Piazza Regina Margherita, Robilante (Cuneo)

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1 Costituita dai Comuni di: Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante Piazza Regina Margherita, Robilante (Cuneo) REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI Adottato con Deliberazione del Consiglio comunitario N. 94 del 29/12/2010 1

2 PREMESSA: Il seguente regolamento è stato redatto in collaborazione tra gli operatori del S.I.L. (Servizio Inserimenti Lavorativi) della Comunità Montana delle Alpi del Mare, del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali delle Valli Grana e Maira. I servizi si propongono, nella loro attività di promozione del servizio e di ricerca delle risorse, di instaurare costanti collegamenti con le Aziende e gli Enti presenti sul territorio, tra i quali: gli uffici provinciali - in particolare i Centri per l Impiego e il Servizio Inserimenti Mirato, la formazione professionale, gli Informagiovani, i Sindacati, le organizzazioni imprenditoriali. L art. 1 del Codice Civile della Repubblica Italiana afferma che: L Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La Legge n. 381 dell 8 novembre 1991 Disciplina delle cooperative sociali stabilisce: Art. 1 (Definizione) Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l interesse generale della comunità alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini attraverso : b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate ; Art. 4 (Persone svantaggiate): Nelle Cooperative che svolgono le attività di cui all art. 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione; La Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992, Legge-Quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate stabilisce: Art. 1 (Finalità) che La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società ; Art. 8 (Inserimento ed integrazione sociale): L inserimento e l integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante: f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro in forma individuale o associata, e tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati ; Art. 18 (Integrazione lavorativa): Le Regioni. entro 6 mesi dalla data in vigore della presente legge, disciplinano l istituzione e la tenuta dell albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali di lavoro, di servizi e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l inserimento e l integrazione lavorativa di persone handicappate ; Art. 19 (Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio) stabilisce che: le disposizioni di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l impiego in mansioni compatibili Il Decreto Ministeriale n. 142 del 25 Marzo 1998 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento prevede: 2

3 all art. 1 (Finalità): Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1858 ; all art.2 (Modalità di attivazione): I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati: g) servizio di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione ; all art.3 (Garanzie di assicurazione): I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi ; all art.4 (Tutorato e modalità esecutive): I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio. ; all art. 7 (Durata): I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima: b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità; e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.381, con l esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f); f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. La Legge n. 68 del 12 Marzo 1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili introduce il concetto di collocamento mirato, l art. 2 recita testualmente: Per collocamento mirato dei disabili s intende quella serie di strumenti tecnici e di sviluppo che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserire nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti a e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. Art. 6 (Servizi per l inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto 23 dicembre 1997, n. 469) comma 1: Gli organismi individuati ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito nominati uffici competenti, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all avviamento lavorativo [...]; comma 2: b) [...] Nell ambito di tale organismo è previsto un Comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all inserimento [...]. In particolare l art. 11, comma 2, : Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che 3

4 possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento, l assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. La legge 328 del Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali stabilisce: Art.14 (Progetti individuali per le persone disabili) 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio n. 104 nell ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. prevede: CAPO III Politiche per le persone disabili art. 45 (Servizi e prestazioni per i minori) 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all art. 44, i piani di zona prevedono la realizzazione dei seguenti servizi: b) servizi socio educativi per l infanzia e l adolescenza; art. 46 (Attività di promozione regionale) 1. La Regione riconosce il diritto al benessere psico fisico della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. 2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone disabili sono i seguenti: e. realizzazione di progetti individualizzati per l integrazione scolastica e universitaria nonché la formazione e di accompagnamento al lavoro della persona disabile; La Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro all' art. 1 (Oggetto) La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale e dello Statuto regionale adotta nuove norme in materia di promozione dell'occupazione, di qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro, nonché di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro. all'art. 3 (Finalità) 1. Le politiche regionali in materia di promozione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, sono volte a: c) consentire a tutti l'accesso al mercato del lavoro e ad un'occupazione stabile e qualificata e sostenere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, promuovendo l'occupabilità, l'adattabilità, l'imprenditorialità e le pari opportunità delle persone indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, anche agevolando le imprese nei loro programmi di sviluppo. La Regione Piemonte individua interventi mirati al raggiungimento delle finalità (art. 3): 4

