REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del Tribunale di Roma in composizione monocratica dott.ssa Tiziana Orrù, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n /07 e promossa da: BARBERINI ROBERTO elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Fontane n 149 presso lo studio dell avv. D. Marrazzo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo RICORRENTE CONTRO TRAMBUS S.p.A. in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Roma, via degli Scipioni n 281 presso lo studio dell avv. M.Persiani G. Proia e M. Petrassi che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla copia notifica del ricorso. CONVENUTO P.Q.M. Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione accerta e dichiara l illegittimità del comportamento tenuto dalla Trambus nei confronti del ricorrente dal giugno 2006 e la sussistenza di un danno biologico valutato nella misura del 15%; rigetta nel resto il ricorso. Compensa le spese di lite. Liquidazione spese di c.t.u. come da separato provvedimento. Così deciso in Roma il IL GIUDICE Dott.ssa Tiziana Orrù 1

2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il ricorrente indicato in epigrafe con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio la Trambus esponendo di avere prestato attività lavorativa alle sue dipendenze con qualifica di coordinatore di ufficio, funzionario par. 205; di essere stato privato dal giugno 2006 della possibilità di svolgere qualsiasi mansione; di essere stato vittima di una serie di comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro quale la forzata inattività ed altri descritti in ricorso che hanno cagionato danni al suo stato di salute, alla sua immagine, alla sua vita di relazione con riflessi sulla sua attività professionale e reddituale. Ha pertanto chiesto al Giudice del Lavoro di dichiarare la società convenuta responsabile dell illegittimo demansionamento dal giugno 2006 o, in subordine, della condotta mobbizzante tenuta nei suoi confronti nello stesso periodo con condanna al risarcimento di ogni danno non patrimoniale subito da quantificarsi in via equitativa. Fissata l udienza di comparizione delle parti, si è costituita la società convenuta che ha contestato i presupposti di fatto e di diritto di tutte le domande avversarie chiedendone l integrale rigetto. La causa è stata istruita con produzioni documentali prova testimoniale e c.t.u., discussa, e quindi decisa con lettura del dispositivo in udienza previa acquisizione di note conclusive autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE 2

3 Dequalificazione professionale e Mobbing Il ricorrente ha denunciato l adibizione a mansioni non equivalenti a quelle svolte fino al giugno 2006 ed una serie di comportamenti tenuti in suo danno dal datore di lavoro in funzione di un unica condotta finalizzata alla sua emarginazione sul posto di lavoro. La prova testimoniale ha dimostrato inequivocabilmente che fino al 2006 il ricorrente era impegnato in azienda nello svolgimento di compiti qualificanti e professionalmente gratificanti riassumibili nell esercizio di mansioni di direttore dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi aziendali ubicate sia all interno degli impianti sia lungo la rete viaria alle dirette dipendenze di qualifiche dirigenziali (teste Raponi). Nel corso del 2006, a seguito di una ristrutturazione aziendale, il servizio di pulizia e manutenzione delle aree interne agli stabilimenti è stato affidato alla gestione diretta dei vari stabilimenti con conseguente assunzione della direzione dei lavori da parte dei rispettivi responsabili di stabilimento. All ufficio del ricorrente è residuato solo lo svolgimento dell attività di manutenzione del verde lungo le corsie tranviarie. Vi è stata perciò una netta modifica quantitativa dei compiti svolti dal ricorrente che è stato successivamente privato del compito di direzione lavori ed è stato assegnato all Unità Organizzativa Logistica di Rete di nuova costituzione- (teste Rapone). 3

