Febbraio 2015 A CURA DELLO STUDIO. Dott.ssa ELENA TROMBETTA Como Via Giovane Italia, 13. Nuove regole per il rimborso del credito Iva.

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1 A CURA DELLO STUDIO Dott.ssa ELENA TROMBETTA Como Via Giovane Italia, 13 INFORMA AZIENDE DEL MESE DI FEBBRAIO 2015 Nuove regole per il rimborso del credito Iva Scadenziario

2 Pagina 2 / 11 NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA Come di consueto, in presenza di un credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, il contribuente può scegliere tra: a) il riporto all anno successivo con utilizzo dello stesso in compensazione b) il rimborso. L utilizzo dell una o dell altra soluzione necessita il rispetto delle regole fissate dal Legislatore. Sul punto, si osserva che, ai fini del rimborso credito IVA sono state introdotte nuove regole. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Dal 1/01/2015 il contribuente può utilizzare in compensazione (con altri tributi e contributi) senza limitazioni il credito Iva annuale maturato nel 2014 qualora di importo 5.000: dal 1 giorno dell anno successivo la sua maturazione senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito Esempio1 Al sig. Neri, imprenditore, titolare di un credito IVA 2014 pari ad 8.000, che intende destinare, già dal 2015, a compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) l importo di 2.000, non è richiesta la preventiva presentazione del modello IVA Sul punto, si rammenta che: IMPORTO DEL CREDITO UTILIZZATO COMPENSAZIONE ORIZZONTALE COMPENSAZIONE VERTICALE riferimento: va riferito all anno di maturazione (dunque al cod. tributo 6099 anno 2014 ) e non all anno solare di utilizzo in F24 plafond: è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se relativi alla medesima annualità (il 2014) non include i crediti IVA (o parte di essi) compensati col criterio Iva da Iva. secondo la CM 1/2010 è orizzontale la compensazione del credito IVA: con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico necessariamente esposta nel modello F24 la compensazione Iva con Iva non ha limiti, non rilevando se il credito Iva sia utilizzato con i versamenti IVA (CM 29/2010): - in compensazione interna (senza F24) - o in compensazione esterna (con esposizione in F24) Diversamente, il contribuente che ha maturato un credito Iva 2014, e che intende utilizzarlo in compensazione per un importo superiore a ma inferiore a dovrà attendere: il 16 del mese successivo alla presentazione del modello IVA 2014 (o dell'istanza trimestrale - modello TR) Nota: dette limitazioni riguardano: - l importo del credito IVA 2014 effettivamente utilizzato in compensazione orizzontale - e non l ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. E necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate (Entratel/Fisconline). In tal caso l F24 va inviato all Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

3 Pagina 3 / 11 Per crediti Iva di importo > , la compensazione in F24 va effettuata solo dal 16 del mese successivo a quello della presentazione della Dichiarazione Iva, che dovrà essere avvalorata: dall'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato oppure, dalla sottoscrizione del soggetto a cui è demandato il controllo contabile, che certifichi la verifica della corrispondenza dei dati. CREDITI IIDD: si rammenta che legge di stabilità 2014 (L.147/2013) è intervenuta in materia di compensazione orizzontale dei crediti derivanti da imposte dirette, introducendo - l obbligo del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) alla relativa dichiarazione - se il contribuente utilizza in compensazione orizzontale il credito per importo > annui - derivanti da: imposte sui redditi e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sui redditi (cedolare secca; contribuenti minimi; Ivie/Ivafe; ecc.). PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE I contribuenti che prevedono di utilizzare in compensazione il credito IVA possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, a decorrere dal 01/02 di ciascun anno. Ciò è consentito anche qualora l importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a A decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello IVA 2015, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA 2014 per importi superiori a Nota: la presentazione del mod. IVA 2015 in forma autonoma entro il 2/03/2015 (il 28/02 cade di sabato) consente al contribuente di beneficiare dell esonero dall invio della Comunicazione dati IVA. Sul punto va evidenziato che, poiché la presentazione della dichiarazione annuale incide sulla data a decorrere dalla quale il contribuente può compensare il credito IVA nel mod. F24 per importi > annui, la presentazione del modello IVA 2015 ancorché consenta l esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA, comporta che la compensazione possa essere effettuata soltanto dal 16/04/2015 È possibile, in ogni caso, presentare la dichiarazione IVA all interno di Unico (dichiarazione unificata) fermo restando l obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a annui. LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2014 In alternativa all utilizzo del credito IVA annuale in compensazione, il contribuente può valutare la richiesta di rimborso dello stesso. Quest ultimo è comunque ammesso solo in presenza di determinati requisiti ovvero in caso di cessazione dell attività. In particolare, il rimborso del credito IVA annuale: spetta in presenza di almeno 1 dei seguenti requisiti: a) Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti b) Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate c) Acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche d) Prevalenza di operazioni non soggette ad IVA e) Soggetti non residenti può essere richiesto a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti: in caso di cessazione dell attività