5 art. 32 (Cantieri di lavoro); art. 33 (Sostegno all'inserimento lavorativo); art. 34 (Inserimento lavorativo delle persone disabili); art. 35 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili); art. 36 (Agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili); art. 37 (Sussidio a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche); art. 38 (Tirocini formativi e di orientamento); art. 39 (Tirocini estivi); art. 40 (Soggetti promotori, durata e limiti dei tirocini); art. 41 (Qualificazione dei tirocini). La Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n LR 34/08 artt Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, anche estivi. Attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite dai tirocinanti. Art. 1 - OGGETTO Oggetto del presente regolamento sono gli inserimenti in contesto lavorativo effettuati dal S.I.L. (Servizio Inserimenti Lavorativi). Finalità dell inserimento sono: - il superamento dell assistenzialismo; - la promozione dell autonomia; - l integrazione sociale dei soggetti, tramite un opera di mediazione tra le esigenze e le potenzialità individuali e la realtà lavorativa locale; Art.2 - DESTINATARI I destinatari degli interventi sono persone in obiettive difficoltà ad integrarsi socialmente o a reperire autonomamente un lavoro, regolarmente iscritte al Centro per l Impiego: in possesso della certificazione d invalidità fisica, sensoriale e psichica o in via di certificazione, aventi l abilità lavorativa; allievi disabili frequentanti la Scuola Secondaria o corsi di formazione professionale; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; adulti in carico da tempo al Servizio Sociale di territorio, in una situazione di multiproblematicità; adulti espulsi dal mercato del lavoro, da inserire in progetti specifici con gli Enti locali e con Soggetti istituzionali presenti sul territorio; I percorsi per persone anche in carico ad altri Enti (ASL: SerT, DSM, Consorzi di altri territori, etc...) verranno definiti all interno di progetti congiunti che prevedano le modalità di integrazione e l impegno economico degli interventi da parte degli Enti di competenza. Art. 3 - STRUMENTI Persone in possesso della certificazione d invalidità (o in via di certificazione), strumenti: 1. TIROCINIO DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE 5

6 Definizione. Il Tirocinio di formazione in situazione (Tfs) è una modalità di addestramento lavorativo per persone portatrici di handicap che si realizza attraverso stage individuali in situazioni lavorative all interno del normale mercato del lavoro. Il Tfs si attua, di norma, attraverso una pluralità di esperienze in ambienti lavorativi diversificati e connotati da una progressività di impegno formativo. Durante il periodo di addestramento il tirocinante non stabilisce rapporto di lavoro con l azienda ospitante e quest ultima non assume obblighi di ordine economico e giuridico. Il Tfs è finalizzato all addestramento lavorativo e non viene pertanto chiesto all azienda lo sbocco occupazionale. Obiettivi. Il Tfs ha come obiettivo generale quello di consentire la maturazione complessiva della personalità e il progressivo raggiungimento di capacità lavorative. Il Tfs prevede quindi che la persona acquisisca gradualmente: - le regole aziendali, - le attività lavorative, - le relazioni sociali in azienda, - il vero e il concreto della produzione. Il confronto con questi fattori è determinante ai fini di costruire nella persona inserita: - l avvio di un percorso verso l autonomia lavorativa, - l acquisizione di reali capacità di socializzazione, - l apprendimento progressivo di competenze operative. Destinatari Il Tfs è destinato a soggetti con handicap mentale e/o altre menomazioni fisiche e sensoriali che richiedano un percorso addestrativo nel mondo del lavoro, aventi la certificazione (o in via di riconoscimento) e iscritti al Centro per l Impiego lista della L. 68/99-. Durata. Il Tfs è uno strumento particolarmente duttile finalizzato ad un utilizzo addestrativo nel mondo del lavoro. Il Tfs è rivolto ad una fascia di utenza che, per motivi anagrafici e clinici, presenta bisogni formativi ancora in parte indeterminati e centrati sia sugli aspetti cognitivi che sugli aspetti relazionali. Per questo motivo il Tfs può avere una durata di alcuni anni fino ad un massimo di norma di sei anni. 2. TIROCINIO FINALIZZATO ALL ASSUNZIONE (Tfa) Definizione. E uno strumento di mediazione finalizzato all assunzione di una persona disabile all interno del sistema produttivo. In via preferenziale per questo tipo di progetti verrà utilizzata la Convenzione di Integrazione lavorativa sottoscritta con l Azienda e la Provincia di Cuneo, in attuazione all art. 11 della L. 68/99. Obiettivi. Il Tfa ha come obiettivo generale quello di permettere ad una persona con la certificazione d invalidità l accesso ad un occupazione stabile. Per raggiungere questo scopo si prevede un percorso addestrativo intraziendale finalizzato a: 6

