INSEGNANTE DIRIGENTE SCOLASTICO

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1 Generali talia S.p.A. mpresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell ndustria del Commercio e dell Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n 289). Società iscritta all Albo mprese VASS n , soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell Azionista unico Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell Albo dei gruppi assicurativi CONTRATTO D ASSCURAZONE PER LA COPERTURA DE RSCH NFORTUN - RESPONSABLTÀ CVLE GENERALE TUTELA GUDZARA - ASSSTENZA NSEGNANTE DRGENTE SCOLASTCO l presente Fascicolo nformativo, contenente: la Nota informativa, comprensiva del glossario; le ; il Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. PRMA DELLA SOTTOSCRZONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA NFORMATVA nsegnante Dirigente scolastico Fascicolo nformativo Mod Ultimo aggiornamento

2 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco. nsegnante Dirigente scolastico Fascicolo nformativo Mod Ultimo aggiornamento

3 NOTA NFORMATVA CONTRATTO D ASSCURAZONE NFORTUN RESPONSABLTÀ CVLE GENERALE TUTELA GUDZARA ASSSTENZA NSEGNANTE DRGENTE SCOLASTCO La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall VASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell VASS. l contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARO ASSCURATO ASSCURAZONE ASSSTENZA CONTRAENTE COSE DANNO FRANCHGA NDENNZZO NFORTUNO NVALDTÀ PERMANENTE MASSMALE POLZZA PREMO RESDENZA RSCHO il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro il soggetto che stipula l assicurazione sia gli oggetti materiali, sia gli animali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose la parte di danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell Assicurato a somma dovuta dalla Società in caso di sinistro evento dovuto a causa fortutita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche, obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o l invalidità permanente la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione la massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società il luogo in cui l Assicurato ha la dimora abituale la probabilità che si verifichi il sinistro SNSTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; SOCETÀ relativamente alla garanzia RC Patrimoniale Dirigente Scolastico: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l assicurazione relativamente alla Tutela Giudiziaria: la controversia o il procedimento che origina le spese processuali per le quali è prestata l assicurazione Generali talia S.p.A. Pagina 1 di 6 nsegnante Dirigente scolastico Nota informativa ed. 7/2013

4 A. NFORMAZON SULL MPRESA D ASSCURAZONE 1. nformazioni generali a) Società Generali talia S.p.A.; b) sede legale Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa, 14 CAP talia; c) recapito telefonico , sito internet: info@inaassitalia.generali.it; d) autorizzata all esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni con decreto del Ministero dell ndustria Commercio e Artigianato del 2 dicembre 1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1927 n Si rinvia al sito nternet dell mpresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. nformazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto ,00; Capitale Sociale Euro ,00; Totale riserve patrimoniali ,00. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 l indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. NFORMAZON SUL CONTRATTO l contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno. Avvertenze Se il contratto è poliennale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se il contratto è annuale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza. n caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno. Si rinvia all art. 3 delle Norme comuni a tutte le sezioni delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni l contratto è destinato alla copertura assicurativa degli nsegnanti di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado e dei Dirigenti Scolastici. l Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all interno di quelle previste dalle seguenti sezioni: - Sezione nfortuni: copertura del rischio professionale, per le gite scolastiche e per il rischio in itinere. - Sezione Responsabilità Civile: copertura per i danni cagionati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza; nel caso del Dirigente scolastico, la copertura è prestata anche per la RC Patrimoniale. Pagina 2 di 6 nsegnante Dirigente scolastico Nota informativa ed

5 - Sezione Tutela giudiziaria: copertura per le spese legali sostenute per le vertenze indicate in polizza conseguenti allo svolgimento dell attività professionale. - Sezione Assistenza: prestazione dei servizi indicati in polizza. La garanzia principale può essere integrata con garanzie accessorie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione: - Sezione nfortuni artt. 1, 3, 5 e 6 - Sezione Assistenza artt. 1 e 8 - Sezione Responsabilità civile artt. 1 e 5 - Sezione Tutela giudiziaria art. 1 Avvertenze: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione: - Sezione nfortuni artt. 2 e 5 - Sezione Assistenza art. 4 e 8 - Sezione Responsabilità civile artt. 3 e 9 - Sezione Tutela giudiziaria art. 3 l contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali. si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione: - Sezione nfortuni art. 9 - Sezione Assistenza artt. 4 e 8 - Sezione Responsabilità civile art. 7 - Sezione Tutela giudiziaria art. 2 Esempio numerico di scoperto massimale assicurato Euro Euro ,00 ammontare del danno stimato Euro ,00 scoperto 10% Euro ,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale Euro ,00 Esempio numerico franchigia ammontare del danno stimato Euro 1.000,00 franchigia Euro 260,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale Euro 740,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenze le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell mpresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all art. 1 delle Norme comuni a tutte le sezioni delle condizioni di assicurazione. Pagina 3 di 6 nsegnante Dirigente scolastico Nota informativa ed

6 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Norme comuni a tutte le sezioni delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Esempio di aggravamento del rischio: variazione dell attività professionale (es. da insegnante d asilo a insegnante di discipline sportive). 6. Premi l premio è annuo. l pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RD), trattenuta stipendiale. pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l ammontare del premio annuo non superi l importo di Euro 750,00. È possibile frazionare il premio in rate con applicazione dei seguenti interessi di frazionamento: Semestrale 3%; Quadrimestrale 4%; Trimestrale 4,5%; Mensile 5%; mensile a mezzo delega nessun interesse. Avvertenze La Società o l intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni; sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. 8. Diritto di recesso Avvertenze È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Si rinvia all art. 7 delle Norme comuni a tutte le sezioni delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Se la durata del contratto supera i cinque anni, il contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. Pagina 4 di 6 nsegnante Dirigente scolastico Nota informativa ed

7 10. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 11. Regime fiscale l contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n e successive modifiche ed integrazioni. C. NFORMAZON SULLE PROCEDURE LQUDATVE E SU RECLAM 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenze n caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza. Si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione di ciascuna sezione per gli aspetti di dettaglio: - Sezione nfortuni art Sezione Assistenza art. 7 - Sezione Responsabilità civile art Sezione Tutela giudiziaria art Reclami Eventuali reclami nei confronti dell mpresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali talia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, Roma Tel.: Fax: reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all VASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, Roma. reclami indirizzati all VASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo della lamentela; d) copia del reclamo presentato all mpresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all VASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FN-NET (accedendo al sito internet Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Pagina 5 di 6 nsegnante Dirigente scolastico Nota informativa ed

8 14. Arbitrato n caso di controversia tra le Parti, relativamente alla Sezione nfortuni, è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Si rinvia all art. 26 della Sezione nfortuni delle condizioni di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze n ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all Autorità giudiziaria. * * * Generali talia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Pagina 6 di 6 nsegnante Dirigente scolastico Nota informativa ed

