MEMORIA AUDIZIONE Commissione Lavoro Camera dei Deputati CGIL Bozza

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1 MEMORIA AUDIZIONE Commissione Lavoro Camera dei Deputati CGIL Bozza DISEGNO DI LEGGE AC 2660 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Considerazioni Generali La CGIL ha già esposto in audizione al Senato considerazioni di ordine generale sull'utilizzo da parte del Governo del ricorso allo strumento della Delega su materie così articolate e con una modalità scarsamente definitoria in alcune sue parti su ciò che il Governo sarà delegato a normare nei successivi decreti delegati e fin troppo specifici in altre parti che di seguito si analizzano nel dettaglio, in generale è ravvisabile un eccesso di delega. Rimane forte preoccupazione: per l'impianto generale che sottende una restrizione delle coperture e delle platee di beneficiari di ammortizzatori sociali; la vaghezza nell'affrontare il nodo della riduzione delle forme di tipologie contrattuali esistenti; l'indeterminatezza dell'impianto di quella che si auspica sarà la forma contrattuale di ingresso prevalente nel mondo del lavoro cd contratto a tutele crescenti ; una estensione annunciata delle tutele della maternità e la revisione della disciplina dei congedi ad invarianza di risorse, senza una effettiva universalizzazione dell'istituto. Il testo della Delega, così come riformulato al Senato, rimane sostanzialmente invariato nell'impianto con la palese distonia tra il dettagliamento della riformulazione della parte relativa agli ammortizzatori sociali, alla costituzione della agenzia nazionale del lavoro, delle modifiche allo Statuto dei lavoratori (controllo a distanza e demansionamento), più indeterminata sul tema del riordino delle forme contrattuali e della semplificazione. Il tema della mancata previsione di risorse certe da destinare al finanziamento della Riforma complessiva rende manifesta un'operazione di redistribuzione interna delle risorse già esistenti dedicate al lavoro che hanno visto in questi anni pesanti riduzioni e risultano insufficienti a determinare una vera universalità delle tutele. Oltretutto la vigenza ad oggi della Legge 78/14 che ha ridisciplinato, liberalizzando, i contratti a termine senza causale crea una concorrenza diretta con il contratto a tempo indeterminato ancorché a tutele crescenti. La Riforma affronta solo il tema della regolazione dei rapporti di lavoro e della disciplina di tutela, restringendone gli spazi, questo oltre a risultare insufficiente a non 1

