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1 Il presente testo non ha carattere di ufficialità, per il quale si rimanda a quello pubblicato sulla G.U. delle Comunità Europee Direttiva Comunitaria n. 77/93/CEE del 21 dicembre Misure protettive contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi a vegetali o prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Art La presente direttiva concerne le misure di protezione contro l' introduzione negli Stati membri, in provenienza da altri Stati membri o da Paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. 2. La presente direttiva non si applica alle Isole Canarie, a Ceuta e Melilla. 3. La presente direttiva riguarda anche le misure protettive contro l' introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) da altre parti della Francia e, reciprocamente, in altre parti della Francia dai DOM. 4. Fatto salvo quanto stabilito per la protezione fitosanitaria esistente in certe regioni della Comunità, tenendo conto delle differenti condizioni agricole ed ecologiche, misure protettive giustificate in campo fitosanitario nei DOM e aggiuntive a quelle disposte dalla direttiva possono essere decise secondo la procedura prevista all' art. 16 bis. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1993 la presente direttiva riguarda anche le misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi all' interno della Comunità in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci che ad essi si riferiscono all' interno di uno Stato membro. 6. Ogni Stato membro istituisce o designa un' autorità unica e centrale responsabile, sotto il controllo del governo nazionale, in particolare del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie oggetto della presente direttiva. A tal fine è designata di preferenza l' autorità nazionale competente per la protezione dei vegetali istituita conformemente alla Convenzione internazionale per la Protezione dei Vegetali (IPPC). Gli altri Stati membri e la Commissione vengono informati in merito a tale autorità e ad eventuali successivi cambiamenti. Art Ai sensi della presente direttiva si intende per: a) vegetali: vegetali vivi o parti vive di essi, inclusi le sementi. Le parti vive di vegetali possono includere: - frutti, nel senso botanico del termine, eccetto quelli conservati mediante surgelamento - vegetali, eccetto quelli conservati mediante surgelamento - tuberi, bulbi e rizomi - fiori recisi - rami con foglie - alberi tagliati con foglie - colture di tessuti di piante. Le sementi devono essere intese nel senso botanico del termine, eccetto quelle non destinate alla semina. b) prodotti vegetali: quei prodotti di origine vegetale, non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purchè non si tratti di vegetali; c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurare la loro successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione; d) vegetali destinati alla piantagione: - vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere piantati dopo la loro introduzione - vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito; e) organismi nocivi: parassiti di vegetali o prodotti vegetali, che appartengono al regno vegetale o animale, o virus, micoplasmi e altri patogeni; f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni della presente direttiva in materia di norme fitosanitarie e di requisiti speciali sono rispettate e a tale scopo - standardizzata a livello comunitario per i vari tipi di vegetali o di prodotti vegetali e - definita dall' organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro e rilasciata

2 conformemente alle disposizioni d' applicazione relative alle caratteristiche della procedura di rilascio dei passaporti delle piante. Per tipi specifici di prodotti, possono essere stabiliti, secondo la procedura prevista all' art. 16 bis, marchi convenzionali ufficiali diversi dall' etichetta. Per la standardizzazione del passaporto si ricorre alla medesima procedura. Nel quadro di detta standardizzazione verranno stabiliti diversi marchi per i passaporti delle piante che non sono validi, ai sensi dell' art. 10, par. 1, secondo comma, per tutte le zone della comunità. g) gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro: a) la/e autorità nazionale/i di uno Stato membro competente/i per la protezione dei vegetali di cui all' art. 1, par. 6 oppure b) l' autorità statale istituita: - a livello nazionale - o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato membro in questione. Gli organismi di cui al primo comma, lettere a) e b) possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, ha esclusivamente funzioni di pubblico interesse, purchè la persona giuridica ed i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure da essi prese. Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione degli organismi di cui al primo comma, lettera b) e di quelli di cui alla lettera a). Inoltre secondo la procedura prevista dall' art. 16 bis, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisce per conto dell' organismo o degli organismi di cui al primo comma, lettera a) e sotto l' autorità ed il controllo di detti organismi, purché la persona giuridica non abbia interessi personali circa il risultato delle misure da essa prese. L' autorità unica e centrale di cui all' art. 1, par. 6, notifica alla Commissione gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in questione. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri. h) zone protette: una zona della Comunità: - nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nella presente direttiva e insediati in una o più parti della Comunità o - nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati nella Comunità, e della quale sia stata riconosciuta, secondo la procedura prevista dall' art. 16 bis, la rispondenza alle condizioni fissate al primo e secondo trattino, dietro richiesta dello (degli) Stato/i membro/i interessato/i e a condizione che i risultati di indagini adeguate e controllate dagli esperti menzionati all' art. 19 bis conformemente alla procedura di tale articolo, non provino il contrario. Le indagini relative al caso previsto dal secondo trattino sono facoltative. Un organismo nocivo si ritiene sia insediato in una regione quando si è avuta conoscenza che vi si è manifestato e se non sono state prese misure ufficiali per la sua eradicazione oppure se tali misure sono risultate inefficaci per almeno due anni consecutivi. Lo (Gli) Stato/i membro/i interessato/i effettua/no, per quanto riguarda il caso previsto al primo comma, primo trattino, regolarmente e sistematicamente indagini ufficiali in merito alla presenza di organismi per i quali la zona protetta è stata riconosciuta. Ogni scoperta di tali organismi è immediatamente comunicata alla Commissione. Il rischio derivante da tale scoperta è valutato dal Comitato fitosanitario permanente e le azioni appropriate sono stabilite secondo la procedura prevista all' art. 16 bis. Gli elementi delle indagini di cui al primo e terzo comma possono essere stabiliti secondo la procedura prevista all' art. 16 bis e tenendo conto dei principi scientifici e statistici riconosciuti. I risultati delle suddette indagini sono comunicati alla Commissione, la quale trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

