1. Le liti. SOMMARIO: 1. Le liti - 2. La rappresentanza - 3. La legittimazione ad impugnare
|
|
- Susanna Cipriani
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Volume Condominio ok :26 Pagina CONDOMINIO E PROCESSO SOMMARIO: 1. Le liti - 2. La rappresentanza - 3. La legittimazione ad impugnare - 4. Questioni aperte 1. Le liti Può accadere che in relazione alle parti comuni dello stabile sorgano dei contenziosi che giungano davanti all Autorità Giudiziaria. Quando è il condominio a promuovere l azione legale si parlerà di liti attive. Viceversa quando il condominio dovrà difendersi dalle pretese di terzi parleremo di liti passive. Una precisazione è obbligatoria. In entrambi i casi il soggetto contraddittore del condominio potrebbe anche essere uno dei condomini. Come per le questioni extra-giudiziali, anche nel campo del contenzioso giudiziario esistono ben precise competenze divise tra amministratore e assemblea. Ciò significa che vi saranno dei casi nei quali l amministratore potrà procede d ufficio e altre circostanze in cui dovrà riferire all assemblea per le opportune prese di posizione. Il mancato rispetto delle competenze assembleari può portare alla revoca dell amministratore. Andiamo ora a delineare, nell ambito delle liti attive e passive, quali sono le materie di competenza dell amministratore e quali quelle dell assemblea. L art c.c. recita: Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall assemblea, l amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell amministratore, questi e tenuto a darne senza indugio notizia all assemblea dei condomini. L amministratore che non adempie a quest obbligo può essere revocato (att. 64) ed è tenuto al risarcimento dei danni. Il primo comma delinea il potere dell amministratore di agire in giudizio (c.d. liti attive). Egli, in primis, potrà farlo in tutte quelle circostanze previste nell art c.c. (relativo alle attribuzioni). Per esemplificare: l amministratore sarà competente ad iniziare un azione di danno temuto contro i confinanti (o contro gli stessi condomini) laddove sia necessario farlo a tutela degli interessi comuni o ancora ad iniziare l azione di recupero giudiziale del credito avverso i condomini morosi. La legittimazione ad agire è estesa
2 Volume Condominio ok :26 Pagina 623 CAPITOLO XVIII 623 a quei casi previsti dal regolamento di condominio ed a quelli in cui sia stata l assemblea a dargli mandato. In questo caso i quorum richiesti sono: maggioranza degli intervenuti all assemblea ed almeno 500 millesimi (art. 1136, quarto comma, c.c.). Una volta iniziata l azione, e fatte salve le transazioni o altre cause di estinzione della lite, si dovrà ritenere l amministratore legittimato ad agire in tutti i gradi di giudizio. Ciò per quanto concerne quelle liti in cui il condominio è parte attiva. Per le liti c.d. passive, cioè quelle in cui il condominio è chiamato in causa, l amministratore può essere convenuto per qualunque azione concernente le parti comuni dell edificio. Ci si è posti il problema di individuare il limite della legittimazione passiva, anche in considerazione del fatto che i commi terzo e quarto dell art c.c. prevedono un diverso comportamento in caso di atti esorbitanti le sue attribuzioni. L orientamento maggioritario della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha interpretato estensivamente il dettato normativo affermando che la rappresentanza processuale dell amministratore del condominio dal alto passivo, ai sensi del secondo comma dell art c.c., non incontra limiti quando le domande proposte contro il condominio riguardano le parti comuni dell edificio (così Cass.5203 del 1986, conf. Cass. n del 2005). Alla luce di questo orientamento i commi terzo e quarto vedono notevolmente ridotto il loro campo applicativo. Comunque, è buona norma che ogni qual volta gli venga notificato un atto giudiziario o un provvedimento amministrativo, l amministratore predisponga tutte le più opportune difese ma che allo stesso tempo convochi nel più breve tempo possibile un assemblea al fine di far prendere all assise le decisioni ritenute più opportune. Alla luce di quanto detto se ne deduce, quanto meno fermandosi ad una lettura del dettato normativo, che i poteri dell amministratore in relazione alla legittimazione giudiziaria siano molto più estesi per le liti c.d. passive che per quelle attive. Chiarito ciò, vale la pena concentrare l attenzione su tre tra le tematiche più ricorrenti e delicate: a) il procedimento d ingiunzione contro il condomino moroso; b) il dissenso rispetto alle liti da parte del singolo condomino; c) l impugnazione delle delibere assembleari 2. La rappresentanza L art del codice civile sopra citato disciplina la rappresentanza processuale, strettamente connessa ai poteri dell amministratore ed alla correlata rappresentanza sostanziale, in base alla quale l amministratore può
3 Volume Condominio ok :26 Pagina CONDOMINIO E PROCESSO agire a tutela dell interesse comune del condominio sia contro i terzi, sia contro gli stessi condomini. Per ben comprendere gli estremi dell attribuzione di rappresentanza occorre effettuare una distinzione preliminare tra legittimazione attiva e legittimazione passiva, in relazione alle quali, entro i limiti stabiliti dalla legge, l amministratore ha il potere di agire in giudizio, promuovendo una lite nell interesse del condominio, ovvero ha la capacità di resistere ed essere coinvolto nelle vertenze giudiziarie inerenti il condominio da lui rappresentato. La riferibilità alla categoria generale della rappresentanza e la pacifica attribuzione di tale incombente in capo all amministratore nella veste di organo esecutivo del condominio ha fatto si che il legislatore di riforma mantenesse inalterata la relativa disciplina che trova il principale addentellato normativo nell art c.c. Con specifico riguardo alla legittimazione attiva, e dunque alla facoltà di promuovere liti, la norma di riferimento chiarisce preliminarmente che l amministratore potrà agire in giudizio nei limiti delle attribuzioni elencate nell art c.c. ed in quelli dei poteri conferitigli dal regolamento e dall assemblea. Si tratta, per i primi, di limiti molto ben definiti, tassativi in quanto espressamente previsti dalla legge. Diverso è il discorso per i poteri previsti dall assemblea e dal regolamento in quanto andranno valutati di volta in volta ed in relazione al caso concreto. Ad ogni buon conto, in virtù delle disposizioni contenute nell art. 1138, si può pacificamente ritenere che l art c.c. possa trovare una deroga; se ne deduce che in ogni condominio tutte le attribuzioni contenute in quest ultimo articolo si trasformino d ufficio in rappresentanza processuale attiva dall amministratore. Al di fuori di tale peculiarità, nei limiti delle sue ordinarie attribuzioni, ovvero le materie che l art c.c. attribuisce alle sue competenze, l amministratore potrà promuovere qualsiasi lite senza necessità di apposita autorizzazione assembleare, la quale è invece necessaria allorquando (così come disposto dall art. 1136, 4 comma, c.c.), debba dar corso a liti che riguardano materie esorbitanti dalla previsione dell art c.c. A fini esemplificativi, al di fuori di ogni possibile estensione della legittimazione ad agire ai casi previsti dal regolamento di condominio o a quelli in cui è l assemblea a dargli mandato, l amministratore potrà agire nei confronti dei singoli condomini senza alcuna autorizzazione per eseguire le delibere assembleari, per garantire l osservanza del regolamento condominiale, per disciplinare l uso dei beni e dei servizi comuni, nonché compiere gli atti conservativi. Sarà competente, inoltre, ad avviare un azione di danno temu-
