ACCORDO CONTRATTUALE. ex art. 17 L.R , n.22 ed art.8 quinques D.lgs , n.502

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1 ACCORDO CONTRATTUALE ex art. 17 L.R , n.22 ed art.8 quinques D.lgs , n.502 tra l Azienda U.l.s.s. n. 5 Polesana e Rovigo Medica spa, erogatore privato accreditato per funzioni esercitate in regime ambulatoriale. ANNO PREMESSE E PRINCIPI GENERALI. che la Società Rovigo Medica spa è soggetto autorizzato all esercizio dell attività sanitaria di radiologia diagnostica con provvedimento del 02/07/2014 n. AS/2014/15 del Comune di Rovigo e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 10/03/2015 n.283 per l erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: n. 69 radiologia diagnostica, limitatamente alla attività di risonanza magnetica nucleare; che l art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. prevede che la Regione e l Azienda ULSS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati; che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR 1923 del 23/12/2015 e s.m.i., è necessario avvalersi dell attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;

2 che, ai sensi dell art. 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n.22, la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale stabilire l indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare nonché le modalità delle verifiche e dei controlli; che, ai sensi dell art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n.22, il Direttore Generale dell Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private accreditate; che ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell Az. Ulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione; che, tenuto altresì conto delle indicazioni di cui all art. 17 bis della L.R. n. 22 del 16/08/2002 inserito dalla L.R. n. 2/ Disposizioni in materia di promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale e modifica della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali" - il presente accordo è ispirato ai seguenti criteri: 1. accessibilità alla struttura da parte dell assistito, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e successive modificazioni; 2. complementarietà; 3. economicità/efficienza;

3 4. liste d attesa; 5. appropriatezza dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e successive modificazioni; 6. standard di qualità; 7. standard di prestazioni In particolare: la commessa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (volumi di attività e tipologia di prestazioni), dovrà essere svolta in piena coerenza con l offerta delle strutture pubbliche, evitando duplicazione di funzioni. In proposito saranno privilegiate le prestazioni con più importanti numeri di fuga e con elevati tempi di attesa; devono essere condivise e rispettate regole di appropriatezza, che troveranno riscontro non solo nelle attività di controllo ma anche nelle iniziative di audit, finalizzate al miglioramento dell integrazione fra le strutture ed alla qualità dei servizi erogati; sotto la regia delle strutture pubbliche, deputate anche alle successive fasi di verifica e controllo, devono essere definiti percorsi di cura concordati, sempre nell ambito delle strutture pubbliche e private presenti sul territorio dell Azienda ULSS n. 5 Polesana, come previsto dalla DGR n. 320/2013; è riconosciuta l opportunità di condivisione e collaborazione nelle pratiche di contenimento dei costi, promozione della crescita professionale, formazione e aggiornamento, sicurezza sul lavoro e sicurezza del paziente;

4 la ridefinizione delle azioni tendenti a riqualificare le potenzialità erogative (medie e basse specialità) deve tendere a migliorare i livelli qualitativi e ridurre i disagi legati agli spostamenti dei pazienti con la definizione delle azioni più opportune mirate a ridurre la mobilità passiva; saranno erogate prestazioni nel rispetto della normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione e delle incompatibilità previste dall art. 1 commi da 5 a 19 della L. 662/1996 e s.m.i.. Al riguardo il Centro Privato mette a disposizione dell Azienda la documentazione di attestazione da parte dei Professionisti incaricati di insussistenza di rapporti di lavoro con il SSN. Il personale della Struttura è altresì tenuto al rispetto del Codice di comportamento approvato dall Azienda ULSS 18 con Decreto del Direttore Generale n.42/2014. l utilizzo del ricettario del SSR da parte dei medici della Struttura è previsto esclusivamente per i percorsi indicati dalla normativa regionale in vigore. La prescrizione informatizzata delle ricette sarà adottata da parte dei medici del Centro in conformità alle indicazioni della Regione e compatibilmente con la fattibilità tecnica resa disponibile; che con la Delibera di Giunta Regionale n del 23/12/ Specialistica ambulatoriale privata accreditata erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto: assegnazione quote di budget per il biennio sono state approvate, per gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali, le quote di assegnazione del budget per i cittadini residenti nel Veneto, per gli anni 2016 e 2017,

