Breve quadro delle politiche di natura giudiziaria in favore dei minori vittime di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale

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1 Breve quadro delle politiche di natura giudiziaria in favore dei minori vittime di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale L azione dello Stato, delle Regioni e dei Servizi preposti alla tutela dei minori si fonda su un insieme di norme e di principi ispiratori e organizzatori, a partire dagli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione, che sanciscono il diritto del bambino a sviluppare tutte le sue potenzialità e il dovere delle Istituzioni a rimuovere qualsiasi ostacolo possa impedire tale pienezza di crescita mediante la predisposizione di programmi promozionali e l attivazione di idonei interventi di tutela e prestazioni socio-sanitarie adeguate. Art.2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo Art.31, 2 co.: la Repubblica protegge la maternità, l infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo Art. 32, 1 co.: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo ed interesse della collettività La Legge 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori, sancisce l obbligo per «i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, di riferire al più presto al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio» (art. 9, comma 1). L art. 331 del Codice di Procedura Penale precisa: «I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto». L art. 572 c.p. - Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, recita: «Chiunque ( ) maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l esercizio di una professione o di un arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ( )». L art. 571 c.p. - Abuso dei mezzi di correzione, stabilisce che: «chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ra-

2 gione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l esercizio di una professione o di un arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi ( )». L art. 403 c.c. - Intervento della pubblica autorità a favore dei minori, precisa: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all educazione di lui, la Pubblica Autorità, a mezzo degli organi di protezione dell infanzia, lo colloca in luogo sicuro fino a quando si possa provvedere, in modo definitivo, alla sua protezione». Il contesto in cui si situano l azione dello Stato, dell Amministrazione regionale e dei Servizi preposti alla tutela dei minori non può prescindere, anche nello specifico settore dell abuso sessuale a danno dei minori, dai fondamentali principi sanciti pure da norme di carattere internazionale. In questa prospettiva, strumento normativo fondamentale che ispira l azione delle istituzioni è la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, ratificata dall Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che intende per bambino ogni essere umano avente un età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile (art.1). L art. 19, dopo aver premesso che per violenza deve intendersi ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, fa obbligo agli Stati contraenti di adottare «ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all uno o all altro, o ad entrambi i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che è investita del suo affidamento». L art. 39 recita che per il bambino vittima di una forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti, gli Stati sono tenuti ad adottare «ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo». Gli articoli 19 e 39 sottolineano l importanza di attivare interventi polisettoriali per tutelare efficace- mente il minore, poiché il maltrattamento, lo sfruttamento e l abuso sessuale sono fenomeni complessi che richiedono un approccio multidisciplinare da parte di ogni operatore e settore operante nelle cinque funzioni fondamentali di tutela: la prevenzione, la rilevazione, la diagnosi, la protezione, la cura/trattamento degli effetti a breve e lungo termine del trauma. Oltre alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che sancisce compiutamente i diritti dei minori e le responsabilità delle istituzioni nel garantirli e dare loro effettività, altri significativi atti, adottati a livello europeo ed internazionale, sono stati elaborati nel settore della violenza sessuale e dello sfruttamento dei minori la Raccomandazione del Consiglio d Europa n. 91/11, adottata il 9 settembre 1991, e la Dichiarazione di intenti e il Programma Operativo, adottati dalla Conferenza mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, tenutasi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto In questi documenti si trovano ripresi e sottolineati i principi fondamentali che possono costituire il punto di partenza per definire strategie, azioni e strumenti che si traducano in efficaci forme di prevenzione, tutela e trattamento dei minori cui i diritti siano negati o messi in pericolo: sensibilizzazione e formazione degli operatori e dell opinione pubblica; raccolta di appropriate informazioni statistiche sull andamento dei fenomeni;

