COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

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1 N.35/2007 COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI AGLI ENTI ASSOCIATI INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI SPECIALE IMMIGRAZIONE - Decreto Legislativo n. 30/ Iscrizione anagrafica dei Cittadini Comunitari. Problemi Applicativi. REQUISITO DELLA COPERTURA SANITARIA. Dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 30/2007 che ha trasferito le competenze sulla gestione della regolarità del soggiorno dei cittadini comunitari agli uffici anagrafe, il Ministero dell'interno ha ritenuto necessario fornire indicazioni circa alcuni problemi applicativi. In particolare per quanto concerne il requisito della copertura sanitaria il ministero ha sostenuto che: "La copertura delle spese sanitarie è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale nei confronti del lavoratore e dei suoi familiari. Nei loro riguardi, infatti, il decreto legislativo non prevede l accertamento di alcuna documentazione riguardante tale aspetto. La polizza di assicurazione sanitaria, alla quale è equiparabile l iscrizione, a pagamento, al Servizio Sanitario Nazionale, deve essere invece prodotta dai cittadini dell Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, e deve riguardare cumulativamente o distintamente, anche i familiari a loro carico. La tessera sanitaria europea non è equiparabile alla polizza assicurativa o all iscrizione al Servizio sanitario nazionale essendo legata alla temporaneità del soggiorno." Ad ulteriore chiarimento sono state recentemente diramate dalle ASL lombarde ulteriori chiarimenti circa la copertura sanitaria dei cittadini comunitari in possesso dei modelli E106, E109, E120, E121. Detti formulari danno il diritto al titolare ed ai familiari in essi indicati all'assistenza sanitaria SOLO nel paese in cui risiedono. In particolare: il modello E106 viene rilasciato ai lavoratori distaccati ed ai loro familiari il modello E109 viene rilasciato ai familiari del lavoratore residenti in uno Stato UE diverso da quello in cui risiede il lavoratore; il modello E120 viene rilasciato agli aventi diritto che richiedono la pensione ed ai loro familiari e che in attesa del quale, trasferiscono la propria residenza in uno stato UE; il modello E121 viene rilasciato ai titolari di pensione ed ai loro familiari che hanno trasferito la residenza in uno Stato UE. Il mero possesso di detti modelli non costituisce dimostrazione di essere in possesso di polizza assicurativa o iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano. 1

2 Decreto Legislativo n. 30/ Iscrizione anagrafica dei Cittadini Comunitari - Problemi Applicativi. IL CASO DEGLI APOLIDI La Corte di Cassazione ( Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2003, n. 5658) ha stabilito che l appartenenza alla minoranza nazionale dei nomadi di etnia Rom non comporta eccezione alla regola generale, dettata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello Stato ed ivi stabilmente soggiornare se non sia munito di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo che autorizzi allo stabilimento. STRANIERI: La verifica dell'idoneità alloggiativa nelle richieste di ricongiungimento familiare art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo , n. 286 Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del testo unico sull'immigrazione, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di :...un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio... Diventa dunque di particolare importanza la verifica dell'idoneità alloggiativa, attività demandata ai competenti organi tecnici. L'attività di controllo da parte degli Uffici implica una scrupolosa verifica di natura professionale e richiede un accertamento tecnico a tutti gli effetti. L accertamento deve essere effettuato in relazione ai parametri sull edilizia residenziale pubblica da parte dell Ufficio Tecnico del Comune, fermo restando la sussistenza dei necessari requisiti igienico sanitari. L'attività di verifica inoltre concerne il numero massimo delle persone che possono abitare nell alloggio interessato in conformità ai parametri minimi previsti dalle vigenti leggi regionali per gli alloggi dell edilizia residenziale pubblica. L accertamento deve ovviamente tenere conto delle persone residenti secondo le risultanze dell A.P.R. del Comune. Ove fossero in corso procedimenti di cancellazione per irreperibilità sarà comunque necessario computare nel numero massimo di persone anche i soggetti per i quali sono in corso le verifiche in quanto gli stessi, fino all'emissione del provvedimento finale di cancellazione, sono residenti a tutti gli effetti. In relazione al disposto letterale di cui al sopra riportato comma 3 art. 29 del testo unico si osserva che il legislatore nell'indicare i requisiti dell'alloggio ha utilizzato il termine ovvero che nella lingua italiana può avere due significati addirittura opposti: ossia (per precisare un concetto precedentemente espresso) oppure (con valore disgiuntivo) Volendo consultare un dizionario qualsiasi si osserva che il termine ovvero è solo raramente utilizzato 2