5 che rappresentano la quota massima che ogni Azienda può assegnare agli erogatori privati accreditati ambulatoriali mediante accordo contrattuale, secondo lo schema allegato alla DGR n. 1765/2012; tra gli erogatori previsti dalla DGR 1923/2015, Allegato C, vi è la ROVIGO MEDICA Spa di Rovigo, che risulta assegnataria di un importo annuo di ,00, al lordo del ticket, relativamente alla macroarea 3, Diagnostica per immagini; che, sulla base di quanto stabilito dalla Regione Veneto con DGR n del 23/12/2016, Allegato O, con cui è stata definita una nuova organizzazione al sistema dei controlli dell attività e sono state definite nuove funzioni/competenze del Nucleo Regionale di Controllo (NRC), le strutture private accreditate sono tenute a trasmettere autonomamente il piano annuale dei controlli interni e i prospetti riepilogativi semestrali relativi agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto 2 dell allegato A della DGR n.3444 del 30/12/2010, direttamente al NRC, per il relativo seguito di competenza di cui all allegato O della DGR 2174/2016; che, nei casi specifici, si deve applicare quanto previsto dall art. 38 della Legge Regionale 30/12/2016 n.30 Collegato alla legge di stabilità regionale 2017, con particolare attenzione ai seguenti punti: 1. il rispetto dei tempi massimi di attesa per l accesso alle prestazioni sanitarie e per l effettuazione di interventi chirurgici correlati alle classi di priorità, secondo le nuove classi di priorità ed i relativi tempi massimi, indicati dalla medesima legge regionale al punto 4) e 16) dell articolo 38;

6 2. gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie; 3. osservanza di tutti gli adempimenti impartiti dall Autorità Nazionale Anticorruzione in merito agli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza. Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa ed i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente: tra l Azienda Ulss n. 5 Polesana, codice fiscale e partita iva rappresentata dal Direttore Generale Dott. Fernando Antonio Compostella con sede legale in Rovigo Viale Tre Martiri n.89 c.f CMPFNN54E03B844U e la Società Rovigo Medica spa, con sede legale a Rovigo (RO) in Via L. Einaudi 82, codice fiscale/ p.iva , nella persona del Signor Alessandro Bergamini in qualità di legale rappresentante, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l incapacità di contrarre con la P.A. si conviene e si stipula il seguente: ACCORDO CONTRATTUALE Art. 1 Iniziative ed obiettivi L Azienda ULSS n. 5 Polesana e l erogatore privato convengono sulla

7 realizzazione, nel corso dell anno 2017, delle seguenti iniziative: 1. Adeguamento periodico dell offerta ambulatoriale alla domanda di prestazioni (privilegiando le prestazioni traccianti) e alle liste di attesa; 2. Condivisione di percorsi assistenziali previsti dalla DGR 320/2013: a. percorsi assistenziali dei cittadini residenti strutturati in modo tale da svolgersi interamente nell ambito del territorio dell Azienda; b. percorsi assistenziali per patologie frequenti o rilevanti con possibilità di effettuare presso la Struttura accreditata trattamenti di terapia fisica e riabilitazione prescritti dagli Specialisti Fisiatri dell Azienda ULSS, con riconoscimento di una visita di controllo per la presa in carico; 3. Attuazione del programma stabilito dalla Regione per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, secondo le indicazioni della DGR n. 246/ Condivisione con i Dipartimenti aziendali di percorsi diagnostici e protocolli di studio, al fine di migliorare sempre più la qualità delle prestazioni erogate; l erogatore privato si rende disponibile alla partecipazione di audit di qualità fra le parti con la messa a disposizione di referti o immagini radiologiche necessarie per il confronto. Art. 2 - Tipologia delle prestazioni. Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dall erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell Erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle funzioni, attività e specialità indicate dalla DGR n. 283 del 10/03/2015, relativa al rilascio dell accreditamento istituzionale e nel rispetto dei tetti di spesa e di attività stabiliti dalla Giunta

8 Regionale con DGR n del 23/12/2015, definite dall Azienda sanitaria ed indicate nell elenco sotto riportato, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell arco dell anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall Azienda ULSS, con una fluttuazione massima del 20%. TABELLA ELENCO PRESTAZIONI NEGOZIATE. Cod Descrizione RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE. RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC. RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE. [sella turcica, orbite, rocche petrose, articolazioni temporomandibolari] Incluso: relativo distretto vascolare RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC. [sella turcica, orbite, rocche petrose, articolazioni temporomandibolari] Incluso: relativo distretto vascolare RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO SENZA E CON MDC. [faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi] Incluso: relativo distretto vascolare RM DEL TORACE. [mediastino, esofago, polmoni, parete toracica] Incluso: relativo distretto vascolare Valore annuo (min. 60% del budget) , RM DEL TORACE SENZA E CON MDC. [mediastino, esofago, polmoni,

