TESTI APPROVATI. Unita nella diversità. nella seduta di. martedì 25 ottobre 2011 PARLAMENTO EUROPEO

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1 PARLAMENTO EUROPEO TESTI APPROVATI nella seduta di martedì 25 ottobre 2011 P7_TA-PROV(2011)10-25 EDIZIONE PROVVISORIA PE Unita nella diversità

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3 INDICE TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO P7_TA-PROV(2011)0445 Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011- Sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati - Sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna (A7-0346/ Relatore: Helga Trüpel) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 dell'unione europea al bilancio generale 2011, Sezione IX Garante europeo della protezione dei dati e Sezione X Servizio europeo per l'azione esterna (13991/2011 C7-0244/ /2131(BUD))... 1 P7_TA-PROV(2011)0446 Discarico 2009: Accademia europea di polizia (A7-0330/ Relatore: Georgios Stavrakakis) 1. Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'accademia europea di polizia per l'esercizio 2009 (C7-0241/ /2181(DEC)) Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla chiusura dei conti dell'accademia europea di polizia per l'esercizio 2009 (C7-0241/ /2181(DEC)) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'accademia europea di polizia per l'esercizio 2009 (C7-0241/ /2181(DEC))... 8 P7_TA-PROV(2011)0447 Discarico 2009: Agenzia europea per i medicinali (A7-0329/ Relatore: Georgios Stavrakakis) 1. Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009 (C7-0233/ /2173(DEC)) Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla chiusura dei conti dell'agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009 (C7-0233/ /2173(DEC)) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009 (C7-0233/ /2173(DEC)) P7_TA-PROV(2011)0448 Pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ***I (A7-0349/ Relatore: Antonio López-Istúriz White) PE \ I

4 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro monitoraggio (testo codificato) (COM(2011)0120 C7-0071/ /0053(COD)) P7_TA-PROV(2011)0449 Metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (A7-0343/ Relatore: Diana Wallis) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117(INI)) P7_TA-PROV(2011)0450 Discarico 2009: Consiglio (A7-0328/ Relatore: Crescenzio Rivellini) 1. Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'unione europea per l'esercizio 2009, sezione II Consiglio (C7-0213/ /2144(DEC)) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'unione europea per l'esercizio 2009, sezione II Consiglio (C7-0213/ /2144(DEC)) P7_TA-PROV(2011)0451 Applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione ***I (A7-0282/ Relatore: Salvatore Tatarella) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione (COM(2011)0001 C7-0018/ /0002(COD)) P7_TA-PROV(2011)0452 Motori immessi sul mercato in regime di flessibilità ***I (A7-0080/ Relatore: Sirpa Pietikäinen) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità (COM(2010)0362 C7-0171/ /0195(COD)) P7_TA-PROV(2011)0453 Mobilità, integrazione delle persone con disabilità (A7-0263/ Relatore: Ádám Kósa) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità (2010/2272(INI)) P7_TA-PROV(2011)0454 Modernizzazione degli appalti pubblici (A7-0326/ Relatore: Heide Rühle) II /PE

5 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla modernizzazione degli appalti pubblici (2011/2048(INI)) P7_TA-PROV(2011)0455 Promuovere la mobilità dei lavoratori (A7-0258/ Relatore: Traian Ungureanu) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'unione europea (2010/2273(INI)) P7_TA-PROV(2011)0456 Processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi (A7-0324/ Relatore: Małgorzata Handzlik) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul processo di valutazione reciproca della direttiva sui servizi (2011/2085(INI)) P7_TA-PROV(2011)0457 Governance economica mondiale (A7-0323/ Relatore: Gunnar Hökmark) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla governance economica globale (2011/2011(INI)) P7_TA-PROV(2011)0458 Situazione delle madri sole (A7-0317/ Relatore: Barbara Matera) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla situazione delle madri sole (2011/2049(INI)) P7_TA-PROV(2011)0459 Criminalità organizzata nell'unione europea (A7-0333/ Relatore: Sonia Alfano) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'unione europea (2010/2309(INI)) P7_TA-PROV(2011)0460 Quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (A7-0313/ Relatore: Cristian Dan Preda) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (2011/2145(INI)) PE \ III

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7 P7_TA-PROV(2011)0445 Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011- Sezione IX - Garante europeo della protezione dei dati - Sezione X - Servizio europeo per l'azione esterna Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 dell'unione europea al bilancio generale 2011, Sezione IX Garante europeo della protezione dei dati e Sezione X Servizio europeo per l'azione esterna (13991/2011 C7-0244/ /2131(BUD)) Il Parlamento europeo, visti il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 1, in particolare gli articoli 37 e 38, visto il bilancio generale dell'unione europea per l'esercizio finanziario 2011, adottato in via definitiva il 15 dicembre , visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria 3, visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 dell'unione europea per l'esercizio 2011, presentato dalla Commissione il 22 giugno 2011 (COM(2011)0374), vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 adottata il 12 settembre 2011 (13991/2011 C7-0244/2011) visto l'articolo 75 ter del suo regolamento, vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0346/2011), A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 dell'unione europea al bilancio generale 2011 riguarda la modifica dell'organigramma di due istituzioni, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), B. considerando che l'istituzione del SEAE nel 2010 era improntata ai principi della neutralità di bilancio e di una gestione sana ed efficiente, tenendo nel contempo pienamente conto dell'impatto della crisi economica sulle finanze pubbliche e della necessità del rigore di bilancio, C. considerando che sin dall'inizio è stato evidente che si sarebbe reso necessario rimpinguare progressivamente il servizio e rendere necessarie risorse a tal fine in funzione dei progressi 1 GU L 248 del , pag GU L 64 del GU C 139 del , pag. 1. PE \ 1

8 della struttura dell'istituzione e della sua capacità di assorbimento, D. considerando che nella sua posizione del 12 settembre 2011 il Consiglio ha confermato la richiesta della Commissione, 1. prende atto della posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011; 2. decide di modificare la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2011 nel modo indicato in appresso; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, insieme agli emendamenti del Parlamento, al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e organismi interessati, nonché ai parlamenti nazionali. 2 /PE

9 Emendamento 1 SEZIONE: IX: Garante europeo della protezione dei dati 2011 Gruppi di funzioni e gradi Posizione del Consiglio (=DAB 5/2011) Emendamento del Parlamento Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei AD 16 AD AD AD 13 AD 12 AD AD AD AD AD AD AD Totale AD AST 11 AST 10 AST AST AST AST AST AST AST AST AST 1 Totale AST Totale generale Motivazione La nomina non costituisce una "circostanza eccezionale" per il GEPD, come previsto dal regolamento finanziario. La posizione del Consiglio è pertanto modificata ripristinando la tabella dell'organico del GEPD del PE \ 3

10 P7_TA-PROV(2011)0446 Discarico 2009: Accademia europea di polizia 1. Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'accademia europea di polizia per l'esercizio 2009 (C7-0241/ /2181(DEC)) Il Parlamento europeo, visti i conti annuali definitivi dell'accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2009, vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'accademia 1, vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05892/2011 C7-0052/2011), viste la sua decisione del 10 maggio che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2009, e le risposte del direttore dell'accademia europea di polizia, visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 3, in particolare l'articolo 185, vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'accademia europea di polizia (CEPOL) 4, in particolare l'articolo 16, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/ della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare l'articolo 94, vista la decisione C(2011)4680 della Commissione, del 30 giugno 2011, che concede l'autorizzazione alla deroga richiesta dall'accademia europea di polizia al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, vista la relazione dell'accademia europea di polizia, del 12 luglio 2010, sul rimborso delle spese private (10/0257/KA), visto l'audit esterno commissionato dall'accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/2010/001) sul rimborso delle spese private, vista la relazione finale sulla valutazione esterna quinquennale concernente l'accademia 1 GU C 338 del , pag GU L 250 del , pag GU L 248 del , pag GU L 256 dell' , pag GU L 357 del , pag /PE