4 Nessuno dei testi escussi neppure l ing. Norberto Rapone, Direttore di Esercizio strutturalmente e organicamente sovraordinato al ricorrente ha saputo indicare quali compiti in concreto siano stati affidati al ricorrente dopo il Egli, infatti, ha riferito il mutamento dell organizzazione aziendale precisando l avvicendamento di tutti i diretti superiori gerarchici del ricorrente senza, tuttavia, indicare quali compiti svolga in concreto il ricorrente a seguito della riorganizzazione aziendale terminata nel Tutti gli altri testi hanno sostanzialmente confermato la piena attività svolta dal ricorrente nel periodo precedente al 2006 e il successivo svuotamento quantitativo dei compiti a lui affidati. In sostanza dopo il 2006 il ricorrente è stato visto nel suo ufficio inattivo mentre in precedenza la sua attività si svolgeva spesso anche all esterno dove si recava per il controllo dei lavori. Vi è perciò la dimostrazione che la parziale sottrazione dei compiti svolti dal ricorrente fino al 2006 non sia stata adeguatamente compensata nel periodo successivo con l affidamento di mansioni quantitativamente e qualitativamente equivalenti. Tale situazione è stata vissuta dal ricorrente in maniera fortemente negativa anche a causa del comportamento dei colleghi che in più occasioni hanno rimarcato il suo cambiamento di posizione lavorativa costringendolo all isolamento per evitare di essere preso in giro. Ne è derivato un sensibile peggioramento anche delle condizioni di vita sociale relazionale e familiare del ricorrente come dimostrato dalle esaurienti deposizioni rese dal coniuge e da 4

5 amici e collegi di lavoro. E stata altresì documentata l insorgenza nel periodo in questione di uno stato di salute patologico. Del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione dell assenza di dequalificazione professionale è la testimonianza del sig. Monichini Roberto responsabile della divisione trasporti ecocompatibili di cui fa parte l ufficio occupato dal ricorrente che ha ricordato di avere in più occasioni -tutte avvenute dopo l ottobre del cercato di contattare il ricorrente per concordare una migliore sistemazione lavorativa senza alcun risultato positivo. L assenza di collaborazione da parte del ricorrente è sicuramente da attribuire al suo grave stato di malattia psico-fisica accertata anche in sede di c.t.u. e non può perciò essere posta come condizione legittimante del precedente comportamento datoriale. La società convenuta ha sostenuto che i compiti affidati al ricorrente dal giugno 2006, sia pure meno gratificanti sul piano professionale e personale, rientrano comunque tra le mansioni della qualifica rivestita. La circostanza è sicuramente vera, ma non esclude una lesione alla sfera della professionalità del ricorrente. L equivalenza delle mansioni va verificata infatti sia sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo dell inclusione nella stessa area professionale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano soggettivo in relazione al quale è necessario che le mansioni siano professionalmente affini, 5

6 ossia si armonizzino con le capacità professionali già acquisite dall interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Nel caso in esame come emerso dall istruttoria compiuta i compiti svolti dal ricorrente dopo il giugno 2006 erano residuali nel senso che gli erano stati sottratti gli incarichi di direzioni lavori più qualificanti svolti in precedenza senza alcuna adeguata sostituzione. L attività del ricorrente ha cioè subito una diminuzione quantitativa tale da determinare anche un sostanziale mutamento qualitativo delle mansioni. Peraltro deve essere osservato che il depauperamento del bagaglio di esperienza del ricorrente non ha trovato equivalente nell accrescimento di altre conoscenze specialistiche. Dall istruttoria compiuta è perciò emersa inequivocabilmente la dimostrazione della dequalificazione professionale del ricorrente determinata da un mutamento qualitativo e quantitativo delle mansioni svolte per motivi organizzativi interni. Può quindi senz altro essere affermato che il ricorrente dal giugno 2006 ha svolto mansioni, che per il contenuto qualitativo e quantitativo non possono ritenersi equivalenti a quelle svolte in precedenza con sottoutilizzazione e consequenziale impoverimento delle attitudini lavorative. La società convenuta ha perciò violato lo specifico divieto dell art c.c. 6

7 La vicenda lavorativa ed umana del ricorrente non è tuttavia ricostruibile anche in termini di mobbing mancando in atti la prova di una strategia prefigurata e volta all allontanamento del ricorrente. Né può fondatamente ritenersi- come sostenuto da parte ricorrenteche l offerta transattiva fatta in giudizio contenente anche la richiesta di cessazione del rapporto di lavoro sia la ennesima dimostrazione della volontà del datore di lavoro di liberasi della posizione lavorativa del ricorrente. RISARCIMENTO DEI DANNI In generale può ritenersi che la lesione del diritto alla prestazione lavorativa può dar luogo ad una pluralità di pregiudizi alla sfera professionale che per le implicazioni personali degli interessi sottesi, possono comportare un danno non patrimoniale conseguente alla perdita del bene salute o alla lesione del diritto all immagine e/o alla vita di relazione dell interessato. Il ricorrente ha prospettato, quale conseguenza dell inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di cui agli articoli 2103 e 2087 c.c. la sussistenza di un danno biologico, morale, alla professionalità e all immagine. A dimostrazione del danno biologico ha prodotto una relazione medica attestante la sussistenza di uno stato di malattia conseguente alla situazione lavorativa. Per le altre voci di danno non patrimoniale il ricorrente ha fatto ricorso alla dimostrazione per testi del pregiudizio subito alla propria vita di relazione e familiare in conseguenza delle umiliazioni subite sul luogo di lavoro. 7

