Norme di piano: Variante agli articoli 7, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 bis, 32, 40, 41, 50

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1 Interventi non strutturali Norme di piano: Variante agli articoli 7, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 bis, 32, 40, 41, 50 Si riporta di seguito il testo degli articoli oggetto di variante. TITOLO I FINALITA, OBIETTIVI, STRUMENTI, AMBITI DI APPLICAZIONE, CONTENUTI DEL PIANO Articolo 7 Definizioni Ai fini del presente Piano si assumono le definizioni di seguito riportate. Alveo fluviale in modellamento attivo - E' definito come la porzione dell alveo raggiungibile dalle piene stagionali, che quindi non necessariamente corrisponde al letto di magra, ma che risulta comunque attualmente in modellamento attivo, caratterizzato da ciottolame mobile, depositi sabbiosi e limosi sciolti, mentre la vegetazione eventualmente presente è per lo più arbustiva. Il limite esterno, coincidente con il ciglio di sponda, è di norma facilmente determinabile. Nei casi di sponde variabili od incerte il limite è comunque identificabile, in quanto coincidente o con variazioni vegetazionali o con le colture agricole. Alveo relitto - Aree immediatamente adiacenti l alveo in modellamento attivo o con esso in diretta connessione, che caratterizzano la fascia dinamica del fiume, legata alle variazioni laterali dell asta principale. Tali aree, che di frequente mostrano evidenti segni di erosione dovuti all azione dilavante della acque, possono essere raggiunte dalle piene stagionali o possono favorire il transito ed il ristagno delle acque. Alveo relitto antropizzato - Aree immediatamente adiacenti l alveo in modellamento attivo o con esso in diretta connessione, adibite ad usi antropici e pertanto caratterizzate dalla presenza diffusa di opere edilizie e di urbanizzazione; in esse i segni dell erosione fluviale sono solo parzialmente riconoscibili o del tutto obliterati dalla attività antropica stessa. Aree a bassa probabilità di inondazione - Porzioni di territorio soggette ad essere allagate con tempo di ritorno (Tr) pari a 500 anni. Aree a moderata probabilità di inondazione - Porzioni di territorio soggette ad essere allagate con tempo di ritorno (Tr) pari a 200 anni. Aree ad elevata probabilità di inondazione - Porzioni di territorio soggette ad essere allagate con tempo di ritorno (Tr) pari a 30 anni. Aree di pertinenza fluviale Porzioni di territorio esterne all'alveo attivo del fiume, necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto definitivo previsto dal presente Piano e per la sua riqualificazione ambientale. Aree di pertinenza lacuale - Porzioni di territorio che comprendono le aree depresse esterne agli argini del lago di Massaciuccoli, generalmente al disotto del livello medio marino. Aree golenali Porzioni di territorio definite come le fasce a lato dell alveo fluviale in modellamento attivo, comprese tra le sponde del corso d acqua e gli argini maestri, nelle quali le acque si possono espandere in caso di piena.

2 Aree inondabili - Porzioni di territorio soggette ad essere allagate da un corpo idrico, caratterizzate da una probabilità di inondazione legata al tempo di ritorno di un evento. Autorità idraulica competente - Ente o Enti cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative e di controllo relative alla realizzazione di opere, al rilascio di autorizzazioni, omologazioni e concessioni, nonché alla manutenzione ed alla sorveglianza dei corsi d'acqua. Autorità competente - Ente o Enti cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative e di controllo relative alla realizzazione di opere, al rilascio di concessioni, alla manutenzione ed alla sorveglianza del territorio. Corsi d acqua minori Si considerano corsi d acqua minori quelli caratterizzati da un bacino complessivo di estensione inferiore a 5 km 2, privi di significative opere arginali e non pensili sulla pianura. Frana attiva Aree di versante che risultano in movimento al momento del rilevamento o non in atto ma ricorrenti, dove sono rilevabili indizi di movimenti recenti, testimoniati talora da accumuli non ancora modificati dagli agenti esogeni. Frana quiescente Aree di versante che, pur non mostrando attività al momento del rilevamento, per indizi geomorfologici o testimonianze (dirette, storiche, etc.) possiedono un oggettiva possibilità di riattivazione nell attuale sistema morfoclimatico in quanto non hanno esaurito la loro potenzialità di evoluzione, spesso modificate nell assetto morfologico anche con la formazione di un nuovo drenaggio superficiale Interventi di messa in sicurezza idraulica Interventi strutturali atti a ridurre e eliminare il rischio transitorio rispetto all evento contrassegnato da TR 200 anni. Per le aree definite dal presente piano come a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (aree AP e P2), che presentano criticità geomorfologiche derivate dalla loro connessione col corso d acqua, rappresentate nella Tavola 4, Carta delle aree di pertinenza fluviale lacuale, la messa in sicurezza idraulica, oltre al contenimento delle portate, deve comprendere anche la eliminazione delle fragilità geomorfologiche eventualmente presenti (erosione di sponda, instabilità dei terrazzi fluviali, ecc.). Per le suddette aree, qualora non risulti possibile eliminare tali fragilità geomorfologiche, la messa in sicurezza idraulica non è raggiungibile. Pericolosità da frana - Probabilità di accadimento di un determinato evento calamitoso (frana) in una determinata area. Pericolosità idraulica - Probabilità di accadimento di un determinato evento calamitoso (piena) in uno specifico periodo di tempo in una determinata area. Reticolo idraulico minore Le rete artificiale di fossi e canali, presente prevalentemente nelle aree di pianura, non ricompresa nel reticolo idrografico minore. Reticolo idrografico minore Le aste fluviali degli affluenti al di sopra del III ordine, che siano distinti nella Carta Tecnica Regionale scala 1: o nella cartografia di maggior dettaglio disponibile, da una propria denominazione (Torrente, Fosso, Canale, Rio ecc.). Reticolo idrografico principale L asta del fiume Serchio e le aste degli affluenti di II e III ordine (secondo una classificazione gerarchica in cui l asta di I ordine è quella che sfocia in mare). Rischio - Prodotto di tre fattori: pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso; valore socio-economico degli elementi esposti; vulnerabilità degli elementi esposti. Per il calcolo del rischio si utilizza un apposita matrice riportata nella Direttiva n 12 allegata alle presenti norme.