11 europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/CT/2010/002), vista la relazione annuale di attività per il 2009 elaborata dalla Direzione generale "Giustizia, libertà e sicurezza", vista la quarta relazione dell'accademia europea di polizia sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione pluriennale (PAP) per il , vista la relazione della Corte dei conti sull'attuazione del PAP dell'accademia europea di polizia per il , vista la nota del Servizio di audit interno (IAS) del 4 luglio 2011 (Rif. Ares (2011)722479) sulla terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP dell'accademia europea di polizia per il , visti la relazione dell'accademia europea di polizia sull'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo dal titolo "Discarico 2009: Accademia europea di polizia", e i rispettivi allegati, visti la relazione dell'accademia europea di polizia sull'applicazione del manuale sulle procedure di appalto nel periodo 1 luglio luglio 2011, e i rispettivi allegati, visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento, vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0330/2011), 1. concede il discarico al direttore dell'accademia europea di polizia per l'esecuzione del bilancio dell'accademia per l'esercizio 2009; 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea (serie L). PE \ 5

12 2. Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla chiusura dei conti dell'accademia europea di polizia per l'esercizio 2009 (C7-0241/ /2181(DEC)) Il Parlamento europeo, visti i conti annuali definitivi dell'accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2009, vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'accademia 1, vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05892/2011 C7-0052/2011), viste la sua decisione del 10 maggio che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2009, e le risposte del direttore dell'accademia europea di polizia, visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 3, in particolare l'articolo 185, vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'accademia europea di polizia (CEPOL) 4, in particolare l'articolo 16, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/ della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare l'articolo 94, vista la decisione C(2011)4680 della Commissione, del 30 giugno 2011, che concede l'autorizzazione alla deroga richiesta dall'accademia europea di polizia al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, vista la relazione dell'accademia europea di polizia, del 12 luglio 2010, sul rimborso delle spese private (10/0257/KA), visto l'audit esterno commissionato dall'accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/2010/001) sul rimborso delle spese private, vista la relazione finale sulla valutazione esterna quinquennale concernente l'accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/CT/2010/002), vista la relazione annuale di attività per il 2009 elaborata dalla Direzione generale "Giustizia, libertà e sicurezza", vista la quarta relazione dell'accademia europea di polizia sui progressi compiuti 1 GU C 338 del , pag GU L 250 del , pag GU L 248 del , pag GU L 256 dell' , pag GU L 357 del , pag /PE

13 nell'attuazione del piano di azione pluriennale (PAP) per il , vista la relazione della Corte dei conti sull'attuazione del PAP dell'accademia europea di polizia per il , vista la nota del Servizio di audit interno (IAS) del 4 luglio 2011 (Rif. Ares (2011)722479) sulla terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP dell'accademia europea di polizia per il , visti la relazione dell'accademia europea di polizia sull'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo dal titolo "Discarico 2009: Accademia europea di polizia", e i rispettivi allegati, visti la relazione dell'accademia europea di polizia sull'applicazione del manuale sulle procedure di appalto nel periodo 1 luglio luglio 2011, e i rispettivi allegati, visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento, vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0330/2011), 1. approva la chiusura dei conti dell'accademia europea di polizia per l'esercizio 2009; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea (serie L). PE \ 7

14 3. Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'accademia europea di polizia per l'esercizio 2009 (C7-0241/ /2181(DEC)) Il Parlamento europeo, visti i conti annuali definitivi dell'accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2009, vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'accademia 1, vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05892/2011 C7-0052/2011), viste la sua decisione del 10 maggio che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2009, e le risposte del direttore dell'accademia europea di polizia, visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 3, in particolare l'articolo 185, vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'accademia europea di polizia (CEPOL) 4, in particolare l'articolo 16, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/ della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare l'articolo 94, vista la decisione C(2011)4680 della Commissione, del 30 giugno 2011, che concede l'autorizzazione alla deroga richiesta dall'accademia europea di polizia al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, vista la relazione dell'accademia europea di polizia, del 12 luglio 2010, sul rimborso delle spese private (10/0257/KA), visto l'audit esterno commissionato dall'accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/2010/001) sul rimborso delle spese private, vista la relazione finale sulla valutazione esterna quinquennale concernente l'accademia europea di polizia (Rif. contratto n. CEPOL/CT/2010/002), vista la relazione annuale di attività per il 2009 elaborata dalla Direzione generale "Giustizia, libertà e sicurezza", 1 GU C 338 del , pag GU L 250 del , pag GU L 248 del , pag GU L 256 dell' , pag GU L 357 del , pag /PE

15 vista la quarta relazione dell'accademia europea di polizia sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione pluriennale (PAP) per il , vista la relazione della Corte dei conti sull'attuazione del PAP dell'accademia europea di polizia per il , vista la nota del Servizio di audit interno (IAS) del 4 luglio 2011 (Rif. Ares (2011)722479) sulla terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP dell'accademia europea di polizia per il , visti la relazione dell'accademia europea di polizia sull'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo dal titolo "Discarico 2009: Accademia europea di polizia", e i rispettivi allegati, visti la relazione dell'accademia europea di polizia sull'applicazione del manuale sulle procedure di appalto nel periodo 1 luglio luglio 2011, e i rispettivi allegati, visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento, vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0330/2011), A. considerando che l'accademia europea di polizia è stata istituita nel 2001 e che, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è stata trasformata in organismo comunitario ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, per cui ad essa si applicano le disposizioni del regolamento finanziario relativo alle agenzie, B. considerando che, nelle sue relazioni sui conti annuali dell'accademia relativi agli esercizi 2006 e 2007, la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui erano basati tali conti in ragione del fatto che le procedure di aggiudicazione degli appalti non erano conformi alle disposizioni del regolamento finanziario, C. considerando che, nella sua relazione sui conti annuali dell'accademia relativi all'esercizio 2008, la Corte dei conti ha aggiunto un paragrafo d'enfasi al suo giudizio sull'affidabilità dei conti, senza tuttavia formulare riserve al riguardo, mentre ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui erano basati i conti, D. considerando che, con decisione del 7 ottobre , il Parlamento ha rifiutato il discarico al direttore dell'accademia europea di polizia per l'esecuzione del bilancio dell'accademia per l'esercizio 2008, E. considerando che, anche nella sua relazione sui conti annuali dell'accademia europea di polizia per l'esercizio 2009, la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati tali conti, F. considerando che, in suddetta decisione del 10 maggio 2011, il Parlamento ha deciso di rinviare la propria decisione sulla concessione del discarico al direttore dell'accademia europea di polizia per l'esecuzione del bilancio dell'accademia per l'esercizio 2009, 1 GU L 320 del , pag. 11. PE \ 9

