Febbraio 2014 A CURA DELLO STUDIO. Dott.ssa ELENA TROMBETTA Como Via Giovane Italia, 13. Credito Iva 2013: utilizzo in compensazione
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1 A CURA DELLO STUDIO Dott.ssa ELENA TROMBETTA Como Via Giovane Italia, 13 INFORMA AZIENDE DEL MESE DI FEBBRAIO 2014 Credito Iva 2013: utilizzo in compensazione Pos per professionisti e imprese Scadenziario
2 Pagina 2 / 10 CREDITO IVA UTILIZZO IN COMPENSAZIONE La compensazione del credito Iva annuale è soggetta a particolari restrizioni collegate all ammontare dello stesso che si intende utilizzare. In occasione dei prossimi utilizzi, si riepilogano le diverse modalità di compensazione del credito emergente dalla dichiarazione Iva annuale. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Con il cd Decreto Semplificazioni Fiscali (DL 16/2012), è stato ridotto da a il margine entro cui è possibile utilizzare il credito IVA in compensazione senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale. MONITORAGGIO DEL CREDITO IVA - SINTESI A) CREDITO IVA 5.000: può essere effettuata a partire dal 1 giorno successivo: all anno solare: per la dichiarazione annuale IVA al trimestre solare: per la compensazione IVA trimestrale senza obbligo di utilizzo di F24 telematico B) CREDITO IVA > 5.000: può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (o dell'istanza di compensazione del credito IVA trimestrale) utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell Agenzia (Entratel o Fisconline); in tal caso l F24 va inviato all Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione C) CREDITO IVA > : la compensazione del credito annuale Iva: è subordinata a che la dichiarazione annuale sia munita del visto di conformità (la regola non è applicabile alle compensazioni infrannuali) sempre nel rispetto del termine iniziale per effettuare la compensazione (giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale/infrannuale) Società soggette al controllo dei conti: in alternativa al visto: è ammessa la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione al Bilancio (presidente del Collegio Sindacale, se questo è investito - come di regola - anche del controllo contabile). Pertanto, dallo scorso 16/01/2014 il contribuente può utilizzare in compensazione orizzontale senza limitazioni il credito Iva 2013 qualora di importo a 5.000; in tal caso, sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari o previdenziali. Diversamente, il contribuente che ha maturato un credito Iva 2013, e che intende utilizzarlo in compensazione per un importo > dovrà attendere: il 16 del mese successivo alla presentazione del modello IVA Nota: dette limitazioni riguardano: l importo del credito IVA 2013 effettivamente utilizzato in compensazione orizzontale e non l ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. LIMITE DI COMPENSAZIONE: l art. 9 DL 35/2013, a decorrere dal 2014:
3 Pagina 3 / 10 aumenta da ,90 a il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24 il limite aumenta ad per i subappaltatori edili, se il volume d affari registrato nell anno precedente è costituito per almeno l 80% da prestazioni rese in subappalto. COMPENSAZIONE ORIZZONTALE Come noto, l Agenzia nella CM 1/2010 ha precisato che per compensazione orizzontale si intende la compensazione del credito IVA: con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico necessariamente esposta nel modello F24 COMPENSAZIONE VERTICALE: nessun limite si pone per la compensazione del credito Iva cd. "verticale (cioè Iva con Iva); pertanto, il credito IVA 2013 può essere liberamente utilizzato, in F24, a fronte di debiti, per il medesimo tributo, risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2014 (CM 29/2010). Esempio1 Esempio2 Il sig. Mario Rossi, imprenditore, presenta la seguente situazione: - credito IVA 2013: di cui destinato alla compensazione orizzontale : In tal caso, al contribuente non sono applicabili le limitazioni previste per la compensazione orizzontale in quanto il credito utilizzato è <. 