4 Pagina 4 / 11 ovvero, per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali del triennio ( ). LE NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA Il Decreto Semplificazioni ha introdotto significative novità in materia di rimborso del credito IVA, di recente, commentate dall Agenzia nella CM 32/2014. RIMBORSI FINO A EURO In base al nuovo art.38-bis c. 3, i rimborsi < sono eseguiti in base alla sola presentazione: della dichiarazione, per i rimborsi annuali dell istanza di rimborso, per quelli relativi a periodi inferiori all anno. Viene, quindi, estesa a la soglia di esonero da ogni adempimento diverso dalla presentazione della dichiarazione/istanza; per il calcolo di tale soglia: - occorre far riferito alla somma delle richieste effettuate per l intero periodo d imposta - e non alla singola richiesta. Esempio: la Alfa Srl ha richiesto un rimborso infrannuale 2014 (mod. TR) per Inoltre chiede a rimborso il credito annuale Iva 2014 (quadro VX mod. Iva 2015) di : non sarà tenuto ad applicare il visto di conformità sulla dichiarazione Iva. RIMBORSI > EROGABILI SENZA GARANZIA I rimborsi eccedenti la soglia di possono essere eseguiti senza la presentazione della garanzia, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti: presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale, da cui emerge il credito che 1) supera la soglia di , recante il visto di conformità (art.35, Dlgs241/97) o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo (art. 10, DL 78/2009) 2) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000) che attesti la sussistenza tra, l altro, dei requisiti attestanti la solidità patrimoniale del richiedente. Contribuenti virtuosi : la categoria dei cd. contribuenti virtuosi (cioè quei contribuenti che soddisfano determinate condizioni di solvibilità ed affidabilità, indicate dalla legge CM 10/2011) non è più presente nell attuale testo normativo. Il comma 3, innovando l impostazione precedente, si limita infatti a stabilire che per l esecuzione dei rimborsi > non è più necessaria la prestazione della garanzia, a prescindere sia dall ammontare dei versamenti effettuati sia dalla tipologia di rimborso. VISTO DI CONFORMITÀ O SOTTOSCRIZIONE ALTERNATIVA Ai fini della nuova procedura per l esecuzione dei rimborsi IVA > , si rammenta che: può essere rilasciato alternativamente: dai responsabili dei CAF dagli iscritti nell Albo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili dagli iscritti nell Albo dei Consulenti del lavoro VISTO DI CONFORMITÀ dagli iscritti, alla 30/09/93, nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalla CCIAA per la subcategoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (o equipollenti) o di diploma di ragioneria.

5 Pagina 5 / 11 SOTTOSCRIZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE per effetto del richiamo operato dal nuovo art. 38-bis all art. 10 del DL 78/2009, in alternativa al visto di conformità, è prevista, per i soggetti dotati dell organo di revisione, la sottoscrizione della dichiarazione; detta sottoscrizione è quella posta a carico del soggetto o dell organo incaricato ad effettuare la revisione legale dei conti di cui all art bis c.c., ossia, alternativamente (CM 28/2014): del revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Min. Giustizia del responsabile della revisione legale dei conti (socio o amministratore), se la stessa è affidata ad una società di revisione del Collegio sindacale PROFESSIONISTI: in considerazione della RM 82/2014 in materia di compensazione, l Agenzia ritiene che anche in presenza di richieste di rimborso, i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalle norme per apporre il visto di conformità, possono autonomamente apporre lo stesso visto sulla propria dichiarazione o istanza, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Nella CM 32/2014, l Agenzia, ribadisce che il contribuente può rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all apposizione del visto, qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità. RIMBORSI E CREDITI COMPENSABILI La disciplina dei rimborsi è coerente con quanto previsto in materia di crediti compensabili. In particolare, l apposizione del visto (o sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione: è unica ed ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi (fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva) è correlata all utilizzo del credito (e non al suo ammontare complessivo). Pertanto, la soglia di : va calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Esempio2 Se l importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso sono di ciascuno, non è necessario apporre il visto (sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia di ). Nota: la norma fa espresso riferimento anche all istanza trimestrale; pertanto, le richieste di rimborso infrannuale (IVA TR) devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva al fine dell erogazione del rimborso senza obbligo di prestazione della garanzia. Esempio 3 La Alfa Srl presenta: un mod. TR di rimborso infrannuale 2015 di senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo 2015, viene presentato un nuovo mod. TR (o il mod. Iva per l anno 2015) con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori L obbligo del visto di conformità/sottoscrizione alternativa (nonché della dichiarazione sostitutiva) sorge in relazione a tale ultima richiesta. LA SCELTA DEL CONTRIBUENTE

