SPECIFICHE TECNICHE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCA AUTOMEZZI DELL AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6

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1 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 BORGO GARIBALDI, ALBANO LAZIALE (ROMA) P.I. E C.F SPECIFICHE TECNICHE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCA AUTOMEZZI DELL AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 1

2 RESPONSABILITA CIVILE AUTOVEICOLI Il contratto di assicurazione conterrà le condizioni generali di assicurazione, predisposto dalla Compagnia sottoscrittrice della Polizza di Assicurazione RCA integrato dalle condizioni che, convenute tra le parti, si intendono fin d ora prevalenti, in caso di discordanza, nel senso più favorevole per il Contraente e/o l Assicurato. Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione e Massimali Premesso che di seguito è indicato l intero parco veicoli a motore dell Azienda USL Roma 6 da assicurare e che per ogni mezzo è specificato: il modello e tipologia ; targa; la struttura aziendale a cui è assegnata; il possesso di geolocalizzatori; il tipo di alimentazione e la data di immatricolazione. Modello e Tipologia Targa Struttura Geol. Alimentazione Immatricolazione Valore Ambulanza DS820ZB SI DIESEL 29/07/ Ford Transit DC 026 ZC Magazzino Polo H2 NO DIESEL 27/07/ Ambulanza CK377MJ SI DIESEL 10/03/ Ambulanza DS819ZB SI DIESEL 29/07/ Veicolo Spec.le CP649HT Polo H2 Albano Screening NO DIESEL 09/11/ Ambulanza CW268LA SI DIESEL 30/05/ Fiat Panda /autocarro DA330LG SI BENZ. 07/03/ Veicolo Spec.le CZ316PE Polo H2 Screening NO DIES 09/01/ veicolo speciale DR945EY Polo H2 Screening NO DIES 18/05/ Ambulanza ER249FE SI DIES 13/05/ Si assicura: l intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro cosi individuato: ,00 (dieci milioni) massimale unico. 2

3 Art. 2 - Tipologia di polizza Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente, dalle condizioni ANIA, integrate dalla condizioni speciali di seguito previste. Art. 3 - Rischi da assicurare Garanzie base: - rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria) - rischio incendio e furto - Art. 4 - Rischio RCA I mezzi da assicurare sono decritti nel precedente elenco di cui all art. 1 La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola. Art. 5 - Variazione parco automezzi I nuovi mezzi acquistati dall Azienda, nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle stesse medesime condizioni della presente polizza. Art. 6 - Condizioni particolari Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate per i seguenti casi: a) la compagnia rinuncia ad avvalersi dell azione di rivalsa spettatale ai sensi di legge nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalla competente Autorità entro 12 (dodici) mesi della richiesta di rinnovo, la compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La Compagnia eserciterà, altresì il diritto di rivalsa se la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle vigenti disposizioni di legge; b) la compagnia garantisce l assicurato e il conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA. La garanzia non opera: - per danni cagionati a cose di terzi che l Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo; c) ad integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, l Impresa si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,a titolo di risarcimento di danni 3

4 involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose del veicolo identificato (e necessariamente al suo funzionamento) a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata. Per danni da inquinamento dell ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA. La garanzia non opera: - per danni cagionati a cose di terzi che l Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia o qualsiasi titolo; - per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge; Art. 7 - Rischio Incendio e Furto La garanzia è prestata per i veicoli dell Azienda, indicati nell e allegato al presente capitolato tecnico il cui valore dovrà essere quello commerciale corrente. 7.1 Rischio Incendio La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli di cui all art. 1 conseguenti a: a) incendio, scoppio, esplosione ed azione da fulmine; b) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (eventi socio politici); c) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazioni, trombe d aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (eventi atmosferici), questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di 2.500,00 (duemila cinquecento); d) rinuncia alla rivalsa verso gli operatori dell Azienda Usl Roma 6; e) ricorso terzi da incendio, scoppio, esplosione fino al massimale di ,00 (duecento sessanta mila). 7.2 Rischio Furto La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli di cui all art. 1 conseguenti a: - furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina; la Società risponde inoltre dei danni materiali e diretti al mezzo conseguenti a: - circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli; - effrazione o scasso subiti dal mezzo nell esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all interno del mezzo; 4

5 - appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che: a) tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell assicurazione; b) del fatto la Compagnia sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato; c) l Assicurato non addivenga, senza il consenso della Compagnia, a transazione con il dipendente infedele; d) il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale. Art. 7.3 Franchigie e scoperti Le garanzie di cui al precedente art. 7.1, rischio incendio, lettera b) e c), vengono prestate con l applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) e con un minimo non indennizzabile di 260,00 (duecento sessanta). Art. 7.4 Liquidazione dei danni Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro. Danno parziale: liquidazione con degrado d uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo). In entrambi i casi il risarcimento non potrà superare il valore assicurato. Il pagamento dell indennizzo viene effettuato dalla Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, a favore dell Azienda Contraente intestataria del documento attestante l importo del danno (fattura/preventivo). L indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all arbitrato, saranno ricalcolati in base al tasso di variazione dei numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, pubblicati dall ISTAT relativamente al periodo trascorso dall avvenimento del sinistro al pagamento dell indennità, e saranno maggiorati degli interessi legali. Art. 8 - Danni cagionati da colpa grave L impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza. Art. 9 - Procedure per la gestione del sinistro Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni. a) Adempimenti a carico della Società assicuratrice. a.1) La Compagnia dovrà disporre di una struttura preposta all accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza. 5