9 NDCE CONDZON D ASSCURAZONE DEFNZON... 3 DEFNZON SPECFCHE PER LA SEZONE TUTELA GUDZARA... 4 NORME COMUN A TUTTE LE SEZON... 5 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 5 Art. 2 Pagamento del premio... 5 Art. 3 Proroga dell'assicurazione... 5 Art. 4 Modifiche dell'assicurazione... 5 Art. 5 Aggravamento del rischio... 5 Art. 6 Diminuzione del rischio... 5 Art. 7 Recesso in caso di sinistro... 6 Art. 8 Oneri fiscali... 6 Art. 9 Frazionamento... 6 Art. 10 Rinvio alle norme di legge... 6 SEZONE NFORTUN... 7 OGGETTO DELL'ASSCURAZONE... 7 Art. 1 Rischio Assicurato... 7 Art. 2 Rischi esclusi dall assicurazione... 7 Art. 3 Rischio volo... 8 Art. 4 Persone non assicurabili... 9 Art. 5 nfortuni occorsi durante il servizio militare... 9 Art. 6 nfortuni determinati da calamità naturali... 9 Art. 7 Validità territoriale... 9 GARANZE Art. 8 nvalidità permanente Art. 9 Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente Art. 10 Supervalutazione invalidità permanente grave Art. 11 Rendita vitalizia Art. 12 Salvaguardia piani di investimento Art. 13 Morte Art. 14 Morte presunta Art. 15 Rimpatrio della salma Art. 16 ndennità giornaliera per ricovero da infortunio Art. 17 ndennità giornaliera per convalescenza post ricovero da infortunio Art. 18 Rientro sanitario ESTENSON D GARANZA Art. 19 Ernie addominali traumatiche Art. 20 Rischio guerra (14 giorni) Art. 21 Danno estetico Art. 22 Lenti e montature occhiali Art. 23 Estensione alle affezioni da HV a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio CLAUSOLE SPECAL Cod. 697 Estensione al Rischio Extraprofessionale SNSTR DRTT E DOVER DELLE PART Art. 24 Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato Art. 25 Rinuncia al diritto di surrogazione Art. 26 Modalità di valutazione del danno ALTR DRTT E DOVER DELLE PART Art. 27 Attività diversa da quella dichiarata Art. 28 Altre assicurazioni Pagina 1 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

10 SEZONE ASSSTENZA Art. 1 Oggetto dell assicurazione Art. 2 Estensione territoriale Art. 3 Altre assicurazioni Art. 4 Limiti di esposizione Art. 5 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute Art. 6 Mancato utilizzo delle prestazioni Art. 7 Avviso di sinistro (modalità per la richiesta dell assistenza) Art. 8 Prestazioni SEZONE RESPONSABLTÀ CVLE GARANZA RC TERZ ATTVTÀ PROFESSONALE Art. 1 Rischio Assicurato nsegnante e Dirigente Scolastico Art. 2 Persone non considerate terze Art. 3 Esclusioni Art. 4 Estensione territoriale GARANZA RC PATRMONALE - ATTVTÀ PROFESSONALE Art. 5 Rischio assicurato Dirigente Scolastico Art. 6 nizio e termine della garanzia Art. 7 Limiti di indennizzo Art. 8 Estensione territoriale Art. 9 Esclusioni GARANZA RC TERZ ED RC PRESTATOR D OPERA - VTA PRVATA Art. 10 Rischio assicurato Art. 11 Franchigia Art. 12 Esclusioni Art. 13 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro Art. 14 Estensione territoriale SNSTR DRTT E DOVER DELLE PART Art. 15 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro Art. 16 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali Art. 17 Assicurazione presso diversi assicuratori SEZONE TUTELA GUDZARA GARANZA SPESE LEGAL E PERTAL - ATTVTÀ PROFESSONALE Art. 1 Rischio assicurato Art. 2 Garanzie Art. 3 Esclusioni Art. 4 Limiti territoriali Art. 5 Coesistenza con assicurazione RC Art. 6 Decorrenza della garanzia GARANZA SPESE LEGAL E PERTAL - VTA PRVATA Art. 7 Rischio assicurato Art. 8 Garanzie Art. 9 Esclusioni SNSTR DRTT E DOVER DELLE PART Art. 10 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro Art. 11 Gestione del sinistro Art. 12 Libera scelta del legale Art. 13 Assicurazione presso diversi assicuratori Pagina 2 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

11 DEFNZON Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: ASSCURATO ASSCURAZONE ASSSTENZA BENEFCARO COSE CONTRAENTE DANNO DAY HOSPTAL DAY SURGERY DOMCLO FRANCHGA NABLTÀ TEMPORANEA NDENNZZO NFORTUNO NVALDTÀ PERMANENTE STTUTO D CURA MASSMALE POLZZA PREMO RESDENZA RCOVERO RSCHO il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro l'erede dell Assicurato, o altra persona da questi designata, alla quale la Società deve corrispondere la somma assicurata in caso di morte sia gli oggetti materiali, sia gli animali il soggetto che stipula l assicurazione morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose la degenza esclusivamente diurna in stituto di cura, documentata da cartella clinica l intervento chirurgico effettuato in stituto di cura, in regime di degenza diurna, documentato da cartella clinica, che non comporti pernottamento il luogo di abitazione, anche temporanea, dell Assicurato la parte di danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell Assicurato la perdita temporanea a seguito di infortunio, in maniera totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali principali o secondarie dichiarate a somma dovuta dalla Società in caso di sinistro evento dovuto a causa fortutita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche, obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o l invalidità permanente la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione l ospedale pubblico, clinica o casa di cura privata, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche la massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società il luogo in cui l Assicurato ha la dimora abituale la degenza, comportante pernottamento, in stituto di cura la probabilità che si verifichi il sinistro Pagina 3 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

12 SNSTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; SOCETÀ STRUTTURA ORGANZZATVA relativamente alla garanzia RC Patrimoniale Dirigente Scolastico: la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l assicurazione relativamente alla Tutela Giudiziaria: la controversia o il procedimento che origina le spese processuali per le quali è prestata l assicurazione Generali talia S.p.A. la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento 8, Milano costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in nome e per conto di Generali talia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza DEFNZON SPECFCHE PER LA SEZONE TUTELA GUDZARA ASSSTENZA STRAGUDZALE CONTRAVVENZONE DELTTO DELTTO COLPOSO DELTTO DOLOSO DERUBRCAZONE DEL REATO DMORA ABTUALE DMORA STAGONALE ESTNZONE DEL REATO FATTO LLECTO LLECTO EXTRACONTRATTUALE NADEMPMENTO CONTRATTUALE SENTENZA PASSATA N GUDCATO SPESE D GUSTZA NEL PROCESSO PENALE TRANSAZONE la tutela prestata all Assicurato per evitare, mediante una transazione tra le parti, di ricorrere al giudice a violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda la violazione di una norma penale (reato) sanzionata da reclusione e/o multa il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge quando l imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale unico luogo di abitazione ove, di fatto, dimorano abitualmente l Assicurato e la sua famiglia risultante dallo stato di famiglia abitazione ove l Assicurato e la sua famiglia dimorano stagionalmente, dislocata al di fuori del comune ove è ubicata la dimora abituale cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell indagato, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione e patteggiamento); l inosservanza di un precetto dell ordinamento giuridico quando il danno, che ne è conseguente, non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante il mancato o cattivo adempimento agli obblighi derivanti da un contratto provvedimento definitivo, non più impugnabile i costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato l accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, evitano l insorgenza di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata Pagina 4 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

13 NORME COMUN A TUTTE LE SEZON Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Art. 2 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del Codice Civile. premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. l premio è annuo. l pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RD), trattenuta stipendiale. Art. 3 Proroga dell'assicurazione Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente. Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio l Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Pagina 5 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

14 Art. 7 Recesso in caso di sinistro A seguito della denuncia, effettuata a termini di polizza, nell ambito della intera durata del contratto, di qualunque sinistro successivo al secondo, è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Tale facoltà può essere esercitata fino al 60 giorno successivo al pagamento dell indennizzo od alla contestazione formale del sinistro. l contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso. n ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio netto per la parte relativa al periodo di rischio non corso. Art. 8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 Frazionamento Qualora la Società conceda la facilitazione del pagamento del premio in forma rateale, il Contraente non è esonerato dall obbligo di completare il premio annuo anche in caso di anticipata risoluzione del contratto. n caso di sinistro la Società ha la facoltà di richiedere anticipatamente il completamento dell intera annualità. Art. 10 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 6 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