3 Rischio idraulico residuo permanente Rischio idraulico connotato dalle condizioni di fragilità intrinseche al territorio, originate dalla loro posizione in rapporto ai corsi d acqua e dovute alle loro quote depresse, che non può essere eliminato con realizzazione di interventi strutturali. Le porzioni di territorio vulnerate da questo tipo di rischio non possono essere messe in sicurezza e la loro utilizzazione a fini antropici deve essere pertanto condizionata e limitata. Rischio idraulico transitorio Rischio idraulico connotato dalle attuali insufficienze di contenimento delle portate dei corpi idrici superficiali (ed identificato mediante applicazione di modellistica idrologica - idraulica che perimetra le aree allagabili con TR 30 e con TR 200 anni) e/o da criticità geomorfologiche intrinseche connesse alla dinamica fluviale (erosione di sponda, instabilità dei terrazzi fluviali, ecc.). Rispetto a tale rischio il PAI individua le opere strutturali necessarie per la sua riduzione ed eliminazione, rispetto all evento contrassegnato da TR 200 anni. Tempo di ritorno - Durata media in anni del periodo in cui l'evento è superato almeno una volta. Il tempo di ritorno si calcola attraverso la formula Tr=1/(1-P) dove Tr è il tempo di ritorno e P la probabilità di non superamento dell'evento. Ai fini della corretta ed omogenea applicazione delle norme del presente Piano, si assumono i seguenti significati da attribuire alla terminologia ivi utilizzata in materia edilizia ed urbanistica: Infrastrutture a sviluppo lineare Interventi a carattere urbanistico e territoriale relativi ad opere aventi un prevalente sviluppo lineare quali strade e viabilità, ferrovie, acquedotti, linee elettriche, gasdotti, metanodotti e relative infrastrutture di servizio. Interventi comportanti aumento di carico insediativo: qualunque trasformazione di porzioni di territorio che determini aumento della loro fruizione da parte della collettività. Interventi comportanti aumento di carico urbanistico: qualunque intervento su aree o beni immobili, ovvero modifiche d uso, che determini un aumento della loro fruizione da parte di persone e/o incremento dell utilizzo delle opere di urbanizzazione connesse. Interventi comportanti aumento di superficie coperta: qualunque modifica planimetrica del manufatto edilizio che determini aumento dei suoi spazi coperti, indipendentemente dalle modalità di calcolo previste dai Regolamenti Edilizi comunali. Interventi comportanti aumento di volume: qualunque modifica planimetrica o altimetrica del manufatto edilizio che determini aumento dei suoi spazi parzialmente o completamente chiusi, anche interrati, indipendentemente dalle modalità di calcolo previste dai Regolamenti Edilizi comunali. Strumenti della pianificazione di dettaglio : strumenti atti a progettare l organizzazione, la disposizione planimetriche e il carico insediativo delle singole azioni di trasformazione del territorio, di iniziativa pubblico o privata, approvati dai Comuni: atti di governo del territorio, escluso il R.U. (art. 10 della L.R. 1/2005) Strumenti urbanistici di pianificazione e di governo del territorio: strumenti atti ad individuare gli obiettivi, le condizioni di sviluppo del territorio e/o a localizzare le azioni di trasformazione, la cui adozione costituisce fondamento per una determinazione impegnativa dell uso dei suoli, di competenza dei Comuni e degli Enti Parco: Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico (artt. 9 e 10 della L.R. 1/2005); Piano Territoriale e Piani di Gestione dei Parchi. Tessuto insediativo: porzione di territorio caratterizzato da presenza diffusa di molteplici edifici e opere di urbanizzazione, che ne determinano una fruizione continuativa da parte della collettività. Volumi tecnici: volumi strettamente necessari per contenere impianti indispensabili al funzionamento di aree o immobili.

