Corso di aggiornamento per Coordinatori

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1 Palermo, 24 gennaio 2012 Allegato XIV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Corso di aggiornamento per Coordinatori I modulo giuridico (8 ore) A cura di: UO Standard Metodologie e Sicurezza

2 Premessa Art. 22. Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori 1. I progettisti che violano il disposto dell articolo 22 sono puniti con l arresto fino a sei mesi o con l ammenda da a euro.

3 Premessa Art. 20. Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Art. 59. Sanzioni per i lavoratori 1. I lavoratori sono puniti: a) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;

4 D.Lgs. 81/08 PROSSIMI APPUNTAMENTI MODULO METODOLOGICO ORGANIZZATIVO MODULO TECNICO MODULO GIURIDICO ORGANIZZATIVO MODULO PRATICO

5 Programma prima sessione (4 ore) Il quadro legislativo del D.Lgs. 81/08 Il quadro normativo ad oggi in vigore, norme differite, norme abrogate La delega di funzioni Utilizzo ed efficacia Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera Modifiche alla disciplina della sorveglianza sanitaria I Sistemi di gestione della sicurezza 5

6 Prima sessione Il quadro legislativo del D.Lgs. 81/08 Il quadro normativo ad oggi in vigore, norme differite, norme abrogate Relatore: Ing. C. Ceneda 6

7 Evoluzione storica delle leggi COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947 Art. 3 E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,che limitano di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del paese. Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività. Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. i i Cura la formazione e l elevazione professionale dei lavoratori Art. 41 L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. 7

8 Evoluzione storica delle leggi Nel periodo che va dal 1930 al 1945 vengono emesse leggi fondamentali sulla sicurezza del lavoro CODICE CIVILE - R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Art Tutela delle condizioni di lavoro L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro CODICE PENALE R.D. 19 ottobre 1930, n Art. 451 Omissione colposa di cautele contro gli Infortuni sul lavoro Art. 589 Omicidio colposo Art. 590 Lesioni personali colpose 8

9 Evoluzione storica delle leggi D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni i D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l igiene del lavoro 9

10 Verso la sicurezza Europea Direttive Sociali Europee degli anni /89 Direttiva quadro: miglioramento dei lavoratori sul lavoro 654/89 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 655/89 Sicurezza per le attrezzature di lavoro 656/89 Dispositivi Protezione Individuali 269/90 Movimentazione Manuale dei carichi 270/90 Sicurezza lavoro ai Video Terminali 394/90 Protezione da Agenti cancerogeni 679/90 Protezione da Agenti biologici 10

11 Verso la sicurezza Europea Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 recepisce la Direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Direttiva 89/391/CEE del Consiglio - 12 giugno 1989 Relativa all'attuazione attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 Il decreto oltre a recepire la 89/391/CEE recepisce anche alcune delle direttive particolari previste nella direttiva madre (attrezzature e luoghi di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti cancerogeni e biologici) 11

12 Verso la sicurezza Europea La Direttiva non definisce nel dettaglio norme tecniche da rispettare ma delinea un modello organizzativo per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro La Direttiva 89/391 comprende principi generali relativi alla: prevenzione dei rischi professionali, protezione della sicurezza e della salute, eliminazione o riduzione dei fattori di rischio, informazione, consultazione, partecipazione equilibrata, formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, emanazione di direttive generali per l'attuazione dei principi sopra elencati. 12

13 Verso la sicurezza Europea La Direttiva 89/391 si ispira ad una risoluzione della Comunità Europea del 7/ 7/ 85 denominata Nuovo Approccio La nuova politica accantona la vecchia normativa basata sul raggiungimento i dei requisiti minimi (DPR 547/55 o DPR 303/56) e impone una nuova cultura quella dei requisiti essenziali 13

14 Direttive Europee Le 8 direttive sociali europee sono state recepite nella legislazione l i italiana con la promulgazione del DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro / riordino coordinamento delle medesime in un corpo normativo unico Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Decreto Legislativo 20 agosto 2009, n

15 Decreto Legislativo 81/08 Titolo I: PRINCIPI COMUNI Titolo II: LUOGHI DI LAVORO Titolo III: USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Titolo IV: CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI Titolo V: SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Titolo VI:... Titolo XIII:. 306 ARTICOLI, 51 ALLEGATI 15

