Aggregazione di imprese attraverso la rete: un nuovo strumento contrattuale
|
|
- Bartolommeo Morelli
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Focus di pratica professionale di Luca Miele e Valeria Russo Aggregazione di imprese attraverso la rete: un nuovo strumento contrattuale L articolo 3, co.4-ter, del D.L. n. 5/09 2, come riscritto dall art.42, co.2-bis, del D.L. n.78/10 3, ha sancito l ingresso ufficiale nel nostro ordinamento giuridico del contratto di rete 4 che ha già superato il vaglio degli organi comunitari 5. Alla previsione normativa ha fatto seguito un intenso dibattito dottrinale che, oltre ad indagarne l opportunità, si è interrogato sulla questione se il contratto di rete costituisca un nuovo ed autonomo tipo contrattuale ovvero una species di un contratto già esistente. In questo intervento approfondiamo i temi della ratio della tipizzazione del contratto di rete operata dal Legislatore, dei contenuti essenziali dello stesso, dei soggetti interessati, della forma e pubblicità del contratto e del programma comune di rete; quest ultimo costituisce uno dei fulcri del nuovo contratto e deve essere asseverato dagli organismi rappresentativi dell associazionismo imprenditoriale individuati dal D.M. 25 febbraio 2011 al fine di fruire dei previsti benefici tributari (art.42, co.2-quater, D.L. n.78/10). In successivi interventi analizzeremo i principali elementi accessori del nuovo contratto, e cioè il fondo patrimoniale comune e l organo rappresentativo della rete, nonché i profili tributari; in particolare, con riguardo a tale ultimo aspetto, presteremo particolare attenzione alla disciplina dell incentivo fiscale previsto dal Legislatore sotto forma di utili in sospensione di imposta. Ratio del nuovo strumento Il primo interrogativo che si presenta all interprete, nell affrontare il tema del contratto di rete, è l individuazione della finalità che ha spinto il Legislatore a prevedere l introduzione di tale fattispecie. Al riguardo, una prima motivazione è stata individuata dalla lettura del co.4-quinquies dell art.3 del D.L. n.5/09 in cui si stabilisce che: alle reti di imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( ). Da tale richiamo emerge l obiettivo del Legislatore di estendere ai contratti di rete talune agevolazioni dettate per i distretti produttivi, cioè quelle sul piano: amministrativo; finanziario; della ricerca e dello sviluppo. Si tratta, quindi, di una normativa di sostegno alle attività imprenditoriali e ciò, del resto, appare coerente con la collocazione di tale disciplina in una legge intitolata misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi 6. Tuttavia, è stato osservato 7 come l istituto appena coniato non possa essere interpretato come mera risorsa di un Governo dell economia in stato emergenziale, in quanto la scelta di operare mediante tipizzazione legale suggerisce proprio che il Legislatore non abbia inteso prevedere questo nuovo strumento contrattuale come semplice palliativo per fare fronte alla difficile congiuntura economica Convertito, con modificazioni, dalla L. n.33/09. Convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/10. Si ricorda che il concetto di rete di imprese aveva già esordito nel nostro ordinamento ad opera dell art.6-bis, co.1, del D.L. n.112/08, poi abrogato dalla L. n. 99/09. L autorizzazione è avvenuta il 26 gennaio G. Marasà, Contratti di rete e consorzi, in Il Corriere del merito, n. 6/10, pag.9. 7 M. D Auria, Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete, in Il Corriere del merito, n. 6/10, pag
2 In effetti, con il contratto di rete si è inteso attribuire rilevanza giuridica a una forma di collaborazione tra imprese finalizzata alla condivisione del lavoro nei più diversi contesti, dalla tutela dei rapporti con i fornitori e committenti, ai profili della proprietà industriale, fino a sfiorare i rapporti con la concorrenza e con il credito bancario. A tal ultimo riguardo, è stato evidenziato 8 come la realtà delle reti di impresa sia finora complessivamente sfuggita al mondo bancario, atteso che nei principi Basilea 2 la valutazione del merito di credito viene calcolata dalle banche soprattutto sulla base dei bilanci delle singole aziende, mentre non vengono prese in considerazione le complesse relazioni che l impresa presenta con il tessuto produttivo in cui si trova inserita. È avvertita, invece, la necessità di valutare il valore economico e finanziario, la qualità e l organizzazione dell intera rete e, dunque, dell introduzione di un rating di sistema. In sostanza, il contratto di rete dovrebbe rendere conveniente - mediante la definizione di una regolamentazione giuridica - il potenziamento di forme di collaborazione reciproca fra imprese in diversi contesti. Basti pensare: allo sviluppo di funzioni condivise (produzione, logistica, ecc); alla realizzazione di servizi o progetti comuni nel campo della ricerca; allo sviluppo di reti di subfornitura; all adozione di un marchio, di un logo o di un packaging comuni; e ciò a prescindere dalle agevolazioni amministrative, finanziarie e fiscali previste dalla legge. Risulta essere rete quel fascio di rapporti che si possono instaurare tra imprese diverse, poco importa dove geograficamente dislocate, nel presupposto che tali imprese siano in grado di coordinarsi tra di loro in modo da creare una massa critica operativa e funzionale superiore a quella espressa da ogni singola impresa della rete. È una nuova forma di aggregazione fra imprese, nel presupposto che vi siano attività che, per ragioni dimensionali o di capacità tecnica, nessuna piccola o media impresa perseguirebbe individualmente; in tal senso, il contratto di rete può avere il non banale compito di far apparire grandi i piccoli, attraverso lo strumento contrattuale e senza dover adottare forme più impegnative di integrazione strutturale (fusione) che determinano perdita di individualità e di capacità innovativa 9. Il contratto di rete Sino ad ora sono certamente esistite forme di collaborazione fra imprese realizzate con lo strumento contrattuale; tuttavia, il Legislatore del 2009 ha voluto introdurre un nuovo modello di contratto tra imprese come se i precedenti e noti schemi contrattuali fossero insufficienti. Si tratta di un nuovo contratto plurilaterale a contenuto obbligatorio, costruito come contratto associativo a struttura aperta, avente: quale causa il perseguimento di un obiettivo strategico definito in termini di accrescimento della capacità delle imprese associate di innovare e di essere competitive sul mercato; e quale oggetto la realizzazione di un programma di diritti e obblighi concernenti l esercizio in comune di attività economiche alla cui attuazione ci si vincola anche per il tramite di conferimenti patrimoniali M. D Auria., Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete, in Il Corriere del merito, n. 6/10, pag. 19. M. Granieri, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?, in I Contratti, n. 10/09, pag.935 e ss.. C. Camardi, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, in I Contratti, n. 10/09, pag