4 TITOLO III DEFINIZIONI DI NORME SPECIFICHE SULLE AREE A DIVERSA PERICOLOSITA IDROGEOLOGICA CAPO I - Pericolosità da frana e salvaguardia delle aree di versante Articolo 11 - Finalità specifiche e disposizioni generali per le aree a pericolosità da frana (I.V.) 1. In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente capo le aree, di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, che sono perimetrate dall'autorità di Bacino nelle cartografie allegate al Piano. La classificazione di dette aree è assunta nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. n. 1/2005. Ai sensi dell art. 65, comma 4, del D. lgs 152/2006 e s.m.i., le limitazioni all uso e alla trasformazione delle aree suddette, contenute nel presente Capo, sono recepite nell attività di governo del territorio degli enti competenti, nel rispetto dei principi di tutela di cui al presente articolo. 2. Le limitazioni all attività di pianificazione ed edilizia nelle aree a pericolosità elevata e molto elevata, contenute nel presente Capo, costituiscono prescrizioni finalizzate alla conservazione del suolo, alla tutela dell ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, ai sensi dell art. 65, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 3. Specifiche prescrizioni, aventi le medesime finalità di quelle di cui al comma precedente, potranno essere individuate dalla Autorità di Bacino in sede di espressione dei pareri sulle modalità esecutive delle opere di mitigazione del rischio in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata, contestuali o preliminari a interventi edilizi di trasformazione del territorio. 4. Per gli interventi individuati dagli articoli 12 e 13 del presente capo, l Autorità di Bacino esprime proprio parere, ove previsto, sulla base di progetti e di studi di dettaglio che contengano: a) l indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, redatta da tecnico abilitato, estesa all intera area di trasformazione e ad un ambito territoriale geomorfologicamente significativo, atta a: accertare la sussistenza di caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche dell area tali da consentire l attuazione degli interventi senza recare pregiudizio alla stabilità del versante e senza aggravare la vulnerabilità del limitrofo patrimonio edilizio esistente; valutare la stabilità complessiva del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso; b) l individuazione, ove necessarie, di adeguate opere di bonifica e di mitigazione del rischio in relazione alla stabilità del versante, con l indicazione delle modalità per la loro gestione e manutenzione, nonché la loro quantificazione economica di massima. 5. Gli interventi edilizi in area a pericolosità da frana non dovranno aumentare né la vulnerabilità degli edifici esistenti né le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto in atto o potenziali, non dovranno aggravare il grado di pericolosità dell area interessata e non dovranno impedire o limitare la possibilità di realizzare definitive opere di miglioramento della stabilità del versante. 6. Negli strumenti urbanistici di pianificazione e di governo del territorio, la previsione di nuovi interventi edificatori, infrastrutturali e/o di incremento del carico insediativo nelle aree a pericolosità da frana molto elevata, di cui all articolo 12 delle presenti norme, è sempre vietata, fatta eccezione per

5 i casi disciplinati dall art Negli strumenti urbanistici di pianificazione e di governo del territorio la previsione di interventi edificatori, infrastrutturali e/o di incremento del carico insediativo nelle aree a pericolosità da frana elevata, di cui all articolo 13 delle presenti norme, è di norma vietata. Qualora non siano possibili localizzazioni alternative, all interno dei medesimi strumenti tali previsioni sono ammissibili in zone a pericolosità elevata, previo parere della Autorità di Bacino, esclusivamente alla condizione che sia stata accertata la sostenibilità geomorfologica ed idrogeologica degli interventi (facendo riferimento alla stabilità complessiva del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso), mediante la verifica delle seguenti condizioni: a) le aree di intervento presentino specifiche caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche, per le quali sia dimostrata la possibilità di consentire gli interventi senza peggiorare la stabilità del versante; b) siano state individuate le opere per la bonifica e la mitigazione del rischio, ove necessario. Le condizioni di cui ai precedenti punti devono essere valutate in apposite indagini, redatte da tecnici abilitati e nel rispetto delle normative vigenti, estese all intera area di trasformazione e ad un ambito territoriale geomorfologicamente significativo. Apposite norme di attuazione degli strumenti urbanistici di pianificazione e di governo del territorio devono individuare i tempi di realizzazione delle opere di bonifica e di miglioramento della stabilità del versante e devono esplicitare la prescrizione secondo la quale l inizio dei lavori, per l attuazione dei nuovi interventi previsti negli strumenti urbanistici, è subordinato alla realizzazione delle opere di bonifica e consolidamento, e l abitabilità o agibilità dei manufatti è subordinata al collaudo delle opere stesse. Il presupposto dell inesistenza di possibili localizzazioni alternative deve essere dimostrato in appositi elaborati tecnici (relazione e/o cartografie) redatti dai progettisti dello strumento urbanistico. 8. Qualora gli strumenti urbanistici e di governo del territorio non contengano la verifica della sostenibilità geomorfologica ed idrogeologica delle previsioni sulle aree a pericolosità di frana elevata che comportano interventi edificatori, infrastrutturali e/o incremento di carico insediativo, condotta con le modalità di cui al precedente comma, e la rimandino ad una pianificazione di dettaglio o alla progettazione edilizia, le disposizioni normative dei medesimi strumenti dovranno subordinare l efficacia di tali previsioni alla conclusione di detta verifica e dovranno specificare le tipologie di indagini da eseguire, nel rispetto di quanto disposto al comma 4 del presente articolo. 9. Nelle aree di cui ai successivi artt. 12 e 13, in conformità alle direttive e ai criteri di fattibilità del Regolamento regionale in materia di indagini geologiche (approvato con DPGR n 26/R del 27/4/2007), e in conformità alla DPGR n 36/R del 09/07/09, non potranno essere iniziati i lavori relativi a interventi assentiti, comportanti modifiche alla stabilità dei versanti, fino alla realizzazione delle eventuali opere di bonifica e consolidamento previste; inoltre non potrà essere attestata l abitabilità e l agibilità fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza successiva alla realizzazione e al collaudo delle stesse opere di bonifica e consolidamento. 10. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere al Comune e al Segretario Generale dell Autorità di Bacino la dichiarazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato. 11. Al fine di un costante aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI e degli strumenti della pianificazione territoriale, al verificarsi di nuovi fenomeni di dissesto i Comuni devono provvedere a perimetrare le aree interessate su Cartografia Tecnica Regionale del maggior dettaglio disponibile ed a trasmettere tali elaborati, entro trenta giorni dall evento, all Autorità di Bacino e all Amministrazione Provinciale competente per territorio.