16 Decreto Legislativo 81/08 Norme abrogate Art a) DPR 27 aprile 1955, n. 547, DPR 7 gennaio 1956, n. 164, DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l articolo 64 (ISPEZIONI), DLGS 15 agosto 1991, n. 277, DLGS 19 settembre 1994, n. 626, DLGS 14 agosto 1996, n. 493, DLGS 14 agosto 1996, n. 494, DLGS 19 agosto 2005, n. 187; d) Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso. 16

17 Decreto Legislativo 81/08 Alcune importanti norme non sono state abrogate DPR 20/03/1956, n. 320, Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo DLGS 25 novembre 1996, n. 624, Industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto o sotterranee 17

18 Legge 123/07 delega al governo Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. D.Lgs. 106/09 18

19 Decreto Legislativo 106/09 Correzioni errori Principali Novità Modifica alla disciplina che regola i Documenti Valutazione Interferenze (DUVRI) Introduzione del sistema di qualificazione delle imprese dei lavoratori autonomi e i settori a particolare rischio infortunistico Modifiche per la data certa Formazione, informazione ione e addestramento Estensione della prescrizione obbligatoria 19

20 Decreto Legislativo 106/09 Principali Novità Proroga per la valutazione del rischio stress Maggiore integrazione tra Servizio Sanitario Nazionale e INAIL Modifica delle procedure di comunicazione del nominativo del RLS all INAIL Aggiornamento della disciplina inerente il potere di sospensione dell impresa Stop alle catene di deleghe Reintroduzione della visita medica preassuntiva 20

21 Decreto Legislativo 106/09 Principali Novità Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali Rivisitazione del sistema sanzionatorio con aggiornamento dei valori applicati alle sanzioni SISTEMA DI QUALIFICAZIONE IN SETTORI A PARTICOLARE RISCHIO INFORTUNISTICO Inizialmente si applica nel settore edile Verifica delle idoneità tecnico professionale delle imprese dei lavoratori autonomi edili Patente a punti ( attribuzione di un punteggio iniziale che misuri l idoneità ed eventuali successivi decrementi legati a comportamenti errati, sanzioni, divieti etc. ecc.) 21

22 Decreto Legislativo 106/09 Principali Novità È stata introdotta una procedura semplificata per l apposizione della data certa al documento di valutazione dei rischi o eventuale autocertificazione È possibile dimostrare la data certa con l apposizione della firma contemporanea in calce al documento da parte delle e figure aziendali coinvolte o in materia a di Salute e Sicurezza : Datore di lavoro RSPP RLS Medico competente 22

23 Decreto Legislativo 106/09 Principali Novità Qualora mancasse la firma di una delle figure sopra menzionate tale procedura decade e pertanto risulta necessario apporre data certa attraverso differenti modalità, ad esempio: Autoprestazione presso ufficio postale Atto di notaio Atto di pubblico ufficiale Posta elettronica certificata Firma digitale 23

24 Decreto Legislativo 106/09 Patente a punti per l edilizia Si rimane in attesa di ulteriori chiarificazioni attraverso successivi decreti legislativi 24

25 Decreto Legislativo 106/09 Formazione, Informazione e Addestramento t Rafforzata la necessità di migliore formazione, informazione e addestramento Necessità di documentare lo svolgimento delle suddette attività. 25

26 Decreto Legislativo 106/09 Potere di sospensione dell impresa Ove l impresa occupi un solo lavoratore si applicano le sole sanzioni ordinarie senza l obbligo di chiusura Aggiornamento delle gravi violazioni che possono portare alla sospensione dell attività imprenditoriale 26

27 Decreto Legislativo 106/09 Gravi Violazioni Violazioni che espongono a rischi di carattere Generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione Mancata formazione ed addestramento t Mancata costituzione servizio di prevenzione protezione e nomina del relativo responsabile Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza 27

28 Decreto Legislativo 106/09 Gravi Violazioni Violazioni che espongono al rischio di caduta dall alto Mancata fornitura del DPI contro le caduta dall alto Mancanza di protezione verso il vuoto Violazioni che espongono al rischio di seppellimento Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno 28

29 Decreto Legislativo 106/09 Gravi Violazioni Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavoro in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative procedurali idonea a proteggere i lavoratori dei conseguenti rischi Presenza dei conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative procedurali idonee a proteggere i lavoratori dei conseguenti rischi 29

30 Decreto Legislativo 106/09 Gravi Violazioni Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto i di terra, interruttore tt magnetotermico, interruttore differenziale) Errori materiali di compilazione, la parte sottolineata nella prima versione del decreto non era presente, pertanto le lavorazioni in questione esponevano rischio di sospensione attività imprenditoriale 30

