Modalità operative e procedurali in materia di Accordi di Pianificazione. ex art. 9 Norme di attuazione del PTCP
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1 Modalità operative e procedurali in materia di ex art. 9 Norme di attuazione del PTCP
2 MODALITÀ OPERATIVE E PROCEDURALI IN MATERIA DI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE EX ART. 9 NORME DI ATTUAZIONE DEL PTCP 1. NATURA DELL ACCORDO DI PIANIFICAZIONE L Accordo di Pianificazione è lo strumento finalizzato ad attuare il coordinamento tra piani urbanistici comunali nonché lo sviluppo di progetti ed azioni d interesse della Provincia, attuativi degli obiettivi socioeconomici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP. L Accordo di Pianificazione, che deve comunque garantire il rispetto delle finalità e degli obiettivi del PTCP, si caratterizza per l adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e persegue la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale. Tale strumento, previsto all art. 9 delle NdA del PTCP, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, raccolto mediante la sottoscrizione di un documento illustrativo delle scelte pianificatorie assunte ed, eventualmente, da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica. Agli si applica, per quanto non indicato dalle presenti modalità, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni, di cui all art. 15 della L. 241/ OGGETTO DELL ACCORDO DI PIANIFICAZIONE - CASISTICA Gli possono essere promossi e conclusi nei seguenti casi: a) qualora risulti necessaria, ai fini del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di atti di programmazione o pianificazione territoriale attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse; b) al fine di definire o variare un solo atto di programmazione o pianificazione territoriale, quando ciò risulti necessario ai fini di un proficuo coordinamento delle azioni, nel corso del procedimento di formazione di un diverso atto di programmazione o pianificazione territoriale; c) qualora l attuazione delle previsioni di pianificazione comunale possa comportare significativi effetti di rilievo sovracomunale (art 33, 34, 35 delle NdA del PTCP); d) per l attuazione, nella fase transitoria di cui all art 25 della LR. 12/05, delle previsioni dei PRG soggette a pianificazione attuativa di iniziativa privata, non ancora adottate alla data di assunzione di efficacia del PTCP (articolo 43, comma 2, delle NdA del PTCP); e) in riferimento alle criticità relative al settore della mobilità evidenziate dal PTCP, per le quali le amministrazioni possono proporre soluzioni (articolo 13 delle NdA del PTCP); 3. PARTECIPAZIONE ALL ACCORDO DI PIANIFICAZIONE Alla definizione dell Accordo di Pianificazione partecipano necessariamente gli enti pubblici territoriali interessati direttamente: essi si qualificano come soggetti a partecipazione necessaria. L amministrazione procedente può, altresì, far intervenire le altre amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nulla osta e/o specifici atti di assenso, ovvero coinvolte od interessate anche indirettamente dall esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale ed urbanistica. 1
3 4. RAPPRESENTANTI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI Ogni amministrazione partecipa alla definizione dell Accordo di Pianificazione con il proprio rappresentante legale o con assessore o consigliere dallo stesso delegato. 5. PROMOZIONE DELL ACCORDO DI PIANIFICAZIONE L Accordo di Pianificazione è promosso dagli enti pubblici territoriali interessati; in tal senso, il Presidente della Provincia o il Sindaco, ovvero il Presidente di altro ente, in rapporto al prevalente interesse del rispettivo ente, può promuovere la conclusione di un Accordo di Pianificazione, nei casi di cui al precedente punto 2. Il soggetto promotore verifica la possibilità di concludere l accordo di pianificazione nel corso di una conferenza, da lui convocata, tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate (cfr. punto 3). Il soggetto promotore, nel caso in cui sia diverso dalla Provincia, deve sempre invitare la Provincia stessa alla conferenza per l Accordo di Pianificazione. La Provincia valuta la sussistenza di un interesse diretto e/o indiretto alla partecipazione. Tale conferenza tende ad anticipare il confronto sulla definizione degli obiettivi e sulla possibile compatibilità tra le rispettive scelte territoriali e, quindi, a stabilire preventivamente le condizioni e gli obiettivi che l accordo dovrà perseguire. Qualora le amministrazioni interessate siano limitate alla Provincia e ad altro soggetto, la conferenza di cui sopra può essere sostituita da altre modalità di confronto, anche informali, definite tra le parti. Il soggetto promotore, verificata con le modalità di cui sopra, la sussistenza della possibilità di attivazione, promuove l accordo