta al danneggiato provare secondo il principio generale sull'onere della prova stabilito dall'art c.c. Se il prodotto non presenta un difetto di fabbricazione o costruzione, può presentare un difetto di progettazione o un problema legato al suo utilizzo. Il Tribunale di Roma, 14 novembre 2003, ha stabilito che il produttore è responsabile dei danni provocati da un difetto meccanico del suo prodotto (nella specie, l'attore rovinava in terra 5

6 mentre alla guida del suo motociclo percorreva una strada cittadina a causa della rottura del sistema sterzante per erroneo fissaggio del manubrio). Il Tribunale di Milano, 31 gennaio 2003, ha ritenuto che il produttore di scala in alluminio, con la quale, causa il cedimento, di due longheroni siano state procurate lesioni personali all'utente, salitovi per lavoro, risponde dei danni patiti dal lavoratore a norma delle disposizioni settoriali sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi non essendo applicabili gli art e 2049 c.c., in difetto di responsabilità del produttore stesso o suoi dipendenti per condotta attiva od omissiva. Il produttore medesimo può essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale per le spese di cure occorse all'infortunato ed al danno per lucro cessante, nonché per il danno biologico da inabilità temporanea e da postumi invalidanti a carattere permanente. Non è, invece, configurabile danno morale in quanto la responsabilità del produttore, affermata ex d.p.r. n. 224 del 1988, prescinde da profili di colpa. L'art c.c. richiede, infatti, per il danno non patrimoniale, la concreta sussistenza di tutti gli estremi dell'illecito penale. Il Tribunale di Pisa, 16/03/2011, ha stabilito che costituisce difetto di progettazione di un motoveicolo il fatto che il serbatoio del carburante sia alloggiato nella culla centrale del telaio e sia ancorato ai tubolari di esso, in modo da non potersi staccare dal veicolo in caso di collisione con un ostacolo per impedire che la combustione del carburante si propaghi al veicolo stesso. Può però capitare che l utilizzatore non abbia potuto utilizzare il prodotto in condizioni di sicurezza per mancanza o inidoneità di delle informazioni fornite dal produttore. Sul punto può essere richiamata la sentenza del Tribunale di Milano sul letto a castello, crollato in quanto non fissato al muro poiché le istruzioni e le avvertenze non indicavano come indispensabili la necessità di fissaggio del manufatto, tant è che nella confezione non era stato fornito nemmeno l occorrente opportuno. Il Tribunale di Vercelli ha stabilito che il produttore è responsabile per i danni provocati dal prodotto difettoso qualora siano carenti le istruzioni e le avvertenze allegate a quest ultimo (nella fattispecie, il produttore di una caffettiera è stato condannato al risarcimento dei danni derivanti dall esplosione di quest ultima per avere allegato informazioni insufficienti proprio sotto i profili che ne hanno causato lo scoppio. Quanto alla difettosità del prodotto, è opportuno richiamare una decisione della Corte di Cassazione dell anno scorso, sentenza n del 2016, che a sua volta richiama Corte di Cassazione, sez. 3, sentenza n del Secondo la prima recentissima pronuncia, la difettosità del prodotto si correla al concetto di "sicurezza", nel senso che è difettoso- ai sensi dell'art. art. 5 del d.p.r. n. 224 del 1988 (oggi trasfuso nell'art. 117 Codice del Consumo) non ogni prodotto insicuro ma quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all'uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, e ai comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. E' stato, quindi, precisato (cfr. ancora Cass. n del 2013, cit.) che il concetto di difetto così assunto è "sostanzialmente riconducibile al difetto di fabbricazione ovvero alle ipotesi... dell'assenza o carenza di istruzioni ed è strettamente connesso al concetto di sicurezza". Per cui, anche assumendo come parametro integrativo di riferimento la nozione di prodotto "sicuro" contenuta nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti (successiva ai fatti di cui si controverte) di cui al d.lgs. n. 172 del 2004, ora riprodotta nell'art. 103 Codice del consumo, "il livello di sicurezza prescritto, al di sotto del quale il prodotto deve, perciò, considerarsi difettoso, non corrisponde a quello della sua più rigorosa innocuità, dovendo, piuttosto, farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle 6

7 circostanze specificamente indicate dall'art. 5 sopra cit. o ad altri elementi in concreto valutabili e concretamente valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali, ovviamente, possono e debbono farsi rientrare gli standards di sicurezza eventualmente imposti dalle norme in materia". Secondo Corte di Cassazione, sez. 3, sentenza n del 2013, il concetto di difetto così assunto è sostanzialmente riconducibile al difetto di fabbricazione ovvero alle ipotesi [ ] dell'assenza o carenza di istruzioni ed è strettamente connesso al concetto di sicurezza; non corrisponde, quindi, alla nozione di "vizio" conosciuta dal codice civile (art cod. civ. e seg.), la quale si identifica in un' imperfezione del bene e può anche non comportare un'insicurezza del prodotto; neppure coincide con il difetto di conformità introdotto dalla disciplina sulla vendita dei beni di consumo, postulando - così come concepito dalla normativa all'esame - un pericolo per il soggetto che fa un uso del prodotto o per coloro che, comunque, si trovano in contatto con esso. Il legislatore ha, inoltre, precisato che il prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio e che il prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. Casi di esclusione della responsabilità: Articolo La responsabilita' e' esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale; d) se il difetto e' dovuto alla conformita' del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto e' interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e' stata incorporata la parte o materia prima o alla conformita' di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. I casi di esclusione della responsabilità del produttore sono previsti dall articolo 118 del codice del consumo e rappresentano un elencazione tassativa. a) Se il produttore non ha messo in circolazione il prodotto, in quanto il produttore non aveva l intenzione di far uscire il prodotto dalla sua sfera di controllo affidandolo alla distribuzione. Esempio: serie difettosa di prodotti temporaneamente collocata in depositi aziendali per essere perfezionata o distrutta. In tal caso il consumatore ha un azione nei confronti del fornitore che rimarrà soccombente ex art.116 codice consumo (responsabilità del fornitore) qualora non rivelasse le generalità del produttore o di chi gli ha fornito il prodotto. b) Se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione: è il caso in cui il difetto sia sorto successivamente, per causa non imputabile al produttore. Esempio: il difetto, assente in origine, deriva da scarsa manutenzione del prodotto da parte dell utilizzatore. Rispetto a questa esimente si ha un attenuazione dell onere probatorio, essendo sufficiente, ai fini dell esenzione, che il produttore provi la mera probabilità dell inesistenza del difetto, articolo 120 comma 2. Il fornitore deve provare che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto ha messo in circolazione il prodotto. Il produttore 7