31 Decreto Legislativo 106/09 Gravi Violazioni Violazione che espongono al rischio amianto Mancata notifica l organo di vigilanza prima dell inizio dei lavori che possono o comportare il rischio di esposizione o e all amianto 31

32 Decreto Legislativo 106/09 Lavoro Nero Rimane il limite del 20% dei lavoratori con contratti non regolari per l attuazione alla misura dalla sospensione dell attività ità imprenditoria i Viene escluso il caso di unico lavoratore dipendente con contratto non regolare 32

33 Decreto Legislativo 106/09 Estensione della Prescrizione Obbligatoria Viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda Viene istituito un analogo provvedimento per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa Obiettivo: ripristinare le condizioni di legalità e puntare alla risoluzione dei problemi La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni e non a quelli unicamente formali (notifiche, trasmissione documentazione, comunicazioni nomine, ecc. ecc.) 33

34 Decreto Legislativo 106/09 Estensione della Prescrizione Obbligatoria i Art. 301 (già( presente nel D.Lgs.81/08): alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro per le quali sia prevista la pena alternativa dell arresto o dell ammenda ovvero la pena della sola ammenda si applicano le disposizioni in materia di prescrizione l estinzione del reato del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n

35 Decreto Legislativo 106/09 Procedimento Verbale di accertamento del reato; - Comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero; - Prescrizione i da comunicare al contravventore t e per conoscenza al legale rappresentante dell'impresa; - Comunicazione al contravventore ed al Pubblico Ministero di accoglimento o meno della eventuale richiesta di proroga dei termini della prescrizione; - Verbale di verifica dell'adempimento; - Comunicazione al contravventore di ammissione al pagamento dell'ammenda; - Comunicazione al Pubblico Ministero di avvenuto adempimento alle prescrizioni e dell'eventuale eventuale pagamento; - Comunicazioni al Pubblico Ministero ed al contravventore di non avvenuto adempimento alle prescrizioni. 35

36 Decreto Legislativo 106/09 Estensione della Prescrizione Obbligatoria Art.301-BIS: estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione. in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall organo di vigilanza il mediante verbale del primo accesso ispettivo 36

37 Decreto Legislativo 106/09 Estensione della Prescrizione Obbligatoria SOSTITUZIONE INTEGRALE DELL ART.302 Definizione i i delle contravvenzioni i punite con la sola pena dell arresto per le contravvenzioni punite con la sola pena dell arresto (omessa valutazione rischio nei cantieri e mancato rispetto della sospensione attività imprenditoriali), il giudice può, su richiesta dell imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di 12 mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all articolo 135 del codice Penale (25000 lire per giorno). La sostituzione può venire solo quando siano state eliminate le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro

38 Decreto Legislativo 106/09 Estensione della Prescrizione Obbligatoria SOSTITUZIONE INTEGRALE DELL ART.302 La sostituzione non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale del verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ho parato la sostituzione senza che l imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico il reato si estingue 38

39 Prima sessione La delega di funzioni Utilizzo ed efficacia Relatore: Ing. C. Ceneda 39

40 La delega di funzioni Art. 16 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, i gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 40

41 La delega di funzioni Art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. DVR RSPP 41

42 La delega di funzioni Sentenza N del 20/11/2009 Corte di Cassazione Penale Responsabilità del delegato alla sicurezza in caso di delega invalida L'invalidità della delega - in base al principio di effettività - impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate In realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega 42

43 La delega di funzioni Sentenza N del 03/10/2008 Corte di Cassazione Penale Controllo del datore di lavoro sul delegato La delega di funzioni ad altro soggetto, per quanto formalmente corretta ed efficace, non può legittimare un sostanziale disinteresse del datore di lavoro - imprenditore, il quale è sempre tenuto ad esercitare un concreto controllo sul generale andamento della gestione dell'impresa e, in tale ambito, anche sulle funzioni delegate. La Sez.IV afferma la perdurante vigenza, in ogni caso, dell'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. 43