di pianificazione mediante la presentazione della relativa proposta ai soggetti interessati, al fine di raccogliere formale adesione. La proposta, mediante idonei elaborati e documenti: a) esplicita l oggetto dell accordo; b) definisce gli obiettivi dello stesso; c) individua gli ambiti d influenza della proposta; d) ipotizza l ambito territoriale oggetto dell accordo; e) individua i soggetti a partecipazione necessaria, dei quali sia prevista l azione integrata; f) indica i soggetti a partecipazione non necessaria comunque invitati a valutare l adesione all accordo, ed esplicita i motivi di opportunità per i quali se ne prevede la partecipazione; Ciascun soggetto interessato trasmette la propria formale adesione al soggetto promotore entro trenta giorni dalla ricezione della proposta. La Giunta Provinciale delibera in merito a: a) promozione degli di iniziativa della Provincia; b) adesione ad promossi da altre amministrazioni; c) modalità di partecipazione della Provincia agli Accordi di cui ai punti a) e b). Il soggetto promotore, in qualità di amministrazione procedente, raccolte le formali adesioni dei soggetti interessati, verifica la presenza dei soggetti a partecipazione necessaria, e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, l avviso relativo alla proposta di accordo di pianificazione, contenente altresì l indicazione dei soggetti di cui si è raccolta la formale adesione, per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURL. Con tale pubblicazione si intendono assolti gli oneri relativi alla comunicazione di avvio del procedimento. Qualunque soggetto pubblico può presentare, nel medesimo termine di trenta giorni, motivata istanza di adesione all Accordo di Pianificazione, che specifichi gli impegni da essa derivanti. L accoglimento delle proposte di adesione da parte dei soggetti pubblici, nonché la valutazione delle osservazioni e dei contribuiti pervenuti, è posta in capo al comitato per l accordo, di cui al successivo punto 6. 2
4 All Accordo possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, secondo le modalità di cui sopra, purché da tale adesione non derivi l interruzione del processo decisionale. 6. COSTITUZIONE DEL COMITATO PER L ACCORDO DI PIANIFICAZIONE I rappresentanti delle amministrazioni interessate (cfr. punto n. 4) al raggiungimento dell accordo, costituiscono, a seguito di convocazione da parte dell amministrazione procedente, il Comitato per l Accordo di Pianificazione, che è presieduto dal rappresentante dell amministrazione procedente. In caso di adesioni successive, il Comitato viene integrato con i relativi rappresentanti legali o loro delegati (cfr. punto n. 4). Al Comitato per l Accordo di Pianificazione compete: a) ricercare le intese sugli obiettivi individuati in relazione agli interessi di ciascun partecipante, determinando i rispettivi obblighi; b) sottoscrivere eventuali documenti preliminari alla definizione dell Accordo di Pianificazione; c) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, anche assistiti da collaboratori esterni, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi preliminari e verifiche; d) proporre gli eventuali studi preliminari ed attivare il processo di Valutazione Ambientale Strategica qualora necessario; e) definire l entità di eventuali oneri finanziari a carico dei soggetti interessati all Accordo, individuando le fonti di finanziamento. Qualora ritenuto opportuno, in relazione ai contenuti dell Accordo di Pianificazione, il comitato può attivare una specifica interlocuzione con le associazioni economiche e sociali, acquisendone in tal senso valutazioni e proposte nel merito. 7. CONTENUTO DELL ACCORDO DI PIANIFICAZIONE L Accordo di Pianificazione deve sempre contenere: a) i dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali ed ambientali considerati; b) le strategie di sviluppo concordate; c) il programma e le modalità di attuazione degli obiettivi in relazione alle scelte pianificatorie assunte, eventualmente articolati in fasi, con l indicazione dei tempi relativi; d) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, la responsabilità per l attuazione e le eventuali garanzie; e) l istituzione di un Collegio di Vigilanza e Controllo, nonché le modalità di controllo sull esecuzione dell accordo e di eventuale esercizio di poteri sostitutivi; f) l eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell attuazione dell accordo e la composizione del collegio arbitrale; g) le sanzioni per gli inadempimenti. In relazione alla natura dell accordo, può essere necessario che siano altresì definiti: a) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione; b) il piano finanziario con la ripartizione dei vantaggi e degli oneri, anche in relazione a quanto stabilito al successivo punto 8; c) gli strumenti di gestione e di aggiornamento nel tempo; d) le eventuali attività di monitoraggio. 3