8 intermedio deve provare che il difetto non esisteva al momento in cui ha fornito il semiprodotto al produttore finale. Per messa in circolazione deve intendersi l aver volontariamente provveduto a porre direttamente il prodotto sul mercato, ovvero consegnarlo ad intermediari, a vettori, spedizionieri, affinché si avvii la procedura di distribuzione sul mercato. La Corte di Giustizia, 9 febbraio 2006, in causa 127/04, ha ritenuto che un prodotto si deve considerare messo in circolazione quando è uscito dal processo di fabbricazione posto in atto dal produttore ed è entrato in un processo di commercializzazione, non rilevando, in linea di principio, il fatto che il prodotto sia venduto direttamente dal produttore all utilizzatore o al consumatore, oppure che tale vendita sia effettuata nell ambito di un processo di distribuzione che implica uno o più operatori. L esenzione da responsabilità può riguardare il caso in cui una persona diversa dal produttore abbia fatto uscire il prodotto dal processo di fabbricazione oppure il caso in cui il prodotto sia stato utilizzato contro la volontà del produttore (perché per esempio il procedimento di fabbricazione non era ancora concluso). c) Se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso né lo ha fabbricato o distribuito nell esercizio della sua attività professionale. Non si ha responsabilità quindi quando il prodotto è stato destinato ad uso familiare o personale o per essere donato o ceduto in comodato. d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante. e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso. E il c.d. difetto di sviluppo. Nel dibattito in sede di adozione della direttiva relativa ai rischi da sviluppo il legislatore comunitario aveva lasciato libero ciascuno Stato di decidere se escludere questa causa di esenzione dal novero delle esimenti della responsabilità per danni da prodotto difettoso, articolo 7 lett. E, direttiva 85/374/CEE, possibilità di cui l Italia non si è avvalsa. Lo stato delle conoscenze è identificato con il livello più avanzato delle ricerche effettuate in un determinato momento. Sono ritenuti rilevanti tutti gli studi immessi nel circuito informativo della comunità scientifica a nulla rilevando né il paese in cui tali studi sono stati condotti e nemmeno la lingua con cui sono stati diffusi. La disposizione prende in esame lo stato soggettivo del produttore circa le sue conoscenze tecniche e scientifiche ma valorizza unicamente il dato oggettivo, lo stato dell arte delle conoscenze stesse ritenute accessibili al momento della messa in commercio del prodotto. La ratio di tale esonero di responsabilità è di carattere sostanzialmente economico e risiede nell imprevedibilità e nell impossibilità di calcolo statistico, ciò che comporterebbe freni eccessivi nell attività di sviluppo e di innovazione tecnologica. f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto e' interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e' stata incorporata la parte o materia prima o alla conformita' di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. 8

9 Art Messa in circolazione del prodotto 1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova. 2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore. 3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso. La messa in circolazione coincide con la consegna del prodotto ai destinatari estranei al processo di distribuzione, indipendentemente dal titolo della consegna. Essa consiste nella fuoriuscita volontaria del prodotto dalla sfera di controllo del fabbricante. La Corte di Giustizia, C-127/04 del 9 febbraio 2006, ha ritenuto che la messa in circolazione si debba identificare con il momento in cui il bene è uscito dal processo di fabbricazione ed è entrato nel processo di commercializzazione nello stato in cui si trova offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato. La consegna non coincide con la vendita: a riprova di ciò la norma in commento richiama atti non traslativi come la consegna in visione o in prova. La consegna è diametralmente opposta al concetto di spoglio: il furto, la rapina o l appropriazione indebita del prodotto difettoso non comportano la responsabilità per i danni sofferti dall autore dello spoglio o dai terzi comunque a conoscenza dello spoglio. Distribuzione tra le parti dell onere probatorio: Articolo Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilita' prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), e' sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, e' probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto e' stato messo in circolazione. 3. Se e' verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore. Il danneggiato deve allegare e dimostrare il difetto del prodotto, il danno e il nesso causale. Quanto alla prova del difetto, questa non può prescindere dalla valutazione del danno e dalle circostanze in cui questo si è verificato. Se difetto significa, come detto sopra, prodotto non sicuro, allora il danneggiato dovrà dimostrare che il prodotto non offre la sicurezza che ci si può ragionevolmente attendere, tenuto conto che la prova deve vertere sui fatti e non su un giudizio di pericolosità. Il produttore può sottrarsi alla responsabilità dimostrando i vari fatti che escludono la responsabilità, secondo quanto già visto con riferimento all articolo 118 codice del consumo. Ciò vuol dire che il danneggiato deve dimostrare di aver usato il prodotto secondo la sua normale funzione e che la normale funzione ha comportato conseguenze dannose. Questo discende dal richiamo alla nozione di difetto di cui all articolo 117, 1 comma e dal combinato disposto del capoverso dell articolo 120 e della lettera b) dell articolo

10 La Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n del 08/10/2007, ha stabilito che nell'ipotesi di responsabilità civile da prodotti difettosi [ ] il danneggiato deve provare il danno, il rapporto causale con l'uso del prodotto e che questo uso ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative, tali da evidenziare la mancanza della sicurezza che ci si poteva legittimamente attendere, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. citato, mentre il produttore è tenuto a dimostrare che il difetto non esisteva quando il prodotto è stato messo in circolazione (fattispecie relativa allo svuotamento di una protesi mammaria, avvenuta circa due anni dopo il suo inserimento nel corpo della danneggiata). Nella parte motiva la Corte di Cassazione ha ritenuto che l analisi degli oneri probatori delle parti deve avvenire valutando il complesso delle norme che disciplinano la responsabilità del produttore. Poiché il produttore, quindi, deve provare che il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione, se ne deve trarre la conseguenza che un onere siffatto non possa gravare sul danneggiato e si deve, conseguentemente, escludere che il danneggiato debba dimostrare la sussistenza del difetto fin dal momento in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione. Pertanto, l'unica interpretazione logicamente possibile e coerente con la ratio del D.P.R. in esame (chiaramente volta ad assicurare una maggiore tutela del danneggiato) consiste nell" interpretare l articolo 120, 1 comma, codice consumo nel senso che detto danneggiato deve dimostrare (oltre al danno ed alla commissione causale predetta) che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative; e cioè ha l'onere di provare (secondo le specifiche previsioni del legislatore contenute nell'art. 5: "...art. 5. Prodotto difettoso 1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:...") che il prodotto (durante detto uso) si è dimostrato "...difettoso..." non offrendo "...la sicurezza che ci si..." poteva "...legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze..." di cui al prosieguo dell'art. 5 cit. Una volta che il danneggiato ha dimostrato che il prodotto ha evidenziato il difetto durante l'uso, che ha subito un danno e che quest'ultimo è in connessione causale con detto difetto, è il produttore che ha l'onere di provare che quest'ultimo (il difetto riscontrato) non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione. In un altra fattispecie la Corte di Cassazione ha formulato un giudizio apparentemente in contrasto con quello di cui sopra. La Suprema Corte ha respinto il ricorso del danneggiato nella fattispecie in cui si dibatteva circa le lesioni subite a seguito di reazione allergica ad una tintura di capelli, affermando che l'errore che caratterizza la prima delle due censure che lo compongono è quello di ritenere che la responsabilità del produttore introdotta dalla disposizione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 1, al fine di uniformare la legislazione nazionale alla direttiva Comunitaria del 25 luglio 1985, n. 374, presupponga solo la prova del nesso di causalità tra la detenzione del prodotto o la sua utilizzazione e l'evento e che accertato il predetto nesso, sia, quindi, a carico del produttore che pretenda di sottrarsi alla predetta responsabilità l'onere di dedurre e provare che il prodotto non era difettoso o che ricorrono le altre cause di esclusione della responsabilità analiticamente indicate dall'art. 6 della medesima legge. È, invece, del tutto evidente dalla formulazione letterale della norma, che l'art. 1 della legge lega la speciale responsabilità del produttore dalla stessa introdotta al nesso di causalità tra il danno ed il difetto del prodotto al quale (difetto) viene così attribuito il carattere di un prerequisito della responsabilità e la funzione delimitativa dell'ambito di applicazione di tale responsabilità che, proprio perché tale, piuttosto che causa di esonero della responsabilità, spetta al danneggiato provare secondo il principio generale sull'onere della prova stabilito dall'art c.c. e la regola, quindi, che pone a carico di colui che intende fare valere un diritto l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale diritto. 10