15 SEZONE NFORTUN (La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo premio) OGGETTO DELL'ASSCURAZONE Art. 1 Rischio Assicurato L assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti dagli articoli successivi, vale per gli infortuni che l Assicurato subisca durante: le attività professionali dichiarate in polizza; il tragitto da casa a scuola e viceversa, effettuato a piedi o con uso di mezzo di trasporto pubblico o privato nei limiti di tempo di una ora prima e una ora dopo il termine delle lezioni; le gite deliberate dal Consiglio di stituto, le visite di istruzione e le passeggiate scolastiche. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte oppure una invalidità permanente. La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'infortunio stesso. Sono compresi in garanzia anche: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l'annegamento; d) l'assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza; g) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi; h) le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo quanto disposto dall Art. 19 Ernie addominali traumatiche della presente Sezione; i) a parziale deroga dell art del Codice Civile, gli infortuni cagionati da colpa grave dell Assicurato, del Contraente e del Beneficiario; j) a parziale deroga dell art del Codice Civile, gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia partecipato attivamente. Art. 2 Rischi esclusi dall assicurazione Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione Pagina 7 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

16 prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; b) dall uso di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e gli sport aerei in genere, salvo quanto previsto dall m) Rischio volo della presente Sezione; c) da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni e da ubriachezza se alla guida di mezzi di locomozione; d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; e) dalla partecipazione dell Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati; f) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto dall Art. 20 Rischio guerra (14 giorni) della presente Sezione; g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); h) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere. i) Per atto di terrorismo si intende un atto che prevede l uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona o un gruppo di persone che agisca per conto proprio, oppure su incarico o collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l opinione pubblica o parte di essa. Sono altresì esclusi gli infortuni causati: j) dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove; k) dalla pratica di sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata; l) dalla pratica dei seguenti sport a qualunque titolo praticati: alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, hockey su prato, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, paracadutismo, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport aerei in genere, sport estremi (es. bungee jumping, torrentismo, idrospeed), sport subacquei; m) dalla pratica dei seguenti sport limitatamente alla partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti, effettuati sotto l egida delle relative Federazioni Sportive, da tesserati abilitati alla pratica agonistica secondo le disposizioni vigenti: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci alpino e sci nautico. Art. 3 Rischio volo A parziale deroga di quanto previsto dall Art. 2 Rischi esclusi dall assicurazione lettera b), della presente Sezione, l assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: Pagina 8 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

17 da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da aeroclubs. La copertura inizia dal momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa al momento in cui ne discende. Art. 4 Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sindromi e disturbi mentali organici. Pertanto, in conformità con quanto disposto dall Art. 1 Dichiarazione relative alle circostanze del rischio delle Norme comuni a tutte le sezioni, qualora risulti che l Assicurato al momento della stipulazione della polizza era affetto da alcuna delle patologie su elencate taciute alla Società, il contratto è annullato ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili. l manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili. Art. 5 nfortuni occorsi durante il servizio militare L assicurazione resta valida durante il servizio militare volontario in tempo di pace. L assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la risoluzione dell assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica taliana, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la sospensione dell assicurazione. Art. 6 nfortuni determinati da calamità naturali Con riferimento all art del Codice Civile si pattuisce l estensione dell assicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite: in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l esborso massimo di quest ultima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo nfortuni raccolti nell anno precedente l evento, rilevabile dal relativo bilancio di esercizio. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione. Art. 7 Validità territoriale L assicurazione è valida in tutto il mondo. Pagina 9 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

18 GARANZE Art. 8 nvalidità permanente (La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata) A. Se l infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in polizza tenendo conto delle maggiorazioni previste nella stessa. B. Se l infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in polizza tenendo conto delle eventuali maggiorazioni e franchigie operanti nella stessa, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: Perdita totale, anatomica o funzionale di: - un arto superiore 70% - una mano o un avambraccio 60% - un pollice 18% - un indice 14% - un medio 8% - un anulare 8% - un mignolo 12% - la falange ungueale del pollice 9% - una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Anchilosi: - dell articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma 25% con immobilità della scapola - del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con 20% pronosupinazione libera - del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% Paralisi completa: - del nervo radiale 35% - del nervo ulnare 20% Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore: - al di sopra della metà della coscia 70% - al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% - un piede 40% - ambedue i piedi 100% - un alluce 5 % - un altro dito del piede 1 % - la falange ungueale dell alluce 2,5% Anchilosi: - dell anca in posizione favorevole 35% - del ginocchio in estensione 25% - della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica 15% Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15% Perdita totale, anatomica o funzionale di: - un occhio 25% Pagina 10 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

19 - ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: - un orecchio 10% - ambedue gli orecchi 40% Perdita totale della voce 30% Stenosi assoluta nasale: - monolaterale 4% - bilaterale 10% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - 12 dorsale 10% - una vertebra lombare 10% Esiti di frattura di: - un metamero sacrale 3% - un metamero coccigeo con callo deforme 5% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Perdita anatomica: - di un rene 15% - della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% C. n caso di perdita anatomica e/o funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali sopra riportate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. D. Se l infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B., si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: E. nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla lettera B., le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B. e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. F. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B. e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Pagina 11 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

20 G. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale applicazione di presidi correttivi. Art. 9 Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente (valida esclusivamente per il Rischio Professionale, tinere e Gite) Qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00, si applicano sull importo eccedente le seguenti franchigie assolute: sul capitale eccedente Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell Art. 8 nvalidità permanente della presente Sezione, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l' indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia qualora l infortunio indennizzabile a termini di polizza determini un ricovero in stituto di cura superiore a 3 giorni la Società liquiderà l'indennizzo senza applicazione della franchigia prevista. noltre per tutti i casi in cui l'invalidità permanente risulti pari o superiore al 20% della totale, la Società liquiderà l'indennizzo senza applicazione di alcuna franchigia. Art. 10 Supervalutazione invalidità permanente grave n caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all Assicurato un invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti nell Art. 8 nvalidità permanente della presente Sezione, la Società liquiderà l indennizzo come segue: nvalidità permanente accertata nvalidità permanente liquidata Dal 60% al 99% 100% 100% 200% Art. 11 Rendita vitalizia n caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all Assicurato un invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, accertata secondo i criteri stabiliti nell Art. 8 nvalidità permanente della presente Sezione, la Società, contestualmente alla corresponsione di quanto altro dovuto a termini di polizza e con effetto e decorrenza dalla predetta data, provvederà a costituire a favore dell Assicurato stesso e senza alcun onere a suo carico, una rendita vitalizia immediata rivalutabile di importo annuo pari a Euro 6.500,00 indicata in polizza, mediante stipulazione di apposita polizza vita con la Società Generali talia S.p.A.. Art. 12 Salvaguardia piani di investimento n caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all Assicurato un invalidità permanente totale, accertata secondo i criteri stabiliti nell Art. 8 nvalidità permanente della presente Sezione, la Società, oltre a liquidare quanto dovuto a termini di polizza, corrisponde all Assicurato, un indennità al fine di agevolare la prosecuzione delle polizze di assicurazione sulla vita a premio annuo ricorrente o a premio unico ricorrente, stipulate dall Assicurato anteriormente alla data dell evento con la Società Generali talia S.p.A. e che risultano al corrente con il pagamento dei premi. Le polizze a premi unici ricorrenti sono considerate al corrente se dall ultimo premio pagato alla data dell infortunio non sono trascorsi più di due anni. Pagina 12 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

