La bonifica dei siti contaminati dopo il T.U.A.
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1 Rimini, 6 novembre 2008 La bonifica dei siti contaminati dopo il T.U.A. s.maglia@studiomaglia.it
2 L. 15 dicembre 2004, n. 308 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione. (GU n. 302 del Suppl. Ordinario n.187) Scaduta il 28/4/08! 2
3 Il 2 Decreto correttivo Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina, in terza e ultima lettura come prescrive la legge, lo schema di decreto legislativo correttivo al Codice ambientale (dl 152/2006). Con questo decreto saranno sanate 6 infrazioni comunitarie, già aperte nei confronti del nostro paese, e 2 condanne della Corte di Giustizia. Per questo il nostro impegno è quello di intervenire sul tema delle terre e rocce da scavo nel prossimo decreto salva infrazioni. Potremo così sanare anche la più recente condanna che l Italia ha ricevuto proprio nei giorni scorsi. Insieme, stiamo lavorando per i nuovi decreti correttivi che riguardano acqua, bonifiche, aria e danno ambientale. entro il 28/4/08 3
4 Nuova legge delega 4 1 agosto 2008 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato lo schema del disegno di legge recante Delega al Governo per il riordino, il coordinamento, la correzione e l integrazione della legislazione in materia ambientale. Autunno 2011???
5 Nuova legge delega: principi e criteri direttivi generali promozione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati con introduzione di differenti regimi a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi o abbandonati dal proprietario; semplificazione della conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza 5
6 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (GU n. 88 del 14 aprile 2006 SO n. 96) In vigore dal 29 aprile
7 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152: LE MODIFICHE D.L.vo 3/4/06, n. 152 (SO alla GU 14/4/06) 2/5/06: 17 decreti attuativi 26/6/06 in GU: Comunicato blocco del decreti attuativi 12/7/06: L 228 DL Milleproroghe : Parte II al (art. 52) 3/10/06: DL n. 262 (conv. L. 286 del ) (art. 156) D. L.vo 8/11/06, n. 284 (artt. 159, 160, 170, 207, 224) L. 296/06 (Finanziaria 2007) (art. 229,c. 6 e criteri di assimilazione) 28/12/06: D.L. n. 300,art. 5 (Milleproroghe) -> Parte II al (art. 52, 224, 235, 236) DPR , n. 90 (artt 6, 48, 49) 1/8/07: Entrata in vigore della II Parte (Via-Vas-Ippc) 13/9/07: CDM->approv. in I lett II D. Lvo. di modifica D. Lvo , n. 205 (parte quinta: artt. 291 ss) 31/12/07: DL 248 (conv. nella L. 3/08) (milleproroghe) (art. 281) D. Lvo. 16/1/08, n. 4: II decreto correttivo Circ. Min Amb 13/2/08 DL antinfrazioni 8/4/08, n. 59 (conv. L. 101/08) (art 77) DM (Centri di raccolta) DL , n. 90 (conv. L. 123/08) (Napoli) (art 191) D. Lvo , n. 117 (all. 5 alla parte VI) DM , n. 131 (art. 75 c. 4) Delib. ALBO (Centri raccolta) Nuova Dir. CE rifiuti? 7 Nuova legge delega?
8 D. Lgs 152/2006: Parte Quarta NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI 8
9 Il T.U. europeo rifiuti Ambito di applicazione Esclusioni Definizioni Elenco rifiuti Responsabilità Gerarchia Gestione Autorizzazioni Piani e programmi Partecipazione del pubblico Ispezioni e registri Applicazione e sanzioni Approvato dal Parlamento CE il 17/6/08 E dal Consiglio CE il 20/10/08!!! 9
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11 Il T.U. europeo rifiuti Art. 2:Sono esclusi dall ambito di applicazione della presente direttiva: b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato; 11
12 Bonifica di siti contaminati Titolo V: artt ,
13 Bonifica: novità Regime di tutela e di responsabilità Determinazione del livello di qualità del sito: 1) l analisi del rischio sito specifico Determinazione del livello di qualità del sito: 2) il fondo naturale antropico Il procedimento amministrativo Le competenze Garanzie Aspetti tecnici Osservazioni finali 13
14 Articolo 239 Princìpi e campo di applicazione 1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". 2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all ABBANDONO DEI RIFIUTI disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo; b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato. 14
15 Art. 255 Abbandono di rifiuti 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro. Articolo: 256 c.2 (Abbandono di rifiuti) Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3. 15
16 Art. 192: divieto di abbandono L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. É altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
17 Cass. III Pen dell 8/03/2007 In merito al rapporto tra l art. 51 bis del D.L.vo 22/97 e l art. 257 del D.L.vo 152/06 in tema di bonifica dei siti, la disciplina di cui al Titolo V dello stesso decreto non si applica all abbandono di rifiuti. Poiché la struttura del reato contravvenzionale di cui all art. 51 bis del D.L.vo 22/97 è stata riprodotta nella fattispecie prevista dall art. 257 del D.L.vo 152/06, si tratta in entrambe le ipotesi di un reato di evento a condotta libera, solo che l evento è diversamente configurato nelle due fattispecie: a) in quella previgente l evento consiste nell inquinamento definito come superamento dei limiti di accettabilità previsti dal DM 471/99; o nel pericolo concreto e attuale di inquinamento, in qualche modo definibile come avvicinamento a quei limiti di accettabilità; b) nella fattispecie vigente prevista dall art. 257 del D.L.vo 152/06, invece, l evento è esclusivamente di danno, perché consiste solo nell inquinamento (non nel pericolo di inquinamento) ed è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Peraltro, la nuova fattispecie penale, pur avendo la stessa struttura di quella precedente, è meno grave perché riduce l area dell illecito e attenua il trattamento sanzionatorio. 17
18 Art. 252 bis Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale Dal D. Lvo. 4/08 18
19 BONIFICA: Art. 257 c. 1 e 2 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. ********************************************** Art. 51 bis Decreto Ronchi: 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, é punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da a se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da a se l'inquinamento é provocato da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale 19 Responsabilità oggettiva?