5 8. PEREQUAZIONE TERRITORIALE L Accordo di Pianificazione può prevedere specifiche modalità di perequazione territoriale, al fine di ripartire equamente tra i soggetti coinvolti i vantaggi e gli oneri connessi a scelte di politica urbanistica con effetti di rilievo sovracomunale. 9. APPROVAZIONE DELL ACCORDO DI PIANIFICAZIONE L Accordo di Pianificazione, redatto in forma scritta, a pena di nullità, si conclude con la definizione di un documento ricognitivo del consenso raggiunto dai soggetti a partecipazione necessaria, in ordine alle scelte pianificatorie assunte ed eventualmente da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica. L Accordo di Pianificazione è approvato dal Consiglio Provinciale in seguito all acquisizione degli atti di approvazione da parte di tutti i soggetti a partecipazione necessaria. Nel caso in cui l Accordo di Pianificazione comporti variante al PTCP vale quanto stabilito al successivo punto 11. In seguito a tale approvazione si provvede alla sottoscrizione dell Accordo, da parte dei componenti del comitato per l Accordo. L Accordo di Pianificazione, una volta concluso e sottoscritto, è depositato presso la sede degli enti interessati; il deposito dura per un periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura dell amministrazione procedente. 10. COLLEGIO DI VIGILANZA Al fine della verifica delle attività di esecuzione dell accordo, con la sottoscrizione dell Accordo viene istituito il collegio di vigilanza, che è presieduto dal rappresentante legale dell amministrazione procedente, o da un suo delegato ed è composto dai rappresentanti legali degli altri soggetti sottoscrittori o dai soggetti da questi delegati. Il collegio, anche avvalendosi della segreteria tecnica costituita in sede di Accordo: a) vigila sulla sollecita e corretta attuazione dell Accordo, nel rispetto degli indirizzi, dei tempi e degli impegni dei sottoscrittori; b) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all attuazione degli impegni sottoscritti e propone le opportune soluzioni; c) risolve, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all interpretazione ed all attuazione dell Accordo; d) verifica le attività di esecuzione dell Accordo; e) propone, agli organi competenti delle amministrazioni sottoscriventi, le eventuali modifiche all Accordo di Pianificazione o proroghe ai termini in esso stabiliti, che si rendessero necessarie; f) esercita i poteri sostitutivi. 11. EFFETTI DELL ACCORDO DI PIANIFICAZIONE SUL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE E SUL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Qualora l accordo di pianificazione comporti variante al PTCP, tale variante è da intendersi sempre semplificata e, pertanto, resta ferma la procedura di approvazione in capo alla Provincia, di cui all art. 5, comma 6, della Norme di Attuazione al PTCP, approvate con deliberazione del Consiglio Provinciale 27/2007 del 11/04/2007. Tale varianti sono approvate contestualmente al testo dell accordo di pianificazione con deliberazione del Consiglio Provinciale, corredando la delibera con una scheda informativa del contenuto della variante medesima. La delibera che approva un Accordo di Pianificazione costituente variante al PTCP è immediatamente depositata presso la segreteria 4
6 provinciale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL dell avviso di deposito, da effettuarsi a cura della Provincia. Qualora l Accordo di Pianificazione comporti variante agli strumenti urbanistici generali comunali, resta ferma la procedura di approvazione della variante in capo ai Comuni. L Accordo di Pianificazione può prevedere che tale procedura venga effettuata successivamente alla sottoscrizione dello stesso, secondo tempistiche definite nell accordo medesimo ed a fronte di previsioni sanzionatorie in caso di inadempimento. Le previsioni sanzionatorie sono da stabilite nell accordo e sono da graduarsi in ragione della gravità degli inadempimenti, sino all inefficacia dell accordo e di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi assunti dalla Provincia in attuazione e/o in relazione all accordo, ivi compresa la deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione della variante. 12. INAPPLICAZIONE E PARZIALE APPLICAZIONE Le presenti modalità non si applicano nel caso in cui l Accordo di Pianificazione sia promosso con valore di Accordo di Programma, trovando in questo caso applicazione le disposizioni di legge vigenti in tema di Accordo di Programma. Nel caso in cui il suddetto valore sia attribuito in fase successiva alla promozione dell Accordo di Pianificazione, spetta al Comitato per l Accordo raccordare quanto già attuato ai sensi delle presenti procedure e quanto disposto dalla normativa sugli accordi di programma, al fine della conclusione del procedimento attivato. 5
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