DETRAZIONE DEL 41% E/O DEL 36% SU SPESE PER INTER- VENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

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1 DETRAZIONE DEL 41% E/O DEL 36% SU SPESE PER INTER- VENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO INTRODUZIONE ALLE SPESE PER RISTRUTTURAZIONE Legge 449/97 L agevolazione fiscale in commento, è stata introdotta dalla L. n. 449/1997 (Finanziaria 1998). Nella sua formulazione originaria, il beneficio fiscale previsto era pari al 41% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio: sulle parti comuni degli edifici residenziali; e sulle singole unità immobiliari residenziali appartenenti a qualsiasi categoria, compresa quella rurale; realizzati negli anni 1998 e La detrazione doveva essere calcolata su un importo massimo di 150 milioni di lire pari a ( ,53); poteva essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo, mediante la scelta irrevocabile del contribuente effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui la spesa era stata sostenuta. L evoluzione: interventi agevolativi. La Legge è stata più volte prorogata da altre disposizioni normative che hanno modificato: la misura percentuale, la ripartizione in rate delle spese sostenute, le modalità di determinazione del limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, esteso ad altre tipologie di interventi il beneficio fiscale: 1. acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di fabbricati oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; 2. manutenzione e salvaguardia dei boschi. Va sottolineato fin da ora che, nel corso dell anno 2011, il Legislatore è intervenuto apportando, alla normativa in esame, modifiche sostanziali che verranno trattate e approfondite nelle prossime lezioni. Infine, va ricordato che l art 4, comma 1, lett. c) della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che ha convertito con modifiche il D.L n. 201 del 6 dicembre 2011 (Decreto salva-italia) ha previsto la messa a regime della Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici introducendo il nuovo art. 16-bis del TUIR che è entrato in vigore dal 1 gennaio Riferimenti Riferimento normativo: art. 4, comma 1, lettera c), Legge 214/2011 Dc 1

2 Tabella riepilogativa degli interventi agevolabili. Onere: spese sostenute per Interventi di recupero del patrimonio edilizio acquisto di immobili ristrutturati Interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi dal contribuente per familiari a carico per familiari non a carico SI NO NO SI NO NO SI NO NO Dc 2

3 SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PA- TRIMONIO EDILIZIO INTERVENTI AGEVOLATIVI Disposizioni generali. La detrazione relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è limitata agli edifici: situati nel territorio dello Stato; a destinazione residenziale o pertinenziale. Inoltre, è necessario che gli edifici: siano censiti dall ufficio del catasto, oppure sia stato chiesto l accatastamento, per gli stessi sia stata pagata l ICI dal 1997 qualora dovuta. Gli interventi devono, quindi, riguardare: 1. edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali situati nel territorio nazionale, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, 2. le parti comuni di edificio residenziale. In caso di interventi realizzati su parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. La detrazione può essere fruita anche relativamente alle spese sostenute per interventi effettuati sulle pertinenze delle unità immobiliari residenziali possedute o detenute. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Interventi agevolabili. I lavori per i quali spettano le detrazioni fiscali sono quelli elencati nell art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (DPR n. 380/2001, in precedenza L. n. 457/1978). In particolare, la detrazione IRPEF riguarda le spese sostenute per eseguire interventi: 1. sui singoli appartamenti e per gli immobili condominiali di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, altri interventi, 2. sulle parti comuni degli edifici residenziali anche di manutenzione ordinaria. Definizione degli interventi agevolabili: manutenzione La manutenzione straordinaria consiste in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, Dc 3

4 straordinaria. Alcuni esempi di interventi di manutenzione straordinaria. Definizione degli interventi agevolabili: restauro e risanamento conservativo. sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni d uso. Fra le opere e le modifiche che sono comprese negli interventi di manutenzione straordinaria rientrano: l installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne. Il restauro e il risanamento conservativo sono relativi ad interventi edilizi rivolti a conservare l immobile e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Più precisamente: il restauro consiste nel restituire ad un immobile di particolare valore architettonico, storico-artistico, una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare, il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali e funzionali. Alcuni esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo. Definizione degli interventi agevolabili: ristrutturazione edilizia. Alcuni esempi di ristrutturazione edilizia. Fra le opere e le modifiche che sono comprese fra gli interventi di restauro e di risanamento conservativo rientrano: il consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione e la prevenzione di situazioni di degrado, l adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso. La ristrutturazione edilizia è relativa a interventi volti a trasformare gli immobili mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un immobile in tutto o in parte diverso dal precedente. È opportuno segnalare che attraverso tali interventi è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente. Fra le opere e le modifiche che sono comprese fra gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano: demolizione e ricostruzione dell edificio con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente sostituzione o ripristino di alcuni elementi costitutivi dell edificio, eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi ed impianti. modifica della facciata, realizzazione di una mansarda o di un balcone, Dc 4

5 trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, apertura di nuove porte e finestre, costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti. Definizione degli interventi agevolabili: manutenzione ordinaria. Alcuni esempi di manutenzione ordinaria. Definizione degli interventi agevolabili: altri interventi. La manutenzione ordinaria consiste in interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali. In tal caso la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze non danno diritto ad alcuna agevolazione. Fra le opere e le modifiche che sono comprese fra gli interventi manutenzione ordinaria rientrano: sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, rifacimento di intonaci interni, impermeabilizzazione di tetti e terrazze, verniciatura delle porte dei garage. Sono ammessi al beneficio della detrazione anche gli interventi finalizzati: 1. alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, all acquisto di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In entrambi i casi, per fruire della detrazione è necessario che il vincolo di pertinenzialità sia esplicitamente formalizzato (ad esempio: nella concessione edilizia in caso di costruzione, nell'atto o preliminare registrato in caso di acquisto, nel verbale di accettazione della richiesta di assegnazione nel caso di assegnazione da parte di cooperative edilizie). La detrazione spetta solo per le spese sostenute dal momento in cui il contribuente risulta proprietario, promissorio acquirente o assegnatario. E necessario che i costi imputabili alla realizzazione dei parcheggi siano contabilizzati distintamente da quelli non ammissibili al beneficio fiscale; 2. alla eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune particolari ipotesi); 3. al conseguimento di risparmi energetici; 4. alla cablatura degli edifici; 5. al contenimento dell inquinamento acustico; 6. alla adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici; 7. all esecuzione di opere interne: in questa categoria di intervento sono ricomprese la maggior parte delle opere eseguibili all interno di una singola unità immobiliare; 8. alla messa a norma degli edifici: si tratta di interventi che riguardano una pluralità di impianti tecnologici, effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato dai soggetti abilitati, anche se di minima entità, Dc 5

6 indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento; 9. alla prevenzione di atti illeciti (furto, aggressione, sequestro di persona da parte di terzi) e infortuni domestici; 10. alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione per le persone portatrici di handicap gravi; 11. alla bonifica dell amianto. Tipologie di spese agevolabili. Danno diritto alla detrazione anche le spese sostenute per: 1. progettazione dei lavori, relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, altre prestazioni professionali richieste dal tipo d intervento, perizie e sopralluoghi, 2. redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dell'edificio, 3. IVA, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, 4. oneri di urbanizzazione, 5. acquisto dei materiali, 6. altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti previsti Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati, mentre non può essere attribuito alcun valore all attività prestata in proprio per l esecuzione di lavori. Tipologie di spese NON agevolabili. Non rientrano tra le spese agevolabili, ai fini del 41% o 36%, 1. gli interessi passivi per mutui eventualmente stipulati per sostenere le spese dei lavori di recupero, 2. le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all effettuazione degl interventi di recupero. Dc 6