6 Articolo 12 Aree a pericolosità di frana molto elevata (P4) (I.V.) 1. Le aree del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio in scala 1: come: A - Frane attive ; C4 - Aree soggette a franosità per erosione di sponda ; C5 - Aree in rocce coerenti e semicoerenti soggette a franosità per forte acclività. In particolare : aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi; C6 - Aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere, soggette a possibili collassi o frane ; D2 a - Aree interessate da deformazioni gravitative profonde certe ; e rappresentate nella Carta dei fenomeni franosi e della pericolosità geomorfologica come: A - Frane attive ; sono caratterizzate dal grado di pericolosità geomorfologica molto elevata. In tali aree l attività di pianificazione è condotta nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 11; in esse sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai commi successivi. 2. Sono inoltre soggette alle disposizioni di cui al comma 1: - le zone adiacenti alle aree indicate come Frane attive, per una fascia di rispetto minima pari ad un quarto della larghezza massima del singolo corpo di frana; l ampiezza della fascia di rispetto minima potrà localmente essere modificata attraverso studi e verifiche di tipo geologico tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità del versante anche in relazione ad una possibile evoluzione del dissesto, previo parere vincolante dell Autorità di Bacino; - la zona compresa tra la nicchia di distacco ed il corpo di frana, pur se non cartografata; - le zone, pur se non cartografate, sottostanti alle aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi (C5), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all altezza della scarpata, individuata a partire dal piede della scarpata stessa; - le zone, pur se non cartografate, soprastanti alle aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi (C5), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all altezza della scarpata, individuata a partire dall orlo della scarpata stessa; - in adiacenza alle aree al bordo di terrazzi fluviali o morfologici in genere, soggette a possibili collassi o frane, cartografate come C6 o non cartografate, le scarpate degli stessi terrazzi fluviali o morfologici, più due fasce di rispetto individuate a partire dall orlo e dal piede del terrazzo e di ampiezza pari almeno all altezza della scarpata del terrazzo stesso. L ampiezza delle fasce di rispetto al bordo dei terrazzi fluviali e morfologici in genere, come sopra definite, potrà essere ridotta solo a seguito di studi e verifiche puntuali di tipo geologico tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità della scarpata stessa. 3. Negli ambiti di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti, previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica atta a dimostrare le condizioni di cui all art.11, comma 4: a. gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, corredati da specifico studio geologico-tecnico, previo parere vincolante dell Autorità di Bacino in merito alla compatibilità degli stessi rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell area e all organizzazione degli interventi di messa in sicurezza; b. gli interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee previo parere vincolante

7 dell Autorità di Bacino; c. gli interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere vincolante dell Autorità di Bacino; d. realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare non diversamente localizzabili previa realizzazione di interventi di bonifica del movimento franoso e previo parere vincolante dell Autorità di Bacino. 4. Previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica atta a dimostrare le condizioni di cui all art.11, comma 4, e nel rispetto dei principi di cui all art. 11, comma 5, sugli edifici esistenti, sono inoltre consentiti gli interventi che non comportino incrementi di superficie coperta, né di volume né di carico urbanistico, nonché interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche. Per gli edifici ricadenti in frana attiva tali interventi, che non devono recare ulteriore pregiudizio alla vulnerabilità del fabbricato, né aggravare le condizioni di stabilità del versante in frana, sono subordinati al parere vincolante dell Autorità di bacino. 5. Sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere, nel rispetto dei principi di cui all art. 11, comma 5, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