7 - raggiungimento di un adeguata maturazione relazionale; - acquisizione di una sufficiente autonomia e di una corretta socializzazione lavorativa; - acquisizione di adeguate capacità operative in relazione allo svolgimento delle mansioni individuate. Destinatari. Il Tfa è destinato a soggetti con handicap mentale e/o altre menomazioni fisiche e sensoriali che richiedano un percorso intraziendale mediatorio all occupazione effettiva, aventi la certificazione d invalidità e iscritti al Centro per l Impiego lista della L.68/99 e in possesso della scheda per la definizione delle capacità (capacità utili per lo svolgimento di attività lavorative, L. 68/99). Durata. Il Tfa ha la durata massima di due anni (L. 68/99, D.M. 142/98) durante tale periodo il tirocinante non stabilisce rapporto di lavoro con l azienda ospitante. 3. INSERIMENTO SOCIALIZZANTE: Inserimento socializzante. L Inserimento Socializzante (IS) è una modalità di permanenza nel mondo del lavoro di persone portatrici di handicap senza l obiettivo dell occupazione. Si tratta di un esperienza che può essere attivata quando, a conclusione di un congruo periodo di formazione o di altre esperienze addestrative, si verifica che la gravità dell handicap e la scarsa produttività non consentano l inserimento a pieno titolo ma rendono comunque praticabile la permanenza della persona portatrice di handicap nell ambiente di lavoro. Obiettivi. Obiettivo generale di tale progetto è quello di offrire un opportunità lavorativa anche a persone non in grado di garantire una produttività sufficiente ma che non necessitano di un assistenza protetta. Il progetto IS è pertanto prevalentemente finalizzato alla realizzazione di un esperienza di vita che consenta alla persona coinvolta l acquisizione di un ruolo sociale attivo e quindi un identità più accettabile. Destinatari. Persone portatrici di handicap mentale e/o altre menomazioni fisiche o sensoriali ultradiciottenni con un quadro clinico tale da non permettere un inserimento lavorativo con sbocco occupazionale. Al fine di escludere un uso improprio del progetto i soggetti destinatari devono aver realizzato un adeguato percorso assistenziale formativo all interno dei centri - Diurni o Residenziali - o S.I.L. in modo da garantire sicuri elementi di osservazione rispetto alle condizioni cliniche. I soggetti destinatari devono essere in possesso di una sufficiente autonomia e di un adeguata congruità comportamentale. Aspetto metodologico. Le caratteristiche di base delle sedi di inserimento dovranno essere le seguenti: Aspetto tecnologico: dovranno essere posizioni di lavoro di tipo manuale abbastanza semplici, privi di elementi di disagio ambientale; 7