3 Anteriormente al 1 gennaio 1998, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime delle zone protette corredata, se del caso, di opportune proposte; constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata o un provvedimento adottato, fatte salve le disposizioni dell' art. 19 bis, -dagli agenti delle autorità nazionali competenti per la protezione dei vegetali o, sotto la responsabilità delle persone suddette, da altri funzionari pubblici per quanto riguarda le constatazioni o le misure connesse con il rilascio dei certificati di cui all' art. 7, par. 1, o all' art. 8, par. 2, oppure - dagli agenti o funzionari pubblici suddetti o da agenti qualificati alle dipendenze di uno degli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro, specificati alla lettera f), in tutti gli altri casi, purché detti agenti non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure prese e soddisfino i requisiti minimi di qualifica. Gli Stati membri assicurano che i loro funzionari e agenti qualificati siano in possesso delle necessarie qualifiche ai fini di un corretto funzionamento della presente direttiva. Secondo la procedura prevista dall' art. 16 bis possono essere stabilite linee direttrici per le suddette qualifiche. La Commissione nel quadro del Comitato fitosanitario permanente, stabilisce programmi comunitari, di cui controlla l' applicazione, concernenti la formazione complementare dei summenzionati funzionari ed agenti qualificati allo scopo di portare le conoscenze e l' esperienza acquisite in ambito nazionale al livello delle succitate qualifiche. Essa contribuisce al finanziamento di tale formazione e propone l' iscrizione nel bilancio comunitario degli stanziamenti necessari a tal fine. 2. Il par. 1, lettera b) e le altre disposizioni della direttiva, salvo dove sia espressamente previsto altro, riguardano il legname solamente se esso ha conservato, parzialmente o totalmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno. Fatte salve le disposizioni relative all' allegato V, il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma, è compreso anche quando serve per la cascatura, la compartimentazione o la confezione di materiale d' imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto do oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario. Art Gli Stati membri vietano l' introduzione sul loro territorio degli organismi nocivi elencati nell' allegato I, parte A. 2. Gli Stati membri vietano l' introduzione sul loro territorio dei vegetali e prodotti vegetali elencati nell' allegato II, parte A, nel caso siano contaminati dagli organismi nocivi elencati in quella parte dell' allegato. 3. I par. 1 e 2 non si applicano, secondo la procedura prevista all' art. 16, nel caso di contaminazione leggera dei vegetali, eccetto quelli destinati alla piantagione, da parte di organismi nocivi elencati nell' allegato I, parte A o nell' allegato II, parte A, che sono stati precedentemente selezionati in accordo con le autorità rappresentanti gli Stati membri in campo fitosanitario. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1993, gli Stati membri dispongono che le disposizioni dei par. 1 e 2 siano applicate anche alla diffusione degli organismi nocivi in questione in modi connessi con gli spostamenti dei vegetali o altre voci nel territorio di uno Stato membro. 5. A decorrere dalla stessa data, gli Stati membri dispongono che a) gli organismi nocivi elencati nell' allegato I, parte B b) b) i vegetali e i prodotti vegetali elencati elencati nell' allegato II, parte B, qualora siano contaminati dagli organismi nocivi ivi elencati, non possono essere introdotti e diffusi nelle corrispondenti zone protette. 6. Secondo la procedura prevista all' art. 16 bis, a) gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II sono suddivisi come segue:

4 - gli organismi di cui non si conoscono manifestazioni in nessuna parte della Comunità e che riguardano l' intera Comunità sono elencati rispettivamente nell' allegato I, parte A, sezione I e nell' allegato II, parte A, sezione I; - gli organismi di cui si conoscono manifestazioni, ma che hanno carattere endemico nè sono insediati in tutto il territorio della Comunità e che riguardano l' intera Comunità, sono elencati rispettivamente nell' allegato I, parte A, sezione II e nell' allegato II, parte A, sezione II; - gli altri organismi elencati rispettivamente nell' allegato I, parte B e nell' allegato II, parte B, a fronte della zona protetta pertinente; b) gli organismi nocivi endemici o presenti in una o più parti della Comunità sono radiati, salvo quelli menzionati alla lettera a), secondo e terzo trattino; c) i titoli degli allegati I e II, nonché le diverse parti e sezioni sono adattati di conseguenza. 7. Secondo la procedura prevista all' art. 16 bis, può essere deciso che gli Stati membri dispongano che l' introduzione e la diffusione nel loro territorio di determinati organismi considerati nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, ma non elencati negli allegati I e II, allo stato isolato o meno, siano vietate o siano soggette ad una speciale autorizzazione, alle condizioni definite secondo la stessa procedura. Questa disposizione si applica anche agli organismi non soggetti alla direttiva 90/220/CEE o ad altre disposizioni comunitarie più specifiche concernenti gli organismi geneticamente modificati. Art Gli Stati membri vietano l' introduzione sul loro territorio dei vegetali o prodotti vegetali elencati nell' allegato III, parte A, qualora siano originari di quei paesi indicati in quella parte dell' allegato. 2. Gli Stati membri possono: a) disporre che a decorrere dal 1 gennaio 1993 i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell' allegato III, parte B, non possano essere introdotti nelle zone protette corrispondenti situate nel loro territorio. b) richiedere agli altri Stati membri, dai quali i vegetali o i prodotti vegetali elencati nell' allegato III, parte A, eccetto quelli ai punti 9 e 10, sono introdotti sul loro territorio, un certificato ufficiale che attesti il Paese da cui sono originari. 3. Secondo la procedura prevista all' art. 16 bis, l' allegato III deve essere rivisto in modo tale che la parte A contenga vegetali, prodotti vegetali e altre voci che costituiscono un rischio fitosanitario per tutta la Comunità e la parte B vegetali, prodotti vegetali e altre voci che rappresentano un rischio fitosanitario per le zone protette. Le zone protette devono essere rispettivamente ivi specificate. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1993, il par. 1 non si applica più ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunità ed è soppresso il par. 2, lettera b). Art Gli Stati membri vietano l' introduzione sul loro territorio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencate nell' allegato IV, parte A, se non sono soddisfatte le richieste speciali indicate in questa parte dell' allegato. 2. Gli Stati membri dispongono che, a decorrere dal 1 gennaio 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell' allegato IV, parte B, non possono essere introdotti né spostati all' interno delle zone protette, eccetto quando siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell' allegato. 3. Secondo la procedura prevista all' art. 16 bis, l' allegato IV è modificato in base ai criteri stabiliti dall' art. 3, par A decorrere dal 1 gennaio 1993, gli Stati membri prescrivono che il par. 1 si applica anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all' interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo l' art. 6, par. 6.