16 G. considerando che, nella sua relazione sul PAP dell'accademia per il , la Corte dei conti ha affermato che l'accademia sta compiendo progressi in riferimento agli obiettivi intermedi del PAP, H. considerando che, nella sua nota del 4 luglio 2011 al direttore dell'accademia, l'ias ha affermato che la descrizione fornita nella relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP dell'accademia, pur essendo alquanto generica, offre una chiara panoramica dello stato dei differenti obiettivi intermedi e che dovrebbe pertanto fungere da base soddisfacente per informare le varie parti interessate, I. considerando che, con la decisione C(2011)4680 del 30 giugno 2011, la Commissione ha concesso all'accademia una deroga alle disposizioni di cui all'articolo 74 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, Valutazione generale 1. prende atto delle misure adottate dalla nuova gestione e direzione dell'accademia per far fronte alle sue carenze in risposta alla richiesta del Parlamento di prendere provvedimenti dopo le gravi irregolarità nell'esecuzione del bilancio per il 2009; accoglie con favore, in particolare, i seguenti provvedimenti, tempestivamente adottati per rispondere alle richieste del Parlamento: a) la revisione del regolamento finanziario dell'accademia con l'introduzione di una deroga concernente l'esclusione delle gare di appalto per la selezione di esperti nel campo della formazione al fine di ricorrere agli esperti degli istituti nazionali di addestramento di polizia e, conseguentemente, garantire l'efficienza in termini di costi e l'inserimento di detti istituti nella rete dell'accademia; b) la garanzia fornita dalla Corte dei conti e dall'ias che il PAP dell'accademia per il offre una panoramica dello stato dei differenti obiettivi intermedi e che l'accademia procede nel rispetto degli obiettivi prefissati; c) una relazione sull'applicazione operata dall'accademia del manuale sulle procedure di appalto nel periodo 1 luglio luglio 2011; d) la decisione del Consiglio di amministrazione dell'accademia di concedere diritti di voto alla Commissione; 2. rimane in attesa che la Commissione presenti nel 2012 il nuovo quadro giuridico dell'accademia ad integrazione dei predetti diritti di voto nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; 3. sottolinea che nelle prossime procedure di discarico l'autorità di discarico continuerà a vigilare strettamente sul livello di attuazione dei provvedimenti adottati; 4. nota che la relazione finale relativa alla valutazione esterna quinquennale sull'accademia ha concluso che è opportuno che l'accademia trasferisca la sua sede; invita pertanto la Corte dei conti a preparare nel corso del 2012 una relazione speciale che illustri i costi e benefici in termini finanziari e operativi di una fusione di competenze fra l'accademia ed Europol; 10 /PE

17 Azioni specifiche adottate dall'accademia per far fronte alle sue carenze Procedure di aggiudicazione degli appalti 5. riconosce che l'accademia ha infine elaborato e attuato il manuale sulle procedure di appalto ad uso interno, come richiesto dal Parlamento nelle decisioni sul discarico per l'accademia per il 2008 e il 2009; rileva che il manuale è stato adottato dall'accademia l'8 giugno 2010 ed è entrato in vigore il 1 luglio 2010; nota anche che è stato nominato un coordinatore per gli appalti pubblici; 6. accoglie con favore la prima relazione dell'accademia sull'applicazione del manuale sulle procedure di appalto nel periodo 1 luglio luglio 2011; attende comunque che la Corte dei conti compia un'analisi valutativa dell'applicazione del manuale da parte dell'accademia; 7. a seguito di un controllo della relazione statistica dell'accademia per il periodo 1 luglio luglio 2011, esprime soddisfazione per il fatto che il documento informa pienamente il Parlamento in merito alle procedure di appalto; riconosce, sulla base di detta relazione e della relazione sull'applicazione del manuale sulle procedure di appalto, che l'accademia ha costantemente monitorato e controllato le procedure seguite; Norme che disciplinano le spese per l'organizzazione di corsi 8. riconosce che il 28 aprile 2011 l'accademia ha presentato alla Commissione una domanda di modifica del suo regolamento finanziario che consta nell'introduzione dell'articolo 74 quater, che prevede una deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 concernente l'esclusione delle gare di appalto per la selezione di esperti nel campo della formazione al fine di ricorrere agli esperti degli istituti nazionali di addestramento di polizia; 9. accoglie con favore la successiva decisione della Commissione del 30 giugno 2011 (C(2011)4680) di autorizzare suddetta deroga; 10. è del parere che l'accademia debba assicurare un accesso diretto al suo bilancio dettagliato, che dovrebbe includere un elenco dei contratti e delle decisioni sugli appalti pubblici da essa adottate; ritiene che l'elenco vada pubblicato sul sito internet dell'accademia, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, evitando di rendere di pubblico dominio i particolari di quei contratti la cui divulgazione potrebbe creare rischi di sicurezza; Riporto di stanziamenti 11. osserva che l'accademia ha creato un registro dei rischi organizzativi quale parte della gestione di bilancio in corso per ridurre il rischio di sottoutilizzo degli stanziamenti; ricorda, tuttavia, all'accademia quanto sia importante programmare e monitorare l'esecuzione del bilancio per minimizzare il riporto degli stanziamenti; invita altresì la Corte dei conti e l'ias a fornire garanzie al Parlamento sui reali progressi compiuti dall'accademia in questo ambito e a indicare che tutti gli strumenti di programmazione e monitoraggio sono pienamente operativi; Errori nella contabilità PE \ 11

18 12. osserva che, nonostante i considerevoli ritardi e gli errori nei conti provvisori per il 2009, l'accademia ha assicurato al Parlamento di aver aumentato la disciplina finanziaria e il controllo interno dal 2010; attende con impazienza la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'accademia per il 2010, per stabilire se la garanzia fornita dall'accademia sia ben fondata; 13. accoglie con favore la decisione adottata nel marzo 2011 dal consiglio di amministrazione dell'accademia di sostituire le precedenti norme di controllo interno (ICS) con le 16 norme ICS recentemente adottate dalla Commissione; 14. è del parere che le 16 nuove ICS saranno di maggiore ausilio al direttore dell'accademia, non solo nella messa in atto dei controlli ma anche nel monitoraggio del loro funzionamento previsto; 15. invita pertanto l'accademia ad aggiornare periodicamente il Parlamento in merito al grado di attuazione delle 16 ICS; Gestione delle risorse umane 16. rileva che l'accademia ha risolto un contratto che la Corte dei conti aveva ritenuto "illegittimo"; osserva che gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal 15 settembre 2011 e che l'avviso di posto vacante è già stato pubblicato; invita l'accademia a tenere informata l'autorità di discarico sui successivi sviluppi nel caso specifico in questione; 17. riconosce che l'accademia ha ritenuto sufficiente il livello di attuazione della sua guida alle assunzioni, che allinea le procedure allo statuto dei funzionari dell'unione europea 1 ; invita anche la Corte dei conti a fornire garanzie al Parlamento in merito al livello di attuazione della guida; Stanziamenti utilizzati per finanziare spese private 18. constata che, a seguito di un audit esterno su un controllo ex post, l'attuale direttore ha emesso un ordine di riscossione in virtù del quale l'ex direttore deve restituire l'importo di 2 014,94 EUR di cui, ad oggi, sono stati recuperati solo 43,45 EUR; esprime delusione per la modestia dell'importo recuperato in rapporto alla perdita subita dall'accademia durante l'amministrazione dell'ex direttore; osserva che l'ultimo avviso di pagamento è stato emesso nel 2011 e che il passo successivo prevede di proporre ricorso dinanzi a un tribunale inglese per accertare la legalità del debito, risalente al 2007, e che, in caso di sentenza favorevole, il servizio di riscossione cercherà di recuperare il resto del debito insoluto; invita l'attuale direttore a tenere aggiornata l'autorità di discarico sugli sviluppi del caso; Piano di attività pluriennale (PAP) dell'accademia osserva che la maggiore trasparenza fornita dall'attuale direttore e dal suo gruppo di gestione ha condotto a una migliore comprensione delle sfide che l'accademia sta affrontando e ha innescato i necessari cambiamenti; a tal proposito accoglie con favore la politica dell'accademia di: 1 GU L 56 del , pag /PE