4 Volume Condominio ok :26 Pagina 625 CAPITOLO XVIII 625 to contro i confinanti (o gli stessi condomini), qualora necessaria a tutela degli interessi comuni, ovvero ad iniziare l azione di recupero giudiziale del credito nei confronti dei condomini morosi, nonché a promuovere un giudizio per rimuovere le aperture abusive realizzate sulla facciata dello stabile, senza bisogno di specifica autorizzazione assembleare (Cass. n / 2013). Fatta eccezione per le transazioni o per le altre cause estintive delle liti in cui il condominio è parte attiva, una volta iniziata l azione, l amministratore dovrà ritenersi legittimato ad agire in tutti i gradi di giudizio. La legittimazione ad agire è estesa a quei casi previsti dal regolamento di condominio ed a quelli in cui sia stata l assemblea a dargli mandato. In questo caso i quorum richiesti sono: maggioranza degli intervenuti all assemblea ed almeno 500 millesimi (art. 1136, quarto comma, c.c.). Una volta iniziata l azione, e fatte salve le transazioni o altre cause di estinzione della lite, si dovrà ritenere l amministratore legittimato ad agire in tutti i gradi di giudizio. Sul versante della legittimazione passiva, invece, i poteri della rappresentanza processuale sono sicuramente più vasti poiché l amministratore è il soggetto destinatario di ogni eventuale notifica di atti e provvedimenti di carattere giudiziario e amministrativo. Conseguentemente, a prescindere dalla materia di riferimento, tutti gli atti e provvedimenti che concernono il condominio devono essere indirizzati all amministratore che, solo in un secondo momento, cioè nel vaglio dell attività da svolgere in risposta, dovrà valutare se la materia è tra quelle per le quali l amministratore può agire d ufficio o se sarà necessario convocare un assemblea. Qualora la citazione o il provvedimento abbiano un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell amministratore, questi dovrà dotarsi di una delibera assembleare preventiva per costituirsi in giudizio, essendo tenuto ad informare senza indugio l assemblea, pena la revoca dell incarico su provvedimento dell autorità giudiziaria (richiesto anche da un singolo condomino), oltre al risarcimento degli eventuali danni. Tale differenziazione risulta determinante in quanto la legge ricollega una serie di effetti giuridici tanto alla scelta quanto al comportamento errato da parte dell amministratore; sicchè qualora lo stesso riceva un atto per il quale è necessaria l autorizzazione dell assemblea e, invece proceda autonomamente, si configura un ipotesi di revoca giudiziaria dell amministratore. Con espresso riferimento alla lettera della legge, ed in particolare al secondo comma dell art. 1131, ove si prevede che l amministratore possa essere convenuto in giudizio per qualsiasi azione concernente le parti
5 Volume Condominio ok :26 Pagina CONDOMINIO E PROCESSO comuni dell edificio, si ritiene che la legittimazione passiva dell amministratore sussista con riferimento ad ogni azione riguardante gli interessi del condominio e i rapporti giuridici nascenti o aventi incidenza sulle parti comuni. Conseguentemente, sulla base di tali premesse, è stata affermata la sua legittimazione passiva anche in ordine: alle azioni di natura reale promosse contro il condominio da terzi o dal singolo condomino relativamente alle parti comuni dell edificio (Cass. n /2010; n. 9093/2007; n. 919/2004); alle impugnazioni delle delibere assembleari (Cass. n /2008; n /2006) nonché alle controversie relative ai servizi comuni (Cass. n. 8139/2004; n. 852/2000). La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che la generale vocazione della legittimazione passiva ex art. 1131, 2 co., c.c., rimane insensibile all eventuale distinzione tra azioni di accertamento, costitutive o di condanna, poiché la ratio legis è sempre quella di agevolare i terzi nella chiamata in giudizio del condominio, attraverso la rappresentanza di un organo unitario (Cass. n /2005). L opera di regolamentazione giurisprudenziale si è spinta al punto di delineare le modalità di esercizio della rappresentanza passiva per cui, se in passato l orientamento della giurisprudenza riteneva l amministratore, quale rappresentante del condominio, il legittimato passivo di ogni domanda altrui, il quale poteva validamente costituirsi e difendere il condominio in ogni controversia in cui lo stesso fosse convenuto senza alcuna specifica delibera in merito, avendo, soltanto per le cause esorbitanti dalle attribuzioni ordinarie, un mero obbligo di informativa da compiere alla prima assemblea utile, di recente si è, invece, affermato l indirizzo secondo il quale l amministratore di condominio è comunque tenuto, anche laddove possa costituirsi in giudizio senza preventiva autorizzazione assembleare, ad ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell assise, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità dell atto di costituzione o di impugnazione. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la cui tesi viene confermata anche dalle singole sezioni (cfr. ex multis, Cass. n /2010), infatti: L amministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via d urgenza) di quell interesse comune che integra la ratio della figura dell amministratore di condominio e della legittimazione passiva generale, ma il suo operato deve essere ratificato dall assemblea, titolare del relativo potere. La ratifica, che vale a sanare con effetti ex tunc l operato dell amministratore che abbia agito senza autorizzazione dell assemblea, è necessaria sia per paralizzare la dedotta eccezione di inammissibilità della costituzione
6 Volume Condominio ok :26 Pagina 627 CAPITOLO XVIII 627 in giudizio o dell impugnazione, sia per ottemperare al rilievo ufficioso del giudice che, in tal caso, dovrà assegnare, ex art. 182 c.p.c., un termine all amministratore per provvedere (Cass., S.U., n /2010). Una delle novità inserite dalla riforma è la nuova formulazione dell art. 69 disp. att. c.c. che sancisce l obbligo per l amministratore di dare immediata notizia all assemblea nelle ipotesi di convocazione in giudizio per la revisione delle tabelle millesimali. Anche in tal caso, l amministratore che non adempie a tale obbligo informativo è soggetto alla revoca dell incarico e al risarcimento dei danni eventualmente cagionati al condominio. La legittimazione dell amministratore, quale rappresentante del condominio, non priva in ogni caso i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi o comuni, inerenti all edificio condominiale. Ne consegue che ciascun condomino è legittimato ad impugnare personalmente, anche per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale, ove non vi provveda l amministratore, al fine di evitare gli effetti sfavorevoli del provvedimento per il condominio, ovvero intervenire nei giudizi in cui la difesa sia stata assunta dall amministratore (Cass. n. 1011/2010; n. 6881/1986). Può accadere che in relazione alle parti comuni dello stabile sorgano dei contenziosi che giungano davanti all Autorità Giudiziaria. Quando è il condominio a promuovere l azione legale si parlerà di liti attive. Viceversa quando il condominio dovrà difendersi dalle pretese di terzi parleremo di liti passive. Una precisazione è obbligatoria. In entrambi i casi il soggetto contraddittore del condominio potrebbe anche essere uno dei condomini. Come per le questioni extra-giudiziali, anche nel campo del contenzioso giudiziario esistono ben precise competenze divise tra amministratore e assemblea. Ciò significa che vi saranno dei casi nei quali l amministratore potrà procede d ufficio e altre circostanze in cui dovrà riferire all assemblea per le opportune prese di posizione. Il mancato rispetto delle competenze assembleari può portare alla revoca dell amministratore. Andiamo ora a delineare, nell ambito delle liti attive e passive, quali sono le materie di competenza dell amministratore e quali quelle dell assemblea. L art c.c. recita: Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall assemblea, l amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Per le liti c.d. passive, cioè quelle in cui il condominio è chiamato in causa, l amministratore può essere convenuto per qualunque azione concernente le parti comuni dell edificio. Ci si è posti il problema di individuare il limite della legittimazione passiva, anche in considerazione del fatto che i