7 SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PA- TRIMONIO EDILIZIO. SOGGETTI AVENTI DIRITTO della DETRAZIONE Chi ha diritto alla detrazione. Sono ammessi a fruire della detrazione tutti coloro che sono assoggettati all imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o non residenti nel territorio dello Stato che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni in argomento e che hanno sostenuto le spese, purché le stesse siano rimaste a loro carico. Hanno, quindi, diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione), chi occupa l immobile a titolo di locazione o comodato (inquilino, comodatario), i soci di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi ancorché non titolari di mutuo individuale, i soci di cooperative a proprietà indivisa assegnatari di alloggi (in qualità di detentori), i soci delle società semplici gli imprenditori individuali (anche agricoli), limitatamente - agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali, - né costituiscono merce alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa medesima. Hanno diritto alla detrazione anche i condomini per gli interventi sulle parti comuni condominiali. Il diritto alla detrazione dei familiari. Hanno diritto alla detrazione anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado) del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, purché: sostengano le spese, le fatture e i bonifici siano a loro intestati, la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell invio della comunicazione di inizio lavori. Infatti, ciò che rileva è che: il familiare sia convivente con il possessore intestatario dell immobile, in tale immobile si esplichi la convivenza. Non è necessario, invece, che l abitazione nella quale convivono il familiare e l intestatario dell immobile costituisca per entrambi l abitazione principale. Si evidenzia fin da ora che a partire dal 14 maggio 2011 non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Da tale data quindi la detrazione compete se il familiare esplica la convivenza Dc 7

8 alla data di inizio dei lavori. L argomento verrà trattato e approfondito in una prossima lezione. Il diritto alla detrazione del promissorio acquirente. Ha diritto alla detrazione anche il promissorio acquirente dell immobile qualora: sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita che deve essere registrato presso l ufficio delle Entrate competente, sia immesso nel possesso, esegua gli interventi a proprio carico. Dc 8

9 SPESE SOSTENUTE per INTERVENTI di RECUPERO del PA- TRIMONIO EDILIZIO. DETRAIBILITA e LIMITI di SPESA. La percentuale di detraibilità. La detrazione è stata più volte prorogata da altre disposizioni normative che hanno modificato, nel corso degli anni, la misura percentuale di detraibilità. In particolare, la detrazione spetta nella misura del: 36% per le spese sostenute dal 2000 al 2005; 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1 gennaio al 30 settembre 2006; 36% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1 ottobre 2006; 36% per le spese sostenute negli anni dal 2007 in poi. I limiti di spesa. Anche il limite di detraibilità è variato nel tempo. Il legislatore ha ristretto progressivamente il campo di applicazione del beneficio intervenendo, in primo luogo, sull ammontare della spesa ammessa in detrazione. Per ciascun intervento di recupero del patrimonio edilizio la detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di: ,53 per le spese sostenute negli anni dal 1999 al 2002; ,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 in poi. Va sottolineato, inoltre, che il limite di spesa su cui applicare la detrazione fino al 2001 era riferito: ad ogni periodo d imposta, alla persona fisica, alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. Dal 2002 il limite su cui applicare la detrazione è riferito: alla persona fisica, alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. L aver eliminato il riferimento ad ogni periodo d imposta riduce il limite personale massimo delle spese detraibili a ,00 nel caso di interventi sulla singola unità immobiliare che consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti. Esempio Nel corso del 2009 un contribuente ha iniziato un intervento di ristrutturazione che si è concluso nel 2011 sostenendo una spesa complessiva di ,00 così suddivisa: - nel ,00 - nel ,00 - nel ,00. Nella dichiarazione dei redditi relativa all anno d imposta 2011 potrà esporre spese per soli 8.000,00; infatti: Dc 9

10 48.000,00 (limite personale) ,00 (spese 2009) ,00 (spese 2010) = 8.000,00 residuo disponibile. I limiti di spesa. Dal 1 ottobre 2006 è stata introdotta un ulteriore limitazione. Da tale data, infatti, il limite su cui applicare la detrazione è riferito esclusivamente alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. Questo sta a significare che il limite di spesa di ,00 deve essere suddiviso fra tutti i soggetti che hanno diritto alla detrazione, configurandosi come limite di spesa per immobile. Inoltre, per i lavori eseguiti e pagati fino al 30 settembre 2006 sull abitazione e sulla pertinenza, la detrazione compete nel limite massimo di ,00 per ciascuna delle unità immobiliari. Dal 1 ottobre 2006, invece, non è più possibile fruire di un autonomo limite di spesa per le pertinenze, quindi, detto limite deve essere riferito all unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. Al condomino spetta un autonomo limite di spesa pari a ,00 per gli interventi eseguiti dal condominio sulle parti comuni. Nel caso in cui un condomino abbia la titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato per ciascuna abitazione. La rateizzazione. La detrazione relativa alle spese sostenute nel 2011 deve essere ripartita in 10 rate di pari importo. La detrazione relativa alle spese sostenute in anni precedenti poteva essere ripartita in 10 rate di pari importo per le spese sostenute negli anni dal 2002 in poi. Dall anno d imposta 2003 i soggetti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare coloro che alla data del 31 dicembre dell anno di imposta: hanno compiuto 75 anni, possono optare per la ripartizione in 5 rate di pari importo, hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo. Tale modalità può essere utilizzata: anche per le spese sostenute in anni precedenti, modificando la rateizzazione scelta originariamente (la cosiddetta rideterminazione delle rate ). solo dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale sull unità abitativa oggetto di intervento, ne restano esclusi, quindi, gli inquilini e comodatari. Dc 10

11 INTERVENTI di RECUPERO del PATRIMONIO EDILIZIO TABELLA RIEPILOGATIVA Anno Rate Misura Limite (3) 36% per immobile, persona, anno (1) dal 2003 al 2005 dal al dal al dal 2007 al (3) 36% per immobile, persona (1) 10 (3) 41% (4) per immobile, persona (1) 10 (3) 36% (5) per immobile (1) (2) 10 (3) 36% per immobile (1) (2) (1) Il limite, riferito alla singola persona fisica e ad ogni unità immobiliare, deve tener conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti relative allo stesso intervento. (2) Il limite è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di intervento. Nel caso di più soggetti aventi diritto il limite di va ripartito fra gli stessi. (3) I soggetti con età non inferiore a 75 anni o 80 anni possono optare per la rateizzazione e/o rideterminare il numero delle rate residue, rispettivamente in 5 o 3 rate. (4) La misura del 41% spetta per le spese sostenute nel 2006 e relative a fatture emesse dal 1 gennaio al 30 settembre. (5) La misura del 36% spetta per le spese sostenute nel 2006 e relative a fatture emesse in data antecedente al 1 gennaio 2006 e a fatture eme sse dal 1 ottobre Dc 11