8 Allo stesso modo ha argomentato circa la sussistenza di danni alla professionalità e alla sfera morale. Innanzitutto nel caso in esame la compressione e svalutazione della professionalità e della dignità e immagine del ricorrente conseguente alla condotta tenuta dalla società convenuta si è tradotta nella lesione di un diritto fondamentale del lavoratore avente ad oggetto la libera esplicazione, garantita dagli artt. 1 e 2 della Costituzione, della sua personalità sul luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell interessato, ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento. L esito dell istruttoria testimoniale ha, infatti, evidenziato che il Barberini a seguito della dequalificazione professionale ha subito anche la lesione di beni personali strettamente correlati alla vita familiare e di relazione quali la dignità, la stima e l immagine e che tali pregiudizi sono causalmente correlati alla situazione lavorativa in cui si è trovato nel corso del La condotta tenuta dal datore di lavoro ha realizzato, altresì l inadempienza allo specifico obbligo di cui all art c.c. posto a salvaguardia dell integrità fisica e psichica del ricorrente e della sua personalità morale. Come noto ai sensi dell art c.c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 8

9 Ai fini della configurabilità del danno biologico è necessario che si sia verificata una lesione alla salute intesa come bene personale costituzionalmente protetto ossia alla integrità psicofisica del soggetto. La risarcibilità del danno così inteso, quale conseguenza della responsabilità del datore di lavoro presuppone, quindi, l accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento commissivo od omissivo del datore di lavoro e la causazione dell evento dannoso in capo al lavoratore. Il comportamento tenuto dalla Trambus che ha organizzato il processo produttivo consentendo la dequalificazione professionale del ricorrente è sicuramente censurabile sotto il profilo della violazione del dovere di protezione relativo sia alla dignità personale del ricorrente sia alla sua salute. Il ricorrente ha inoltre dimostrato la sussistenza di uno stato patologico conseguente alle condizioni lavorative in cui ha operato. L espletata C.T.U. ha, infatti, provato che il ricorrente ha riportato un danno biologico pari al 15%. La prova testimoniale e i documenti prodotti hanno inoltre permesso di accertare che le condizioni di lavoro in cui operava il ricorrente erano effettivamente quelle descritte nel ricorso introduttivo e poste dal C.T.U. a fondamento del giudizio diagnostico formulato. Il datore di lavoro, di converso, non ha dimostrato di avere adottato un comportamento volto a predisporre tutte le misure idonee a tutelare l integrità psico fisica del lavoratore. 9

10 Sono perciò ravvisabili nel comportamento tenuto dalla società convenuta gli estremi della colpa, in quanto non ha adottato le misure idonee a salvaguardare la salute del ricorrente e al contrario ha tenuto un comportamento illecito per violazione della norma di cui all art c.c. e dei principi di correttezza e buona fede nell esecuzione del contratto. In conclusione la società convenuta non ha dimostrato, come era suo onere trattandosi di responsabilità contrattuale, di avere ottemperato all obbligo di protezione nei confronti del ricorrente nascente dalla previsione specifica di cui all art c.c. L obbligo di protezione, infatti, non si esaurisce nella predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge, ma si estende anche all adozione di tutte le misure idonee a tutelare la salute del lavoratore.. Per quanto riguarda il danno all integrità psico fisica accertato dal consulente tecnico d ufficio può perciò senz altro ritenersi dimostrata sia l illegittimità della condotta datoriale sia il nesso di causalità con il comportamento tenuto dal datore di lavoro. Il disturbo psichico di cui è affetto il ricorrente ha, infatti, origine professionale essendo stato causato o meglio concausato in modo prevalente da specifiche e particolari condizioni dell attività e dell organizzazione del lavoro. L origine professionale della malattia del ricorrente è da ricercarsi infatti proprio nelle modalità di esplicazione quotidiana dei compiti svolti dal Barberini presso l azienda della Trambus. Del tutto irrilevante è la circostanza che gli effetti di tale 10