6 Pagina 6 / 11 Come anticipato, il nuovo comma 6 dell art. 38-bis consente al contribuente la scelta tra prestare la garanzia o apporre il visto di conformità/sottoscrizione alternativa, e presentare la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. A tal fine, nel corso del consueto incontro di inizio anno, l Agenzia ha precisato che se il contribuente intende: chiedere un rimborso superiore rispetto a quello originario, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, eventualmente munita del visto di conformità, entro i 90 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione revocare la richiesta di rimborso, è necessario presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo; apporre il visto di conformità (assente nella dichiarazione originaria) senza modificare la scelta operata in relazione al rimborso, è possibile presentare una dichiarazione integrativa, anche oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ Secondo la nuova procedura, in aggiunta all apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47,DPR 445/2000) attestante la sussistenza delle seguenti condizioni: a) b) SOLIDITÀ PATRIMONIALE CONTINUITÀ AZIENDALE il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata; l attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale c) VERSAMENTI sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi Nota: detta dichiarazione sostitutiva: - è resa nell apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA o nel modello IVA TR. - va sottoscritta dal contribuente; questa e la copia del documento di identità del contribuente, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell Agenzia delle Entrate. Sul punto, la CM 32/2014 precisa che: solidità patrimoniale: il controllo è effettuato prendendo a riferimento i dati contabili dell ultimo periodo di imposta chiuso prima della presentazione della dichiarazione o dell istanza di rimborso, anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato (la previgente norma, ai fini dell individuazione del contribuente virtuoso faceva riferimento all ultimo bilancio approvato) Nota: per i soggetti che non adottano il regime della contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto. continuità aziendale: ai fini del computo dell anno precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso (esempio: per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, l anno di riferimento è quello compreso tra il 15 marzo 2014 e il 14 marzo 2015)

7 Pagina 7 / 11 RIMBORSI > EROGABILI PREVIA PRESENTAZIONE DI GARANZIA Sono eseguiti previa prestazione della garanzia i rimborsi > quando richiesti: a) b) c) d) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, salvo che non si tratti di start up innovative (art. 25 DL 179/2012); Nel corso di Telefisco 2015 l Agenzia ha precisato che tale requisito non interessa i lavoratori autonomi. La stessa Agenzia chiarisce che per individuare il periodo di 2 anni rileva l effettivo esercizio dell attività e pertanto non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA. Inoltre, il termine va riferito ai 2 anni precedenti la data di richiesta del rimborso. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata l 11/04/2015, non è necessario prestare alcuna garanzia qualora l attività d impresa sia iniziata prima del 12/04/2013; da soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150mila euro al 5% degli importi dichiarati se > 150 mila euro ma < euro all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150 mila euro, se gli importi dichiarati superano euro. da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà da soggetti passivi che chiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. Con riferimento al requisito di cui alla lett. b), la CM 32/2014 precisa che: gli importi dichiarati, cui va rapportata la differenza tra accertato e dichiarato sono stati elevati rispetto al previgente art. 38-bis ai fini dell individuazione dei cd contribuenti virtuosi. per la verifica dell assenza di avvisi di accertamento o di rettifica, l intervallo dei 2 anni va calcolato dalla data di richiesta del rimborso. Esempio4 Per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, qualsiasi atto di accertamento o rettifica notificato prima del 15 marzo 2013 non verrà preso in considerazione; al contrario, la presenza di atti di accertamento o di rettifica notificati dal 15 marzo 2013 al 14 marzo 2015 rientreranno nella previsione di cui alla lett.b) nel caso in cui superino le percentuali previste. AVVISO DI ACCERTAMENTO L avviso di accertamento notificato a partire dalla data di richiesta di rimborso: non rileva ai fini dell obbligatorietà della presentazione della polizza va considerato ai fini dell eventuale adozione delle misure di sospensione previste, ovvero, sussistendone i presupposti di gravità, della misura del fermo amministrativo. Sul punto, l Agenzia precisa che: gli atti da considerare non sono solo gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini IVA, ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall Agenzia delle entrate nel computo degli atti da considerare al fine del calcolo degli importi accertati si deve tener conto di tutti quelli notificati nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, prescindendo dall esito degli stessi, ad eccezione di atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in