2 avere effetti sull'occupazione in termini quantitativi in valori assoluti, a peggiorare la gestione delle crisi aziendali, non si giustifica in ragione di interventi già intervenuti dalla legge 92/12 ad oggi che non sono stati valutati in termini di efficacia e riorientamento rispetto alle reali esigenze. Si rileva che lo stesso governo ha recentemente diffuso previsioni in ordine alla politica economica segnate da una disoccupazione persistentemente alta fino al 2018, stimando quindi un basso impatto della riforma in oggetto. A fronte dei tanto annunciati provvedimenti non si ravvisano indirizzi sottesi al contrasto all'utilizzo improprio del finto lavoro autonomo e di un riordino del lavoro professionale a cui estendere tutele di ordine generale. Secondo l'ultimo rapporto dell'ocse Employement Outlook settembre 2014 le stime fatte nello scorso maggio di crescita in Italia modesta nel corso del 2014 per aumentare lievemente nel 2015, saranno riviste al ribasso e il tasso di disoccupazione, cresciuto ancora per raggiungere il 12,6% nel luglio 2014, non produrrà un calo della disoccupazione. Rimane a livelli di guardia anche il dato generale dell'occupazione della popolazione in età da lavoro, solo il 55% molto lontana dai target di Europa 2020, e soprattutto è elevata la quota di occupati con un lavoro di scarsa qualità. In particolare, rileva l'ocse, il lavoro in Italia sembra essere caratterizzato da un basso livello di sicurezza, a causa dell elevato rischio di disoccupazione e di un sistema di protezione sociale caratterizzato con un tasso di copertura ridotto. Anche la qualità dell ambiente di lavoro è modesta. Un alto numero di persone ritiene di lavorare in condizioni difficili e stressanti, caratterizzate da un elevato livello di pressione e dalla necessità di svolgere mansioni complesse con risorse limitate. Questi due fattori: eccessiva precarizzazione dei rapporti di lavoro, scarsa qualificazione dei lavoratori sono causa della bassa produttività del lavoro che si registra nel nostro Paese al netto dei fattori di sistema che condizionano la perdita di competitività del nostro sistema produttivo e che rappresentano il reale campo su cui intervenire. I dati delle ultime comunicazioni obbligatorie confermano una larga diffusione del ricorso ai contratti a termine che rappresentano il 69,7% dei nuovi rapporti di lavoro attivati, mentre il tempo indeterminato si ferma al 15,2%, segnando un trend consolidato di sostituzione dei rapporti di lavoro che indica che il contratto di lavoro a tempo indeterminato non sarà più la forma comune di rapporto di lavoro. Per ciò che attiene la durata è da rilevare che su un totale di rapporti di lavoro cessati nel II trimestre 2014 ben hanno avuto durata pari a meno di un mese e ben solo un giorno. Dai monitoraggi INPS e Ministero Lavoro si possono desumere dati che indicano contemporaneamente una crescita del lavoro accessorio dopo i recenti interventi estensivi e una insufficiente copertura degli ammortizzatori sociali così come riformulati dalla Legge 92/12. In questa condizione ed in assenza di una ripresa della domanda interna appare evidente che sia necessario un intervento sul mercato del lavoro che abbia una filosofia diversa da quella del Jobs act. Occorre estendere in senso universale gli ammortizzatori sociali generalizzando la cassa integrazione e l'aspi, ridurre le forme contrattuali ripristinando la causale per i contratti a termine rendendo così realmente conveniente il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e l'apprendistato, estendere in senso universale diritti relativi alla salute e sicurezza, equo compenso, malattia ed infortunio, formazione continua, congedi parentali (maternità/paternità), sostegno al reddito per crisi o disoccupazione, a tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale o dal settore in cui si opera. Occorre inoltre riordinare le competenze sulle politiche attive che sono fattore 2

3 decisivo per vincere la scommessa della qualificazione del lavoro oltre che di innalzare la sicurezza sociale. In assenza dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, di adeguati finanziamenti, di investimenti consolidati nei servizi pubblici per l'impiego, ogni condizionalità ai percettori di ammortizzatori sociali rischia di essere vanificata dall'assenza di una rete di supporto che ha reso tale diritto più che obbligo per il lavoratore inesigibile. ARTICOLO 1 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) 1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro: 1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa; 2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili; 3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà; 4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione; 5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici; 6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo; 7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di 3

4 solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Commento L'attuale sistema di ammortizzatori sociali presenta diversi limiti, più sul versante della esclusione che su quello della cosiddetta dualità. Infatti, non abbiamo un sistema con caratteristiche omogenee e che presenti al suo interno carattere di universalità per i diversi settori merceologici, per classi dimensionali, per tipologie contrattuali. Il recente intervento legislativo effettuato con la Legge n. 92/2012 non solo non ha affrontato il problema, allargando solo ad alcune fattispecie il perimetro della Cassa Integrazione Guadagni, ma ha reso strutturalmente non omogeneo il sistema introducendo lo schema dei fondi di natura pattizia quale elemento di possibile allargamento delle tutele in costanza di rapporto di lavoro. Nello specifico il cosiddetto fondo residuale, che interviene per i settori dove non si sono raggiunte le intese per l'avvio dei fondi bilaterali, esclude la classe dimensionale fino a 15 dipendenti e presenta un'aliquota di finanziamento potenzialmente non sufficiente a garantire le prestazioni (0.50%). Ad oggi con i decreti emanati le aziende saranno obbligate a versare il maturato da gennaio 2014 e non si è ancora costituiti il comitato di gestione per ritardi attribuibili al Ministero del Lavoro. Si evidenzia che laddove sono state raggiunte intese per l'avvio dei fondi bilaterali per il sostegno al reddito, anche attraverso la modifica di fondi preesistenti, le aliquote di contribuzione (0,2%-0,3%) sono inferiori di quanto previsto per il fondo residuale (0,5%). Premesse queste considerazioni i principi descrittivi dell'intervento che si intende realizzare con il disegno di legge delega non sembrano cogliere la esigenza di assicurare la costruzione di un sistema di coperture in costanza di rapporto di lavoro universale, come necessiterebbe. Per assicurare tutele uniformi ma legate alla storia contributiva dei lavoratori occorre capire ambiti minimi e massimi delle prestazioni (quantità e durata) e i requisiti di accesso alle stesse, inoltre tale principio lo si collega alle sole prestazioni per la disoccupazione involontaria. Con l'esplicito riferimento ai fondi di solidarietà (articolo 3 legge 92/2012) si intenderebbe confermare la previsione di attuale articolazione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro che non presenta caratteristiche uniformi e in alcuni casi presenta limiti nella possibilità di erogazione delle prestazioni. L obiettivo della estensione del sistema della Cassa Integrazione non sembra trovare quindi riscontro nelle formulazioni, laddove invece si introduce la esigenza di ridurre gli oneri non salariali del lavoro che con tutta evidenza è un riferimento agli obblighi di natura contributiva per il finanziamento dei sistemi di sostegno al reddito. Al punto 2 lettera a): 1) Sulla revisione dei criteri di concessione e di utilizzo con particolare riferimento alla cessazione aziendale nei casi di procedura concorsuale già si era esercitata la 92 / 2012, poi corretta con il decreto sviluppo (143 / 2012) con la previsione di riconoscimento del trattamento d integrazione salariale nei casi di procedure concorsuali in ragione di 4