8 Articolo 13 Aree a pericolosità di frana elevata (P3) (I.V.) 1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio in scala 1: come: B Frane quiescenti ; in tali aree sono comprese anche le aree di raccordo tra nicchia di distacco e corpo di frana, anche se non cartografate; C1 Aree soggette a franosità in terreni prevalentemente argillitici acclivi e/o con situazioni morfologiche locali che ne favoriscano l imbibizione ; C2 Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi ; D1 Masse rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi ; D2 b Aree interessate da deformazioni gravitative profonde presunte ; C3 Aree soggette a franosità in terreni acclivi argilloso sabbiosi e conglomeratici ; E1 Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche ; sono soggette a edificabilità condizionata. In tali aree l attività di pianificazione è condotta nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 11; in esse sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai commi successivi. 2. Oltre a quanto previsto dall articolo 12, comma 3, sono altresì consentiti, nel rispetto dei principi di cui all art. 11, comma 5, interventi sugli edifici esistenti che non comportino incrementi di superficie coperta né aumento di volume, fatta salva la realizzazione di volumi tecnici. Tali interventi, qualora determinino incrementi di carico urbanistico o di beni/persone esposte al rischio, ovvero quando comportino modifiche sostanziali al sistema di regimazione delle acque e/o variazioni morfologiche significative, sono subordinati alla redazione di adeguata indagine geologica e geotecnica e/o idraulica e al parere vincolante dell Autorità di bacino. 3. Negli ambiti di cui al precedente comma 1, previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica atta a dimostrare le condizioni di cui all art.11, comma 4, sono altresì consentiti: a. gli interventi su opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, comprese la viabilità e la rete dei servizi privati esistenti non diversamente localizzabili, che non comportino incrementi di superficie coperta né di volume; b. realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, purché siano realizzati gli interventi necessari per la bonifica e la sistemazione del movimento franoso, previo parere vincolante dell Autorità di Bacino; c. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume sino ad un massimo una tantum del 30% dell esistente; d. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume eccedente il limite di cui alla lettera precedente, ovvero nuovi manufatti ad essi pertinenziali, previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica e parere vincolante dell Autorità di Bacino; e. la realizzazione di annessi agricoli, fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 mq., se risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata, previo parere vincolante dell Autorità di bacino; f. la realizzazione di recinzioni e opere di arredo con tipologie e dimensioni tali da non modificare la stabilità del versante. 4. Interventi edificatori e/o infrastrutturali non previsti dai precedenti commi 2 e 3, potranno essere eseguiti previa approvazione di progetti e di studi di dettaglio, da sottoporre al parere vincolante della Autorità di Bacino, redatti ai sensi dell art. 11, comma 4.

9 CAPO II - Pericolosità idraulica e salvaguardia del reticolo idrografico Articolo 19 - Finalità specifiche e disposizioni generali per le aree a pericolosità idraulica (I.V.) 1. In relazione alle specifiche condizioni idrauliche e idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente capo le aree, di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 che sono perimetrate dall'autorità di Bacino nella cartografia allegata al Piano. La classificazione di dette aree è assunta nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. n. 1/2005. Ai sensi dell art. 65, comma 4, del D. lgs 152/2006 e s.m.i., le limitazioni all uso e alla trasformazione delle aree suddette contenute nel presente Capo sono recepite nell attività di governo del territorio degli enti competenti, nel rispetto dei principi di tutela di cui al presente articolo. 2. Le limitazioni all attività di pianificazione ed edilizia nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, di cui al presente Capo, costituiscono prescrizioni finalizzate alla conservazione del suolo, alla tutela dell ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, ai sensi dell art. 65, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 3. Specifiche prescrizioni, aventi le medesime finalità di quelle di cui al comma precedente, potranno essere individuate dalla Autorità di Bacino in sede di espressione dei pareri sulle modalità esecutive delle opere di mitigazione del rischio in aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata, contestuali o preliminari a interventi edilizi di trasformazione del territorio. 4. Negli strumenti della pianificazione e di governo del territorio le previsioni di nuovi interventi edificatori, infrastrutturali e di incremento del carico insediativo nelle aree a1, a2, P1, I, APL, PL e PU, di cui agli articoli 20, 21 e 24 delle presenti norme, è sempre vietata, fatta eccezione per i casi disciplinati dagli stessi articoli. 4 bis. Negli strumenti della pianificazione e di governo del territorio le previsioni di nuovi interventi edificatori, infrastrutturali e di incremento del carico insediativo nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata e elevata di cui agli articoli 22 e 23, è di norma vietata. Qualora non siano possibili localizzazioni alternative, all interno dei medesimi strumenti tali previsioni sono ammissibili nelle aree suddette, previo parere vincolante della Autorità di Bacino, alla condizione che siano state preventivamente concluse le valutazioni della loro sostenibilità idraulica, consistenti in: a) individuazione, nel medesimo strumento, delle opere di messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento per tempi di ritorno di 200 anni, facendo riferimento alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti; b) dimostrazione che non sono aggravate le condizioni al contorno. c) Dimostrazione che, relativamente alle aree che presentano criticità geomorfologiche derivate dalla loro connessione col corso d acqua, sia possibile la eliminazione delle fragilità geomorfologiche presenti (erosione di sponda, instabilità dei terrazzi fluviali, ecc.). Le condizioni suddette devono essere verificate in apposite indagini, redatte da tecnici abilitati, estese all intera area di trasformazione e a limitrofi ambiti territoriali idraulicamente significativi, nelle quali sia garantita la fattibilità idraulica delle opere di messa in sicurezza, nei termini dei loro principali elementi dimensionali, e nelle quali siano forniti gli elementi utili per la predisposizione della progettazione delle opere stesse. Apposite norme di attuazione degli strumenti urbanistici di pianificazione e di governo del territorio devono individuare i tempi di realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica e devono esplicitare la prescrizione secondo la quale l abitabilità o agibilità dei manufatti è

