L esportazione dei Beni Duali, normativa comunitaria e nazionale; indicazioni operative

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1 L esportazione dei Beni Duali, normativa comunitaria e nazionale; indicazioni operative Oliver Simon Schenker Italiana s.p.a. Parma, gennaio 2014 Schenker Italiana S.p.A. 1

2 IL CONTROLLO ALL ESPORTAZIONE, VALUTAZIONE INTEGRATA VALUTAZIONE DEL PAESE DI DESTINAZIONE VALUTAZIONE DEL SOGGETTO ( PERSONE O ENTI ) VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL BENE DUALE NON DUALE AUTORIZZAZIONE LIMITAZIONI / DIVIETI SPECIFICI PER IL PAESE Schenker Italiana S.p.A. 2

3 NORMATIVA COMUNITARIA REGOLAMENTO BASE Regolamento CE 428 /2009 istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso Regolamento UE 1232/2011 Nuove Autorizzazioni Generali Regolamento UE 388/2012 Aggiornamento dell elenco dei beni duali Schenker Italiana S.p.A. 3

4 NORMATIVA NAZIONALE Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n.96, Attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1 marzo 2002, n. 39. Decreto 4 agosto 2003 autorizzazione generale nazionale. Schenker Italiana S.p.A. 4

5 DEFINIZIONE DI BENE A DUPLICE USO «prodotti a duplice uso» ( Reg. CE 428/2009 ) i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari; «materiali d armamento» ( Legge 185/90 e succ.mod. ) sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. Elenco dei mat.d armamento viene pubblicato con apposito D.M.elenco ALLEGATO I REG.CE 428/2009 ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO Il presente elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche Schenker Italiana S.p.A. 5

6 DEFINIZIONI «esportazione» ( Reg. CE 428/2009 ) -un regime di esportazione ai sensi dell articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario); -una riesportazione, ai sensi dell articolo 182 di detto codice, esclusi i prodotti in transito; e -la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori della Comunità europea; comprende la messa a disposizione in forma elettronica di tale software e tecnologie a persone giuridiche e fisiche e a consorzi al di fuori della Comunità. L esportazione include anche la trasmissione orale di tecnologia quando tale tecnologia è descritta al telefono; Schenker Italiana S.p.A. 6

7 DEFINIZIONI «esportatore» ( Reg. CE 428/2009 ) è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio: i) per conto della quale è resa una dichiarazione d esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto l esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità; ii) che decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori della Comunità. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella Comunità; Schenker Italiana S.p.A. 7

8 DEFINIZIONI «destinatario» Dlgs n.96 s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che importi i beni a duplice uso esportati e che detenga anche la facoltà di alienarli. «utilizzatore finale» Dlgs n.96 si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i beni a duplice uso esportati Schenker Italiana S.p.A. 8

9 REG.CE 428/2009 CAPO II AMBITO D APPLICAZIONE Articolo 3. L esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell elenco di cui all allegato I è subordinata ad autorizzazione. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma degli articoli 4 o 8, anche l esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell elenco di cui all allegato I. Articolo 4, p.1 L esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell elenco di cui all allegato I è subordinata ad un autorizzazione nel caso in cui l esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all individuazione, all identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi Articolo 4, p.8 Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2603/69. Schenker Italiana S.p.A. 9

10 REG.CE 428/ LE AUTORIZZAZIONI - AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE SPECIFICA è un autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso AUTORIZZAZIONE GLOBALE DI ESPORTAZIONE è un autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL UNIONE è un autorizzazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti d uso elencati negli allegati da II bis a II septies AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE NAZIONALE è un autorizzazione all esportazione concessa a norma dell articolo 9, paragrafo 2, e definita dalla legislazione nazionale conformemente all articolo 9 e all allegato III c Schenker Italiana S.p.A. 10

11 REG.CE 428/ ALTRE AUTORIZZAZIONI - AUTORIZZAZIONE PER ESPORTAZIONE DI BENI A DUPLICE USO NON COMPRESI NELL ALL.I ( CATCH ALL) l esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell elenco di cui all allegato I è subordinata ad un autorizzazione nel caso in cui l esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro. AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE I servizi di intermediazione relativi a prodotti a duplice uso compresi nell elenco di cui all allegato I sono subordinati alla presentazione di un autorizzazione nel caso in cui l intermediario sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è residente o stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all articolo 4, paragrafo 1 AUTORIZZAZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL INTERNO DELLA U.E. DI BENI DUALI DELL ALL.IV per il trasferimento all interno della Comunità dei prodotti a duplice uso di cui all allegato IV è richiesta un autorizzazione. I prodotti di cui all allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un autorizzazione generale. L AUTORIZZAZIONE E CONCESSA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO IN CUI È STABILITO L ESPORTATORE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI HANNO VALIDITÀ SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ Schenker Italiana S.p.A. 11