5 Art Gli Stati membri dispongono come minimo che per essere introdotti in un altro Stato membro i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell' allegato V, nonché i loro imballaggi siano ispezionati ufficialmente in modo minuzioso, completamente o su campione rappresentativo, e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch' essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare: a) che non siano contaminati da organismi nocivi elencati nell' allegato I, parte A; b) nel caso di vegetali o di prodotti vegetali elencate nell' allegato II, parte A, che non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano elencati in tale parte dell' allegato; c) nel caso di vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencate nell' allegato IV, parte A, che siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte dell' allegato. 1 bis. Non appena sono adottate le misure previste all' art. 3, par. 6, lettera a), ed all' art. 5, par. 3, il par. 1 si applica soltanto per quanto riguarda l' allegato 1, parte A, sezione II, l' allegato II, parte A, sezione II, l' allegato IV, parte A, sezione II. Quando nel corso dell' esame effettuato in conformità della presente disposizione si rilevano degli organismi nocivi di cui all' allegato I, parte A, sezione I e all' allegato II, parte A, sezione I, non si considerano soddisfatte le condizioni previste all' art Gli Stati membri prescrivono le misure di controllo previste al par. 1 anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all' art. 3, par. 4, 5, 7 o all' art. 5, par. 2, allorché lo Stato membro destinatario si avvalga di una delle facoltà previste dagli stessi articoli. 3. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cui all' allegato IV, parte A, destinate ad essere introdotte in un altro Stato membro, siano ispezionate ufficialmente per accertare che rispondano ai requisiti particolari che le riguardano, indicati in tale parte dell' allegato. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i par. 1, 2, 3 si applicano anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali o altre voci all' interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo il par. 6. I par. 1, 2, 3 non si applicano per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all' allegato I, parte B e nell' allegato II, parte B, nonché per quanto riguarda i requisiti particolari di cui all' allegato IV, parte B, agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta o all' esterno di essa. I controlli ufficiali di cui ai par. 1, 2, 3 sono eseguiti nell' osservanza delle disposizioni seguenti: a) devono riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato; b) sono effettuati nell' azienda, preferibilmente nel luogo di produzione; c) sono effettuati regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta l' anno, e mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all' allegato IV; azioni ulteriori possono essere intraprese quando ciò sia previsto dal par. 7. Ogni produttore, per il quale l' ispezione di cui al secondo comma sia richiesta conformemente ai paragrafi da 1 a 4, è iscritto in un registro ufficiale con un numero di registrazione che consenta di identificarlo. La Commissione su richiesta ha accesso ai registri ufficiali così compilati. Il produttore è sottoposto a taluni obblighi fissati conformemente al par. 7. In particolare, egli informa immediatamente l' organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1993, gli Stati membri prescrivono che i produttori di taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci non elencati nell' allegato V, parte A, specificati conformemente al par. 7, o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione situati nella zona di produzione, siano anche iscritti nel registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale conformemente al par. 4, ultimo comma. Essi possono essere sottoposti in qualsiasi momento ai controlli di cui al par. 4, secondo comma. Per taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci si può istituire, conformemente al par. 7, tenendo conto delle condizioni di produzione, un sistema che permetta di risalire, se necessario e per quanto possibile, alla loro origine.