12 SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PA- TRIMONIO EDILIZIO. ADEMPIMENTI. La comunicazione di inizio dei lavori. I contribuenti che hanno iniziato i lavori di ristrutturazione prima del 14 maggio 2011 devono aver inviato, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori alla Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 Cap Pescara. Tale comunicazione doveva essere redatta, su apposito modello ministeriale, da tutti i soggetti che possedendo o detenendo sulla base di un titolo idoneo, lo immobile sul quale dovevano effettuarsi gli interventi, ne sostenevano le relative spese. Alla comunicazione doveva essere allegata la seguente documentazione: copia delle abilitazioni amministrative, se previste dalla legislazione edilizia (concessione, autorizzazione o denuncia di inizio lavori) fotocopia della domanda di accatastamento (in mancanza dei dati catastali) fotocopia delle ricevute di pagamento dell ICI, se dovuta, a decorrere dal 1997 fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso di lavori su parti comuni di edifici residenziali dichiarazione del proprietario di consenso ai lavori, se eseguiti da locatario o comodatario. Tale documentazione poteva essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa. Pur non allegando la documentazione, i contribuenti devevano comunque barrare, sul modello di comunicazione, le apposite caselle relative ai documenti in loro possesso. La trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara doveva essere effettuata prima di iniziare i lavori (o anche lo stesso giorno), non necessariamente prima di iniziare i pagamenti delle spese relative alla ristrutturazione. Alcuni pagamenti potevano essere precedenti all invio del modulo (ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all esecuzione dei lavori). Doveva essere trasmessa una comunicazione per ogni unità immobiliare sulla quale sarebbero stati eseguiti i lavori e per ogni abilitazione amministrativa. Nel caso di variazione della ditta che esegue i lavori dopo l invio della comunicazione o nell ipotesi di continuazione di lavori iniziati in anni precedenti e per i quali sono già stati effettuati gli adempimenti previsti, non era necessario inviare alcuna ulteriore comunicazione. Dc 12

13 La comunicazione di inizio lavori: casi particolari. Si ricordano, ora, alcune situazioni particolari inerenti le modalità e l obbligo di trasmissione della comunicazione in commento: più contribuenti, comproprietari o contitolari di diritti reali su uno stesso immobile, che intendevano fruire della detrazione: la comunicazione poteva essere trasmessa soltanto da uno di essi, interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali: la comunicazione doveva essere effettuata dall amministratore del condominio o da uno qualsiasi dei condomini, acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati: era possibile inviare la comunicazione anche successivamente alla data di inizio dei lavori, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno d imposta nel quale si intendeva fruire della detrazione. La nuova normativa dal 14 maggio 2011 Il D.L. 70/2011 (cd. decreto Sviluppo) all art. 7, comma 2, lettera a), entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l obbligo di presentazione della comunicazione di inizio lavori. Quindi, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 36%, non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori. I contenuti del provvedimento direttoriale. Lo stesso decreto dispone che è necessario: indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione, oltre che conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate. Il Provvedimento del 2 novembre 2011 emanato dal Direttore dell'agenzia delle entrate ha recepito quanto disposto dal citato D.L.: ha preso atto della soppressione dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori. Ha inoltre ribadito l'obbligo di conservare a cura del contribuente e esibire in caso di controllo la seguente documentazione: 1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata: la data di inizio dei lavori la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, 2. Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento. 3. Ricevute di pagamento dell ICI, se dovuta. 4. Delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli inter- Dc 13

14 venti su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese. 5. In caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori. 6. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri. 7. Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute. 8. Ricevute dei bonifici di pagamento. La comunicazione all ASL. Il sopraccitato decreto non ha abolito la comunicazione all Azienda Sanitaria Locale. I soggetti interessati alla detrazione, devono inviare all Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata AR con le seguenti informazioni: generalità del committente, ubicazione e data di inizio dei lavori, natura dell intervento da eseguire, dati identificativi dell impresa con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della stessa, rispetto agli obblighi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione, dati di inizio dell intervento di recupero. La comunicazione alla ASL non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza dei cantieri non prevedono l obbligo della notifica preliminare. Le fatture e i documenti di spesa. I documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al soggetto o ai soggetti che intendono fruire della detrazione. Per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 e fino al 13 maggio 2011, le fatture dell impresa che aveva eseguito i lavori dovevano evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata. A tal proposito si evidenzia che: tale costo doveva essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessaria una evidenziazione puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati, in presenza di fatture pagate in acconto qualora nelle stesse non fosse stato indicato il costo della manodopera, la detrazione era ammessa purché nella fattura emessa a titolo di saldo si facesse riferimento al costo della stessa impiegata per l intera esecuzione dei lavori. nel caso di lavori effettuati da una ditta individuale che rendeva la prestazione attraverso l attività del solo titolare, non era necessaria l indicazione del costo della manodopera, ma nella fattura doveva essere fatta menzione di tale circostanza, in presenza di un impresa con dipendenti, nella quale anche il datore di lavoro partecipava alle fasi di lavoro, l imprenditore aveva l obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro. Le fatture e i documenti di spesa per il Condominio. Per le spese sostenute da un condominio: le fatture o le ricevute devono essere a questi intestate, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche Dc 14

15 Le fatture e i documenti di spesa per il Condominio. Le modalità di pagamento. nelle ipotesi in cui si utilizzi una certificazione dell amministratore del condominio che attesti - di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti, - l importo della spesa detraibile da ogni singolo condomino. E necessario che le spese per le quali si intende fruire della detrazione vengano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti: il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario, la causale del versamento ossia il riferimento normativo alla L. n. 449/1997. Gli istituti presso i quali vengono eseguiti i bonifici sono tenuti a comunicare all Agenzia delle Entrate, entro il 31 luglio dell anno successivo, gli elenchi di coloro che hanno eseguito i bonifici e dei relativi destinatari. Non è necessario attestare mediante bonifico: le spese relative agli oneri di urbanizzazione, le ritenute d acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, l imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori. Le modalità di pagamento: casi particolari. Si evidenzia che: in caso di comproprietà e contitolarità di un diritto reale di godimento del bene, in presenza di più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Se nel bonifico non sono riportati tutti i codici fiscali dei soggetti che intendono usufruire dell agevolazione, ma solo quello del contribuente che ha inviato la comunicazione di inizio lavori, il diritto alla detrazione spetta, comunque, agli altri soggetti qualora venga esposto, nella dichiarazione dei redditi, - nello spazio predisposto nella apposita sezione del Quadro E - il codice fiscale già riportato nel bonifico, il bonifico on-line può essere assimilato al bonifico tradizionale. Qualora non riporti tutti i dati previsti a causa del ridotto spazio destinato alla causale, il contribuente per poter fruire della detrazione deve comunicare alla banca i dati omessi, la detrazione è ammessa anche in assenza della causale nel bonifico, sempre che il contribuente sia in grado di dimostrare che le spese sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell amministratore o del condomino che ha provveduto al pagamento. Altri adempimenti: la dichiarazione di Non è più obbligatorio trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro ,69, pari a lire , la dichiarazione di esecuzione Dc 15

16 esecuzione dei lavori. dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri, ovvero da altro soggetto abilitato all esecuzione degli stessi. Tale disposizione che prevedeva la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione, è da considerarsi superata a partire dalla detrazione richiesta dal 2003, anno in cui il plafond di spesa detraibile di euro è al di sotto della soglia a partire dalla quale detto adempimento diveniva obbligatorio (51.645,69 euro). Riferimenti Circolare 21E del , punto 1.1 La documentazione da conservare. Il contribuente completa gli adempimenti previsti conservando la documentazione utile ai fini del riconoscimento della detrazione che consiste: 1. per i lavori iniziati entro il 13 maggio 2011, in: copia delle comunicazioni e dei documenti eventualmente allegati (comunicazione di inizio lavoro e comunicazione all ASL, se dovuta) copia delle ricevute delle raccomandate, fatture e ricevute fiscali, bonifico bancario o postale, documentazione relativa alle spese per le quali è previsto che il pagamento possa non essere eseguito con bonifico, dichiarazione di esecuzione lavori (se prevista). 2. per i lavori iniziati a partire dal 14 maggio 2011, nella documentazione elencata dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, i cui contenuti sono stati appena trattati. I documenti devono essere conservati, ai fini del riconoscimento del beneficio, fino al termine del quarto anno successivo all ultimo utilizzo dell onere. Ad esempio, il contribuente che usufruisce per l ultima volta, nella dichiarazione presentata nel 2012 (redditi 2011), della detrazione per spese di ristrutturazione, dovrà comunque conservare la documentazione fino al 31 dicembre Dc 16