5000; questi, dunque, non è tenuto alla preventiva presentazione del mod. IVA 2014 (né a utilizzare l'f24 con Entratel/Fisconline). Il sig. Luca Bianchi, professionista, presenta la seguente situazione: - credito IVA 2013: di cui destinato alla compensazione orizzontale : Il contribuente può liberamente compensare il credito IVA 2013 fino al limite di (senza obbligo di utilizzo dell'f24 telematico con Entratel); per gli utilizzi successivi è necessaria la preventiva presentazione del modello IVA Pertanto, il contribuente potrà compensare: a partire dal 01/01/2014, importi < (anche senza F24 con Entratel/Fisconline) i residui : - dal 16/03/2014 se presenta il modello Iva entro il 28/02/ dal 16/04/2014 se presenta il modello Iva entro il 31/03/2014 e così via, mediante F24 telematico con Entratel/Fisconline. CREDITO PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2014 COMPENSAZIONE DAL IVA 2013 in FORMA AUTONOMA a decorrere dal prossimo 01/02/2014 (se inviata entro il 28/02/2014 esonera da presentaz. della Comunicazione dati IVA relativa al 2013) Nota: ciò è consentito anche qualora l importo del credito sia < in FORMA UNIFICATA (modello Unico) Nota: è necessario presentare il modello prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi > annui. COMPETENZA DEL MONITORAGGIO 16/03/ del mese successivo alla present. del modello Il limite di entro cui è ammesso compensare senza limitazioni (CM 1/2010): va riferito all anno di maturazione (cioè dell anno indicato in F24 - codice tributo 6099 )
4 Pagina 4 / 10 e non all anno di utilizzo (cioè all anno di presentazione dell F24). UTILIZZO RESIDUO CREDITO IVA 2012 Il residuo credito IVA 2012, indicato nel modello IVA 2013: può essere utilizzato in compensazione nel corso del 2014 (quale cod anno 2012) fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2014 (è solo da tale momento che il credito IVA viene rigenerato, andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2013). "RIGENERAZIONE" NELL ANNO SUCCESSIVO (CM 1/2010): la re-immissione del credito residuo dell anno precedente (cod anno 2012) nell anno successivo: è obbligatoria dal momento in cui viene presentata la dichiarazione per l anno successivo: in tal caso il credito residuo 2012 rientra nel mod. Iva 2014 (rigo VL8) e contribuirà a determinare il credito annuale 2013 (cod anno 2012), soggetto al monitoraggio di competenza del 2013 Il credito anno 2012: - al netto di quanto già utilizzato orizzontalmente fino alla presentaz. del mod. Iva viene rigenerato nel credito Iva 2013 e soggetto al monitoraggio di tale periodo Tale rigenerazione può avvenire in via facoltativa anche prima della trasmissione del mod. Iva2014: il credito 2012 viene inserito idealmente e si utilizza il credito 2013 (cod anno 2013) con le regole del monitoraggio di competenza del 2013 fino a tale data (cioè fintanché l'ultima dichiarazione presentata è il Mod Iva2013 per l'anno 2012) il contribuente mantiene la "vecchia" compensazione (col cod anno 2012), essendo soggetto al monitoraggio di competenza del 2012 Considerato che il mod. Iva2013 è già stato presentato (al 30/09/2013), il credito Iva 2012 sarà soggetto ai seguenti limiti: se non vistato può essere utilizzato in compensazione fino all importo di se vistato può essere utilizzato in compensazione senza limiti Alfa Srl ha rilevato: - un credito annuale 2012: già utilizzato in compensazione orizzontale nel 2013: per (residuo: ) Esempio3 Nel 2014 sarà utilizzabile come segue: 1) fino alla presentazione della dich. Iva2014 per il 2013: si potrà decidere: a) di non effettuare la reimmissione : in tal caso il credito residuo di sarà utilizzabile (cod anno 2012): se il credito IVA 2012 non è stato vistato nel mod. IVA2013: (non si è più in tempo per presentare un modello integrativo per l'apposizione del visto - v. oltre): - fino al limite di (dunque per residui ) - e fino a quando non sarà fatto confluire nel modello IVA 2014 se il credito IVA 2012 è stato vistato nel mod. IVA2013: - per l'intero residuo senza limiti e ciò anche se il periodo 2013 risulti con un saldo a debito b) di effettuare subito la reimmissione : in tal caso andrà: in primo luogo: verificato se sussiste un credito Iva 2013 (il credito 2012, infatti,
5 Pagina 5 / 10 andrà prioritariamente a compensare l'eventuale debito Iva generatosi nel 2013) se esso sussiste: si potrà utilizzare il credito (cod anno 2013): - fin dal 16/01/2014: nel limite di per l eccedenza: occorrerà attendere la presentazione della Dich. Iva2013 Tale procedura è conveniente ove il credito del 2012 utilizzato nel 2013 fosse già superiore a ed il mod. Iva2013 non sia stato vistato. 