21 L indennità verrà utilizzata per stipulare con Generali talia S.p.A. un contratto di capitalizzazione a favore dell Assicurato, senza alcun onere a suo carico. L ammontare dell indennità sarà pari all ammontare dell ultima rata di premio versata nelle polizze vita in vigore moltiplicato per il numero delle rate di premio residue. Per le polizze a premi unici ricorrenti le rate residue dovranno essere calcolate con riferimento all annualità di premio fissata alla data di effetto della polizza. Pertanto, dopo gli accertamenti del caso, la società eroga l importo sopra definito finalizzato alla stipulazione del nuovo contratto di assicurazione sulla vita, con il massimo comunque di Euro ,00. Verificatosi l evento, la presente assicurazione cessa nei confronti dell Assicurato. Art. 13 Morte (La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata) Se l infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza la morte dell Assicurato, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali, un indennizzo determinato in base allo stato di famiglia dell Assicurato al momento del sinistro, facendo riferimento ad una delle situazioni familiari sotto descritte: Situazione familiare dell Assicurato Se l Assicurato risulta non coniugato (o non convivente more uxorio) e senza figli minori o permanentemente inabili al lavoro Se l Assicurato risulta coniugato (o convivente more uxorio) e senza figli minori o permanentemente inabili al lavoro Se l Assicurato ha figli minori o permanentemente inabili al lavoro ndennizzo la somma assicurata per il caso morte 1,5 volte la somma assicurata per il caso morte 2 volte la somma assicurata per il caso morte Resta comunque convenuto che le ipotesi di indennizzo sopra descritte non sono in alcun modo cumulabili tra loro. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte se superiore e quello già pagato per invalidità permanente. Art. 14 Morte presunta (La presente garanzia si intende operante se presente in polizza la garanzia Morte) Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza l indennizzo previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 58 e seguenti del Codice Civile. Pagina 13 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

22 Nel caso in cui, dopo il pagamento dell indennizzo, risulti che l Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. Art. 15 Rimpatrio della salma (La presente garanzia si intende operante se presente in polizza la garanzia Morte) n caso di decesso dell Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, occorso durante la sua permanenza all estero, la Società, fino alla concorrenza di Euro 2.600,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell infortunio al luogo di sepoltura in talia. Art. 16 ndennità giornaliera per ricovero da infortunio (La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata) n caso di ricovero reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde all Assicurato l indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di ricovero, con il limite massimo di 360 giorni per annualità assicurativa e per sinistro. Le giornate di entrata e di uscita dall stituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l ora del ricovero e della dimissione. La garanzia è operante anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di day hospital o di day surgery. La corresponsione dell indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione alla Società della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita dall stituto di cura. n caso di ricovero all estero l indennizzo verrà corrisposto al rientro dell Assicurato in talia. Art. 17 ndennità giornaliera per convalescenza post ricovero da infortunio (La presente garanzia si intende operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata) n caso di degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione dell Assicurato dall stituto di cura, la Società corrisponde l indennità giornaliera indicata in polizza per un numero massimo di giorni pari alla durata del ricovero e comunque non oltre 90 giorni per annualità assicurativa e per sinistro. La convalescenza deve essere prescritta dai sanitari che hanno curato l Assicurato e deve essere documentata con certificazione medica originale. La corresponsione dell indennità cessa comunque a partire dal giorno in cui l Assicurato abbia ripreso a svolgere, anche solo in parte, le sue abituali occupazioni. Art. 18 Rientro sanitario La Società rimborsa le spese sostenute dall Assicurato in caso di infortunio occorso all estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in talia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 3.000,00. Pagina 14 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

23 ESTENSON D GARANZA Art. 19 Ernie addominali traumatiche L assicurazione è estesa alle ernie addominali da causa fortuita, violenta ed esterna, ai casi di invalidità permanente qualora l ernia, anche se bilaterale, risulti obiettivamente non operabile, verrà corrisposto solamente l eventuale indennizzo per invalidità permanente, fino ad un massimo del 10% di invalidità, ferme restando le franchigie previste in polizza. Art. 20 Rischio guerra (14 giorni) L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l Assicurato nel territorio della Repubblica taliana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art. 21 Danno estetico La Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale annuo di Euro 5.000,00, le spese documentate sostenute dall Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio indennizzabile a termini di polizza, nonché per gli interventi di chirurgia plastica ed estetica ricostruttiva resi necessari da infortunio. l massimale indicato in precedenza si intende in aggiunta al massimale annuo prestato per i casi di rimborso spese a seguito di infortunio se indicata in polizza la relativa somma assicurata. Art. 22 Lenti e montature occhiali n caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà, fino alla concorrenza di Euro 150,00 annue, le spese documentate sostenute dall Assicurato per l acquisto di lenti e/o montature (escluse lenti a contatto), la cui rottura sia stata determinata da infortunio che abbia provocato lesioni obiettivamente constatabili. Art. 23 Estensione alle affezioni da HV a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio Fermo quanto previsto dall'articolo Persone non assicurabili delle, sono comprese, limitatamente alle garanzie Morte e nvalidità permanente, le affezioni da HV contratte a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio, purché denunciato entro 30 giorni dal fatto. Alla denuncia dovranno essere allegate analisi del sangue comprovanti la sieronegatività per la patologia suindicata; dette analisi dovranno essere praticate non oltre 30 giorni dalla denuncia di infortunio. n caso di negatività il test per HV dovrà essere ripetuto entro 180 giorni. Qualora anche quest'ultimo test risultasse negativo, si procederà all'accertamento definitivo al termine di un anno dall'evento. Pagina 15 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

24 CLAUSOLE SPECAL Cod. 697 Estensione al Rischio Extraprofessionale (La seguente clausola si intende operante solo se il relativo codice è presente in polizza alla voce Codici clausole speciali) A. L'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, fermo quanto disciplinato nell Art. 2 Rischi esclusi. Si precisa che le estensioni di garanzia di cui agli Artt. 22 Lenti e montature occhiali e 23 Estensione alle affezioni da HV della presente Sezione, a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio rimangono limitate ai soli infortuni occorsi in ambito professionale compreso itinere e gite. B. Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente a seguito di infortunio occorso in ambito extra professionale Con riferimento ai soli infortuni avvenuti in ambito extraprofessionale, gli articoli Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente e Supervalutazione invalidità permanente grave delle condizioni di assicurazione, si intendono abrogati e sostituiti dal seguente: Per ogni grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "nvalidità permanente", si applicano le seguenti percentuali di liquidazione: % A % L % A % L % A % L Legenda: %A = percentuale di invalidità permanente accertata; %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare. Pagina 16 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

25 SNSTR DRTT E DOVER DELLE PART Art. 24 Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato n caso di sinistro, l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. l decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in talia. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 25 Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. Art. 26 Modalità di valutazione del danno Per le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. n caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti in Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. L arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medica Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Pagina 17 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

26 ALTR DRTT E DOVER DELLE PART Art. 27 Attività diversa da quella dichiarata Fermo quanto disposto dall Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, Art. 5 Aggravamento del rischio, Art. 6 Diminuzione del rischio, Art. 2 Rischi esclusi dall assicurazione delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni e dall Art. 2 Rischi esclusi della presente Sezione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell attività professionale dell Assicurato dichiarata in polizza, senza che l Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di sinistro: l indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; l indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio. Per determinare il livello di rischio dell attività dichiarata in polizza si farà riferimento alla classificazione dei rischi contenuti nell elenco qui di seguito riportato. Descrizione professione Accompagnatore turistico Addetto ai distributori di carburante senza altri servizi Addetto di bar e/o ristoranti e/o locali notturni Agente di assicurazione, borsa, cambio e commercio Albergatore Amministratore Antiquario senza restauro Antropologo Architetto senza accesso ai cantieri Archivisti Assessore in genere Assistente sociale Astronomo Attore Avvocato Baby sitter Banditore d aste Barbiere e/o parrucchiere Benestante senza particolari occupazioni Bigliettaio Cameriere Casalinga Centralinista Certificatore di bilancio Commercialista e/o consulente del lavoro Concessionario autoveicoli, motoveicoli e natanti Consulente in genere Direttore artistico Direttore d orchestra Categoria Descrizione professione Dirigente occupato solo in ufficio Dirigente Scolastico Disegnatore Categoria Pagina 18 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