5 parametri oggettivi per misurare le prospettive di ripresa occupazionale da definire con decreto ministeriale. Disposizione comunque abrogata, per effetto della 92 / 2012, dal 1 gennaio ) Nel caso dei meccanismi automatici di concessione occorre capire in che termini si vuole intervenire sulle procedure, posto che la sperimentazione di tale previsione con il recente decreto interministeriale di revisione dei criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga sta evidenziando limiti e ritardi e disomogeneità nei diversi contesti territoriali. 3) Nel punto successivo si fa riferimento alla previsione di concessione della cassa solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell orario, la norma va chiarita perché molte delle disponibilità orarie sono già oggi messe in disponibilità al concorso degli ammortizzatori (ferie) e sono escluse solo quelle che attengono diritti indisponibili a meno della loro volontarietà (part-time). Se la previsione è sottesa ad estendere il ricorso in via prioritaria ai contratti di solidarietà il testo va riformulato chiarendo l'ambiguità. 4) Legare i limiti di durata del trattamento d'integrazione salariale ai singoli lavoratori comporta il pericolo di disarticolare, in termini non omogenei, la gestione dello strumento in ambito aziendale. Laddove interviene una sospensione questa fa riferimento a filiere, reparti e intere aziende: è evidente la necessità di avere una anzianità aziendale minima ma la durata deve avere per tutti i lavoratori entità omogenea. 5) Condivisibile la esigenza di una maggiore compartecipazione ai costi, oggi esclusa per tutti i settori che utilizzano lo strumento degli ammortizzatori sociali in deroga. 6) La riduzione degli oneri contributivi ordinari può avvenire, non nel breve-periodo in ragione della estensione dello strumento a tutti i settori ed andrebbe compensata con un fondo dedicato onde evitare penalizzazioni per le carriere contributive dei lavoratori. E vero che si avrebbe un incremento delle aziende che ricorrerebbero alla cassa a fronte però di un allargamento della contribuzione. Quanto previsto nel disegno di legge delega appare invece una contrazione della contribuzione ordinaria, il riferimento precedente alla riduzione degli oneri salariali è coerente, a fronte di un incremento della contribuzione in funzione dell effettivo utilizzo. Il rischio è la rottura di un punto di equilibrio e un disincentivo per le aziende nel ricorso agli strumenti difensivi. 8)Se da un lato occorre incentivare l'utilizzo dei contratti di solidarietà dall'altro tali strumenti, per il cosiddetto tipo B per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIG, necessitano di continuità nel finanziamento. Già dal febbraio del corrente anno, in ragione dell'esiguità del finanziamento previsto nella legge di stabilità, le istanze sono ammesse con riserva dal Ministero del Lavoro per l'esaurimento dei fondi. Ė positivo aver rialimentato il fondo per la decontribuzione a favore dei datori di lavoro. In luogo della esigenza di un allargamento del perimetro delle tutele in costanza di rapporto di lavoro da realizzarsi anche attraverso una razionalizzazione e omogenizzazione del sistema in essere, o dei sistemi, si rischia -tra l'altro nella congiuntura di una crisi che produce effetti diretti sulle dinamiche occupazionali- di contrarre gli strumenti a disposizione delle aziende e dei lavoratori per intervenire a difesa dell'occupazione. Se applicata la rimodulazione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro si avrà di fatto una crescita della disoccupazione per aumento delle cessazioni dei 5

