Allegato n. 1 alla Delibera di Giunta Provinciale IP n del 16 aprile 2012
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- Stefano Abbate
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1 Allegato n. 1 alla Delibera di Giunta Provinciale IP n del 16 aprile 2012 Schema Accordo di collaborazione tra pubblico e privato per promuovere un modello innovativo di welfare aziendale e favorire l incrocio della domanda e offerta nel settore della cura domiciliare Premesso che a) La Provincia di Bologna già da diversi anni ha promosso e finanziato una serie di iniziative dedicate all analisi e alla sperimentazione di interventi e azioni nell ambito dell assistenza privata fornita a domicilio. Tra queste in particolare i progetti RISSBO 1 (Rete Integrata servizi sociali e per il lavoro nel Comune di Bologna) e RISSBO 2 (ampliamento della sperimentazione avviata nel Comune di Bologna al territorio provinciale) i cui obiettivi principali, in linea con gli indirizzi regionali in materia (DGR 867/2011 di approvazione del Piano operativo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi in materia di servizi alla persona ) sono: - favorire e sostenere la domiciliarità, - qualificare il lavoro di cura, - sviluppare la rete dei servizi alla persona. In particolare con il progetto RISSBO 2 si è scelto di intervenire sulla dimensione di rete coinvolgendo, in prima battuta, tutti gli attori pubblici che interfacciano con la domanda/bisogno di assistenza domiciliare privata (Comuni attraverso i servizi sociali territoriali, ASP aziende servizi alla persona) e la rete dei servizi pubblici per l impiego; b) la necessità di lavoratrici/lavoratori qualificati e regolari nell ambito della cura domiciliare privata è in costante aumento dato il progressivo e crescente invecchiamento della popolazione e la drastica riduzione delle risorse a sostegno del welfare pubblico; c) gli enti locali del territorio negli anni hanno investito ingenti risorse pubbliche per la qualificazione del lavoro di cura, promuovendo percorsi di formazione per le assistenti familiari per contrastare il fenomeno dell irregolarità dei contratti di lavoro, e in particolare la Provincia negli anni ha promosso e sostenuto diversi progetti con 1
2 l obiettivo di favorire l incontro domanda/offerta di lavoro famiglia/assistente in una logica di trasparenza e regolarità dei contratti di lavoro; d) i Servizi pubblici per l impiego (di seguito SPI ) hanno, tra le loro competenze, favorire e sostenere l incrocio domanda/offerta in una logica di trasparenza dei meccanismi del mercato del lavoro, di emersione dal lavoro nero e di valorizzazione delle competenze dei lavoratori, con particolare attenzione alle fasce più svantaggiate quali le Assistenti familiari; e) INTESA SANPAOLO (di seguito la BANCA ), nell ambito delle iniziative di Responsabilità Sociale volte al miglioramento della qualità di vita complessiva dei dipendenti del Gruppo, è impegnata a promuovere politiche che agevolino l equilibrio tra vita personale e professionale e a realizzare iniziative per la conciliazione tra impegni lavorativi e privati in una logica di welfare aziendale. Per Gruppo Intesa Sanpaolo si intendono tutte le società controllate da Intesa Sanpaolo, e/o collegate a quest'ultima, ai sensi dell'art c.c. alla data attuale, nonché quelle che in futuro saranno rispettivamente collegate a Intesa Sanpaolo o controllate da quest'ultima ai sensi di cui sopra (di seguito GRUPPO ); f) la BANCA nel 2011 ha svolto una ricerca interna a livello nazionale - in collaborazione con ISTUD - per rilevare i fabbisogni dei dipendenti del GRUPPO in tema di cure domiciliari e badantato professionale per i propri familiari, le cui risultanze offrono un interessante visione del fenomeno a livello aziendale evidenziando: - la preferenza della casa quale luogo di cura, - il ruolo della famiglia come ammortizzatore sociale per supplire alla mancanza di servizi socio-assistenziali e della donna quale caregiver principale nell assistenza a familiari bisognosi di assistenza, - la scarsità di informazioni in merito ai servizi socio-assistenziali eventualmente presenti sul territorio, - il generale disallineamento tra l alta domanda di cura e l insufficiente offerta di servizi socio-assistenziali domiciliari in Italia in un contesto di costante crescita del numero di anziani e, di conseguenza, delle patologie correlate con l invecchiamento, - il ruolo fondamentale delle Assistenti familiari nell assistenza domiciliare privata. g) La BANCA - anche per conto delle società del GRUPPO - sta quindi realizzando un Progetto specifico per sostenere e agevolare il soddisfacimento di tali bisogni attraverso la messa a disposizione di una piattaforma multicanale che agevoli il 2