44 La delega di funzioni Sentenza N del 29/12/2008 Corte di Cassazione Penale La subdelega delle funzioni antinfortunistiche Un operaio che lavorava presso una macchina produttrice di tralicci metallici si era infortunato a seguito della rimozione di un carter di protezione. La macchina risultava irregolare in quanto non munita, come prescritto dalla normativa antinfortunistica, di un dispositivo automatico di blocco idoneo, nel caso di rimozione del carter di protezione, ad arrestare la messa in moto dei coltelli utilizzati per il taglio dei tralicci i e, per tale via, capace di impedire in ogni caso l'eventuale contatto dei medesimi coltelli in movimento con gli arti dei lavoratori addetti alla macchina. 44

45 La delega di funzioni Sentenza N del 29/12/2008 Corte di Cassazione Penale Il Dirigente delegato aveva a sua volta delegato il Preposto alla vigilanza anche sulla conformità delle macchine La delega era scritta Di chi è la responsabilità? 45

46 La delega di funzioni Sentenza N del 29/12/2008 Corte di Cassazione Penale Mancanza della misura antinfortunistica, la cui predisposizione ed attuazione spettava al dirigente delegato Omessa e, comunque, insufficiente vigilanza a sui comportamenti negligenti del preposto o su quelli imprudenti degli operai sull'uso improprio e pericoloso dei macchinari ai quali erano addetti. Con la subdelega conferita al preposto non dal datore di lavoro, ma impropriamente p dal dirigente, non gli era stato attribuito alcun autonomo potere di spesa in tema di sicurezza 46

47 La delega di funzioni 47

48 La delega di funzioni 48

49 Prima sessione Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Relatore: Ing. C. Ceneda 49

50 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Definizioni generali PERICOLO RISCHIO Il pericolo è la possibilità di essere dannoso di una sostanza, di una macchina, di una situazione di lavoro, di un modo di comportarsi. Il rischio invece nasce quando contemporaneamente abbiamo un pericolo ed un lavoratore esposto Non è il pericolo in quanto tale che danneggia il lavoratore, ma l esposizione al pericolo, cioè il rischio. 50

51 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi PERICOLO Proprietà o qualità intrinseca di un fattore (sostanza, attrezzo, macchina, ) potenzialmente in grado di causare danni Fonte, situazione o atto che può provocare un danno come una ferita, una malattia professionale o una combinazione di esse. (OHSAS 18001) SITUAZIONE RISCHIOSA Situazione in cui una persona è esposta ad uno o più pericoli 51

52 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi INFORTUNIO Un acido è un pericolo? L infortunio avviene se c è un pericolo? Un acido può provocare un infortunio?

53 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi RISCHIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO Combinazione delle probabilità dell accadimento di un evento pericoloso (o esposizione), e gravità della lesione o della malattia professionale che può essere causata da quell evento o esposizione (OHSAS 18001) Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui prestano la loro attività (81/08) Scopo: individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione ed elaborare il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza 53

54 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi SALUTE SICUREZZA stato di benessere fisico, mentale e sociale non solo assenza di malattia situazione certa e costante di non pericolo garantisce lo svolgimento di qualsiasi attività senza pregiudizio all integrità fisica e psichica Salute e sicurezza sul lavoro (Occupational health and safety-oh&s) OHSAS Condizioni e fattori che influenzano, o possono influenzare, la salute e la sicurezza dei dipendenti e altri lavoratori (inclusi i lavoratori temporanei e in appalto) visitatori e tutte le persone che accedono ai luoghi di lavoro 54

55 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi INFORTUNIO MALATTIE CORRELATE AL LAVORO evento traumatico che si verifica in occasione di lavoro in grado di causare lesioni o alterazioni dello stato di salute eventi acuti o cronici provocati o in relazione alla attività lavorativa svolta le malattie correlate al lavoro elencate in una specifica tabella sono MALATTIE PROFESSIONALI Condizione fisica o mentale avversa ed identificabile derivante o peggiorata da un attività lavorativa e/o legata a situazioni lavorative (OHSAS) 55

56 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi REGISTRO INFORTUNI monitoraggio INFORTUNI STRUMENTO ESSENZIALE PER IL CSE PER CONOSCERE L AZIENDA TERMOMETRO DEL CANTIERE 56

57 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi PROTEZIONE PREVENZIONE azioni attuate sia a livello collettivo che individuale id scopo: eliminare o ridurre il danno possibile in conseguenza di un evento indesiderato Primaria: individuare i rischi ed eliminarli/ridurli Secondaria: individuare le malattie in fase molto precoce Terziaria: impedire che una malattia già manifestatasi possa aggravarsi 57

58 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi PROTEZIONE E meglio la protezione della prevenzione? è vero il contrario, se si vuole avere la certezza di non essere e infilzato dal cavaliere a e avversario non è sufficiente l armatura, non si deve proprio partecipare al torneo