27 Esercenti in genere Farmacista Geologo occupato solo in ufficio Geometra occupato solo in ufficio Giornalaio mpiegato amministrativo mprenditore ngegnere occupato solo in ufficio nsegnante di materie non sperimentali, non di pratica professionale, non di discipline sportive nsegnanti in asili e in giardini d'infanzia,in collegi, in convitti, in orfanotrofi, in colonie Magistrato Manicure Medico Musicista Notaio Ostetrica Pensionato Sacerdote e/o religioso Studente Vetrinista Addetto negozio di armeria Addetto negozio di macelleria Antiquario con restauro Architetto con accesso ai cantieri Autista di autovetture Bidello Casaro Commesso viaggiatore Corniciaio Dirigente occupato anche all esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature Disegnatore con mansioni esterne Domestico Elettricista che lavora solo all interno degli edifici Enologo e/o enotecnico Garagista addetto alla sorveglianza in autorimesse e garages Geologo occupato anche all esterno Geometra con accesso ai cantieri Giornalista draulico ngegnere con accesso ai cantieri nsegnante di materie sperimentali anche in laboratori e di pratica professionale, di discipline sportive Descrizione professione Marmista posatore di pavimenti Mediatore di bestiame Medico veterinario Odontotecnico Operatore ecologico Categoria Pagina 19 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

28 Paramedico Piastrellista Proprietario negozio di armeria Proprietario negozio di macelleria Sacrestano e campanaro Scultore Stuccatore solo a terra Tappezziere Tipografo Allevatore di animali Antennista Autista di autocarri/motocarri con carico e scarico Boscaiolo Carpentiere Carrozziere Elettricista che lavora anche all esterno Fabbro Facchino Falegname Fonditore Fornaio Gruista Guida alpina draulico anche all estero di edifici mbianchino anche all esterno di edifici Marinaio Marmista anche su impalcature e ponti Meccanico Poliziotto, Carabiniere, Finanziere Stuccatore anche su impalcature e ponti Vetraio Vigile del fuoco Per la classificazione di attività non specificate nel citato elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. Parimenti per determinare il livello di rischio dell attività dichiarata rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue. Quanto disposto dal presente articolo non si applica nei casi di estensione della garanzia previsti dall'art. 5 nfortuni occorsi durante il servizio militare della presente Sezione. Pagina 20 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

29 Attività in cui si verifica l infortunio Attività professionali assicurate Cat. Cat. Cat. Cat Cat Cat Art. 28 Altre assicurazioni Ai sensi dell'art del Codice Civile, 'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. Se l'assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. n caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Pagina 21 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

30 SEZONE ASSSTENZA (La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo premio) Art. 1 Oggetto dell assicurazione A fronte del pagamento del premio la Società, al verificarsi di un sinistro, fornisce all Assicurato le prestazioni di assistenza specificate nei successivi articoli sino alla concorrenza dei limiti previsti. Art. 2 Estensione territoriale L assicurazione vale per il territorio della Repubblica taliana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, salvo eventuale diversa indicazione per le singole garanzie. Le prestazioni valide all estero si intendono escluse nei seguenti Paesi: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, sola Bouvet, sola Christmas, sola Pitcairn, sole Chagos, sole Falkland, sole Marshall, sole Minori, sole Salomone, sole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Art. 3 Altre assicurazioni L Assicurato, in deroga a quanto disposto dall art del Codice Civile, è esonerato dall obbligo di dare comunicazione dell esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi. n caso di sinistro il Contraente e/o l Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell art del Codice Civile. n caso di attivazione di altra Compagnia le prestazioni previste nella polizza Generali talia saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dalla Compagnia che ha erogato l assistenza. Art. 4 Limiti di esposizione massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni di cui ai successivi articoli, vengono fornite con esclusione delle spese che l Assicurato avrebbe comunque dovuto sostenere per il suo ritorno e che pertanto restano a suo carico (biglietti, pedaggi, costo carburante, ecc). Art. 5 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute La Società si riserva il diritto di chiedere all Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. Art. 6 Mancato utilizzo delle prestazioni n caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell Assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. Pagina 22 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

31 Art. 7 Avviso di sinistro (modalità per la richiesta dell assistenza) L Assicurato per avere diritto alle prestazioni garantite, anche ai sensi degli articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale deve contattare la Struttura organizzativa. Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di polizza, l indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l Assicurato, il tipo di assistenza richiesto e citato il riferimento P, devono essere formulate telefonicamente, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai seguenti recapiti: numero verde 800/ (per chiamate solo dall talia); linea urbana 02/ (per chiamate dall talia o dall estero); o mediante invio di un telegramma a EUROP ASSSTANCE SERVCE S.p.A. - Piazza Trento 8, MLANO. Art. 8 Prestazioni a) Consult Service Salute La Società, per il tramite dei medici di guardia della Struttura organizzativa, potrà, su richiesta specifica dell'assicurato, fornire tutte le informazioni riguardanti: - centri ospedalieri, - istituti o centri di cura specializzati, - medici specialisti e chirurghi, - istituti fisioterapici operanti in talia e all'estero presso i quali la Struttura organizzativa potrà, per conto dell'assicurato, verificare la disponibilità per la prenotazione di un'eventuale visita medica, specialistica o ricovero, a tariffe convenzionate. b) Centri diagnostici convenzionati L'Assicurato potrà, mettendosi in contatto con la Struttura organizzativa, accedere ad una rete nazionale di centri diagnostici convenzionati ed usufruire dei seguenti vantaggi: - possibilità di ottenere la prestazione al proprio domicilio; - informazioni riguardo indirizzi, specializzazioni e quant'altro legato alla rete dei centri; - condizioni tariffarie privilegiate e precedentemente concordate. La presente prestazione è valida per i centri diagnostici con sede in talia. c) Consulti medici telefonici Qualora, a seguito di infortunio, l'assicurato non riuscisse a contattare il proprio medico abituale potrà, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Struttura organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire. Pagina 23 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