9 parete toracica] Incluso: relativo distretto vascolare RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC. Incluso: Fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto vascolare. Non associabile a cod RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO. Vescica e pelvi maschile o femminile Incluso: relativo distretto vascolare. Non associabile a cod RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC Incluso relativo distretto vascolare RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME COMPLETO. non associabile a , RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME COMPLETO, SENZA E CON MDC. non associabile a , RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. La prestazione sostituisce cod RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO. La prestazione sostituisce cod RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod ,00 RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod V RM DEL RACHIDE CERVICALE. La prestazione sostituisce cod Z RM DEL RACHIDE DORSALE.La prestazione sostituisce cod

10 TOTALE ,00 Le prestazioni di risonanza magnetica non previste nel presente accordo possono essere erogate in forma sporadica, con quantitativi non superiori a 15 /anno, per ciascuna tipologia, nei limiti di budget del gruppo. Tali quantitativi potranno essere incrementati previa autorizzazione dell Azienda, nei limiti del budget. Al fine di evitare discontinuità nel servizio, con riferimento alla tabella sopra riportata, il Centro privato accreditato si impegna, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017: ad erogare, per ogni prestazione in tabella, un numero pari o superiore al numero annuo indicato. In caso di insufficienti richieste di prestazioni da parte degli assistiti, l'importo mancante può essere erogato con altre prestazioni (richieste al CUP) previste dall accordo; Art. 3 Volume delle prestazioni. L importo del budget annuo comprensivo del ticket è il seguente: Macroarea 3 Diagnostica per immagini ,00. Deve intendersi tetto invalicabile, importo massimo che l Azienda ULSS può riconoscere a fronte dell erogazione delle prestazioni specialistiche, all interno del quale il Centro Privato è tenuto a programmare la propria attività di assistenza specialistica ambulatoriale rivolta ai residenti Veneti, ed erogare mensilmente un valore di prestazioni complessivo pari o superiore all 80% del valore del budget annuo. Art. 4 - Obblighi dell Erogatore Privato Accreditato Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l Erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un adeguata programmazione della

11 propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell arco dell intero anno. L Erogatore privato accreditato, nell esercizio della propria attività: garantisce l osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l esercizio della propria attività; garantisce l erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all utenza nel rispetto delle classi di priorità; si impegna all osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile; si impegna, in particolare, all osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di: tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti; verifiche e controlli nell ambito del sistema sanitario; incompatibilità del personale adibito all erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo; rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l utilizzo del ricettario SSR e dei Percorsi assistenziali formalmente approvati di cui alla DGRV n. 320/2013;

12 compartecipazione alle spese da parte del cittadino; gestione unicamente attraverso il CUP dell Ulss delle agende dell erogatore, aperte a 12 mesi, secondo le regole previste dal Regolamento del CUP Provinciale, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l Ulss garantisca l interscambio in tempo reale delle prestazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell azienda, compresa la movimentazione ( compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall azienda, a garanzia della continuità assistenziale. A tal fine verranno effettuati sistematici controlli incrociati tra le agende CUP ed i flussi SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate, a cura dell apposito Unità Operativa di Specialistica Ambulatoriale dell Azienda; mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all esercizio e accreditamento istituzionale; tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile; sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di

13 tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell azienda, della Regione e del Ministero; Trasparenza. In attuazione dell art. 15 Trasparenza della L.R. n. 23/2012, l erogatore si obbliga a pubblicare sul proprio sito i bilanci annuali. eroga prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle funzioni/attività/specialità accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la DGR n del 23/12/2015; eroga prestazioni sanitarie ambulatoriali, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione Veneto ed altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate. Pertanto: tariffe per le prestazioni ambulatoriali: tariffazione a Nomenclatore Tariffario Regionale vigente; l erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione, se dovuto. in relazione alla fatturazione delle prestazioni erogate, il Centro privato si impegna ad emettere mensilmente un documento contabile (fattura e/o nota di credito) di importo corrispondente a quanto richiesto dall Azienda Ulss e di emettere separatamente, in caso di divergenze, altra documentazione contabile integrativa per mezzo di fatture separate; in relazione al costo delle prenotazioni effettuate dalla Ditta che