12 AUTORIZZ. INDIVIDUALI - SPECIFICA E GLOBALE LE AUTORIZZAZIONI VENGONO RILASCIATE DALL AUTORITA NAZIONALE PREVIO PARERE DEL COMITATO CONSULTIVO INTERMINISTERIALE ( TRANNE QUELLE GENERALI U.E. E NAZIONALI ) CHE SI RIUNISCE CON CADENZA, GENERALMENTE, MENSILE. IL COMITATO, DISPOSTO DALL ART.11 DEL DLGS 96/2003, PUO RIMANDARE L ESAME DI UNA PRATICA PER MOTIVI ISTRUTTORI. 60 giorni + 90 gg LA MODULISTICA E LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PRESENTE SUL SITO UNITAMENTE A SPECIFICI MODULI INFORMATIVI UTILI PER L ISTRUTTORIA DELLA PRATICA. IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I BENI DUAL-USE NON E UN ATTO DOVUTO O AUTOMATICO. LE AUTORIZZAZIONI POSSONO ESSERE NEGATE, ANNULLATE, REVOCATE,SOSPESE O SUBORDINATE A PARTICOLARI CONDIZIONI CHE L ESPORTATORE DEVE RISPETTARE. E OPPORTUNO INSERIRE SPECIFICHE CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L EVENTUALITA DI MANCATO RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE. Schenker Italiana S.p.A. 12

13 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SPECIFICA INDIVIDUALE VALIDA 12 MESI PER L ESPORTAZIONE VERSO UNO SPECIFICO UTILIZZATORE FINALE DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE SPECIFICA : Domanda su modulo comunitario Visura certificato camerale attestante i poteri di firma del legale rappresentante o suo delegato Copia del contratto di vendita o dell ordine di acquisto Dichiarazione di uso finale (End User Statement) o Certificato di uso finale (End User Certificate) Modulo Informativo Autorizzazione di esportazione specifica individuale - Parte A e Parte B Specifiche tecniche del materiale, limitatamente a quello riportato nella domanda di autorizzazione Company profile del destinatario/utilizzatore finale del materiale Schenker Italiana S.p.A. 13

14 LA DICHIARAZIONE DELL UTILIZZATORE FINALE E. U. S. - End User Statement - E IL DOCUMENTO PIU IMPORTANTE DELL ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE. DEVE CONTENERE TUTTI GLI ELEMENTI ELENCATI ALL ART.4, PAR.4 DEL DLGS N.96 DEVE ESSERE REDATTO E SOTTOSCRITTO ESCLUSIVAMENTE DAL REALE UTILIZZATORE FINALE NON PUO ESSERE RESO DA ALTRI SOGGETTI ( AGENTI, INTERMEDIARI, ALTRI SOGGETTI COMMERCIALI ) DEVE ESSERE TIMBRATO E FIRMATO E DEVE PERVENIRE IN ORIGINALE L E.U.C., END USER CERTIFICATE, E UNA DICHIARAZIONE DI UT.FINALE RILASCIATA DA AUTORITA GOVERNATIVA Schenker Italiana S.p.A. 14

15 E.U.S. INDICAZIONI OPERATIVE E NECESSARIO VALUTARE ACCURATAMENTE L E.U.S. CHE SI RICEVERA DALL UT. FINALE. CONTROLLARE : -CHIARA E DETTAGLIATA DESCRIZIONE DEI BENI -VALORE E DESCRIZIONE DEI BENI COINCIDENTI CON QUELLI RIPORTATI SUI DOCUMENTI COMMERCIALI ( ORDINI, CONTRATTI, ) -CHIARA DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA E DEL LUOGO DI UTILIZZO FINALE -CHIARA IDENTIFICAZIONE DEL FIRMATARIO -PRESENZA DI TUTTI GLI IMPEGNI RICHIESTA DALLA NORMA ( art.4 Dlgs 96/2003) Schenker Italiana S.p.A. 15