2) dopo alla presentazione del Mod. Iva2014 per l'anno 2013: il credito residuo 2012 deve rientrare in tale dichiarazione e pertanto diviene spendibile come cod anno 2013 (semprechè, come chiarito sopra, sussista ancora un credito a fronte delle operazioni del 2013) da tale data si applica il "monitoraggio 2013 (nella fattispecie, considerato che la dichiarazione è già stata presentata, si applica il solo limite di se questa non è stata vistata). VISTO APPOSTO IN UNA CORRETTIVA NEI TERMINI / INTEGRATIVA E' possibile che il contribuente proceda (CM 1/2011): a presentare in un primo momento la dichiarazione Iva non vistata: in tal caso: fino al 16 del mese successivo alla presentazione può utilizzare il credito 2012 fino a da tale giorno può procedere ad utilizzare tale credito fino a a ripresentare la dichiarazione con l'apposizione del visto entro le seguenti scadenze: del 30/09/2013 (termine di invio della dichiarazione): si tratta di una "correttiva nei termini" e pertanto è gratuita del 29/12/2013 (90gg dal termine di invio della dichiarazione): si tratta di una "integrativa" la cui tardività è sanzionata; è ammesso il ravvedimento operoso col versamento di. 25 (1/10 di. 258). potendo così compensare il credito Iva > a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della nuova dichiarazione. RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO SENZA VISTO: accade talvolta che il contribuente: proceda all'invio del mod. Iva autonomo in via anticipata al fine di poter compensare fino ad dal 16 del mese successivo per errore ripresenti la dichiarazione Iva in via unificata entro il 30/09 sprovvista del visto. In tal caso gli Uffici in applicazione della principio generale in diritto amministrativo che l'ultima comunicazione presentata nei termini sostituisce le precedenti (anche se non è stata barrata la casella "Correttiva nei termini") considerano la dichiarazione sprovvista del visto, con irrogazione delle sanzioni conseguenti. In tal caso è opportuno provvedere ad inviare una integrativa nei 90 gg. REMISSIONE IN BONIS - DUBBIO: decorsi 90gg dal termine per l'invio della dichiarazione (30/09/2014) secondo la CM 1/2010 non è più ammesso apporre il visto, posto che l'operazione è assimilata alla modifica di una "dichiarazione di volontà".
6 Pagina 6 / 10 Sorge pertanto il dubbio se sia possibile avvalersi dell'istituto della remissione in bonis (art. 2 DL 16/2012), al fine di accedere al "regime fiscale opzionale" che ammette alla compensazione senza ulteriori limitazioni (nulla ha chiarito in merito la CM 38/2012). DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E applicabile la sanzione del 30% qualora la compensazione del credito Iva sia effettuata: mancata presentazione per un ammontare > 5.000, senza la preventiva presentazione dichiarazione Iva della dichiarazione IVA annuale mancata apposizione visto conformità per un ammontare > , senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione Nota: al fine di evitare la citata sanzione è possibile ricorrere all istituto del ravvedimento operoso. Esempio4 Il sig. Rossi presenta un credito Iva 2013 di utilizzato in compensazione: verticale: (utilizzo libero) orizzontale: senza preventiva presentazione della Dich. Iva2014 (oppure senza averla vistata), con F24 presentato il 16/02/2014. La società si accorge di aver violato il monitoraggio per l'importo di (considerato che i primi risultano utilizzabili senza vincoli); provvede pertanto al ravvedimento operoso il giorno seguente (17/02/2014) alla presentazione dell'f24, versando: - l'imposta: (cod anno 2013) - gli interessi di mora: calcolati su 1 giorno di ritardo - la sanzione ridotta: x (30% / 15) / 10 =. 60 (ravvedimento cd. "sprint"). POS PER PROFESSIONISTI E IMPRESE E stato pubblicato in G.U. del 27/01/2014 il DM 24/01/2014 che attua le disposizioni relative ai pagamenti tramite carte di debito (cd. bancomat ) da parte di imprese e professionisti. Il decreto entra in vigore decorsi 60 gg dalla pubblicazione e dunque dal prossimo 28 marzo Tuttavia, un emendamento al Ddl di conversione del cd Milleproroghe (DL 150/2013), che lo scorso 29/01 ha ottenuto il via libera del Senato e che ora approderà all esame della Camera, stabilisce che i soggetti che effettuano l attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, avranno tempo fino al 30/06/2014 per adeguarsi all obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito. DISPOSIZIONI GENERALI La disposizione in esame ha avuto origine nel cd Decreto Crescita 2.0 (DL n. 179/2012) nell ambito del quale il legislatore ha disposto che: Art. 15, c. 4 DL 179/2012: A decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che eff ettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n Pertanto, per effetto di tali disposizione, a decorrere dal 2014: i commercianti i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.)