3 cooperazione tra tutti gli organismi pubblici e privati che trattano casi di abuso sessuale; garanzia del pieno accesso dei bambini all assistenza dei servizi di sostegno (Ciampa, 2004). Le direttrici lungo le quali si sono sviluppate le politiche italiane in materia di maltrattamento e abuso all infanzia sul piano giudiziario trovano la loro fonte nei sottoriportati provvedimenti legislativi. Legge 15 febbraio 1996, n Norme contro la violenza sessuale Legge 3 agosto 1998, n Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù Legge 28 marzo 2001, n Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civili Legge 4 aprile 2001, n Misure contro la violenza nelle relazioni familiari Legge 11 agosto 2003, n Misure contro la tratta di persone Legge 6 febbraio 2006, n Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet La Legge 15 febbraio 1996, n Norme contro la violenza sessuale, iscrive il reato sessuale tra quelli contro la persona e non più contro la moralità pubblica; disciplina il reato stesso fornendo maggiori strumenti di tutela per i minori e le donne; pone grande attenzione all integrazione tra il piano della giustizia e quello della cura e dell accoglimento dei bisogni di ascolto e protezione del minore; introduce la possibilità dell assistenza affettiva e psicolo- gica del minore in ogni stato e grado del procedimento; introduce la possibilità di procedere all assunzione della testimonianza del minore con incidente probatorio e audizioni protette. Nella prospettiva della cooperazione tra sistemi di protezione, la legge n. 66/1996, oltre a rendere più ampie le ipotesi di reato, introduce specifiche innovazioni in ordine al coordinamento tra le Autorità Giudiziarie e i Servizi di assistenza a favore del bambino vittima. La legge prevede espressamente che, quando si procede per delitti commessi in danno di minorenni, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario penale deve darne notizia al Tribunale per i minorenni. Si evidenzia quindi la necessità di un raccordo tra l autorità incaricata di individuare e punire l autore adulto del reato e l autorità competente ad assumere iniziative di sostegno e assistenza per bambini e bambine in difficoltà. La legge n. 66/1996 prevede, inoltre, che alla vittima minorenne sia assicurata l assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento attraverso la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall autorità giudiziaria che procede.

4 Attribuisce dignità infine alla rete di collaborazione interistituzionale e multiprofessionale formata da: 1. Tribunale ordinario penale; 2. Tribunale per i minorenni; 3. Servizi sociali; 4. Servizi sanitari; 5. Servizi sociali dell amministrazione della giustizia minorile. La Legge 3 agosto 1998, n Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, stabilisce che il Tribunale per i Minorenni deve adottare i provvedimenti, anche di carattere psicologico, utili all assistenza, al recupero e al reinserimento del minore (art. 2). Si può dire che la legge n. 66/1996 e la legge 269/98, contestualmente all attivazione di sezioni specializzate nelle Questure (gli Uffici Minori, istituiti presso le Divisioni anticrimine delle questure), abbianno innescato una specifica domanda di Servizi specializzati per la protezione, l ascolto e la valutazione del minore nel contesto degli iter giudiziari penale e civile. La Legge 28 marzo 2001, n Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, garantisce e rafforza il diritto primario del minore a vivere, a crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Inoltre individua i presupposti per l attuazione di tale diritto alla famiglia nella crescita, nella condizione della vita e nell educazione del minore nell ambito prioritario della famiglia di origine, senza limitazioni o ostacoli, riconoscendolo anche a quei minori che vivono in famiglie che versano in condizioni di indigenza e di temporanea difficoltà. La Legge 4 aprile 2001, n Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, stabilisce che il Giudice possa disporre l intervento dei Servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare in caso di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti, e perfino l allontanamento dalla residenza familiare del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore. Predispone una doppia tipologia di misure simmetriche nel settore civile e penale, costituite rispettivamente dagli ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342-bis, 342-ter c.c.) e dalla misura cautelare dell allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.). Gli ordini di protezione e la misura cautelare dell allontanamento dalla casa familiare rispondono a molteplici finalità di intervento nel tentativo di colmare le lacune delle tradizionali forme di tutela con lo scopo primario di fornire una protezione rapida e tempestiva. La Legge 11 agosto 2003, n Misure contro la tratta di persone, amplia il contenuto delle fattispecie di reato connesse al traffico di persone e alla riduzione in schiavitù, attività che sono strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle nuove mafie ; inasprisce le pene e rende perseguibili anche i soggetti giuridici; arricchisce l attuale normativa con esplicite previsioni in ordine alle misure di reintegro, recupero e reinserimento sociale delle vittime. La Legge 6 febbraio 2006, n Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, eleva da 14 a 18 anni l età della persona offesa e rende tutti i reati sessuali procedibili d ufficio. DEFINIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO Qualsiasi fatto di abuso configurato quale reato perseguibile d ufficio di cui si ha conoscenza sia direttamente dalla vittima sia da terzi sia attraverso documenti o altre fonti di prova. La notizia di reato è comunque per sua natura specifica, o sufficientemente specifica, non può avere come oggetto in modo del tutto vago una serie indeterminata di persone o fatti.