16 DOMANDA INDICAZIONI OPERATIVE : E IMPORTANTE PORRE LA MASSIMA ATTENZIONE NEL VERIFICARE LA DOCUMENTAZIONE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE ALL AUTORITA E NECESSARIO DARE ALL AUTORITA, TRAMITE APPROPRIATI DOCUMENTI, LA MASSIMA CHIAREZZA NELL INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL OPERAZIONE, DEI SOGGETTI COINVOLTI, DELLA FIGURA DELL UTILIZZATORE FINALE. PUO ESSERE UTILE FORNIRE UNA SINTETICA RELAZIONE ESPLICATIVA SULL OPERAZIONE COMMERCIALE E IMPORTANTE FORNIRE DOCUMENTAZIONE TECNICA CHIARA ED ESAUSTIVA COMPILARE IN MANIERA COMPLETA I MODULI INFORMATIVI A & B PRESENTI SUL SITO WEB DEL MI.S.E. Schenker Italiana S.p.A. 16

17 DOMANDA AUTORIZZAZIONE GLOBALE UN OPERATORE OCCASIONALE NON PUO OTTENERE IL RILASCIO DI UN AUTORIZZAZIONE GLOBALE E VALIDA, NON PIU DI 3 ANNI, PER L ESPORTAZIONE DI TIPI O CATEGORIE DI BENI D.U. PER UNO O PIU UTILIZZATORI FINALI E/O UNO O PIU PAESI DI DESTINAZIONE DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE GLOBALE : Domanda su modulo comunitario Visura certificato camerale attestante i poteri di firma del legale rappresentante o suo delegato Dichiarazione di impegno ai sensi dell art. 5, comma 5, del d. Lgs n.96/2003 Fotocopia del documento d identità del firmatario Modulo Informativo Autorizzazione globale di esportazione Specifiche tecniche del materiale riportato nella domanda di autorizzazione Schenker Italiana S.p.A. 17

18 AUT. GLOBALE, OBBLIGHI DELL ESPORTATORE (Dlgs 96/2003 )..l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni: a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i beni a duplice uso e per i Paesi di destinazione in essa indicati; b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»; c) richiedere in sede di conclusione del contratto ovvero di accettazione della proposta contrattuale una dichiarazione di impegno del committente estero e/o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i beni a duplice uso oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile l'esportatore trasmette all'autorità competente per posta, o fax una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito). Art.7 Obbligo di conservazione della documentazione per tre anni Schenker Italiana S.p.A. 18

19 AUTORIZZAZIONI GENERALI COMUNITARIE REG.UE 1232/2011, CHE MODIFICA IL REG.CE 428/2009, INTRODUCE CON EFFETTO DA GENNAIO 2012 GLI ALLEGATI DA IIBIS A II SEPTIES. A.G.E.U. n.eu001 NUOVE A.G.E.U. ( AUTORIZZAZIONI GENERALI DELL UNIONE ) A.G.E.U.n.EU002 A.G.E.U.n.EU003 A.G.E.U. n.eu004 A.G.E.U.n.EU005 A.G.E.U.n.EU006 Schenker Italiana S.p.A. 19

20 AUTORIZZAZIONI GENERALI COMUNITARIE ISTRUZIONI NAZIONALI : CIRCOLARE MI.S.E. PCI /79931 A.G.E.U. CIRCOLARE MI.S.E. PCI/79932 GENERALE NAZIONALE NUOVO MODELLO DI NOTIFICA PER A.G.E.U. NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE RIEPILOGATIVA SEMESTRALE PER L OTTENIMENTO DELLE A.G.E.U. L ESPORTATORE NON DEVE PRESENTARE UNA DOMANDA MA PROCEDE AD UNA NOTIFICA ALL AUTORITA. LE A.G.E.U. SONO RILASCIATE SENZA L ESAME DEL COMITATO CONSULTIVO Schenker Italiana S.p.A. 20

21 A.G.E.U.- RICHIESTA E CONDIZIONI - REG.CE 428/2009: Condizioni e requisiti per l uso della presente autorizzazione Gli esportatori che usano la presente autorizzazione (EU 001) notificano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti il proprio primo uso della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha luogo la prima esportazione. Gli esportatori segnalano inoltre nel documento amministrativo unico che stanno usando tale autorizzazione EU 001 tramite l'apposizione del riferimento X002 nella casella 44. I requisiti in materia di notifica connessi con l utilizzazione della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri. Uno Stato membro può chiedere agli esportatori stabiliti nel suo territorio di effettuare la registrazione precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione Schenker Italiana S.p.A. 21