8 Pagina 8 / 11 giudicato (CM 54/99) la differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore deve essere determinata con riferimento a ciascun anno, valutando la pericolosità del contribuente anche con riferimento alle imposte diverse dall IVA, come chiarito nella relazione illustrativa. Per importi accertati si intende sia l imposta accertata che il minor credito. sono riconducibili agli atti impositivi anche quelli relativi al recupero di crediti inesistenti (art. 1, L. 311/2004 e art. 27, Dl 185/2008) CARATTERISTICA DELLA GARANZIA La durata della garanzia è di 3 anni dall erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l accertamento (art.57, DPR n. 633/72). Ai sensi del citato art. 38-bis, comma 5, la garanzia può essere costituita da: cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa; fideiussione rilasciata da una banca o un impresa commerciale ritenuta affidabile da parte dell Amministrazione finanziaria; polizza fideiussoria rilasciata da un assicurazione. Le garanzie possono essere cumulate e devono comprendere, oltre all ammontare dell imposta, anche i relativi interessi. Per le PMI la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi ex art. 29, Legge n. 317/91 iscritti nell apposito Albo. DECORRENZA TERMINE L esecuzione del rimborso va effettuata entro 3 mesi decorrenti non più dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione ma dalla data di effettiva presentazione della stessa In caso di più dichiarazioni per lo stesso periodo d imposta (correttive/integrative), il termine di 3 mesi decorrere dall ultima dichiarazione presentata. INTERESSI Resta confermato il termine per il computo degli interessi (2% annuo) sulla somma da rimborsare: - decorrono dal 90 giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione - eventualmente non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 15 giorni. Visto solo sull integrativa: se è previsto il visto di conformità e questo viene apposto in una dichiarazione integrativa, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione del visto.

9 Pagina 9 / 11 PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO LUNEDÌ IVA - CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE FATTURAZIONE DIFFERITA FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO <.300,00 REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: REGISTRAZIONI CONTABILI IVA MENSILE IVA TRIMESTRALI SPECIALI IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO RITENUTE (su pagamenti effettuati nel mese di gennaio 2015) Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese di gennaio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Annotazione dell eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso del mese di gennaio, per le quali risultano emessi scontrino o ricevuta fiscale. Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente. Liquidazione e versamento dell imposta eventualmente a debito relativa al mese di gennaio (contribuenti mensili) liquidazione e versamento dell imposta a debito (scomputato l'acconto Iva) relativa al 4 trimestre 2014 da parte di autotrasportatori c/terzi, distributori di carburante ed associazioni in regime di L. 398/91. Termine per l'invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali sono state emesse per la prima volta fatture senza applicazione dell IVA registrate per il quarto trimestre 2014 (soggetti trimestrali speciali ) Tale termine va inteso quale termine ultimo e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d intento ricevute. Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004) Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038) Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese precedente Condomini: versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

10 Pagina 10 / 11 INTRATTENIMENTI PREVIDENZA TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA INAIL - PREMIO IVA DI GRUPPO Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) per gli associati "qualificati" Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta del 4% sui bonifici per lavori che danno accesso alla detrazione Irpef Versamento imposta: versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di gennaio Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'inps da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese di gennaio. INPS - Gestione Separata: versamento del contributo del 23,5% o 30,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 23,5% o 30,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). IVS: versamento 4 rata fissa 2014 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte degli iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti Termine ultimo per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (cod. trib. 1713), dedotto quanto versato in acconto. Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2014 e per l anticipo, anche rateizzato, Termine ultimo per la presentazione del modello IVA 26 per comunicare all'agenzia delle entrate quali sono le società che intendono avvalersi del regime di compensazione di gruppo. Si rammenta che sono tenuti a tale adempimento le società che partecipano (in via diretta o indiretta) per una percentuale > 50% nel capitale di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. 20 VENERDI ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre MERCOLDÌ INTRASTAT MENSILI Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a registrazione relative al mese di gennaio (mensili) 2 MARZO LUNEDI

11 Pagina 11 / 11 INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO ACQUISTI DA SAN MARINO COMUNICAZIONE DATI IVA STAMPATI FISCALI CERTIFICAZIONE UTILI E-MENS CERTIFICAZIONE UNICA 2015 INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI Invio telematico all INPS, da parte degli esercenti attività d impresa che applicano dal 2015 il nuovo regime forfetario, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo. Invio telematico della comunicazione degli acquisti con operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a gennaio. A tal fine va utilizzato il quadro SE contenuto nel nuovo modello di comunicazione polivalente. Invio telematico della comunicazione dati IVA riferita al Si rammenta che tra i soggetti esonerati sono ricompresi anche coloro che presentano il modello IVA 2015 entro il prossimo 28/02. Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2014 (ricevute fiscali, bolle d accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita. Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2014 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2014 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto. Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L adempimento riguarda anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro. Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto della certificazione dei redditi 2014 (ex mod. CUD); Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposti e le ritenute effettuate nel 2014 Invio telematico all INAIL della denuncia retributiva annuale. ORARI DI APERTURA Da lunedì a giovedì - dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30 Venerdì - dalle 9 alle 12

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