6 rapporti di lavoro. b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria: 1) rimodulazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; 3) universalizzazione del campo di applicazione dell'aspi, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'aspi, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti; 6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale; c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo percorsi personalizzati, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche; d) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c). Commento Al punto 2) lettera b): Per le tutele in caso di disoccupazione involontaria risponde a una effettiva esigenza la rimodulazione tra ASPI e mini-aspi, come l incremento della durata in funzione della storia contributiva. Nella universalizzazione del campo di applicazione dell'aspi sono citate solo le 6

7 Collaborazioni Coordinate e Continuative con alcune esclusioni, non si fa alcun riferimento alle altre tipologie contrattuali iscritte alla Gestione Separata dell'inps e alle Partite Iva anch'esse iscritte a tale gestione previdenziale, inoltre tale misura sarebbe finanziata in parte dalla vigente una tantum e con stanziamenti esigui non siamo in presenza di una generalizzazione del sostegno in caso di disoccupazione involontaria ma ci saranno molti lavoratori che ne verranno esclusi. L'introduzione dell'aspi, che assorbe progressivamente la mobilità ordinaria, se da un lato ha generalizzato al lavoro subordinato le tutele da disoccupazione involontaria dall'altro nella sua applicazione ha evidenziato alcuni limiti che occorre superare anche attraverso l'intervento con lo strumento legislativo in oggetto. Il requisito combinato tra biennio assicurativo (24 mesi) e versamenti contributivi (52 settimane) riduce concretamente le possibilità di accesso, determinando una esclusione. I Il trattamento ridotto, mini-aspi, ha anch'esso un requisito eccessivamente selettivo, le 13 settimane di contribuzione, che penalizza il lavoro discontinuo. Occorrerebbe unificare in un unico ambito, le 78 giornate lavorative, il requisito per l'accesso alla prestazione commisurandone la durata all'anzianità contributiva entro un minimo e un massimo, quest'ultimo da incrementare rispetto all'attuale previsione. Rivedere il decalage e diluendo la tempistica del progressivo superamento della indennità di mobilità ordinaria, anche ipotizzando un possibile utilizzo dell'istituto (estensione periodi) collegati all'accesso alla prestazione pensionistica. Nello specifico: 5) Nel prevedere la possibilità di avere accesso ad una ulteriore prestazione, al termine del periodo di ASPI, a favore dei soggetti con ISEE ridotto s introduce il concetto del reddito di ultima istanza: la valutazione possibile è in relazione, chiaramente, alla durata dei periodi di ASPI, ai limiti reddituali, alla durata della ulteriore prestazione, non sarebbe in nessun caso condivisibile la previsione dell'assenza di contribuzione figurativa che inciderebbe su soggetti economicamente esposti al rischio sociale indebolendoli anche dal punto di vista previdenziale. Tra l'altro il finanziamento di tale prestazione si realizzerebbe attraverso una rimodulazione delle risorse interne al sistema, come l'estensione alle collaborazioni del trattamento per disoccupazione involontaria. Da evidenziare che la definizione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa produce, anch'essa, una riduzione del saldo netto da finanziare. 6) Lettera a) il percorso di attivazione per i beneficiari di ammortizzatori sociali (la disoccupazione è uno status differente dalla integrazione salariale) è da collegare alla necessità di un intervento sul capitolo sulle politiche attive. Lascia perplessi la formulazione attività a beneficio delle comunità locali che configurerebbe prestazioni di lavoro sostitutive di lavoro pubblico. Ne consegue una valutazione non positiva nel complesso degli interventi annunciati nell'articolato. 3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche 7