6 6. Gli Stati membri, nella misura in cui non si deve temere una diffusione di organismi nocivi, possono esonerare - dalla registrazione prevista ai par. 4 e 5, i piccoli produttori o trasformatori di cui la totalità della produzione e della vendita di vegetali, prodotti vegetali e altre voci sia destinata, per uso finale, sul mercato locale a persone che non siano impegnate professionalmente nella produzione di vegetali (spostamento locale), o - dall' ispezione ufficiale di cui ai par. 4 e 5, lo spostamento locale dei vegetali e altre voci prodotti da persone così esentate. Le disposizioni della presente direttiva concernenti lo spostamento locale sono riesaminate, anteriormente al 1 gennaio 1998, dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla luce dell' esperienza acquisita. 7. Secondo la procedura prevista all' art. 16 bis, sono adottate disposizioni di applicazione concernenti: - condizioni meno rigorose quanto allo spostamento dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci all' interno di una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi, - garanzie per lo spostamento dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi, - la frequenza ed il calendario dell' ispezione ufficiale comprese le azioni ulteriori di cui al par. 4, secondo comma, lettera c), - gli obblighi dei produttori registrati di cui al par. 4, ultimo comma, - la specificazione dei prodotti di cui al par. 5, nonché i prodotti per i quali è previsto il sistema di cui allo stesso par. 5, - altri requisiti concernenti le deroghe di cui al par. 6, in particolare per quanto riguarda la nozione di piccoli produttori e mercato locale, nonché le relative procedure. 8. Secondo la procedura prevista dall' art. 16 bis possono essere adottate le norme di applicazione relative alla procedura di registrazione ed al numero di registrazione di cui al par. 4, terzo comma. 9. Anteriormente al 1 gennaio 1993, gli Stati membri possono applicare i par. 4, 5, 6 integralmente o limitatamente a determinate regioni o a determinati tipi di vegetali o di prodotti vegetali. In tal caso gli Stati membri interessati comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni all' uopo adottate. Art Quando può ritenersi che, sulla base dell' ispezione prevista all' art. 6, par. 1 e 2, le condizioni ivi specificate siano soddisfatte, viene rilasciato un certificato fitosanitario conforme al modello riportato nell' allegato VIII, parte A, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità, e compilato interamente, a parte timbro e firma, in stampatello o dattiloscritto e preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. Il nome botanico dei vegetali deve essere indicato in caratteri latini. Alterazioni o cancellature non vidimate invalideranno il certificato. Qualsiasi copia di questo certificato dovrà riportare l' indicazione "copia" o "duplicato" scritta o stampata sopra. In deroga al primo comma, i blocchi di certificati fitosanitari rimanenti, conformi alla versione originale del modello allegato alla IPPC del 6 dicembre 1951, possono essere usati fino al 31 dicembre Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell' allegato V, parte A, possono essere introdotti in un altro Stato membro soltanto se accompagnati dal certificato fitosanitario rilasciato in conformità del par. 1. Il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data nella quale i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci lasciano lo Stato membro speditore. 3. Le misure da adottare da parte degli Stati membri ai fini dell' applicazione dell' art. 6, par. 2, per quel che riguarda i semi elencati nell' allegato IV, parte B, e dell' art. 6, par. 3, vengono stabilite secondo la procedura dell' art. 16 al più tardi entro il 31 dicembre Art Gli Stati membri, quando non si presenti uno dei casi previsti dal par. 2, prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell' allegato V, parte A, che sono stati introdotti nel loro territorio in provenienza da uno Stato membro e sono destinati ad essere

7 introdotti in un altro Stato membro, siano esentati da una nuova ispezione, conforme alle disposizioni dell' art. 6, se essi sono accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato da uno Stato membro, compilato secondo il modello dell' allegato VIII, parte A. 2. Quando i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci provenienti da uno Stato membro hanno formato oggetto, in un secondo Stato membro, di frazionamento o di deposito o hanno subito una modificazione dell' imballaggio, per poi essere introdotti in un terzo Stato membro, il secondo Stato membro è dispensato dall' effettuare una nuova ispezione conforme alle disposizioni dell' art. 6 se è stato constatato ufficialmente che nel suo territorio detti prodotti non hanno subito rischi che mettano in dubbio l' osservanza delle condizioni di cui all' art. 6. In tale caso viene rilasciato un certificato fitosanitario di rispedizione conforme al modello dell' allegato VIII, parte B, e redatto in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e compilato interamente in stampatello o dattiloscritto, eccetto timbri e firma, preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. Questo certificato può essere intestato come "certificato fitosanitario di riesportazione". Il secondo comma dell' art. 7, par. 1, si applica analogamente. Il certificato fitosanitario di riesportazione non può essere emesso 14 giorni prima della data in cui i vegetali, prodotti vegetali e altre voci lascino lo Stato membro speditore. I vecchi blocchi di certificati fitosanitari rimanenti possono essere usati fino al 31 dicembre I paragrafi 1 e 2 si applicano anche quando vegetali, prodotti vegetali e altre voci sono introdotti successivamente in più Stati membri. In tale caso, se sono stati emessi più di un certificato di