20 BONIFICA: Art. 257 c Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 20
21 BONIFICA DEI SITI Art L osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. CONDONO GENERALIZZATO? 21
22 BONIFICHE Art. 242 (Procedure operative ed amministrative) c. 7 Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde 22
23 Terre e rocce da scavo ART. 186 versione originaria 1. Le terre e rocce da scavo,. destinate all effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione 23
24 Art. 186 (Terre e rocce da scavo) versione vigente 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. 24 Art. 183, lett. p
25 Cass. III Pen del 9/04/2008 Il proprietario o il possessore di un area sulla quale altri hanno depositato i propri rifiuti è esente da responsabilità per il semplice fatto di essere proprietario o possessore, sicché è tenuto a bonificare l area solo se a suo carico sia configurabile quanto meno un profilo di colpa. Diversamente, egli non può essere destinatario di un ordinanza di rimessione in pristino o di rimozione ex art. 192 c. 3 D. Lgs. 152/
26 Cass. I Pen del 8/09/2006, Pezzotti ed altro In tema di reati ambientali, il reato di inquinamento previsto dagli artt. 51 bis e 17, comma secondo, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n di natura permanente anche dopo l'entrata in vigore degli artt. 242 e 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che ha abrogato (art. 264, comma primo lett. i) il D.Lgs. n. 22 del non cessa per effetto del sequestro del sito inquinante, preordinato all'eliminazione del danno, ma persiste fino agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, condotte riparatorie - queste - previste anche dal nuovo testo unico (art. 247 D.Lgs. n. 152 del 2006) che, ove poste in essere prima della pronuncia giudiziale, fanno venire meno la punibilità del reato. Conf.: Cass. III Pen del 12/06/2007, Artese ed altri 26
27 Cass. III Pen del 8/06/2007 L art. 242 del D.L.vo 152/06 rinnova gli obblighi di comunicazione e bonifica solo a carico del responsabile, senza più menzionare l inquinamento accidentale, anche se estende gli stessi obblighi a carico di chi individua contaminazioni storiche che possano comportare rischi di aggravamento. 27
28 Tar Lombardia 5289 del 27/06/2007 L art. 17 del D.Lgs. 22/97, la cui impostazione sul punto è stata confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. del D.Lgs. 152/06, impone l esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell inquinamento che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell area interessata. A carico di quest ultimo (proprietario dell area inquinata non responsabile della contaminazione), invero, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l espropriazione del terreno interessato, gravato da onere reale al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite invece da privilegio speciale immobiliare. 28
29 Tar Lombardia (Milano), Sez. IV. 791 del 2/04/2008 L obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull effettivo responsabile dell inquinamento stesso, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l obbligo di effettuazione della bonifica. Nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti, salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno. 29
30 Cass. III Pen del 30/10/ La disciplina contenuta dagli artt. 242 e segg. del D.Lgs. 152/06 ha per oggetto, oltre ai suoli ed al sottosuolo, anche le acque sotterranee e prevede che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell inquinamento debba mettere in atto entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione e dare immediata comunicazione ai sensi dell articolo 304 del medesimo D.Lgs., nonché svolgere una preliminare indagine sui parametri oggetto dell inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione non sia stato superato, debba provvedere al ripristino della zona contaminata dandone notizia al comune ed alla provincia. Qualora accerti l avvenuto superamento delle anzidette concentrazioni anche per un solo parametro deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure adottate e nei successivi trenta giorni deve presentare alle amministrazioni ed alla regione competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all allegato n 2. La segnalazione è quindi dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall art. 257 il quale non punisce solo l omessa bonifica ma anche l omessa segnalazione.
31 Corsi di Formazione Diritto ambientale (Brescia 12-13/11) Terre e rocce di scavo (Roma 11/12) Rifiuti: la corretta classificazione (Milano 17/12) info@tuttoambiente.it 31
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