17 SPESE SOSTENUTE per INTERVENTI di RECUPERO del PA- TRIMONIO EDILIZIO PERDITA della DETRAZIONE. Perdita della agevolazione. In genere le cause che determinano la perdita dell agevolazione sono riconducibili alla mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge. Nel tempo, rispetto ad ogni singolo adempimento, sono state fornite precisazioni da parte dell Agenzia delle Entrate che attenuano le cause di perdita del diritto. Per ogni singolo adempimento, quindi, analizziamo le cause che determinano la perdita dell agevolazione e le interpretazioni che l Agenzia ha fornito sull argomento. Riferimenti Riferimento normativo: D.I art. 4 Perdita della agevolazione: comunicazione inizio lavori. Il primo adempimento è quello relativo alla comunicazione di inizio lavori. Nella precedente lezione sono state analizzate le novità introdotte dal Decreto Sviluppo, pertanto quanto riportato di seguito riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno iniziato i lavori prima del 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del citato Decreto. Tali soggetti perdono il diritto all agevolazione se: la comunicazione non è stata trasmessa prima dell inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara; la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all immobile oggetto dei lavori, o non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento; non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente; non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell Ici relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta; non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali; non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all esecuzione dei lavori Non è comunque prevista la decadenza del diritto all agevolazione se l ICI, i cui bollettini devono essere allegati alla comunicazione, risulta pagata tardivamente. Invio della comunicazione per acquisto di box auto. Comunicazione inviata lo stesso giorno di inizio lavori. E bene ricordare che in caso di acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati, la comunicazione può essere inviata anche successivamente alla data di inizio lavori purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno d imposta nel quale s intende fruire della detrazione. La comunicazione inviata al Centro Operativo di Pescara nel giorno stesso dell'inizio dei lavori deve ritenersi valida ai fini della detrazione, infatti l invio preventivo si realizza anche se l'adempimento è posto in essere nell'arco della stessa giornata ma in un momento antecedente a quello in cui hanno inizio i lavori. Dc 17

18 Il contribuente non decade dal diritto se la comunicazione è stata inviata ad un Centro di Servizio diverso da quello previsto, quindi anche in questo caso la ricevuta della raccomandata è da considerarsi valida. Se non sono stati allegati i documenti o non è stato compilato esattamente il modello di comunicazione, si ha decadenza dal diritto alla detrazione, soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provvede entro il termine indicato dall Ufficio. Riferimenti normativi: Circolare AE , n. 15E, risposta 7.1 Risoluzione , n. 118 Il mancato invio della comunicazione all ASL. Altra causa di perdita del diritto all agevolazione è il mancato invio della comunicazione alla ASL, prima della data di inizio lavori, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, quando obbligatoria, cioè se prevista dai decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza dei cantieri. Questa circostanza non è sanabile in alcun modo. Anche se la comunicazione all ASL è stata inviata, è comunque causa di decadenza dal diritto, la violazione di norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi. Violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Pagamento tramite bonifico bancario. In caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi, il contribuente non decade dal diritto alla detrazione, se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori. Per fruire della detrazione è necessario che le spese agevolabili vengano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Se manca il pagamento tramite bonifico bancario o postale ovvero nel bonifico mancano i dati richiesti, il contribuente perde il diritto alla detrazione. Quando non è richiesto il bonifico bancario E bene ricordare che per alcune spese non è previsto il pagamento tramite bonifico bancario. Si tratta di: pagamenti in relazione a spese per oneri di urbanizzazione; ritenute d acconto operate sui compensi; imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori. Bonifico incompleto del riferimento normativo. Nel caso in cui il bonifico risulti incompleto del riferimento normativo, questo può essere ugualmente ritenuto valido purché il contribuente sia in grado di dimostrare che la spesa si riferisce ad un intervento di ristrutturazione. Riferimento normativo: C.M n. 95, risposta Dati del bonifico per più soggetti interessati. Se i soggetti interessati alla detrazione sono più di uno, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Dc 18

19 Se il bonifico contiene l indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato la comunicazione al Centro di Servizio, gli altri soggetti che intendono beneficiare della detrazione, devono indicare nell apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico. Riferimento normativo: Circolare AE , n. 15.E, risposta 7.1 Esecuzione di opere difformi da quelle comunicate. Costituisce altra causa insanabile di decadenza dall agevolazione, l esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate al Centro operativo di Pescara ed il mancato rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie comunali. Mancata esibizione della documentazione agli uffici finanziari. Altra causa di perdita dell agevolazione, non meno importante delle altre, è costituita dalla mancata esibizione, a fronte di una richiesta degli Uffici, di fatture o ricevute relative alle spese e delle ricevute relative ai bonifici, ovvero documentazione (fattura e bonifico) intestata a persona diversa da quella che ha inviato la comunicazione di inizio lavori, o che richiede la detrazione, ovvero di fatture relative a spese che non rientrano tra quelle agevolabili. Mancata indicazione del costo della manodopera. Riferimenti Detrazione in capo al contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa. Apposizione del visto di conformità. Ultima causa di perdita dell agevolazione è la mancata indicazione nella fattura emessa dal soggetto che esegue l intervento del costo della manodopera. Tale prescrizione è in vigore per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 e fino al 13 maggio 2011, come detto in precedenza. Vedi anche l approfondimento: Documentazione necessaria ai fini dell apposizione del visto di conformità Cause di decadenza dal beneficio Si ricorda che: se la comunicazione è stata trasmessa da un contribuente e sulle fatture o bonifici è riportato anche il codice fiscale del coniuge a carico, potrà usufruire dell agevolazione, per intero, soltanto il contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché annoti tale circostanza sulla fattura. spetta l agevolazione al contribuente che abbia effettuato la trasmissione della comunicazione ed effettuato il bonifico, anche se le fatture sono intestate al coniuge. Il CAF, ai fini dell apposizione del visto di conformità non deve entrare nel merito della detraibilità delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ma deve controllare soltanto che siano state rispettate tutte le condizioni per usufruire di tale detrazione. In presenza, però, di fatture relative a spese palesemente difformi da quelle agevolabili, il CAF non può riconoscere la detrazione. Riferimenti Vedi anche l approfondimento: principali interventi ammessi alla detrazione del 36% Dc 19

20 SPESE SOSTENUTE per INTERVENTI di RECUPERO del PA- TRIMONIO EDILIZIO CAMBIO di POSSESSO dell IMMOBILE. Casi di variazione della titolarità. La variazione della titolarità dell immobile sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione può derivare da atto tra vivi o a seguito di decesso dell avente diritto. Si realizza la variazione per atto tra vivi in caso di vendita o donazione dell immobile. In questi casi l agevolazione che non è stata interamente fruita dal venditore o dal donante si trasferisce all acquirente o al donatario. In caso di morte del contribuente titolare di diritti sull immobile oggetto dell intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. Casi di vendita dal 17 settembre Modifiche dal 2012 Il D.L. n. 138/2011 come modificato dalla L. n. 148/2011, a decorrere dal 17 settembre 2011, ha previsto che, in caso di vendita dell unità immobiliare oggetto dello intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite al l acquirente persona fisica. Le modalità concrete di applicazione di tale norma (es.: obbligo di indicazione in sede di stipula dell atto di compravendita?) non sono ancora state definite dall Agenzia delle Entrate. Il Decreto Monti (Salva Italia) ha introdotto, con decorrenza 1 gennaio 2012, nel nuovo art 16-bis del TUIR la previsione che: 1. in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti il cui contenuto si ritiene debba essere specificato nell atto di compravendita. 2. In caso di morte dell avente diritto: la detrazione compete all erede soltanto se conserva la detenzione materiale e diretta dell immobile. Tale norma supera quella introdotta dal Riferimenti Cosa significa detenzione materiale e diretta del Riferimenti normativi: C.M , n. 57, punto 4 Legge 289/2002 D.L. 138/2011, articolo 2 Legge 214/2011, articolo 4 La detenzione materiale e diretta di un immobile significa che l erede può disporre a proprio piacimento e quando lo desidera dell immobile stesso, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale. Dc 20