11 malattia siano stati accentuati da un precedente e concomitante stato patologico (neuropatia). Le valutazioni espresse dal c.t.u., in quanto logiche e sorrette da una valida motivazione meritano perciò sicuro accoglimento anche a prescindere dal riferimento fatto alla circolare Inail n 71 del contenente un elenco di fattori di rischio ambientale definiti situazioni di costrittività organizzativa annullata con sentenza TAR Lazio n 5454 del confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n 576 del Secondo tale ultima decisione che ha annullato anche il DM nella parte in cui inserisce le malattie eziologicamente legate al fattore ambientale organizzativo tra le malattie di cui alla tabella dell art. 3 DPR 1124/1965, il Consiglio di Stato ha voluto escludere la possibilità di far assurgere tali patologie tra cui il c.d. mobbing al rango di malattia professionale tipizzata in assenza di un preciso intervento legislativo di modifica dell art. 1 DPR 1124/1965. La conclusione cui è giunta la giurisprudenza amministrativa non elimina, tuttavia, la possibilità di inserire le malattie determinate dalle condizioni organizzative ambientali di lavoro tra le malattie professionali. Tale possibilità trova giuridico fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale n 179 del 1988 e nell art. 10, comma 4 d.lgs 38/00 secondo i quali sono malattie professionali non solo quelle tabellate, ma anche tutte le altre di cui sia dimostrata la causa lavorativa. E, come noto, la nozione di causa lavorativa ricomprende non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo 11

12 produttivo aziendale, ma anche quelle riconducibili all organizzazione aziendale dell attività lavorativa. Per quanto accertato nel presente giudizio deve essere definitivamante affermata l origine professionale della malattia del ricorrente che trova causa (rectius concausa) nella responsabilità del datore di lavoro per avere consentito attraverso il mutamento di mansioni del Barberini la mortificazione della sua professionalità e l insorgere della malattia psichica. Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente la causa lavorativa e così l origine professionale della malattia non sono escluse nel caso in esame per il solo fatto dell accertamento della responsabilità da fatto illecito del datore di lavoro, peraltro quasi sempre ravvisabile in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali tabellate. Il disturbo psico-fisico del ricorrente determinato dalle condizioni organizzative ambientali di lavoro è perciò qualificabile in termini di danno biologico con conseguente garanzia di tutela espressa nella disciplina contenuta nel dl.gs 38/00 e nella regola dell esonero disciplinata dall art. 10 T.U. 1124/1965 che esclude, in difformità da quanto ritenuto dalla difesa Barberini, la responsabilità diretta del datore di lavoro senza necessità di chiamata in manleva dell INAIL. Il danno biologico è perciò risarcibile da parte del datore di lavoro solo in termini di danno c.d. differenziale. La necessità della creazione della categoria del danno differenziale (per altro non da tutti ammessa) nasce dalla formulazione dell art. 13 d.lgs. 38/00 che non definisce il danno 12

13 globale alla persona, ma introduce esclusivamente la definizione di danno biologico coperto dall Inail fondata sugli elementi identificativi espressamente indicati ossia la sussistenza di una lesione all integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale secondo le ricadute di effetti dinamico relazionali di un uomo medio (in tal senso da ultimo Cass /09). La assenza di riconducibilità della definizione di cui all art. 13 citato -peraltro espressa in termini di indennizzo- a tutto il c.d. danno non patrimoniale lascia spazio alla possibilità che al soggetto residui la lesione di interessi della persona diversi da quelli espressamente indicati dalla norma. Si tratta di danni o meglio di voci di danno definite quali danni complementari che risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall art c.c. Nel caso in esame il c.t.u. -al quale era stato formulato un espresso quesito in proposito- ha escluso che in capo al Barberini siano riscontrabili lesioni alla integrità psico fisica diverse ed ulteriori da quelle indennizzabili dall Inail ai sensi dell art. 13, commi 1 e 2 lett. A) d.lgs.38/00. Tale valutazione è condivisibile oltre che per quanto riguarda lo stato di salute del ricorrente anche con riferimento alle ricadute della malattia nella sua sfera affettiva e socio relazionale. Dall istruttoria compiuta è, infatti, emerso che la compromissione della sfera esistenziale del Barberini è rimasta circoscritta alle dinamiche relazionali di un uomo medio nel senso che non ha alterato situazioni pregresse particolari o diverse da quelle comunemente riscontrabili nella vita di ogni uomo comune. In conclusione deve ritenersi che l ingiusta lesione degli 13