10 subordinata al collaudo delle opere stesse. Il presupposto dell inesistenza di possibili localizzazioni alternative deve essere dimostrato in appositi elaborati tecnici (relazione e/o cartografie) redatti dai progettisti dello strumento urbanistico. 5. Qualora gli strumenti urbanistici e di governo del territorio non contengano la verifica della sostenibilità idraulica delle previsioni che comportano interventi edificatori, infrastrutturali e/o di incremento di carico insediativo, condotta con le modalità di cui al precedente comma, e le rimandino ad una pianificazione di dettaglio o alla progettazione edilizia, le disposizioni normative dei medesimi strumenti dovranno subordinare l efficacia di tali previsioni alla conclusione di detta verifica e dovranno specificare le tipologie di indagini da eseguire. 6. Nelle aree di cui ai successivi articoli 20, 21, 22, 23, 24, non potrà essere attestata l abitabilità e l agibilità fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza idraulica conseguente alla realizzazione e collaudo degli eventuali interventi necessari dimensionati almeno per tempi di ritorno di 200 anni. 7. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere al Comune e all Autorità di Bacino la dichiarazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato. 8. L'Autorità di Bacino individua e perimetra, sulla base delle finalità e scelte pianificatorie strategiche del Piano, le aree da destinare ai principali interventi strutturali di laminazione delle piene riportate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" e nella "Carta degli interventi per la riduzione del Rischio Idraulico". 9. La perimetrazione delle aree da destinare ai principali interventi idraulici, di cui al precedente comma, è aggiornata dall'autorità di Bacino sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze, di studi o indagini di maggior dettaglio ed a seguito dell'individuazione della soluzione progettuale all'interno della zona di interesse o di progettazione esecutiva degli interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica previsti dal Piano. 10. In caso di evento alluvionale, i Comuni devono provvedere a perimetrare le aree allagate su Carta Tecnica Regionale, del maggior dettaglio disponibile, con l indicazione dei tiranti massimi raggiunti ed a trasmettere tali elaborati entro trenta giorni dall'evento all Autorità di Bacino, che utilizzerà tali dati nell'ambito dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.

11 Articolo 20 Aree di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di riduzione del rischio idraulico (I) (I.V.) 1. Nelle aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico in scala 1: e nella Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico, come Aree destinate ai principali interventi idraulici di laminazione delle piene,(i), sono inibite nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo e sono soggette a edificabilità condizionata, a divieto di variazioni del reticolo idraulico esistente nonché a divieto di trasformazioni morfologiche del terreno ovvero di alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendenti anche movimenti di terra e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque, compresi gli stoccaggi di materiali inerti e l installazione di manufatti temporanei o precari. In tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi descritti ai commi seguenti. 2. Nelle aree di cui al comma precedente, previo parere vincolante dell Autorità di Bacino, sono ammesse utilizzazioni delle aree stesse per finalità ambientali e ricreative e agricole con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l esclusione di rischi per la pubblica incolumità. 3. Nelle aree di cui al comma 1, previo parere vincolante dell Autorità di Bacino e sempreché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energie rinnovabili, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, siano approvati piani di sicurezza che contemplino l esclusione di rischi per la pubblica incolumità. Tali impianti tecnologici e volumi tecnici di servizio devono essere posti ad adeguate quote di sicurezza idraulica. 4. Sono consentiti, nelle aree di cui al comma 1, purché non determinino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso: a. previo parere vincolante dell Autorità di Bacino, gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico e quelli destinati a perseguire miglioramento ambientale approvati dall Autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva; b. previo parere vincolante dell Autorità di Bacino, sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere, sono consentiti interventi che non comportino aumento di superficie coperta, né di volume, né di carico urbanistico; c. gli interventi di manutenzione e restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni in relazione alla natura dell intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico né il carico insediativo, non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano, previo parere vincolante dell Autorità di Bacino e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d emergenza di protezione civile. 5. A seguito di verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva di ciascun intervento, previo parere vincolante dell Autorità di Bacino, possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle aree rappresentate.