21 L immobile Pertanto: se l immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento; nel caso di più eredi e di immobile vuoto, cioè a disposizione, ogni erede ha diritto pro quota alla detrazione; nel caso in cui ci sono più eredi e uno solo abita l immobile, la detrazione spetta per intero all erede che abita l immobile, dal momento che gli altri eredi, non ne hanno la disponibilità; in caso in cui il coniuge superstite rinuncia all eredità e mantiene solo il diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In questo caso, inoltre, altri eventuali e- redi (ad esempio i figli) non possono beneficiare delle quote residue in quanto non hanno la detenzione materiale del bene. Riferimenti Riferimenti normativi: Circolare AE n. 24E, risposta 1.1 Riferimenti normativi: C.M , n. 95, risposta Vendita parziale dell immobile. Il trasferimento di una quota dell immobile non è idoneo a trasferire il diritto alla detrazione; tale passaggio può verificasi solo nell ipotesi di cessione dell intero immobile. Infatti, se viene venduta solo una quota dell immobile e non il 100%, l utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore. Riferimenti Riferimento normativo: Circolare AE , n.24e, risposta 1.8 Adempimenti dell acquirente donatario, e- rede. Estensione della rideterminazione più favorevole. Cessazione dello stato di locazione o comodato. L acquirente, il donatario e l erede per poter fruire della detrazione devono essere in possesso della documentazione originaria comprovante sia la spesa che il rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa. Se il precedente proprietario, avendone i requisiti, ha optato per la rideterminazione del numero delle rate, il contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile, sul quale opera il beneficio del 41 o 36%, può continuare ad usufruire della rateizzazione più favorevole anche se non possiede il requisito dell età. A differenza di quanto succede in caso di vendita, donazione o eredità, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all inquilino o al comodatario che ha eseguito gli interventi oggetto della detrazione. L inquilino o il comodatario, infatti, continueranno a fruire della detrazione fino alla conclusione del periodo di godimento. Dc 21

22 SPESE SOSTENUTE per INTERVENTI di RECUPERO del PA- TRIMONIO EDILIZIO ACQUIRENTI e ASSEGNATARI di IMMOBILI RISTRUTTURATI. La detrazione su immobili ristrutturati da imprese Dall anno 2002 è prevista una detrazione ai fini IRPEF a favore degli acquirenti o assegnatari di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. La norma trova quindi applicazione a condizione che gli interventi edilizi riguardino l'intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante). Riferimenti Riferimento normativo: Legge 448/2001, art. 9, comma 2. Evoluzione La disposizione, introdotta dalla Finanziaria 2002, e prevista inizialmente solo per gli acquisti o le assegnazioni avvenute entro giugno 2003, è stata più volte prorogata da successivi interventi normativi. la Finanziaria 2007 non ha prorogato l agevolazione in commento che, quindi, rimane in vigore solo per gli acquisti o assegnazioni effettuate entro il 30 giugno 2007, la Finanziaria 2008, al contrario, ha introdotto nuovamente la detrazione d'imposta per gli acquisti o assegnazioni effettuati entro il 30 giugno 2011, a condizione che gli interventi di recupero siano realizzati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, la Finanziaria 2009 ha ulteriormente prorogato i termini relativamente agli interventi di recupero realizzati fino al 31 dicembre 2011, a condizione che gli acquisti o le assegnazioni siano effettuati entro il 30 giugno la Finanziaria 2010, infine, ha ulteriormente prorogato i termini relativamente agli interventi di recupero realizzati fino al 31 dicembre 2012, a condizione che gli acquisti o le assegnazioni siano effettuati entro il 30 giugno Va ricordato che la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che ha convertito con modifiche il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (Decreto salva-italia) ha previsto la messa a regime della Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici introducendo il nuovo art. 16-bis del TUIR, in vigore dal 1 gennaio In tale articolo è previsto che l agevolazione fiscale del 36% possa essere riconosciuta, in presenza dei requisiti necessari, anche agli acquirenti o assegnatari di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, che provvedano: entro sei mesi dalla data di termini dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione degli immobili. Dc 22

23 Immobile parte di edifici ristrutturati. Gli interventi devono riguardare edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali situati nel territorio nazionale. Quindi, l agevolazione spetta esclusivamente: se l unità immobiliare ceduta o assegnata fa parte di un edificio sul quale sono stati effettuati interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi della L. n. 457/1978; in relazione alle unità immobiliari di tipo residenziale e pertinenziale. Sono comprese: sia singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, che parti comuni di edificio residenziale. le pertinenze, qualora siano acquistate contestualmente all unità abitativa e siano qualificate come tali nell atto di acquisto. In tale caso si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo (abitazione e pertinenza), entro il limite consentito. In analogia a quanto previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio, qualora con un medesimo atto siano acquistate due unità immobiliari di tipo abitativo, il limite massimo di spesa deve essere riferito ad ogni singolo immobile. Riferimento normativo: Circolare AE , n. 24E, risposta 1.3 Chi ha diritto alla detrazione L agevolazione spetta: a ciascun acquirente o assegnatario in relazione al proprio acquisto o assegnazione; non è condizionata dalla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari in cui è suddiviso il fabbricato sul quale sono stati realizzati gli interventi di recupero. Oltre al proprietario, hanno diritto alla fruizione della detrazione: il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento sull immobile (uso, usufrutto, abitazione). La detrazione va ripartita in ragione del costo sostenuto da ciascun soggetto, entro il limite fissato. Pertanto, nel caso di nudo proprietario e usufruttuario è necessario evidenziare il costo riferibile alla nuda proprietà e all acquisto (valore) dell usufrutto. Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 10/6/2004, n. 24/E, risposta 1.5. Dc 23

24 ACQUIRENTI e ASSEGNATARI di IMMOBILI RISTRUTTURATI. LIMITI di SPESA, DETRAIBILITA, RATEAZIONE. Come si calcola l importo detraibile. l beneficio consiste in una detrazione, nella misura del 36% o 41%, calcolata su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dello immobile. Il prezzo di vendita: deve risultare da atto pubblico di acquisto o di assegnazione; comprende anche l IVA; infatti, trattandosi di un imposta addebitata all acquirente dall impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia unitamente al corrispettivo di vendita dell immobile contribuisce a determinare la spesa complessiva. Limiti di spesa detraibile. La fruizione della detrazione è riconosciuta entro limiti di spesa definiti e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all intero edificio siano stati ultimati entro determinate date. In particolare, l importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare, per ciascun acquirente o assegnatario, un determinato limite personale. In analogia con quanto consentito in relazione alla detrazione spettante per le spese di ristrutturazione, il limite massimo su cui calcolare la detrazione è riferito, inizialmente, alla: spesa sostenuta da ciascun contribuente (persona fisica), singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. Dal 1 ottobre 2006, anche in questo caso, è stata introdotta una limitazione. Per le spese sostenute da tale data, infatti, il limite su cui applicare la percentuale è riferito esclusivamente alla singola unità immobiliare acquistata o assegnata. In questo modo, evidentemente, viene ristretto il campo di applicazione del beneficio. Infatti, per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1 ottobre 2006 il limite di spesa di ,00 su cui applicare la detrazione è riferito alla singola unità immobiliare; quindi, in caso di comproprietari o di contitolari deve essere suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto, configurandosi come limite di spesa per immobile. Le percentuali di detraibilità La misura della detrazione d'imposta è variata nel corso degli anni. In particolare, la detrazione spetta nella misura del: 36% se il rogito o assegnazione è avvenuto dal 2002 al 2005, 41% se il rogito o assegnazione è avvenuto dal 1 gennaio 2006 al 30 settembre 2006, 36% se il rogito o assegnazione è avvenuto dal 1 ottobre 2006 al 30 giugno 2007, 36% se il rogito o assegnazione è avvenuto dal 2008 in poi. Dc 24