3 La caratteristica del nuovo contratto - che a questo punto è un contratto tipico in quanto giuridicamente riconosciuto è di essere del tutto flessibile e snello, diverso dal contratto di società: con quest ultimo si crea un nuovo soggetto, con quello di rete, invece, si mette a disposizione dei contraenti uno strumento idoneo a chiarire i patti tra imprese che vogliono fare rete senza perdere la propria individualità. D altronde, se non si fosse voluto rispettare l autonomia delle imprese che intendono fare rete, si sarebbe potuto ricorrere ad altre figure già presenti nel nostro ordinamento: prima fra tutte il consorzio con attività esterna. Dall analisi dei requisiti che identificano, da un lato, il contratto di rete e, dall altro, il consorzio con attività esterna, infatti, non si può fare a meno di notare una sostanziale coincidenza, sul piano soggettivo, in quanto in entrambi le parti devono essere imprenditori, indipendentemente dalla loro dimensione o forma giuridica, sia con riguardo allo scopo perseguibile. A tal ultimo riguardo, si è sottolineato come nei consorzi con attività esterna la realizzazione dello scopo consortile avviene attraverso lo svolgimento in comune di una o più fasi del ciclo produttivo delle imprese partecipanti e questa caratteristica sembra rinvenirsi anche nel contratto di rete, dal momento che, stando alla definizione legislativa, lo scopo del contratto di rete deve realizzarsi attraverso l esercizio in comune di una o più attività economiche proprie delle imprese partecipanti. Pertanto, non cogliendo apprezzabili differenze tra un contratto di rete e un consorzio con attività esterna costituito per scopi consortili non anticoncorrenziali, si è concluso nel senso di ritenere il contratto di rete una species nell ambito del genus dei consorzi con attività esterna 11. Ma è proprio l assenza della perdita di autonomia e individualità delle imprese che fanno rete il tratto che distingue dai consorzi, oltre a dover evidenziare che le ultime modifiche al co.4-ter dell art.3 del D.L. n.5/09 hanno sancito la possibilità di creare reti di imprese definibili leggere ossia tendenzialmente volte allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica che non necessitano la costituzione di un fondo comune né la nomina di un organo comune. Elementi questi ultimi che, invece, devono essere necessariamente presenti nel consorzio con attività esterna. Il contratto di rete è stato, infine, assimilato ad altre forme di collaborazione temporanea di imprese, quali le associazioni temporanee di impresa (ATI) e le joint ventures. Va, tuttavia, osservato che queste sono sostanzialmente contratte in vista della realizzazione di un affare, a differenza del contratto di rete che, pur essendo legato al programma di rete, deve perseguire obiettivi strategici, sicuramente di più ampio respiro rispetto a un singolo affare. Va evidenziato che dottrina minoritaria ha riconosciuto al contratto di rete natura di soggetto 12. In tal senso, si è osservato come, nel disciplinare il contratto di rete, attesi la previsione della partecipazione necessaria di più soggetti, lo scopo comune, il fondo patrimoniale e un unico organo rappresentativo dei contraenti, il Legislatore abbia avuto presente, piuttosto che uno schema contrattuale, un modello di soggetto. In realtà, tale ricostruzione sembra aver perso di attualità a seguito delle ultime modifiche apportate al contratto di rete ad opera della legge di conversione del D.L. n.78/10 che ha reso facoltativo sia il fondo patrimoniale che l organo comune, elementi fondamentali per ricondurre la rete nell alveo dei soggetti di diritto A tali conclusioni è giunto D. Corapi, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in AA. VV., Le reti di imprese e i contratti di rete, a cura di P. Iamiceli, G. Giappichelli editore Torino, 2009, pag. 173; M. Granieri, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?, in I Contratti, n.10/09, pag.938. La qual cosa avrebbe agevolato l analisi dei profili tributari che sarà svolta in un intervento successivo. 13
4 Concludendo sulla questione, si ritiene di condividere l opinione di chi ricostruisce il contratto di rete come un nuovo tipo contrattuale, dotato di rilevante leggerezza, rientrante nel novero dei contratti plurilaterali con comunione di scopo. Si tratta di contratti nei quali gli impegni dei contraenti e le loro prestazioni convergono nello svolgimento di un attività comune e nella realizzazione di un fine unitario e vanno così a vantaggio di tutti gli aderenti 13. Gli elementi essenziali del contratto Il contratto di rete si compone di una serie di elementi essenziali in mancanza dei quali la fattispecie non si concreta (si pensi alla causa, all oggetto e alla forma del contratto); e di altri elementi definibili accessori la cui presenza è rimessa alla libera scelta degli imprenditori contraenti (si pensi al fondo comune o all organo comune). Il contratto di rete è: un contratto ad effetti obbligatori giacché per suo tramite gli imprenditori si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa ; un contratto tendenzialmente plurilaterale in quanto delineato con riguardo ad una pluralità di imprenditori; un contratto formale, in quanto ne è prevista la redazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e soggetto a pubblicità, essendo