59 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Art. 18: Soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, soggetto che secondo il tipo e l organizzazione, dell impresa ha la responsabilità della stessa, in quanto titolare dei poteri decisionali i e di spesa Il Datore di Lavoro è il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza, e quindi il soggetto responsabile penalmente. Il datore di lavoro è il primo responsabile in relazione a: Organizzazione della sicurezza Valutazione lt i dei di Rischi Informazione e formazione Sorveglianza sanitaria 59

60 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Analisi che deve essere effettuata, in ogni ambiente di lavoro, per arrivare ad una stima del rischio, in base all identificazione dei pericoli, al fine di valutare i fattori di rischio per i lavoratori Identificazione del pericolo: Processo per il riconoscimento del pericolo esistente e definizione delle sue caratteristiche. (OHSAS 18001) RISCHIO: probabilità bilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione i ad un pericolo da parte di un lavoratore. OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori 60

61 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I fattori di rischio FISICI: rumore, vibrazioni, microclima, pressione atmosferica, radiazioni ionizzanti e non, illuminazione. CHIMICI: polveri, fumi, nebbie, gas, vapori. BIOLOGICI: virus, batteri, parassiti, ecc. RISCHIO DI INFORTUNIO: carenze delle macchine, mancanza di DPI, azioni imprudenti dei lavoratori, ecc. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: fatica fisica (es. per spostamento pesi, movimentazione carichi) fatica nervosa (es. per ritmi di lavoro, stress lavoro correlato) 61

62 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Il Testo Unico prevede la stesura di un documento (artt. 28 e 29) in cui venga analizzata tutta tt la realtà aziendale sotto il profilo statico (struttura) e sotto il profilo dinamico (attività) al fine di evidenziare i rischi che scaturiscono da eventuali carenze. DVR Documento di Valutazione dei Rischi Tale documento viene redatto e visionato dal Datore di Lavoro (DdL) insieme al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), consultando il Rappresentante t dei lavoratori (RLS) e il Medico Competente (MC). 62

63 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del PSC nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), (val. rischi non delegabile) all articolo 26, commi 1, lettera b) (informazione sui rischi), 2 (cooperazione e coordinamento), 3 (duvri), e 5 (COSTI), e all articolo l 29, comma 3 (rielaborazione DVR a seguito di modifiche processo produttivo) POS DVR 63

64 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Il d.lgs. n. 81/08 detta precise disposizioni per tipologie tipiche di rischio presenti sul lavoro Le attrezzature t di lavoro La segnaletica I D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali) La movimentazione manuale dei carichi Il lavoro al computer (videoterminali) La protezione dagli agenti cancerogeni e chimici La protezione dagli agenti biologici Lo stress 64

65 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi La valutazione dei rischi deve essere rielaborata e pertanto il DVR deve essere aggiornato quando siamo di fronte alle seguenti ipotesi: Modifiche processo produttivo Modifiche organizzazione i del lavoro Evoluzione della tecnica, della prevenzione o protezione Dopo il verificarsi di infortuni significativi Dopo che i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendano necessario L AGGIORNAMENTO DEVE ESSERE FATTO ENTRO 30 GIORNI!!! 65

66 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Art. 36 Informazione dei lavoratori Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda 66

67 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Ogni lavoratore deve ricevere una adeguata informazione su: I rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle proprie attività i La lotta antincendio, L evacuazione dei lavoratori, Il primo soccorso I nominativi degli addetti PS e ASE I nominativi del Responsabile del SPP (RSPP) e del Medico Competente 67

68 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Devono essere organizzati corsi per tutti i lavoratori che devono ricevere una adeguata formazione sulla sicurezza Corsi specifici di formazione Luoghi di lavoro Uso delle attrezzature di lavoro Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) movimentazione manuale dei carichi (MMC) Uso del computer (VDT) Protezione dagli agenti chimici, cancerogeni e biologici 68

69 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Stress da lavoro correlato Percorso metodologico Valutazione rischio per gruppi omogenei di lavoratori Eventi sentinella Fattori contenuto t lavoro Fattori contesto lavoro Valutazione preliminare Eventuali misure correttive Valutazione approfondita 69

70 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Stress da lavoro correlato 31/12/2010 data di decorrenza dell obbligo previsto dall art.28 deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. La programmazione temporale e l indicazione del termine finale delle attività individuate nel percorso metodologico devono essere riportate nel DVR. Gli organi di vigilanza, ai fini dell adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo. 70