8 sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome; c) istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'agenzia; e) attribuzione all'agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente; g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro; h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni; 8

9 i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'agenzia medesima; m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale; r) previsione di meccanismi di raccordo tra l'agenzia e l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale; s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità; t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale; u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro; v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di 9

10 strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica; z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi; aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro; bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti. Commento Quanto previsto dal punto 4 lettera c) rappresenta un intervento complesso per diversi ordini di motivi. Il primo dei quali è certamente lo stato di non omogeneità, frammentazione e carenze che investe oggi il sistema dei servizi per il lavoro specie se si osserva la dimensione complessiva degli organici e il relativo finanziamento del capitolo delle politiche attive per il lavoro. Per questa ragione occorre che, attraverso gli strumenti propri, ci si doti di un piano straordinario per i servizi per l'impiego che nella relazione tra i diversi livelli istituzionali -anche in relazione ai percorsi di riforma in essere e a quelli annunciati- ricostruisca il filo delle competenze interistituzionali nell'ottica di realizzare compiutamente un presidio essenziale e necessario sul capitolo del lavoro. e) La dicitura di competenze gestionali, attribuite dal disegno di delega all'agenzia nazionale, lascia intravedere un modello federale in cui allo Stato vengono affidati compiti di effettiva gestione che a legislazione invariata non possono essere relative ai servizi per l'impiego ma al solo campo dell'aspi. Tale formulazione va chiarita e specificata. h) L'altro principale elemento di complessità è il livello di soggetti coinvolti dal disegno di legge delega: è evidente la necessità, infatti, di alcune specificazioni non soltanto sul versante della individuazione delle "amministrazioni vigilanti" ma proprio sulla specifica di alcune formulazioni attinenti soprattutto alle competenze in capo alla nuova Agenzia per l'occupazione e alla relazione con le competenze in capo ad altri soggetti sia di dimensione nazionale che locale. Il perno entro il quale far poggiare il perimetro degli interventi occorre che ruoti nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale: tale previsione, è evidente, che non va intesa come prestazione "minima" ma come elemento di omogeneità della prestazione sul territorio e anche quale 10

11 confine delle competenze tra livello centrale - al quale spetta il compito di definire e assicurare - e livelli territoriali. E' altrettanto evidente però che un intervento, che appare di così ampia portata, necessità di specifiche azioni di rafforzamento non certo coerenti con la previsione di una invarianza complessiva di spesa che esclude quindi alla radice qualsiasi ipotesi di rafforzamento del presidio. Nello specifico nella previsione di costituzione di Agenzia per l'occupazione occorre che un maggior dettaglio sul perimetro dei soggetti coinvolti in ambito centrale e in ambito locale, per la relazione tra tali soggetti e le competenze in essere e per una valutazione di prospettiva. L'articolato del disegno di legge fa riferimento all'attribuzione di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASPI da realizzarsi attraverso un intervento che riguarderebbe gli ambiti del Ministero, compresi enti e uffici, delle Regioni e delle Province. Interventi che dovrebbero coniugarsi con il mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro. Il punto quindi di necessaria specificazione, da dettagliarsi nel percorso parlamentare del disegno di legge delega e della sua approvazione, è quale modello si realizza con la istituzione di una agenzia nazionale: un punto di raccordo tra i diversi soggetti che esercitano competenze sul lavoro, favorendo integrazione e dialogo tra essi, oppure un processo di progressivo accorpamento in ambito centrale, anche oltre le competenze dirette e indirette del preposto Ministero, che interverrebbe anche nella dimensione territoriale in particolare per quanto attiene gli aspetti di natura gestionale. Occorre inoltre chiarire il punto relativo alla gestione dell'aspi, se per essa s'intende la gestione della erogazione della prestazione oppure il percorso di attivazione del soggetto fruitore. Valutazione delle politiche e dei servizi, integrazione delle banche dati sulle gestione del mercato del lavoro e delle prestazioni erogate, semplificazione amministrativa: sono obiettivi condivisibili e necessari, da realizzarsi attraverso la semplificazione dello schema di competenze ma anche attraverso il dialogo funzionale tra i diversi soggetti che operano in materia di politiche per il lavoro. o) assegna una funzione di delega ampia al Governo sul tema del riordino della bilateralità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità, prossimità. Si rileva come, proprio se riferito al collocamento e alle politiche attive, ciò debba prevedere che la bilateralità non possa mai sostituire funzioni pubbliche ma concorrere ad ampliare l'offerta con un sistema di controlli efficaci su appropriatezza, qualità, standards, efficienza e risultato atteso. p) q) l'estensione del modello dotale a risultato con il vincolo di destinare ad esso i fondi regionali dedicati all'occupabilità ancorché illegittimo in un provvedimento quale la Delega e a legislazione invariata, se non ha elementi perequativi rischia di creare disparità regionali, posto che la prevalenza di queste risorse provengono da FSE e cofinanziamenti regionali. È inoltre evidente che da una definizione dello schema e soprattutto dei livelli essenziali delle prestazioni che deriva il punto di equilibrio e di valorizzazione della sinergia tra il soggetto pubblico e il privato accreditato. Sugli incentivi più volte si è richiamata la esigenza di una maggiore finalizzazione e 11

