STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE. ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, ai sensi della legge numero 383 del 7 dicembre 2000

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1 STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, ai sensi della legge numero 383 del 7 dicembre 2000 una associazione di promozione sociale denominata Associazione genitori Istituto comprensivo statale Umberto I San Nicola. L'associazione ha sede in Bari alla Largo San Sabino 1 Bari. ART. 2 (Scopi e finalità) 1. L associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità Sociale a favore degli associati e di terzi. 2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. 3. L'associazione si propone il perseguimento di fini di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva come previsto dalla L.R. 18/12/2007 n. 39 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale prevalentemente nell ambito dello sviluppo della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative. In particolare l associazione intende perseguire i seguenti scopi: 1) assolvere la funzione sociale di promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma e contribuire allo sviluppo completo e armonioso della persona, promuovendo e sostenendo in ambito scolastico ed extra scolastico, attività culturali, formative, artistiche, sportive e ricreative, che amplino 1

2 l'offerta formativa in favore degli alunni frequentanti le scuole dell Istituto comprensivo Umberto I - San Nicola. Per l'individuazione di queste attività, l'associazione si coordinerà con il Dirigente Scolastico, il Consiglio d'istituto, e tutti gli Organi scolastici di volta in volta competenti; 2) agevolare e contribuire allo sviluppo di una cultura moderna ed internazionale aiutando la scuola nell'opera di potenziamento di tutti i supporti didattici e scolastici quali, a titolo di esempio, la biblioteca scolastica, gli strumenti informatici, i supporti musicali, artistici e sportivi; 3) garantire la qualità dell educazione e della crescita degli alunni della Scuola mediante la partecipazione diretta dei soci alla vita della Scuola realizzata attraverso l informazione sull attività degli organi collegiali, l esame e il chiarimento di problematiche di propria competenza, la formulazione di suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici; 4) finanziare attività e/o progetti proposti sia dalla Scuola che dall Associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente; 5) promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d esperienze educative, con il coinvolgimento alla vita della Scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva, responsabile e qualificata; 6) favorire iniziative culturali, sociali e sportive quali conferenze, mostre, corsi, attività sportive nonché qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo di interesse e di incontro collettivo; 7) aiutare l'integrazione nell Istituto di bambini portatori di disabilità, con la fornitura di tutti gli strumenti e i supporti necessari allo sviluppo dell'apprendimento e della socializzazione, attraverso l'organizzazione di momenti di incontro, di informazione e aggiornamento anche con i

3 genitori, gli insegnanti e gli esperti del settore; 8) favorire l integrazione dei bambini di culture diverse, agevolando e contribuendo all'inserimento nella scuola di bambini e famiglie la cui lingua madre non è l italiano, al fine di sviluppare una cultura moderna ed internazionale. L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didatticodisciplinare. ART.3 ( Attività istituzionali dell Associazione) L'Associazione, che non potrà svolgere attività in settori diversi se non direttamente connessi a quelli istituzionali, per perseguire i propri scopi si propone di realizzare le seguenti attività: - provvedere alla raccolta e alla gestione dei fondi necessari a sostenere le attività citate, promuovendo la contribuzione da parte dei Soci, le erogazioni liberali sia di persone fisiche, enti pubblici o privati e imprese e la ricerca di sponsorizzazioni e altre forme di contributo economico liberale sui singoli progetti di lavoro; - organizzare e promuovere manifestazioni culturali, feste, conferenze, convegni e mostre; - organizzare eventi di carattere culturale, sportivo e ricreativo ed altri eventi sociali finalizzati alla diffusione degli scopi dell'associazione; - produrre, pubblicare, diffondere, distribuire pubblicazioni, stampati, materiali editoriali in genere, anche periodici (con l'esclusione dei quotidiani), software, prodotti audiovisivi e cinematografici a fronte dei quali possono essere previste donazioni liberali per il loro utilizzo; - la stipula di convenzioni con enti, Associazioni e realtà commerciali e 3