12 6. Altre aree, relative ad eventuali ulteriori interventi, assimilati agli interventi di piano quando siano finalizzati alla difesa del territorio dal rischio idraulico, possono essere assoggettate dall Autorità di Bacino al regime di cui alla presente norma su richiesta delle amministrazioni interessate ovvero a seguito di ulteriori studi e verifiche. 7. E vietata l impermeabilizzazione e la pavimentazione del terreno, anche con posa in opera di elementi o utilizzo di materiali che riducono la capacità drenante dei suoli, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati esistenti purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria. Deroghe alle limitazioni suddette potranno essere concesse dall Autorità di bacino per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l impermeabilizzazione sia resa necessaria per l adempimento di prescrizioni normative.

13 Articolo 21 - Alveo fluviale in modellamento attivo (a1), Alveo relitto (a2) ed aree golenali (P1) (I.V.) 1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico come Alveo fluviale in modellamento attivo (a1), Alveo relitto (a2) e Aree golenali (P1) sono inibite nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo e sono soggette a edificabilità condizionata. In tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai commi che seguono. 2. Nelle aree di cui al comma 1, previo parere vincolante dell Autorità di Bacino, sono consentiti: a. gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico e quelli destinati a perseguire miglioramento ambientale approvati dall Autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva; b. gli interventi di manutenzione e restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni in relazione alla natura dell intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico né il carico insediativo, non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d emergenza di protezione civile. c. interventi fino alla straordinaria manutenzione sul patrimonio edilizio esistente non allo stato di rudere. 2 bis. Nelle aree rappresentate nella Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico come alveo relitto antropizzato (a2a), sono consentite opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche, previste dagli strumenti urbanistici comunali, a condizione che non siano aggravate le condizioni al contorno e che venga documentato dal proponente, ed accertato dall autorità amministrativa competente al rilascio dell autorizzazione, previo parere vincolante dell Autorità di bacino, il superamento delle condizioni di rischio o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste. 3. Nelle aree golenali, ivi comprese quelle di cui al comma 5, oltre agli interventi previsti dal precedente comma 2, previo parere vincolante dell Autorità di Bacino e sempre che non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono consentite: a. utilizzazioni delle aree per finalità ambientali e ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l esclusione di rischi per la pubblica incolumità; b. sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere, sono consentiti gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta, né di volume, né di carico urbanistico, fatte salve tettoie senza tamponature laterali e volumi tecnici, con provvedimenti di mitigazione locale del rischio ai sensi dell art. 50 delle presenti norme. c. l installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell autorità idraulica competente; d. interventi di adeguamento di fabbricati esistenti nei seguenti casi: interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico. Tali interventi sono subordinati al parere vincolante dell Autorità di Bacino.

14 e. recinzioni a corredo del patrimonio edilizio esistente, di tipologia e dimensioni tali da non comportare ostacolo al regolare deflusso delle acque. 4. In tali aree, fatto salvo quanto descritto ai commi precedenti, sono inibite anche le variazioni del reticolo idraulico esistente e le alterazioni delle opere idrauliche esistenti nonché le trasformazioni morfologiche del terreno ovvero l alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche movimenti di terra e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali inerti e l installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario. 5. Nel reticolo idrografico del bacino del Serchio le disposizioni di cui al presente articolo, relative alle golene, si applicano anche ai corsi d acqua lungo i quali non sono state cartografate le aree di cui al comma 1 e sono privi di argini, all interno di una fascia di rispetto minima per parte pari almeno a tre volte la larghezza del corso d acqua, misurata a partire dal ciglio di sponda. Tale fascia di rispetto, comunque di larghezza non inferiore a ml. 10, potrà essere modificata previo parere vincolante dell Autorità di Bacino, sulla base di adeguate indagini idrauliche. 6. E vietata l impermeabilizzazione e la pavimentazione del terreno, anche con posa in opera di elementi o utilizzo di materiali che riducono la capacità drenante dei suoli, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati esistenti purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria. Deroghe alle limitazioni suddette potranno essere concesse dall Autorità di bacino per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l impermeabilizzazione sia resa necessaria per l adempimento di prescrizioni normative.