12 selettività degli strumenti d incentivazione, alla radice della nostra valutazione sui recenti provvedimenti legislativi. Che questo possa avvenire attraverso una osservazione delle analisi statistiche ci pare improprio, considerata la esigenza di valutazioni negli ambiti di prossimità. Occorre valorizzare la rete di competenze, professionalità del personale dei CPI prevedendo che l'agenzia federale sia l'occasione per potenziare e implementare i servizi pubblici per il lavoro ampliando le loro attuali competenze. A tal fine va risolta in via definitiva la vertenza dei lavoratori precari dei CPI. 5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. 6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo; b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti; d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso; e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei; f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale; g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore; h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere 12

13 esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)). Commento Al punto 6): a) L'esigenza di semplificazione da realizzarsi attraverso la progressiva implementazione dei sistemi informatici e telematici deve comunque avere l'obiettivi di permettere tracciabilità e rintracciabilità di ogni atto e/o documento inerente il rapporto di lavoro, sia negli aspetti puramente gestionali che per quanto attiene obblighi e rapporti con gli istituti previdenziali e assistenziali. Tale tracciabilità e rintracciabilità deve essere nella piena disponibilità del soggetto interessato e di ogni altro soggetto preposto a compiti di controllo e vigilanza. In particolare relativamente all'obbligo delle amministrazioni di trasmissione ad altre amministrazioni le comunicazioni, vedi il caso esplicitato degli infortuni, occorre chiarire in termini inequivocabili l'esenzione di ogni responsabilità in capo al lavoratore o all'azienda per la mancata trasmissione e il non venir meno delle prestazioni connesse. b) Per quanto attiene al punto su eliminazione, semplificazione e norme interpretative su contrasti interpretativi, giurisprudenziali, e amministrativi sarebbe opportuno e necessario, e in tal senso si avanza specifica richiesta, di un maggior approfondimento sugli istituti che determinerebbero tali elementi di conflitto considerato che ogni intervento legislativo dovrebbe contenere le norme di coordinamento e le preventive valutazioni sugli elementi di possibile conflitto con la normativa in essere ai diversi livelli. f) Analogamente andrebbero maggiormente esplicitati i criteri sugli istituti di tipo premiale che tengano conto della natura sostanziale della violazione e favoriscano l immediata eliminazione della condotta illecita. g) L'articolato andrebbe sostituito con la previsione del ripristino della Legge 188/2007 contro le dimissioni in bianco. i) In materia degli adempimenti sul libretto formativo è necessaria una stretta relazione, oltreché con il sistema delle banche dati delle politiche attive e passive, con quanto attinente la realizzazione del sistema dell'apprendimento permanente per la valutazione sulla acquisizione delle competenze comunque acquisite necessariamente riconosciute e certificate. 13

14 l) Bene le norme sul contrasto al sommerso. 7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'unione europea e le convenzioni internazionali: a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti; c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio; d) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera; e) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; f) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; g) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, 14