32 d) nvio di un medico al domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di una visita medica domiciliare urgente, valutata necessaria anche dai medici di guardia della Struttura organizzativa, la Società, tramite la Struttura organizzativa, invia presso l Assicurato un medico generico convenzionato con la Società, tenendo a proprio carico i costi. La garanzia viene fornita entro i seguenti orari: - nei giorni feriali dalle ore alle ore 8.00; - nei giorni di sabato e festivi 24 ore su 24. Qualora nessuno dei medici convenzionati con la Società sia immediatamente disponibile, la Società organizza, in alternativa ed in accordo con l Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza. La presente garanzia è valida esclusivamente in talia. e) nvio dell'ambulanza Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di essere trasportato dal luogo dell infortunio al più vicino e idoneo centro ospedaliero, la Società, tramite la Struttura organizzativa, invia direttamente l autoambulanza tenendo a proprio carico il costo. La garanzia è operante sempreché la necessità del trasporto in autoambulanza venga giudicata necessaria dal medico di guardia della Struttura organizzativa nel corso del contatto telefonico con l Assicurato. La presente garanzia è valida esclusivamente in talia. f) nvio di un ortopedico Qualora, a seguito di infortunio occorso all Assicurato, e dal contatto telefonico avuto con lo stesso, il medico di guardia della Struttura organizzativa giudichi necessario l intervento di un medico ortopedico sul posto, la Società, tramite la Struttura organizzativa, invierà un medico ortopedico convenzionato al domicilio dell Assicurato tenendo a proprio carico il costo. Qualora nessuno dei medici convenzionati con la Società sia immediatamente disponibile, la Società organizza, in alternativa ed in accordo con l Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza. La presente garanzia è valida esclusivamente in talia. g) nfermiere al domicilio Qualora l Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero per infortunio, necessiti, sulla base di una prescrizione dei medici che lo hanno avuto in cura, di una terapia a domicilio con l ausilio di un infermiere, la Società, tramite la Struttura organizzativa, invierà un infermiere convenzionato al domicilio dell Assicurato, tenendo a proprio carico i costi, per un periodo massimo di 10 ore usufruibili in non più di dieci giorni, a partire dal giorno di dimissione. La presente garanzia è valida esclusivamente in talia. h) nvio di un fisioterapista Qualora l Assicurato necessiti, a seguito di infortunio, sulla base di una prescrizione dei medici che lo hanno avuto in cura, di una terapia a domicilio con l ausilio di un fisioterapista, la Società, Pagina 24 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

33 tramite la Struttura organizzativa, invierà un fisioterapista convenzionato al domicilio dell Assicurato, tenendo a proprio carico i costi, per un periodo massimo di 10 ore usufruibili in non più di dieci giorni, a partire dal giorno di dimissione. La presente garanzia è valida esclusivamente in talia. i) Collaboratrice familiare Qualora l Assicurato, in caso di infortunio, sia impossibilitato a svolgere le normali occupazioni familiari a seguito di: - ricovero ospedaliero, - immobilizzazione con mezzi di contenzione, la Società invia al suo domicilio, tramite la Struttura organizzativa, una collaboratrice familiare convenzionata, tenendone a proprio carico i costi, per un periodo massimo di 20 ore usufruibili in non più di dieci giorni, a partire dal giorno di dimissione. La collaboratrice familiare sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. La presente garanzia è valida esclusivamente in talia. j) Custodia dei minori di anni 15 (Baby-sitter) Qualora, a seguito di infortunio, l Assicurato venga ricoverato per un periodo superiore a 4 giorni, la Società provvederà, tramite la Struttura organizzativa, all invio di una baby-sitter che si occuperà della custodia dei figli dell Assicurato minori di anni 15, assumendosene il relativo costo fino ad un massimo di 30 ore usufruibili in non più di dieci giorni, a partire dal giorno di dimissione. Al di fuori di detta prestazione, la Struttura organizzativa potrà reperire ed inviare al domicilio dell'assicurato una baby-sitter convenzionata, il cui costo rimane a carico dell'assicurato. La baby-sitter convenzionata sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. La presente garanzia è valida esclusivamente in talia. k) Esami radiografici al domicilio n caso di infortunio che comporti l immobilizzazione dell Assicurato, e quest ultimo necessiti di una radiografia come conseguenza dell infortunio occorsogli, la Società, tramite la Struttura organizzativa, invierà una struttura mobile per effettuare l esame radiologico al domicilio dell Assicurato, tenendo a proprio carico il costo. La prestazione viene fornita unicamente nei Comuni nei quali è attivato il servizio. n alternativa la Società, tramite la Struttura organizzativa, provvederà ad accompagnare l Assicurato, con mezzo idoneo al trasporto, presso la struttura indicata per l esame tenendo a proprio carico i relativi costi. La presente garanzia è valida esclusivamente in talia. l) Consegna esiti al domicilio Pagina 25 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

34 Qualora l Assicurato, a causa di infortunio che riduca oggettivamente la sua possibilità di svolgere le normali occupazioni familiari, sia impossibilitato a muoversi dal proprio domicilio, potrà mettersi in contatto con la Struttura organizzativa per richiedere il recapito al domicilio dei referti di esami diagnostici effettuati presso i centri convenzionati con la Struttura organizzativa. l costo della consegna rimane a carico della Società. La presente garanzia è valida esclusivamente in talia. m) nvio di medicinali a domicilio Qualora l Assicurato, a causa di infortunio che riduca oggettivamente la sua possibilità di svolgere le normali occupazioni familiari, sia impossibilitato a muoversi dal proprio domicilio e in assenza di un familiare maggiorenne, necessiti di medicinali, potrà mettersi in contatto con la Struttura organizzativa per richiedere l acquisto e la consegna di medicinali al proprio domicilio. La Società invierà, tramite la Struttura organizzativa, nel più breve tempo possibile, e rispettando le norme che regolano l acquisto ed il trasporto dei medicinali, un proprio corrispondente per ritirare al domicilio il denaro e le prescrizioni necessari all acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti. l costo della consegna rimane a carico della Società. La presente garanzia è valida esclusivamente in talia. Pagina 26 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

35 SEZONE RESPONSABLTÀ CVLE (La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo premio) GARANZA RC TERZ ATTVTÀ PROFESSONALE (La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo massimale) Art. 1 Rischio Assicurato nsegnante e Dirigente Scolastico La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato nel frontespizio di polizza alla voce RC Terzi attività professionale, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per: morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il periodo di validità della copertura assicurativa, in relazione ai rischi connessi con l esercizio dell attività professionale dell Assicurato descritta nel frontespizio di polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Art. 2 Persone non considerate terze Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. Art. 3 Esclusioni L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da furto; c) provocati alle cose degli alunni; d) di cui l assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; e) derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l amianto, nonché da campi elettromagnetici; f) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; Pagina 27 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

36 g) i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; h) i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo; i) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per i danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio. Art. 4 Estensione territoriale L assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA e CANADA. Per i sinistri R.C.T., verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui al successivo Art. 16 Gestione delle vertenze di danno, della presente sezione, l'intervento della Società stessa avrà luogo in talia sotto forma di rimborso all'assicurato, in valuta legale italiana, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o di quello in cui si deve eseguire l'obbligazione. Pagina 28 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

37 GARANZA RC PATRMONALE - ATTVTÀ PROFESSONALE (La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo massimale) Art. 5 Rischio assicurato Dirigente Scolastico La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato nel frontespizio di polizza alla voce RC Patrimoniale attività professionale, a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per perdite patrimoniali conseguenti ad un danno ingiusto involontariamente cagionato a terzi nell'espletamento delle proprie funzioni. La garanzia opera anche nei casi in cui l Ente di appartenenza, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa nei confronti dell Assicurato, nonché, a condizione che il danno sia definitivamente accertato dalla Magistratura competente, per le perdite patrimoniali direttamente arrecate all Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione. Resta ferma l esclusione del caso di dolo. Art. 6 nizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli Assicurati dichiarano, e la Società ne prende atto, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento presentate a loro stessi e/o all Ente di Appartenenza indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. Art. 7 Limiti di indennizzo L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni sinistro fermo restando comunque che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale: per più sinistri traenti origine da una stessa causa, anche se presentati all'assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste; per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia opera, nell ambito del massimale garantito di polizza, sino a concorrenza dei limiti di seguito indicati: 1. per le perdite patrimoniali derivanti da assunzione e gestione del personale con il limite di Euro ,00 per sinistro e per anno; 2. per le perdite patrimoniali derivanti da mancato avvio, interruzione e sospensione, anche parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi con il limite di Euro ,00 per sinistro e per anno; 3. per le perdite patrimoniali derivanti da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici e/o concorsi con il limite di Euro ,00 per sinistro e per anno; 4. per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, semprechè l Assicurato Pagina 29 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