14 gestisce il Call Center del CUP, il Centro privato si impegna a saldare regolarmente le fatture relative alle prenotazioni e disdette di propria spettanza, secondo quanto definito nel vigente contratto d'appalto; l erogatore si impegna altresì a pagare le prenotazioni e disdette effettuate da altri soggetti (es.farmacie) che collaborino con il CUP, purché con costi non superiori a quelli della Ditta che gestisce il Call Center. Art. 5- Obblighi dell Azienda ULSS L Azienda ULSS : garantisce l osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l esercizio della propria attività; remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell esecuzione della prestazione stessa; effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all attività svolta, precisando che i flussi dell attività svolta mensilmente dovrà pervenire entro il giorno 9 di ogni mese (o il primo giorno feriale utile se prefestivo o festivo) con impegno reciproco a chiudere la fase dei controlli logico formali da procedura entro il 20 del mese successivo (o il primo giorno feriale utile se prefestivo o festivo) all erogazione dell attività, nel rispetto della normativa vigente in materia, fatte salve sue eventuali successive modificazioni e/o integrazioni. Il pagamento

15 delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte; comunica tempestivamente all erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall erogatore. Art. 6 Requisiti autorizzativi e di accreditamento L Erogatore privato accreditato s impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, altresì, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa ed a porre in essere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità. Art. 7 - Durata dell accordo Il presente accordo ha durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell attività su iniziativa dell erogatore, corre l obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni. Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

16 L erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto e, in particolare, accetta che: l accreditamento, al pari dell autorizzazione all esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell Azienda ULSS; la cessione del contratto a terzi, non autorizzata, non produca effetti nei confronti dell Azienda ULSS; l erogatore subentrato debba stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale; ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive ( ad es. cessione ramo d azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell erogatore debba essere tempestivamente comunicato alla Regione e all Azienda Ulss competente territorialmente. L Azienda Ulss si riservi di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza; il presente contratto sia sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell art. 11 comma 2 del DPR 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all art. 10 del predetto decreto; il presente accordo si risolva di diritto ai sensi dell art c.c. nei

17 seguenti casi: la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all erogatore e previamente accertato dall azienda; accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni; accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l erogatore privato accreditato ed i relativi titolari di partecipazioni; Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell accreditamento: nel corso del procedimento per la revoca dell accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dall Azienda ULSS. L Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l indicazione della durata della sospensione, l efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio. non saranno remunerate prestazioni non previste dai provvedimenti di accreditamento. Art. 9 Adempimenti in materia di privacy Ai sensi e per gli effetti dell art. 29 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali, l erogatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.

18 In particolare, l erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti. Art Adeguamento dell accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali Le parti assumono l obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte. Art Modifiche e integrazioni dell accordo contrattuale Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione. Art. 12 Controversie Le controversie relative all interpretazione ed esecuzione del presente accordo, non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Rovigo. Art Verifica e controllo Le funzioni di controllo e verifica dell attuazione del presente accordo sono svolte dall Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana a mezzo dei propri Servizi, anche in base alla DGR n del 23/12/2016, Allegato O. La verifica ed il controllo si svolgeranno sul rispetto di: appropriatezza dei percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 23 del 29/06/2012 e s.m.i.; liste d attesa;

19 standard di qualità; standard di prestazioni; economicità ed efficienza dei procedimenti amministrativi e contabili; accessibilità alla struttura da parte dell assistito in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 23 del 29/06/2012 e s.m.i.. Art Registrazione Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, è soggetto all assolvimento dell imposta di bollo ai sensi del DM 17 giugno 2014, con oneri a carico dell Erogatore. E soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5 comma 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, a cura ed a spese della parte richiedente. Art Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore. Rovigo, Rovigo Medica S.p.a Legale rappresentante Signor Alessandro Bergamini Azienda ULSS n. 5 Polesana Il Direttore Generale Dott. Fernando Antonio Compostella Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 c.c. si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli articoli 2 - Tipologia delle prestazioni, 3 - Volumi delle prestazioni, 4 Obblighi dell Erogatore Privato Accreditato, 8 - Eventi modificativi e cause di

20 risoluzione del contratto e decadenza e 12 Controversie. Letto, firmato e sottoscritto Rovigo, Rovigo Medica S.p.a Legale rappresentante Signor Alessandro Bergamini Azienda ULSS n. 5 Polesana Il Direttore Generale Dott. Fernando Antonio Compostella

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