15 fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative; i) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'inps e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. Commento Al punto 7): a) La Delega si propone di riordinare tutte le forme contrattuali e i rapporti di lavoro in un testo unico semplificato, delegando il Governo con uno o più decreti. Tale obiettivo si considera giusto, ma deve essere finalizzato non alla sola ricognizione delle forme contrattuali esistenti ma alla riduzione delle tipologie contrattuali. Per la CGIL sarebbero sufficienti a soddisfare le esigenze delle imprese e a garantire i diritti dei lavoratori le seguenti tipologie: contratto a tempo indeterminato, contratto a termine con causale, apprendistato, una forma di lavoro stagionale, la somministrazione, una forma di lavoro autonomo e professionale disciplinato. b) La promozione del contratto a tempo indeterminato è oggettivamente condizionato dall intervenuta Legge 78/14, che andrebbe abolita. c) Per il nuovo contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato occorrerebbe specificare quali sono e che regimi hanno le tutele crescenti e cosa indica il riferimento all'anzianità di servizio. Per la CGIL tale ipotesi è percorribile se c'è di converso la riduzione delle altre tipologie contrattuali e se il nuovo contratto non è l'ennesima forma che si aggiunge all'esistente. Il mancato riferimento alla riduzione e contrasto alla proliferazione di forme contrattuali e la vigenza dei contratti a termine senza causale falsano l'azione di incentivare un contratto a tempo indeterminato. d) Perché inserire il tema della revisione della disciplina delle mansioni in una Legge Delega? Inoltre appare non condivisibile l'assegnazione di una funzione meramente derogatoria alla contrattazione. e) Il mancato riferimento agli accordi sindacali va corretto imprescindibilmente per rendere effettiva la tutela dei lavoratori nell'utilizzo del controllo a distanza. 15

16 f) La sperimentazione del compenso minimo per il lavoro subordinato e Co.co.co. nei settori non regolati da CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale non si comprende a quali settori faccia riferimento. Si ribadisce che il punto fermo rimane la salvaguardia del potere d'acquisto dei salari da realizzarsi con i contratti nazionali di lavoro e la possibilità di includere nella tutele contrattuali e nell'esercizio dei diritti quei lavoratori che sono di fatto oggi esclusi come i lavoratori che appartengono all'area della precarietà e del lavoro non tutelato dall'applicazione dei minimi contrattuali. Con questa strategia il sindacato italiano intende riaffermare il proprio ruolo contrattuale anche nella definizione dei minimi salariali che quindi a nostro avviso non deve essere delegata alla legge ma all'autonomia delle parti e alla libera pattuizione. Il ruolo della contrattazione nazionale deve essere inoltre accompagnato dal 2 livello di contrattazione che nel nostro paese si svolge nei luoghi di lavoro e nei territori. A questi livelli decentrati della contrattazione deve essere affidato il compito di rispondere in modo più specifico alle esigenze di competitività delle imprese e alle esigenze di tutela della condizione di lavoro delle persone. Per questa via è quindi possibile agire in modo condiviso tra le parti per fare leva sulla crescita della produttività e per riconoscere ai lavoratori i benefici salariali derivanti dai risultati ottenuti. Anche in questo caso è necessario che la contrattazione di 2 livello includa quei lavoratori che oggi sono esclusi dalle tutele, la cui prestazione è figlia dei processi di terziarizzazione, di scomposizione dei cicli produttivi, di appalti, che le imprese hanno messo in campo per abbattere il costo del lavoro peggiorando i diritti e il salario delle persone. In questo quadro, va perseguito l'obiettivo di una legislazione di sostegno agli accordi interconfederali unitari che disciplini il rapporto tra i diversi livelli dei contratti collettivi. Va perseguito inoltre l'obiettivo di una legislazione di sostegno agli accordi interconfederali unitari che, realizzando finalmente la compiuta attuazione di quanto previsto dall'art. 39 della Costituzione, assicuri validità erga omnes ai contratti collettivi stipulati in ottemperanza alle procedure da essi previsti. Altro sarebbe, come auspica la CGIL, introdurre il principio dell'equo compenso assumendo come riferimento minimo i minimi dei ccnl di settore, al di sotto del quale non si possa retribuire una prestazione di lavoro resa in forma di lavoro autonomo o non tutelato dall'applicazione dei minimi contrattuali. g) Si evidenzia inoltre il giudizio negativo, sulla possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio estendendolo a tutti i settori produttivi, poiché il mancato riferimento alle soglie di reddito massime utilizzabili dall'impresa per singolo lavoratore e la cancellazione del riferimento orario al valore nominale del voucher, rendono questo istituto scarsamente tutelante per il lavoratore, direttamente concorrente con le forme di lavoro subordinato e l'ipotesi di arrivare a definire un sistema di piena tracciabilità dei buoni lavoro non appare sufficiente al limitare l'abuso di questo istituto. Per la CGIL il lavoro accessorio andrebbe superato attraverso la riformulazione delle tipologie contrattuali esistenti. i) Seppur condivisibile tale obiettivo ad oggi non si configura come praticabile se non rafforzando l'attuale norma sul coordinamento degli istituti esistenti in ragione dell'assenza di risorse che consentano l'unificazione delle banche dati, interoperabilità, multidisciplinarietà degli interventi che hanno bisogno di dotazioni strumentali e piani di formazione e professionalizzazione adeguati, oltre che di armonizzazione ed adeguamento normativo. In generale non c'è un intervento di riduzione della precarietà e si colpiscono diritti dei lavoratori attraverso l'assegnazione meramente derogatoria alla contrattazione tale 16