25 La rateizzazione. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (la cosiddetta rideterminazione delle rate ). Tabella Esempio TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO RATE MISURA LIMITE per immobile e per ciascun % avente diritto dal per immobile e per ciascun 10 (1) 36% al avente diritto dal per immobile e per ciascun 10 (1) 36% al avente diritto dal per immobile e per ciascun 10 (1) 41% al avente diritto dal per immobile da suddividere 10 (1) 36% al fra ciascun avente diritto dal per immobile da suddividere 10 (1) 36% al fra ciascun avente diritto dal per immobile da suddividere 10 (1) 36% al fra ciascun avente diritto (1) i soggetti con età non inferiore a 75 anni o 80 anni possono optare per la rateizzazione e/o rideterminare il numero delle rate residue, rispettivamente in cinque o tre rate. Vediamo, ora, il diverso beneficio spettante nel caso di acquisto effettuato da due comproprietari nell anno 2006 e nell anno I due esempi che seguono ci aiutano a capire, concretamente, le conseguenze derivanti dall introduzione della limitazione appena commentata. ESEMPIO1 In data , due coniugi hanno acquistato da un impresa di costruzione, al prezzo di ,00 e ognuno per una quota pari al 50%, un appartamento facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato. La spesa ammessa in detrazione è pari a ,00: ,00 (prezzo di acquisto) x 25% Entrambi i coniugi, nella dichiarazione dei redditi relativa all anno d imposta 2006 avranno esposto una spesa pari a: ,00 (limite calcolato per persona e per singola unità immobiliare). ESEMPIO 2 ******* Nel corso del 2011, due coniugi hanno acquistato da un impresa di costruzione, al prezzo di ,00 e ognuno per una quota pari al 50%, un appartamento facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato. Anche in questo caso, la spesa ammessa in detrazione è pari a ,00: Entrambi i coniugi, nella dichiarazione dei redditi relativa all anno d imposta 2011 potranno esporre, invece, una spesa pari a: ,00 (50% di ,00 = limite calcolato per singola unità) Casi particolari E molto importante ricordare che: se contestualmente all unità abitativa vengono acquistate delle pertinenze, la detrazione deve essere calcolata sul 25% del prezzo risultante dall atto di compravendita riferito ad entrambe le unità immobiliari nel limite massimo di spesa. Dc 25

26 se con un medesimo atto vengono acquistate due unità immobiliari di tipo abitativo, il limite massimo di spesa deve essere riferito ad ogni singolo immobile. Le eccezioni E possibile fruire della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto, a condizione che venga stipulato un preliminare di vendita, lo stesso sia stato registrato presso l ufficio delle Entrate competente. Al fine di determinare l importo della detrazione spettante, dal preliminare deve risultare il prezzo di vendita dell immobile. Resta comunque confermato che, anche nel caso di stipula del preliminare, il rogito debba avvenire entro il termine fissato dalla norma. La possibilità di fruire dell agevolazione già in relazione al versamento degli acconti è una facoltà. Il contribuente, infatti, può decidere di beneficiare della detrazione nel periodo d imposta nel quale è stato stipulato il rogito. In questo caso si assumerà l intero prezzo dell unità immobiliare risultante dall atto di compravendita, comprensivo degli acconti, entro il limite fissato. Diversamente, se in anni precedenti si è usufruito della detrazione calcolata sugli importi degli acconti, nell anno in cui viene stipulato il rogito, l ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti, già considerata per il riconoscimento del beneficio. Riferimento normativo: Circolare AE , n. 24E, risposta 1.7 Dc 26

27 ACQUIRENTI e ASSEGNATARI di IMMOBILI RISTRUTTURATI. ADEMPIMENTI, PERDITA del BENEFICIO, VARIAZIONI, DOCUMENTAZIONE. Adempimenti per fruire della agevolazione. Per fruire della detrazione gli acquirenti o gli assegnatari di immobili ristrutturati non sono tenuti al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla norma per gli altri tipi di interventi. Infatti, per beneficiare della detrazione: non è necessario trasmettere il modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara, non è obbligatorio utilizzare il bonifico quale unica modalità di pagamento delle spese sostenute, ma è sufficiente che: il contratto di compravendita sia stato stipulato nel rispetto dei termini stabiliti dalla norma, nel contratto sia chiaramente specificato che l immobile compravenduto è parte di un edificio interamente ristrutturato e che i lavori siano stati eseguiti nei periodi previsti dalla norma, le fatture emesse dall impresa che ha eseguito i lavori evidenzino, a partire dal 4 luglio 2006 e fino al 13 maggio 2011, il costo della manodopera utilizzata. La perdita della agevolazione. Le cause di decadenza della agevolazione sono riassunte nella seguente tabella. ADEMPIMENTO OPERE DIFFORMI REALIZZAZIONE dei LAVORI NORME di SICUREZZA FATTURA IRREGOLARITA Le opere edilizie eseguite non sono quelle previste dalla Legge (restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia). Gli interventi non sono stati ultimati entro il termine fissato dal legislatore. Sono state accertate in capo all impresa o alla cooperativa violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive. Per le spese sostenute dal 4 luglio 2006 al 13 maggio 2011 le fatture dell impresa che esegue i lavori non evidenziano, in maniera distinta, il costo della manodopera. La perdita del beneficio può avvenire anche qualora il contribuente sia sprovvisto dell idonea certificazione, rilasciata dall impresa costruttrice o dalla cooperativa edilizia, attestante il rispetto delle disposizioni previste dalla legge. In merito all obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, nel caso in cui tutti i lavori siano effettuati dalla ditta incaricata, avvalendosi, in tutto o in parte, delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto d opera o di subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando il costo della manodopera: impiegata direttamente, Dc 27

28 impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l ammontare da questi ultimi comunicato. Casi di variazione della titolarità. Alla detrazione in commento sono applicabili i principi generali della detrazione spettante per il recupero del patrimonio edilizio. Quindi, la variazione della titolarità di un immobile ristrutturato e acquistato da un impresa edile, prima che sia trascorso l intero periodo di fruizione del beneficio fiscale, comporta il trasferimento della detrazione, salvo diverso accordo tra le parti. Le fatture e i documenti di spesa Le spese in esame devono risultare dalla seguente documentazione: Spese sostenute per l acquisto o l assegnazione di immobile ristrutturato da impresa o cooperativa: * atto di acquisto o delibera di assegnazione dell unità abitativa o preliminare di vendita registrato e stipulato nel rispetto dei termini stabiliti dalla norma, * contratto che specifichi, con chiarezza, che l immobile compravenduto è parte di un edificio interamente ristrutturato e che i lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti dalla norma (qualora il contratto non ne faccia riferimento è necessario verificare la concessione edilizia e le dichiarazione di inizio e fine lavori), * fatture relative all acquisto che evidenzino il costo della manodopera utilizzata, se emesse dal 4 luglio 2006 e fino al 13 maggio Immobile ristrutturato acquisito in eredità: oltre alla documentazione sopra descritta sono necessari: * la dichiarazione dei redditi del deceduto, * la dichiarazione di successione se presentata, * un autocertificazione che attesti la disponibilità del bene, in che misura e la condizione di erede. Immobile ristrutturato acquistato o ricevuto in donazione: oltre alla documentazione sopra descritta sono necessari * l atto di acquisto o di donazione, * la dichiarazione dei redditi del venditore o del donante. Dc 28