15 Articolo 22 Aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione (AP) (I.V.) 1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico come Aree ad alta probabilità di inondazione (AP), corrispondenti all ambito di pericolosità idraulica molto elevata (P4), sono soggette a edificabilità condizionata. Nelle aree di cui al presente comma sono inoltre inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche movimenti di terra, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali inerti, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste. In tali aree l attività di pianificazione è condotta nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 19; in esse sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai commi seguenti. 2. Tutti gli interventi ammessi dai commi che seguono devono essere valutati sulla base di apposite indagini di natura idraulica dimostranti che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che gli edifici siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica. 3. Nelle aree di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale, atti a ridurre il rischio idraulico, approvati dall Autorità idraulica competente, previo parere favorevole vincolante dell Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva. 4. Nelle aree di cui al comma 1, previo parere vincolante dell Autorità di Bacino e sempreché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni delle stesse aree per finalità ambientali e ricreative e agricole con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l esclusione di rischi per la pubblica incolumità. 5. Nelle aree di cui al comma 1, previo parere vincolante dell Autorità di Bacino e sempreché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energie rinnovabili, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, siano approvati piani di sicurezza che contemplino l esclusione di rischi per la pubblica incolumità. Tali impianti tecnologici e volumi tecnici di servizio devono essere posti ad adeguate quote rispetto ai battenti idraulici previsti. 6. Nelle aree di cui al comma 1 sono consentiti i seguenti interventi: a. su singoli fabbricati esistenti, non allo stato di rudere, sono consentiti gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta, fatti salvi volumi tecnici, tettoie senza tamponature laterali e pertinenze a corredo del fabbricato principale, a condizione che siano attuati provvedimenti di mitigazione locale del rischio per gli immobili interessati, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50 delle presenti norme; tali interventi, qualora determinino incrementi di carico urbanistico o di persone esposte al rischio, sono subordinati al parere vincolante della Autorità di bacino; b. sono altresì consentiti, all interno del tessuto urbanizzato, interventi che, senza conseguire aumenti di superficie coperta né nuovi volumi interrati, possano pervenire ad un riassetto complessivo degli organismi edilizi esistenti, non allo stato di rudere, e degli spazi urbani ad essi appartenenti, a condizione che siano attuati provvedimenti di mitigazione locale del rischio per gli immobili interessati, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50 delle presenti norme. Tali interventi sono subordinati al rilascio del parere vincolante dell Autorità di

16 Bacino; c. sono consentiti interventi di adeguamento dei fabbricati esistenti, non allo stato di rudere, nei seguenti casi: - interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato; - interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico; d. è consentita la realizzazione di annessi agricoli, fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 mq., se risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata, a condizione che siano attuati provvedimenti di mitigazione locale del rischio per gli immobili interessati, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50 delle presenti norme; e. previo parere vincolante dell Autorità di Bacino, gli interventi di ampliamento, di adeguamento e di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocabilizzabili, a condizione che siano attuati provvedimenti di mitigazione locale del rischio per gli immobili interessati, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50 delle presenti norme. [ndr: ex comma 8b] f. nelle zone E (ovvero parti del territorio destinate ad usi agricoli) sono consentiti opere ed impianti ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo e a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e a condizione che siano attuati provvedimenti di mitigazione locale del rischio per gli immobili interessati, nel rispetto di quanto previsto dall art. 50 delle presenti norme. [ndr: ex comma 8c] 7. Nelle zone omogenee B, C e D, di cui al Decreto Ministeriale 1444/68 o ad esse assimilate, ricadenti nelle aree di cui al comma 1, nell ambito di un contesto edificato urbano, la realizzazione di edifici e nuovi volumi, in singoli lotti delimitati dall edificazione preesistente, è consentita a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che gli edifici siano realizzati in condizioni di autosicurezza idraulica sulla base di apposite indagini, mediante provvedimenti di mitigazione locale del rischio in attuazione dell art. 50 delle presenti norme, previo parere vincolante dell Autorità di Bacino. 8. E consentita la realizzazione di interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche con incremento di carico insediativo a condizione che siano state preventivamente concluse le valutazioni della loro sostenibilità idraulica negli strumenti di pianificazione e di governo del territorio, secondo le disposizioni dell art. 19, comma 4 bis, e a condizione che siano contestualmente realizzate le opere di messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento per tempi di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole vincolante della Autorità di bacino. 9. Qualora gli strumenti di pianificazione e di governo del territorio non contengano la verifica di sostenibilità secondo le disposizioni dell art. 19, comma 4 bis, gli interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche con incremento di carico insediativo sono ammissibili, previo parere vincolante dell Autorità di bacino, qualora i loro progetti siano supportati da studi e indagini che contengano: - la progettazione delle opere di messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento per tempi di ritorno di 200 anni, individuate facendo riferimento alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti; - la dimostrazione che non sono aggravate le condizioni al contorno. Nelle aree AP perimetrate nella cartografia di piano a causa della presenza di evidenze geomorfologiche, gravate da fragilità connesse alla dinamica fluviale (erosione di sponda, instabilità dei versanti dei terrazzi fluviali, ecc), la realizzazione di interventi comportanti incremento di carico insediativo è condizionata, oltre alle verifiche suddette, anche alla dimostrazione che tali fragilità geomorfologiche sono superabili con adeguati interventi di messa in sicurezza, sulla base di adeguati studi e previo parere vincolante dell Autorità di bacino. Le indagini, redatte da tecnici abilitati, devono essere estese all intera area di trasformazione e a limitrofi ambiti territoriali idraulicamente significativi.

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