7 Volume Condominio ok :26 Pagina CONDOMINIO E PROCESSO commi terzo e quarto dell art c.c. prevedono un diverso comportamento in caso di atti esorbitanti le sue attribuzioni. L orientamento maggioritario della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha interpretato estensivamente il dettato normativo affermando che la rappresentanza processuale dell amministratore del condominio dal alto passivo, ai sensi del secondo comma dell art c.c., non incontra limiti quando le domande proposte contro il condominio riguardano le parti comuni dell edificio (così Cass.5203 del 1986, conf. Cass. n del 2005). Alla luce di questo orientamento i commi terzo e quarto vedono notevolmente ridotto il loro campo applicativo. Comunque, è buona norma che ogni qual volta gli venga notificato un atto giudiziario o un provvedimento amministrativo, l amministratore predisponga tutte le più opportune difese ma che allo stesso tempo convochi nel più breve tempo possibile un assemblea al fine di far prendere all assise le decisioni ritenute più opportune. Alla luce di quanto detto se ne deduce, quanto meno fermandosi ad una lettura del dettato normativo, che i poteri dell amministratore in relazione alla legittimazione giudiziaria siano molto più estesi per le liti c.d. passive che per quelle attive. Chiarito ciò, vale la pena concentrare l attenzione su tre tra le tematiche più ricorrenti e delicate: a) il procedimento d ingiunzione contro il condomino moroso; b) il dissenso rispetto alle liti da parte del singolo condomino; c) l impugnazione delle delibere assembleari. 3. La legittimazione ad impugnare L istituto del condominio, come oggi definito dalla giurisprudenza, individua i soggetti di riferimento nella risoluzione delle controversie condominiali nell amministratore di condominio (art. 1131c.c.), nell assemblea dei condomini (art.1136 c.c.), nel singolo condomino e, per un ristretto numero di casi, nel locatario. È quindi attorno a questi soggetti che si sviluppa il discorso sulla legittimazione processuale. Ebbene, mentre sotto l aspetto della legittimazione attiva non ci sono state significative divergenze di interpretazione, sotto quello passivo, il contrasto nella giurisprudenza è stato lungo e non ancora del tutto risolto: si dibatte se l amministratore condominiale, per resistere alla lite proposta nei confronti del condominio, ovvero per impugnare la sentenza a questo sfavorevole, debba o meno essere autorizzato dall assemblea. L indirizzo maggioritario sostiene che l amministratore è titolare di una
8 Volume Condominio ok :26 Pagina 629 CAPITOLO XVIII 629 rappresentanza processuale passiva generale senza limiti. Infatti, l art. 1131, comma 2, che prevede che l amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell edificio, deve essere interpretato nel senso che questi, quale mandatario ex lege, non necessita di alcuna autorizzazione dell assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni necessarie. L indirizzo minoritario, sostiene invece che la ratio dell art c.c. è quella di favorire il terzo che voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli di notificare la citazione al solo amministratore, anziché a tutti i condomini. Tale norma non lo legittima, invece, a resistere in giudizio e impugnare senza autorizzazione dell assemblea. La Cassazione è intervenuta sulla questione con una sentenza a Sezioni Unite il 6 agosto 2010, n adottando una soluzione più vicina all orientamento minoritario: L amministratore del condominio, nelle controversie non rientranti tra quelle che può autonomamente proporre, non è legittimato a resistere in giudizio per il condominio, o ad impugnare la sentenza a questo sfavorevole, senza previa autorizzazione a tanto dell assemblea dei condomini, fermo restando peraltro che, qualora egli si sia costituito in giudizio o abbia proposto l impugnazione senza la detta autorizzazione, il suo operato può essere ratificato dall assemblea (eventualmente anche in seguito all assegnazione da parte del giudice di un termine a tal fine, ai sensi dell art. 182 c.p.c.), derivandone, in mancanza, la inammissibilità della sua costituzione in giudizio o della sua impugnazione (Cass. SS.UU /2010). Pochi mesi dopo, con la pronuncia 10 novembre 2010, n e facendo riferimento a Cass. Sez. 2, n del 16/04/2007, la Suprema Corte ha di nuovo invertito la rotta statuendo che La conclusione cui è pervenuto il primo giudice appare corretta e conforme alla giurisprudenza prevalente di questa Corte alla quale si ritiene di dover aderire secondo cui nessuna limitazione sussiste in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell amministratore per qualsiasi azione anche di natura reale, promossa contro il Condominio, da terzi (o anche dal singolo condomino) in ordine alle parti comuni dell edificio. In tal caso, l amministratore ha il solo obbligo di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini. La questione pare ancora non risolta: rimandando allo studio che è in corso, qui ci limitiamo a richiamare, da ultima, la sentenza 4 ottobre 2012, n con la quale la Suprema Corte si pone nuovamente nel solco di quell orientamento maggioritario che le Sezioni Unite in un primo momen-
9 Volume Condominio ok :26 Pagina CONDOMINIO E PROCESSO to avevano respinto. ai sensi dell art c.c., comma 2, la legittimazione passiva dell amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini. L esistenza di un organo rappresentativo unitario, qual è l amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all edificio condominiale. Nel condominio c è un altro soggetto che, pur concorrendo a costituire l assemblea condominiale, rimane giuridicamente ben separato da essa: il singolo condomino, al quale la giurisprudenza riserva un grande ruolo ripetendo quasi come un mantra che poiché il condominio si configura come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l esistenza di un organo rappresentativo unitario, qual è l amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all edificio condominiale. Costoro, pertanto, possono sia intervenire nei giudizi in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall amministratore, sia proporre i mezzi d impugnazione ammissibili per evitare gli effetti, a loro sfavorevoli, di sentenze pronunciate nei confronti del condominio rappresentato dall amministratore (ex multis Cass. 6881/1986)....il difetto di legittimazione ad impugnare costituisce questione rilevabile d ufficio in ogni stato e grado del processo, così come il difetto di legittimazione ad agire, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio, e che la contumacia nel precedente grado di giudizio non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento e, quindi, anche nel giudizio di legittimità tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d ufficio che possano incidere sul rapporto controverso ( ex multis Cass /2011). 4. Questioni aperte A fronte delle superiori osservazioni e premesse, al fine di comprendere le peculiarità sottese alle liti in materia condominiale occorre focalizzare l attenzione sugli interrogativi di maggior interesse per gli operatori del settore.