prevista l iscrizione nel registro delle imprese; un contratto di durata, ossia ad effetti protratti nel tempo; un contratto a contenuto predeterminato. Soggetti L articolo 3, co.4-ter, del D.L. n.5/09 esordisce con le parole con il contratto di rete più imprenditori... ; è evidente, quindi, che si tratti di un contratto plurilaterale, che necessita cioè della partecipazioni di più soggetti esercenti attività d impresa. La norma non contiene alcuna limitazione in termini di dimensione o di forma giuridica dei partecipanti alla rete, potendo aderire sia imprese individuali che società di persone o di capitali o ancora cooperative, consorzi, ecc.. Sono, invece, esclusi gli enti pubblici, le università, i dipartimenti e i centri di ricerca. Causa Nella disposizione definitoria del contratto di rete, la causa del contratto sembra si possa cogliere nello scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. La formulazione normativa è molto ampia, al limite della vaghezza; evidentemente il Legislatore ha voluto lasciare ai contraenti carta bianca per riempire di contenuti lo scopo comune perseguito in concreto. La dottrina si è interrogata sulla possibilità di un eventuale controllo sulla causa del contratto. Al riguardo, si è evidenziato 14 come, nell impossibilità di un giudizio ex ante, potrà incappare in un giudizio di invalidità per radicale carenza del requisito di causa solo un programma di attività fin da principio irrealizzabile (obiettivi strategici totalmente al di Definizione proposta da G. Villa, Il coordinamento interimprenditoriale nella prospettiva del contratto plurilateral, in AA. VV., Le reti di imprese e i contratti di rete, a cura di P. Iamiceli, G. Giappichelli editore Torino, 2009, pag.119. F. Cirianni, La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi, in Il Corriere del merito, n. 6/10, pag
5 fuori di quelli ragionevolmente perseguibili dalle parti anche alla luce dell inadeguatezza del fondo comune 15 ; attività comuni poste a base della rete, al contrario radicalmente estranee a quelle espletate ed espletabili dai contraenti). Oggetto Si è detto che il contratto di rete è un contratto a contenuto predeterminato. All uopo, l art.3, co.4-ter, del D.L. n.5/09 prevede che il contratto di rete deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva; b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. In particolare, nell enunciazione dei contenuti del contratto di rete, la lett. b) prevede espressamente che le imprese aderenti debbano indicare gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l avanzamento verso tali obiettivi. Al riguardo, è da evidenziare come, rispetto alla previgente previsione, sia stato opportunamente sostituito il riferimento alla dimostrazione del miglioramento della capacità innovativa e della competitività, con l indicazione in sede di contratto delle modalità per misurare il raggiungimento degli obiettivi strategici sottesi alla rete. Sul punto, si è rilevato che il contratto di rete debba presentare una parte ricognitiva particolarmente persuasiva perché deve consentire il riconoscimento del nesso causale tra integrazione tra imprese e creazione di valore. Da ciò, la necessità che, nella redazione del contratto di rete, si adotti prevalentemente un approccio retrospettivo volto ad evidenziare la sussistenza di condizioni che creano valore: un valore che deve esistere già e che, per non essere disperso, deve essere sostenuto mediante la messa a sistema delle sue condizioni di produzione In merito alla verifica della congruità del fondo comune al programma di rete, si è negata tale possibilità di indagine avuto riguardo alla similitudine tra le reti e le società, atteso che per queste ultime la necessaria adeguatezza del capitale all oggetto sociale è ormai negata e, quindi, appare incomprensibile perché di dovrebbe gravare la rete di un simile onere di capitalizzazione. Cfr. F. Cirianni, La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi, in Il Corriere del merito, n. 6/10, pag. 26. M. D Auria, Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete, in Il Corriere del merito, n. 6/10, pag.20. L Autore precisa, altresì, che laddove il contratto di rete non dimostri ab inizio l esistenza di un valore aggiunto, questo contratto quale contratto di rete è perfettamente inutile, in quanto non potrà aspirare ad ottenere i vantaggi promessi dalla normativa. D altra parte, laddove tale contratto non dimostri la produzione di valore, non significa che esso non ha causa, ma che la finalità è aleatoria, in quanto non ragionevolmente connessa all integrazione tra imprese e, dunque, non meritevole di ottenere i vantaggi promessi dalla legge. 15
6 Particolare attenzione è rivolta dal Legislatore alla definizione dei contenuti del programma di rete che deve includere l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. Si tratta di obblighi che ciascun contraente deve adempiere nell interesse della rete e degli altri partecipanti 17. Il programma, dal punto di vista economico, è assimilabile ad un progetto industriale in cui i contraenti stabiliscono fra loro chi fa cosa e come per poter conseguire lo scopo comune. Anche in questo caso, il Legislatore lascia carta bianca per riempire di contenuti il programma comune di rete da parte di coloro che ritengono di esser interessati a questa nuova fenomenologia. Qui dovranno dettagliatamente essere precisati i doveri ed i diritti di ciascun partecipante che potranno andare: dallo scambio di informazioni sui rispettivi processi produttivi o sulla clientela; all adozione di procedimenti condivisi di produzione, controllo qualità ecc.; all adozione di un marchio, di un logo; all obbligo di sottoporsi a certificazione di qualità e/o verifiche e ispezioni periodiche dei propri processi interni ed esterni. Il programma comune di rete deve essere asseverato dagli organismi espressione dell associazionismo imprenditoriale individuati dal D.M. 25 febbraio affinché si possa fruire degli incentivi fiscali previsti dalla norma. L asseverazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell esistenza dei requisiti richiesti per godere dei benefici tributari e può essere rilasciata