3 reperimento di prestazioni a livello locale e la gestione di rapporti di lavoro con assistenti familiari, oltre al disbrigo di pratiche amministrative, previdenziali e fiscali. h) Nell ambito di questa azione di welfare aziendale, la BANCA è interessata a sostenere in via sperimentale specifici programmi a livello territoriale che - in un piano d integrazione pubblico/privato nel campo dell assistenza privata a domicilio - sviluppino servizi per favorire l incontro domanda e offerta di lavoro per soddisfare la necessità di Assistenti familiari espressa dai dipendenti del GRUPPO. Ciò premesso - ritenuto parte integrante e sostanziale del presente Accordo - si conviene quanto segue: ART. 1 - Oggetto dell Accordo Con il presente Accordo la BANCA e la PROVINCIA intendono definire le modalità di collaborazione per le finalità di cui alle premesse al fine di sperimentare un modello efficace e innovativo di servizio che promuova l incontro domanda e offerta di lavoro nel campo dell assistenza domiciliare in un quadro di welfare aziendale, valorizzando la centralità del ruolo della PROVINCIA nella regia, programmazione e realizzazione delle politiche attive del lavoro territoriali e i Centri per l Impiego provinciali quali fulcri delle attività d incontro domanda e offerta di lavoro nel campo dell assistenza domiciliare privata. L Accordo - riferito in una prima fase al territorio del Comune di Bologna - avrà carattere sperimentale e sarà oggetto di monitoraggio allo scopo di una possibile estensione agli altri Comuni del territorio provinciale ed anche nella prospettiva della sua diffusione quale buona pratica di welfare aziendale. Costituisce allegato all Accordo: - Allegato 1 Attuazione dell art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Art. 2 - Impegni della BANCA La BANCA si impegna a promuovere il presente Accordo presso i dipendenti del GRUPPO attraverso tutti i canali di comunicazione aziendale e, in particolare, il Portale dei Servizi alle famiglie WELCARE FAMILY in corso di realizzazione. Inoltre la BANCA si rende disponibile a consentire l accesso da parte degli Operatori SPI negli spazi di propria disponibilità tempo per tempo convenuti, secondo modalità da concordarsi.. 3
4 Ai fini di quanto sopra pur riconoscendo che le attività ricomprese nell Accordo non sono riconducibili all art. 26 del Dlgs. 81/2008 nel caso che lo svolgimento delle attività preveda l utilizzo di ambienti e attrezzature della Banca, la Provincia prende atto delle Informazioni sui Rischi, Misure di Coordinamento e di Emergenza contenuti della Sezione 1 del documento Attuazione dell art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 allegato al presente Accordo e si impegna a farle osservare agli Operatori SPI. Eventuali ulteriori obbligazioni della BANCA dovranno essere espressamente e preventivamente concordate per iscritto. Nell ambito delle misure di cooperazione e coordinamento e al fine di fornire informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti che potrebbero essere utilizzati, la Banca indica i riferimenti del Servizio di Prevenzione e Protezione Presidio di Bologna (Sig, Francesco Marchioni tel ) Art. 3 - Impegni della PROVINCIA La PROVINCIA si impegna a svolgere le seguenti attività: a) mettere a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie ivi compreso il servizio di Call Center dedicato di cui al successivo art. 5 - per l esecuzione del presente Accordo, individuando Operatori SPI adeguatamente formati e organizzando la loro attività al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi; b) inviare un proprio Operatore SPI per la sperimentazione, secondo le modalità e nei tempi concordati nel Piano Esecutivo come di seguito meglio precisato, al fine di soddisfare le richieste di Assistenti familiari; c) mettere a disposizione della BANCA quanto previsto nell offerta di servizi aggiuntivi da parte di IRS, aggiudicataria del Progetto denominato RISSBO2. Tali servizi, di seguito elencati, non prevedono oneri a carico della BANCA e constano in: funzione consulenziale dedicata tenere i collegamenti tra la BANCA e la PROVINCIA monitorando il processo in itinere verificare il risultato dell operazione, rendicontando con cadenza trimestrale l andamento della sperimentazione e fornendo le statistiche dei risultati prodotti al Comitato di Coordinamento e di Monitoraggio, di cui al successivo art. 4 Resta comunque inteso che la PROVINCIA sarà responsabile dei danni causati dal proprio personale e dai propri collaboratori, ivi inclusi i soggetti di cui sopra, nonché di 4