10 Volume Condominio ok :26 Pagina 631 CAPITOLO XVIII 631 Di seguito una serie di domande alle quali la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha dato responso. Quale quorum è necessario per la delibera che autorizza l amministratore ad agire o resistere in giudizio? Non è necessaria l unanimità. v. anche art. 1136, 2 co. c.c. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell edificio. Premesso invero che il condominio è privo di personalità giuridica in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni e che l amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare anche non totalitaria a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (Cass. n. 8570/2005). L autorizzazione dell assemblea è valida per un solo grado di giudizio? L indirizzo maggioritario propende per una risposta affermativa sicchè il ricorso (o il controricorso) per Cassazione è inammissibile nel caso in cui l amministratore non produca entro il termine fissato la delibera con la quale l assemblea lo ha autorizzato a costituirsi in giudizio o ne ha ratificato l operato. (Cass. 144/2012). Ed ancora L amministratore del condominio, nelle controversie per le quali egli sarebbe autonomamente legittimato ad agire ex art c.c., comma 2, non può resistere in giudizio e tantomeno proporre impugnazione senza l autorizzazione dell assemblea (Cass. 1381/2009). L amministratore di condominio non è, nelle controversie non rientranti tra quelle che può autonomamente proporre ai sensi del primo comma dell art cod. civ., legittimato a resistere in giudizio per il condominio senza autorizzazione dell assemblea, atteso che ratio del secondo comma dello stesso art. che consente di convenire in giudizio l amministratore per qualunque sazione concernente le parti comuni dell edificio è soltanto favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli di notificare la citazione al solo amministratore anzichè citare tutti i condomini, mentre nulla, nella stessa norma, giustifica la conclusione secondo cui l amministratore sarebbe anche legittimato a resistere in giudizio senza essere a tanto autorizzato dall assemblea. Considerato, inoltre, che la cosiddetta autorizzazione dell assemblea a resistere in giudizio in sostanza non è che un mandato all amministratore a conferire la procura ad litem al difensore che la stessa assemblea ha il potere di nominare, onde, in definitiva, l amministratore non svolge che una funzione di mero nuncius, tale autorizzazione non può valere che per il grado di giudizio in relazione al quale viene rilasciata. (Cass /2004). L amministratore di uno stabile condominiale non è legittimato, senza espressa autorizzazione dell assemblea di condominio, ad impugnare gli atti relativi alla disciplina urbanistica della zona in cui ricade l area di proprietà condominiale, anche se prodromici all ablazione di aree di proprietà del condominio (Cons. Stato Sez. V, 1467/1997). Sussiste una legittimazione esclusiva ad impugnare da parte dell amministratore? Nel condominio d edifici, il principio, secondo cui l esistenza dell organo rappresentati-
11 Volume Condominio ok :26 Pagina CONDOMINIO E PROCESSO vo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall amministratore e di avvalersi dei mezzi d impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, non trova applicazione relativamente alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su un servizio comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale o l esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino; pertanto, poiché in tali controversie non vi è correlazione immediata con l interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale al funzionamento e al finanziamento corretti dei servizi stessi, la legittimazione ad agire e ad impugnare spetta esclusivamente all amministratore, sicché la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest ultimo esclude la possibilità per il condomino di impugnarla. (Cass. 9213/2005). Pertanto, è stato anche osservato che il principio per cui, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l esistenza dell organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell amministratore stesso, che vi abbia fatto acquiescenza. Tuttavia tale principio non trova applicazione relativamente alle controversie aventi ad oggetto l impugnazione di deliberazioni dell assemblea condominiale che, come quelle relative alla gestione di un servizio comune, tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta con l interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conseguenza che, in tali controversie, la legittimazione ad agire, e quindi anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza esclude la possibilità di impugnazione proposta dal singolo condominio (cfr. Cass. sez. II, 12 marzo 1994, n. 2393) (Cass. n. 6480/1998). L amministratore cessato dalla carica per dimissioni può impugnare la sentenza della causa di cui è stato parte in rappresentanza del condominio? L amministratore del condominio cessato dalla carica per dimissioni non è legittimato ad impugnare la sentenza resa nella causa cui egli abbia partecipato in rappresentanza del condominio stesso pronunciata successivamente a tale cessazione, qualora sia stato sostituito da un nuovo amministratore nominato dall assemblea prima della pronuncia stessa di detta sentenza (Cass. 3464/2010). Nel corso del giudizio, di cui sia parte costituita un condominio legalmente rappresentato dall amministratore, la cessazione del rapporto di rappresentanza per dimissioni comporta l interruzione del processo, a norma dell art. 300 cod. proc. civ., soltanto se e quando l evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito; altrimenti, il rapporto processuale prosegue senza soluzione di continuità e senza dar luogo a successione nel processo quando si costituisca in giudizio il nuovo amministratore, ed è perciò valida l impugnazione proposta dall amministratore dimissionario il cui potere perdura fino alla sua sostituzione ( Cass. 3159/1993).