dagli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori 19. Tali organismi, tenuti a comunicare all Agenzia delle Entrate il possesso dei requisiti testé indicati nelle forme e con le modalità che saranno individuate da un apposito Provvedimento del Direttore della stessa Agenzia, per asseverare un programma di rete devono verificare la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. In tale attività, possono avvalersi della collaborazione di organismi di certificazione, di istituti universitari, di professionisti ed esperti di settore iscritti in appositi albi o elenchi. Il procedimento di asseverazione deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla richiesta effettuata dall organo comune o dal rappresentate della rete e, in caso positivo, l attestazione di asseverazione è comunicata, a cura dell organismo che l ha rilasciata, anche all Agenzia delle Entrate. Con riferimento alla durata del contratto, all adesione di altre imprese alla rete e al recesso dalla stessa, la lett. d) rinvia alle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo. Sul punto, nel segnalare il mancato richiamo, accanto al recesso, al fenomeno speculare dell esclusione o alla risoluzione del contratto per inadempimento, si è ravvisata l opportunità che, nell ambito del contratto di rete sia, in ogni caso, disciplinata la possibilità o meno di trasferire a terzi la posizione contrattuale ed in particolare se ciò possa avvenire solo unitamente all azienda concretamente interessata alle attività di rete o anche disgiuntamente da essa F. Cafaggi, Il contratto di rete e il diritto dei contratti, in I contratti, n.10/09, pag.920. L Autore evidenzia come si comprendano in tale ambito sia obblighi di prestazione che obblighi di protezione relativi sia alla fase di attuazione della rete che a quella successiva allo scioglimento. Il decreto è in corso di pubblicazione in G.U. I contenuti sono stati ampiamente riportati, il 26 febbraio 2011, sulla stampa specializzata: si veda C. Fotina, Sprint del Governo sulla certificazione dei contratti di rete, il Sole 24 ore, e C. Bartelli, Reti: asseverazione con il turbo, Italia Oggi. L asseverazione è consentita, in via sussidiaria, anche agli organismi pubblici che saranno individuati da un successivo decreto del Ministro dell economia e delle finanze d intesa con il Ministro dello sviluppo economico. M. D Auria, Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete, in Il Corriere del merito, n. 6/10, pag
7 Forma Il contratto di rete va stipulato nella forma dell atto pubblico o in quella della scrittura privata autenticata, al fine di garantire l effettuazione di un controllo di legalità nonché in vista dell ulteriore adempimento dell iscrizione nel registro delle imprese ove sono iscritti i partecipanti, prevista dal co.4-quater del citato art.3. La previsione della forma del contratto di rete, ancorché non esplicitamente indicato dalla norma, si ritiene debba essere a pena di nullità del contratto 21. Un aggravamento procedurale e di costi deriva dalla necessità che l iscrizione del contratto di rete deve avvenire nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e non solo presso quello del luogo dove si trovano gli uffici direttivi della rete (come è, invece, previsto nel caso dei consorzi) 22. Una possibile giustificazione di siffatta previsione è stata individuata nella necessità di fornire piena pubblicità al vincolo di destinazione che potrebbe andare a gravare una parte del patrimonio di ogni singola impresa in favore della rete Nel silenzio della norma, non si può, allo stato, escludere la diversa ricostruzione per cui il contratto privo del requisito formale sia inefficace verso i terzi ma valido tra le parti. M. Granieri, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?, in I Contratti n.10/09, pag.937. F. Cirianni, La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi, in Il Corriere del merito, n. 6/10, pag
Dott. Carmine Ferrara
Dott. Carmine Ferrara Commercialista Revisore legale Presidente Commissione Diritto Societario ODCEC Avellino Reti di imprese Aspetti fiscali e Organo comune di gestione Anno 2012 Decreto-legge del 31
DettagliReti d Impresa Insieme per Business. Angelo Peripimeno 29/01/2014
Reti d Impresa Insieme per Business Angelo Peripimeno 29/01/2014 Obiettivi Fornire una panoramica sui contratti di Reti d Impresa e sui vantaggi per le aziende aderenti Definizione: Contratto di rete La
DettagliL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Delibera 56/99 (adottata il 7 maggio 1999) REGOLAMENTO PER LE AUDIZIONI PERIODICHE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE DI CONSUMATORI E UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLE
DettagliREGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 6.12.2006 - pag. 701 REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 Regolamento per l attuazione della legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione
DettagliSi riporta in allegato alla presente mail quanto disposto dal Miur in tema di sicurezza e salute nei luoghi
Circolare n 237 MONTECCHIO MAGGIORE, 24 febbraio 2016 Ai Consigli di Classe coinvolti nell ASL A tutto il personale Oggetto: Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro Si riporta in
DettagliAi Dirigenti Ai Direttori delle Istituzioni Ai Responsabili di Settore Ai Responsabili di Servizio. E p.c. alla Giunta comunale SEDE
Ai Dirigenti Ai Direttori delle Istituzioni Ai Responsabili di Settore Ai Responsabili di Servizio E p.c. alla Giunta comunale SEDE San Lazzaro di Savena, 29 agosto 2013 Prot. N. 31746/2013 OGGETTO: Direttiva
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPERIMENTAZIONI PER L APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPERIMENTAZIONI PER L APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NEI SETTORI DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI (in applicazione della DGR 19432 del 19.11.04)
DettagliIL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008
IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 Come noto il comma 325 della Finanziaria 2007 ha introdotto nell art. 7, comma 4, DPR n. 633/72, la lett. f-quinquies)
DettagliAttività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi.