22 A.G.E.U.- RICHIESTA E CONDIZIONI - CIRCOLARE MI.S.E. PCI/79931 DEL : OBBLIGO DI NOTIFICA ALL AUTORITA NAZIONALE NEI 30 GIORNI PRIMA DEL PRIMO USO DELL A.G.E.U., CIOE DELLA PRESENTAZIONE IN DOGANA DEI DOCUMENTI DI ESPORTAZIONE. INOLTRO ALL AUTORITA NAZIONALE, ENTRO 30 GIORNI DALLA FINE DI OGNI SEMESTRE CIVILE, DI UNA LISTA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE. L A.G.E.U. EU001 ANNULLA AUTOMATICAMENTE L AUTORIZZAZIONE GENERALE COMUNITARIA RILASCIATA PRIMA DELL ENTRATA IN VIGORE DEL REG.UE 1232/2011. UN AUTORIZZAZIONE GENERALE COMUNITARIA IN POSSESSO DELL OPERATORE PRIMA DELL ENTRATA IN VIGORE DEL REG UE 1232/2011 NON POTRA PIU ESSERE UTILIZZATA PER LE MERCI DI CUI ALL ALL.II OCTIES. Schenker Italiana S.p.A. 22

23 TIPOLOGIE DI A.G.E.U. Nuove AGEU Schenker Italiana S.p.A. 23

24 ULTERIORI ADEMPIMENTI AUTORIZZAZIONE GENERALE COMUNITARIA : APPORRE SU DOCUMENTI DI VIAGGIO LA DIZIONE ( Allegato 2 Dlgs 96/2003 ) «La merce oggetto della presente esportazione é esportata con autorizzazione generale comunitaria che può essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX La merce non può essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorità italiane e può essere riesportata secondo le normative nazionali». Schenker Italiana S.p.A. 24

25 AUTORIZZAZIONE GENERALE NAZIONALE - DLGS 96/20003 UTILIZZABILE PER LE SEGUENTI DESTINAZIONI : ARGENTINA ANTARTIDE BASE ITALIANA COREA DEL SUD TURCHIA UTILIZZABILE PER L ESPORTAZIONE DI TUTTI I PRODOTTI A DUPLICE USO DELL ALL.I DEL REG. CE 428/2009 AD ESCLUSIONE DI : -TUTTI I PRODOTTI DELL ALLEGATO II OCTIES -PRODOTTI / CONDIZIONI / PAESI PREVISTI DALLE A.G.E.U. L AUTORIZZAZIONE GENERALE NAZIONALE E RILASCIATA SENZA L ESAME DEL COMITATO CONSULTIVO Schenker Italiana S.p.A. 25

26 AUT.GEN. NAZIONALE CONDIZIONI D USO - Art.6 Dlgs n.96 Il nominativo dell'esportatore viene iscritto in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale». I documenti di viaggio che accompagnano i beni a duplice uso esportati sulla base dell'autorizzazione generale comunitaria devono riportare la stampigliatura indicata nell'allegato 1 del presente decreto legislativo. «La merce oggetto della presente esportazione é esportata con autorizzazione generale nazionale che può essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: La merce non può essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorità italiane e può essere riesportata secondo le normative nazionali». ENTRO 30 GIORNI DALLA FINE DEL SEMESTRE L ESPORTATORE DEVE TRASMETTERE ALL AUTORITA, PER POSTA, , FAX, UNO SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE OPERAZIONI SVOLTE A SCARICO DELL AUTORIZZAZIONE. LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ESPORTAZIONI EFFETTUATE SULLA BASE DELLE AUT.GEN.LI DEVE ESSERE CONSERVATA PER NON MENO DI 3 ANNI DALLA FINE DELL ANNO IN CUI TALI OPERAZIONI SONO STATE EFFETTUATE. Schenker Italiana S.p.A. 26