71 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Organizzazione della Sicurezza Dopo aver effettuato le nomine e le designazioni il Datore di Lavoro costituisce il SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE Il SERVIZIO, diretto e coordinato dal Responsabile del Servizio, non è un nuovo Ufficio o reparto all interno dell azienda 71

72 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Organizzazione della Sicurezza IL SERVIZIO è costituito dall insieme dei mezzi, dei sistemi e delle persone designate e nominate e che svolgono precisi compiti nell organizzazione della sicurezza. Ogni persona facente parte del Servizio deve essere FORMATO e ricevere una LETTERA DI NOMINA 72

73 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Datore di Lavoro Dirigenti Preposti Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione Addetti emergenze Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Medico Competente Tutti i lavoratori 73

74 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Nominato dal Datore di Lavoro, deve essere in possesso di specifiche caratteristiche e requisiti professionali Accordo Governo- Regioni e Provincie Autonome del 26 gennaio 2006 l'accordo tra il Governo e le Regioni attuativo dell'art. 2, com.2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.195/2003 definisce contenuti della formazione di Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione Anche se non rientra tra i soggetti sanzionabili per inosservanza di obblighi, il Responsabile del SPP deve svolgere i propri compiti con prudenza, perizia e diligenza. 74

75 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza I compiti specifici del RSPP e degli ASPP Identificare le fonti di rischio Effettuare la valutazione (con il Datore di Lavoro) Individuare le misure di sicurezza (misure preventive e protettive e sistemi di controllo) Elaborare le procedure di sicurezza per le attività a rischio Proporre programmi di informazione e formazione Partecipare ed organizzare la Riunione Periodica Fornire ai lavoratori le informazioni sulla sicurezza del lavoro 75

76 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori fanno capo, congiuntamente al Datore di Lavoro,aiDirigenti e ai Preposti, nell ambito delle rispettive attribuzioni e competenze Datore di Lavoro Dirigente Preposto Lavoratore 76

77 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Dirigenti e Preposti hanno il compito fondamentale di verificare la concreta attuazione delle procedure di sicurezza sul lavoro stabilite dall'azienda. (destinatari legislativamente di obblighi e responsabilità penali) Anche prescindendo da una formale investitura da parte del datore di lavoro, il preposto (anche di fatto) sarà comunque obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica 77

78 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Dirigenti e Preposti Principio dell effettività Art Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni ioni di garanzia relative e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (ovvero DdL, Dirigente e Preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. 78

79 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Il Datore di lavoro, in relazione alla propria azienda e dei rischi ipotizzati, deve designare i lavoratori incaricati di gestire le possibili Emergenze Compiti degli addetti sono quelli di attuare: le misure di prevenzione e protezione incendi l evacuazione delle persone in caso di pericolo grave ed immediato il salvataggio di persone che si trovino in condizione di pericolo il pronto soccorso Il lavoratori idesignati inon possono se non per un giustificato ifi motivo rifiutare la designazione 79

80 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Gli Addetti al Primo Soccorso devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate Il riferimento normativo è il Decreto Ministeriale 15 luglio n. 388 Nel DM sono definiti i requisiti e la formazione degli addetti al primo soccorso 80

81 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Decreto Ministeriale 15 luglio n

82 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Decreto Ministeriale 15 luglio n

83 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione i sono quelli indicati negli allegati al Decreto Ministeriale 15 luglio n. 388 La dotazione minima deve essere integrata sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e deve esserne costantemente assicurata la completezza ed il perfetto stato d'uso Alcune integrazioni possibili: in generale: acqua ossigenata, bende elastiche, coperta isotermica; in relazione a rischi specifici: bombola d'ossigeno, stecche e collari immobilizzanti; in caso di elevato rischio traumatologico: barella a cucchiaio con cinghie 83

84 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Con uno specifico Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 Sono state t determinate t le modalità per lo svolgimento dei compiti degli Addetti antincendio ed evacuazione Frequenza ad uno specifico corso della durata variabile in base al rischio di incendio del luogo di lavoro rischio basso medio alto Ore corso uffici con oltre 500 dipendenti 84

85 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS - art. 47) è una persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il compito del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS) è diverso da quello dei RAPPRESENTANTI SINDACALI (RSU) 85