38 abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimite di Euro per sinistro e per anno assicurativo. Si conviene altresì che: a) la massima esposizione per danni direttamente arrecati all Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione sarà pari al 10% del massimale, col massimo di Euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo; b) il massimale previsto in polizza resta unico anche nel caso di corresponsabilità fra il soggetto assicurato con la presente polizza ed altri soggetti facenti capo allo stesso Circolo Didattico. La garanzia opera con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00. Art. 8 Estensione territoriale Limitatamente alla garanzia RC Patrimoniale attività professionale l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato taliano e per danni verificatisi nei Paesi dell Unione Europea. Art. 9 Esclusioni L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali: a) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore; b) derivanti da scelte di natura discrezionale o da attività valutative, ancorché rientranti nelle competenze previste dall ordinamento giuridico; c) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge; d) derivanti da fatto doloso; e) conseguenti a furto, rapina e incendio; f) conseguenti ad inquinamento da qualunque causa determinato; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; conseguenti a danno ambientale; g) derivanti dall'attività di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o Revisore Contabile di Società o Enti; h) derivanti e/o connesse alla stipulazione/ mancata stipulazione di assicurazioni tanto obbligatorie quanto facoltative, nonchè da ritardi nel pagamento dei relativi premi; i) conseguenti alle attività svolte in relazione alla legge n. 109/94, successive modifiche e regolamento di attuazione; j) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware. Restano comunque escluse dalla garanzia le sanzioni fiscali, le multe, le ammende inflitte a qualunque titolo all Ente di appartenenza e ad altri Enti ed Organismi della Pubblica Amministrazione. Pagina 30 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

39 GARANZA RC TERZ ED RC PRESTATOR D OPERA - VTA PRVATA (Le garanzie Vita Privata si intendono operanti se indicati in polizza i relativi massimali) Art. 10 Rischio assicurato A - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato in polizza alla voce RC Terzi vita privata, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, sia direttamente che dalle persone delle quali o con le quali debba rispondere (figli minori e domestici), per: morte, lesioni personali, e danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata. La garanzia è estesa agli atti volontari compiuti dai figli dell'assicurato minori di anni 14. L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante, da fatto loro proprio, al coniuge ed ai figli maggiorenni ed agli altri congiunti dell'assicurato che siano stabilmente conviventi con lo stesso. L assicurazione è altresì operante per i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per tale copertura il limite di esposizione per sinistro e anno assicurativo è di Euro ,00, con l applicazione di uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 2.000,00. B - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato in polizza alla voce RC Prestatori Opera vita privata, a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all Art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'nps ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n Sono compresi nell assicurazione, purché relativi ad abitazioni dell Assicurato, i rischi inerenti a: a) conduzione ferma esclusione rc della proprietà e manutenzione ordinaria e straordinaria dell abitazione costituente dimora abituale dell Assicurato e dei relativi impianti, nonché delle abitazioni saltuarie con la esclusione dei periodi in cui le stesse siano locate a terzi, compresi parchi, giardini, piscine, impianti sportivi; i danni a cose prodotti da spargimento di Pagina 31 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

40 acqua e rigurgito di fogne, sono compresi solo se il danno è conseguente ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere, rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza dell immobile; b) incendio ed esplosioni di gas, scoppio degli apparecchi a vapore e degli impianti di termosifone, ferma esclusione Rc della proprietà e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e relative pertinenze ed impianti di proprietà dell assicurato. La garanzia comprende altresì i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell Assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale R.C.T., ed opererà in eccesso ad eventuali coperture incendio operanti per lo stesso rischio; c) uso di apparecchi elettrodomestici in genere; d) caduta di antenna del proprio televisore; e) scoppio del tubo a raggi catodici dell apparecchio televisivo; f) proprietà ed uso di tende, roulottes, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature situate in aree private, non rientranti nella disciplina RCA obbligatoria, e limitatamente al solo rischio statico. Sono compresi altresì nell assicurazione i rischi inerenti a: g) intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande preparate dall Assicurato; h) proprietà, possesso ed uso di animali da sella, da cortile, da casa, esclusi comunque i cani; i) uso di velocipedi anche da parte dei domestici; j) proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco, da parte del solo Assicurato, escluso comunque il loro impiego per l esercizio della caccia; k) proprietà, possesso, uso di natanti senza motore, di lunghezza non superiore a mt 6, compreso il windsurf o tavola a vela, veicoli trainati a braccia e veicoli giocattolo in genere; l) esercizio di sport in qualità di dilettante, anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti escluso comunque l esercizio della caccia; m) lesioni personali subite dai collaboratori familiari in genere, purché il datore di lavoro sia in regola con le disposizioni di legge, nonché dai collaboratori domestici occasionali; n) danni cagionati a terzi dai collaboratori domestici occasionali per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni. Art. 11 Franchigia Per ogni sinistro a cose si applica una franchigia fissa di Euro 300,00, fatta eccezione per i danni da interruzione e sospensione di attività che restano regolati nei termini di cui al precedente Art. 10 Rischio assicurato della presente sezione,. Art. 12 Esclusioni Le esclusioni di cui al precedente Art. 3 Esclusioni, della presente sezione, della garanzia RC Terzi Attività Professionale, valgono anche con riferimento alla garanzia RC vita privata, per la quale si intendono altresì operanti le seguenti ulteriori esclusioni: a) rc per danni derivanti dallo svolgimento dell attività professionale (già assicurata nei termini di cui alla garanzia RC Terzi Attività Professionale ), salva rc per fatto dei collaboratori domestici; b) danni alle cose e agli animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; Pagina 32 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

41 c) danni derivanti dalla proprietà e/o dalla manutenzione ordinaria e/o straordinaria di immobili. Art. 13 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziale a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 14 Estensione territoriale L assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA e CANADA. Per i sinistri R.C.T., verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui al successivo Art. 16 Gestione delle vertenze di danno, della presente sezione, l'intervento della Società stessa avrà luogo in talia sotto forma di rimborso all'assicurato, in valuta legale italiana, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o di quello in cui si deve eseguire l'obbligazione. Pagina 33 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

42 SNSTR DRTT E DOVER DELLE PART (operanti per tutte le garanzie della Sezione Responsabilità Civile) Art. 15 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro n caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art Codice Civile). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art Codice Civile). Art. 16 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse e comunque sino ad esaurimento del grado di giudizio, nel corso del quale avvenga la transazione, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e le conseguenti spese di giustizia penale e comunque non risponde di multe o ammende. Art. 17 Assicurazione presso diversi assicuratori L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art del Codice Civile). Pagina 34 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

43 SEZONE TUTELA GUDZARA (La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo premio) GARANZA SPESE LEGAL E PERTAL - ATTVTÀ PROFESSONALE Art. 1 Rischio assicurato La Società assume a proprio carico nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di polizza alla voce Spese Legali e Peritali attività professionale, l onere dell assistenza giudiziale e stragiudiziale a seguito di un sinistro rientrante in garanzia. L assicurazione è prestata per le spese: a) di intervento di un legale; b) di intervento di un perito; c) di giustizia nel processo penale; d) arbitrali; e) attinenti i primi due tentativi di esecuzione forzata; f) legali di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. Le eventuali spese, liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell Assicurato e già anticipate dalla Società stessa, saranno di esclusiva pertinenza della Società anche in via di surroga di cui all art.1916 del Codice Civile. Art. 2 Garanzie La garanzia, che riguarda sinistri concernenti la propria attività professionale, in conseguenza di fatti ed atti connessi all espletamento del servizio, si riferisce ai seguenti casi: a) controversie relative a danni subiti dall Assicurato/Contraente, in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; b) controversie relative a danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato/Contraente. Art. 3 Esclusioni Sono escluse dalla garanzia le spese relative a: a) sinistri per imputazioni penali di carattere doloso qualunque sia l esito del giudizio; b) sinistri in materia amministrativa, contabile, fiscale e tributaria; c) sinistri di natura contrattuale nei confronti della Società; d) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.); e) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere. f) sinistri relativi alla circolazione dei veicoli, aeromobili o natanti, soggetti alla assicurazione obbligatoria, di proprietà e/o condotti dall Assicurato/Contraente; g) sinistri relativi a controversie di lavoro; Pagina 35 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