27 CATCH ALL AUTORIZZAZIONE PER BENI NON COMPRESI NELL ALLEGATO I DEL REG.CE 428/2009 CATCH ALL APPLICABILE UNICAMENTE DOPO COMUNICAZIONE DELL AUTORITA ALL ESPORTATORE L AUTORITÀ PUÒ SOTTOPORRE QUALSIASI BENE (NON NELLA LISTA DUALE) AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALL ESPORTAZIONE, RICORRENDO ALCUNE CONDIZIONI. L APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA CATCH ALL PUÒ NASCERE SIA DALLA VOLONTÀ DELL AUTORITÀ CHE DA SEGNALAZIONE DELL IMPRESA LE MODALITA DI RICHIESTA SONO LE MEDESIME DELL AUTORIZZAZIONE SPECIFICA INDIVIDUALE Schenker Italiana S.p.A. 27

28 CATCH ALL Il Ministero notifica all esportatore, ed all Agenzia delle Dogane, che una determinata operazione non è più di libera esportazione, ma deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione. Vengono ben individuati nel provvedimento ministeriale: -il bene -il Paese di destinazione -il soggetto destinatario e/o utilizzatore finale e/o intermediario L esportatore, se é interessato a procedere, avvia la richiesta di autorizzazione. L applicazione di una Catch All non significa un divieto di esportazione. La clausola catch- all ha una durata di 3 anni e quindi ogni operazione identica dovrà, per 3 anni, essere subordinata all ottenimento dell autorizzazione. Schenker Italiana S.p.A. 28

29 AUTORIZZAZIONE SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE «servizi di intermediazione» -la negoziazione o l organizzazione di transazioni dirette all acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, -la vendita o l acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo. Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE APPLICABILE UNICAMENTE DOPO COMUNICAZIONE DELL AUTORITA ALL INTERMEDIARIO SIA PER BENI DUALI COMPRESI NELL ALL.I DEL REG.CE DEL 428/2009 CHE PER BENI ESCLUSI DALL ALLEGATO. Schenker Italiana S.p.A. 29

30 I TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI AUTORIZZAZIONE DI TRASFERIMENTO INTRACOMUNITARIO NECESSARIA SOLAMENTE PER I BENI ELENCATI NELL ALL.IV DEL REG CE 428/2009 O PER CASI SPECIFICI RICHIESTI DALL AUTORITA ( ART.22, P.2 REG CE 428/2009) SONO DISPOSTE ANCHE MISURE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVE PER TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI NON SUBORDINATI AD AUTORIZZAZIONE ART.22,P.8:.La documentazione e i registri relativi ai trasferimenti intracomunitari di prodotti a duplice uso elencati nell allegato I sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il trasferimento e sono presentati, quando ne facciano richiesta, alle autorità competenti dello Stato membro da cui i prodotti sono stati trasferiti ART.22,P.10:. I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all interno della Comunità dei prodotti a duplice uso elencati nell allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dalla Comunità. Tra i documenti commerciali pertinenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell ordine, fatture ed avvisi di spedizione. Schenker Italiana S.p.A. 30

31 MISURE DI CONTROLLO REG.CE 428/2009 ADEMPIMENTI AZIENDALI Articolo 20 ( già articolo 16 del reg CE 1334/2000) 1) Gli esportatori di prodotti a duplice uso ( e gli intermediari ) tengono dettagliati registri commerciali o la documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare: la descrizione dei prodotti a duplice uso; la quantità dei prodotti a duplice uso; il nominativo e l indirizzo dell esportatore e del destinatario; qualora siano conosciuti, l uso finale e l utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso. Art.16, par.5, Dlgs 96/2003 L'esportatore di beni a duplice uso che omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e registri commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, é punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a euro Schenker Italiana S.p.A. 31

32 Iran Regolamento UE 267/2012 e succ.modifiche MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELL IRAN RESTRIZIONI DI NATURA SOGGETTIVA = ENTI PERSONE RESTRIZIONI DI NATURA OGGETTIVA = TIPOLOGIE DI BENI ( DUALI E NON ) RESTRIZIONI DI NATURA FINANZIARIA = TRASFERIMENTO FONDI FINANZIAMENTO Schenker Italiana S.p.A. 32