14 interessi alla persona subiti dal Barberini in conseguenza del comportamento della Trambus dalla quale sono conseguiti pregiudizi alla persona per la compromissione di autostima e di eterostima nell ambiente di lavoro e in quello socio-familiare e che hanno comportato, oltre che un deterioramento dell immagine e della dignità del ricorrente anche un danno alla salute, siano totalmente ricompresi nella previsione di cui all art. 13 citato. Infine deve essere esclusa la risarcibilità del danno differenziale anche sotto il profilo quantitativo. Secondo la tabella Inail di indennizzo del danno biologico di cui al DM conglobata con l aumento del 8,68% previsto dal DM il Barberini avrebbe diritto ad un indennizzo per il danno accertato del 15% pari ad ,82. Tale somma è ottenuta moltiplicando il valore del punto Inail pari ad 1.549,37 per ,68%. La somma di ,82 è superiore a quella liquidabile in questa sede in via equitativa secondo le tabelle di risarcimento del danno biologico in uso presso il Tribunale di Roma per l anno 2009 che tenuto conto della percentuale di danno e dell età del Barberini conducono ad una somma pari a ,30. Nessun risarcimento spetta inoltre al ricorrente neppure con riferimento agli altri pregiudizi non patrimoniali dedotti (es danno morale, esistenziale ecc.). A seguito dell evoluzione giurisprudenziale in materia (v. da ultimo Cass. s.u /08 ) la risarcibilità dei singoli pregiudizi non patrimoniali può avvenire solo quali componenti di un unica voce di danno e non singolarmente come autonome poste risarcibili. 14

15 La corte di Cassazione, in particolare, nella parte dedicata ai criteri di liquidazione ed alla personalizzazione del danno, sostiene che il danno biologico -laddove medicalmente accertatoè idoneo ad attrarre in sè sia la sofferenza transeunte (danno morale), sia conseguenze pregiudizievoli sulla sfera dinamica della persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente protetti (danno esistenziale), con la precisa ulteriore indicazione che il ristoro del danno nella sua interezza comporterà per il giudice la necessità di valutare tutti gli adeguamenti risarcitori imposti dalle peculiarità del caso concreto. Ovviamente, nell ipotesi in cui non sia medicalmente accertato un danno biologico, non potrà farsi questione di adeguamento del danno, ma dovrà essere ovviamente risarcito il danno non patrimoniale, in tutti i suoi aspetti, laddove adeguatamente allegato e provato. Importante sarà, dunque, per il giudice e per le parti, l aspetto dell allegazione e della prova del danno. Nel caso in esame -per quanto detto-, l unicità del profilo risarcitorio del danno non patrimoniale non necessita neppure di una diversa graduazione con riferimento alla gravità dei singoli pregiudizi patiti che si ribadisce sono tutti riconducibili appieno nelle ricadute degli effetti dinamico relazionali afferenti alla sfera socio-familiare di un uomo medio (in tal senso Cass /09) e come tali devono ritenersi ampiamente ricompresi nel danno biologico indennizzabile dall Inail. 15

16 Nessuna somma spetta perciò al ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. In considerazione della reciproca parziale soccombenza si ritiene equo compensare interamente le spese di lite. Per i medesimi motivi le spese di C.T.U. separatamente liquidate devono essere poste a carico di entrambe le parti. TALI I MOTIVI DELLA DECISIONE IN EPIGRAFE. Così deciso in Roma il Il Giudice Dott.ssa Tiziana Orrù 16

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