riesportazione, le merci devono essere accompagnate dai seguenti documenti: a) l' ultimo certificato fitosanitario o la sua copia autenticata b) l' ultimo certificato fitosanitario di riesportazione c) i precedenti certificati fitosanitari o le loro copie autenticate. Art Nel caso di vegetali, prodotti vegetali e altre voci compresi nell' allegato IV, parte A, per cui si richiedono particolari requisiti, il certificato fitosanitario richiesto conformemente all' art. 7, deve essere rilasciato dal Paese in cui vegetali, prodotti vegetali o altre voci sono originari, eccetto: - nel caso di legname, se fra le particolari condizioni previste dall' allegato IV, parte A, è sufficiente che sia eliminata la corteccia, - in altri casi 2. Il par. 1 si applica anche in caso di introduzione di vegetali e prodotti vegetali elencati nell' allegato IV, parte B, negli Stati membri indicati in tale parte di allegato a fronte di tali prodotti. Art. 10 A decorrere dal 1 gennaio 1993, ove si ritenga, in esito all' ispezione prevista all' art. 6, par. 1, 2, 3 ed eseguita conformemente all' art. 6, par. 4, che le condizioni ivi stabilite siano soddisfatte, in luogo e vece del rilascio dei certificati fitosanitari di cui agli artt. 7 e 8, viene rilasciato un passaporto delle piante conformemente alle disposizioni che possono essere adottate secondo il par. 4. Se l' ispezione non riguarda condizioni attinenti a zone protette oppure se si ritiene che dette condizioni non siano soddisfatte, il passaporto delle piante non è valido o per le suddette zone e avrà il marchio previsto per tali casi a norma dell' art. 2, par. 1, lettera f). 2. a) A decorrere dal 1 gennaio 1993, i vegetali, prodotti vegetali e altre voci nell' allegato V, parte A, sezione I, non possono essere spostati all' interno della Comunità, tranne localmente in conformità dell' art. 6, se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per il territorio di cui trattasi e rilasciato conformemente al par. 1. b) A decorrere dal 1 gennaio 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell' allegato V, parte A, sezione II, non possono essere introdotti in una determinata zona protetta e non possono essere spostati se su di essi, sul loro imballaggio e sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per tale zona, rilasciato

8 conformemente al par. 1. Il presente paragrafo non si applica quando sono soddisfatte le condizioni previste all' art. 6, par. 7 per il trasporto attraverso le zone protette. 3. Un passaporto delle piante può, successivamente e in qualsiasi parte della Comunità, essere sostituito con un altro conformemente alle disposizioni seguenti: - la sostituzione di un passaporto delle piante può avvenire soltanto in caso o di ripartizione delle forniture o di combinazione di varie forniture o delle loro parti o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all' allegato IV, oppure in altri casi specificati conformemente al par. 4; - la sostituzione può aver luogo su richiesta di una persona fisica o giuridica, produttore o no, iscritta in un registro ufficiale, conformemente alle disposizioni, mutatis mutandis, dell' art. 6, par. 4, terzo comma; - il passaporto di sostituzione può essere rilasciato soltanto dall' organismo ufficiale responsabile della regione nella quale è situata l' azienda richiedente e soltanto se si possono dare garanzie circa l' identità del prodotto interessato e l' assenza di rischi di infezioni dovute a organismi nocivi di cui agli allegati I e II, in seguito alla spedizione da parte del produttore; - la procedura di sostituzione deve essere conforme alle disposizioni che possono essere adottate secondo il par. 4; - il passaporto sostitutivo deve comportare un marchio speciale definito conformemente al par. 4 e contenere il numero del produttore d' origine o, in caso di cambiamento della situazione fitosanitaria, dell' operatore responsabile di questo cambiamento. 4. Gli Stati membri che si avvalgono dell' art. 6, par. 9, possono rilasciare i passaporti delle piante conformemente alle disposizioni del par. 1 ad una data anteriore al 1 gennaio 1993, fatte salve le disposizioni relative al rilascio di certificati fitosanitari. Art. 10 bis 1. Qualora si ritenga, in esito all' ispezione prevista all' art. 6, par. 1, 2, 3, ed eseguita conformemente all' art. 6, par. 4, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte, il passaporto delle piante non viene rilasciato, fatto salvo il par Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell' ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il par. 1 non si applica alla parte in questione. 3. Nel caso in cui si applica il par. 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali: - trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell' appropriato passaporto delle piante conformemente all' art. 10, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni; - autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui non presentano rischi fitosanitari; - autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali; - distruzione. Secondo la procedura prevista all' art. 16 bis, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti: - le condizioni alle quali una o più misure suddette devono o non devono essere adottate, - le particolarità e condizioni che si riferiscono a tali misure. 4. Nel caso in cui si applica il par. 1, le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non è accertato che il rischio di diffusione di organismi nocivi è eliminato. Finché dura tale sospensione, l' art. 10 non si applica. 5. Se si ritiene, per quanto riguarda i prodotti di cui all' art. 6, par. 5, e sulla base di un' ispezione ufficiale conformemente alle disposizioni del suddetto Art., che i prodotti non sono esenti da organismi nocivi di cui agli allegati I e II, si applicano mutatis mutandis, i par. 2, 3 e 4.