3 con valore disgiuntivo, pertanto possiamo affermare che la norma in oggetto debba essere letta nel senso che al rispetto dei parametri sull edilizia residenziale pubblica si deve aggiungere la sussistenza dei necessari requisiti igienico sanitari. Il Comune può stabilire con propria deliberazione che assume i caratteri della regolamentazione le caratteristiche che gli alloggi devono possedere ai fini del rilascio del certificato di idoneità alloggiativa. In allegato uno schema di regolamento già adottato da alcuni comuni. Delega delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe a dipendenti ed Assessori nel caso specifico degli adempimenti riguardanti ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DI CITTADINI STRANIERI. In materia di delega di funzioni di Ufficiale d'anagrafe, il Ministero dell'interno in data , pubblicato sul sito del CNSD afferma che "L istituto della delega, che comporta il trasferimento dell esercizio del potere da un organo ad un altro soggetto, si fonda su un atto discrezionale imperniato sul cosiddetto intuitus personae ovvero sia sulla fiducia riposta da parte del delegante nei confronti del delegato. E' ormai prassi consolidata che il Sindaco deleghi le funzioni di Ufficiale di Anagrafe al personale dipendente, mentre in realtà è sempre possibile conferire la delega anche ad altri soggetti. Infatti il DPR 233 del 30 maggio 1989 regolamento anagrafico prevede all'art. 2 la facoltà del Sindaco di delegare (e revocare ovviamente) in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n Pertanto il Sindaco può legittimamente conferire la delega di Ufficiale di Anagrafe anche ad un componente della Giunta, il quale a norma dell'art. 33 del citato DPR...rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Il comma 2 del DPR 223 inoltre prevede che il delegato potrà attestare o certificare :...ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici... qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse... Alla luce di tutto quanto sopra detto dunque, il Sindaco, in casi particolari ed a sua discrezione, può conferire la delega di Ufficiale di Anagrafe, anche limitatamente ad alcuni specifici adempimenti (ad esempio quelli relativi l'iscrizione la cancellazione di cittadini stranieri) ad esempio anche ad assessori comunali. Per completezza di informazione è opportuno ricordare anche un'altra questione relativa alle deleghe di anagrafe e precisamente quella contenuta nella circolare ministeriale n. 2 del 26 marzo 2001:... tenuto conto dell assenza di una precisa disposizione legislativa nella fattispecie, (questo Ministero) aveva ritenuto che, in occasione dell avvicendamento delle cariche elettive dell Amministrazione comunale, il nuovo Sindaco doveva provvedere al rinnovo delle precedenti deleghe, 3

4 precisando, peraltro, che tale adempimento doveva essere sollecitato da parte dei relativi titolari...si ritiene che la delega conferita in materia di anagrafe continui ad operare, fermo restando la possibilità del nuovo Sindaco di procedere a revocare le deleghe pre esistenti. GIURISPRUDENZA E SENTENZE Consiglio di Stato, Sentenza n. 1516/2007 in tema di diniego di permesso di soggiorno per attività illegali. Il Consiglio di Stato si è espresso giudicando infondato il ricorso al TAR da parte di un cittadino straniero che impugnava il decreto con il quale il Questore di Milano aveva revocato il permesso di soggiorno rilasciato in precedenza, essendo comprovato lo svolgimento di un'attività diversa (contigua alla malavita) da quella per la quale era stato rilasciato il permesso stesso. Tenere una condotta corretta, avere una regolare attività lavorativa (oltre che la disponibilità di un alloggio) sono i requisiti essenziali per ottenere e mantenere il permesso di soggiorno. Tali requisiti, che lo straniero deve dimostrare di possedere non soltanto al momento dell ingresso in Italia e del rilascio del permesso di soggiorno, ma anche nel corso del suo soggiorno, restano pur sempre soggetti a verifica da parte dell Autorità competente, con la conseguenza che, venendo meno uno di essi, deve ritenersi certamente legittima la revoca del permesso già rilasciato ovvero il diniego di rinnovo, ai sensi dell'art. 5 comma 5, del Testo Unico. SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA Articolo 1 - Ambito d'applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio, in attuazione delle leggi nazionali e regionali concernenti: la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; la disciplina regionale per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; le norme relative all'altezza minima e i requisiti igienico - sanitari dei locali d'abitazione. Articolo 2 - Soggetto avente titolo alla presentazione della richiesta 1. Il certificato d'idoneità dell'alloggio può essere richiesto: a) Dal proprietario dell'alloggio; b) Dal conduttore del relativo contratto di locazione; c) Dal soggetto che è residente o domiciliato o ospite nell'immobile; d) Da un delegato del richiedente. 2. Nel caso in cui il certificato è richiesto da un delegato, la delega deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'amministrazione comunale e corredata da copia del documento d'identità o equipollente, in corso di validità, ai sensi dell'articolo 35 del DPR 445/2000, del delegante. 3. Nel caso in cui la domanda di rilascio del certificato è presentata dal proprietario dell'alloggio, lo stesso è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo, mediante dichiarazione sostitutiva d'atto di 4