11 In dottrina si è suggerito di adottare il sistema della presunzione semplice, in tutti quei casi in cui sia oggettivamente difficile l individuazione del difetto del prodotto e, sinteticamente, si è ritenuto che il danneggiato deve provare quei fatti materiali, storicamente accertabili, che autorizzino il giudizio di difettosità del prodotto secondo i criteri di valutazione dettati dall articolo 117 codice del consumo. Il Tribunale di Vercelli, 7 aprile 2003, ha ritenuto che la vittima del danno da prodotto difettoso non è tenuta a dimostrare l intrinseco vizio di fabbricazione del bene, essendo sufficiente dimostrare che il prodotto è insicuro. Secondo il Tribunale di Massa Carrara, 20 marzo 2000, inoltre, in tema di danno cagionato da prodotto difettoso, il produttore è responsabile dei danni, non solo in presenza di uno specifico vizio, ma anche qualora vengano dimostrati quei fatti materiali che evidenzino la non sicurezza del bene; il produttore in particolare deve considerare l uso al quale il prodotto è ragionevolmente destinato e i comportamenti che si possono presumibilmente prevedere in relazione ad esso e dotare il bene di un sistema di sicurezza idoneo a prevenire determinati infortuni. Recentemente la Corte di Cassazione (Sez. 3, Sentenza n del 2016), dopo aver ritenuto la responsabilità da prodotto difettoso quale responsabilità con natura presunta, ha stabilito che incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato [ ] la prova specifica del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno, ciò rappresentando un pre-requisito della responsabilità stessa, con funzione delimitativa dell'ambito di applicabilità di essa. Successivamente, come ricordato sopra, ha definito la difettosità del prodotto, puntualizzando che "il danno non prova indirettamente, di per sé, la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una più indefinita pericolosità del prodotto di per sé insufficiente per istituire la responsabilità del produttore, se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dalla utenza o dalle leggi in materia. ( così anche Cassazione civile, sez. III, 29/05/2013, n e Cass. Civile, 3 dicembre 2010, n.25116). Prova del danno e nesso di causalità: Secondo Cassazione Civile, Sez. 6-3, Ordinanza n del 23/05/2013 colui il quale invoca la responsabilità del produttore ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224 (applicabile "ratione temporis") non può limitarsi a provare il nesso di causa tra l'uso del prodotto ed il danno, ma deve provare in modo specifico il nesso di causa tra il difetto del prodotto ed il danno. (Nella specie, un motociclista aveva domandato nei confronti del fabbricante il risarcimento dei danni causati - a suo dire - dall'improvviso blocco di una ruota, provocato da un difetto di fabbricazione; il giudice di merito, rilevato come al momento del giudizio il mezzo era andato distrutto e non era possibile accertare l'esistenza del difetto aveva rigettato la domanda; la S.C. ha confermato tale decisione). Con riferimento al nesso di causalità, la prova può essere offerta per mezzo delle presunzioni a patto però di non eccedere in semplicistiche deduzioni. Sempre Cass. n del 2013, richiamata da Cass., Sez. 3, Sentenza n del 2016, ha stabilito che sebbene la prova della difettosità di un prodotto possa basarsi su presunzioni semplici, non costituisce corretta inferenza logica ritenere che il danno subito dall'utilizzatore di un prodotto sia l'inequivoco elemento di prova indiretta del carattere difettoso di quest'ultimo, secondo una sequenza deduttiva che, sul presupposto della difettosità di ogni prodotto che presenti un'attitudine a produrre danno, tragga la certezza dell'esistenza del difetto dalla mera circostanza che il danno è temporalmente conseguito all'utilizzazione del prodotto stesso 11

12 Il giudizio di sussistenza del nesso di casualità, infine, deve tener conto degli standard valutativi desunti dal contesto storico sociale del tempo in cui si è verificato il fatto produttivo del danno, consentendo in tal modo un costante adeguamento evolutivo dei criteri in base ai quali ritenere, di volta in volta, con riferimento al caso sottoposto in esame, sussistente una sequenza causale tra evento dannoso e attività del soggetto imputabile (Sez. 3, Sentenza n del 13/03/1980). Il difetto, il nesso di causalità e il danno risarcibile secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia: La Corte di Giustizia si è pronunciata sulle domande pregiudiziali proposte dalla Corte Federale di Giustizia tedesca in due controversie, C-503/13 e C-504/13, circa l interpretazione degli articoli 1, 6, paragrafo 1, e 9, prima frase, lettera a) della Direttiva 25 luglio 1985 n. 374 sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso, affermando i seguenti principi in relazione alla nozione di difettosità del prodotto e di danno risarcibile: 1) L articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che l accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i pacemaker e i defibrillatori automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto. 2) Gli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374 devono essere interpretati nel senso che il danno causato da un operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un «danno causato dalla morte o da lesioni personali», di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nei procedimenti principali. I fatti: La vicenda concerne i dispositivi medici impiantabili attivi, ossia pacemaker e defibrillatori, prodotti dalla Boston Corporation ed importati e distribuiti in Europa dalla Scientific Medizintechnik GmbH (BSM). Nel 2005 la BSM ha informato i sanitari che i pacemaker di tipo Guidant Pulsar 470 e Guidan Meridian 976, dalla stessa prodotti, avrebbero potuto presentare una guarnizione soggetta ad un eventuale progressivo degrado, con la conseguenza che la batteria del dispositivo avrebbe potuto esaurirsi precocemente, determinando la perdita della telemetria e l arresto della stimolazione elettrica della contrazione del cuore. La BSM ha pertanto invitato i medici utilizzatori a rivalutare la situazione dei pazienti impiantati mettendo a loro disposizione, gratuitamente, dei nuovi dispositivi sostitutivi per il reimpianto. In osservanza della raccomandazione anzidetta, due pazienti hanno subito l espianto del prodotto asseritamente difettoso ed il reimpianto di un altro pacemaker fornito gratuitamente dal fabbricante, avvalendosi, per le spese, dell assicurazione sanitaria stipulata presso l AOK. Quest ultima, surrogandosi nei diritti degli assicurati nei confronti della BSM, ha agito giudizialmente innanzi al Tribunale circoscrizionale e, in 12