4 produttive per la fornitura di beni e servizi a favore degli alunni dell Istituto; - concludere contratti ed accordi con altre associazioni, fondazioni o enti per meglio perseguire gli scopi dell Associazione. ART. 4 (Soci) 1. L'associazione è aperta a tutti coloro che siano genitori di bambini che siano iscritti presso le scuole appartenenti all Istituto comprensivo Umberto I- San Nicola interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali della associazione, condividendone le finalità, lo spirito e gli ideali e che accettano il presente statuto e l eventuale regolamento interno. 2. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. 3. L organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego deve essere comunicato per iscritto all interessato specificandone i motivi. 4.Chi intende essere ammesso come nuovo socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, su modulo prestampato predisposto dallo stesso, in cui devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza o il domicilio l'indirizzo e, ove possibile, il numero di fax, cui devono essere inviate le comunicazioni sociali e contenente altresì l'espressa dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e di quelle contenute negli eventuali Regolamenti Interni, nonché di piena conoscenza ed accettazione degli obblighi da queste derivanti in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. 5. I membri dell'associazione si suddividono in: - Soci fondatori: lo sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo

5 dell'associazione e coloro che siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo e che intendano contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione anche mediante l'esercizio di attività operativa volontaria; Soci Ordinari: lo sono i genitori degli alunni iscritti e frequentanti e che intendano contribuire al perseguimento degli scopi dell associazione anche mediante l esercizio di attività operativa volontaria. Soci onorari : lo sono coloro ai quali l'associazione deve particolare riconoscenza; sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea dei soci con le maggioranze ordinarie. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, e non hanno diritto di voto. Soci sostenitori : lo sono coloro che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall Associazione. 6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. 7. Il rapporto associativo tra Socio Ordinario e Associazione ha la durata massima di un anno, a partire dal 1 settembre e fino al 31 agosto dell anno successivo. Per il primo anno di vita dell Associazione, l inizio di decorrenza del rapporto associativo è posticipato al ferma restando le scadenza del 31 agosto Il rapporto associativo può essere costituito in qualsiasi momento nel corso di un anno fermo restando che il pagamento della relativa quota associativa sarà dovuto per intero indipendentemente dalla data di inizio del rapporto associativo. 8.Al termine di ciascun anno, il rapporto associativo si rinnova automaticamente per un nuovo anno, previo pagamento della relativa quota sociale associativa da effettuarsi entro la fine dell anno in corso. 9.La quota associativa è intrasmissibile; in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell Associazione. 5

6 ART. 5 (Diritti e doveri dei soci) 1.Tutti i soci hanno uguali diritti. 2. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato. 4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l eventuale regolamento interno. 5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell associazione prevalentemente in modo personale, volontario libero e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. 6.L Associazione, per specifiche iniziative e manifestazioni può avvalersi di persone non associate che operino comunque in forma volontaria, libera e gratuita. 7.In caso di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche ricorrendo ai propri associati. ART. 6 (Recesso ed esclusione del socio) 1.La qualità di socio si perde: a) per scadenza del termine del rapporto associativo; b) per decesso; c) per morosità nel pagamento di almeno tre quote associativa; d) per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte; e) per esclusione.

7 2.Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. 3.La perdita di qualità di soci nei casi d), c) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso all Assemblea, fatti salvi gli altri rimedi di legge. 4.E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso e/o esclusione. ART. 7 (Organi sociali) 1. Gli organi dell associazione sono: -Il Presidente - l'assemblea degli associati; - il Consiglio Direttivo composto da; Presidente; Vice Presidente; Segretario Tesoriere 2. Tutte le cariche sociali, di carattere volontaristico, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto a rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo. 7