5 notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000 sul modello predisposto dall'amministrazione comunale. 4. Nel caso in cui la domanda di rilascio del certificato è presentata dal conduttore del contratto di locazione, lo stesso è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo mediante dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000 sul modello predisposto dall'amministrazione comunale. 5. Nel caso in cui, la domanda di rilascio del certificato è presentata da un soggetto ospite nell'immobile, o ivi residente ovvero domiciliato, lo stesso è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo mediante dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000 sul modello predisposto dall'amministrazione comunale, con la quale l'ospitante (il proprietario dell'alloggio ovvero il conduttore del contratto di locazione) attesta che il richiedente dimora stabilmente presso la propria abitazione. 6. Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate dalla copia di un documento d'identità o altro documento equipollente e in corso di validità del dichiarante, così come previsto dall'art. 35 del DPR 445/2000. Articolo 3 - Presentazione della domanda e documentazione allegata 1. La domanda per il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modello predisposto dall'amministrazione comunale che può essere ritirato e successivamente consegnato: a) presso lo sportello dell'ufficio...; b) presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico; c) presso l'uo Protocollo; Il modello della domanda e la relativa documentazione può scaricato dal seguente sito del Comune ( 2. Alla domanda, oltre alle dichiarazioni di cui al precedente articolo, devono essere allegati uno dei seguenti documenti: a) planimetria catastale dell'alloggio rilasciata dall'agenzia del Territorio in copia conforme all'originale; b) fotocopia integrale (non ridotta, non ingrandita, non parziale) della planimetria dell'alloggio depositata presso una Pubblica Amministrazione, corredata di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal proprietario dell'alloggio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e fotocopia di un valido documento d'identità del proprietario, secondo le modalità previste nella modulistica e nelle istruzioni predisposte dall'ufficio. c) pianta o rilievo (in originale) dell'alloggio in scala 1:50 oppure 1:100 redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, contenente l'indicazione delle altezze, timbrata e firmata in originale dal tecnico, riportante la seguente dicitura: "Rilievo di appartamento per civile abitazione, posto in Prato, via... numero civico... Piano..., Interno..., scala disegno..."; 5

6 d) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che attesti il numero complessivo dei soggetti che risiedono o sono domiciliati nell'alloggio; e) una copia di un documento d'identità del richiedente e/o dell'ospitante o d'altro documento equipollente e in corso di validità così come previsto dall'articolo 35 del DPR 445/2000. Articolo 4 - Istruttoria delle domande 1. L'ufficio competente dell'amministrazione comunale istruisce, nei successivi 15 giorni, la pratica e conclude il procedimento nei termini di cui all'articolo 7 del presente regolamento determinando il numero delle persone per le quali l'alloggio risulta idoneo. 2. Durante l'istruttoria delle domande, l'ufficio competente dell'amministrazione comunale verifica: a) la correttezza dei dati anagrafici del richiedente; b) la correttezza dei dati toponomastici dell'alloggio oggetto del certificato; c) se per lo stesso alloggio è stato precedentemente richiesto altro certificato di idoneità dell'alloggio e se dall'anagrafe l'alloggio risulti occupato da altri residenti eventualmente appartenenti anche a nucleo familiare anagrafico diverso da quello del richiedente; d) la correttezza della documentazione presentata; e) il corretto pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e della tassa o tariffa d'igiene ambientale (TIA) da parte del soggetto obbligato ai sensi della vigente normativa. 3. Ai fini della verifica di cui al precedente comma 2 lettera d, l'ufficio competente al rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio concorre con i soggetti gestori dei tributi comunali alle attività necessarie ad individuare gli utenti assoggettati al versamento della tariffa nonché al controllo dei dati dichiarati nella denuncia originaria ovvero nelle successive denunce di variazione. A questo fine sono anche utilizzati i documenti di cui al precedente articolo 3 commi 2 e Nel caso in cui il soggetto obbligato ai sensi della vigente normativa non abbia provveduto al pagamento della Tassa o Tariffa d'igiene Ambientale (TIA) l'ufficio sospende l'istruttoria e invita nei successivi dieci giorni, il richiedente alla regolarizzazione della sua posizione nei successivi 30 giorni, decorsi inutilmente i quali il certificato è in ogni caso rilasciato. Dell'avvenuto o dell'omesso pagamento è data comunicazione al soggetto gestore della tariffa. 5. Nel caso in cui, a seguito delle risultanze delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera c, nell'alloggio risultino residenti o domiciliati un numero di persone superiore rispetto a quello per cui l'alloggio risulta idoneo, l'ufficio procede comunque al rilascio della certificazione apponendo sul certificato stesso la dicitura "Dalle dichiarazioni e dai dati di cui questa Amministrazione è in possesso, risulta che il suddetto alloggio è occupato da un numero di persone superiore rispetto a quello per cui lo stesso è idoneo.". 6. Il certificato di idoneità alloggiativa non è rilasciato nel caso in cui dall'istruttoria l'alloggio risulti destinato ad un uso diverso da quello di civile abitazione. Il diniego è comunicato al richiedente in forma scritta. 7. Nel caso in cui è richiesto un nuovo certificato di idoneità dell'alloggio per lo stesso immobile, per il quale è stata precedentemente rilasciata certificazione di idoneità alloggiativa non più in corso di 6

