Perizie: cosa succede se il sopralluogo e complesso? Il perito risponde
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- Gina Capone
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1 Perizie: cosa succede se il sopralluogo e complesso? Il perito risponde L'attivita' del Ctu e' piu' complessa di quanto non si creda, le perizie spesso sono ostacolate da difficolta' legate al sopralluogo. I consigli del nostro esperto Il Consulente Tecnico, per espletare correttamente il proprio incarico, deve poter avere accesso ai luoghi oggetto d indagine, ciò per svolgere ispezioni, accertamenti, indagini di natura tecnica e per reperire dati e rilevare misure. Risulta dunque essenziale per l esperto il regolare accesso ai luoghi. Le Parti, i loro difensori e i Consulenti di Parte hanno la possibilità di partecipare alle diverse attività, al fine di poter acquisire tutte le informazioni utili per esercitare le funzioni di controllo e per presentare eventuali istanze e osservazioni. Occorre puntualizzare che il Ctu non ha potere di accesso ai luoghi oggetto d indagine se non ci sono le autorizzazioni da parte dei proprietari. Neppure al Giudice nel processo di cognizione è riconosciuta dalla legge tale possibilità. E l art. 14 della Costituzione della Repubblica che sancisce l inviolabilità del domicilio, vietando così ispezioni, perquisizioni o sequestri, tranne nei casi previsti dalla legge. Durante lo svolgimento delle operazioni il tecnico può trovarsi di fronte a un impedimento d accesso ai luoghi d indagine: in tale circostanza il perito, evidentemente, non può proseguire la propria attività ed è dunque costretto a sospenderla, dando atto nel processo verbale di sopralluogo
2 della circostanza avvenuta e presentando al Giudice un apposita istanza nella quale spiegherà l accaduto e chiederà allo stesso di assumere la decisione opportuna. In altre situazioni, può capitare al CT di parte di trovarsi nella condizione di impedimento d accesso. Tali circostanze purtroppo si registrano con una certa frequenza a causa dei rapporti conflittuali fra le Parti in causa. Pur potendo svolgere ugualmente le proprie operazioni, il Consulente in realtà non deve assolutamente procedere poiché, in assenza del Consulente di una Parte (nominato proprio al fine di seguire e controllare le attività del CTU), violerebbe il principio del contradditorio e il diritto alla difesa della stessa, commettendo così una concreta infrazione dei suddetti istituti. Nel caso in cui l accesso sia impedito alla Parte, è necessario distinguere tre diverse ipotesi: la prima si ha quando la parte non è accompagnata dal legale e non ha nominato il CT di parte, per cui risulta evidente che non consentire a questa stessa di partecipare alle attività da svolgersi nella proprietà della controparte equivale a violare il principio del contraddittorio e diritto alla difesa. In tale circostanza è opportuno che il CTU valuti se, pur potendo svolgere la propria attività, non violi il principio sopraddetto, in quanto potrebbe essere difficile per i rappresentanti assenti poter ripetere le operazioni ispettive nella proprietà della controparte. Converrà al CTU o rinviare le attività di verifica o dare agli assenti la possibilità di svolgerle in altro momento. La seconda ipotesi si ha quando la parte è assistita dal proprio Consulente (di Parte) ritualmente nominato o dal proprio legale. L estromissione della parte dagli accertamenti tecnici non costituisce in tal caso alcuna violazione al principio del contraddittorio e diritto alla difesa, in quanto questa può svolgere regolarmente qualsiasi attività, sia con
3 la partecipazione del proprio Consulente sia con la partecipazione del difensore. La terza ipotesi si ha quando la Parte o il soggetto in causa svolge in proprio anche il compito dell esperto, ovvero la figura del CT di Parte, in quanto esperta nella materia della controversia e quindi in grado di rappresentarsi personalmente. In tale situazione, il CTU non può permettere che la Parte avversa neghi l accesso alla proprietà e, anche in questo caso, lo stesso deve necessariamente interrompere le operazioni e presentare, come già detto, un istanza al Giudice per l assunzione della decisione del caso. Come sopra detto, il Giudice nel processo di cognizione non ha potere di ordinare l accesso coatto (cioè con l utilizzo della forza pubblica) del CT nella proprietà della parte avversa, ma può convocare le Parti in udienza per chiedere spiegazione della condotta della parte e ammonirla sulla relativa responsabilità e, quando possibile, ordinare all esperto di svolgere le proprie attività dall esterno della proprietà, rimettendo il resto delle operazioni a una valutazione documentale. Nell eventualità che il CT non possa svolgere alcuna attività, il Giudice può ricorrere all applicazione dell art. 116 c.p.c., anche per scoraggiare eventuali comportamenti ostruzionistici. Questa norma permette, infatti, al magistrato di valutare i comportamenti processuali ed extraprocessuali delle Parti, per cui se all esperto viene impedito l accesso ai luoghi oggetto d indagine, compromettendo così lo svolgimento del proprio incarico, il Giudice può considerare tale comportamento adottato dalla Parte come un tentativo di non acconsentire gli accertamenti ordinati dallo stesso, rafforzando in lui la convinzione anche sulla base di ulteriori elementi acquisiti
4 nel processo. Qualora i dati forniti dal Consulente siano insufficienti alla risoluzione del caso, il Giudice si vedrà costretto ad accettare quanto sostenuto dalla controparte, delineando così la situazione processuale peggiore per colui che si è reso responsabile di tale condotta. Qualora sia necessario svolgereispezioni in proprietà di terzia norma dell art. 118, c. 1, c.p.c., è opportuno che il CT chieda autorizzazione al Giudice; ad esempio, quando si presenti la necessità di dover svolgere misurazioni o rilievi presso la proprietà di terzi. La riforma del processo civile, avvenuta con lalegge n. 69/2009, ha elevato la sanzione pecuniaria che risulta attualmente compresa tra 250 e 1500 euro per i casi di rifiuto del terzo al fine di limitare tale fattispecie (art. 118, c. 4). E dunque necessario che l esperto valuti sempre attentamente la situazione dei luoghi oggetto d indagine dei quali non si conosca la proprietà. Nel caso vi siano dubbi, è buona norma chiedere al Giudice apposita o specifica autorizzazione. LEGGI ANCHE: Ctu: ecco come inizia il mandato della consulenza tecnica L autore
5 Serena Pollastrini Libera professionista esperta nel settore delle consulenze tecniche e delle valutazioni immobiliari, Pollastrini svolge attività per la pubblica giurisdizione, in ambito stragiudiziale e per gli istituti di credito. Conciliatore, è iscritta all Organismo di mediazione interprofessionale Nazionale Geo-C.a.m. nel settore edilizia-urbanistica. Progetta e coordina corsi e seminari di studio ad elevata specializzazione tecnico-professionale per enti di formazione, associazioni e ordini professionali. Esperta nella gestione di finanziamenti per la formazione, erogati dal Fondo Sociale Europeo, con competenze certificate dalla Regione Marche secondo la Dgr 1071/05. E autrice di pubblicazioni per riviste tecniche di settore. Copyright - Riproduzione riservata
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