19 pubblicare una newsletter mensile e relazioni periodiche sui progressi compiuti nelle sue attività, destinate al consiglio di amministrazione per munirlo di un'analisi più chiara dello stato di avanzamento delle attività dell'accademia; aggiornare periodicamente la relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP; fornire al Parlamento le relazioni annuali del IAS interno conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario; 20. plaude alla pubblicazione da parte della Corte dei conti di una relazione sull'attuazione del PAP dell'accademia per il , in risposta alla richiesta del Parlamento; osserva che in detta relazione la Corte dei conti afferma che l'attuazione del PAP da parte dell'accademia procede secondo gli obiettivi intermedi; si compiace a tal proposito che l'accademia abbia dimostrato di aver interamente completato il PAP 1 (governance), il PAP 4 (convalida del sistema finanziario), il PAP 5 (ambiente finanziario), il PAP 6 (trasparenza sul consiglio di amministrazione), il PAP 8 (programma strategico) e il PAP 9 (piano pluriennale di assunzione); informa che il PAP 12 (controllo sugli appalti) e i restanti obiettivi del PAP sono in fase di conseguimento e rispettano i termini previsti; 21. chiede all'accademia di consultare regolarmente il Parlamento e di continuare ad aggiornarlo con la relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP; 22. accoglie altresì con favore la nota dell'ias sulla terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP dell'accademia; rileva in particolare che nella nota l'ias dichiara di considerare che l'accademia risponda in modo adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni del Servizio e che la descrizione nella relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del PAP dell'accademia, pur essendo ancora alquanto generica, offra una chiara panoramica dello stato dei differenti obiettivi intermedi e dovrebbe pertanto fungere da base soddisfacente per informare le varie parti interessate, compresa la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento; Deficit strutturali 23. sottolinea che i costi di gestione dell'accademia sono elevati rispetto alle sue attività; accoglie pertanto con favore gli sforzi profusi dall'accademia per ridurre la spesa gestionale in occasione della 25a riunione del consiglio di amministrazione del giugno 2011, quando è stato stabilito che tutte le commissioni del consiglio di amministrazione saranno abolite entro il 2012 e che tutti i suoi gruppi di lavoro saranno sottoposti a un'analisi rigorosa; o o o PE \ 13

20 24. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 10 maggio sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie. 1 GU L 250 del , pag /PE

21 P7_TA-PROV(2011)0447 Discarico 2009: Agenzia europea per i medicinali 1. Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009 (C7-0233/ /2173(DEC)) Il Parlamento europeo, visti i conti annuali definitivi dell'agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009, vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'agenzia 1, vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05892/2011 C7-0052/2011), viste la sua decisione del 10 maggio che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2009 e le risposte del direttore esecutivo dell'agenzia europea per i medicinali, visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 3, in particolare l'articolo 185, visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo , che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, in particolare l'articolo 68, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/ della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare l'articolo 94, vista la lettera del presidente del Consiglio di amministrazione dell'agenzia al presidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo in data 17 giugno 2011 (EMA/441533/2011), viste le risposte dell'agenzia alla risoluzione del Parlamento del 10 maggio che accompagna detta decisione sul discarico per l'esercizio 2009, viste le relazioni annuali di revisione contabile interna per il 2009, 2008 e 2007 del Servizio di audit interno della Commissione (IAS), concernenti l'agenzia, 1 GU C 338 del , pag GU L 250 del , pag GU L 248 del , pag GU L 136 del , pag GU L 357 del , pag GU L 250 del , pag PE \ 15

22 vista la relazione finale di controllo sugli audit del 2009, 2008 e 2006 effettuati dall'ias sull'agenzia, visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento, vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0329/2011), 1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'agenzia europea per i medicinali per l'esecuzione del bilancio dell'agenzia per l'esercizio 2009; 2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea (serie L). 16 /PE

23 2. Decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla chiusura dei conti dell'agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009 (C7-0233/ /2173(DEC)) Il Parlamento europeo, visti i conti annuali definitivi dell'agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009, vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'agenzia 1, vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05892/2011 C7-0052/2011), viste la sua decisione del 10 maggio che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2009 e le risposte del direttore esecutivo dell'agenzia europea per i medicinali, visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 3, in particolare l'articolo 185, visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo , che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, in particolare l'articolo 68, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/ della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare l'articolo 94, vista la lettera del presidente del Consiglio di amministrazione dell'agenzia al presidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo in data 17 giugno 2011 (EMA/441533/2011), viste le risposte dell'agenzia alla risoluzione del Parlamento del 10 maggio che accompagna detta decisione sul discarico per l'esercizio 2009, viste le relazioni annuali di revisione contabile interna per il 2009, 2008 e 2007 del Servizio di audit interno della Commissione (IAS), concernenti l'agenzia, vista la relazione finale di controllo sugli audit del 2009, 2008 e 2006 effettuati dall'ias sull'agenzia, 1 GU C 338 del , pag GU L 250 del , pag GU L 248 del , pag GU L 136 del , pag GU L 357 del , pag GU L 250 del , pag PE \ 17

24 visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento, vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0329/2011), 1. approva la chiusura dei conti dell Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea (serie L). 18 /PE

25 3. Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2009 (C7-0233/ /2173(DEC)) Il Parlamento europeo, visti i conti annuali definitivi dell'agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009, vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'agenzia 1, vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05892/2011 C7-0052/2011), viste la sua decisione del 10 maggio che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2009 e le risposte del direttore esecutivo dell'agenzia europea per i medicinali, visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 3, in particolare l'articolo 185, visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo , che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, in particolare l'articolo 68, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/ della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare l'articolo 94, vista la lettera del presidente del Consiglio di amministrazione dell'agenzia al presidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo in data 17 giugno 2011 (EMA/441533/2011), viste le risposte dell'agenzia alla risoluzione del Parlamento del 10 maggio che accompagna detta decisione sul discarico per l'esercizio 2009, viste le relazioni annuali di revisione contabile interna per il 2009, 2008 e 2007 del Servizio di audit interno della Commissione (IAS), concernenti l'agenzia, vista la relazione finale di controllo sugli audit del 2009, 2008 e 2006 effettuati dall'ias sull'agenzia, 1 GU C 338 del , pag GU L 250 del , pag GU L 248 del , pag GU L 136 del , pag GU L 357 del , pag GU L 250 del , pag PE \ 19