17 impianto va modificato radicalmente. 8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; f) integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi; g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese; h) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 17

18 amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Commento Nel merito al punto 9: a) La ricognizione delle categorie di lavoratrici che fruiscono dell'indennità di meternità per estenderla in senso universale tocca il tema dell'armonizzazione delle modalità di contribuzione differente per tipologie contrattuali che già oggi a fronte dell'accesso alla prestazione non garantisce a tutti di fruire di eguali trattamenti. b) Appare auspicabile e da estendere. c) La sperimentazione del tax credit andrà valutata quando saranno rese note modalità di sperimentazione, ciò che non appare condivisibile sia la previsione di armonizzazione con il regime di detrazione per il coniuge a carico che andrebbe mantenuto tale dando alla lavoratrice la libertà di scelta. I punti d), f), g) trattano materie già presenti nella normativa vigente e prevista da accordi collettivi. Il punto da chiarire è l'entità delle risorse disponibili al raggiungimento di ogni singolo obiettivo. e) Non si capisce la ragione per la quale in caso di malattia grave di un minore il diritto all'accudimento può essere esercitato scaricando sulla buona volontà dei lavoratori di cedere riposi compensativi per compensare un problema che va risolto nell'ambito della revisione della disciplina dei congedi in caso di malattie gravi di congiunti. h) Tale previsione è fortemente condizionata dall'esplicitazione che l'estensione ai settori pubblici potrà avvenire solo senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Positiva l'affermazione di riordino delle misure volte alla conciliazione per la genitorialità, ma con la condizionalità derivante dalla indisponibilità di risorse ad esso dedicate, appare evidente che con tali limitazioni siamo ben lontani da un'estensione universale del diritto alla genitorialità e alla revisione estensiva dei congedi. Per la CGIL il diritto alla maternità in primo luogo è un diritto universale che andrebbe tutelato e riconosciuto a prescindere dalla tipologia contrattuale e dalla condizione occupazionale. 12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 18

19 Commento Si rileva che rispetto al testo originario della Delega è stato introdotto il riferimento al finanziamento delle misure previste dai provvedimenti collegati alla Legge di stabilità. Tale previsione sebbene colmi la necessità di individuare una sede certa in cui definire sui singoli capitoli quali risorse allocare non modifica nella sostanza l'articolato del testo che ribadisce in ogni suo punto l'attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che addirittura sul capitolo degli ammortizzatori sociali finanzia una parcellizzata estensione dell'aspi limitatamente ai Co.co.co. e il finanziamento dei contratti di solidarietà espansivi tramite la riduzione delle coperture della cassa integrazione ordinaria e straordinaria assumendo il principio che gli interventi di allargamento delle tutele sono finanziati tagliando risorse ad altri capitoli del lavoro. Non c'è previsione di un finanziamento adeguato delle politiche attive e dei servizi per l'impiego né tanto meno per la maternità. Questo elemento pregiudica la reale capacità di estensione delle tutele che verrebbe posta alla base dell'intervento proposto dal legislatore. 19

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