13 appello, a quello regionale di Stendal, ottenendo la condanna della BSM al rimborso dei costi sostenuti per l intervento chirurgico. Avverso la predetta pronuncia la BSM ha proposto Revision innanzi alla Corte Federale di Germania sostenendo, tra l altro, che i peacemaker espiantati erano stati distrutti senza essere oggetto di alcuna perizia riguardante il loro funzionamento, che non vi fosse né prova del danno né della mancanza di sicurezza del dispositivo espiantato. Parimenti, sempre nel 2005, la stessa società BSM ha trasmesso ai sanitari analoga informativa concernente i defibrillatori automatici impiantabili modello G. Contak Renewal 4 AVT6, precisando che l interruttore magnetico avrebbe potuto rimanere bloccato in posizione chiusa limitandone la stimolazione elettrica ed ha suggerito, pertanto, di disattivarlo, precisando che tale indicazione avrebbe potuto essere interpretata dalla FDA (Food and Drug Administration) quale ritiro volontario (recall) del dispositivo. Nel 2006, un paziente beneficiario dell assicurazione sanitaria presso la Betriebskrankenkasse RWE, ha invece provveduto alla sostituzione del defibrillatore e la compagnia di assicurazioni si è surrogata nei diritti del paziente verso la BSM, chiedendo ed ottenendo, sia in primo grado sia in appello, la condanna del produttore al pagamento delle spese ambulatoriali e di degenza. Avverso codesta decisione la BSM ha proposto ricorso per Cassazione evidenziando che i dispositivi in parola non sono per loro natura pericolosi non essendovi, peraltro, un aspettativa di sicurezza da parte del paziente maggiore di quella riposta in qualsiasi apparecchiatura elettronica in cui la batteria si usura anzitempo e che, in ogni caso, il potenziale rischio avrebbe potuto essere efficacemente prevenuto mediante la disattivazione dell interruttore magnetico. Quanto al principio 1), la Corte di Giustizia ha ritenuto che Al fine di rispondere a tale questione, va rilevato che, come emerge dall articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in parola, un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, della presentazione di tale prodotto, dell uso al quale esso può essere ragionevolmente destinato e del momento della sua messa in circolazione. Peraltro, conformemente al sesto considerando della direttiva 85/374, tale valutazione va effettuata alla luce delle legittime aspettative del grande pubblico. 38.La sicurezza che ci si può legittimamente attendere, conformemente a tale disposizione, deve essere dunque valutata tenendo segnatamente conto della destinazione, delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi, nonché delle peculiarità del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto in questione. 39.Per quanto attiene ai dispositivi medici, quali i pacemaker e i defibrillatori automatici impiantabili in esame nei procedimenti principali, è giocoforza constatare che, in considerazione della loro funzione e della situazione di particolare vulnerabilità dei pazienti che utilizzano tali dispositivi, i requisiti di sicurezza ad essi relativi, che i suddetti pazienti possono legittimamente attendersi, sono particolarmente elevati. 40.Peraltro, come l avvocato generale ha rilevato, in sostanza, al paragrafo 30 delle sue conclusioni, la potenziale mancanza di sicurezza, che fa sorgere la responsabilità del produttore ai sensi della direttiva 85/374, risiede, per quanto concerne prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, nelle anomale potenzialità di danno che detti prodotti possono causare alla persona. 41.Ciò premesso, l accertamento di un potenziale difetto di tali prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione consente di qualificare come difettosi tutti i prodotti di tale gruppo o di tale serie, senza che occorra dimostrare il difetto del prodotto interessato. 13

14 42.Una siffatta interpretazione è, inoltre, in armonia con gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell Unione, volti, in particolare, come emerge dai considerando secondo e settimo della direttiva 85/374, ad assicurare una giusta ripartizione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna tra il danneggiato e il produttore. 43.Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l articolo 6, paragrafo 1, della suddetta direttiva deve essere interpretato nel senso che l accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i pacemaker e i defibrillatori automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto. Quanto al principio 2), la Corte di Giustizia ha ritenuto In via preliminare, va ricordato che, come emerge dalla lettura congiunta degli articoli 1e 9, primo comma, lettera a), della direttiva in parola, il produttore è responsabile del danno causato dalla morte o dalle lesioni personali che sono la conseguenza del difetto del suo prodotto. [ ]47.Come rilevato dall avvocato generale ai paragrafi da 61 a 63 delle sue conclusioni, deve essere oggetto di un interpretazione estensiva la nozione di «danno causato dalla morte o da lesioni personali», ai sensi dell articolo 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374, alla luce degli obiettivi di protezione della sicurezza e della salute dei consumatori, perseguiti dalla direttiva in parola conformemente ai suoi considerando primo e sesto. 48.Affinché sorga la responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso, è necessario dimostrare, in forza dell articolo 4 della direttiva 85/374, un nesso di causalità tra il difetto e il danno subìto. 49.Il risarcimento del danno riguarda, quindi, tutto quanto necessario per eliminare le conseguenze nocive e per ripristinare il livello di sicurezza che ci si può legittimamente attendere, conformemente all articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in parola. 50.Di conseguenza, nel caso dei dispositivi medici, quali i pacemaker e i defibrillatori automatici impiantabili, difettosi ai sensi dell articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in esame, il risarcimento del danno dovrebbe segnatamente coprire i costi connessi alla sostituzione del prodotto difettoso. 51.Nel caso di specie, come emerge dalla decisione di rinvio nella causa C 503/13, la G. ha raccomandato ai medici di prevedere la sostituzione dei pacemaker di cui trattasi. 52.In quest ultima causa, va constatato che i costi connessi alla sostituzione di siffatti pacemaker, compresi i costi delle operazioni chirurgiche, costituiscono un danno ai sensi dell articolo 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374, di cui il produttore è responsabile conformemente all articolo 1 della medesima direttiva. 53.Tale valutazione può essere diversa nel caso dei defibrillatori automatici impiantabili poiché la G. ha raccomandato, come emerge dalla decisione di rinvio nella causa C 504/13, unicamente di disattivare l interruttore magnetico di tali dispositivi medici. 54.A tal riguardo spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto della situazione di particolare vulnerabilità dei pazienti che utilizzano un defibrillatore automatico impiantabile, una siffatta disattivazione sia atta ad eliminare il difetto di tale prodotto dovuto al rischio anomalo di danno che fa correre ai pazienti interessati o se per eliminare tale difetto sia necessaria una sostituzione di detto prodotto. Pluralità di responsabili Art Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. 2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata 14

LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO. Titolo II, Parte IV del codice del consumo, articoli

LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO. Titolo II, Parte IV del codice del consumo, articoli LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO Titolo II, Parte IV del codice del consumo, articoli 114-127 Situazione antecedente il d.lgs. 224/1988 circa la natura della responsabilità da prodotto difettoso