86 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza 1 RLS sino a 200 dipendenti per Unità Produttiva 3 RLS da 201 a 1000 dipendenti per Unità Produttiva 6 RLS oltre i 1000 dipendenti per Unità Produttiva I Rappresentanti dei Lavoratori, dopo l elezione devono partecipare ad un apposito corso di formazione della durata di 32 ore. Argomenti e modalità sono precisati nel Decreto del 16 gennaio 1997 Nelle aziende da 1 a 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno - Nelle aziende con più di 15 dipendenti il RLS può essere eletto direttamente o designato dai rappresentanti ti Sindacali 86

87 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza I Rappresentanti dei Lavoratori, in cantiere sono nominati o scelti tra gli RLST Art. 92. comma 1) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori d) verifica l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere 87

88 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Art del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 1. Prima dell accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo. 88

89 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Attribuzioni RLS (art.50) Può accedere in tutti i luoghi di lavoro E consultato in ordine alla nomina RSPP, valutazione dei rischi, designazione degli Addetti alla Prevenzione Incendi, evacuazione e Primo Soccorso Riceve le informazioni i i e la documentazione aziendale utile Riceve le informazioni provenienti dall ASL Promuove ed attua misure di prevenzione idonee per i lavoratori Formula osservazioni alle autorità di vigilanza Partecipa alla Riunione Periodica art. 35 Avverte il Responsabile del Servizio dei rischi individuati Può fare ricorso alle autorità competenti 89

90 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Ciascun lavoratore deve.. I soggetti della sicurezza Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute Tener conto della sicurezza delle altre persone (presenti sul luogo di lavoro) su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni Ogni lavoratore deve agire ed operare conformemente alla sua formazione ed in base alle istruzioni e ai mezzi forniti 90

91 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Diritti e Doveri dei Lavoratori Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale Utilizzano correttamente macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto ed altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione 91

92 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Diritti e Doveri dei Lavoratori Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori Segnalano immediatamente al Datore di Lavoro, Dirigente o Preposto, le deficienze i dei macchinari i e dei dispositivi iti i di protezione, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza 92

93 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi I soggetti della sicurezza Diritti e Doveri dei Lavoratori In caso di urgenza, si adoperano direttamente nell ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori Si sottopongono ai controlli sanitari previsti Contribuiscono assieme al Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti, all adempimento di tutti gli obblighi imposti dall Autorità competente o comunque necessari per tutelare t la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 93

94 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Vigilanza e Sanzioni La vigilanza è svolta per verificare l applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro L attività di Vigilanza è svolta da: ASL A.S.L. (Azienda Sanitaria i Locale) Direzione Provinciale del Lavoro Vigili del Fuoco Tutti gli organi di polizia giudiziaria 94

95 Obblighi inerenti la valutazione dei rischi Vigilanza e Sanzioni Datori di lavoro e Dirigenti I lavoratori Le sanzioni puniscono con l arresto o con l ammenda le contravvenzioni commesse da Preposti Progettisti, fabbricanti, installatori 95

96 Prima sessione Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera Relatore: Ing. P. Lozi 96

97 Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera La verifica del datore di lavoro in merito all idoneità tecnico professionale dell impresa appaltatrice La gestione delle interferenze nelle lavorazioni 97

98 Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera Art. 26 comma 1 In caso di affidamento: di lavori, servizi e forniture all impresa interno propria azienda singola attività ità produttiva ambito ciclo produttivo disponibilità giuridica dei luoghi Il datore di lavoro deve ottemperare ai seguenti obblighi 98

99 Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera a) Verifica idoneità tecnico professionale acquisizione certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato acquisizione autocertificazione dell impresa esecutrice o del lavoratore autonomo del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (rif. Allegato XVII D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) b) Fornisce a chi svolge le attività informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi dove si dovrà operare e sulle misure di sicurezza (emergenze, ecc.) 99

100 Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera Verifica idoneità tecnico professionale DVR Imprese esecutrici: DURC Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione di cui all art art.14 del D.Lgs.81/08 Lavoratori autonomi: Documentazione macchine, attrezzature e opere provvisionali Elenco DPI Attestati formazione e idoneità sanitaria (ove richiesti) DURC 100

101 Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera La verifica dell idoneità tecnico professionale nel caso di subappalti è onere dell impresa affidataria Il committente deve richiedere evidenza di tale verifica in modo da accertarsi che la stessa sia stata t effettuata t con i criteri i individuati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. 101