26 visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento, vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0329/2011), A. considerando che, nella sua relazione sui conti annuali dell'agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2009, la Corte dei conti ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti, B. considerando che, con la decisione sopraindicata del 10 maggio 2011, il Parlamento ha deciso di rinviare la decisione di concedere il discarico al direttore dell'agenzia per l'esecuzione del bilancio dell'agenzia per l'esercizio 2009, C. considerando che il bilancio dell'agenzia per il 2009 ammontava a EUR, il che rappresenta un aumento del 6,28 % rispetto all'esercizio finanziario 2008, D. considerando che il bilancio dell'agenzia è finanziato sia a titolo del bilancio annuale dell'unione, che rappresentava il 18,52% delle entrate complessive nel 2009 e, in misura maggiore, a titolo dei diritti pagati dalle industrie farmaceutiche per servizi che possono estendersi su più di un esercizio e che il contributo generale dell'unione è diminuito di conseguenza del 9,2% tra il 2008 e il 2009, E. considerando che l'autorità di discarico ha ricevuto risposte da parte dell'agenzia a seguito della suddetta risoluzione del Parlamento del 10 maggio 2011, F. considerando che, nelle sue risposte al Parlamento, l'agenzia ha aggiornato l'autorità di discarico sul livello di attuazione delle raccomandazioni dello IAS, affermando che: dalla revisione contabile IAS del 2009 sulla gestione delle risorse umane, una delle tre raccomandazioni "molto importanti" è stata attuata e le altre due sono in via di attuazione, dalla revisione contabile IAS del 2008 sulle procedure amministrative di selezione a sostegno dell'offerta di valutazione scientifica per i medicinali per uso umano in seno all'agenzia, la raccomandazione "critica" e una raccomandazione "molto importante" (gestione dei conflitti di interesse del personale e linee guida specifiche) sono state rispettivamente declassate a "molto importante" e "importante", mentre tre raccomandazioni "molto importanti" sono state attuate, dalla revisione IAS del 2005 sull'attuazione delle norme di controllo interno (ICS), una delle due raccomandazioni "molto importanti" è stata attuata, Valutazione generale 1. accusa ricezione della lettera del presidente del Consiglio di amministrazione dell'agenzia del 17 giugno 2011 nella quale si afferma che l'agenzia ha intrapreso azioni per affrontare le carenze del 2009; prende inoltre atto dei documenti e degli allegati ricevuti dall'agenzia in risposta alla succitata risoluzione del Parlamento del 10 maggio 2011; accusa inoltre ricezione della lettera del direttore esecutivo aggiunto dell'agenzia, in data 10 agosto 2011, in seguito alle questioni sollevate durante la discussione sul discarico all'agenzia per il 2009 nel corso della riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 13 luglio 2011; deplora tuttavia che non siano state presentate tutte le informazioni richieste; 20 /PE

27 2. rileva, tuttavia, che l'agenzia dovrebbe continuare a informare a scadenza trimestrale l'autorità di discarico sui risultati delle azioni richieste dall'autorità di discarico; 3. sottolinea che l'autorità di discarico continuerà a monitorare con attenzione durante le prossime procedure di discarico il livello di attuazione delle misure adottate per porre rimedio alle gravi carenze dell'agenzia evidenziate dalle relazioni sia della Corte dei conti sia dell'ias; si attende quindi che l'agenzia informi l'autorità di discarico sulle azioni attuate e i relativi risultati e presenti i documenti richiesti, soprattutto per quanto riguarda le seguenti questioni: a) il processo di adozione da parte del Consiglio di amministrazione del piano d'azione con misure specifiche e un calendario di attuazione per porre rimedio alle carenze nelle procedure di appalto; b) la verifica completa dell'effettivo uso delle procedure esistenti concernenti l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse del personale e degli esperti; c) la presentazione delle relazioni dell'ias conformemente al regolamento finanziario; Osservazioni specifiche Procedure di aggiudicazione degli appalti 4. prende atto delle informazioni ricevute in relazione al sistema di controllo che si propone di evitare o rilevare in tempo gli errori persistenti nelle procedure di appalto; si attende di ricevere il piano pluriennale degli appalti; ricorda quindi all'agenzia di continuare a migliorare la qualità del suo sistema di appalti e a rispettare rigorosamente i requisiti delle pertinenti norme sugli appalti pubblici, in modo da correggere le carenze messe in evidenza dalla Corte dei conti; 5. prende atto dell'avvio di azioni per sviluppare un piano d'azione sul miglioramento delle procedure di appalto; invita l'agenzia a procedere senza indugio all'adozione di un piano d'azione per porre rimedio alle carenze nelle procedure di appalto, soprattutto agli errori di gestione delle procedure di aggiudicazione dei contratti, prevedendo maggiori controlli rigorosi sul piano tecnico e procedurale, e ad informare di conseguenza l'autorità di discarico; 6. ricorda che, nella sua relazione annuale 2009, la Corte dei conti ha dichiarato che l'agenzia non aveva effettuato controlli sufficienti a mitigare il rischio di errori su una serie di procedure per l'appalto di grandi contratti quadro in materia di TI; ricorda inoltre che l'audit ha evidenziato errori che hanno interessato la regolarità di queste operazioni e ha costituito la base per il giudizio di riserva sulla legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti i conti dell'agenzia da parte della Corte dei conti; Stanziamenti riportati 7. rileva che nella sua relazione annuale 2009 sull'agenzia, la Corte dei conti ha riscontrato un riporto di circa EUR (38 % degli impegni dell'agenzia per il 2009) e che approssimativamente EUR di tale importo corrispondevano ad attività non ancora eseguite a fine esercizio (o, in alcuni casi, a beni non ricevuti per servizi che PE \ 21

28 possono estendersi su più di un esercizio finanziario); ricorda quindi all'agenzia di agire in tal senso e si attende di ricevere assicurazione da parte della Corte dei conti al riguardo; Entrate provenienti da canoni 8. prende atto delle informazioni fornite dall'agenzia secondo le quali dal 1 gennaio 2011 l'agenzia ha introdotto un sistema integrato di pianificazione delle risorse (ERP) con SAP come fornitore per ovviare al grave ritardo degli ordini di riscossione; rileva che con questo nuovo sistema l'agenzia alimenta i dati relativi ai suoi attuali sistemi operativi (ad esempio SIAMED) tramite un pannello direttamente nel modulo finanziario SAP; Contratti su tassi di cambio 9. riconosce l'impegno dell'agenzia a limitare i rischi dovuti alla variazione dei tassi di cambio e che, a partire dall'11 giugno 2010, ha rivisto la sua politica finanziaria istituendo un comitato di consultazione interna per consigliare il contabile sulle strategie di copertura, limitando la copertura al 50% del requisito stimato e garantendo infine che i tassi di mercato raggiungibili siano pari o superiori al tasso di costo di bilancio; Gestione dei conflitti di interesse 10. prende atto delle risposte dell'agenzia sul rispetto del codice di condotta definendo principi e orientamenti sull'indipendenza e la riservatezza applicabili al consiglio di amministrazione e ai membri dei comitati, agli esperti e al personale dell'agenzia; si attende quindi che l'agenzia valuti esaustivamente, prima di assegnare capi progetto a determinati prodotti, se gli interessi dichiarati dai membri del personale possano influire sulla loro imparzialità e indipendenza; si attende che siano aggiornati i documenti dell'agenzia sui conflitti di interesse; 11. prende atto dell'intenzione dell'agenzia di applicare la raccomandazione IAS risalente all'audit di controllo del 2010 adottando un approccio basato sul rischio e concentrando i controlli sul personale che dichiara interessi; invita l'agenzia ad informare l'autorità di discarico sui tempi e sul piano previsti per applicare questa raccomandazione IAS prima della fine del 2011; 12. prende atto, tuttavia, della risposta dell'agenzia nella quale si afferma che non le incombe l'onere di richiedere o monitorare la dichiarazione annuale degli interessi finanziari degli esperti incaricati della valutazione dei medicinali, in quanto ciò spetta alle autorità competenti degli Stati membri (articolo 126 ter della direttiva 2001/83/CE 1, modificata dalla direttiva 2004/27/CE 2 ); chiede quindi alla Commissione di ricordare alle rispettive autorità negli Stati membri i loro obblighi al riguardo; 13. sottolinea che la reputazione dell'agenzia non solo potrebbe essere compromessa qualora le valutazioni fossero contestate a causa di possibili conflitti di interesse, ma anche che tali conflitti di interesse non garantiscono la protezione ottimale della salute dei cittadini europei; 1 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del , pag. 67). 2 GU L 136 del , pag /PE