Direzione Regionale dell'emilia Romagna Ufficio Fiscalità generale Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Prot.21745 del 28 aprile 2005 Riferimenti normativi e di prassi Legge
DettagliRISOLUZIONE N. 30/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 30/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 aprile 2012 OGGETTO: Consulenza giuridica Applicabilità dell esenzione Iva alle società cooperative costituite fra soggetti esercenti l attività
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PER GLI ANNI 2014-2016 (P.T.T.I.)
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PER GLI ANNI 2014-2016 (P.T.T.I.) DELLA SOCIETA ACSEL S.p.A. Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza Adottato dal Consiglio di Amministrazione
DettagliMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DECRETO 23 maggio 2012 Condizioni e limiti entro i quali, lungo ed all'interno degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane
DettagliIL CONTRATTO DI RETE GUIDA OPERATIVA
IL CONTRATTO DI RETE GUIDA OPERATIVA INDICE 1. INTRODUZIONE 3 2. PRINCIPI GENERALI 5 3. ANALISI DEGLI ELEMENTI NECESSARI 7 4. ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO DI RETE 13 APPENDICE 18 2 1. INTRODUZIONE
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge
DettagliRegolamento per la concessione del patrocinio comunale
Regolamento per la concessione del patrocinio comunale Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 158 in data 20 dicembre 2005. Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo
DettagliELLISSE AL VOSTRO FIANCO PER LA SICUREZZA
Organismo Abilitato Il primo organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive ad effettuare le verifiche di legge degli impianti ai sensi del DPR 462/01 AL VOSTRO FIANCO PER LA SICUREZZA Abilitazione
DettagliCOMUNICAZIONE (ad efficacia differita)
AL COMUNE DI U Sportello Unico per le Attività Produttive 1. Dati impresa Cognome: COMUNICAZIONE (ad efficacia differita) Nome: Codice Fiscale: Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita:
DettagliRISOLUZIONE N.65/E. OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci
RISOLUZIONE N.65/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 giugno 2012 OGGETTO: Consulenza giuridica IVA Attività agricola per connessione svolta da una società cooperativa a favore dei soci Con la richiesta
DettagliRISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 5
RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI N. 5 In riferimento alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: D.1 Definire di quante pagine deve essere composta la Relazione Tecnica
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale
MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008266.29-05-2013 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Cagliari, 29.5.2013 IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto del Direttore Generale n.
DettagliAA.SS. nn. 2233 e 2229
AA.SS. nn. 2233 e 2229 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato Audizione ANIA 11a
DettagliCOMUNE DI PISA. TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD. Codice identificativo 884327
COMUNE DI PISA TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD N. atto DN-12 / 204 del 26/03/2013 Codice identificativo 884327 PROPONENTE Comunicazione - Serv. Informativi - Sp. Cittadino APPROVAZIONE DEGLI
DettagliAvviso pubblico Sostegno ai giovani talenti Sezione FAQ Frequently Asked Questions
Avviso pubblico Sostegno ai giovani talenti Sezione FAQ Frequently Asked Questions 01 (RIF. Art. 1 punto 1) Quali sono gli ambiti di attività ammissibili? 02 (RIF. Art.2) Qual è la differenza tra destinatari
DettagliRipresa Italia. Nuova Iniziativa UniCredit - Associazioni a supporto della economia reale. Small Business and Medium Enterprises Clients Italy
Ripresa Italia Nuova Iniziativa UniCredit - Associazioni a supporto della economia reale Global F&SME Marketing and Segments Small Business and Medium Enterprises Clients Italy Bologna, 20 Gennaio 2011
DettagliIstituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni
DECRETO INTERMINISTERIALE Istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E IL MINISTRO
DettagliPIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Il presente Piano è redatto in attuazione dell art. 1, commi 611 e 612 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione
DettagliIl comma 2, primo periodo, dello stesso art. 32, citato dal comma 5, recita che:
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI Modalità formative degli Ingegneri ed Architetti responsabili del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (Approfondimenti dell Area tematica
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante
DettagliCORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB
MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB Vecchio articolo Nuovo articolo Commenti Art. 127 Regole generali 01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo
DettagliIl sottoscritto Nato a ( ) il residente nel Comune di in Via N Cod. fisc. in qualità di ( 1) della Ditta ( 2)
Modello A1bis Dichiarazioni e attestazione per i requisiti di idoneità personale e capacità tecnico organizzativa da inserire nella Busta A Documentazione Amministrativa. Da rendersi da parte del concorrente
DettagliRETTIFICHE E INTEGRAZIONI AGLI ATTI DI GARA
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CASA ANZIANI INTERCOMUNALE Via Somazzo, 7-22029 UGGIATE TREVANO (CO) C.F./P. I.V.A. 01750930131 telefono 031 809306 fax 031 809321 - e mail info@casanzianiuggiate.it PROCEDURA
DettagliDecreto legislativo n. 276/03 artt. 47-53
Decreto legislativo n. 276/03 artt. 47-53 Titolo VI Apprendistato e contratto di inserimento Capo I Apprendistato Art. 47 Definizione, tipologie e limiti quantitativi 1. Ferme restando le disposizioni
Dettaglinella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante
CAPITOLO 2 I soggetti del contratto di rete Principi generali "La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento
DettagliIl Ministero dello Sviluppo Economico
DECRETO MINISTERIALE 108/09 DEL 23/07/2009 PER LA MODERNIZZAZIONE E L ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA ANCHE PER GLI ASCENSORI ENTRATI IN FUNZIONE PRIMA DEL 1999. Il Ministero dello Sviluppo Economico
DettagliRISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e
DettagliCOMUNE DI CAPANNORI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA NIDO FAMILIARE
COMUNE DI CAPANNORI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA NIDO FAMILIARE PREMESSO che l Amministrazione Comunale intende promuovere sul proprio territorio iniziative
DettagliFATTISPECIE RAPPRESENTATA
RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 413- ALFA S.p.A. Scambio di partecipazioni
DettagliREGOLARITA DEI VETTORI
AUTOTRASPORTO ANALISI OPERATIVA DELLA NORMATIVA DI SETTORE A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI STABILITÀ L 190/2014 REGOLARITA DEI VETTORI Riferimenti normativi: Decreto Legge 25 giugno
DettagliIL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE
Prot. n. 2015/153427 Disposizioni concernenti la competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall articolo 1 della legge 15 dicembre 2014,
DettagliRISOLUZIONE N. 36/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 36/E Roma, 17 maggio 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenze giuridiche. Agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina - articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge
Dettagli(articolo 1, comma 1)
ALLEGATO A (articolo 1, comma 1) MARCA DA BOLLO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ALLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.. PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE
DettagliCIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre 2012. OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia
CIRCOLARE N. 49/T Roma, 28 dicembre 2012 Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia 2 Premessa
DettagliPROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO
Al servizio di gente REGIONE unica FRIULI VENEZIA GIULIA PROGRAMMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO UDINE 13/09/2011 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTERAZIONE SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI Domanda Richiesta
DettagliProvvedimento di adozione del Piano di formazione ATA a.s. 2014/2015.
Prot. n. 8720 / A3b C12 Provvedimento di adozione del Piano di formazione ATA a.s. 2014/2015. IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI VISTO il CCNL 29.11.2007, con particolare riferimento al
DettagliI FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA
I FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA Organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati
DettagliIL LIBRO UNICO DEL LAVORO LE DOMANDE E RISPOSTE PIU FREQUENTI * * * SOGGETTI OBBLIGATI
IL LIBRO UNICO DEL LAVORO LE DOMANDE E RISPOSTE PIU FREQUENTI * * * SOGGETTI OBBLIGATI D. Il datore di lavoro che assume una badante è obbligato ad istituire il libro unico del lavoro? R. No, i datori
DettagliPROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA Ufficio Impianti Termici Nota informativa: Scadenza adempimenti di cui all art. 284 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152
DettagliRETI DI IMPRESE. I contratti di rete
RETI DI IMPRESE I contratti di rete DEFINIZIONE DI RETE: fenomeno economico e giuridico in cui più imprese indipendenti agiscono in modo coordinato. VANTAGGI DELLA AGGREGAZIONE Snellimento delle grandi
DettagliIl TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016
Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016 Titolo IX Il D.lgs 39/2016 entrato in vigore il 29 marzo 2016, modifica così il Testo Unico Sicurezza Riferimento TU Testo ante modifiche Testo modificato
DettagliAccordo di partenariato. tra ente accreditato di 1^ o 2^ classe ed ente non accreditato per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale
Servizio Civile Nazionale Accordo di partenariato tra ente accreditato di 1^ o 2^ classe ed ente non accreditato per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
DettagliSCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione. Data di identificazione. Persona Giuridica RAPPORTO CONTINUATIVO OPERAZIONE OCCASIONALE
Codice Progressivo Univoco (CPU): N. del / / SCHEDA CLIENTE RAPPORTO CONTINUATIVO OPERAZIONE OCCASIONALE Luogo di identificazione Data di identificazione Persona Giuridica Denominazione o ragione Sociale
DettagliRevisione delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS) Supporto a clienti SQS Revisione delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Regole per il periodo di transizione dalla data di revisione
DettagliL esperienza della Procura della Repubblica di Ravenna
L esperienza della Procura della Repubblica di Ravenna - Focus sull omogeneizzazione delle prassi lavorative delle Segreterie dei PM - Roma 16-19 19 Maggio 2012 Forum PA Premessa La Procura della Repubblica
DettagliOGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR -
Risoluzione 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR - Quesito Il Caaf ALFA Srl chiede se la
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE
COMUNE DI CERSOSIMO (Provincia di Potenza) 1 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 30.04.2012 2 SOMMARIO Art. 1
DettagliLEGAL RISK MANAGEMENT
LEGAL RISK MANAGEMENT AIUTIAMO A FARE IMPRESA IN TOTALE SICUREZZA STUDIO LEGALE SOCCOL STUDIO LEGALE SOCCOL Il rischio legale Cos è? È il rischio, insito in ogni attività imprenditoriale, di perdite derivanti
DettagliTransfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 16 17.01.2014 Transfer pricing e IRAP Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Categoria: Irap Sottocategoria: Base imponibile L introduzione
DettagliUN LAVORO DI SQUADRA per fare centro!!