44 h) sinistri relativi a vertenze con Enti Pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria. Art. 4 Limiti territoriali L assicurazione vale per tutti i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili: a) nella Repubblica taliana, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino; b) anche negli altri Paesi aderenti all Unione Europea per le sole ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale. Art. 5 Coesistenza con assicurazione RC Coesistendo l assicurazione di RC, la garanzia prevista dalla presente sezione opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall assicurazione di RC per spese di resistenza e soccombenza. Qualora sussista un interesse diretto dell Assicurato e lo stesso intenderà affiancare un proprio legale di fiducia a quello designato dall Assicuratore di RC, le relative spese rientreranno nella garanzia prevista dalla presente polizza nei limiti della sua operatività. Art. 6 Decorrenza della garanzia La garanzia vale per i sinistri insorti e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente: a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell Assicurazione per i sinistri concernenti casi di responsabilità extracontrattuale e/o penale; b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell Assicurazione per gli altri casi; sempreché i sinistri siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione della polizza. fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o inadempimento; il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. n caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Pagina 36 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

45 GARANZA SPESE LEGAL E PERTAL - VTA PRVATA (La garanzia si intende operante se indicato in polizza il relativo massimale) Art. 7 Rischio assicurato La Società assume a proprio carico nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di polizza alla voce Spese Legali e Peritali vita privata l'onere delle spese giudiziali o stragiudiziali relative a sinistri concernenti l'ambito della vita privata extraprofessionale. Sono garantite: le spese per l intervento di un legale; le spese per l intervento di un perito; le spese arbitrali; le spese di giustizia nel processo penale; le spese attinenti ai primi due tentativi di esecuzione forzata; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato. Art. 8 Garanzie La garanzia prestata dalla presente Sezione di garanzia, si riferisce ai seguenti casi: a) controversie relative a danni subiti dall'assicurato in conseguenza di fatti illeciti posti in essere da altri soggetti; b) controversie relative a danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'assicurato; c) difesa penale dell'assicurato; d) controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare costituente la dimora abituale o stagionale (come da definizioni specifiche per la presente Sezione); e) controversie di lavoro con collaboratori domestici. Altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, con esclusione dei casi previsti dalle lettere d) ed e), proprie e di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.000,00. Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato/Contraente. L'assicurazione si estende ai componenti il nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia), nonché, in quanto sia responsabile l'assicurato, ai collaboratori dell'assicurato addetti ai servizi domestici regolarmente assunti, per fatti accaduti durante l'espletamento delle loro mansioni. Art. 9 Esclusioni Ad integrazione dell Art. 3 Esclusioni, della garanzia Spese legali e peritali attività professionale, la garanzia non è operante anche per le controversie: relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni; di natura contrattuale nei confronti della Società; in materia finanziaria con Enti e/o Soggetti che svolgono istituzionalmente quell attività; Pagina 37 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

46 derivanti da fatti dolosi di cui l Assicurato risulti imputato salvo il caso in cui il procedimento si concluda con sentenza definitiva di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, restando esclusa ogni altra causa di estinzione del reato; immobiliari diverse da quelle indicate all Art. 8 Garanzie lettera c) della presente sezione,; relative a danni da inquinamento dell'ambiente salvo che esso sia determinato da fatto accidentale. S intendono altresì esclusi: le spese per controversie attinenti alle azioni di recupero crediti. Pagina 38 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

47 SNSTR DRTT E DOVER DELLE PART (operanti per tutte le garanzie della Sezione Tutela Giudiziaria) Art. 10 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro n caso di sinistro, l Assicurato deve darne immediato avviso scritto all Agenzia cui è stata assegnata la polizza oppure alla Società (art.1913 Codice Civile) e comunque non oltre un anno dal suo insorgere. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all indennizzo (artt.1915 e 2952 Codice Civile). Unitamente alla denuncia l Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti relativi alla controversia, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. n ogni caso l Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli perviene in relazione al sinistro. Art. 11 Gestione del sinistro La Società, esperisce, su eventuale richiesta dell Assicurato, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative od azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese eventualmente da questa sostenute. n caso di disaccordo fra l'assicurato e la Società sulla possibilità d esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice Superiore o divergenze nell interpretazione dell Art. 4 Limiti territoriali e dell Art. 6 Decorrenza della garanzia, della presente Sezione, la decisione, in alternativa al ricorso alla giurisdizione ordinaria, può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 12 Libera scelta del legale Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative nei limiti di cui ai precedenti Art. 1 Rischio assicurato, della garanzia Spese legali e peritali attività professionale e Art. 7 Rischio assicurato, della garanzia Spese legali e peritali vita privata e che provvederà a rimborsare alla conclusione di ciascun grado di giudizio. Analogo diritto di libera scelta sussiste in tutti i casi in cui vi sia conflitto di interessi tra la Società e l Assicurato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. Art. 13 Assicurazione presso diversi assicuratori L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art del Codice Civile). Pagina 39 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

48 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco Pagina 40 di 40 nsegnante Dirigente scolastico

49 PROPOSTA D ASSCURAZONE - NSEGNANTE DRGENTE SCOLASTCO AGENZA GENERALE Zona Produttore Proposta n. Sostituisce/Rinnova/Riprende polizza n. Rischio comune con polizza PROPONENTE/CONTRAENTE Cognome e nome Quota Generali talia 100% Codice Cliente Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso M F ndirizzo Comune CAP Effetto (h 24) Scadenza (h 24) Frazionamento Durata Prima quietanza ASSCURATO Nome e cognome Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso M F Professione SEZONE NFORTUN GARANZE E SOMME ASSCURATE Rischio assicurato Professionale X Franchigia LP articolo 9 Franchigia LP 5% fino a 15 punti Combinazione Combinazione di somme assicurate Estensione al rischio extraprofessionale Franchigia LP 5% fino a 15 punti Morte nvalidità permanente da infortunio Diaria per ricovero da infortunio Diaria per convalescenza post ricovero da infortunio Rendita vitalizia , ,00 30,00 15, , , ,00 50,00 25, , , ,00 50,00 25, ,00 BENEFCAR N CASO D MORTE POLZZA VTA ABBNATA ndicare solo se diversi dagli eredi legittimi e/o testamentari se l Assicurando è titolate di polizza Vita, la garanzia Morte della presente polizza, non è operante SEZONE RESPONSABLTA CVLE SOMME ASSCURATE RC Terzi attività professionale RC Patrimoniale attività professionale RC Terzi vita privata per ogni sinistro con il limite di per ogni persona e per danni a cose per ogni sinistro e anno per ogni sinistro con il limite di per ogni persona e per danni a cose RC Prestatori d opera vita privata per ogni sinistro con il limite di per ogni prestatore d opera SEZONE TUTELA GUDZARA SOMME ASSCURATE Spese Legali e Peritali attività professionale per ogni sinistro e anno Spese Legali e Peritali vita privata per ogni sinistro e anno Pagina 1 a 2 nsegnante Dirigente scolastico Proposta di assicurazione Mod ed

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