29 INTERVENTI di MANUTENZIONE e SALVAGUARDIA dei BOSCHI. Manutenzione e salvaguardia dei boschi. Percentuale e limiti di detraibilità. Ai contribuenti che hanno sostenuto delle spese finalizzate alla manutenzione e salvaguardia dei boschi vengono riconosciuti dei benefici fiscali. Tale disposizione, introdotta dalla Finanziaria 2002, è stata più volte prorogata da successivi interventi normativi fino all anno d imposta Fin dalla sua introduzione la detrazione è stata fissata nella misura del 36% e i successivi interventi normativi, che ne hanno prorogato l efficacia, non hanno mai modificato l aliquota. La spesa su cui spetta la detrazione non deve superare il limite di: ,53 per le spese sostenute nell anno 2002; ,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e La rateizzazione. La documentazione: le fatture e i documenti di spesa. La detrazione poteva essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile. Le spese in esame devono risultare dalla seguente documentazione: ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori, fatture o ricevute fiscali relative agli interventi effettuati, bonifico bancario o postale relativi al pagamento delle fatture, documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico bancario, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta dal professionista per gli interventi superiori a ,68. Dc 29

30 La sezione III del quadro E. SPESE SOSTENUTE per INTERVENTI di RECUPERO del PA- TRIMONIO EDILIZIO La COMPILAZIONE del MODELLO 730 Per usufruire della detrazione è necessario compilare la sezione III del quadro E del modello 730. Per l indicazione delle spese sono disponibili quattro righi. Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare deve essere compilato un singolo rigo. Se gli interventi effettuati sono superiori a quattro si dovranno utilizzare altri modelli 730, secondo le necessità. L anno in cui si sono sostenute le spese. Per la compilazione dei righi della Sezione III si devono rispettare le seguenti indicazioni: nella colonna 1 si deve indicare l anno in cui sono state sostenute le spese; nella colonna 2, da compilare solo se le spese sono state sostenute nell anno 2006, si deve indicare il codice: 1 2 se le spese sono relative a fatture emesse dal 1 g ennaio al 30 settembre 2006; se le spese sono relative a fatture emesse dal 1 o ttobre 2006 e a fatture emesse in data antecedente al 1 gennaio Questa colonna non va compilata se le spese si riferiscono a interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi. Il codice fiscale da indicare Codici da utilizzare per alcune tipologie di intervento. Nella colonna 3 indicare il codice fiscale: del soggetto che ha presentato, eventualmente anche per conto del dichiarante, l apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad e- sempio: il comproprietario o contitolare di diritti reali sull immobile). La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione sia stata effettuata dal dichiarante; del condominio o della cooperativa, in caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali; dell impresa di costruzione o della cooperativa che ha effettuato i lavori, nel caso di acquisto o di assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati. Nella colonna 4 che rimanda alla visualizzazione delle istruzioni ministeriali indicare il codice relativo ad alcune tipologie di intervento realizzato, e in particolare: 1. nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2011 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso nell anno indicato a colonna 1 (continuazione); 2. nel caso di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003; 3. nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute dal 2002 al 2006); Dc 30

31 4. nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, ma per i quali l atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno Ad esempio deve indicare il codice 4 il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni: ha stipulato l atto di acquisto nel corso del 2010 o del 2011; nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti dichiarazioni) dei redditi ha già indicato il codice 4 per l acquisto di un immobile ristrutturato; ha versato acconti nel corso del Non deve essere indicato alcun codice quando non si rientra nei casi precedenti. La rideterminazione delle rate. Le colonne 5 codice, 6 anno e 7 rideterminazione rate riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne, infatti, sono riservate: ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell anno 2011 o hanno rideterminato negli anni 2007, 2008, 2009 o 2010, il numero delle rate, ai soggetti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da contribuenti che hanno rideterminato il numero di rate. Questo argomento viene approfondito nel successivo capitolo. La compilazione numero rate. Omessa indicazione delle spese in dichiarazione dei redditi. L importo delle spese sostenute. Nella colonna 8 deve essere indicata nella casella corrispondente al numero di rate prescelto (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza nel Ad esempio se si tratta della terza rata di dieci si dovrà indicare 3 in corrispondenza della colonna 10 rate. La detrazione non va persa anche se il contribuente ha dimenticato di richiedere il beneficio in precedenti dichiarazioni dei redditi, purché ricorrano tutte le condizioni per usufruire dell agevolazione. Il soggetto potrà detrarre nell attuale dichiarazione la quota relativa al 2011, indicando a colonna 8 il numero della rata corrispondente. Per la rata precedente potrà presentare un modello unico integrativo entro il mese di settembre. Nella colonna 9 indicare l intero importo delle spese sostenute nell anno riportato in colonna 1, anche nel caso in cui è stata effettuata la rideterminazione delle rate. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici 2 o 4 in colonna 4) l importo da indicare è pari al 25% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di euro ,53 (codice 2 in colonna 4) o euro ,00 (codice 4 in colonna 4). Interventi iniziati in anni precedenti. Nel caso in cui l importo delle spese sostenute nel 2011 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra euro ,00 e quanto speso negli Dc 31

32 anni pregressi dal soggetto, in relazione al medesimo intervento spese sostenute anni precedenti = importo detraibile Si ricorda, inoltre, che per le spese sostenute dal 1 ottobre 2006 da più contitolari il limite complessivo di spesa di euro ,00 deve essere suddiviso tra gli aventi diritto alla detrazione. Interventi iniziati nell anno Nel caso di interventi iniziati nel 2011 va compilata la Colonna 10 (N. d ordine immobile) Per tali interventi deve essere compilata anche la sezione III-B del quadro E, relativa: ai dati catastali identificativi degli immobili agli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36 per cento. In questa colonna si deve Indicare un numero progressivo che identifica lo immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A, va riportato nella colonna 10 di tutti i righi compilati relativi al medesimo immobile lo stesso numero d ordine identificativo. Esempi ESEMPIO 1 Un contribuente ha sostenuto delle spese di ristrutturazione nel 2009 pari a ,00. Nel 2010, in prosecuzione del medesimo intervento, ha sostenuto altre spese per ,00. Prima dell inizio dei lavori ha trasmesso la comunicazione di inizio lavori in qualità di unico avente diritto alla detrazione. Limite di spesa: trattandosi dello stesso intervento che prosegue in anni diversi va considerata la spesa sostenuta anche nel In questo caso, non essendo stato superato il limite massimo personale di ,00, l importo delle spese sostenute nel 2010 da indicare nella colonna 9 è pari a ,00. ESEMPIO 2 Un contribuente ha sostenuto spese di ristrutturazione nel 2009 pari a ,00. Nel 2010, in prosecuzione del medesimo intervento, ,00. Nel 2011, in prosecuzione del medesimo intervento, ,00. Prima dell inizio dei lavori ha trasmesso la comunicazione di inizio lavori in qualità di unico avente diritto alla detrazione. Dc 32