8 Aspetto sociale: il gruppo di lavoratori di riferimento dovrà essere sufficientemente numeroso con caratteristiche psicologiche di disponibilità e di coesione; Aspetto organizzativo: dovrà essere attentamente valutata la modalità organizzativa del lavoro (turni, orari, squadre) al fine di verificare la compatibilità con gli scopi del progetto e con le caratteristiche della persona inserita; Pericolosità: dovrà essere valutato con attenzione questo elemento al fine di attenuare al massimo le possibilità di rischio. Durata. Possono avere durata superiore ai tre anni, purché con cadenza almeno semestrale (in occasione, eventualmente del rinnovo) venga verificato il permanere delle condizioni di avvio e si escluda qualsiasi rilevante forma di dipendenza o di rinuncia ad attivare autonomamente le proprie risorse da parte del soggetto inserito o di utilizzo improprio da parte del soggetto ospitante. Allievi disabili frequentanti la Scuola Secondaria o corsi di formazione professionale: Per gli strumenti utilizzati e le modalità operative si rimanda all accordo territoriale per l integrazione delle persone disabili nel sistema scolastico, formativo e lavorativo, il protocollo formalizza e rende procedurale le esperienze realizzate tra scuola e territorio. Tale collaborazione ha lo scopo di realizzare la continuità tra sistemi formativi e contesti lavorativi oppure ambiti socio educativi al fine di permettere la piena integrazione sociale delle persone disabili. Minori, strumenti: 1.TIROCINIO DI ORIENTAMENTO Definizione. Il tirocinio di orientamento (To) è uno strumento utilizzato per l inserimento nel mondo del lavoro di minori in situazione di difficoltà. Si tratta di un esperienza che viene strutturata solo se preceduta dalle seguenti azioni: ricerca autonoma del lavoro o percorso formativo; ricerca del lavoro con supporto del Servizio Territoriale di base (tramite Assistente Sociale e/o Educativa Territoriale e/o Educativa di strada); progetto in collaborazione con il Centro per l Impiego con gli operatori del Diritto/Dovere; nell eventualità che tali soluzioni diano un esito negativo si valuterà la possibilità di un progetto formativo attraverso il S.I.L.. Il To prevede di norma due o tre esperienze in ambienti lavorativi diversificati ( a seconda delle caratteristiche peculiari del minore), finalizzando il progetto generale all assunzione. Destinatari. Minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare in carico al Servizio Territoriale di Base, iscritti al Centro per l Impiego. Obiettivi. Il To ha come obiettivo generale quello di favorire una maturazione della personalità, una progressiva acquisizione di capacità lavorative e relazionali attraverso un inserimento formativo graduale supportato dagli operatori del S.I.L.. 8

9 E un intervento mirato, supportato e agito in contemporanea con altri interventi socioeducativi (gestiti dagli altri operatori sociali presenti nella rete della persona) indispensabili per la riuscita del progetto con un coinvolgimento attivo da parte della famiglia. Durata. Il To può avere una durata massima complessiva di tre anni ( tenendo presente i limiti posti dalla 142/98) o il raggiungimento della maggiore età. Adulti non disabili, inseriti nell elenco dei destinatari (art. 2) del presente regolamento: per gli adulti si prevede la possibilità di realizzare dei percorsi di inserimento lavorativo, previa valutazione del Servizio Socio Assistenziale, con l'utilizzo dello strumento tirocinio formativo (Tf), sulla base di Progetti preventivamente concordati con gli Enti Locali e le Aziende presenti sul territorio. Art. 4 - DURATA I tirocini possono svolgersi nella stessa Azienda/Ente o Cooperativa per un periodo: - non superiore a sei mesi per i lavoratori inoccupati, disoccupati o iscritti nelle liste di mobilità; - non superiore a dodici mesi per i soggetti minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; - non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. Il Servizio, per quanto concerne le persone disabili, decorsi massimo tre anni dall avvio del Progetto formativo valuterà se permangono le capacità lavorative per proseguire l inserimento nel mondo del lavoro attraverso un progetto formativo finalizzato all assunzione o attraverso un inserimento socializzante, oppure se è opportuno proporre altre tipologie di servizi. Gli inserimenti socializzanti possono avere durata superiore a tre anni, purché con cadenza almeno annuale venga verificato il permanere delle condizioni di avvio e si escluda qualsiasi rilevante forma di dipendenza o di rinuncia ad attivare autonomamente le proprie risorse da parte del soggetto inserito o di utilizzo improprio da parte del soggetto ospitante. Art. 5 - VERIFICHE Il gruppo operativo costituito dall Assistente sociale di territorio e dagli operatori di riferimento del SIL stabiliscono nel progetto i tempi di verifica a breve, medio e lungo termine in relazione ad obiettivi e sottobiettivi. Le verifiche intermedie non possono comunque essere effettuate oltre i 6 mesi dall inserimento. Art. 6 - COSTI Per i soggetti inseriti nei tirocini formativi (Tfs,To,Tf), tirocini finalizzati all assunzione e inserimenti socializzanti sono previste coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro presso l Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), presso idonea compagnia assicuratrice per gli infortuni, nonché presso idonea compagnia 9