Dettagli

Il Codice del Consumo. Domande e risposte. A cura di Simone Maino

Il Codice del Consumo. Domande e risposte. A cura di Simone Maino Il Codice del Consumo Domande e risposte A cura di Verona 15 marzo 2011 Cosa è un prodotto? Il concetto di prodotto è definito in modo dettagliato dalla legge con una definizione molto ampia che serve

Dettagli

Il danno da farmaci. Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino. Francesco Mazza

Il danno da farmaci. Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino. Francesco Mazza Il danno da farmaci Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino Francesco Mazza Le peculiarità del farmaco Il settore farmaceutico è in assoluto il comparto industriale più normato. Il bene farmaco,

Dettagli

PROGETTAZIONE E FABBRICANTE

PROGETTAZIONE E FABBRICANTE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI GAS MEDICALI: RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DEL FABBRICANTE Avv. Silvia Stefanelli STUDIO LEGALE STEFANELLI BOLOGNA POLITECNICO DI MILANO, 20 Maggio 2011 LE RESPOSABILITA

Dettagli

Condominio e danni da cose in custodia. Dimostrato il nesso causale l obbligazione risulta solidale.

Condominio e danni da cose in custodia. Dimostrato il nesso causale l obbligazione risulta solidale. Condominio e danni da cose in custodia. Dimostrato il nesso causale l obbligazione risulta solidale. Autore: Accoti Paolo - Trebisacce (CS) In: Diritti e doveri, Diritto civile e commerciale Sul Condominio

Dettagli

Relazione sul codice del consumo

Relazione sul codice del consumo OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE Roma, 30 marzo 2006 Relazione sul codice del consumo A cura di: Costantino Pugliese (C.R. Basilicata) Con l approvazione del codice del consumo, a norma dell art.

Dettagli

DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO. I.- La garanzia di conformità

DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO. I.- La garanzia di conformità 1 DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO Anno Accademico 2012-2013 LEZIONI E STRUMENTI PER IL CORSO * * * * * LA TUTELA DEL CONSUMATORE Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "CODICE DEL CONSUMO" I.- La garanzia

Dettagli

La Responsabilità del produttore e del distributore per la difettosità dei prodotti, con particolare riguardo alla vendita di ricambi

La Responsabilità del produttore e del distributore per la difettosità dei prodotti, con particolare riguardo alla vendita di ricambi La Responsabilità del produttore e del distributore per la difettosità dei prodotti, con particolare riguardo alla vendita di ricambi Milano, 17 ottobre 2008 Maurizio Iorio Avvocato in Milano * x 4,7 GB

Dettagli

PRODOTTI DIFETTOSI GARANZIA E RESPONSABILITA PER DANNI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA. Camera dell Economia

PRODOTTI DIFETTOSI GARANZIA E RESPONSABILITA PER DANNI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA. Camera dell Economia PRODOTTI DIFETTOSI GARANZIA E RESPONSABILITA PER DANNI CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA Camera dell Economia PRODOTTI DIFETTOSI GARANZIA E RESPONSABILITA PER DANNI 1

Dettagli

Responsabilità Civile Prodotti e Normative Tecniche

Responsabilità Civile Prodotti e Normative Tecniche Responsabilità Civile Prodotti e Normative Tecniche Seminario COMPETITIVITÀ 2.0? CINECA - 23 MAGGIO 2014 Presentazione dell Ing. Alberto PASQUALI ISO TC 176 / SC2 / SPOTG - Member Laboratorio di Ricerca

Dettagli

Riduzione della capacità lavorativa e danno (Cass., n /2013)

Riduzione della capacità lavorativa e danno (Cass., n /2013) Riduzione della capacità lavorativa e danno (Cass., n. 16213/2013) Autore: Staiano Rocchina In: Diritto del lavoro, Giurisprudenza commentata Massima Ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale

Dettagli

INTRODUZIONE. La principale obbligazione del lavoratore è quella di offrire la propria

INTRODUZIONE. La principale obbligazione del lavoratore è quella di offrire la propria INTRODUZIONE La principale obbligazione del lavoratore è quella di offrire la propria prestazione lavorativa conformemente alle mansioni assegnate, secondo l orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito,

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 50 30.06.2016 Impugnazioni: notifica attraverso operatori postali privati Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario In tema

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014 OGGETTO: Cessioni all esportazione di cui all articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR 26 ottobre 1973, n. 633 Sentenza Corte

Dettagli

La giurisprudenza sulla responsabilità del medico

La giurisprudenza sulla responsabilità del medico La giurisprudenza sulla responsabilità del medico La natura del rapporto tra paziente e struttura sanitaria I criteri di ripartizione dell onere probatorio Il consenso informato a cura del Dott. Nicola

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta sulle assicurazioni

OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta sulle assicurazioni Risoluzione n. 50/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N. 32941. Fattispecie relativa ad attività di modifica e deviazione degli argini di fontanili, di copertura dei corsi d acqua e

Dettagli

Infortunio sul lavoro, obbligo di cooperazione tra appaltante e appaltatore, concorso di colpa della vittima

Infortunio sul lavoro, obbligo di cooperazione tra appaltante e appaltatore, concorso di colpa della vittima Normal 0 14 Cassazione penale, Sez.IV, Sentenza 2 aprile 2009, n.14440 Infortunio sul lavoro, obbligo di cooperazione tra appaltante e appaltatore, concorso di colpa della vittima Infortunio sul lavoro,

Dettagli

Cosa ti assicura la garanzia legale

Cosa ti assicura la garanzia legale I maggiori e i più diffusi marchi offrono un assistenza clienti completa e costante: 24 mesi di garanzia sull elettrodomestico acquistato per tutti i difetti di conformità. Per usufruire della garanzia

Dettagli

Diritto Privato Europeo

Diritto Privato Europeo Garanzia dei beni di consumo (Traccia della lezione) prof. Angelo Venchiarutti Garanzia beni di consumo Direttiva 1994/44/CE, 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di

Dettagli

LA DIFESA DEL MEDICO. I LIMITI CAUSALI DELL APPORTO PROFESSIONALE DEL SINGOLO OPERATORE. LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NELL EQUIPE OPERATORIA

LA DIFESA DEL MEDICO. I LIMITI CAUSALI DELL APPORTO PROFESSIONALE DEL SINGOLO OPERATORE. LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NELL EQUIPE OPERATORIA Avv. ALESSANDRA MAZZUCCHELLI LA DIFESA DEL MEDICO. I LIMITI CAUSALI DELL APPORTO PROFESSIONALE DEL SINGOLO OPERATORE. LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO NELL EQUIPE OPERATORIA Avv. Alessandra Mazzucchelli Studio

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 3 MAGGIO 2013, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 3 MAGGIO 2013, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 3 MAGGIO 2013, N. 19111: commercio ambulante di rifiuti ed esonero ex art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/06 «Il quinto comma dell art. 266 d.lgs. 152/06

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 novembre 2014 causa C-310/13 [OMISSIS]

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 novembre 2014 causa C-310/13 [OMISSIS] SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 novembre 2014 causa C-310/13 [OMISSIS] Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 13 della direttiva 85/374/CEE del