6 a.2) La Compagnia preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni. a.3) La Compagnia assicuratrice, entro 15 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all Azienda Contraente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno ed entro il medesimo periodo provvederà alla stima dell indennizzo dovuto. a.4) La Compagnia Assicuratrice s impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio; a.5) La Compagnia si impegna a dare comunicazione all Azienda Contraente dell avvenuta definizione del sinistro o, in caso contrario, a fornire le motivazioni di una eventuale impossibilità a definirlo; b) Adempimenti a carico dell Azienda Contraente. In caso di sinistro la Contraente dovrà darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza. Alla denuncia dovrà essere inclusa la seguente documentazione: - completa ed esauriente descrizione del fatto con dati identificativi del veicolo (marca, modello e targa), luogo, data ed ora dell evento, nonché gli eventuali testimoni e/o Pubblici Ufficiali ed ogni altro elemento utile per la più ampia ricostruzione del sinistro; - denuncia presentata alle competenti Autorità per i danni all automezzo dovuti da atti dolosi di terzi; - in caso di sinistro l Assicurato dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall Assicurato sono a carico della Società, quand anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente. Art Produzione di informazione sui sinistri 1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, pena l applicazione di una penale di cui al successivo comma 2 l Assicuratore nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all Amministrazione contraente l evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del presente contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto) tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro: - Il numero del sinistro attribuito dall Assicuratore; - La data di accadimento dell evento; - La data della denuncia; - La tipologia del rischio assicurato; 6

7 - La tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto); - L indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti senza seguito con precisazione scritta delle motivazioni; b) sinistro liquidato, in data. con liquidazione pari a. c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a ; Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati. 2. L Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurato in essere che l Azienda, d intesa con l Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l Azienda deve fornire adeguata motivazione. Art Soggetti preposti alla determinazione del danno La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all evento sono effettuate dalla Compagnia e dal beneficiario dell assicurazione. A tal fine, la Compagnia dovrà inviare a quest ultimo una proposta di indennizzo. Qualora il beneficiario dell assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Compagnia assicuratrice, uno dal beneficiario ed il terzo d accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente dell Ordine Peritale competente per territorio. La Società ed il beneficiario sostengono ciascuno le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell arbitro dissenziente. Art Estensione territoriale La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, paesi CEE ed è estesa a tutti gli stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta verde). Art Computo del premio Si richiede di esplicitare il tasso comprensivo di accessori e tasse, distintamente per ciascuna categoria di veicoli, per ciascuna separatamente delle sotto elencate garanzie: a) incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine; b) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (eventi socio politici); c) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazioni, trombe d aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (eventi atmosferici); d) furto. 7

8 Art Pagamento del premio termini di rispetto L Azienda pagherà alla Direzione della Compagnia, ovvero all agenzia a cui è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione. La rata del premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Trascorso tale termine l assicurazione resta sospesa dalle ore dell ultimo giorno utile per il pagamento del premio e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Ai sensi di quanto sopra si considera come data di avvenuto pagamento quella dell atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria dell Azienda, a condizione che gli estremi dell atto vengano comunicati alla Società. Trascorsi i termini fissati per il pagamento l assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Le inclusioni di nuovi mezzi o esclusione di mezzi assicurati, verranno comunicati al loro verificarsi dall Assicurato. La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra. In caso di conguaglio attivo o passivo il Contraente e/o la Compagnia provvederà al relativo pagamento entro 90 giorni dal ricevimento di regolazione. Art.15- Durata del contratto 1. L Assicurazione copre tutti i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto che ha durata dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del ; 2. Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l Azienda rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa agli atti della specifica gara, o direttamente all aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte. 3. Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa; 4. In ogni caso, le richieste di risarcimento danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede gara. Il suddetto contratto non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico. Si conviene, infine, che alla scadenza del contratto, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 90 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Compagnia previo pagamento di un premio addizionale pro- rata. 8

9 Art. 16- Variazioni del Rischio 1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. 2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall intervenuta conoscenza, per iscritto all Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all organizzazione dell Azienda contraente come ad esempio: variazione significativa del numero dei dipendenti; adozione di strumenti per la riduzione del rischio; delibere dell Azienda che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte e altri elementi idonei ad incidere sul rischio assicurato. 3. L Azienda contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Art.17 - Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia a favore della Contraente all azione di surroga prevista dall art del codice civile. Art.18 - Imposte Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabili dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art.19 - Riferimento al codice civile Foro competente Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l esecuzione del presente contratto è competente l Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l Azienda Contraente. Art.20 - Buona fede L omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, nonché le innovazioni ed aggiornamenti normativi delle garanzie e delle somme assicurate non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). 9

10 Art.21 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte a mezzo di posta elettronica certificata oppure in casi ove non sia possibile tramite lettera raccomandata A.R. Art Interpretazione della Polizza In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all Assicurato e/o Contraente. Art Trattamento dei dati Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella polizza o che ne derivino per le finalità degli obblighi contrattuali. Art. 24 obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 13 agosto n. 136 La Società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della L. 13 agosto n Tutti i movimenti finanziari relativi al presente rapporto assicurativo dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dedicato. Qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane s.p.a., Asl Roma 6 procederà all immediata risoluzione del rapporto assicurativo. Si allegano: 1. Attestati di rischio 2. Libretti di circolazione 3. Sinistrosità 10

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