9 Art Fatte salve le disposizioni del par. 3, gli Stati membri possono prescrivere che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, nonché i loro imballaggi ed i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto, siano sottoposti al momento dell' introduzione sul loro territorio da un altro Stato membro ad un controllo circa l' osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5. Gli Stati membri si adoperano affinché tali vegetali, prodotti vegetali e altre voci, semprecché non ne sia vietata l' introduzione ai sensi degli artt. 3, 4 e 5, siano assoggettati a divieti e restrizioni in relazione con misure fitosanitarie soltanto nei casi seguenti: a) i certificati prescritti dagli artt. 4, 5, 7, 8 o 9 non vengono esibiti; b) cancellato; c) i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono presentati regolarmente ad un controllo ufficiale ammesso in conformità del par. 3; d) questi divieti o restrizioni sono stabiliti in base all' art. 18; e) sono necessari per controllare l' identità dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati. Non sono necessari quando nello Stato membro speditore sono state prese misure ufficiali per controllare l' identità, quali piombatura ufficiale del loro imballaggio o misure di salvaguardia approvate e sorvegliate ufficialmente: conformemente alla procedura disposta all' art. 16 o, in casi urgenti, a quella dell' art. 17, può essere stabilito se una specifica pratica è una misura di salvaguardia equivalente o no. 2. Essi non possono esigere nessuna dichiarazione supplementare sul certificato fitosanitario relativa agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali e altre voci originarie di Paesi terzi, e nel caso in cui gli Stati membri applicano le stesse richieste fitosanitarie in conformità agli artt. 3 e 5 riguardo all' introduzione di tali vegetali, prodotti vegetali e altre voci nei loro rispettivi territori, uno Stato membro che li introduce da un altro Stato membro non richiede che i certificati riportino le dichiarazioni supplementari, non richieste dallo Stato membro che per primo li ha introdotti nella Comunità o che una dichiarazione supplementare compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità abbia una dicitura differente dalla richiesta di quello Stato membro. 3. Gli Stati membri non possono integrare le misure permesse al secondo comma del par. 1 da controlli ufficiali sistematici con le disposizioni adottate in base agli artt. 3 e 5, eccetto quando: - esiste un serio motivo di credere che una delle suddette disposizioni non sia stata rispettata; - i vegetali in parola sono originari di un Paese terzo e le disposizioni contemplate all' art. 12, par. 1, lettera a), non sono già state eseguite in un altro Stato membro. In tutti gli altri casi, i controlli fitosanitari ufficiali, compresi quelli sull' identità della merce, sono eseguiti su campionamento. Si considerano occasionali se sono eseguiti su non più di una certa percentuale delle partite introdotte da un dato Stato membro e sono distribuiti il più armoniosamente possibile nel tempo e sull' insieme dei prodotti. Questa percentuale può esser determinata sulla base di categorie di vegetali o prodotti vegetali, conformemente alla procedura disposta dall' art. 16 bis. Deve essere inferiore al 33% e gradualmente ridotta a zero al momento in cui gli Stati membri si sono adeguati al nuovo sistema di controlli, conformemente alle disposizioni previste per il completamento del mercato interno. Gli Stati membri fanno adeguati passi per assicurare che i controlli suddetti al confine siano progressivamente ridotti, salvo i casi specifici conformemente alla procedura prevista all' art. 16. Dovranno essere eseguiti sia nel posto di destinazione dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci, sia in un altro posto designato, purché lo scambio dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci sia ostacolato il meno possibile. 3 bis. I controlli della documentazione come da par. 1, lettera a) e quelli sull' identità, come da par. 1, lettera e), sono eseguiti solamente al momento e sul posto nel quale le formalità doganali e le altre pratiche amministrative legate al movimento delle merci sono completate. Conformemente alla procedura prevista all' art. 16 bis, deve essere deciso che

10 percentuale della partita sarà oggetto di controlli di documenti e identità tramite campionamento, a seconda della categoria di vegetali o prodotti vegetali. Questa percentuale dev' essere gradualmente ridotta fino a zero al momento in cui gli Stati membri si sono adeguati al nuovo sistema di controlli conformemente alle disposizioni previste per il completamento del mercato interno. 4. Allorché viene constatato che una parte di una spedizione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci è contaminata da organismi nocivi elencati negli allegati I e II, l' introduzione dell' altra parte non è vietata purché non esista alcun sospetto che sia contaminata e possa escludersi la possibilità di diffusione di organismi nocivi. 5. Gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione presentati al momento dell' introduzione sul loro territorio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, siano muniti di un timbro di entrata del servizio competente, che indichi almeno il nome di tale servizio e la data di entrata. 6. Gli Stati membri assicurano che il loro servizio per la protezione delle piante informi quello dello Stato membro speditore di tutti i casi in cui vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti dallo Stato membro sono state intercettate, essendo soggette a proibizioni o restrizioni relative a misure fitosanitarie. Questo avviso non pregiudica le misure che il primo servizio per la protezione delle piante può ritenere necessario prendere a riguardo della partita intercettata e deve essere dato al più presto possibile in modo che i suddetti servizi per la protezione delle piante possono studiare il caso con lo scopo, in particolare, di fare i passi necessari per prevenire ulteriori, simili casi e, dove appropriato e per quanto possibile, prender certe misure per le merci intercettate, adeguate al livello di rischio del caso. Conformemente alla procedura prevista all' art. 16, può essere costituito un sistema informativo standardizzato. 7. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i par. 1, 3 e 3bis non sono più applicabili e gli Stati membri organizzano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni della presente direttiva, in particolare dell' art. 10, par. 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all' origine dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni: - controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengono trasportati vegetali, prodotti vegetali e altre voci; - controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali e altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti; - controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentari effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari. I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all' art. 10, par. 3, e all' art. 12, par. 6, e possono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all' art. 6, par. 5. I controlli possono essere regolari, possono essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l' inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva. 8. Gli acquirenti commerciali di vegetali, prodotti vegetali e altre voci conservano, quali utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante pertinenti per almeno un anno e ne scrivono gli estremi nei propri registri. Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli concernenti i registri ed i passaporti delle piante. 9. Nell' esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all' art. 19 bis. 10. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai par. 7 e 8, che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di misure ufficiali quali previste all' art. 10 bis, par. 3.