33 Iran Regolamento UE 267/2012 e succ.modifiche MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELL IRAN Divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, alcuni beni e tecnologie, assistenza tecnica, elencati originari o meno dell Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran. Divieto di acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall Iran alcuni beni e le tecnologie elencati, indipendentemente dalla loro origine, petrolio greggio o prodotti petroliferi o petrolchimici originari dell Iran o esportati dall Iran. Divieto di : Acquisto di petrolio greggio o prodotti petroliferi e petrolchimici situati in Iran o originari dell Iran Trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi e petrolchimici originari dell Iran o esportati dall Iran in qualsiasi altro paese. Fornitura, diretta o indiretta, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi e petrolchimici originari dell Iran o esportati dall Iran. Schenker Italiana S.p.A. 33

34 Iran Regolamento UE 267/2012 MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELL IRAN Divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, importare, acquistare, trasportare, oro, metalli preziosi, diamanti, al o dal governo dell Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o Divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, direttamente o indirettamente, di banconote e monete coniate iraniane recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale dell Iran o a suo beneficio. Obbligo di autorizzazione per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, alcuni beni e tecnologie, assistenza tecnica, elencati originari o meno dell Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran L AUTORIZZAZIONE VIENE RILASCIATA DAL MI.S.E. CON LE MEDESIME MODALITÀ ED ALLE MEDESIME CONDIZIONI DELL AUTORIZZAZIONE SPECIFICA INDIVIDUALE DEL REG CE 428/2009 Schenker Italiana S.p.A. 34

35 Iran Regolamento UE 267/2012 Settore Dual USE ( all.i ) ALLEGATI Settore legato allo sviluppo nucleare ( all.ii e ) Beni esportabili dopo autorizzazione (all.iii ) Petrolio greggio e prodotti petroliferi ( all.iv ) Gas naturale ed altri idrocarburi gassosi ( all.iv. A) Prodotti petrolchimici ( all.v) Settore oil & gas ( all.vi A ) Settore costruzione, manutenzione, adattamento di navi e petroliere ( all.vib) Elenco oro, metalli preziosi, diamanti ( all.vii ) Software per processi industriali militare, nucleare, gas, petrolio, marina, aviazione, edile, finanziaria ( all.viia ) Grafite, metalli grezzi o semilavorati ( all.viib) Elenco persone ed entità ( all.viii e all.ix) Schenker Italiana S.p.A. 35

36 Iran Regolamento UE 267/2012 MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELL IRAN «persona, entità o organismo iraniani»: i) lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell'iran; ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran; iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran; iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, dentro o fuori dell'iran, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più delle persone o degli organismi suddetti; Schenker Italiana S.p.A. 36

37 Iran restrizioni su transazioni finanziarie Articolo 30 e 30 bis regolamento UE 267/2012 (mod.da reg.ce 1263/2012 del ) 1. I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un entità a un organismo iraniana/o sono trattati come segue: a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti se di importo superiore a EUR o equivalente; b) tutti gli altri trasferimenti di importo inferiore a EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti se di importo superiore a EUR o equivalente c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a EUR o equivalente occorre l autorizzazione preliminare delle autorità competenti. ======================= L autorizzazione è considerata concessa se l autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Schenker Italiana S.p.A. 37

38 Iran restrizioni su transazioni finanziarie DIPARTIMENTO DEL TESORO COMITATO SICUREZZA FINANZIARIA LE NOTIFICHE E LE AUTORIZZAZIONI POSSONO ESSERE INOLTRATE AL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA E NON DALLE IMPRESE. DALLE BANCHE LE IMPRESE DEBBONO PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALL INVIO AL C.S.F. SOLAMENTE IN CASO IN CUI USINO UNA BANCA NON DI DIRITTO COMUNITARIO O NON STABILITA NEL TERRITORIO DELLA U.E. NECESSITA DI COMPILAZIONE DI MODULI INFORMATIVI SUL PROFILO DELL OPERAZIONE E SUI SOGGETTI E BENI COINVOLTI Schenker Italiana S.p.A. 38

39 Iran Regolamento UE 359/2011 Regolamento UE 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran Congelamento fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi figuranti negli allegati al Reg. Divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature, assistenza tecnica, servizi, che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell allegato II Necessità di autorizzazione per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell allegato IV, (apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche ) originari o meno dell Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran. Divieto di fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell allegato IV, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell allegato IV o alla fornitura, all installazione, al funzionamento o all aggiornamento dei software elencati nell allegato IV, e servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet. Schenker Italiana S.p.A. 39