Dettagli

VIZIO PALESE VIZIO OCCULTO

VIZIO PALESE VIZIO OCCULTO LA SICUREZZA DEI PRODOTTI: LE MACCHINE VIZIO PALESE VIZIO OCCULTO ING. AVIO FERRARESI Al fine di una equilibrata applicazione della normativa, gli OdV dovranno valutare se le carenze riscontrate siano

Dettagli

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;

Dettagli

ROMA, Ospedale San Camillo, 19 maggio Dott. Francesco M. Cirillo, Consigliere della Corte di cassazione

ROMA, Ospedale San Camillo, 19 maggio Dott. Francesco M. Cirillo, Consigliere della Corte di cassazione LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie). Pubblicata

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. INTRODUZIONE di Astolfo Di Amato

INDICE-SOMMARIO. INTRODUZIONE di Astolfo Di Amato INTRODUZIONE pag. 1. Il problema amianto... 1 2. Una ipotesi di applicazione della analisi economica del diritto... 2 3. Le proposte sul piano normativo... 4 4. Il tema della responsabilità penale da amianto...

Dettagli

PROFILI CIVILISTICI DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE. Avv. Veronica Scotti Professore a Contratto Politecnico di Milano

PROFILI CIVILISTICI DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE. Avv. Veronica Scotti Professore a Contratto Politecnico di Milano PROFILI CIVILISTICI DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE Avv. Veronica Scotti Professore a Contratto Politecnico di Milano 1 NORMA DI RIFERIMENTO Codice Civile Art. 2230 Prestazione d'opera intellettuale.

Dettagli

ISTRUZIONI ORIGINALI E TRADUZIONI

ISTRUZIONI ORIGINALI E TRADUZIONI ISTRUZIONI ORIGINALI E TRADUZIONI Istruzioni originali e traduzioni E importante premettere alla trattazione di questo argomento che le norme che disciplinano il contenuto delle responsabilità non devono

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 08 06.02.2014 Credito insoddisfatto? Azione contro il liquidatore Liquidatore di società responsabile se c è certezza legale del tributo Categoria:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 266/E

RISOLUZIONE N. 266/E RISOLUZIONE N. 266/E Roma, 26 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello (articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212) - Trattamento fiscale del decreto di trasferimento

Dettagli

La responsabilità professionale

La responsabilità professionale La responsabilità professionale Avv. Alberto Manzella 1 La responsabilità nelle professioni intellettuali La professione intellettuale è caratterizzata dall impiego di intelligenza e cultura ed è connotata

Dettagli

Compravendita internazionale di merci: questioni di giurisdizione

Compravendita internazionale di merci: questioni di giurisdizione Compravendita internazionale di merci: questioni di giurisdizione In quali casi un venditore o un acquirente italiano possono citare davanti ad un tribunale del proprio paese rispettivamente il proprio

Dettagli

Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti

Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti USUCAPIONE Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti Con la sentenza in rassegna la Seconda Sezione della S.C. ritorna, ancora una volta, sulla questione

Dettagli

L azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali nelle procedure concorsuali: la sentenza 9100/2015 della Cassazione

L azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali nelle procedure concorsuali: la sentenza 9100/2015 della Cassazione L azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali nelle procedure concorsuali: la sentenza 9100/2015 della Cassazione Image di Ilquotidianodellapa.it, flickr.com, licenza CC BY-

Dettagli

La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che:

La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che: La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che: "Il diritto dell Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale

Dettagli

Roma, 23 gennaio 2007

Roma, 23 gennaio 2007 CIRCOLARE n. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 gennaio 2007 OGGETTO: Contenzioso su istanze di rimborso IVA Acquisto di beni destinati ad attività esenti Articolo 13, parte B, lettera

Dettagli

Agenzia delle Entrate. RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017

Agenzia delle Entrate. RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017 Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e costruzione entro un anno su terreno già di proprietà

Dettagli

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Autore: Perrone Daria In: Diritto processuale civile A) La disciplina applicabile In base

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA RISOLUZIONE N. 275/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 regime per i contribuenti minimi legge 24 dicembre

Dettagli

Problema della tracciabilità

Problema della tracciabilità Problema della tracciabilità Applicazioni di procedure sanzionatorie La vigilanza Scopo della Parte IV Titolo I del Codice è quello di garantire che i prodotti immessi sul mercato, siano sicuri Ai sensi

Dettagli

INCONTRO DI PRASSI COMUNE. Avv. Fabrizio Pullè. L atto introduttivo del Giudizio in responsabilità medica

INCONTRO DI PRASSI COMUNE. Avv. Fabrizio Pullè. L atto introduttivo del Giudizio in responsabilità medica INCONTRO DI PRASSI COMUNE Avv. Fabrizio Pullè L atto introduttivo del Giudizio in responsabilità medica SEMINARIO ISTRUZIONE SQUADRA DISTRETTUALE Repubblica di San Marino, 22 Febbraio 2014 Il Rotaract

Dettagli

Responsabilità medica e della struttura sanitaria

Responsabilità medica e della struttura sanitaria Responsabilità medica e della struttura sanitaria Autore: Elena Malerba In: Responsabilità medica La responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sia pubblica che privata), è stata oggetto nel

Dettagli

LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO

LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO LA RESPONSABILITA DA PRODOTTO DIFETTOSO EVOLUZIONE NORMATIVA DIRETTIVA 85/374/CEE: ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di responsabilità

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Prefazione... pag. IX. capitolo primo I FATTI ILLECITI COME FONTE DI OBBLIGAZIONE

INDICE-SOMMARIO. Prefazione... pag. IX. capitolo primo I FATTI ILLECITI COME FONTE DI OBBLIGAZIONE INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. IX capitolo primo I FATTI ILLECITI COME FONTE DI OBBLIGAZIONE 1. Il fatto illecito fra le fonti delle obbligazioni... pag. 1 2. Gli elementi costitutivi del fatto illecito...»

Dettagli

Cass /2016. Insidia stradale: il danneggiato non deve provare la pericolosità della strada.

Cass /2016. Insidia stradale: il danneggiato non deve provare la pericolosità della strada. Al fine di stabilire come debba ripartirsi l'onere della prova tra danneggiato e custode, nei casi in cui si applichi l'art. 2051 c.c., la Corte di Cassazione, da diverso tempo, ha distinto due ipotesi.

Dettagli

RESPONSABILITA DELL ALBERGATORE

RESPONSABILITA DELL ALBERGATORE RESPONSABILITA DELL ALBERGATORE FONDAMENTO ED EVOLUZIONE NORMATIVA E una scelta legislativa risalente quella di riservare al solo profilo della responsabilità degli albergatori la disciplina positiva dei

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Prefazione... L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO CAPITOLO 1.