11 Art Gli Stati membri dispongono, almeno all' introduzione sul loro territorio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell' allegato V, parte B, e provenienti da Paesi terzi che: a) questi vegetali, prodotti vegetali e altre voci ed i loro imballaggi siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, e, se necessario, che anche i veicoli che li hanno trasportati siano minuziosamente ispezionati ufficialmente al fine di accertare: - che non siano contaminati da organismi nocivi elencati nell' allegato I, parte A, nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell' allegato II, parte A, che non siano contaminati dai relativi organismi nocivi elencati in quella parte dell' allegato - nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell' allegato IV, parte A, che siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in quella parte dell' allegato; b) siano accompagnati dai certificati prescritti agli artt. 7 e 8 e che il certificato fitosanitario non sia stato compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, prodotti vegetali o le altre voci lascino il Paese speditore. I certificati prescritti agli artt. 7 e 8 devono contenere informazioni conformemente al modello definito negli allegati dell' IPPC del 6 dicembre 1951, emendato il 21 novembre 1979, e devono essere emessi dalle autorità riconosciute a questo scopo dall' IPPC o, in caso di Paesi non firmatari, sulla base delle leggi o dei regolamenti del Paese. Conformemente alla procedura prevista all' art. 16, può essere stabilito l' elenco delle autorità incaricate ad emettere certificati dai vari Paesi non aderenti. In deroga al secondo comma, i certificati fitosanitari emessi secondo la versione originale del modello contenuto nell' allegato all' IPPC del 6 dicembre 1951 possono essere usati per un periodo transitorio. La data conclusiva di tale periodo può essere determinata conformemente alla procedura prevista all' art Il par. 1 si applica ai casi previsti agli artt. 6, par. 3, e 7, par cancellato. 3 bis. Gli Stati membri possono anche disporre che le partite provenienti da Paesi terzi che non dichiarino vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell' allegato V, parte B, siano ispezionate ufficialmente quando esista un serio motivo di ritenere che ci sia stata un' infrazione delle regole a questo riguardo. Conformemente alla procedura stabilita all' art i casi in cui tali ispezioni saranno eseguite possono essere specificati, - i metodi di tali ispezioni possono essere depositati. Se, alla fine dell' ispezione, rimangono dei dubbi riguardo all' identità della merce, in particolare su genere, specie o origine, la partita sarà considerata contenere vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell' allegato V, parte B. 4. cancellato. 5. Ci si può accordare, tramite intese tecniche fra la commissione ed i competenti organismi di certi Paesi terzi, approvate conformemente alla procedura prevista all' art. 16 bis, che le attività relative alle ispezioni previste al par. 1, lettera a) possano anche essere eseguite sotto l' autorità della Commissione e conformemente alle relative disposizioni all' art. 19 bis nel Paese terzo in questione, in cooperazione con l' organizzazione ufficiale per la protezione delle piante di quel Paese. 6. Con effetto dal 1 gennaio 1993, il par. 1, lettera a), si applica nel caso di spedizioni destinate ad una zona protetta, agli organismi nocivi ed ai requisiti particolari elencati rispettivamente negli allegati I, II e IV, parti B. A decorrere dalla stessa data sono soppressi i par. 3 e 4. Dalla stessa data, il par. 1 si applica all' atto della prima introduzione nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, fatti salvi accordi specifici conclusi al riguardo tra la Comunità e alcuni Paesi terzi. Gli Stati membri prescrivono che gli importatori siano essi produttori o no, devono essere iscritti in un registro ufficiale, conformemente alle disposizioni, mutatis mutandis, all' art. 6, par. 4. Le ispezioni, nella misura in cui si tratta di controlli di documenti o d' identità, nonché i controlli intesi a garantire l' osservanza dell' art. 4 devono aver luogo al momento della

12 prima introduzione nella Comunità, in relazione alle altre formalità amministrative concernenti l' importazione, comprese le formalità doganali. Le ispezioni, qualora si tratti di controlli fitosanitari, sono effettuate nei luoghi in cui si effettuano i controlli di cui al comma precedente o in prossimità di questi ultimi. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione ed agli altri Stati membri l' elenco dei luoghi d' entrata. Tuttavia, in casi particolari possono essere effettuati controlli fitosanitari nei luoghi di destinazione, purché siano fornite garanzie specifiche per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci. Secondo la procedura prevista all' art. 16 bis, si adottano disposizioni di applicazione che possono contenere prescrizioni minime. I controlli fitosanitari sono considerati parte integrante delle formalità contemplate al comma precedente. Gli Stati membri possono derogare a queste disposizioni soltanto alle condizioni stabilite nell' ambito delle intese tecniche di cui al par A decorrere dal 1 gennaio 1993, l' art. 10, par. 1 e 3, si applica nello stesso modo ai vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui al par. 1 del presente Art., purché siano elencati nell' allegato V, parte A e qualora si ritenga, in esito alle ispezioni di cui al par. 6, che le condizioni previste al par. 1 siano rispettate. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1993, qualora non si ritenga, in esito alle ispezioni di cui al par. 6, che le condizioni previste al par. 1 siano rispettate, vengono immediatamente adottate una o più delle misure ufficiali seguenti: - trattamento adeguato se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni; - ritiro dei prodotti infetti/infestati della fornitura; - imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali; - rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all' esterno della Comunità; - distruzione. L' art. 10 bis, par. 3, secondo comma, si applica mutatis mutandis. Art. 13 Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta qualsiasi modifica da apportare agli allegati. Tuttavia, secondo la procedura prevista all' art. 16, saranno adottate le seguenti modalità: - punti aggiuntivi all' allegato III di questa direttiva a riguardo di certi vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari in specifici Paesi terzi, * questi punti sono introdotti a richiesta di uno Stato membro che già applica speciali divieti all' introduzione di tali prodotti da Paesi terzi; * gli organismi nocivi presenti nel Paese di origine costituiscono un rischio fitosanitario per tutta o una parte della Comunità e * la loro presenza sui prodotti in questione non può essere rilevata efficacemente al momento della loro introduzione, - punti aggiuntivi agli altri allegati di questa direttiva a riguardo di certi vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari di specifici Paesi terzi: * questi punti sono introdotti a richiesta di uno Stato membro che già applica speciali divieti o restrizioni verso l' introduzione di tali prodotti da Paesi terzi, e *gli organismi nocivi presenti nel Paese di origine costituiscono un rischio fitosanitario per le colture di tutta o una parte della Comunità, la cui scala di possibile danno non è valutabile, - qualsiasi emendamento alla parte B degli allegati di questa direttiva, in accordo con gli Stati membri relativi, - qualsiasi altro emendamento agli allegati di questa direttiva è fatto alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Art. 14 Gli Stati membri, qualora non sussista un pericolo di diffusione di organismi nocivi, possono a) prevedere, in generale o per casi singoli, deroghe agli artt. 4, par. 1, e 12 per quanto riguarda il transito sul loro territorio e il traffico fra due posti del loro territorio attraverso il territorio di un altro Paese,

13 all' art. 12, se i vegetali, prodotti vegetali e altre voci sono direttamente spediti da un altro Stato membro nel loro territorio, transitando sul territorio di un Paese terzo, * agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 12 in caso di: - oggetti di trasloco, - piccoli quantitativi di vegetali o di prodotti vegetali o di derrate alimentari o alimenti per animali, qualora siano destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o se sono destinati al consumo durante il trasporto, - vegetali di campi situati nella zona di frontiera di un altro Paese e coltivati in proprietà o aziende agricole vicine situate in zona di frontiera del loro territorio, - vegetali destinati alla piantagione ed alla moltiplicazione da terreni situati nella loro zona di frontiera e lavorati da proprietà o aziende agricole vicine situate nella zona di frontiera di un altro Paese; b) prevedere in casi singoli deroghe * agli artt. 3, par. 1, e 12, nel periodo dal 1 maggio al 15 ottobre, per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all' allegato I, parte A, lettera a), punti 1 e 4, nel caso di fiori recisi leggermente contaminati, * agli artt. 3, par. 1, e 12, nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo, per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all' allegato I, parte A, lettera a), punto 2 nel caso di frutti leggermente contaminati, * agli artt. 3, par. 1 e 3, e 12, nel caso di frutti più che leggermente contaminati dalla cocciniglia di S. José, * agli artt. 3, par. 3, secondo comma, e 12, * agli artt. 3, par. 4, e 12, se la contaminazione di certi vegetali o prodotti vegetali da certi organismi nocivi è leggera e se tali organismi già esistono all' interno della Comunità; c) prevedere deroghe in casi singoli, fatta salva la procedura di cui al par. 2 * agli artt. 3, 5, 12 per sperimentazioni o scopi scientifici o per lavori di selezione varietale, * all' art. 5, par. 1, ed all' art. 12, par. 1, lettera a), terzo trattino, per quanto riguarda i requisiti di cui all' allegato IV, parte A, punti 1 e 5; * all' art. 5, par. 1, e all' art. 12, par. 1, lettera a), terzo trattino, per quanto riguarda i requisiti di cui all' allegato IV, parte A, punto 25, per i tuberi-seme di patate, a condizione che sia richiesta una constatazione ufficiale che tali tuberi-seme siano originari di regioni in cui non è stato osservato alcun sintomo di contaminazione per quanto riguarda i virus elencati nell' allegato I, parte A, lettera e), punto 2, dopo l' inizio dell' ultimo periodo vegetativo completo. 2. Per le deroghe di cui al par. 1, lettera c), gli Stati membri comunicano senza indugio agli altri Stati membri ed alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate a questo riguardo. Secondo la procedura di cui all' art. 16 o in casi urgenti di quella di cui all' art. 17 ed entro sei mesi dall' adozione di dette disposizioni e, quando appropriato, eseguite le seguenti ispezioni sotto l' autorità della Commissione e secondo le relative disposizioni di cui all' art. 19 bis nel Paese di origine dei vegetali o prodotti vegetali, può essere deciso che debbano essere soppresse o modificate. 3. Conformemente alla procedura prevista all' art. 16 o, in casi urgenti, all' art. 17, gli Stati membri possono essere autorizzati su richiesta a prevedere deroghe, semprecché tali deroghe non siano già possibili ai sensi del par. 1: - all' art. 4, par. 1, per l' allegato III, parte A, punto 9, e all' art. 5, par. 1 e all' art. 12, par. 1, lettera a), terzo trattino per l' allegato IV, parte A, punto 24a, per sperimentazioni o scopi scientifici o per lavoro di selezione varietale, - all' art. 4, par. 1 per l' allegato III, parte A e all' art. 5, par. 1 e all' art. 12, par. 1, lettera a), terzo trattino per gli altri requisiti di cui all' allegato IV, parte A, - agli artt. 7, par. 2, e 12, par. 1, lettera b), in caso di legname, se vengono date misure di salvaguardia equivalenti, purché sia stabilito che il rischio di diffusione dell' organismo nocivo sia ridotto da uno o più dei seguenti fattori: - l' origine dei vegetali o prodotti vegetali - un appropriato trattamento - speciali precauzioni nell' uso dei vegetali o prodotti vegetali. Il rischio sarà valutato sulla base di informazioni scientifiche e tecniche; quando tali informazioni sono insufficienti, saranno necessarie inchieste supplementari o, dove appropriato, indagini effettuate sotto l' autorità della Commissione e secondo le relative disposizioni all' art. 19 bis nel Paese di origine dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci in questione. Ogni autorizzazione si applica individualmente a tutto o parte del territorio della Comunità, a condizione che tenga conto dei rischi di diffusione di organismi nocivi tramite il prodotto

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