29 14. rileva che, dal 1 luglio 2011, è entrato in funzione il nuovo modulo di dichiarazione elettronica degli interessi (e-doi) e tutti gli esperti sono stati sollecitati a compilare la nuova e-doi e che le e-doi di tutti gli esperti figuranti nella banca dati esperti sono state rese disponibili al pubblico sul sito Internet dell'agenzia il 30 settembre 2011; rileva inoltre che il memorandum d'intesa tra l'agenzia e ciascuna autorità nazionale competente sul monitoraggio del livello scientifico e dell'indipendenza della valutazione effettuato dall'autorità nazionale competente per i servizi da fornire all'agenzia è entrato in vigore il 4 luglio 2011; 15. invita l'agenzia a informare l'autorità di discarico sulle azioni intraprese sui temi relativi al rispetto effettivo del suo codice di condotta per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse; 16. insiste, ma avverte anche l'agenzia, che tutte le azioni menzionate nelle rispettive relazioni di audit, comprese quella per l'anno 2010, dovrebbero essere pienamente attuate prima dell'inizio della successiva procedura di discarico; Gestione delle risorse umane 17. prende atto della risposta dell'agenzia in cui si afferma che ha corretto le carenze individuate dall'ias per la selezione degli agenti contrattuali e che le istruzioni di lavoro e i modelli di lavoro rivisti sono stati messi in atto e il personale ha ricevuto una formazione specifica; invita pertanto l'agenzia a tenere aggiornata l'autorità di discarico sul livello di attuazione di tali azioni; si attende che la relazione 2010 della Corte dei conti stabilisca se l'assicurazione dell'agenzia sia ben fondata; o o o 18. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 10 maggio sull'efficienza, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie. 1 GU L 250 del , pag PE \ 23

30 P7_TA-PROV(2011)0448 Pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro monitoraggio (testo codificato) (COM(2011)0120 C7-0071/ /0053(COD)) (Procedura legislativa ordinaria codificazione) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0120), visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0071/2011), visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 giugno , visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi 2, visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento, vista la relazione della commissione giuridica (A7-0349/2011), A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali. 1 GU C 248 del , pag GU C 102 del , pag /PE

31 P7_TC1-COD(2011)0120 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1, deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria 2, considerando quanto segue: (1) Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio 3 è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 4. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. (2) La direttiva 92/23/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) 5 e stabilisce prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore e i loro rimorchi concernono tra l'altro i pneumatici. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell applicazione, per ogni tipo di veicolo a motore e rimorchio, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2007/46/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2007/46/CE relative ai veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, si applicano alla presente direttiva. (3) Una regolamentazione in materia di pneumatici comporta prescrizioni comuni relative non soltanto alle loro caratteristiche ma anche all'attrezzatura dei veicoli e dei loro rimorchi per quanto concerne i pneumatici. (4) È opportuno tener conto delle prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'europa dell'onu nel regolamento n. 30 («Uniform Provisions GU 248 del , pag Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre GU L 129, del , pag. 95. Cfr. Allegato VII, parte A. GU L 263 del , pag. 1. PE \ 25

32 concerning the approval of pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers) nella versione modificata 1, nel regolamento n. 54 («Uniform Provisions concerning the approval of pneumatic tyres for commecial vehicles and their trailers») 2, nel regolamento n. 64 («Uniform Provisions concerning the approval of vehicles equipped with temporary-use spare wheels/tyres») modificato, 3 e nel regolamento n. 117 («Uniform Provisions Concerning the Approval Of Tyres With Regard To Rolling Sound Emissions And To Adhesion On Wet Surfaces»), modificato 4, allegati all accordo della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite sull adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché sulle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni concesse in base a tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") 5. (5) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva di cui all allegato VII, parte B, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Ai fini della presente direttiva si intende per: Articolo 1 a) «pneumatico»: qualsiasi pneumatico nuovo, inclusi quelli invernali predisposti con fori per la chiodatura, montato all'origine o di ricambio, destinato ad essere installato sui veicoli ai quali si applica la direttiva 2007/46/CE. Questa definizione non copre i pneumatici da neve chiodati; b) «veicolo»: qualsiasi veicolo al quale si applichi la direttiva 2007/46/CE; c) «fabbricante»: chi detiene un marchio di fabbrica o commerciale di veicoli o di pneumatici. Articolo 2 1. I requisiti di cui all'allegato V si applicano ai pneumatici destinati a essere installati sui veicoli utilizzati per la prima volta dal 1 o ottobre 1980 in poi. 2. I requisiti di cui all'allegato V non si applicano ai: a) pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h; Documento della Commissione economica per l'europa E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) Rev 1/Add. 29, e sue modifiche 01, 02 e supplementi. Documento della Commissione economica per l'europa E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) Rev. 1/Add. 53 e supplementi. Documento della Commissione economica per l'europa E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) Rev. 1/Add. 63 e supplementi. Documento della Commissione economica per l'europa E/ECE/324(E/ECE/TRANS/505) Rev. 2/Add. 116 e sue modifiche 01 e supplementi. Pubblicato quale allegato I della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del , pag. 78). 26 /PE

33 b) pneumatici il cui diametro nominale del cerchio è inferiore o uguale a 254 mm (o codice 10) o uguale o superiore a 635 mm (codice 25); c) pneumatici di scorta provvisori di tipo T quali definiti al punto dell'allegato II; d) pneumatici progettati soltanto per essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1 o ottobre Articolo 3 1. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato I, l'omologazione CE ai tipi di pneumatici in possesso dei requisiti di cui all'allegato II e gli attribuiscono un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I. 2. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato I, l'omologazione CE ai tipi di pneumatici in possesso dei requisiti di cui all'allegato V e gli attribuiscono un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I. 3. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato III, l'omologazione CE per quanto riguarda i pneumatici ai veicoli i cui pneumatici (compreso l'eventuale pneumatico di scorta) posseggono i requisiti di cui all'allegato II, nonché quelli relativi ai veicoli, di cui all'allegato IV, ed assegnano un numero di omologazione come specificato nell'allegato III. Articolo 4 Entro un mese dalla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione CE, le autorità omologanti di ciascuno Stato membro inviano agli altri Stati membri una copia del certificato di omologazione CE per un componente (pneumatico) o veicolo, i cui modelli sono riportati nelle appendici dell'allegato I e dell'allegato III e, a richiesta, il verbale di prova di tutti i tipi di pneumatici omologati. Articolo 5 Nessuno Stato membro può vietare o limitare l'immissione sul mercato di pneumatici con il marchio di omologazione CE. Articolo 6 Nessuno Stato membro può rifiutare di rilasciare ad un veicolo l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per motivi concernenti i suoi pneumatici se questi pneumatici recano il marchio di omologazione CE e sono montati in conformità delle prescrizioni dell'allegato IV. Articolo 7 Nessuno Stato membro può vietare l'uso di un veicolo per motivi concernenti i suoi pneumatici se questi recano il marchio di omologazione CE e sono montati in conformità delle prescrizioni dell'allegato IV. Articolo 8 1. Qualora, sulla base di una motivazione dettagliata, uno Stato membro ritenga che un tipo di pneumatico o un tipo di veicolo sia pericoloso, quantunque conforme alle prescrizioni PE \ 27