INDICE SOMMARIO. Prefazione... L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO CAPITOLO 1. INDICE SOMMARIO Prefazione... XIII CAPITOLO 1 L INSIDIA E IL TRABOCCHETTO: DEFINIZIONE, CON- TENUTI E INQUADRAMENTO NORMATIVO 1. L insidia e il trabocchetto come fattispecie non codificate... 1 2. La natura

Dettagli

LE COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI SU LAVORO

LE COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI SU LAVORO Le coperture assicurative degli infortuni sul lavoro Durata: 09 14 DATORE DI LAVORO: RESPONSABILITÀ CIVILE E TUTELA ASSICURATIVA DEI LAVORATORI LE COPERTURE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI SU LAVORO Le coperture

Dettagli

AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital

AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital SPETTABILE AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA Oggetto: Istanza di consulenza giuridica sull interpretazione dell art. 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724 AIFI (), con sede legale in Via

Dettagli

Auto difettosa? Ne risponde il concessionario. Tribunale, Palermo, sentenza 17/11/2015 n 6589. di Costanza Mariconda Pubblicato il 22/01/2016

Auto difettosa? Ne risponde il concessionario. Tribunale, Palermo, sentenza 17/11/2015 n 6589. di Costanza Mariconda Pubblicato il 22/01/2016 Auto difettosa? Ne risponde il concessionario Tribunale, Palermo, sentenza 17/11/2015 n 6589 di Costanza Mariconda Pubblicato il 22/01/2016 Con sentenza del 17 novembre 2015, il Tribunale di Palermo ha

Dettagli

Direttive nuovo approccio e sicurezza prodotti: responsabilità produttori, importatori e distributori

Direttive nuovo approccio e sicurezza prodotti: responsabilità produttori, importatori e distributori 1 Direttive nuovo approccio e sicurezza prodotti: responsabilità produttori, importatori e distributori Torino, 7 maggio 2013 Igor Gallo Sicurezza prodotti: quadro normativo 2 Ambito Europeo Direttiva

Dettagli

Page 1/5

Page 1/5 IVA Territorialità dei servizi Iva: qualità del committente di Sandro Cerato La tematica relativa all individuazione della soggettività passiva ai fini Iva per l applicazione delle disposizioni territoriali,

Dettagli

DISPOSITIVI MEDICI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

DISPOSITIVI MEDICI E LA GESTIONE DEL RISCHIO ANTE riccione 17 aprile 2012 DISPOSITIVI MEDICI E LA GESTIONE DEL RISCHIO RUOLO E INTERAZIONE DEI SOGGETTI OPERANTI NELLA DIRETTIVA E RELATIVE RESPONSABILITA avv. Silvia Stefanelli 1 DIR 93/42/CEE Direttiva

Dettagli

Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07

Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07 Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 10 aprile 2008 «Appalti pubblici Appalto pubblico di forniture e di servizi Affidamento senza

Dettagli

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Le variazioni ai giudizi di impugnazione Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione

Dettagli

Licenziamento per superamento del periodo di comporto e assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro (Cass. n /2013)

Licenziamento per superamento del periodo di comporto e assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro (Cass. n /2013) Licenziamento per superamento del periodo di comporto e assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro (Cass. n. 22606/2013) Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro, Note a sentenza Massima

Dettagli

Limiti all utilizzo del cellulare aziendale: rassegna giurisprudenziale

Limiti all utilizzo del cellulare aziendale: rassegna giurisprudenziale Limiti all utilizzo del cellulare aziendale: rassegna giurisprudenziale Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro Sommario: 1. Nozioni generali; 2. Rassegna giurisprudenziale 1. Nozioni generali Una

Dettagli

(Atti legislativi) DIRETTIVE

(Atti legislativi) DIRETTIVE 16.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 334/1 I (Atti legislativi) DIRETTIVE DIRETTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche

Dettagli

Servizi di investimento: prodotti; regole di comportamento degli intermediari; tecniche di risoluzione delle controversie

Servizi di investimento: prodotti; regole di comportamento degli intermediari; tecniche di risoluzione delle controversie Servizi di investimento: prodotti; regole di comportamento degli intermediari; tecniche di risoluzione delle controversie Camera degli Avvocati di Portogruaro Portogruaro, 20 maggio 2011 I rimedi alla

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA N DEL FATTO E DIRITTO. Cass /2011. Autovelox: contestazione immediata

CORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA N DEL FATTO E DIRITTO. Cass /2011. Autovelox: contestazione immediata La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato la sentenza del Tribunale - di accoglimento del ricorso - che si fondava su doppia articolazione della ratio decidendi costituita dalla affermazione

Dettagli

La responsabilità dei sindaci: profili penali. Mario Garavoglia Stefania Gianoncelli

La responsabilità dei sindaci: profili penali. Mario Garavoglia Stefania Gianoncelli La responsabilità dei sindaci: profili penali Mario Garavoglia Stefania Gianoncelli CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE Rimedi posti a presidio del corretto adempimento dei doveri del collegio sindacale : Responsabilità

Dettagli

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1).

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1). Archivio selezionato: Codici Autorità: Codice Civile - 16/03/1942, n. 262 Gazzetta uff.: 04/04/1942, n. 79 Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE Epigrafe Codice civile, approvato con regio decreto 16

Dettagli

Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini

Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini Modena, 16 aprile 2011 RESPONSABILITÀ Penale Amministrativa Dolo Colpa Preterintenzione Civile Contrattuale Extracontrattuale RESPONSABILITÀ

Dettagli

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, 30

Dettagli

DANNI DA FUMO E RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI DI SIGARETTE

DANNI DA FUMO E RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI DI SIGARETTE DANNI DA FUMO E RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI DI SIGARETTE Breve commento alla sentenza numero 12729, pronunciata dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in data 15 dicembre 2004 A cura del dott. Mario

Dettagli

RISOLUZIONE N. 115/E

RISOLUZIONE N. 115/E RISOLUZIONE N. 115/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 agosto 2005 OGGETTO: Provvigioni da contratto di agenzia Periodo d imposta di competenza Articolo 109 del TUIR. Con l interpello

Dettagli

Il computo dei termini (nel codice civile e di procedura civile) Massimario (minimo) delle Corti superiori

Il computo dei termini (nel codice civile e di procedura civile) Massimario (minimo) delle Corti superiori Il computo dei termini (nel codice civile e di procedura civile) Massimario (minimo) delle Corti superiori Autore: Panozzo Rober In: Giurisprudenza civile 1. NORMATIVA Codice civile Art. 2963. (Computo

Dettagli

La parte civile nel processo penale

La parte civile nel processo penale La parte civile nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Quando si parla di parte civile si fa riferimento alla qualifica che assumono i soggetti danneggiati dal reato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE INDICE SOMMARIO Premessa alla seconda edizione... Presentazione... Elenco delle principali abbreviazioni... vii xi xxi INTRODUZIONE Guida bibliografica... 3 1. Natura giuridica della garanzia per i vizi

Dettagli

L esclusione da Irap per gli agenti di commercio, i promotori finanziari e i lavoratori autonomi: normativa e recenti pronunce giurisprudenziali

L esclusione da Irap per gli agenti di commercio, i promotori finanziari e i lavoratori autonomi: normativa e recenti pronunce giurisprudenziali L esclusione da Irap per gli agenti di commercio, i promotori finanziari e i lavoratori autonomi: normativa e recenti pronunce giurisprudenziali Autore: Marsella Dario In: Diritto tributario 1) Normativa

Dettagli

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente rel. Dott. Antonio

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE sezione civile. Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott.