5 SU CHI GRAVA L OBBLIGO DI INOLTRO - Pubblici Ufficiali - Esercenti un pubblico servizio (medici, operatori soc., educatori, pediatri, insegnanti, ecc.) A CHI VA INOLTRATA - AL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO quando il presunto indagato è maggiorenne - AL P.M. PRESSO TRIBUNALE MINORENNI quando il presunto indagato è minorenne - AL P.M. PRESSO TRIBUNALE MINORENNI sempre per gli interventi civili di protezione La Procura può essere informata direttamente o a mezzo di denuncia agli organi di Polizia (Ufficio Minori della Questura, i Commissariati di P.S., le stazioni dei Carabinieri) CONTENUTO DELLA DENUCIA Sempre Deve riportare quanto osservato e/o ascoltato fornendo indicazioni utilizzabili da chi deve prendere iniziative (sintetica esposizione del fatto) Deve fornire riferimenti temporali e nominativi, quando possibile Non deve contenere ipotesi e/o accuse di alcun tipo Non deve contenere valutazione sull attendibilità del fatto Eventuali Notizie sociali sulla famiglia Descrizione della personalità del minore e dei familiari Indicazioni dell intervento socio assistenziale attuato o da attuare a protezione del minore La ricezione della notizia di reato o la sua constatazione non può prescindere da attività di valutazione (es. attività del medico che poi compila il referto) o di ascolto e registrazione di dichiarazioni o narrazioni (es. insegnante che riceve il racconto).

6 TUTTAVIA Qualora si profili la vera e propria notizia di reato, ogni attività ulteriore di accertamento è preclusa a tutti gli organi che non siano il P.M. o la Polizia Giudiziaria da lui delegata. Qualsiasi attività di consulenza, ginecologa, psichiatrica o di altro tipo, dopo il profilarsi della notizia di reato, deve essere disposta dal P.M. ai sensi dell art. 359 e 360 cpp. Nessun altro soggetto deve essere informato se non le autorità competenti. REATI PERSEGUIBILI D UFFICIO - Art. 572 c.p.: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO I FANCIULLI se sono atti reiterati nel tempo e abituali - Art. 582 c.p.: LESIONE PERSONALE con prognosi superiori a 20 giorni, se inferiore, qualora derivi una malattia che metta in pericolo di vita - Art.571 c.p.: ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE E DISCIPLINA, se ne deriva pericolo di malattia nel corpo e nella mente - Art. 575 c.p.: OMICIDIO (anche omicidio tentato o la morte come conseguenza di lesioni o maltrattamenti). - Art.696 bis c.p. : reati sessuali INCURIA: Se il quadro clinico della carenza di cure è l espressione di un atteggiamento intenzionalmente lesivo, si ricade nelle ipotesi del reato di maltrattamenti o del reato di lesioni personali.

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