33 Esempi. Limite di spesa: trattandosi del medesimo intervento che prosegue in più anni, vanno considerate le spese sostenute in ciascun anno nel rispetto del limite massimo personale di ,00. In questo caso, essendo stato superato il limite massimo personale di ,00, l importo delle spese sostenute nel 2011 da indicare nella colonna 9 è dato dalla seguente operazione: ,00 (limite massimo) ,00 (spese sostenute nel 2009 e 2010) = 8.000,00. ESEMPIO 3 Un contribuente ha sostenuto spese di ristrutturazione nel 2010 pari a ,00. A partire dal 1 giugno 2011, ha iniziato un nuovo intervento sostenendo spese per La III sezione del quadro E sarà cosi compilata: ESEMPIO 4 Due soggetti hanno sostenuto le seguenti spese di ristrutturazione: nel 2010, il soggetto A 4.000,00, nel 2010, il soggetto B 4.000,00; nel 2011, in prosecuzione del medesimo intervento, il soggetto A ,00, nel 2011, in prosecuzione del medesimo intervento, il soggetto B ,00. Prima dell inizio dei lavori è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori per entrambi gli aventi diritto alla detrazione. Limiti di spesa: trattandosi dello stesso intervento che prosegue in anni diversi deve essere considerata anche la spesa sostenuta nel 2010 al fine di verificare il non superamento del limite personale ( 4.000, ,00). Poiché le spese sono state sostenute dopo il 1 ott obre 2006 è necessario, inoltre, verificare il non superamento del limite complessivo per immobile, dato dalla seguente operazione: ,00 (limite per immobile) ,00 (spese complessive 2010) = ,00. L importo delle spese sostenute nel 2011 da indicare nella colonna 9 di ciascun contitolare sarà di ,00. A partire dal , anno iniziato un nuovo e autonomo intervento, sostenendo ciascuna spese per ,00. La III sezione del quadro E sarà così compilata: Dc 33

34 ESEMPIO 5 Due coniugi hanno sostenuto nel 2011, per due interventi su due immobili diversi le seguenti spese di ristrutturazione: 1 intervento iniziato il 10 gennaio e concluso il 22 maggio 2011; i coniugi hanno speso ciascuno. 2 intervento iniziato il 18 settembre 2011; i coniugi hanno speso ciascuno. La III sezione del quadro E sarà cosi compilata: ESEMPIO 6 Un contribuente ha acquistato da un impresa di costruzioni (C.F ) un abitazione facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato. Il costo d acquisto, comprensivo di IVA ammonta ad ,00. I lavori, iniziati nel mese di aprile 2010, si sono conclusi prima dell acquisto. Innanzitutto è necessario calcolare il 25% del prezzo di acquisto: ,00 x 25% = ,00. Tale importo è da ricondurre al limite massimo di ,00. La III sezione del quadro E sarà così compilata: Dc 34

35 ESEMPIO 7 Un contribuente è proprietario di un appartamento in un condominio (C.F ). Nell anno 2010 sono stati effettuati interventi sulle parti comuni che si sono conclusi. Nell anno 2011, dal 1 febbraio al 16 marzo sono st ati effettuati altri interventi sulle parti comuni L amministratore del condominio ha provveduto, in entrambi i casi, agli adempimenti previsti dalla Legge n. 449/97 ed ha inviato ad ogni condomino la documentazione necessaria al fine di permettere l indicazione della spesa da ciascuno sostenuta nella dichiarazione dei redditi. Ogni condomino è quindi in possesso della seguente documentazione: una dichiarazione rilasciata dall amministratore nella quale dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla norma per fruire della detrazione del recupero del patrimonio edilizio; un prospetto con il riparto, in relazione ai millesimi di proprietà, delle spese pagate da ogni condomino. La spesa sostenuta dal contribuente nel 2010 e certificata dal prospetto con riparto ammonta ad 900,00. La spesa sostenuta dal contribuente nel 2011 e certificata dal prospetto con riparto ammonta ad 1.430,00. A partire dal 14 giugno 2011 sono stati eseguiti u lteriori lavori relativi ad un intervento di manutenzione dello stabile condominiale che si sono conclusi il 20 luglio La spesa sostenuta dal contribuente nell occasione e certificata dal prospetto con riparto ammonta ad 420,00. La III sezione del quadro E sarà cosi compilata: Dc 35

36 SPESE SOSTENUTE per INTERVENTI di RECUPERO del PA- TRIMONIO EDILIZIO La RIDETERMINAZIONE delle RATE La ripartizione in rate della detrazione. Le eccezioni per gli ultra 75enni. La detrazione per spese di ristrutturazione è riconosciuta sulla base di rate annuali, costanti e di pari importo, il cui numero dipende dall anno in cui si sono compiuti i lavori. Dall anno d imposta 2003 i soggetti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare: coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 75 anni, possono optare per la ripartizione in 5 rate di pari importo (anziché 10); coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo (anziché 10). Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti, modificando la rateizzazione scelta originariamente (la cosiddetta rideterminazione delle rate ). Ad esempio: Il soggetto che alla data del 31 dicembre 2011 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2010, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei periodi d imposta 2011, 2012 e 2013, ovvero in cinque quote di pari importo, da far valere nei periodi d imposta 2011, 2012, 2013, 2114 e I requisiti dei beneficiari. Valutazione di convenienza nella scelta delle rate. Indicazione nel modello 730. La ripartizione della detrazione in 3 o 5 anni si applica solo ai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale sull unità abitativa oggetto di intervento: ne restano e- sclusi, quindi, gli inquilini e comodatari. La scelta di rideterminare le rate non sempre è conveniente. Dovrà essere valutata la convenienza in base alla effettiva possibilità di recuperare il credito (capienza di imposta). I contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni, che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti: intendono rideterminare il numero delle rate nell anno 2011 o lo hanno rideterminato negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 devono compilare anche le colonne 5, 6 e 7 del quadro E, sezione III del modello 730. Tali colonne devono essere compilate anche dai soggetti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni Dc 36

37 I codici da utilizzare. Nella colonna 5 si deve indicare il codice: 1 nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da un soggetto che, avendo un età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate; 2 nel caso in cui il contribuente abbia compiuto 80 anni nel corso dell anno 2011 ed intenda rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate, ovvero aveva compiuto 80 anni nel 2009 o nel 2010 ed aveva rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate; 3 nel caso in cui il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell anno 2009 o 2010, aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva già rideterminato in 5 rate; 4 nel caso in cui il contribuente nel 2011 abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l immobile da un soggetto che aveva rateizzato la spesa in 10 rate e, pertanto, non rientra nei casi di cui ai codici 1 e 3. In questa ipotesi non devono essere compilate le colonna 6 e 7; La colonna non deve essere compilata quando il contribuente non rientra nei casi precedenti. Nella colonna 6 deve essere indicato l anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Pertanto questa colonna deve essere compilata nel caso in cui nella colonna 5 sia stato indicato il codice 2 o 3, ovvero il codice 1 limitatamente ai casi in cui il soggetto che ha sostenuto la spesa abbia rideterminato le rate. In particolare se il contribuente ha compilato la colonna 5 indicandovi i codici 2 o 3, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve essere indicato in questa colonna l anno della prima rideterminazione. Nella colonna 7, che interessa solo se è stata compilata la colonna 6, deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5); Esempi Vediamo ora alcuni esempi di compilazione della sezione III del quadro E. ESEMPIO 1 Contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell anno 2011 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2007 per un importo di ,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali. La III sezione del quadro E sarà cosi compilata: Dc 37

38 Esempi ESEMPIO 2 Contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell anno 2011 e intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in cinque rate. Spesa sostenuta nel 2006 per un importo di ,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali. La III sezione del quadro E sarà cosi compilata: Dc 38

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