20 giugno 2014 UN LAVORO DI SQUADRA per fare centro!! 1 AGGIORNAMENTO SULLE NORMATIVE DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE Inquadramento normativo D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Le assunzioni I cambi mansione La gestione
Dettaglicon sede a ( ) in n. codice fiscale - n. REA
ALLEGATO - DICHIARAZIONE DI VERIDICITA DELLE INFORMAZIONI PER L ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (art. 1 comma 41 e 42 della Legge 13 luglio 2015, n. 107) Il/La sottoscritto/a
DettagliRISOLUZIONE N. 64 /E
RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell
DettagliAZIENDA U.L.SS "Alto Vicentino"
AZIENDA U.L.SS SS. n. 4 "Alto Vicentino" Via Rasa, 9-36016 Thiene (VI) N. 408/2013 di reg. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Con l'assistenza dei signori: In data: 09/05/2013 Direttore Amministrativo
DettagliM.A. INFRANCA SAN GIACOMO
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI
DettagliMorgantina: dalla città di pietra alla sua immagine virtuale CUP G91H10000080006- C.I.G. 5088613848- SI. 1 8859
REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali Servizio Soprintendenza
DettagliCOOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1988, N. 24. Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale 1
LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1988, N. 24 Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale 1 Art. 1 2 (Finalità della legge) 1. La Regione, riconoscendo nella cooperativa un'impresa idonea a svolgere
DettagliI sistemi di certificazione: richiami essenziali
GIORNATA DI INCONTRO E DIBATTITO SUL TEMA: Il SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA SALUTE, SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE, ALLA LUCE DELLA NORMATIVA EUROPEA, DELLA QUALITA E DELLE TRASFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale
DettagliLe Cure Palliative erogate in Rete
Le Cure Palliative erogate in Rete La normativa nazionale e regionale Codigoro - 29 settembre 2012 Mauro Manfredini Focus sulla Rete No Terapia del dolore No Cure Palliative Pediatriche LEGGE n. 39 26
DettagliOSSERVATORIO NAZIONALE BILATERALE SUI FONDI PENSIONE
PROTOCOLLO D INTESA TRA ARAN E CGIL CISL UIL CONFSAL CISAL CONFEDIR CIDA COSMED USAE CGU CONFINTESA (con riserva) PER LA COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO NAZIONALE BILATERALE SUI FONDI PENSIONE mdegiacomo\xsottoscrizione_protocollo
DettagliRISOLUZIONE N. 112/E. Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011
RISOLUZIONE N. 112/E Direzione Centrale Normativa Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011 OGGETTO: Interpello - interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche
Dettagli11533 17/10/2008 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 1311
11533 17/10/2008 Identificativo Atto n. 1311 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO DETERMINAZIONI IN MERITO AL PERCORSO FORMATIVO DI MASSAGGIATORE OPERATORE DELLA SALUTE E IL DIRIGENTE DELL
DettagliGli Approfondimenti della
Gli Approfondimenti della APPROFONDIMENTO DEL 15/12/2015 Linee guida per la certificazione dei contratti di collaborazione con organi Istituzionali o politici 1 Le ragioni delle presenti linee guida Il
DettagliQuadro normativo: il diritto di recesso del socio non consenziente.
Quadro normativo: il diritto di recesso del socio non consenziente. A tutela delle minoranze non consenzienti (assenti, dissenzienti, astenuti) è riconosciuto il diritto di recesso dalla società di fronte
DettagliConsiderazioni di carattere ambientale e appalti pubblici nel diritto interno: TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE
TUTELA AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE L. n. 296/2006: art. 1, comma 1126: l attuazione e il monitoraggio di un Piano d azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
DettagliIL DIRETTORE / RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Codice selezione 04/ap/demm/lb AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L AFFIDAMENTO A TERZI ESTRANEI ALL UNIVERSITA DI INCARICHI DI CARATTERE INTELLETTUALE (per incarichi fino a Euro
DettagliDue diligence immobiliare
Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri Specifica P15 Estimo e attività peritale Due diligence immobiliare Sommario Il presente documento specifica i
DettagliPiano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. (L. 190/2014 art. 1 commi 611-614)
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 03 DD. 22.03.2016. IL SINDACO f.to Andrea Varesco IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dr. Alessandro Visintainer Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
DettagliComune di Binasco (Provincia di Milano)
Comune di Binasco (Provincia di Milano) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC 34 DEL 26.9.2012 ) 1 INDICE Art. 1 Oggetto e finalità....pag. 3 Art. 2 Ambito
Dettaglid intesa con il Ministro della Giustizia
d intesa con il Ministro della Giustizia Visto l art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo modificato, in ultimo, dall art. 1, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed
DettagliOggetto: Modulistica in ordine all'assenza di conflitto di interessi.