40 DUAL USE LE SANZIONI DLGS 96/ Chiunque, ai sensi del regolamento e del presente decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, é punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da a euro. 2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni é punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da a euro. 3. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 é disposta la confisca dei beni oggetto delle operazioni. 4. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento che non fornisce all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, le prescritte informazioni, é punito con la pena dell'arresto fino a due anni. 5. L'esportatore di beni a duplice uso che omette di comunicare le variazioni delle informazioni e dei dati intervenute dopo la presentazione della domanda, che omette di indicare sui documenti e registri commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, é punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a euro. Alla stessa sanzione é assoggettato colui il quale, su richiesta dell'autorità competente, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di beni a duplice uso. 6. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, é punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da a euro. 7. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 14, comma 2, é punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da a euro. 8. Chiunque effettua le operazioni di cui all'articolo 15 senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, é punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da a euro. E' sempre disposto da parte dell'autorità giudiziaria il sequestro del sito contenente le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 15. Schenker Italiana S.p.A. 40

41 SANZIONI DLGS 64/2009 IRAN 1. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 423/2007 e' punito con la pena della reclusione da tre a otto anni. ( violazione dei divieti ) 2. Chiunque effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento (CE) n. 423/2007, in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste, e' punito con la pena della reclusione da due a sei anni. ( esportazione senza autorizzazione ) 3. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 423/2007 e' punito con la pena della reclusione da due a sei anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, tale pena non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo. ( elusione volontaria dei divieti ) Schenker Italiana S.p.A. 41

42 Politica estera e di sicurezza Comune U.E. - P.E.S.C. SANZIONI Nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), l'ue applica misure restrittive al fine di perseguire gli obiettivi specifici della PESC stabiliti nel Trattato sull'unione Europea. Negli ultimi anni l'ue ha fatto spesso ricorso all'imposizione di sanzioni o misure restrittive sia in modo autonomo sia in attuazione di risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Le sanzioni sono uno strumento di natura diplomatica o economica che intende determinare un cambiamento per quanto riguarda attività o politiche, come le violazioni del diritto internazionale, dei diritti umani, dello stato di diritto o dei principi democratici. Le misure restrittive imposte dall'ue possono essere dirette contro governi di Paesi terzi, nonché contro entità non statali e persone fisiche o giuridiche (come gruppi terroristici e singoli terroristi). Esse possono comprendere embarghi sulle armi, altre restrizioni commerciali specifiche o generali (divieti di importazione e di esportazione), restrizioni finanziarie, restrizioni all'ammissione (divieti di visto o di viaggio) o altre misure che appaiano opportune a seconda dei casi. A seconda della natura del regime di sanzioni specifico, gli Stati membri sono chiamati a svolgere determinati compiti per quanto riguarda l'attuazione delle misure restrittive. Per l Italia, l autorità competente responsabile di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio è il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), presieduto dal Direttore generale del Tesoro e composto da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell Interno, del Ministero della Giustizia, della Banca d Italia, della Commissione nazionale per le Società e la Borsa, dell Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dell Unità di Informazione Finanziaria, della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia, dell Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale antimafia. Tratto da sito M.A.E. Schenker Italiana S.p.A. 42

43 APPROCCIO VERIFICA MISURE SPEFICHE PER IL PAESE DI DESTINAZIONE ( PRODOTTI + SANZIONI FINANZIARIE ) SCREENING SUGLI ATTORI DELL OPERAZIONE ( UT.FINALE, DESTINATARIO, INTERMEDIARI ) VERIFICA TECNICA SUI PRODOTTI - ALL.I REG CE 428/2009 O ALTRI ALLEGATI SPECIFICI ( IRAN, COREA NORD, ETC ) SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE, SE NECESSARIA MISURE DI CONTROLLO INTERNO Articolo 20 ( già articolo 16 del reg CE 1334/2000).. Gli esportatori di prodotti a duplice uso ( e gli intermediari ) tengono dettagliati registri commerciali o la documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti etc. Schenker Italiana S.p.A. 43

44 L ELENCO DEI BENI DUALI ALLEGATI AL REG. CE 428/2009 versione aggiornata dal Reg CE 388/2012 del 19 aprile 2012 ALLEGATO I ELENCO DEI BENI DUALI ALLEGATO II OCTIES BENI DUALI PER I QUALI NON SI PUO USARE AUT.GENERALE ALLEGATO IV BENI DUALI SOTTO AUTORIZZAZIONE ANCHE PER INTRA U.E. Schenker Italiana S.p.A. 44