5 quanto al loro a qualunque titolo dovuto in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. Art. 4 Comitato di Coordinamento e di Monitoraggio Le parti si impegnano a costituire un Comitato di Coordinamento e di Monitoraggio (di seguito CCM) che avrà il compito di definire un Piano esecutivo identificando contenuti, modalità, procedure, tempi e risorse organizzative da impegnare per la realizzazione della sperimentazione e di monitorare il grado di soddisfazione dei dipendenti del GRUPPO. Il CCM sarà presieduto da un componente designato dal Servizio politiche attive del lavoro e formazione della PROVINCIA. Alle riunioni del CCM parteciperanno un componente della PROVINCIA, due componenti della BANCA e un componente di IRS. Delle relative nomine verrà data comunicazione scritta alle parti entro massimo 10 giorni dalla data della stipula del presente Accordo. Le parti potranno, in qualsiasi momento procedere alla sostituzione dei componenti del CCM mediante comunicazione scritta. Il CCM si riunirà in concomitanza delle seguenti scadenze: a) successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo allo scopo di definire e validare il Piano esecutivo funzionale all avvio dell attività prevista; b) con cadenza almeno trimestrale, per analizzare lo stato di avanzamento del Piano esecutivo, i risultati conseguiti, i punti di forza e le eventuali aree di miglioramento; c) al termine della durata del presente Accordo per analizzare i dati quantitativi e qualitativi in esito al progetto e concertare le modalità per una eventuale prosecuzione della collaborazione pubblico/privata. Art. 5 Modalità di svolgimento delle attività Le modalità di svolgimento delle attività saranno definite nel Piano Esecutivo, in base alle seguenti linee guida: - i dipendenti del GRUPPO che necessitano di Assistenti familiari prenotano telefonicamente il loro appuntamento direttamente con l Operatore SPI al numero del call center dedicato; - l Operatore SPI calendarizza l incontro con il dipendente del GRUPPO richiedente presso la sede della BANCA individuata al fine di effettuare una più puntuale analisi del bisogno; 5
6 - la comunicazione ai dipendenti del GRUPPO avverrà secondo le modalità e i tempi previsti nel Piano Esecutivo; - la selezione dell Assistente familiare da parte del dipendente del GRUPPO avverrà secondo criteri discrezionali da parte del dipendente stesso che risponderanno ai bisogni di cura della persona da assistere; - la regolarizzazione del rapporto di lavoro famiglia/assistente farà capo unicamente al dipendente del GRUPPO che a tal fine potrà avvalersi del servizio a disposizione nel portale dei Servizi alla famiglia WELCARE FAMILY accessibile attraverso la intranet aziendale ovvero dell elenco di soggetti fornito dagli Operatori SPI. Art. 6 - Trattamento dati personali La PROVINCIA rimane unica titolare dei dati personali trattati nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo. Non è prevista alcuna comunicazione dei predetti dati dalla PROVINCIA (o da altri soggetti dalla stessa incaricati) alla BANCA. Tutti i dati di cui l Amministrazione Provinciale venga in possesso in occasione dell espletamento del presente accordo verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni. Art. 7 - Modifiche Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. Art. 8 - Durata e facoltà di recesso Il presente Accordo avrà validità di dodici mesi a far data dalla sottoscrizione, successivamente s intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. con preavviso di almeno 3 mesi. E inoltre facoltà di ciascuna parte di recedere dall Accordo in qualsiasi momento mediante preavviso di almeno 90 giorni da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. Art. 9 - Clausola finale Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente Accordo sono state integralmente e liberamente convenute singolarmente per cui non trova applicazione l art cod. civ. 6
7 Art. 10 Giurisdizione Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall interpretazione o esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l accordo, le parti indicano il Foro di Bologna quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l interpretazione, l esecuzione o la risoluzione del presente Accordo. Art. 11 Comunicazioni Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà inviata tramite raccomandata a.r. agli indirizzi di seguito indicati: - per la BANCA, Servizio Gestione Risorse - Ufficio People Care, Piazza Ferrari, 10 Milano - per la PROVINCIA, Servizio Politiche attive del Lavoro e della Formazione, Via Finelli 9/a Bologna. o al diverso indirizzo o destinatario che la parte potrà successivamente comunicare all altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra. Bologna li Per la BANCA INTESA SANPAOLO SPA Per la PROVINCIA DI BOLOGNA
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