8 ART. 8 (Assemblea) 1. L Assemblea è l organo sovrano dell associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative. 2. L'Assemblea è convocata, almeno due volte l'anno per l approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo, dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell adunanza - anche fuori della sede sociale, purchè nell'ambito del territorio della Regione Puglia - nonché l elenco delle materie da trattare, spedito ai soci e da essi ricevuto almeno dieci (10) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. 3.L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito mediante posta elettronica. Solo in caso di assenza di un indirizzo e- mail potrà essere recapitato per posta ordinaria ovvero mediante telefax o telegramma. 4. L'avviso dovrà essere fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci; nel caso di convocazione a mezzo telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci. 5. L Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. 6. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell associazione. E ordinaria in tutti gli altri casi. ART. 9

9 (Compiti dell Assemblea) 1. Compete all'assemblea Ordinaria: a) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, con designazione del Presidente dello stesso; b) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione (conto consuntivo); c) l'approvazione di eventuali Regolamenti Interni; d) l'adozione di qualsiasi deliberazione attinente l'associazione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo; e) la deliberazione su quant altro demandatole dalla legge o dallo statuto. Compete all'assemblea straordinaria: a) l'adozione delle deliberazioni concernenti modifiche al presente Statuto; b) lo scioglimento dell'associazione e la destinazione dei beni della stessa. ART.10 (Bilancio preventivo) 1.L'esercizio finanziario chiude al 31 agosto di ogni anno; il primo esercizio chiuderà al 31 agosto Il Direttivo approva il bilancio preventivo entro il 15 aprile ed il rendiconto di gestione entro il 15 ottobre di ciascun anno solare. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. 3. Il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione, approvati dal Direttivo, sono depositati presso la sede dell Associazione almeno 20 giorni prima della data dell assemblea convocata per la loro approvazione, affinché ciascun Socio possa prenderne visione. 9

10 ART. 11 (Validità Assemblee) 1. L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, con la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto in proprio o per delega. 2. Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta; ciascun associato non può comunque essere portatore di più di tre deleghe. 3. Le deliberazioni dell assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l Assemblea lo ritenga opportuno. 4. L assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi (2/3) dei soci sia in prima che in seconda convocazione e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti (3/4) dei soci. ART. 12 (Verbalizzazione) 1. Il Presidente dell Assemblea nomina il Segretario. 2. Il Presidente dell'assemblea accerta la validità della convocazione e della costituzione dell Assemblea, la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. 3. Delle riunioni di Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che

11 deve essere sottoscritto dal Presidente dell Assemblea e dal Segretario stesso ed essere inserito nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, previa pubblicazione nell Albo dell Associazione istituito presso apposito spazio riservato alle comunicazioni alle famiglie, all'interno delle sedi dei plessi delle tre scuole. 3. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. ART. 13 (Consiglio Direttivo) 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque a sette membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci tra i soci stessi. Esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. 2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare. 3.Le convocazioni del Consiglio saranno fatte dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Bari, nonchè l'elenco delle materie da trattare, da inviare agli amministratori almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. 4. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, (cartaceo o informatico) e può essere spedito per posta elettronica. In mancanza di indirizzo , l avviso potrà essere spedito per posta ordinaria o a mano o per telefax.in caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con , telegramma o telefax da spedire almeno un giorno prima. 5. Esso può altresì essere convocato su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice a voto palese. A parità di voti prevale quello del Presidente. 1 1

12 6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro numerato in ogni pagina e sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario. 7. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. 8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. 9.Spetta in particolare al Direttivo: (a) determinare le linee programmatiche dell'attività dell'associazione; (b) dopo averle condivise con gli organi direttivi della Scuola, promuovere, organizzare e dare esecuzione alle iniziative individuate per il pieno raggiungimento degli scopi dell Associazione. (c) costituire apposite Commissioni, per raggiungere gli scopi perseguiti dall Associazione, alle quali potranno attivamente partecipare tutti i soci di qualsiasi categoria; (d) redigere i bilanci preventivi e i rendiconti di gestione dell'associazione e sottoporli all Assemblea dei Soci; (e) rapportarsi con le istituzioni scolastiche e gli enti locali; (f) cercare collegamenti e creare eventuali coordinamenti con altre Associazioni e/o enti che perseguano finalità analoghe a quelle dell Associazione; (g) stabilire l'ammontare le modalità ed i termini di versamento delle quote associative annuali delle diverse categorie dei Soci, nonché l' eventuale contributo previsto per i Soci per ogni singola manifestazione. (h) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all Assemblea; (i) curare l esecuzione dei deliberati dell Assemblea; (l) redigere e presentare all assemblea il rapporto annuale sull attività dell associazione;