34 della presente direttiva, esso può vietare temporaneamente o sottoporre a speciali condizioni sul proprio territorio l'immissione di questo tipo di pneumatico sul mercato. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione. 2. Entro sei settimane la Commissione provvede a consultare gli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso. 3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla direttiva, questi ultimi vengono decisi, secondo la procedura stabilità dall'articolo 11; in questo caso lo Stato membro che ha messo in atto misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di questi adeguamenti. Articolo 9 1. Lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CE per un componente (pneumatico) o veicolo prende tutte le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità degli esemplari prodotti al tipo omologato, eventualmente in collaborazione con le autorità omologanti degli altri Stati membri. A tal fine questo Stato membro può procedere in qualsiasi momento a controlli della conformità dei pneumatici o dei veicoli alle prescrizioni della presente direttiva. Siffatti controlli sono unicamente saltuari. 2. Qualora si accerti che diversi pneumatici o veicoli aventi lo stesso marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 e di cui sopra prende i provvedimenti necessari per garantire la conformità degli esemplari prodotti. Queste misure possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CE. Lo Stato prende le stesse disposizioni qualora le autorità omologanti di un altro Stato membro gli segnalino siffatta mancanza di conformità. 3. Le autorità omologanti di uno Stato membro notificano entro un mese alle autorità degli altri Stati membri, mediante la scheda riportata nelle appendici dell'allegato I e dell'allegato III, la revoca di un'omologazione CE e i motivi di questa misura. Articolo 10 Qualsiasi decisione di rifiuto o ritiro dell'omologazione CE, per quanto riguarda un pneumatico, o un veicolo, per quanto concerne il montaggio dei pneumatici che implichi il divieto di immissione in commercio o di impiego, presa in base alle disposizioni applicative della presente direttiva, deve essere motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle possibilità di ricorso offerte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale detti ricorsi possono essere presentati. Articolo 11 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a VI sono adottate secondo la procedura di cui all articolo 40, paragrafo 2 della direttiva 2007/46/CE. Articolo /PE

35 1. Gli Stati membri non possono per motivi riguardanti i pneumatici e il loro montaggio su veicoli nuovi: a) rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo o di pneumatico; b) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli nonché la vendita o la messa in circolazione o l'utilizzazione di pneumatici, se i veicoli o i pneumatici sono conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri non possono rilasciare omologazioni CE, e rifiutano il rilascio delle omologazioni nazionali ai tipi di pneumatico compresi nel campo di applicazione della presente direttiva che non siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva. 3. Gli Stati membri non possono rilasciare né l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i pneumatici e il loro montaggio se i requisiti della presente direttiva non sono rispettati. 4. Gli Stati membri: a) considerano non validi agli effetti dell'articolo 26, paragrafo 1 della direttiva 2007/46/CE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposizioni di tale direttiva se i requisiti della presente direttiva, così non sono rispettati; e b) rifiutano l'immatricolazione o vietano la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i requisiti della presente direttiva. 5. Le prescrizioni della presente direttiva sono applicabili, ai fini dell'articolo 28 della direttiva 2007/46/CE, ai pneumatici compresi nel campo di applicazione della presente direttiva, tranne quelli della classe C1e, ai quali si applica dal 1 o ottobre Articolo 13 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 14 La direttiva 92/23/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato VII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato VII, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VIII. Articolo 15 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. PE \ 29

36 Articolo 16 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a, il Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente 30 /PE

37 ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLEGATO I Appendice 1 Appendice 2 Appendice 3 Appendice 4 ALLEGATO II 1 Appendice 1 Appendice 2 Appendice 3 Appendice 4 Appendice 5 Appendice 6 Appendice 7 Appendice 8 ALLEGATO III Appendice 1 Appendice 2 ALLEGATO IV Disposizioni amministrative per l'omologazione CE di pneumatici: Scheda informativa concernente l'omologazione CE di un tipo di pneumatico Certificato di omologazione CE (pneumatici) Scheda informativa concernente l'omologazione CE di un tipo di pneumatico per quanto riguarda le emissioni sonore pneumatico/strada Certificato di omologazione CE (emissioni sonore pneumatico/strada) Prescrizioni relative ai pneumatici Figura esplicativa Elenco dei simboli degli indici di carico (LI) e della corrispondente massa massima (KG) Disposizioni delle iscrizioni sul pneumatico Relazione tra indice di pressione e unità di pressione Cerchio di riferimento, diametro esterno e larghezza della sezione di pneumatici aventi determinate designazioni dimensionali Metodi di misurazione delle dimensioni dei pneumatici Procedimento per le prove di carico/velocità Variazione della capacità di carico in funzione della velocità; pneumatici per veicoli commerciali, radiali e diagonali Disposizioni amministrative relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne il montaggio dei pneumatici Scheda informativa (veicolo) Certificato di omologazione CE (veicolo) Prescrizioni relative ai veicoli per quanto concerne il montaggio dei pneumatici 1 Le prescrizioni tecniche per i pneumatici sono analoghe a quelle dei regolamenti nn. 30 e 54 della Commissione economica per l'europa. PE \ 31

38 ALLEGATO V Appendice 1 Appendice 2 ALLEGATO VI ALLEGATO VII ALLEGATO VIII Emissioni sonore pneumatico/strada Metodo di prova per i livelli sonori del pneumatico/strada-metodo «corsa a motore spento» Verbale di prova Specifiche del terreno di prova Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive/ Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale Tavola di Concordanza 32 /PE

39 ALLEGATO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE CE DI PNEUMATICI 1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI PNEUMATICO 1.1. La domanda di omologazione CE di un tipo di pneumatico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, deve essere presentata dal fabbricante del pneumatico La domanda di omologazione CE ai sensi dell'allegato II deve essere accompagnata, in triplice copia, da una descrizione del tipo di pneumatico, come descritto nella scheda informativa di cui all'appendice La domanda deve essere accompagnata (in tre esemplari) da uno schema, o da una fotografia rappresentativa, della scolpitura del battistrada e da uno schema che raffigura il pneumatico gonfiato montato sul cerchio di riferimento con le relative dimensioni (vedi punti e dell'allegato II), del tipo da omologare La domanda deve essere accompagnata dal verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico designato o da un numero di campioni in base a quanto disposto dall'autorità preposta all'omologazione La domanda di omologazione CE ai sensi dell'allegato V deve essere accompagnata, in triplice copia, da una descrizione del tipo di pneumatico, come descritto nella scheda informativa di cui all'appendice La domanda deve essere accompagnata (in tre esemplari) da schemi, disegni o fotografie della o delle scolpiture del battistrada, rappresentativi del tipo di pneumatici La domanda deve inoltre essere accompagnata dal verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico designato o da un numero di campioni in base a quanto disposto dall'autorità preposta all'omologazione Il fabbricante può chiedere che l'omologazione CE sia estesa per includere: tipi modificati di pneumatico, per le omologazioni di un tipo ai sensi dell'allegato II, e/o altre designazioni dimensionali del pneumatico e/o marche o denominazioni commerciali del fabbricante e/o scolpiture del battistrada modificate, per le omologazioni di un tipo ai sensi dell'allegato V Le autorità responsabili dell'omologazione possono ammettere i laboratori dei costruttori di pneumatici come laboratori di prova autorizzati a norma dell articolo 41 della direttiva 2007/46/CE. 2. ISCRIZIONI 2.1. I campioni del tipo di pneumatico per il quale si chiede l'omologazione CE devono riportare in modo chiaramente visibile ed indelebile il marchio di fabbrica o PE \ 33