12 FORMULARIO F01 ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PER ONERI CONDOMINIALI F02 ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER ONERI CONDOMINIALI F03 ATTO DI CITAZIONE PER IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE F04 ATTO DI CITAZIONE PER INDENNITÀ DI SOPRAELEVAZIONE F05 ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE ALLA SOPRAELEVAZIONE F06 ATTO DI CITAZIONE PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI F07 ATTO DI CITAZIONE PER REVISIONE TABELLE MILLESIMALI F08 ATTO DI CITAZIONE PER RIMOZIONE OPERE ABUSIVE F09 ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI F10 ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE F11 ATTO DI DISSENSO ALLA LITE F12 COMPARSA DI RISPOSTA NELLA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO F13 COMPARSA DI RISPOSTA PER RISARCIMENTO DANNI F14 COMUNICAZIONE APERTURA CONTO CORRENTE F15 COMUNICAZIONE DEL NUOVO AMMINISTRATORE AI FORNITORI F16 COMUNICAZIONE DEL NUOVO AMMINISTRATORE AI CONDOMINI F17 COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER LAVORI SUL SOLAIO CONDOMINIALE F18 COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER REGOLAMENTO E TABELLE CONTESTATI F19 COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER RIPARTIZIONE SPESE TERRAZZA A LIVELLO F20 COMUNICAZIONE DISTACCO RISCALDAMENTO F21 COMUNICAZIONE PRECEDENTE AMMINISTRATORE PER PASSAGGIO CONSEGNE F22 COMUNICAZIONE VERBALE ASSEMBLEARE PER EVENTUALE DISSENSO ALLA LITE F23 CONTESTAZIONE DANNI DAL LASTRICO SOLARE DI PROPRIETÀ CONDOMINIALE F24 CONTESTAZIONE DANNI DAL LASTRICO SOLARE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA F25 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER COMPORTAMENTI RUMOROSI (ANIMALI DOMESTICI) F26 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER DANNI ALLE PARTI COMUNI F27 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER IMMISSIONI INTOLLERABILI DI FUMI E ODORI F28 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER INGOMBRO SCALE F29 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE F30 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER LAVORI PERICOLOSI F31 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER LAVORI SUL TETTO F32 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER OCCUPAZIONE MARCIAPIEDE F33 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER PARCHEGGIO IRREGOLARE F34 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER RIMOZIONE TETTOIA ARRECANTE DANNO ALLE PARTI COMUNI F35 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER RIPARTIZIONE SPESE ASCENSORE F36 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER RIPARTIZIONE SPESE SCALE F37 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER SCAVI PERICOLOSI F38 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER SGOMBERO CORTILE F39 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER TRASFORMAZIONE BALCONE F40 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER TRASFORMAZIONE FINESTRA F41 CONTESTAZIONE DELL AMMINISTRATORE PER USO IMPROPRIO ASCENSORE F42 CONTESTAZIONE DISCIPLINARE AL PORTIERE F43 CONTESTAZIONE NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE F44 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE F45 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER DANNI DA LASTRICO SOLARE F46 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER NOMINA AMMINISTRATORE F47 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER LA ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI CONDOMINIO F48 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER NOMINA REVISORE CONTABILE F49 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TABELLE MILLESIMALI F50 DIMISSIONI AMMINISTRATORE F51 INSTALLAZIONE ANTENNA PERSONALE F52 INSTALLAZIONE ASCENSORE F53 INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA F54 LETTERA DI CONTESTAZIONE RIPARTO SPESE ASCENSORE F55 LETTERA DI CONTESTAZIONE PER RIPARTO SPESE SCALE F56 LETTERA DEI CONDOMINI PER COMUNICARE ATTIVITÀ ARRECANTE DISTURBO F57 LETTERA PER COMUNICARE DANNI ALLA PROPRIA UNITÀ IMMOBILIARE F58 OPPOSIZIONE ALLA SOPRAELEVAZIONE F59 PARERE RIPARTIZIONE SPESE LASTRICO SOLARE ESCLUSIVO (*) Il formulario è a cura di Giuseppe De Lucia.
13 680 FORMULARIO F60 PRECETTO SU DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO F61 RICHIESTA ALL AMMINISTRATORE DI ASSEMBLEA PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE F62 RICHIESTA DELL AVVOCATO PER PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI F63 RICHIESTA DEL SINGOLO CONDOMINO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE F64 RICHIESTA DI PIÙ CONDOMINI PER SOSTITUZIONE ANTENNA F65 RICHIESTA MANUTENZIONE SOLAIO F66 RICHIESTA NUOVO ASCENSORE CONDOMINIALE F67 RICHIESTA PAGAMENTO ONERI AL SUBENTRANTE F68 RICHIESTA PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI CON MINACCIA DI DISTACCO DI SERVIZI F69 RICHIESTA DI PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI F70 RICHIESTA PER PASSAGGIO DI CONSEGNE F71 RICHIESTA DI RETTIFICA DELLE TABELLE MILLESIMALI F72 RICORSO CAUTELARE PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE F73 RICORSO IN RECLAMO AVVERSO DINIEGO DI REVOCA GIUDIZIALE F74 RICORSO IN RECLAMO AVVERSO REVOCA GIUDIZIALE F75 RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO ONERI CONDOMINIALI F76 RICORSO PER NOMINA AMMINISTRATORE F77 RICORSO PER REVOCA DI AMMINISTRATORE F78 RISCONTRO A DINIEGO DI ALLACCIO A NUOVA ANTENNA F79 RISCONTRO A DINIEGO SOSTITUZIONE CANCELLO F80 USO NUOVO ASCENSORE F81 VERBALE AGGIORNAMENTO TABELLE, UNANIMITÀ F82 VERBALE DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONDOMINIALE E TABELLE MILLESIMALI F83 VERBALE ASSEMBLEARE DI CONFERIMENTO DI INCARICO AL TECNICO PER LA REDAZIONE DI TABELLE MILLESIMALI F84 VERBALE PER INSTALLAZIONE ASCENSORE CONDOMINIALE F85 VERBALE DI ISTITUZIONE DI CONSIGLIO DI CONDOMINIO F86 VERBALE DI NOMINA AMMINISTRATORE
INDICE ANALITICO CAPITOLO I LA NUOVA DISCIPLINA SULLE PARTI COMUNI DELL EDIFICIO
INDICE ANALITICO Presentazione CAPITOLO I LA NUOVA DISCIPLINA SULLE PARTI COMUNI DELL EDIFICIO 1.1 Le parti comuni dell edificio 1.2 Modifica e tutela delle destinazioni d uso 1.3 Diritti dei partecipanti
INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Capitolo I LE ATTRIBUZIONI DELL ASSEMBLEA CONDOMINIALE
INDICE SOMMARIO Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XIII Capitolo I LE ATTRIBUZIONI DELL ASSEMBLEA CONDOMINIALE 1. Assemblea condominiale (cenni generali sulla definizione)... Pag.
INDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XVII 1 Il condominio minimo... 1 Informativa ai sensi dell art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.... 2 Mandato stragiudiziale.... 3 Costituzione in mora.... 4 Atto di citazione...
Le parti nel processo tributario
IL PROCESSO TRIBUTARIO Le parti nel processo tributario Dott. Antonio Giovanni Tangorra 21 ottobre 2014 Le parti: art. 10 d.lgs. 546 2 Hanno la capacità di essere parte nel processo tributario: - il ricorrente
L amministratore di condominio
L amministratore di condominio Carmen Michelotti BOOKSITE Le formule riportate in questo testo sono disponibili online e sono personalizzabili Le istruzioni per scaricare i file sono a pag. 271 N.B.: Nelle
INDICE SOMMARIO. Prefazione... Abbreviazioni... CAPITOLO I IL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
INDICE SOMMARIO Prefazione... Abbreviazioni... IX XXI Parte I LO STATUTO DELLA COLLETTIVITAv CONDOMINIALE CAPITOLO I IL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE 1.1. La natura... 3 1.2. L obbligatorietà... 9 1.2.1. Il
di Francesco Accorsi 1. Massima
Lastrico solare aggettante e ripartizione delle spese (Nota a Cass. Civ. Sez. II, Sent., 16/02/2017, n. 4183 Pres. Bruno Bianchini, Relatore Milena Falaschi) di Francesco Accorsi Sommario: 1. Massima -
INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...
INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6
Capitolo I INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARI, STRAORDINARI E QUORUM DELIBERATIVI PER APPROVARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
407 Indice Introduzione... p. 9 Prefazione...» 11 Capitolo I INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARI, STRAORDINARI E QUORUM DELIBERATIVI PER APPROVARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1. Interventi
: NUOVE MODALITÀ AGEVOLAZIONI CONTR
Antonella Donati LA RIUNIONE DI CONDOMINIO : NUOVE MODALITÀ AGEVOLAZIONI CONTR 2ª Edizione Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo
: NUOVE MODALITÀ AGEVOLAZIONI CONTR
Antonella Donati LA RIUNIONE DI CONDOMINIO : NUOVE MODALITÀ AGEVOLAZIONI CONTR Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico
INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie...
INDICE SOMMARIO Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XIX PREFAZIONE STORIA E LESSICO NELLA FATTISPECIE CONDOMINIALE di Corrado Marvasi - Maurizio De Giorgi... Pag. 1 CAPITOLO I COMUNIONE
INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI
INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI 1. Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell incarico professionale *(fac-simile predisposto dal Consiglio Nazionale Forense)...3 2. Dichiarazione
Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Autore: Perrone Daria In: Diritto processuale civile A) La disciplina applicabile In base
La delibera condominiale nulla è rilevabile d'ufficio?
La delibera condominiale nulla è rilevabile d'ufficio? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritti e doveri La Cassazione ha richiamato una precedente decisione e due pronunce delle Sezioni Unite, precisando
INDICE PARTE I STATO IN GIUDIZIO ED AVVOCATURA DELLO STATO CAPITOLO I IL PATROCINIO DELL AVVOCATURA DELLO STATO
INDICE PARTE I STATO IN GIUDIZIO ED AVVOCATURA DELLO STATO CAPITOLO I IL PATROCINIO DELL AVVOCATURA DELLO STATO Note introduttive 1. Piano dell opera... 3 2. Lo Stato in giudizio - Possibili sistemi di
INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE
INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE Prefazione.................................... Introduzione................................... pag. XI XIII I - Difesa e rappresentanza 001. Procura al difensore...........................
INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1
INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689
Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo
Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative
INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)
CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 1. Premessa... pag. 3 2. L impianto complessivo della riforma.... pag. 8 3. Le modifiche al codice di procedura civile: 3.1. Le modifiche agli articoli
LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE NELLE VERTENZE IMMOBILIARI. A cura di Dr. Furci Deborah
LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE NELLE VERTENZE IMMOBILIARI A cura di Dr. Furci Deborah Formatrice del Centro Interdipartimentale per la Risoluzione dei Conflitti Università di Pavia Mediatore Professionista
Sopraelevazione condominiale
Sopraelevazione condominiale Normativa: bisogna fare riferimento all art. 1127 c.c., secondo cui il proprietario dell ultimo piano dell edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti
CAPITOLO II: LA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Numero di condòmini necessario per la formazione del regolamento...
Art. 1138 (Regolamento di condominio) CAPITOLO I: NOTE INTRODUTTIVE 1. Nozione del regolamento di condominio in considerazione della struttura del condominio... 3 2. Comunità abitative senza comproprietà
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
SOMMARIO. Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
SOMMARIO Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 1. Regolamento preventivo di giurisdizione - art. 10 cod. proc. amm. 19 2. Ricorso per regolamento preventivo
INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 CONDOMINIO E COMUNIONE
INDICE SOMMARIO Introduzione......................................... XI Capitolo 1 CONDOMINIO E COMUNIONE 1. La comunione e la natura del condominio negli edifici.............. 1 1.1. Portata precettiva
QUORUM PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA: QUORUM PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA: PARTI COMUNI
ASSOCIAZIONE LIBERI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI QUORUM PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA: Prima convocazione: 1/2 +1 dei partecipanti al condominio e 2/3 del valore dell'intero edificio Seconda convocazione:
A.N.AMM.I. Associazione Nazional-europea AMMinistratori d Immobili Via della Magliana Nuova, 93-00146 ROMA www.anammi.it
A.N.AMM.I. Associazione Nazional-europea AMMinistratori d Immobili Via della Magliana Nuova, 93-00146 ROMA www.anammi.it Programma Corso di formazione per Amministratori di Condominio ON-LINE 1 STEP Lezione
Parte prima Condominio
INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 5 Parte prima Condominio Amministratore Principi deontologici dell amministratore di condominio (fonte Confedilizia).»
in ordine alla rappresentanza e alla legittimazione processuale dell Amministratore del Condominio, mediante il richiamo delle norme di legge e delle
Incontro aggiornamento 27/2/2015. La rappresentanza e la legittimazione processuale dell amministratore del condominio: esame delle norme e della giurisprudenza. Relatore Avv. Claudia Bergonzini * * *
Condominio, novità in arrivo
Condominio, novità in arrivo Le nuove norme su maggioranze, amministratore, spese, millesimi e riscaldamento saranno in vigore dal 18 giugno 2013 Dossier a cura di Roberto Barbieri, segreteria nazionale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti
COMPETENZA DEL GIUDICE. Avv. Alfio Cissello
COMPETENZA DEL GIUDICE Avv. Alfio Cissello COMPETENZA DEL GIUDICE RADICAMENTO DELLA COMPETENZA La competenza si radica in base alla sede dell ente che ha emanato l atto impugnato. Non ha rilevanza l eventuale
INDICE. Prefazione...
INDICE Prefazione.... VII PARTE I BREVE SINTESI CONCERNENTE I PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO, IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA
SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post
SCHEMA Fonti normative: Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post riforma del 2012). a) Art. 339 c.p.c.: appellabilità delle sentenze; b) Art. 341 c.p.c.: Giudice
CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. (note della redattrice) Le spese per la rimozione e il ripristino della pavimentazione del terrazzo
CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Terrazzo: pavimentazione (note della redattrice) Le spese per la rimozione e il ripristino della pavimentazione del terrazzo sono da imputare per un terzo a carico
La riforma del Condominio al tempo della crisi
La riforma del Condominio al tempo della crisi La Mediazione nel Condominio Torino, 11 aprile 2013 Avv. Alberto del Noce Legge 11 dicembre 2012 n 220 pubblicata in Gazzetta G.U. 17.12.2012 ART: 25 1. Dopo
INDICE. Presentazione di Luigi Cavallaro... TRATTATELLO DI PROCEDURA CIVILE PARTE PRIMA LE DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO I IL GIUDICE
INDICE Presentazione di Luigi Cavallaro... V TRATTATELLO DI PROCEDURA CIVILE Prefazione alla prima edizione del Manuale di diritto processuale civile... 3 Prefazione alla quinta edizione... 11 Prefazione
INDICE PER ARTICOLI TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... pag.
TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... Art. 706. Forma della domanda... 1. La disciplina codicistica del processo di
Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio
Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio Cass.civ.Sez. 6-3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014 In tema di competenza per territorio,
- a sostegno del reclamo L.C. Service S.A. eccepisce il difetto di legittimazione di I. 3 s.r.l. alla proposizione del ricorso; l inammissibilità dell
R.G. n. 2034/11 V.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Manuela FARINI - presidente Dott.ssa Anna Maria MARRA -
IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO
SOMMARIO CAPITOLO 1 IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO 1. Introduzione... 1 2. I tipi di opposizione... 2 2.1. Il contenuto della domanda giudiziale... 3 3. Le opposizioni atipiche...
Infiltrazioni provenienti dal lastrico solare: di chi è la responsabilità?
Infiltrazioni provenienti dal lastrico solare: di chi è la responsabilità? Autore: Maira Roberta In: Diritto civile e commerciale Molto frequentemente accade che un condomino lamenti di aver subito dei
Indice sommario. Prefazione... pag. 5
Prefazione... pag. 5 1. Primi adempimenti...» 15 1.1. Un nuovo incarico...» 15 1.2. Il primo incontro con il cliente...» 15 1.3. Valutazione del caso concreto, della capacità processuale della parte e
che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano
La difesa dell imputato, rilevato: che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano alle udienze del, come risulta dai relativi verbali che, come risulta
INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE. ... Pag. 1. Capitolo I GENESI STORICA DELLA RIFORMA
INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE... Pag. 1 Capitolo I GENESI STORICA DELLA RIFORMA 1. Lo scenario normativo di riferimento... Pag. 9 1.1. I primi tentativi di riforma...» 15 1.2. La direttiva ricorsi...» 20
Approvazione o modifica delle tabelle millesimali: Maggioranza o unanimità?
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 31/07/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37261-approvazione-o-modifica-delle-tabellemillesimali-maggioranza-o-unanimit Autore: Virelli Clementina Approvazione o
INDICE SOMMARIO. Introduzione...
SOMMARIO Introduzione... XIII CAPITOLO I LA TRANSLATIO IUDICII TRA COMPETENZA E GIURISDIZIONE 1. L origine storica della translatio iudicii per incompetenza... 1 2. L efficacia della pronuncia della Corte
INDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt c.p.c.
CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt. 474 475 476 478 c.p.c.) 1. Il titolo esecutivo... Pag. 1 CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt. 477 479 480 481 482 c.p.c.) 1. Il precetto... Pag. 13 2. L esecuzione
INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII
INDICE Prefazione...p. XVII I LE PROVE PRECOSTITUITE 1 Atto pubblico e querela di falso: alterazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada... 3 Introduzione... 3 Verbale di accertamento
CONDOMINI (tra parentesi è indicato il numero dei condomini necessario in seconda convocazione)
TABELLA DELLE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI (C.c., art. 1136) ARGOMENTO CONDOMINI (tra parentesi è indicato il numero dei condomini necessario in seconda convocazione) MILLESIMI (tra parentesi è indicato il
Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace
La Cassazione ha ritenuto fondato il principio affermato dal Tribunale di Roma, secondo il quale "In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis
Risoluzione N.107/E QUESITO
Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del
INDICE. Art (Regolamento di condominio)
Art. 1138 (Regolamento di condominio) CAPITOLO I: NOTE INTRODUTTIVE 1. Nozione del regolamento di condominio in considerazione della struttura del condominio............................... 3 2. Nozione
INDICE SOMMARIO. Capitolo I COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO
INDICE SOMMARIO Introduzione... Pag. XXI Capitolo I COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO F001 Convocazione Assemblea condominiale per costituzione del Condominio (art. 1129, c.c.)... Pag. 1 F002 Diffida di un condomino
LA CHIUSURA DEL PROCESSO. Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito
LA CHIUSURA DEL PROCESSO Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito (-) Conciliazione giudiziale (art. 185, 185 bis; 320; 420 c.p.c.) (-) Cessazione della materia
L intervento. Introduzione. La pluralità di parti nel processo: litisconsorzio ed intervento.
L intervento Prof. Leo Piccininni Introduzione La pluralità di parti nel processo: litisconsorzio ed intervento. Intervento: ipotesi di ampliamento successivo dell ambito soggettivo della vicenda processuale:
IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
DOMENICO CROCCO IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI Lineamenti essenziali di diritto processuale contabile JOVENE EDITORE 2013 INDICE Prefazione di Mauro Orefice... p. IX
IL DECRETO INGIUNTIVO QUALE TITOLO ESECU- TIVO
SOMMARIO CAPITOLO 1 IL DECRETO INGIUNTIVO QUALE TITOLO ESECU- TIVO 1. Natura monitoria del provvedimento... 2 2. Funzione di titolo esecutivo: esecutività ed esecutorietà... 3 3. Esecutività provvisoria...
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 50 30.06.2016 Impugnazioni: notifica attraverso operatori postali privati Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario In tema
Amministratore di condominio: l'accesso agli atti amministrativi è sempre dovuto?
Amministratore di condominio: l'accesso agli atti amministrativi è sempre dovuto? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto civile e commerciale, Note a sentenza È legittimo il diniego di accesso agli atti
INDICE SOMMARIO. Presentazione...
SOMMARIO Presentazione... XV CAPITOLO 1 TUTELACAUTELARE 1. Profili generali... 1 1.1. La tutela cautelare uniforme... 3 2. Rilevanza costituzionale... 4 2.1. Potere d ufficio... 5 3. I caratteri... 6 3.1.
La parte civile nel processo penale
La parte civile nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Quando si parla di parte civile si fa riferimento alla qualifica che assumono i soggetti danneggiati dal reato
INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1
SOMMARIO CAPITOLO 1 IL GIUDIZIO DI DIVISIONE: LE REGOLE DETTATE DALCODICEDIRITO 1. I fondamenti dispositivi... 1 1.1. La formazione della comunione ereditaria. Le condotte e le strategie del difensore
INDICE PARTE II IL FORMULARIO. Capitolo I I PROCEDIMENTI CAUTELARI NELLE CONTROVERSIE ARBITRALI
INDICE Prefazione.... VII PARTE I BREVE SINTESI IN MATERIA DI ARBITRATO ORDINARIO E SOCIETARIO, RITUALE E IRRITUALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE E DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE 1. L arbitrato nazionale....
Condanna generica al risarcimento del danno: può essere totalmente escluso nel prosieguo del giudizio di liquidazione.