102 Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera Art. 26 comma 2 I datori di lavori, compresi i subappaltatori devono: a) Cooperare all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto b) Coordinare gli interventi di protezione prevenzione al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte olte nelle lavorazioni 102

103 Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera Art. 26 comma 3 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze D.U.V.R.I. 103

104 Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera Interferenza Contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi immessi i nel luogo di lavoro del committente t dalle lavorazioni i dell appaltatore lt t esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria dell appaltatore lt t derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell attività appaltata) 104

105 Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera 105

106 Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera Il D.U.V.R.I. deve e essere e sempre e allegato ai contratti; tale documento non è previsto per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiale o attrezzature, nonché ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni (attenzione rischi particolari o allegato XI D.Lgs.) Il D.U.V.R.I. deve essere sempre aggiornato in relazione all evoluzione l dei lavori ed eventualmente t integrare i costi della sicurezza definiti prima dell inizio delle attività 106

107 Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera Art. 26 comma 5 Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al , di cui agli articoli 1559,, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui sopra non sono soggetti a ribasso. 107

108 Obblighi connessi ai contratti d appalto e d opera Art. 26 comma 6 Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture 108

109 Modifiche alla disciplina degli obblighi connessi ai contratti di appalto EVOLUZIONE DUVRI D.Lgs. D.Lgs. 81/08 106/09 Affidamento lavori, servizi e forniture Disponibilità giuridica Adeguamento documento in funzione dell evoluzione dei lavori Casi di non applicazione Non coincidenza fra datore di lavoro e committente, t modalità redazione 109

110 Modifiche alla disciplina degli obblighi connessi ai contratti di appalto Lavori, servizi e forniture Lavori: Manutenzione ordinaria e straordinaria Ristrutturazione Impiantistica i i Forniture: Distribuzione materiali ufficio Macchinari ingombranti Ecc. Servizi: Indagini progettuali (carotaggi, rilievi, ecc.) Mensa Pulizie Guardiania 110

111 Modifiche alla disciplina degli obblighi connessi ai contratti di appalto Disponibilità giuridica Per disponibilità giuridica dei luoghi si intende evidentemente che i luoghi in cui verranno eseguiti i lavori, i servizi i o le forniture sono di proprietà o posseduti o detenuti a diverso titolo - per contratto o convenzione dal Datore di Lavoro Committente 111

112 Modifiche alla disciplina degli obblighi connessi ai contratti di appalto Casi non applicazione Servizi natura intellettuale: Sviluppo software Consulenze Sviluppo progetti Mere forniture Materiali vari senza posa in opera o modalità particolari di trasporto Lavori, servizi o forniture con durata inferiore ai due giorni (escludendo i casi in cui si sia in presenza dei rischi indicati nell allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 112

113 Modifiche alla disciplina degli obblighi connessi ai contratti di appalto Caso Particolare : non coincidenza fra datore di lavoro e committente dei lavori, servizi o forniture Il committente redige il DUVRI che viene allegato al contratto Il soggetto presso il quale si svolgono le attività deve integrare il DUVRI prima dell inizio i i dei lavori DUVRI generico riportante rischi standard relativi alla tipologia di attività da svolgere DUVRI integrato deve essere sottoscritto dall esecutore e inserito nel contratto d appalto 113

114 Modifiche alla disciplina degli obblighi connessi ai contratti di appalto Valutazione costi della sicurezza Prezziari standard utilizzati: Tariffe DEI Tariffe regionali Tariffe camere di commercio (provinciali) Tariffe Comitato Paritetico Territoriale (provinciali) In casi particolari possono essere definiti nuovi prezzi ad opera del redattore del documento (es. impianti abbattimento polveri in gallerie grisutose) 114

115 Prima sessione Modifiche alla disciplina della sorveglianza sanitaria Relatore: Ing. C. Ceneda 115

116 Modifiche alla disciplina della sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal Medico Competente: - nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; - qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende: - visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (cantiere). - visita medica in occasione del cambio mansione e alla cessazione del rapporto di lavoro Elenco dei soggetti esposti a rischio -> DVR ATTIVITA Prenotazione Visita it Medica Comunicazione del giudizio di IDONEITA (in forma riservata) 116

117 Modifiche alla disciplina della sorveglianza sanitaria Decreto Legislativo 106/09 Reintroduzione della Visita Medica Preassuntiva Con la precedente normativa visita preventiva, non preassuntiva Reintrodotta tt la visita it medica preassuntiva Il medico competente verifica l idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione 117

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