17 settembre 2015 236000\1.18\2015\9 1 Ai Direttori A tutti i dipendenti Trasmissione via e-mail Oggetto: Modulistica in ordine all'assenza di conflitto di interessi. Al fine di garantire il rispetto delle
DettagliQUESITO 1. n Cliente conferisce incarico ad un CED per la tenuta della contabilità.
QUESITO 1 n Cliente conferisce incarico ad un CED per la tenuta della contabilità. l CED a sua volta si rivolge ad un Professionista per la consulenza fiscale, effettuata anche direttamente al Cliente.
DettagliPG-SGSL 03 Definizione degli obiettivi e dei programmi
Redatta da Data Firma RSPP Verificata da Emissione autorizzata da DL / DG Aggiornamenti e Revisioni Revisione n Oggetto Data 1.0 Prima Stesura 15 aprile 2015 L'originale firmato del documento e la copia
DettagliOGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento
Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a conoscenza
DettagliIl D.L. n 112/2008 in legge n 133/2008
1 Il D.L. n 112/2008 in legge n 133/2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Articolo
DettagliAssemblea della costituenda
Assemblea della costituenda Associazione «Azionisti» Veneto Banca Spresiano 14 marzo 2015 www.aavenetobanca.it 1 Chi Siamo Un gruppo di soci di Veneto Banca che intendono contribuire, per quanto possibile,
DettagliTra PREMESSO CHE. - con Determinazione n. 151 del 25/11/2008 è stato individuato l Ordine degli Avvocati
CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E
DettagliRISOLUZIONE N. 370/E
RISOLUZIONE N. 370/E Roma, 3 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. prima casa - Art. 1 della
DettagliModello COM 2. prodotti alimentari da parte del legale rappresentante della società o del preposto all uopo
Modello COM 2 ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO - MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 1. AVVERTENZE GENERALI 1.1. Questo modello, da presentare in bollo, è composto da 8 pagine
DettagliBando per l erogazione di contributi alle PMI finalizzati al sostegno per l accesso al credito R E G O L A M E N TO
Bando per l erogazione di contributi alle PMI finalizzati al sostegno per l accesso al credito Art. 1 Finalità R E G O L A M E N TO La Camera di Commercio di Como, nell ambito delle iniziative promozionali
DettagliCONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL MATTATOIO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL MATTATOIO L anno il giorno del mese di presso la sede della Comunità Montana Montagna Fiorentina, via XXV Aprile 10 - Rufina viene sottoscritta la presente Convenzione
DettagliStudio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l
SEA Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l News per i Clienti dello studio del 16 Gennaio 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Iscritti alla Cassa geometri: incremento al 5% del contributo integrativo,
DettagliContratto collettivo integrativo di lavoro
Contratto collettivo integrativo di lavoro MARZO 2013 CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO PER TUTTI I DIPENDENTI DELL AGENZIA AGRIS SARDEGNA, ESCLUSI QUELLI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IL GIORNO
DettagliOFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE ROTTAPHARM S.P.A. (L OFFERTA )
Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE ROTTAPHARM S.P.A. (L OFFERTA ) Il /La sottoscritto/a Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ di aver preso conoscenza del Prospetto Informativo
DettagliOggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N. 1784 DI REP. DEL 06/07/2012. SITTA SRL.
Oggetto: LEGGE N. 68/1999. APPROVAZIONE PROROGA AL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI DELLA CONVENZIONE N. 1784 DI REP. DEL 06/07/2012. SITTA SRL. VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare l'art.
DettagliPROPOSTA REGOLATIVA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE
PROPOSTA REGOLATIVA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE REGOLE DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI Il processo di razionalizzazione e di riqualificazione
DettagliIl sottoscritto nato a il residente in via in qualità di dell Impresa con sede legale e/o amministrativa in via (*) C.F. - P.I. Tel.
ALL ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA UFFICIO SPECIALE - OSSERVATORIO REGIONALE PER I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE VIA C. CAMILLIANI, 87 90145 P A L E R M
DettagliMODELLO DI DOMANDA (1) ED ALLEGATI
MODELLO DI DOMANDA (1) ED ALLEGATI Applicare Marca da bollo di 14,62 Al Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
DettagliArt bonus. Dai credito all arte ti restituisce gli interessi. Venerdì 12 febbraio 2016
Art bonus Dai credito all arte ti restituisce gli interessi Venerdì 12 febbraio 2016 1 Effetti operativi delle misure fiscali dedicate alla cultura Intervento a cura della Dott.ssa Lucia Starola Dottore
DettagliApprovata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012
Disposizioni in materia di professioni non organizzate Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012 Art. 1. (Oggetto e definizioni). 1. La presente legge, in attuazione dell
DettagliAssociazione Amici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna Codice Fiscale: 92068360517
1 Associazione Amici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna Codice Fiscale: 92068360517 Sede Legale: Stia ( Ar) loc. Porciano PROTOCOLLO D INTESA TRA: ASSOCIAZIONE Di
DettagliREGOLAMENTO AREA VASTA EMILIA CENTRALE PER L ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI PER L ACQUISIZIONE DEI BENI IN COMODATO D USO E PER I BENI IN VISIONE
11/12/2008 N Prot. 2 / 01-12 REGOLAMENTO AREA VASTA EMILIA CENTRALE PER L ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI PER L ACQUISIZIONE DEI BENI IN COMODATO D USO E PER I BENI IN VISIONE 1 INDICE ART. 1 NORME GENERALI....3
Dettagli