7 validità, il certificato è rilasciato previa dichiarazione esibita dal richiedente, su modello predisposto dall'amministrazione comunale, che nulla è cambiato nello stato dell'immobile. 8. Nel caso in cui il certificato precedentemente rilasciato sia ancora in corso di validità, l'amministrazione comunale provvede d'ufficio al rilascio del nuovo certificato. Articolo 5 - Vano utile 1. Un vano viene individuato quale utile solo se dispone di illuminazione e aerazione diretta dall'esterno. 2. Sono in ogni caso esclusi dal calcolo dei vani utili tutti i locali adibiti a cucina di dimensioni inferiori a...metri quadrati e i servizi così come definiti dal DM del 5 luglio I vani sottotetto, mansardati, interrati e seminterrati, denominati tali in planimetria, possono essere considerati vani utili qualora un atto autorizzativo del Comune li abbia individuati come vani e non come accessori. Articolo 6 - Pagamento del corrispettivo 1. Il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio è subordinato al pagamento di un corrispettivo nella misura determinata dalla Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale. 2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato secondo le usuali modalità d'introito dei tributi comunali. Articolo 7 - Termine di conclusione del procedimento per il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio 1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", il procedimento per il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio si conclude in trenta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. 2. Il termine di cui al precedente comma inizia a decorrere dalla data di presentazione della domanda presso gli uffici comunali individuati dal precedente articolo Nel caso in cui il richiedente sia in regola con il pagamento delle tasse e tariffe comunali, il termine di cui al precedente comma 1 è ridotto a venti giorni. 4. Nel caso in cui gli elementi dichiarati dal richiedente non corrispondano ai dati in possesso dell'amministrazione comunale ovvero non sia presentata la documentazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il soggetto richiedente è invitato all'integrazione della domanda, mediante i consueti mezzi di comunicazione, anche digitali, dell'amministrazione comunale. In tal caso, i termini di conclusione del procedimento s'interrompono e riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. 7

8 5. Decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda senza che il certificato emesso sia ritirato dal richiedente ovvero senza che il richiedente produca la documentazione richiesta, il procedimento s'intende archiviato e deve essere presentata una nuova domanda. Articolo 8 - Validità del certificato d'idoneità dell'alloggio 1. Il certificato d'idoneità dell'alloggio ha validità sei mesi dalla data del rilascio, così come previsto dall'articolo 41 comma 1 del DPR 445/ L'interessato può richiedere, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'ufficio competente al rilascio, copia del certificato; tale copia sarà autenticata secondo quanto disposto dell'articolo 18 del DPR 445/2000. Articolo 9 - Norme transitorie e finali 1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, con particolare riferimento alla determinazione della superficie, delle condizioni d'abitabilità e delle caratteristiche dell'abitazione si rimanda a: a) DM del 5 luglio 1975: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali d'abitazione"; b) Delibera Giunta Regionale n.... del...: "Determinazione parametro minimo relativo agli alloggi d'edilizia residenziale pubblica"; c) Regolamento Edilizio del Comune approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n... del...; d) classificazione catastale degli immobili per il Comune ; e) DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa". 2. L'amministrazione comunale provvede a effettuare controlli a campione (% minima e massima) delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/ Il comma 5 dell'articolo 7 si applica anche alle domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento. Bergamo, 14 giugno 2007 Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord 8

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