10 assicuratrice per le responsabilità civile verso terzi; tali oneri sono posti a carico dell Ente Gestore. Tirocini Formativi (Tfs, To/minori, Tf): si prevede un contributo massimo mensile di Euro 250,00. Tale contributo sarà quantificato proporzionalmente in base all orario, ai giorni di effettiva presenza sul lavoro ed alle spese effettive sostenute (trasporto, mensa ); Tirocini finalizzati all'assunzione realizzati tramite la Convenzione di Integrazione lavorativa sottoscritta con l Azienda e la Provincia di Cuneo, in attuazione all art. 11 della L. 68/99. In via preferenziale sarà l'azienda a provvedere direttamente al versamento del contributo al tirocinante; qualora non sussista questa disponibilità il Servizio socio-assistenziale potrà prevedere un contributo massimo, secondo quanto disposto dalla Provincia di Cuneo; Inserimenti Socializzanti: si prevede un contributo massimo mensile di Euro 180,00, concesso per fini educativi. Tale contributo sarà quantificato proporzionalmente in base all orario, ai giorni di effettiva presenza sul lavoro ed alle spese effettive sostenute (trasporto, mensa ). L erogazione dei contributi mensili è subordinata alla presenza di idonea copertura finanziaria. In caso di esaurimento delle risorse economiche a disposizione del SIL, verranno strutturati, previo assenso del soggetto interessato, percorsi di formazione senza l erogazione dell indennizzo mensile (garantendo la copertura assicurativa). Ogni variazione rispetto all indennizzo massimo mensile (Tirocini/Inserimenti Socializzanti) sarà deliberata dalla Giunta della Comunità Montana su proposta motivata del Servizio. Art. 7 - ASSENZE Qualsiasi assenza deve essere comunicata tempestivamente al soggetto ospitante presso il quale il tirocinante è inserito e, comunque, al suo referente aziendale nonché al tutor del SIL della Comunità Montana Le assenza per malattia devono essere documentate con certificazione medica entro tre giorni. Art. 8 - SPECIFICHE I contributi corrisposti ai destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento sono da considerarsi sussidi a titolo assistenziale, quindi ai sensi del D.P.R. n. 601, del 29 settembre 1973, art. 34, comma 3: Sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche e dall imposta sui redditi nei confronti dei percipienti. Quanto sopra si intende automaticamente modificato in caso di contrasto con la normativa regionale o nazionale. I Progetti in corso verranno adeguati al presente regolamento alla scadenza fissata all interno dei rispettivi Progetti di tirocinio e Protocolli d intesa. 10

11 Art. 9 - RISPETTO DELLE NORME VIGENTI Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed agli altri Atti e Regolamenti dell Ente Gestore. Tutela dei dati personali: I dati personali sono trattati con riferimento al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, allo scopo di erogare il servizio oggetto del presente regolamento. I destinatari del Servizio oggetto del presente Regolamento dovranno rilasciare una dichiarazione di assenso all uso dei dati personali, per i fini sopra esposti. Art PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 della legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi territoriali del Servizio Socio-Assistenziale, nonché presso la sede della Comunità Montana, per favorirne la visione in qualunque momento. ARTICOLO 11 - ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento verrà pubblicato all Albo Pretorio della Comunità Montana per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutivo dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione. 11

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