7 Pagina 7 / 10 gli studi professionali (in forma associata o meno e/o provvisti o meno di un Albo/ordine) sono tenuti: a dotarsi di apposito POS per consentire ai cliente di pagare il bene acquistato/servizio ricevuto tramite bancomat. Tuttavia, ciò non si traduce nell obbligo di ricevere il pagamento della prestazione mediante bancomat, ma soltanto di avere a disposizione il POS nel caso in cui il cliente decida di utilizzare tale canale. Nota: il richiamo alle disposizioni del D.Lgs.231/2007 dovrebbe essere riferito all obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per pagamenti di importo pari o superiore al limite di Con il comma successivo, il legislatore, ha stabilito poi che: Art. 15, c. 5 DL 179/2012: Con uno o più decreti ( ) vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO ATTUATIVO Il DM 24/01/2014 stabilisce che l obbligo di accettare pagamenti attraverso bancomat: si applica a tutti i pagamenti di importo >. 30,00 fino al 30/06/2014: riguarderà i soli soggetti: di impresa o professionali con fatturato > nell anno precedente a quello di effettuazione del pagamento. Inoltre, con un ulteriore decreto (da emanare entro 90 gg dal 28/03/2014, data di entrata in vigore del DM 24/01/2014) potranno essere: individuati nuovi limiti di importo e nuovi limiti di fatturato rispetto a quelli sopra indicati disposta l estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili. COMMERCIANTI PRESTATORI DI SERVIZI STUDI PROFESSIONALI FINO AL 30/06/2014 SE VOLUME D'AFFARI > DAL 30/06/2014 PER QUALSIASI VOLUME D'AFFARI PER PAGAMENTI SUPERIORI A 30 PRINCIPALI SCADENZE DI FEBBRAIO LUNEDÌ
8 Pagina 8 / 10 FATTURAZIONE DIFFERITA FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO <.300,00 REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: REGISTRAZIONI CONTABILI IVA MENSILE IVA TRIMESTRALI SPECIALI IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO RITENUTE (su pagamenti effettuati nel mese di gennaio 2014) Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese di gennaio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Annotazione dell eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello scorso mese di gennaio, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale. Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente. Liquidazione e versamento dell imposta eventualmente a debito relativa al mese di gennaio (contribuenti mensili) liquidazione e versamento dell imposta a debito (scomputato l'acconto Iva) relativa al 4 trimestre 2013 da parte di autotrasportatori c/terzi, distributori di carburante ed associazioni in regime di L. 398/91. Termine per l'invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali sono state emesse per la prima volta fatture senza applicazione dell IVA registrate per il mese di gennaio (soggetti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2013 (soggetti trimestrali speciali ) Tale termine va inteso quale termine ultimo e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese/trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d intento ricevute. Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004) Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038) Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese precedente Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto d opera o servizi (cod. trib prestatori IRES, cod. trib prestatori IRPEF) Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) per gli associati "qualificati" Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta del 4% sui bonifici
9 Pagina 9 / 10 per lavori che danno accesso alla detrazione Irpef INTRATTENIMENTI PREVIDENZA TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE UNICO SC VERSAMENTO SOGGETTI CON ESERCIZIO NON SOLARE Versamento imposta: versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di gennaio Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'inps da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese di gennaio. INPS - Gestione Separata: versamento, da parte dei committenti di collaborazioni/incaricati alle vendite domicilio e degli associanti, del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese di gennaio IVS: versamento dell'ultima rata del 2013 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte degli iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti Termine ultimo per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (cod. trib. 1713), dedotto quanto versato in acconto. Termine per il versamento del premio a saldo dell'anno 2013 e acconto 2014; Si fa presente che il suddetto termine di versamento è stato differito al 16/05/2014 (Nota INAIL n. 495/2014) Termine ultimo per il versamento delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi (Unico SC) per i soggetti IRES che hanno chiuso il periodo d'imposta al 31/08/2013 (il termine è il giorno 16 del 6 mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine è entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40% 20 GIOVEDÌ ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre MARTEDÌ INTRASTAT MENSILI Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a registrazione relative al mese di gennaio (mensili) 28 VENERDÌ COMUNICAZIONE BLACK LIST MENSILI Invio telematico delle operazioni con soggetti passivi aventi sede in Paesi "black list" di importo superiore a 500 registrate o soggette a registrazione nel mese di gennaio (soggetti mensili)). A tal fine, va utilizzato l apposito quadro BL contenuto nel nuovo modello di comunicazione polivalente.
10 Pagina 10 / 10 ACQUISTI DA SAN MARINO COMUNICAZIONE DATI IVA STAMPATI FISCALI CERTIFICAZIONE UTILI E-MENS MOD. CUD 2014 CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVIGIONI STUDI DI SETTORE CAUSE GIUSTIFICATIVE Invio telematico della comunicazione degli acquisti con operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a gennaio. A tal fine va utilizzato il quadro SE contenuto nel nuovo modello di comunicazione polivalente. Invio telematico della comunicazione dati IVA riferita al Si rammenta che tra i soggetti esonerati sono ricompresi anche coloro che presentano il modello IVA 2014 (anche a debito) entro il prossimo 28/02. Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2013 (ricevute fiscali, bolle d accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2013 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2013 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto. Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L adempimento riguarda anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro. Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto della certificazione dei redditi Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposte e le ritenute effettuate nel 2013 Invio telematico della comunicazione delle cause che hanno giustificato la non congruità agli studi di settore relativi al 2012 (UNICO 2013)
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