13 (m) proporre all Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell Associazione; (n) deliberare in ordine alla esclusione dei soci secondo quanto previsto dall art. 6, (o) ratificare o respingere i provvedimenti d urgenza adottati dal Presidente. 10. Il Consiglio Direttivo, nella prima adunanza, nomina nel suo ambito il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. 11. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere per la prima volta sono nominati in sede di atto costitutivo. 12. Qualora venga a mancare per qualsiasi causa un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando quale nuovo consigliere il primo dei non eletti; il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in cui è subentrato. 13. L'assenza ingiustificata da parte dei Consiglieri a dieci riunioni del Consiglio Direttivo nel corso dell'esercizio costituisce giusta causa di revoca dell incarico. ART. 14 (Presidente - Segretario - Tesoriere) 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell associazione ed ha l uso della firma sociale, presiede il Consiglio Direttivo e l assemblea; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; convoca l assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente; in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. 2. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci ed in particolare collabora con il 1 3

14 Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'associazione e alla presentazione degli stessi agli organi collegiali, nonchè al successivo controllo dei risultati ed all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 3. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, tiene la cassa e compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione da redigersi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. 4. Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. ART. 15 (Patrimonio) Il patrimonio dell Associazione è costituito: a) dai conferimenti iniziali dei Soci fondatori; b) dalle quote associative dei Soci; c) da contributi, oblazioni, donazioni, lasciti, da parte dei Soci ovvero di privati, istituzioni pubbliche o private, associazioni, fondazioni, o altri enti che, condividendo gli scopi e le finalità dell'associazione, desiderino contribuire all'attività della stessa; d) da tutti i beni che, di volta in volta, l Associazione acquisterà per il perseguimento dei suoi scopi; e) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione; f) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell Associazione ART.16

15 (Le entrate) 1. Le entrate dell associazione sono costituite da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. l) entrate dalla vendita delle pubblicazioni edite dall'associazione; m) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell Associazione. 2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 1 5

16 ART.17 (Rendiconto di gestione) 1. Il rendiconto di gestione dell associazione è annuale e rendiconta le spese sostenute nell esercizio finanziario che si conclude il 31 agosto. Esso è redatto entro il 15 ottobre di ogni anno dopo la chiusura dell esercizio sociale. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all anno trascorso. 2. Il rendiconto di gestione è predisposto dal Tesoriere, approvato dal Consiglio Direttivo e dopo il deposito per 20 giorni nella sede dell associazione, è approvato dall assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. ART.18 (Libri sociali ) L Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, sarà dotata del libro verbali dell Assemblea, del libro verbali delle adunanze del Direttivo e del libro dei soci. ART.19 (Gratuità delle cariche) Nessun compenso è dovuto ai membri del Direttivo qualunque sia l'incarico ricoperto. ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L eventuale scioglimento dell Associazione sarà deciso soltanto dall assemblea straordinaria con le modalità di cui agli artt. 8 e 11. L'Assemblea straordinaria

17 provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L eventuale patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere destinato in via prioritaria all Istituto comprensivo statale Umberto I - San Nicola ovvero, qualora ciò non sia possibile, in tutto o in parte, per la parte non destinata all Istituto, ad altri enti che perseguano finalità analoghe a quelle dell Associazione, salvo diversa disposizione di legge. ART. 21 (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. 1 7

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