40 commerciale del richiedente lasciando spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione CE, come previsto nella sezione 4 del presente allegato. 3. OMOLOGAZIONE CE 3.1. Viene concessa l'omologazione CE ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, della direttiva 2007/46/CE e viene rilasciato un numero di omologazione CE per ogni tipo di pneumatico di cui viene chiesta l'omologazione ai sensi del punto del presente allegato che soddisfi le prescrizioni dell'allegato II L'omologazione o l'estensione o il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la sospensione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico ai sensi dell'allegato II devono essere comunicati agli Stati membri conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 e paragrafo 8, della direttiva 2007/46/CE Viene concessa l'omologazione CE ai sensi degli articolo 8, 9 e 10 della direttiva 2007/46/CE e viene assegnato un numero di omologazione CE per ogni tipo di pneumatico di cui viene chiesta l'omologazione ai sensi del punto del presente allegato che soddisfi le prescrizioni dell'allegato V L'omologazione o l'estensione o il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la sospensione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico ai sensi dell'allegato V devono essere comunicati agli Stati membri conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 e paragrafo 8, della direttiva 2007/46/CE A ciascun tipo di pneumatico omologato deve essere assegnato un numero di omologazione CE. Lo stesso Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di pneumatico. In particolare, i numeri di omologazione di un tipo assegnati ai sensi dell'allegato II e i numeri di omologazione assegnati di un tipo ai sensi dell'allegato V devono essere differenti. 4. MARCATURA DI OMOLOGAZIONE CE 4.1. Tutti i pneumatici del tipo per il quale è stata concessa l'omologazione ai sensi della presente direttiva devono recare il corrispondente marchio di omologazione CE Il marchio di omologazione CE è composto da un rettangolo all'interno del quale è collocata la lettera «e» minuscola seguita dal numero che contrassegna lo Stato membro che ha concesso l'omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE. Il numero dell'omologazione CE è costituito dal numero di omologazione che figura sul certificato redatto per il tipo di pneumatico, preceduto da due cifre: «00» per i pneumatici destinati ai veicoli commerciali, «02» per i pneumatici destinati alle autovetture Il rettangolo che costituisce il marchio di omologazione CE deve avere una lunghezza minima di 12 mm ed un'altezza minima di 8 mm. La lettera e i numeri devono avere un'altezza minima di 4 mm I marchi e i numeri di omologazione CE, nonché gli eventuali marchi supplementari prescritti all'allegato II, punto 3 (per i pneumatici omologati ai sensi dell'allegato II), devono essere apposti come prescritto al punto 3 suddetto. 34 /PE

41 4.4. I numeri di omologazione assegnati ai sensi dell'allegato V devono essere seguiti dal suffisso «s», in cui «s» è l'abbreviazione della parola «suono» Qui di seguito è riportato un esempio di marchio di omologazione CE: Il pneumatico recante il marchio di omologazione CE sopra illustrato è un pneumatico destinato ai veicoli commerciali (00) che soddisfa i requisiti CE (e) e al quale è stato concesso il marchio di omologazione CE numero 479 in Irlanda (24) ai sensi dell'allegato II, nonché il numero 687-s in Italia (3) ai sensi dell'allegato V. Nota: I numeri «479» e «687» (numeri di omologazione del marchio CE), nonché il numero «24» e la cifra «3» (lettere e numero degli Stati membri che hanno concesso l'omologazione CE) sono forniti a titolo puramente indicativo. I numeri di omologazione devono essere posti accanto al rettangolo e possono essere posizionati sopra o sotto, a destra o a sinistra. I caratteri del numero di omologazione devono stare tutti sulla stessa parte della lettera «e» ed essere rivolti nello stesso senso. 5. MODIFICA DEL TIPO DI PNEUMATICO 5.1. Se un pneumatico omologato ai sensi dell'allegato II o dell'allegato V è stato modificato, si applicano le disposizioni degli articoli 13 a 16 della direttiva 2007/46/CE Una modifica della scolpitura del battistrada di un pneumatico omologato ai sensi dell'allegato II non comporta la ripetizione delle prove prescritte nel medesimo allegato In caso di aggiunta di designazioni dimensionali o di marchi commerciali per una gamma di pneumatici omologati ai sensi dell'allegato V, le prescrizioni relative alle nuove prove sono stabilite dall'autorità di omologazione In caso di modifica della scolpitura del battistrada di una gamma di pneumatici omologati ai sensi dell'allegato V una serie rappresentativa di campioni viene sottoposta a nuova prova a meno che l'autorità di omologazione sia certa che non incide sulle emissioni sonore pneumatico/strada. 6. CONFORMÀ DELLA PRODUZIONE 6.1. I provvedimenti generali intesi ad assicurare la conformità della produzione sono presi in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2007/46/CE In particolare, quando si eseguono i controlli in conformità dell'appendice 1 dell'allegato V per verificare la conformità della produzione, se il livello sonoro del pneumatico sottoposto alla prova non supera i valori limite di cui al punto 4.2 dell'allegato V di più di 1 db(a), la produzione è considerata conforme alle prescrizioni del punto 4 dell allegato V. PE \ 35

42 Appendice 1 SCHEDA INFORMATIVA N. CONCERNENTE L'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI PNEUMATICO 36 /PE

43 Appendice 2 CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE (pneumatico) MODELLO (formato massimo: A4 (210 mm 297 mm)) è CE ç (1), è CE ç (1), è CE ç (1), è CE ç (1) di un componente per quanto concerne la direttiva [ ] relativa ai pneumatici. PE \ 37

44 38 /PE

45 Appendice 3 SCHEDA INFORMATIVA N:... CONCERNENTE L'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI PNEUMATICO PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI SONORE, PNEUMATICO/STRADA 2.5. Elenco delle designazioni della scolpitura del battistrada: (specificare per ogni marchio di fabbrica o marca o denominazione commerciale l elenco delle designazioni dimensionali di cui al punto 2.17 dell allegato II della direttiva [ ] indicando, per i pneumatici della classe C1, e ove opportuno, l iscrizione «Reinforced» o «Extra Load»). PE \ 39

46 Appendice 4 CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE (emissioni sonore pneumatico/strada) MODELLO (formato massimo: A4 (210 mm 297 mm)) di un tipo di pneumatico, ai sensi dell allegato V della direttiva [ ] per quanto riguarda le emissioni sonore pneumatico/strada. 40 /PE

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