Condanna generica al risarcimento del danno: può essere totalmente escluso nel prosieguo del giudizio di liquidazione. Autore: Accoti Paolo - Trebisacce (CS) In: Diritto civile e commerciale, Illecito
BREVE NOTA ALLA SENTENZA N.2951/2016 DELLE SS.UU DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
BREVE NOTA ALLA SENTENZA N.2951/2016 DELLE SS.UU DELLA CORTE DI CASSAZIONE. La natura dell eccezione relativa alla titolarità di un diritto reale nell ambito di un giudizio risarcitorio: mera difesa o
TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013
Processo Civile 1) Procedimenti ordinari per i quali il contributo è determinato sulla base del valore della contesa (art. 13 DPR 115/2002 aggiornato con le leggi di stabilità 2012 e 2013). Valore fino
LA DOMANDA PROCESSUALE
SOMMARIO CAPITOLO 1 LA DOMANDA PROCESSUALE 1. L introduzione della causa... 1 2. La domanda... 4 3. L interesse ad agire... 6 4. La domanda nel processo ordinario di cognizione... 7 5....nel processo esecutivo...
RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI)
RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI ORGANI SOCIALI(AMMINISTRATORI E SINDACI) 1. - La responsabilità in generale degli amministratori PRINCIPI DA TENERE PRESENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE GENERALE: Legalità;
CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. La delibera assembleare, con la quale i condomini decidono la ripartizione
CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Ripartizione delle spese: delibera assembleare La delibera assembleare, con la quale i condomini decidono la ripartizione delle spese, costituisce titolo di credito
Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A
L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che
2. Competenza, tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato Questioni di rito... 33
INDICE SOMMARIO Premessa................................................................... pag. 5 Presentazione................................................................... 7 Introduzione...................................................................
IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA
IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI Schema di Giulio SPINA Di seguito i tratti salienti della nuova disciplina processuale relativa alla richiesta
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 10 maggio 2016, n. 9449
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 10 maggio 2016, n. 9449 Massima Con la sentenza del 10 maggio 2016, n. 9449, le Sezioni Unite della Corte di cassazione enunciano il seguente principio
SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE
SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE 1.1. Uno sguardo d insieme 1.2. Tabella di entrata in vigore degli articoli riformati e relativa applicabilità CAPITOLO SECONDO: LE
Capitolo I Normativa tariffa forense
Capitolo I Normativa tariffa forense D.M. 8 aprile 2004, n. 127 - Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali,
Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013
Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario Quarrata 23 ottobre 2013 Il processo tributario: aspetti generali e ultime novità legislative Il processo tributario Aspetti generali del processo
INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Premessa. La tutela giurisdizionale dei diritti e le ordinanze anticipatorie di condanna...
INDICE SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazioni... Premessa. La tutela giurisdizionale dei diritti e le ordinanze anticipatorie di condanna... XV XVII Parte Prima LE ORDINANZE DI PAGAMENTO DI SOMME
RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
Mod. 1/A UFFICIO... RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (Uffici non articolati in sezioni) (Reg. di 100 ff.) 7 Mod. 1/A UFFICIO RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (UFFICI
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15706 Anno 2017 Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 23/06/2017 ORDINANZA sul ricorso 11606-2016 proposto da: PIPPI MARIO, elettivarnente dorniciliato
INDICE GENERALE. Parte Prima PRINCIPI GENERALI. Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO
INDICE GENERALE Premessa.... xv Parte Prima PRINCIPI GENERALI Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO 1. I concetti fondamentali di processo e di giurisdizione amministrativa.
RISOLUZIONE N. 64 /E
RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell
Essi si dividono in presupposti di esistenza del processo, come è per il riconoscimento del potere giurisdizionale generico del Giudice, e
Relazione sul tema Gli atti introduttivi e di risposta del processo civile trattato nella conferenza del 24 maggio 2001 organizzata dall A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati. La possibilità
L esercizio dell azione di responsabilità contro amministratori e sindaci da parte dell amministratore giudiziario.
L esercizio dell azione di responsabilità contro amministratori e sindaci da parte dell amministratore giudiziario. L esercizio dell azione Il potere dell amministratore giudiziario di esercitare l azione
MEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA
Prodotto MEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA Il Medico Amministratore e dipendente di Struttura Sanitaria Pubblica è il prodotto per i medici dipendenti pubblici che consente
Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016
Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale
INDICE GENERALE INTRODUZIONE...» 15 CAPITOLO I NATURA E FUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
7 INDICE GENERALE INTRODUZIONE...» 15 CAPITOLO I NATURA E FUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA 1. Le origini e il percorso evolutivo dell istituto...» 21 2. Fonti normative...» 25 3. Il principio di effettività
Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri
Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Autore: Vanacore Giorgio In: Diritto processuale civile A) Se è pacifico, presso gli operatori, che
Corso di Amministratore di condominio. Diritti, Proprietà, Comunione, Condominio
Corso di Amministratore di condominio Diritti, Proprietà, Comunione, Condominio 1 Diritti soggettivi I diritti soggettivi si dividono in: Diritti Assoluti (protetti nei confronti di tutti gli altri soggetti)
IL RENDICONTO CONDOMINIALE
IL RENDICONTO CONDOMINIALE 1 LA TENUTA DELLA CONTABILITA La corretta tenuta della contabilità è uno degli obblighi dell amministratore. Tutti i documenti e i registri previsti dalla norma (art. 1130/1130
CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011
CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente
RASSEGNA DELLE SENTENZE Più SIGNIFICATIVE IN TEMA DI CONDOMINIO E DIRITTO IMMOBILIARE PUBBLICATE NEL PERIODO LUGLIO NOVEMBRE 2003
RASSEGNA DELLE SENTENZE Più SIGNIFICATIVE IN TEMA DI CONDOMINIO E DIRITTO IMMOBILIARE PUBBLICATE NEL PERIODO LUGLIO NOVEMBRE 2003 USO DELLE PARTI COMUNI Cass. Civ. 22.08.2003 n.12343 L installazione di
RISOLUZIONE N. 82/E. Roma, 21 novembre 2013
RISOLUZIONE N. 82/E Roma, 21 novembre 2013 OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Solidarietà passiva delle parti in causa per l imposta di registro sugli atti giudiziari, in caso
AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI
Prodotto AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI L Amministratore e dipendente di Enti pubblici è il prodotto per i dipendenti pubblici che consente di soddisfare le principali esigenze di tutela
Liquidazione coatta amministrativa
Liquidazione coatta amministrativa Autore: Rovere Enzo In: Diritto civile e commerciale La legge fallimentare prevede una speciale procedura concorsuale, la liquidazione coatta amministrativa, per particolari
L approvazione delle tabelle millesimali, dalla riforma del condominio alla Cassazione
L approvazione delle tabelle millesimali, dalla riforma del condominio alla Cassazione L approvazione delle tabelle millesimali può essere deliberata dall assemblea a maggioranza con il voto favorevole
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri L applicazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate di cui al D.M. 20 luglio
1117. (Parti comuni dell edificio). Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo (61, 62 att.): 1) il suolo