TRIBUNALE DI UDINE sezione civile. Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott. Ist. Fall. Cron. TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott. Alessandra BOTTAN Presidente Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE III SEZIONE CIVILE SENTENZA DEL , N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CORTE DI CASSAZIONE III SEZIONE CIVILE SENTENZA DEL , N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è, in linea generale, applicabile l art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura

Dettagli

STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATII. Copyright 2014 Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati Tutti i diritti riservati

STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATII. Copyright 2014 Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati Tutti i diritti riservati Italia Oggi del 23/09/2014 Siti web con omessa o Inidonea informativa privacy STUDIO LEGALE DATI STATISTICI 2013 Tabella 6 Relazione 2013 Autorità Garante Pag. 224 DATI STATISTICI 2013 Fonte Autorità Garante

Dettagli

Giustizia & Lavoro Il commento alle principali sentenze giurislavoristiche

Giustizia & Lavoro Il commento alle principali sentenze giurislavoristiche Giustizia & Lavoro Il commento alle principali sentenze giurislavoristiche N. 11 17.11.2016 Trasferimento ramo d azienda: opposizione dei lavoratori Eventuale nullità della cessione dei contratti di lavoro

Dettagli

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza

Dettagli

Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113

Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113 Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113 1 FINALITA Assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli

Dettagli

Responsabilità Civile

Responsabilità Civile Fabio Bravo Professore Aggregato di Diritto Privato presso l Università di Bologna Responsabilità Civile Fatti illeciti Funzioni della RC Criteri di imputazione La struttura dell illecito aquiliano ex

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 LUGLIO 1988, N.

Dettagli

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace La Cassazione ha ritenuto fondato il principio affermato dal Tribunale di Roma, secondo il quale "In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta da: Bruno BIANCHINI Lorenzo ORILIA Antonio ORICCHIO Alberto GIUSTI Dario CAVALLARI Presidente Rel. R.G. 29912/2014 Cron. 2 v Rep. C.C. 23/6/2017

Dettagli

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI DEL VENETO CONFERENZA 14 DICEMBRE 2007

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI DEL VENETO CONFERENZA 14 DICEMBRE 2007 ASSOCIAZIONE CONSUMATORI DEL VENETO CONFERENZA 14 DICEMBRE 2007 ASSOCIAZIONECONSUMATORI DEL VENETO la tutela dei tuoi diritti 1 CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI E DIRITTO DI RECESSO La

Dettagli

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro

Dettagli

Dott. Roberto Baldini Dirigente Farmacista Responsabile S.S. Gestione Dispositivi Medici U. O. C. Farmacia IRCCS A.O.U. San Martino IST Genova

Dott. Roberto Baldini Dirigente Farmacista Responsabile S.S. Gestione Dispositivi Medici U. O. C. Farmacia IRCCS A.O.U. San Martino IST Genova Corso aggiornamento sezione regionale SIFO Liguria Dott. Roberto Baldini Dirigente Farmacista Responsabile S.S. Gestione Dispositivi Medici U. O. C. Farmacia IRCCS A.O.U. San Martino IST Genova Corso SIFO

Dettagli

La guida sicura: ruolo e responsabilità delle aziende

La guida sicura: ruolo e responsabilità delle aziende La guida sicura: ruolo e responsabilità delle aziende di Lorenzo Fantini Avvocato, già dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro Un principio generale fondamentale L articolo 2087

Dettagli

MALATTIA PROFESSIONALE ED INFORTUNIO SUL LAVORO. FOCUS SULLA RISARCIBILITA' DEL DANNO DIFFERENZIALE

MALATTIA PROFESSIONALE ED INFORTUNIO SUL LAVORO. FOCUS SULLA RISARCIBILITA' DEL DANNO DIFFERENZIALE MALATTIA PROFESSIONALE ED INFORTUNIO SUL LAVORO. FOCUS SULLA RISARCIBILITA' DEL DANNO DIFFERENZIALE Como, Palazzo di Giustizia Martedì 4 luglio 2017 ore 15.00 Dott. Laura Tomasi (Tribunale di Milano, Sezione

Dettagli

Cos'è la responsabilità civile

Cos'è la responsabilità civile Cos'è la responsabilità civile Autore Giovanna Visintini INDICE Introduzione 1. - La responsabilità civile nozione e funzioni 2. - La distinzione tra responsabilità per fatto illecito e responsabilità

Dettagli

CONTRATTO D'USO DI IMMOBILE A TEMPO PARZIALE E A TITOLO GRATUITO

CONTRATTO D'USO DI IMMOBILE A TEMPO PARZIALE E A TITOLO GRATUITO Ufficio Avvocatura - Ufficio Amm. Diocesano BOZZA N.11 Aggiornamento del 20 dicembre 2016 CONTRATTO D'USO DI IMMOBILE A TEMPO PARZIALE E A TITOLO GRATUITO Con la presente scrittura privata tra la Parrocchia,

Dettagli

Sulla questione è adesso intervenuta una pronuncia giurisprudenziale fondata esclusivamente sul disposto normativo, che

Sulla questione è adesso intervenuta una pronuncia giurisprudenziale fondata esclusivamente sul disposto normativo, che Al Sindaco Al Responsabile dell Ufficio Tributi del Comune di TARSU - IL SOGGETTO PASSIVO PER LE SCUOLE STATALI L applicazione della Tassa smaltimento rifiuti per gli edifici scolastici è stata oggetto,

Dettagli

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, nello statuire sulla competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie, si

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, nello statuire sulla competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie, si Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, nello statuire sulla competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie, si pronuncia altresì sulla questione relativa all interpretazione

Dettagli

Il Quotidiano del Lavoro Il Sole 24 Ore 30/09/17, 19)15 Stampa articolo Chiudi 28/09/2017 Per il mobbing occorre provare l intento persecutorio di Massimiliano Biolchini e Lorenzo Zanotti Con la sentenza

Dettagli

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. Incontro di studio sul tema: Il contrasto al traffico di stupefacenti: tecniche investigative e problemi applicativi. Roma, 30 novembre-2 dicembre 2009. Le condotte

Dettagli

INDICE - SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Pag. XI. Capitolo Primo IL CONTRATTO DI TRASPORTO

INDICE - SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Pag. XI. Capitolo Primo IL CONTRATTO DI TRASPORTO INDICE - SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... Pag. XI Capitolo Primo IL CONTRATTO DI TRASPORTO Sezione I: Il contratto di trasporto in generale 1. Il contratto di trasporto... Pag. 1 2. I

Dettagli

Il licenziamento per scarso rendimento: rassegna giurisprudenziale

Il licenziamento per scarso rendimento: rassegna giurisprudenziale Il licenziamento per scarso rendimento: rassegna giurisprudenziale Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro Sommario: 1. Nozioni generali. - 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali Argomento

Dettagli