45 ALLEGATO I ELENCO DEI BENI DUALI - Il presente elenco attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare l intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (CWC). INDICE Note Acronimi ed abbreviazioni Definizioni Categoria 0 Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali Categoria 3 Materiali elettronici Categoria 4 Calcolatori Categoria 5 Telecomunicazioni e «Sicurezza dell informazione» Categoria 6 Sensori e laser Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione Categoria 8 Materiale navale Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione Schenker Italiana S.p.A. 45

46 ALLEGATO I NOTE - NOTE GENERALI ALL ALLEGATO I 1 Per il controllo di beni progettati o modificati per uso militare si vedano i pertinenti elenchi dei singoli Stati membri. I riferimenti «cfr. anche elenco dei materiali di armamento» del presente allegato rimandano agli stessi elenchi. 2. Sono sottoposti ad autorizzazione per l esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell elenco che ne costituiscano l elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni. NB: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l elemento principale dei beni in esportazione. 3. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati. 4. In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch esse numeri CAS diversi. Schenker Italiana S.p.A. 46

47 ALLEGATO I NOTE ED ACRONIMI NOTA SULLA TECNOLOGIA NUCLEARE (NTN) (Da leggersi congiuntamente alla sezione E della categoria 0) NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT) (Da leggersi congiuntamente alla sezione E delle categorie da 1 a 9) NOTA GENERALE SUL SOFTWARE (NGS) ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI UTILIZZATI NEL PRESENTE ALLEGATO Gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati come termini definiti si trovano nelle «Definizioni dei termini usati nel presente allegato». Schenker Italiana S.p.A. 47

48 ALLEGATO I DEFINIZIONI DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO Le definizioni di termini tra «virgolette singole» saranno riportate in una nota tecnica che segue la pertinente voce. Le definizioni di termini tra «virgolette doppie» figurano nel modo seguente: NB: I riferimenti alle categorie sono riportati tra parentesi dopo le definizioni. «Accordabile» (6). Capacità di un «laser» di produrre energia continua su tutte le lunghezze d onda comprese nella gamma di più transizioni «laser». Un «laser» a selezione di riga produce lunghezze d onda discrete con una transizione «laser» e quindi non è considerato «accordabile». «Addensamento isostatico a caldo» (2). Processo di compressione di una fusione a temperature superiori a 375 K (102 C) in cavità chiusa tramite vari mezzi (gas, liquido, particelle solide ecc.) in modo da creare forze uguali in tutte le direzioni per ridurre o eliminare vuoti interni nella fusione. «Aeromobile» (1 7 9). Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante. NB: Cfr. anche «aeromobile civile». «Aeromobile civile» ( ). Il termine «aeromobile civile» comprende solo quei tipi di «aeromobili» elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell Aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari. NB: Cfr. anche «aeromobile» Schenker Italiana S.p.A. 48

49 ALLEGATO I CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE Categoria 0 Materiali nucleari, impianti ed apparecchiatur Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali Categoria 3 Materiali elettronici Categoria 4 Calcolatori Categoria 5 Telecomunicazioni e «Sicurezza dell informazione» Categoria 6 Sensori e laser Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione Categoria 8 Materiale navale Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione Ogni categoria è divisa a sua volta in 5 sottocategorie : xa Sistemi, apparecchiature e componenti xb Apparecchiature di collaudo, d ispezione e di produzione xc Materiali xd Software xe Tecnologia Schenker Italiana S.p.A. 49

50 L ELENCO DEI BENI DUALI ALLEGATI AL REG. CE 428/2009 versione aggiornata dal Reg CE 388/2012 del 19 aprile 2012 ALLEGATO I ELENCO DEI BENI DUALI I ALLEGATO II OCTIES BENI DUALI PER I QUALI NON SI PUO USARE AUT.GENERALE II ALLEGATO IV BENI DUALI SOTTO AUTORIZZAZIONE ANCHE PER INTRA U.E. IV Schenker Italiana S.p.A. 50

51 Oliver Simon Schenker Italiana s.p.a. Grazie per l attenzione! Tel Questo testo ha unicamente valore divulgativo, non impegnativo per l autore ogni riferimento deve essere fatto ai vigenti testi originali della normativa Schenker Italiana S.p.A. 51

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